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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XII, sentenza 23/01/2026, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 926/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RU RO, Presidente
VOLINO PASQUALE, Relatore
MORGIGNI ALDO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17397/2024 depositato il 25/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P_IVA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022001SC0000004750003 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12208/2025 depositato il
03/12/2025 Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si impugna l'avviso di liquidazione n. 2022/001/SC/000000475/0/003 notificato dall'Agenzia delle Entrate il
30.09.2024 in relazione all'imposta di registro di atti emessi dall'Autorità Giudiziaria.
Motivi di ricorso: Obbligo motivazionale non assolto;
errata applicazione della tariffa proporzionale di cui all'art. 8 lett. b) della tariffa parte prima del D.P.R. 131/1986 TUR per la registrazione della sentenza sopra citata emessa dal Tribunale ordinario di Civitavecchia a fronte della tariffa in misura fissa da applicare ai sensi della lettera e) del medesimo comma;
nessun tributo da applicare agli interessi. Con memoria illustrativa insiste sui motivi.
Agenzia delle entrate riscossione chiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Civitavecchia, con la sentenza n. 475/2022, in accoglimento della domanda di ripetizione, condannava la banca, qui ricorrente, al pagamento in favore della società lì ricorrente la somma di
€ 363.890,25, oltre interessi. L'Agenzia delle Entrate provvedeva alla registrazione del provvedimento, ai sensi dell'art. 8 lett. b) della Tariffa Parte Prima del D.P.R. 131/86 determinando il tributo in € 19.140,00 per applicazione dell'aliquota del 3% sulla sorte e sugli interessi calcolati nella somma di € 274.124,01.
Sull'obbligo motivazionale. La giurisprudenza della Cassazione è univoca nel distinguere l'adeguatezza della motivazione dell'atto impositivo dalla prova dei fatti posti a fondamento dello stesso (cfr., fra le tante,
Cass. civ, V, 9.3.2020 n. 6524): l'esistenza di una adeguata motivazione del primo non implica anche la prova dei fatti sui quali la pretesa si regge, diverse ed entrambe essenziali essendo le funzioni che l'una
(motivazione dell'atto) e l'altra (prova dei fatti che ne sono posti a fondamento) sono dirette ad assolvere.
La motivazione dell'avviso di accertamento o di rettifica, presidiata dall'art. 7 della legge 27 luglio 2002 n.
212, ha la funzione di delimitare l'ambito delle contestazioni proponibili dall'Ufficio nel successivo giudizio di merito e di mettere il contribuente in grado di conoscere l'an ed il quantum della pretesa tributaria al fine di approntare una idonea difesa, sicchè il corrispondente obbligo deve ritenersi assolto con l'enunciazione dei presupposti adottati e delle relative determinazioni. Premesso, dunque, che si deve distinguere la questione relativa alla esistenza della motivazione dell'atto impositivo quale “requisito formale di validità” dalla questione attinente, invece, alla indicazione ed alla effettiva sussistenza di elementi dimostrativi dei fatti costitutivi della pretesa tributaria (indicazione, questa, che non è richiesta quale elemento costitutivo della validità dell'atto impositivo e che rimane disciplinata dalle regole processuali proprie della istruzione probatoria che trovano applicazione nello svolgimento dell'eventuale giudizio introdotto dal contribuente con il ricorso di opposizione all'atto impositivo: cfr., fra le tante, Cass. civ, V, 9.3.2020 n. 6524 cit.), l'atto impositivo
è adeguatamente motivato allorquando, pur omettendo di esplicitare articolatamente le ragioni alla base del decisum, contenga sufficienti elementi per rendere edotto il destinatario delle ragioni della sua adozione ed assicurargli il diritto di difesa, atteso che all'eventuale sinteticità della motivazione può porsi rimedio nel contraddittorio processuale (cfr., ex pluribus, CdS, VI, 4.4.2022 n. 2441): ebbene, nel caso di specie la motivazione dell'impugnato atto (l'avviso di liquidazione) è certamente esaustiva, atteso che la pretesa impositiva in esso contenuta fa espresso riferimento al provvedimento con l'indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell'atto essendo lo stesso conosciuto dalla parte ricorrente. Gli interessi non sono calcolati e , quindi definiti, dall'agenzia , ma dal provvedimento giudiziario da cui scaturiscono le somme da sottoporre , o meno, a tassazione. L'obbligo motivazionale, di cui al combinato disposto degli articoli 3 L. 241/1990 e 7 L. 212/2000, risulta soddisfatto da parte dell'Amministrazione Finanziaria che ha posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, consentendogli di contestarne (come ha fatto) i contenuti. Si rigetta il motivo.
Meritevole di accoglimento è il motivo di ricorso sull' errata applicazione della tariffa proporzionale di cui all'art. 8 lett. b) della tariffa parte prima del D.P.R. 131/1986 TUR. La parte ricorrente critica l'applicazione dell'art. 8 lett. b) della tariffa parte prima del D.P.R. 131/1986 in relazione alla tassazione della disposizione della sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Civitavecchia che condannava la banca al pagamento della somma di € 363.890,25, oltre interessi. La norma in esame prevede l'imposta proporzionale per “gli atti dell'autorità giudiziaria” recanti “condanna al pagamento di somme o valori, od altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura”.
