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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/07/2025, n. 4745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4745 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6622/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA
La Corte, nelle persone dei magistrati: dott. Anna Maria PAGLIARI Presidente dott. Chiara GIAMMARCO Consigliere dott. Anna Chiara GIAMMUSSO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento in secondo grado iscritto al n. R.G. 6622 dell'anno 2022 trattenuto in decisione all'udienza del 17 ottobre 2024 nella quale sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA nato in [...] il [...] Parte_1 in Roma, viale delle Provincie 21, C.F._1 uratore, avv. Elisabetta SORZE, che lo rappresenta e difende per delega allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E
Controparte_1
in persona del ministro pro tempore ( ),
[...] P.IVA_1
in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvoc e dello Stato dalla quale è rappresentato e difeso ex lege
APPELLATO
E con la partecipazione del Procuratore Generale
1 OGGETTO: appello avverso l'ordinanza emessa il 28 ottobre 2022 dal Tribunale di Roma ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. a definizione del procedimento n° RG 41586 dell'anno 2021
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 17 giugno 2021 Parte_1
, cittadino dello Sri Lanka e titolare di un permesso UE di soggiorno di lungo
[...]
periodo, chiedeva dichiararsi l'illegittimità del silenzio/diniego alla sua richiesta di traduzione e legalizzazione dei documenti necessari al rilascio del visto d'ingresso per motivi familiari del proprio figlio, PA
, nato in [...] il [...], dichiarando, per l'effetto, la validità del
[...]
nulla osta rilasciato dalla Prefettura di Roma il 20 gennaio 2021. Deduceva, a fondamento della sua domanda, che una volta ottenuto il nulla osta, il 19 febbraio 2021 il figlio aveva presentato istanza di traduzione e legalizzazione del proprio atto di nascita e del certificato di matrimonio dei propri genitori;
non avendo ottenuto risposta, essendo il figlio divenuto nelle more maggiorenne e approssimandosi il termine di scadenza della validità del nulla osta rilasciato dalla Prefettura, adiva il Tribunale di Roma lamentando tra l'altro la violazione dell'art. 29, comma 7° del d.lgs. n° 286/98.
Fissata al 23 settembre 2022 l'udienza di comparizione delle parti, si costituiva l'amministrazione resistente, che contestava l'avversa domanda, di cui chiedeva il rigetto, eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione. Sottolineava, nel merito, che la procedura di legalizzazione degli atti era autonoma e indipendente dalla procedura di rilascio del visto, seppur a questa propedeutica. Rilevava infine che il ricorrente non aveva dimostrato di aver avanzato all'autorità competente alcuna richiesta di legalizzazione e traduzione dei documenti indicati in ricorso, documenti che erano stati consegnati all'autorità amministrativa dalla moglie del ricorrente, che il 27 aprile 2022 aveva ottenuto il visto per ricongiungimento familiare per lei stessa.
2 All'esito del giudizio, istruito documentalmente, la causa veniva decisa con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., depositata il 24 novembre 2022, che rigettava il ricorso proposto da Parte_1
Avverso tale provvedimento ha proposto appello ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c.
con atto di citazione notificato a mezzo Parte_1
pec il 12 dicembre 2022 che, con un unico motivo, lamenta che l'impugnato provvedimento, carente di motivazione, era stato emesso senza che fosse stata svolta adeguata istruttoria.
Si è costituito il Controparte_1
, che ha contestato l'avverso atto d'appello, di cui ha chiesto il
[...]
rigetto.
Con atto del 9 marzo 2023, depositato il 15 marzo 2023, il Procuratore Generale ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'appello.
Con decreto presidenziale del 17 settembre 2024, depositato in pari data, è stato disposto che l'udienza del 17 ottobre 2024, fissata per la decisione, fosse trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; nelle note scritte a tal fine depositate il procuratore di parte appellante si è riportato alle proprie conclusioni e la Corte, spirati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. assegnati con il decreto del 17 settembre 2024 per l'udienza del 17 ottobre 2024, ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è infondato Parte_1
e va rigettato. Lamenta l'odierno appellante, con un unico articolato motivo, che l'impugnato provvedimento, carente di motivazione, era stato adottato all'esito di un giudizio privo di istruttoria. Specifica in particolare Parte_1
, con il motivo in esame, che il Tribunale di Roma aveva erroneamente respinto
[...]
la sua richiesta di traduzione e legalizzazione della documentazione necessaria a ottenere 3 il rilascio del visto di ingresso per il figlio, richiesta dal medesimo avanzata per ottenere la riunione della sua famiglia e nulla aveva osservato sulla validità oltre il termine del nulla osta rilasciato dalla Questura di Roma il 20 gennaio 2021. Il motivo è infondato. Osserva in proposito questa Corte che il ricongiungimento familiare è disciplinato dagli art. 29 e
30 del d.lgs. n° 286/98 e dagli art. 6 e 6 bis del relativo regolamento di attuazione, il D.P.R.
