TRIB
Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 09/09/2025, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3418/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 3418/2021 degli Affari Contenziosi Civili, avente a oggetto: “Cessione dei crediti”
Vertente tra
(C.F. ), in persona del procuratore pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Bonalume, Giovanni Gomez Paloma, Giuseppe
Cardona e Michele Del Bene, elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Milano,
Corso Magenta, n. 84, come da procura allegata all'atto di citazione
ATTRICE
e
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Carla Fiaschi e Gloria Lazzeri, elettivamente domiciliata in Pisa, Via Roma, n. 67 (pec-
, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione di nuovo e Email_1 ulteriore difensore
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare: • IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui all'atto di citazione, accertare e dichiarare il diritto di ad Parte_1 ottenere il pagamento da parte dell' , in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare l' , in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di I. € Parte_1
30.217,23 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco che si produce sub ALL. A;
II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla maggior sorte capitale azionata con la citazione: − “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata nell'elenco prodotto sub ALL. A (colonna “Data
Scadenza”) - sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta maggior sorte capitale azionata con la citazione che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: − nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, − con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
IV. € 20.476,44 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto
a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale. Tali interessi di mora sono già stati fatturati mediante le “Note Debito Interessi” riepilogate negli elenchi che si producono sub ALL. B - C V. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione VI. € 35.120,00 ai sensi dell'art. 6, comma
2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, portati dalle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub ALL. D, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per le fatture indicate in dettaglio il cui termine di pagamento non è stato rispettato - fatture ulteriori rispetto a quelle costituenti la sorte capitale di cui sopra nonché a quelle il cui tardivo pagamento ha generato le Note Debito - oltre interessi su ciascun importo di euro
40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui mancato puntuale pagamento ha generato il predetto importo IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni
e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere Parte_1 il pagamento da parte dell' e, per l'effetto, condannare l' al pagamento in CP_1 CP_1 favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_1 Parte_1 per: • sorte capitale, • interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale: -
[...]
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e - con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale, • interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: - nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, - con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
• interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note
Debito: - nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, - con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione ad ulteriori fatture il cui termine di pagamento non è stato rispettato, oltre interessi IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte Parte_1 dell' e, per l'effetto, condannare l' al pagamento in favore di CP_1 CP_1 Parte_1 di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per capitale,
[...] Parte_1 interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre
CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”.
Convenuta:
“Affinché l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, Voglia: - nel merito, in via principale, respingere la domanda attorea, poiché inammissibile e infondata, per i motivi tutti dedotti;
- in subordine e salvo gravame, nella denegata ipotesi di parziale accoglimento della domanda di pagamento avversaria in accoglimento di tutti motivi dedotti e delle eccezioni sollevate dalla convenuta, rideterminare il minor importo dovuto a titolo di capitale, interessi e risarcimento del danno forfettario ex art.6 del D. Lgs. n.231/2002; - in via istruttoria, con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre con le memorie ex art.183, 6° co., c.p.c. - in ogni caso, con vittoria di spese di lite di spese e compensi del presente giudizio, con la condanna della controparte al pagamento delle spese sostenute, delle spese generali e del compenso ex
D.M. n.55/2014, compresi oneri previdenziali e assistenziali pari al 23,8%, oneri a carico dell'avvocato dipendente dell'Ente pubblico, quali sono le sottoscritte, ritenuti corrispondenti alle voci degli oneri accessori proprie dei legali liberi professionisti (cfr. Tar
Emilia-Romagna n.3/2016, Tar Emilia Romagna n.151/2016, Tar Piemonte n.1104/2017,
Corte di Appello di Firenze, 2^ Sez., Collegio III, n.1556/2018, n.1255/2020 e n.1030/2021; Tribunale di Pisa n.1039/2020, Giudice di Pace di Pisa n.271/2020 e n.558/2020). Con condanna dell'attrice ex art.96 c.p.c. per tutti i motivi sopra dedotti”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 24.08.2021, nella sua qualità di Parte_1 cessionaria di crediti, ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Pisa l'
[...]
, nella qualità di debitore ceduto, per sentirla condannare al Controparte_1 pagamento di somme risultanti da fatture relative, tra l'altro, a forniture di prodotti farmaceutici e medicali, erogate dalle parti cedenti in favore della stessa, oltre agli interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale, agli interessi anatocistici e agli importi dovuti ai sensi dell'art. 6, D. Lgs. 231/2002.
