Articolo 2 della Legge 24 febbraio 2005, n. 34
Articolo 1Articolo 3
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30 marzo 2005
Art. 2. 1. All'unificazione di cui all'articolo 1 si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con decreto legislativo da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti i Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali.
2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 e' trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo puo' essere comunque emanato.
Entrata in vigore il 30 marzo 2005
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