n° 394/99). L'art. 29, comma 1, lett. A) dell'indicato art. 286/98 stabilisce che << Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per il coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni.>>; il successivo comma 7 del medesimo articolo stabilisce che < La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 3, è inviata, con modalità informatiche, allo Sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura
– ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale, con le stesse modalità, ne rilascia ricevuta. L'ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, di cui all'art. 4, comma 3, ultimo periodo, e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso. Il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute.>>; infine il comma 9 dell'articolo in esame stabilisce che < La richiesta di ricongiungimento familiare è respinta se è accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire all'interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato.>> Sottolinea ancora questa
Corte che i contenuti della verifica di autenticità spettante alle rappresentanze diplomatiche sono specificati dall'art. 6, comma 2, D.P.R. n° 394/99, secondo cui <
L'autorità consolare italiana provvede, ove nulla osti, alla legalizzazione della documentazione di cui al comma 1, lettere d) ed f).>>; è poi principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui < il procedimento di riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare è procedimento complesso, a formazione progressiva, nel quale le valutazioni accertative della Questura o dello Sportello Unico vengono seguite dagli accertamenti della Rappresentanza diplomatica (le prime sfocianti nel nulla osta e i secondi nel visto di ingresso), o nel suo diniego, impugnabile come atto terminativo innanzi al G.O. ed ex art. 30, comma 6 del T.U.>> (così Cass. n° 4984/13; Cass. n° 22307/13
e Cass. n° 12661/07). Con riferimento al caso di specie risulta evidente che con il motivo
4 in esame l'appellante non ha in alcun modo contrastato la specifica affermazione fatta dal primo giudice che non era possibile <… desumere dagli atti il riferimento a nessuna pratica e/o istanza di rilascio visto avanzata dal sig. PA
, figlio dell'odierno ricorrente.>> (così testualmente a pag. 3 dell'impugnato
[...]
provvedimento); né il medesimo ha indicato o prodotto idonea documentazione a sostegno della sua affermazione di aver presentato, su delega del proprio figlio, la richiesta di legalizzazione, ciò non potendo desumersi neppure dai documenti allegati sub 3.5 all'atto di appello – dallo stesso appellante espressamente individuati come <richiesta traduzione e legalizzazione documenti>> (così testualmente alla penultima pagina dell'atto di appello) - che, invece, si riferiscono esclusivamente alla moglie dell'odierno appellante.
Osserva ancora questa Corte che, comunque, nel caso di specie
[...]
non ha neppure dimostrato la sussistenza dell'atto Parte_1
presupposto – ovverosia il dedotto silenzio/inadempimento dell'amministrazione che non si forma per semplice “inerzia” nei procedimenti come quello oggetto del presente procedimento – da lui impugnato con l'originario ricorso ex art. 702 bis c.p.c. né del secondo presupposto necessario al rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare: e infatti, visto che il di lui figlio, PA
era già divenuto maggiorenne, essendo nato il [...], prima della
[...]
presentazione della richiesta di traduzione e legalizzazione – che a detta dell'appellante sarebbe stata presentata in data successiva al 19 febbraio 2021 (data di rilascio del nulla osta da parte della Questura) - era necessario dimostrare che quest'ultimo era un familiare a carico dell'appellante o che il medesimo aveva problemi di salute tali, da giustificare la richiesta di ricongiungimento per motivi di assistenza. Ne deriva che
[...]
difetta ormai di interesse ad agire in base all'invocata Parte_1
normativa; consegue da tale considerazione l'infondatezza dell'appello così come proposto da Parte_1
Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi della legge n° 55/14 e successive modifiche, in complessivi euro
5 2.000,00 per compensi professionali (valore della causa indeterminabile, bassa complessità) oltre spese generali IVA e CPA come per legge.
Trattandosi di procedimento esente, nulla va disposto in relazione a quanto previsto dall'art. 13, c. 1 quater T.U. spese di giustizia come modificato dall'art. 1, c. 18 legge
24/12/2012 numero 228.
P.Q.M.