A sostegno della domanda, ha dedotto:
- che i crediti per sorte capitale ammontano a complessivi € 1.784.188,17 e risultano da CP_ fatture emesse da plurime società per la fornitura di beni e servizi in favore dell' convenuto;
- che le fatture sono state cedute all'attrice mediante distinti contratti di cessione di crediti;
- che l'attrice ha, in ogni caso e in via subordinata, diritto al pagamento di un importo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c. corrispondente all'ammontare delle fatture costituenti la sorte capitale insoluta;
- che la cessionaria ha, altresì, diritto al pagamento degli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale;
- che, secondo quanto previsto dall'art. 1283 c.c., sono dovuti gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori, nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 D. Lgs, 231/2002, come novellato dal D. Lgs. 192/2012;
- che parte attrice è creditrice dell'ulteriore somma di € 20.476,44 a titolo di interessi di mora ulteriori, maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la predetta sorte capitale;
- che, con riferimento a tale importo, sono state emesse specifiche “Note Debito
Interessi”, non contestate dalla debitrice;
- che sussiste il diritto al pagamento degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori oggetto delle note di debito;
- che, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, D. Lgs. n. 231/02, parte attrice ha diritto a vedersi riconosciuto, a titolo di risarcimento del danno, l'importo complessivo di €
35.200,00; - che l'Unione Europea ha, infatti, espressamente chiarito che l'importo forfettario di €
40,00 è dovuto per ciascuna fattura rimasta insoluta.
Si è costituita in giudizio l' contestando integralmente, in fatto e in diritto, il CP_3 contenuto dell'atto di citazione. In particolare, ha eccepito:
- che è inesistente il credito reclamato dalla creditrice per l'importo in sorte capitale;
- che la maggior parte delle fatture e, precisamente, l'importo complessivo pari a €
1.458.316,08, è già stato pagato, mentre l'importo di € 268,00 è stato stornato contabilmente con note di credito emesse dalle rispettive società di fornitura;
- che parte delle fatture incluse nel conteggio dell'importo capitale, per complessivi €
312.633,29, è stata motivatamente contestata dalla convenuta;
- che non sono dovuti ulteriori importi, portati da fatture mai pervenute alla debitrice o rifiutate dal sistema SDI dell' non potendo derivare dal mancato pagamento delle CP_3 stesse l'obbligo di corrispondere gli interessi moratori;
- che la convenuta ha contestato e rifiutato la cessione della fattura relativa alla fornitura di Telecom Italia Mobile TIM, non essendo la fattura conforme al relativo certificato di pagamento;
- che è inesistente anche il credito vantato a titolo di interessi moratori, risultando errata la modalità di calcolo degli stessi;
- che, considerando solo le fatture che sono state pagate in ritardo non giustificato da altrui inadempimento, sono dovuti, dalla convenuta, interessi moratori che ammontano al minor importo di € 2.895,13;
- che, conseguentemente, la base di calcolo degli interessi anatocistici sarebbe costituita dall'importo di € 21,82;
- che è insussistente anche l'ulteriore voce di credito vantata dall'attrice, pari a €
20.476,44, non avendo la creditrice provato a quali fatture sia riferito tale importo, avendo omesso di produrre in giudizio le singole fatture cedute e pagate in ritardo dalla debitrice;
- che è errato il calcolo degli interessi capitalizzati nelle note di debito di CP_4
- che è irrilevante che la convenuta non abbia contestato le modalità di calcolo degli interessi, avendo la stessa contestato la debenza di molte delle fatture in relazione alle quali gli interessi sono stati conteggiati, oltre ad aver contestato la cessione del credito relativa alle medesime fatture;
- che anche un credito oggetto di nota di debito deve essere provato nella sua effettiva e precisa consistenza;
- che è sfornita di legittimazione ad agire in giudizio per reclamare il Parte_1 pagamento della nota di debito emessa dalla società essendo CP_4 quest'ultima soggetto giuridico diverso e distinto dall'attrice e non essendo stata fornita alcuna prova dei passaggi precedenti alla cessione delle note di debito;
- che non sussistono i presupposti per ottenere il risarcimento del danno ex art. 6 D. Lgs.
231/2002 per il ritardato pagamento delle fatture, mancando l'allegazione e la prova della legittimazione ad agire della cessionaria, del ritardato pagamento e delle fatture asseritamente pagate in ritardo;
- che, in ogni caso, nulla è dovuto a in relazione alle fatture la cui Parte_1 cessione sia stata rifiutata dall' impedendo il rifiuto tempestivamente manifestato CP_3
l'efficacia della cessione nei confronti della debitrice;
- che la creditrice ha, peraltro, indebitamente frazionato il proprio credito, avviando contemporaneamente più azioni giudiziali per il recupero delle medesime somme;
- che la convenuta ha ampiamente allegato e documentato l'inesistenza dei crediti dedotti dall'attrice;
- che è infondata ed erronea l'interpretazione data dall'attrice all'art. 6, secondo comma,
D. Lgs. 213/2002, in quanto del tutto contrastante con il concetto di equo risarcimento espresso dalla normativa europea e suscettibile di integrare un'ipotesi di abuso del diritto da parte del creditore;
- che non sono dovuti interessi moratori per i casi di ritardo o mancato pagamento delle fatture non imputabili alla debitrice;
- che, avendo l'obbligazione di pagamento dell' natura querable, è necessario che CP_3 intervenga atto di costituzione in mora affinché si producano le conseguenze della mora stessa, circostanza non allegata né provata dall'attrice;
- che non sussistono i presupposti per l'esercizio dell'azione ex art. 2041 c.c., non avendo, in ogni caso, parte attrice provato l'indebito arricchimento della convenuta, a partire dalla effettiva consegna della merce e utilizzo della stessa;
- che sussistono i presupposti per la condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
All'udienza del 14.07.2022, il Giudice ha concesso i termini per le memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c.
