Articolo 27 della Legge 15 giugno 1931, n. 889
Articolo 26Articolo 28
Versione
1 agosto 1931
Art. 27.

Le Casse di risparmio ed i Monti di pieta' che ricevono depositi fruttiferi, possono deliberare, nei limiti degli utili netti determinati per ogni esercizio e non devoluti ai fondi patrimoniali, contributi continuativi per il mantenimento delle Regie scuole e dei Regi istituti di istruzione tecnica. Il pagamento dei contributi stessi e' subordinato alla disponibilita' degli utili, ma, salvo le particolari disposizioni statutarie, ha la precedenza su ogni altra elargizione.

Entrata in vigore il 1 agosto 1931