LA CORTE definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti del
[...] Controparte_1
, con l'intervento del Procuratore Generale,
[...]
così provvede:
respinge l'appello proposto da avverso Parte_1
l'impugnata ordinanza emessa dal Tribunale di Roma il 28 ottobre 2022, ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. a definizione del procedimento n° RG 41586 dell'anno 2021; condanna alla rifusione in favore di parte Parte_1
appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro
2.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e per gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione il 26 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Anna Chiara GIAMMUSSO dott. Anna Maria PAGLIARI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA
La Corte, nelle persone dei magistrati: dott. Anna Maria PAGLIARI Presidente dott. Chiara GIAMMARCO Consigliere dott. Anna Chiara GIAMMUSSO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento in secondo grado iscritto al n. R.G. 6622 dell'anno 2022 trattenuto in decisione all'udienza del 17 ottobre 2024 nella quale sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA nato in [...] il [...] Parte_1 in Roma, viale delle Provincie 21, C.F._1 uratore, avv. Elisabetta SORZE, che lo rappresenta e difende per delega allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E
Controparte_1
in persona del ministro pro tempore ( ),
[...] P.IVA_1
in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvoc e dello Stato dalla quale è rappresentato e difeso ex lege
APPELLATO
E con la partecipazione del Procuratore Generale
1 OGGETTO: appello avverso l'ordinanza emessa il 28 ottobre 2022 dal Tribunale di Roma ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. a definizione del procedimento n° RG 41586 dell'anno 2021
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 17 giugno 2021 Parte_1
, cittadino dello Sri Lanka e titolare di un permesso UE di soggiorno di lungo
[...]
periodo, chiedeva dichiararsi l'illegittimità del silenzio/diniego alla sua richiesta di traduzione e legalizzazione dei documenti necessari al rilascio del visto d'ingresso per motivi familiari del proprio figlio, PA
, nato in [...] il [...], dichiarando, per l'effetto, la validità del
[...]
nulla osta rilasciato dalla Prefettura di Roma il 20 gennaio 2021. Deduceva, a fondamento della sua domanda, che una volta ottenuto il nulla osta, il 19 febbraio 2021 il figlio aveva presentato istanza di traduzione e legalizzazione del proprio atto di nascita e del certificato di matrimonio dei propri genitori;
non avendo ottenuto risposta, essendo il figlio divenuto nelle more maggiorenne e approssimandosi il termine di scadenza della validità del nulla osta rilasciato dalla Prefettura, adiva il Tribunale di Roma lamentando tra l'altro la violazione dell'art. 29, comma 7° del d.lgs. n° 286/98.
Fissata al 23 settembre 2022 l'udienza di comparizione delle parti, si costituiva l'amministrazione resistente, che contestava l'avversa domanda, di cui chiedeva il rigetto, eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione. Sottolineava, nel merito, che la procedura di legalizzazione degli atti era autonoma e indipendente dalla procedura di rilascio del visto, seppur a questa propedeutica. Rilevava infine che il ricorrente non aveva dimostrato di aver avanzato all'autorità competente alcuna richiesta di legalizzazione e traduzione dei documenti indicati in ricorso, documenti che erano stati consegnati all'autorità amministrativa dalla moglie del ricorrente, che il 27 aprile 2022 aveva ottenuto il visto per ricongiungimento familiare per lei stessa.
2 All'esito del giudizio, istruito documentalmente, la causa veniva decisa con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., depositata il 24 novembre 2022, che rigettava il ricorso proposto da Parte_1
Avverso tale provvedimento ha proposto appello ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c.
con atto di citazione notificato a mezzo Parte_1
pec il 12 dicembre 2022 che, con un unico motivo, lamenta che l'impugnato provvedimento, carente di motivazione, era stato emesso senza che fosse stata svolta adeguata istruttoria.
Si è costituito il Controparte_1
, che ha contestato l'avverso atto d'appello, di cui ha chiesto il
[...]
rigetto.
Con atto del 9 marzo 2023, depositato il 15 marzo 2023, il Procuratore Generale ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'appello.
Con decreto presidenziale del 17 settembre 2024, depositato in pari data, è stato disposto che l'udienza del 17 ottobre 2024, fissata per la decisione, fosse trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; nelle note scritte a tal fine depositate il procuratore di parte appellante si è riportato alle proprie conclusioni e la Corte, spirati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. assegnati con il decreto del 17 settembre 2024 per l'udienza del 17 ottobre 2024, ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è infondato Parte_1
e va rigettato. Lamenta l'odierno appellante, con un unico articolato motivo, che l'impugnato provvedimento, carente di motivazione, era stato adottato all'esito di un giudizio privo di istruttoria. Specifica in particolare Parte_1
, con il motivo in esame, che il Tribunale di Roma aveva erroneamente respinto
[...]
la sua richiesta di traduzione e legalizzazione della documentazione necessaria a ottenere 3 il rilascio del visto di ingresso per il figlio, richiesta dal medesimo avanzata per ottenere la riunione della sua famiglia e nulla aveva osservato sulla validità oltre il termine del nulla osta rilasciato dalla Questura di Roma il 20 gennaio 2021. Il motivo è infondato. Osserva in proposito questa Corte che il ricongiungimento familiare è disciplinato dagli art. 29 e
30 del d.lgs. n° 286/98 e dagli art. 6 e 6 bis del relativo regolamento di attuazione, il D.P.R.