Con ordinanza del 10.03.2023, il Giudice ha disposto l'ordine di esibizione richiesto da parte convenuta ex artt. 210 c.p.c., 95 disp. att. c.p.c., rinviando la causa per la prosecuzione all'udienza del 21.03.2023. A seguito di alcuni rinvii d'ufficio e al rinnovo dell'ordine di esibizione, all'udienza del
06.03.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.12.2024.
All'udienza del 15.05.2025, dopo un rinvio dovuto al carico del ruolo, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
****
1. Inquadramento della fattispecie. Residuo thema decidendum.
A fronte della vistosissima riduzione dell'importo richiesto, rispetto alla primigenia domanda di pagamento dell'attrice, già in sede di prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., e poi ulteriormente in sede di precisazione delle conclusioni, residua di delibare sugli importi in linea capitale derivanti dalle fatture indicate nell'elenco prodotto sub. doc. 12 di parte attrice, e sulle ulteriori voci relative agli interessi e alle spese per il recupero dei crediti.
La domanda relativa agli importi dovuti in linea capitale, come ridimensionata dalla società attrice, non è fondata.
2. La legittimazione attiva di Parte_2
Eccepisce l' la carenza di legittimazione dell'attrice a pretendere, a qualsiasi titolo, CP_3 il pagamento delle fatture la cui cessione sia stata rifiutata dall'Ente pubblico, siccome in tal caso la cessione sarebbe inopponibile a quest'ultimo. Al riguardo, a dispetto della dissertazione della deve rammentarsi che le cessioni di credito cadono Parte_1 sotto la disciplina dell'art. 106 comma 13 d.lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici), ratione temporis applicabile, il quale prevede che “si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione…[omissis]. Norma che, ponendosi in linea di continuità con le previgenti (art. 115
D.P.R. 554/1999; art. 117 d.lgs. 163/2006), è volta a dettare una disciplina peculiare per gli organismi di diritto pubblico ai sensi e per gli effetti del codice dei contratti pubblici, nella cui nozione rientra, senza dubbio, l' . Parte_3
Con riferimento alla fattura Telecom Italia Mobile TIM n.6820201208001443/2020 di € Part 1.024,49, la cessione è stata rifiutata dall' come comunicato a e a TIM con nota CP_3 prot.11002 del 4.3.2021 e con nota prot. 38981 del 18.8.2021 (cfr. docc. 1 e 7 , da CP_3 ciò conseguendo – in applicazione del principio della ragione più liquida, per quanto si dirà Part infra – che difetta la titolarità del credito in capo a con ogni conseguenza sull'inesigibilità da parte dell'attrice della somma in linea capitale richiesta a tale titolo e di ogni accessorio.
3. I titoli della pretesa.
Tanto premesso, a fondamento della residua domanda di pagamento, come indicato nel prospetto di cui all'allegato A comparsa conclusionale di parte attrice, sono posti i crediti in linea capitale di cui alla fattura Zimmer Biomet Italia s.r.l. emessa il 3.12.2020, per €
1.985,92, quelle di cui alle fatture Curium Italy s.r.l. rispettivamente in data 24.11.2020 per
€ 80,00 e in data 11.12.2020 per € 560,00, e infine quelle di cui alle n. 10 fatture Diasorin
s.p.a. in data 29.3.2021 per complessivi € 21.841,00.
Osta al riconoscimento del credito azionato dal cessionario la circostanza, pregiudiziale e assorbente rispetto ad ogni altra, della carenza probatoria del rapporto contrattuale sottostante, rispettivamente, a ciascuna delle suindicate forniture, come eccepito nelle prime difese dalla CP_3
A dispetto della denominazione della documentazione in allegato (cfr. docc. 21 attrice), non sono prodotti i contratti di appalto tra le società cedenti il credito e l ma CP_3 esclusivamente le fatture e alcune – peraltro in parte non leggibili – schermate acquisite per screenshot dalle quali si evincerebbe anche collegamento al codice identificativo gara correlato a ciascuna fattura.
Ora, costituisce principio generale ed acquisito in diritto vivente che i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione richiedono la forma scritta ad substantiam, non potendo a tal fine venire in rilievo la deliberazione dell'organo collegiale dell'ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, dell'appalto o della fornitura ove tale deliberazione
(atto interno preparatorio) non risulti essersi tradotto in un negozio, sottoscritto da entrambi i contraenti, da cui possa desumersi la concreta disciplina del rapporto, con le determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguire e ai compensi pattuiti. Ne consegue che, per i negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta ad substantiam, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito
(Cass. n. 26174/2009; Cons. Stato sez. V, n. 130/2019).
In altri termini, in difetto di produzione del contratto in forma scritta, scatta la sanzione della nullità, come noto, insuscettibile di sanatoria o di convalida, essendo la forma scritta posto a presidio del regolare svolgimento dell'attività amministrativa e ciò anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria;
di talché, è fuori luogo il richiamo della società attrice al principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. e all'adozione, da parte dell , di Parte_3 atteggiamenti anche processuali incompatibili con l'insussistenza di contratti di appalto pubblico.
