Articolo 17 della Legge 22 dicembre 1984, n. 887
Articolo 16Articolo 18
Versione
1 gennaio 1985
Art. 17.
A modifica dell' articolo 25, primo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730 , il finanziamento del servizio sanitario nazionale a carico del bilancio dello Stato per il triennio 1985-1987 e' determinato:
a) per la parte corrente, in lire 123.630 miliardi, di cui lire 39.200 miliardi per l'esercizio 1985, lire 41.210 miliardi per l'esercizio 1986 e lire 43.220 miliardi per l'esercizio 1987. Per le attivita' a destinazione vincolata sono riservate, sugli importi sopra indicati, rispettivamente, le somme di lire 500 miliardi per il 1.985, di lire 525 miliardi per il 1986 e di lire 550 miliardi per il 1987, da utilizzare dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano secondo programmi formulati sulla base di direttive da emanarsi dal Ministro della sanita' sentito il Consiglio sanitario nazionale e verificati congiuntamente dai Ministeri della sanita', del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. Tali programmi devono tener conto prioritariamente del fabbisogno finanziario per assicurare i servizi sanitari finalizzati all'assistenza dei tossicodipendenti, ai servizi psichiatrici nonche', anche in applicazione della normativa comunitaria in materia, alle esigenze di risanamento sanitario degli allevamenti e alla profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali, con particolare riguardo alle indennita' di abbattimento degli animali stessi. E' altresi' riservata, sugli importi sopraindicati, rispettivamente, la somma di lire 250 miliardi per il 1985, di lire 265 miliardi per il 1986 e di lire 275 miliardi per il 1987, da utilizzare, con vincolo di destinazione, per piani straordinari triennali, finalizzati ad interventi sanitari di riabilitazione, di assistenza protesica e di mantenimento dei disabili e degli anziani; al potenziamento dei servizi territoriali per la prevenzione e l'assistenza ai malati di mente e ai tossicodipendenti, nonche' al completamento della automazione e all'attivita' dei servizi informativi delle unita' sanitarie locali. Per la utilizzazione delle somme sopraindicate valgono le modalita' previste per le attivita' a destinazione vincolata. Le unita' sanitarie locali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad inviare annualmente al Ministero della sanita' una relazione sull'impiego dei fondi, sulle attivita' svolte e sui risultati conseguiti. Il Ministro della sanita', entro il mese di aprile di ciascun anno, riferisce al Parlamento sull'attuazione dei piani straordinari di cui sopra;
b) per la parte in conto capitale, in lire 4,480 miliardi - di cui lire 1.200 miliardi per l'esercizio 1985, lire 1.600 miliardi per l'esercizio 1986 e lire 1.680 miliardi per l'esercizio 1987 - da ripartire dal CIPE nel triennio, su proposta del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale, sulla base delle indicazioni contenute nei piani sanitari regionali e dell'esigenza di:
1) mantenimento delle strutture, con particolare riguardo a quelle ospedaliere e poliambulatoriali;
2) innovazione, con finalita' di perequazione, delle dotazioni di presidi e servizi nelle zone carenti o scarsamente dotate;
3) accrescimento dell'efficienza delle dotazioni strumentali;
4) trasformazione della destinazione d'uso di presidi sanitari o di parte di essi.
L'erogazione delle quote di cui alla lettera b) del comma precedente e' effettuata sulla base di programmi regionali, da verificare congiuntamente dai Ministeri della sanita', del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.
A modifica dell' articolo 27, primo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730 , il fondo sanitario nazionale di cui all' articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , ferme restando le procedure previste dal citato articolo, e' ripartito, per l'esercizio 1985, dal CIPE fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei seguenti criteri:
a) assegnazione di una quota per le spese generali di gestione determinata in percentuale del finanziamento complessivo delle attivita' istituzionali;
b) assegnazione di una quota per le attivita' a finanziamento differenziato;
c) determinazione di un fondo di sviluppo per l'attivazione di nuovi servizi e presidi nelle localita' carenti, da assegnare in base a programmi regionali verificati a livello centrale;
d) enucleazione di un fondo per attivita' di rilievo, a destinazione vincolata da assegnare con le modalita' indicate nel presente articolo;
e) assegnazione di una quota uniforme per le funzioni e le attivita' da finanziare su base capitaria, secondo la popolazione residente desunta dai dati dell'Istituto centrale di statistica, ponderata secondo classi di eta';
f) ripartizione della quota relativa all'assistenza ospedaliera, con compensazione centrale della mobilita' interregionale e tenendo conto del graduale adeguamento delle strutture ai principi di cui all'articolo 16.
Copia delle delibere comportanti spese adottate dai comitati di gestione delle unita' sanitarie locali va trasmessa ai rispettivi collegi dei revisori, i quali possono far conoscere eventuali osservazioni al competente comitato regionale di controllo.
Il quarto comma dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , modificato dall' articolo 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181 , e dall' articolo 16 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 , e' sostituito dal seguente:
"Gli atti delle unita' sanitarie locali sono nulli di diritto se per la relativa spesa non e' indicata idonea copertura finanziaria".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1985
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