La parte ricorrente eccepisce la nullità dell'avviso per violazione del principio di alternatività IVA – Registro ai sensi dell'art. 40 TUR. Agenzia delle entrate sostiene che non è ravvisabile alcun profilo di imponibilità
IVA in relazione alle somme oggetto della statuizione di condanna ed assoggettate a tassazione.
La ratio dell'articolo 40 del TUR che regola il principio di alternatività IVA – Registro è quella di non assoggettare a duplice tassazione somme che sono state già assoggettate all'imposta sul valore aggiunto e tra queste non rientrano quelle corrisposte dalla banca attraverso le operazioni relative al conto corrente:“le somme riconosciute in restituzione hanno fondamento economico ricollegabile a prestazioni di servizi assoggettabili ad IVA ”; la seconda ha sostenuto che “la sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro a titolo di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., dietro accertamento della illegittima pattuizione degli interessi convenzionali, deve essere sottoposta a tassazione avendo riguardo al rapporto obbligatorio sostanziale cui inerisce l'obbligo restitutorio, così che se questo attiene a prestazioni soggette ad iva, in forza del canone della prevalenza di detta imposta su quella proporzionale di registro, l'atto in questione, a norma e per gli effetti del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40, va registrato a tassa fissa, quanto al capitale ed alla quota di interessi (convenzionali, commissione di massimo scoperto, capitalizzazione trimestrale) che costituiscono il corrispettivo delle operazioni medesime e che non hanno natura moratoria (Cass., 13 luglio
2017, n. 17277)”.
Nel caso di specie trova applicazione l'art. 8, comma 1, lett. b) e lett. e), della tariffa - parte prima allegata al D. P.R. 26 aprile 1986 n. 131, che stabilisce la soggezione, rispettivamente, ad imposta in misura proporzionale del 3% per i provvedimenti « recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura» e ad imposta in misura fissa per i provvedimenti « che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto». Nell'atto impugnato non è specificata la qualifica moratoria degli interessi richiesti, non basta sostenere nelle memorie che trattasi di errore formale, questi dovranno necessariamente ritenersi corrispettivi, quindi esenti dall'imposta di registro. Si accoglie il motivo.
Per tutto quanto detto la Corte accoglie parzialmente il ricorso ritenendo che la parte degli interessi è soggetta ad imposta di registro in misura fissa, e, per l'effetto, riduce l'imposta di registro dovuta da € 19.140,00 ad
€ 200,00; conferma l'atto impugnato per il resto.
Vista la particolarità della controversia, compensa le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado in composizione collegiale accoglie parzialmente il ricorso.
Spese compensate
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RU RO, Presidente
VOLINO PASQUALE, Relatore
MORGIGNI ALDO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17397/2024 depositato il 25/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P_IVA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022001SC0000004750003 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12208/2025 depositato il
03/12/2025 Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si impugna l'avviso di liquidazione n. 2022/001/SC/000000475/0/003 notificato dall'Agenzia delle Entrate il
30.09.2024 in relazione all'imposta di registro di atti emessi dall'Autorità Giudiziaria.
Motivi di ricorso: Obbligo motivazionale non assolto;
errata applicazione della tariffa proporzionale di cui all'art. 8 lett. b) della tariffa parte prima del D.P.R. 131/1986 TUR per la registrazione della sentenza sopra citata emessa dal Tribunale ordinario di Civitavecchia a fronte della tariffa in misura fissa da applicare ai sensi della lettera e) del medesimo comma;
nessun tributo da applicare agli interessi. Con memoria illustrativa insiste sui motivi.
Agenzia delle entrate riscossione chiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Civitavecchia, con la sentenza n. 475/2022, in accoglimento della domanda di ripetizione, condannava la banca, qui ricorrente, al pagamento in favore della società lì ricorrente la somma di
€ 363.890,25, oltre interessi. L'Agenzia delle Entrate provvedeva alla registrazione del provvedimento, ai sensi dell'art. 8 lett. b) della Tariffa Parte Prima del D.P.R. 131/86 determinando il tributo in € 19.140,00 per applicazione dell'aliquota del 3% sulla sorte e sugli interessi calcolati nella somma di € 274.124,01.
Sull'obbligo motivazionale. La giurisprudenza della Cassazione è univoca nel distinguere l'adeguatezza della motivazione dell'atto impositivo dalla prova dei fatti posti a fondamento dello stesso (cfr., fra le tante,
Cass. civ, V, 9.3.2020 n. 6524): l'esistenza di una adeguata motivazione del primo non implica anche la prova dei fatti sui quali la pretesa si regge, diverse ed entrambe essenziali essendo le funzioni che l'una
(motivazione dell'atto) e l'altra (prova dei fatti che ne sono posti a fondamento) sono dirette ad assolvere.