In tema, è stato precisato che le fatture non possono rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili di rappresentare un comportamento processuale implicitamente ammissivo del diritto sorto dall'atto negoziale non esibito (cfr., tra le altre, Cass. n. 5263/2015).
Altrettanto priva di rilevanza probatoria è l'indicazione del codice identificativo gara nelle fatture emesse dalla società cedente. Come è stato rilevato nella giurisprudenza di merito, oltre a non soddisfare le esigenze connesse con la produzione del testo contrattuale, la fattura è un atto a formazione unilaterale che, di per sé, non garantisce alcuna corrispondenza tra il CIG indicato e il contratto stipulato tra la società appaltatrice e la P.A.
Come precisato in condivisi precedenti di merito, in dissonanza con il richiamato passaggio della sentenza del Tribunale di Bologna in comparsa conclusionale attorea, “in assenza di un documento ufficiale che attesti la veridicità del CIG indicato in fattura e il suo collegamento con il rapporto contrattuale invocato, non vi è prova che il codice indicato corrisponda al
CIG effettivamente rilasciato dall a seguito della gara di appalto e dei dovuti CP_5 controlli. In ogni caso, il CIG viene richiesto online dal responsabile del procedimento all'
Anac - funzione ereditata dall' Autorità di vigilanza sui contratti pubblici - prima dell'inizio della gara d'appalto o della negoziazione. Il rilascio di tale codice da parte dell CP_5 avviene, quindi, ben prima dell'aggiudicazione e della successiva stipula del contratto. Ne deriva che, dalla mera esistenza del CIG non si può desumere che il contratto sia stato stipulato per iscritto” (Tribunale di Napoli, Sez. XI, n. 10527/2024). In definitiva, l'accertamento della nullità dei rapporti contrattuali dedotti in giudizio, in quanto carenti del requisito della forma scritta ad substantiam, impone di rigettare le richieste di pagamento di in via contrattuale a titolo di sorte capitale, e di Parte_1 interessi e ulteriori accessori, computati nelle note di debito di formazione unilaterale dell'attrice.
Ogni ulteriore questione relativa al merito della pretesa è superata, pur incidentalmente rilevandosi che con riferimento alla fattura Zimmer Biomet Italia s.r.l., eccepisce e documenta l' di aver rifiutato tempestivamente la relativa fattura (cfr. doc. 6), e con CP_3 riguardo alle fatture Curium Italy s.r.l., di averle contestate, con ogni conseguenza sul piano dell'onere della prova.
4. La domanda ex art. 2041 c.c.
La domanda deve essere rigettata, difettando, di evidenza, il requisito della sussidiarietà.
Come costantemente affermato in diritto vivente, “la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico. nel caso in cui il rimedio contrattuale esistente e prospettabile sia nel merito rigettato” (cfr. Cass. sez. un. n. 33954/2023; Cass. n.
20871/2015; vedi anche Tribunale Perugia Sez. I, n. 60/2024).
Orbene, nella fattispecie di causa, l'attrice ben potrà agire nei confronti del cedente in virtù dei contratti di cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 1266 c.c., essendo la cedente tenuta a garantire l'esistenza del credito ceduto.
Ciò a tacersi della totale omissione dell'esame dei requisiti di cui alla norma ex art. 2041
c.c., oggetto di mero generico richiamo e senza l'indicazione di importi.
5. Le spese di giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del
D.M. 55/2014 e successive modifiche, parametri medi per ciascuna fase dello scaglione di valore di cui alla primigenia domanda, ridotti per la fase istruttoria tenuto conto dell'attività concretamente svolta.
5.1 La condanna ex art. 96 c.p.c. Sussistono i presupposti per la condanna della soccombente ad una somma pari ad 1/3 delle spese di lite ai sensi dell'art. 96, comma I c.p.c., avendo agito in giudizio Parte_1 con colpa grave – ossia in violazione del grado minimo di diligenza esigibile per avvertire facilmente l'infondatezza della tesi prospettata (cfr. Cass. Sez. Un. n. 9912/2018) – ossia formulando domanda sulla base di macroscopici e inescusabili errori di calcolo, che hanno portato al ridimensionamento immediato dell'importo di cui alla domanda iniziale di circa il
98%, nonché richiedendo inizialmente (circostanza pacifica) pagamenti per fatture (fattura
Zimmer n.1621073158/2020 di € 1.060,91; fattura Ge Healthcare SRL
n.6012220017249/2020 di € 1.415,81; fattura AIR Liquide SRL n.1920017645/2020 di €
42.486,50; fattura Diasorin SPA n.2020312892/2020 di € 1.321,65) già azionate in altro giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Pisa (R.G. n. 4695/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1 rimborsare alla le spese di lite, liquidate in € 35.000,00 per compensi, oltre CP_3 oneri previdenziali e assistenziali pari al 23,8% e accessori di legge;
- condanna ex art. 96, comma I c.p.c., al pagamento in favore della Parte_1
di € 11.550,00. CP_3
Pisa, 8 settembre 2025.