n° 394/99). L'art. 29, comma 1, lett. A) dell'indicato art. 286/98 stabilisce che << Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per il coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni.>>; il successivo comma 7 del medesimo articolo stabilisce che < La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 3, è inviata, con modalità informatiche, allo Sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura
– ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale, con le stesse modalità, ne rilascia ricevuta. L'ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, di cui all'art. 4, comma 3, ultimo periodo, e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso. Il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute.>>; infine il comma 9 dell'articolo in esame stabilisce che < La richiesta di ricongiungimento familiare è respinta se è accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire all'interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato.>> Sottolinea ancora questa
Corte che i contenuti della verifica di autenticità spettante alle rappresentanze diplomatiche sono specificati dall'art. 6, comma 2, D.P.R. n° 394/99, secondo cui <
L'autorità consolare italiana provvede, ove nulla osti, alla legalizzazione della documentazione di cui al comma 1, lettere d) ed f).>>; è poi principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui < il procedimento di riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare è procedimento complesso, a formazione progressiva, nel quale le valutazioni accertative della Questura o dello Sportello Unico vengono seguite dagli accertamenti della Rappresentanza diplomatica (le prime sfocianti nel nulla osta e i secondi nel visto di ingresso), o nel suo diniego, impugnabile come atto terminativo innanzi al G.O. ed ex art. 30, comma 6 del T.U.>> (così Cass. n° 4984/13; Cass. n° 22307/13
e Cass. n° 12661/07). Con riferimento al caso di specie risulta evidente che con il motivo
4 in esame l'appellante non ha in alcun modo contrastato la specifica affermazione fatta dal primo giudice che non era possibile <… desumere dagli atti il riferimento a nessuna pratica e/o istanza di rilascio visto avanzata dal sig. PA
, figlio dell'odierno ricorrente.>> (così testualmente a pag. 3 dell'impugnato
[...]
provvedimento); né il medesimo ha indicato o prodotto idonea documentazione a sostegno della sua affermazione di aver presentato, su delega del proprio figlio, la richiesta di legalizzazione, ciò non potendo desumersi neppure dai documenti allegati sub 3.5 all'atto di appello – dallo stesso appellante espressamente individuati come <richiesta traduzione e legalizzazione documenti>> (così testualmente alla penultima pagina dell'atto di appello) - che, invece, si riferiscono esclusivamente alla moglie dell'odierno appellante.
Osserva ancora questa Corte che, comunque, nel caso di specie
[...]
non ha neppure dimostrato la sussistenza dell'atto Parte_1
presupposto – ovverosia il dedotto silenzio/inadempimento dell'amministrazione che non si forma per semplice “inerzia” nei procedimenti come quello oggetto del presente procedimento – da lui impugnato con l'originario ricorso ex art. 702 bis c.p.c. né del secondo presupposto necessario al rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare: e infatti, visto che il di lui figlio, PA
era già divenuto maggiorenne, essendo nato il [...], prima della
[...]
presentazione della richiesta di traduzione e legalizzazione – che a detta dell'appellante sarebbe stata presentata in data successiva al 19 febbraio 2021 (data di rilascio del nulla osta da parte della Questura) - era necessario dimostrare che quest'ultimo era un familiare a carico dell'appellante o che il medesimo aveva problemi di salute tali, da giustificare la richiesta di ricongiungimento per motivi di assistenza. Ne deriva che
[...]
difetta ormai di interesse ad agire in base all'invocata Parte_1
normativa; consegue da tale considerazione l'infondatezza dell'appello così come proposto da Parte_1
Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi della legge n° 55/14 e successive modifiche, in complessivi euro
5 2.000,00 per compensi professionali (valore della causa indeterminabile, bassa complessità) oltre spese generali IVA e CPA come per legge.
Trattandosi di procedimento esente, nulla va disposto in relazione a quanto previsto dall'art. 13, c. 1 quater T.U. spese di giustizia come modificato dall'art. 1, c. 18 legge
24/12/2012 numero 228.
P.Q.M.
LA CORTE definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti del
[...] Controparte_1
, con l'intervento del Procuratore Generale,
[...]
così provvede:
respinge l'appello proposto da avverso Parte_1
l'impugnata ordinanza emessa dal Tribunale di Roma il 28 ottobre 2022, ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. a definizione del procedimento n° RG 41586 dell'anno 2021; condanna alla rifusione in favore di parte Parte_1
appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro
2.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e per gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione il 26 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Anna Chiara GIAMMUSSO dott. Anna Maria PAGLIARI
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