Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 06/03/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 06/03/2025, innanzi al Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, viene chiamata la causa R.G.L. n. 1555 dell'anno 2022 promossa da
Parte_1
CONTRO
CP_1
* * *
Si dà atto che è presente l'avv. Agostino Sansone per parte ricorrente, il quale chiede dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria di spese, atteso che l' ha provveduto al pagamento dopo la notifica del ricorso. CP_1
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio per deliberare. All'esito, riaperto il presente verbale decide la causa come da separata sentenza, della quale viene data lettura del dispositivo in assenza delle parti in causa. Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n.
82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011 n. 44.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa
Donatella Parla, all'udienza del 06/03/2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1555 dell'anno 2022 del Ruolo Generale del Lavoro vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in VIA ENZO ED ELVIRA SELLERIO 34 90141 PALERMO, presso lo studio degli avv.ti POLLARA' ROSARIA e SANSONE
AGOSTINO, che lo rappresentano e difendono per procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_2
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: disoccupazione agricola
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna parte ricorrente conclude come da verbale in pari data, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28/05/2022, parte ricorrente chiede la condanna
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dell' al pagamento della indennità di disoccupazione agricola relativa CP_1
all'anno 2020 sulla base della effettiva contribuzione e conseguentemente al pagamento della differenza dovuta di gg. 33 comprensiva dei relativi ANF, nella misura di legge, oltre interessi legali.
L' non si è costituito in giudizio e, ritenuta la regolarità della notifica, CP_2
viene dichiarato contumace.
Con note del 21/03/2024 parte ricorrente ha dichiarato che l' ha CP_1
provveduto a riconoscere le 33 giornate lavorative mancanti, giusto estratto conto previdenziale depositato, e chiede di dichiarare cessata la materia del contendere, con vittoria di spese.
Premesso che, al di là della forma adottata, il provvedimento dichiarativo della cessazione della materia del contendere ha natura sostanziale di sentenza
(Cass.12/3/2008 n. 6550, Cass. 7/7/2006 n. 15574) e per questo, in questa sede, il provvedimento viene adottato in forma di sentenza, si osserva che la cessazione della materia del contendere deve essere pronunciata in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio, «quando, successivamente alla proposizione dell'atto introduttivo, sia stata ritualmente acquisita al processo, ovvero risulti concordemente ammessa dalle parti una situazione dalla quale emerga l'avvenuta cessazione di ogni contrasto tra le stesse» (Cass., sez. un., 28 settembre 2000 n. 1048.).
Ritenuta la dichiarazione resa da parte ricorrente in ordine al fatto estintivo sopravvenuto alla proposizione del ricorso e la mancata costituzione dell' che nulla ha opposto in ordine alle domande attoree, non resta CP_1
pertanto che statuire sul punto in conformità.
Quanto alle spese, va ricordato che la cessazione della materia del contendere, ove non si estenda alle spese stesse, impone al giudice di pronunciarsi
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applicando il criterio della soccombenza virtuale (Cass. S.U. n. 114 del
10/1/1996, Cass. n. 4884 del 27/5/1996, Cass. n. 2937 del 27/3/1999, Cass.
Sez. Lav. 21/6/2004 n. 11494, Cass. 2/8/2004 n. 14775).
Non v'è dubbio che la domanda fosse fondata, come dimostrato dall'esito dell'intervenuto riconoscimento e dallo stesso atteggiamento dell' al fine CP_1
adeguatosi alla richiesta dopo la notifica del ricorso. L'Ente va pertanto condannato al pagamento delle spese di lite maturate sino all'udienza conclusiva, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
dichiara la cessazione della materia del contendere;
condanna l'Ente convenuto al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 900,00, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Termini Imerese, all'udienza del 06/03/2025. Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n.
82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011 n. 44.
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