Il Giudice
Luca Pruneti
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 3418/2021 degli Affari Contenziosi Civili, avente a oggetto: “Cessione dei crediti”
Vertente tra
(C.F. ), in persona del procuratore pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Bonalume, Giovanni Gomez Paloma, Giuseppe
Cardona e Michele Del Bene, elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Milano,
Corso Magenta, n. 84, come da procura allegata all'atto di citazione
ATTRICE
e
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Carla Fiaschi e Gloria Lazzeri, elettivamente domiciliata in Pisa, Via Roma, n. 67 (pec-
, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione di nuovo e Email_1 ulteriore difensore
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare: • IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui all'atto di citazione, accertare e dichiarare il diritto di ad Parte_1 ottenere il pagamento da parte dell' , in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare l' , in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di I. € Parte_1
30.217,23 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco che si produce sub ALL. A;
II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla maggior sorte capitale azionata con la citazione: − “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata nell'elenco prodotto sub ALL. A (colonna “Data
Scadenza”) - sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta maggior sorte capitale azionata con la citazione che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: − nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, − con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
IV. € 20.476,44 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto
a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale. Tali interessi di mora sono già stati fatturati mediante le “Note Debito Interessi” riepilogate negli elenchi che si producono sub ALL. B - C V. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione VI. € 35.120,00 ai sensi dell'art. 6, comma
2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, portati dalle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub ALL. D, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per le fatture indicate in dettaglio il cui termine di pagamento non è stato rispettato - fatture ulteriori rispetto a quelle costituenti la sorte capitale di cui sopra nonché a quelle il cui tardivo pagamento ha generato le Note Debito - oltre interessi su ciascun importo di euro
40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui mancato puntuale pagamento ha generato il predetto importo IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni
e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere Parte_1 il pagamento da parte dell' e, per l'effetto, condannare l' al pagamento in CP_1 CP_1 favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_1 Parte_1 per: • sorte capitale, • interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale: -
[...]
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e - con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale, • interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: - nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, - con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
• interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note
Debito: - nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, - con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione ad ulteriori fatture il cui termine di pagamento non è stato rispettato, oltre interessi IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte Parte_1 dell' e, per l'effetto, condannare l' al pagamento in favore di CP_1 CP_1 Parte_1 di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per capitale,
[...] Parte_1 interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre
CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”.
Convenuta:
“Affinché l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, Voglia: - nel merito, in via principale, respingere la domanda attorea, poiché inammissibile e infondata, per i motivi tutti dedotti;
- in subordine e salvo gravame, nella denegata ipotesi di parziale accoglimento della domanda di pagamento avversaria in accoglimento di tutti motivi dedotti e delle eccezioni sollevate dalla convenuta, rideterminare il minor importo dovuto a titolo di capitale, interessi e risarcimento del danno forfettario ex art.6 del D. Lgs. n.231/2002; - in via istruttoria, con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre con le memorie ex art.183, 6° co., c.p.c. - in ogni caso, con vittoria di spese di lite di spese e compensi del presente giudizio, con la condanna della controparte al pagamento delle spese sostenute, delle spese generali e del compenso ex
D.M. n.55/2014, compresi oneri previdenziali e assistenziali pari al 23,8%, oneri a carico dell'avvocato dipendente dell'Ente pubblico, quali sono le sottoscritte, ritenuti corrispondenti alle voci degli oneri accessori proprie dei legali liberi professionisti (cfr. Tar
Emilia-Romagna n.3/2016, Tar Emilia Romagna n.151/2016, Tar Piemonte n.1104/2017,
Corte di Appello di Firenze, 2^ Sez., Collegio III, n.1556/2018, n.1255/2020 e n.1030/2021; Tribunale di Pisa n.1039/2020, Giudice di Pace di Pisa n.271/2020 e n.558/2020). Con condanna dell'attrice ex art.96 c.p.c. per tutti i motivi sopra dedotti”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 24.08.2021, nella sua qualità di Parte_1 cessionaria di crediti, ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Pisa l'
[...]
, nella qualità di debitore ceduto, per sentirla condannare al Controparte_1 pagamento di somme risultanti da fatture relative, tra l'altro, a forniture di prodotti farmaceutici e medicali, erogate dalle parti cedenti in favore della stessa, oltre agli interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale, agli interessi anatocistici e agli importi dovuti ai sensi dell'art. 6, D. Lgs. 231/2002.
A sostegno della domanda, ha dedotto:
- che i crediti per sorte capitale ammontano a complessivi € 1.784.188,17 e risultano da CP_ fatture emesse da plurime società per la fornitura di beni e servizi in favore dell' convenuto;
- che le fatture sono state cedute all'attrice mediante distinti contratti di cessione di crediti;
- che l'attrice ha, in ogni caso e in via subordinata, diritto al pagamento di un importo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c. corrispondente all'ammontare delle fatture costituenti la sorte capitale insoluta;
- che la cessionaria ha, altresì, diritto al pagamento degli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale;
- che, secondo quanto previsto dall'art. 1283 c.c., sono dovuti gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori, nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 D. Lgs, 231/2002, come novellato dal D. Lgs. 192/2012;
- che parte attrice è creditrice dell'ulteriore somma di € 20.476,44 a titolo di interessi di mora ulteriori, maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la predetta sorte capitale;
- che, con riferimento a tale importo, sono state emesse specifiche “Note Debito
Interessi”, non contestate dalla debitrice;
- che sussiste il diritto al pagamento degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori oggetto delle note di debito;
- che, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, D. Lgs. n. 231/02, parte attrice ha diritto a vedersi riconosciuto, a titolo di risarcimento del danno, l'importo complessivo di €
35.200,00; - che l'Unione Europea ha, infatti, espressamente chiarito che l'importo forfettario di €
40,00 è dovuto per ciascuna fattura rimasta insoluta.
Si è costituita in giudizio l' contestando integralmente, in fatto e in diritto, il CP_3 contenuto dell'atto di citazione. In particolare, ha eccepito:
- che è inesistente il credito reclamato dalla creditrice per l'importo in sorte capitale;
- che la maggior parte delle fatture e, precisamente, l'importo complessivo pari a €
1.458.316,08, è già stato pagato, mentre l'importo di € 268,00 è stato stornato contabilmente con note di credito emesse dalle rispettive società di fornitura;
- che parte delle fatture incluse nel conteggio dell'importo capitale, per complessivi €
312.633,29, è stata motivatamente contestata dalla convenuta;
- che non sono dovuti ulteriori importi, portati da fatture mai pervenute alla debitrice o rifiutate dal sistema SDI dell' non potendo derivare dal mancato pagamento delle CP_3 stesse l'obbligo di corrispondere gli interessi moratori;
- che la convenuta ha contestato e rifiutato la cessione della fattura relativa alla fornitura di Telecom Italia Mobile TIM, non essendo la fattura conforme al relativo certificato di pagamento;
- che è inesistente anche il credito vantato a titolo di interessi moratori, risultando errata la modalità di calcolo degli stessi;
- che, considerando solo le fatture che sono state pagate in ritardo non giustificato da altrui inadempimento, sono dovuti, dalla convenuta, interessi moratori che ammontano al minor importo di € 2.895,13;
- che, conseguentemente, la base di calcolo degli interessi anatocistici sarebbe costituita dall'importo di € 21,82;
- che è insussistente anche l'ulteriore voce di credito vantata dall'attrice, pari a €
20.476,44, non avendo la creditrice provato a quali fatture sia riferito tale importo, avendo omesso di produrre in giudizio le singole fatture cedute e pagate in ritardo dalla debitrice;
- che è errato il calcolo degli interessi capitalizzati nelle note di debito di CP_4
- che è irrilevante che la convenuta non abbia contestato le modalità di calcolo degli interessi, avendo la stessa contestato la debenza di molte delle fatture in relazione alle quali gli interessi sono stati conteggiati, oltre ad aver contestato la cessione del credito relativa alle medesime fatture;
- che anche un credito oggetto di nota di debito deve essere provato nella sua effettiva e precisa consistenza;
- che è sfornita di legittimazione ad agire in giudizio per reclamare il Parte_1 pagamento della nota di debito emessa dalla società essendo CP_4 quest'ultima soggetto giuridico diverso e distinto dall'attrice e non essendo stata fornita alcuna prova dei passaggi precedenti alla cessione delle note di debito;
- che non sussistono i presupposti per ottenere il risarcimento del danno ex art. 6 D. Lgs.
231/2002 per il ritardato pagamento delle fatture, mancando l'allegazione e la prova della legittimazione ad agire della cessionaria, del ritardato pagamento e delle fatture asseritamente pagate in ritardo;
- che, in ogni caso, nulla è dovuto a in relazione alle fatture la cui Parte_1 cessione sia stata rifiutata dall' impedendo il rifiuto tempestivamente manifestato CP_3
l'efficacia della cessione nei confronti della debitrice;
- che la creditrice ha, peraltro, indebitamente frazionato il proprio credito, avviando contemporaneamente più azioni giudiziali per il recupero delle medesime somme;
- che la convenuta ha ampiamente allegato e documentato l'inesistenza dei crediti dedotti dall'attrice;
- che è infondata ed erronea l'interpretazione data dall'attrice all'art. 6, secondo comma,
D. Lgs. 213/2002, in quanto del tutto contrastante con il concetto di equo risarcimento espresso dalla normativa europea e suscettibile di integrare un'ipotesi di abuso del diritto da parte del creditore;
- che non sono dovuti interessi moratori per i casi di ritardo o mancato pagamento delle fatture non imputabili alla debitrice;
- che, avendo l'obbligazione di pagamento dell' natura querable, è necessario che CP_3 intervenga atto di costituzione in mora affinché si producano le conseguenze della mora stessa, circostanza non allegata né provata dall'attrice;
- che non sussistono i presupposti per l'esercizio dell'azione ex art. 2041 c.c., non avendo, in ogni caso, parte attrice provato l'indebito arricchimento della convenuta, a partire dalla effettiva consegna della merce e utilizzo della stessa;
- che sussistono i presupposti per la condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
All'udienza del 14.07.2022, il Giudice ha concesso i termini per le memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c.
Con ordinanza del 10.03.2023, il Giudice ha disposto l'ordine di esibizione richiesto da parte convenuta ex artt. 210 c.p.c., 95 disp. att. c.p.c., rinviando la causa per la prosecuzione all'udienza del 21.03.2023. A seguito di alcuni rinvii d'ufficio e al rinnovo dell'ordine di esibizione, all'udienza del
06.03.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.12.2024.
All'udienza del 15.05.2025, dopo un rinvio dovuto al carico del ruolo, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
****
1. Inquadramento della fattispecie. Residuo thema decidendum.
A fronte della vistosissima riduzione dell'importo richiesto, rispetto alla primigenia domanda di pagamento dell'attrice, già in sede di prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., e poi ulteriormente in sede di precisazione delle conclusioni, residua di delibare sugli importi in linea capitale derivanti dalle fatture indicate nell'elenco prodotto sub. doc. 12 di parte attrice, e sulle ulteriori voci relative agli interessi e alle spese per il recupero dei crediti.
La domanda relativa agli importi dovuti in linea capitale, come ridimensionata dalla società attrice, non è fondata.
2. La legittimazione attiva di Parte_2
Eccepisce l' la carenza di legittimazione dell'attrice a pretendere, a qualsiasi titolo, CP_3 il pagamento delle fatture la cui cessione sia stata rifiutata dall'Ente pubblico, siccome in tal caso la cessione sarebbe inopponibile a quest'ultimo. Al riguardo, a dispetto della dissertazione della deve rammentarsi che le cessioni di credito cadono Parte_1 sotto la disciplina dell'art. 106 comma 13 d.lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici), ratione temporis applicabile, il quale prevede che “si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione…[omissis]. Norma che, ponendosi in linea di continuità con le previgenti (art. 115
D.P.R. 554/1999; art. 117 d.lgs. 163/2006), è volta a dettare una disciplina peculiare per gli organismi di diritto pubblico ai sensi e per gli effetti del codice dei contratti pubblici, nella cui nozione rientra, senza dubbio, l' . Parte_3
Con riferimento alla fattura Telecom Italia Mobile TIM n.6820201208001443/2020 di € Part 1.024,49, la cessione è stata rifiutata dall' come comunicato a e a TIM con nota CP_3 prot.11002 del 4.3.2021 e con nota prot. 38981 del 18.8.2021 (cfr. docc. 1 e 7 , da CP_3 ciò conseguendo – in applicazione del principio della ragione più liquida, per quanto si dirà Part infra – che difetta la titolarità del credito in capo a con ogni conseguenza sull'inesigibilità da parte dell'attrice della somma in linea capitale richiesta a tale titolo e di ogni accessorio.
3. I titoli della pretesa.
Tanto premesso, a fondamento della residua domanda di pagamento, come indicato nel prospetto di cui all'allegato A comparsa conclusionale di parte attrice, sono posti i crediti in linea capitale di cui alla fattura Zimmer Biomet Italia s.r.l. emessa il 3.12.2020, per €
1.985,92, quelle di cui alle fatture Curium Italy s.r.l. rispettivamente in data 24.11.2020 per
€ 80,00 e in data 11.12.2020 per € 560,00, e infine quelle di cui alle n. 10 fatture Diasorin
s.p.a. in data 29.3.2021 per complessivi € 21.841,00.
Osta al riconoscimento del credito azionato dal cessionario la circostanza, pregiudiziale e assorbente rispetto ad ogni altra, della carenza probatoria del rapporto contrattuale sottostante, rispettivamente, a ciascuna delle suindicate forniture, come eccepito nelle prime difese dalla CP_3
A dispetto della denominazione della documentazione in allegato (cfr. docc. 21 attrice), non sono prodotti i contratti di appalto tra le società cedenti il credito e l ma CP_3 esclusivamente le fatture e alcune – peraltro in parte non leggibili – schermate acquisite per screenshot dalle quali si evincerebbe anche collegamento al codice identificativo gara correlato a ciascuna fattura.
Ora, costituisce principio generale ed acquisito in diritto vivente che i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione richiedono la forma scritta ad substantiam, non potendo a tal fine venire in rilievo la deliberazione dell'organo collegiale dell'ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, dell'appalto o della fornitura ove tale deliberazione
(atto interno preparatorio) non risulti essersi tradotto in un negozio, sottoscritto da entrambi i contraenti, da cui possa desumersi la concreta disciplina del rapporto, con le determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguire e ai compensi pattuiti. Ne consegue che, per i negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta ad substantiam, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito
(Cass. n. 26174/2009; Cons. Stato sez. V, n. 130/2019).
In altri termini, in difetto di produzione del contratto in forma scritta, scatta la sanzione della nullità, come noto, insuscettibile di sanatoria o di convalida, essendo la forma scritta posto a presidio del regolare svolgimento dell'attività amministrativa e ciò anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria;
di talché, è fuori luogo il richiamo della società attrice al principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. e all'adozione, da parte dell , di Parte_3 atteggiamenti anche processuali incompatibili con l'insussistenza di contratti di appalto pubblico.
In tema, è stato precisato che le fatture non possono rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili di rappresentare un comportamento processuale implicitamente ammissivo del diritto sorto dall'atto negoziale non esibito (cfr., tra le altre, Cass. n. 5263/2015).
Altrettanto priva di rilevanza probatoria è l'indicazione del codice identificativo gara nelle fatture emesse dalla società cedente. Come è stato rilevato nella giurisprudenza di merito, oltre a non soddisfare le esigenze connesse con la produzione del testo contrattuale, la fattura è un atto a formazione unilaterale che, di per sé, non garantisce alcuna corrispondenza tra il CIG indicato e il contratto stipulato tra la società appaltatrice e la P.A.
Come precisato in condivisi precedenti di merito, in dissonanza con il richiamato passaggio della sentenza del Tribunale di Bologna in comparsa conclusionale attorea, “in assenza di un documento ufficiale che attesti la veridicità del CIG indicato in fattura e il suo collegamento con il rapporto contrattuale invocato, non vi è prova che il codice indicato corrisponda al
CIG effettivamente rilasciato dall a seguito della gara di appalto e dei dovuti CP_5 controlli. In ogni caso, il CIG viene richiesto online dal responsabile del procedimento all'
Anac - funzione ereditata dall' Autorità di vigilanza sui contratti pubblici - prima dell'inizio della gara d'appalto o della negoziazione. Il rilascio di tale codice da parte dell CP_5 avviene, quindi, ben prima dell'aggiudicazione e della successiva stipula del contratto. Ne deriva che, dalla mera esistenza del CIG non si può desumere che il contratto sia stato stipulato per iscritto” (Tribunale di Napoli, Sez. XI, n. 10527/2024). In definitiva, l'accertamento della nullità dei rapporti contrattuali dedotti in giudizio, in quanto carenti del requisito della forma scritta ad substantiam, impone di rigettare le richieste di pagamento di in via contrattuale a titolo di sorte capitale, e di Parte_1 interessi e ulteriori accessori, computati nelle note di debito di formazione unilaterale dell'attrice.
Ogni ulteriore questione relativa al merito della pretesa è superata, pur incidentalmente rilevandosi che con riferimento alla fattura Zimmer Biomet Italia s.r.l., eccepisce e documenta l' di aver rifiutato tempestivamente la relativa fattura (cfr. doc. 6), e con CP_3 riguardo alle fatture Curium Italy s.r.l., di averle contestate, con ogni conseguenza sul piano dell'onere della prova.
4. La domanda ex art. 2041 c.c.
La domanda deve essere rigettata, difettando, di evidenza, il requisito della sussidiarietà.
Come costantemente affermato in diritto vivente, “la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico. nel caso in cui il rimedio contrattuale esistente e prospettabile sia nel merito rigettato” (cfr. Cass. sez. un. n. 33954/2023; Cass. n.
20871/2015; vedi anche Tribunale Perugia Sez. I, n. 60/2024).
Orbene, nella fattispecie di causa, l'attrice ben potrà agire nei confronti del cedente in virtù dei contratti di cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 1266 c.c., essendo la cedente tenuta a garantire l'esistenza del credito ceduto.
Ciò a tacersi della totale omissione dell'esame dei requisiti di cui alla norma ex art. 2041
c.c., oggetto di mero generico richiamo e senza l'indicazione di importi.
5. Le spese di giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del
D.M. 55/2014 e successive modifiche, parametri medi per ciascuna fase dello scaglione di valore di cui alla primigenia domanda, ridotti per la fase istruttoria tenuto conto dell'attività concretamente svolta.
5.1 La condanna ex art. 96 c.p.c. Sussistono i presupposti per la condanna della soccombente ad una somma pari ad 1/3 delle spese di lite ai sensi dell'art. 96, comma I c.p.c., avendo agito in giudizio Parte_1 con colpa grave – ossia in violazione del grado minimo di diligenza esigibile per avvertire facilmente l'infondatezza della tesi prospettata (cfr. Cass. Sez. Un. n. 9912/2018) – ossia formulando domanda sulla base di macroscopici e inescusabili errori di calcolo, che hanno portato al ridimensionamento immediato dell'importo di cui alla domanda iniziale di circa il
98%, nonché richiedendo inizialmente (circostanza pacifica) pagamenti per fatture (fattura
Zimmer n.1621073158/2020 di € 1.060,91; fattura Ge Healthcare SRL
n.6012220017249/2020 di € 1.415,81; fattura AIR Liquide SRL n.1920017645/2020 di €
42.486,50; fattura Diasorin SPA n.2020312892/2020 di € 1.321,65) già azionate in altro giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Pisa (R.G. n. 4695/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1 rimborsare alla le spese di lite, liquidate in € 35.000,00 per compensi, oltre CP_3 oneri previdenziali e assistenziali pari al 23,8% e accessori di legge;
- condanna ex art. 96, comma I c.p.c., al pagamento in favore della Parte_1
di € 11.550,00. CP_3
Pisa, 8 settembre 2025.
Il Giudice
Luca Pruneti
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.