La motivazione dell'avviso di accertamento o di rettifica, presidiata dall'art. 7 della legge 27 luglio 2002 n.
212, ha la funzione di delimitare l'ambito delle contestazioni proponibili dall'Ufficio nel successivo giudizio di merito e di mettere il contribuente in grado di conoscere l'an ed il quantum della pretesa tributaria al fine di approntare una idonea difesa, sicchè il corrispondente obbligo deve ritenersi assolto con l'enunciazione dei presupposti adottati e delle relative determinazioni. Premesso, dunque, che si deve distinguere la questione relativa alla esistenza della motivazione dell'atto impositivo quale “requisito formale di validità” dalla questione attinente, invece, alla indicazione ed alla effettiva sussistenza di elementi dimostrativi dei fatti costitutivi della pretesa tributaria (indicazione, questa, che non è richiesta quale elemento costitutivo della validità dell'atto impositivo e che rimane disciplinata dalle regole processuali proprie della istruzione probatoria che trovano applicazione nello svolgimento dell'eventuale giudizio introdotto dal contribuente con il ricorso di opposizione all'atto impositivo: cfr., fra le tante, Cass. civ, V, 9.3.2020 n. 6524 cit.), l'atto impositivo
è adeguatamente motivato allorquando, pur omettendo di esplicitare articolatamente le ragioni alla base del decisum, contenga sufficienti elementi per rendere edotto il destinatario delle ragioni della sua adozione ed assicurargli il diritto di difesa, atteso che all'eventuale sinteticità della motivazione può porsi rimedio nel contraddittorio processuale (cfr., ex pluribus, CdS, VI, 4.4.2022 n. 2441): ebbene, nel caso di specie la motivazione dell'impugnato atto (l'avviso di liquidazione) è certamente esaustiva, atteso che la pretesa impositiva in esso contenuta fa espresso riferimento al provvedimento con l'indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell'atto essendo lo stesso conosciuto dalla parte ricorrente. Gli interessi non sono calcolati e , quindi definiti, dall'agenzia , ma dal provvedimento giudiziario da cui scaturiscono le somme da sottoporre , o meno, a tassazione. L'obbligo motivazionale, di cui al combinato disposto degli articoli 3 L. 241/1990 e 7 L. 212/2000, risulta soddisfatto da parte dell'Amministrazione Finanziaria che ha posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, consentendogli di contestarne (come ha fatto) i contenuti. Si rigetta il motivo.
Meritevole di accoglimento è il motivo di ricorso sull' errata applicazione della tariffa proporzionale di cui all'art. 8 lett. b) della tariffa parte prima del D.P.R. 131/1986 TUR. La parte ricorrente critica l'applicazione dell'art. 8 lett. b) della tariffa parte prima del D.P.R. 131/1986 in relazione alla tassazione della disposizione della sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Civitavecchia che condannava la banca al pagamento della somma di € 363.890,25, oltre interessi. La norma in esame prevede l'imposta proporzionale per “gli atti dell'autorità giudiziaria” recanti “condanna al pagamento di somme o valori, od altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura”.
La parte ricorrente eccepisce la nullità dell'avviso per violazione del principio di alternatività IVA – Registro ai sensi dell'art. 40 TUR. Agenzia delle entrate sostiene che non è ravvisabile alcun profilo di imponibilità
IVA in relazione alle somme oggetto della statuizione di condanna ed assoggettate a tassazione.
La ratio dell'articolo 40 del TUR che regola il principio di alternatività IVA – Registro è quella di non assoggettare a duplice tassazione somme che sono state già assoggettate all'imposta sul valore aggiunto e tra queste non rientrano quelle corrisposte dalla banca attraverso le operazioni relative al conto corrente:“le somme riconosciute in restituzione hanno fondamento economico ricollegabile a prestazioni di servizi assoggettabili ad IVA ”; la seconda ha sostenuto che “la sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro a titolo di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., dietro accertamento della illegittima pattuizione degli interessi convenzionali, deve essere sottoposta a tassazione avendo riguardo al rapporto obbligatorio sostanziale cui inerisce l'obbligo restitutorio, così che se questo attiene a prestazioni soggette ad iva, in forza del canone della prevalenza di detta imposta su quella proporzionale di registro, l'atto in questione, a norma e per gli effetti del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40, va registrato a tassa fissa, quanto al capitale ed alla quota di interessi (convenzionali, commissione di massimo scoperto, capitalizzazione trimestrale) che costituiscono il corrispettivo delle operazioni medesime e che non hanno natura moratoria (Cass., 13 luglio
2017, n. 17277)”.
Nel caso di specie trova applicazione l'art. 8, comma 1, lett. b) e lett. e), della tariffa - parte prima allegata al D. P.R. 26 aprile 1986 n. 131, che stabilisce la soggezione, rispettivamente, ad imposta in misura proporzionale del 3% per i provvedimenti « recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura» e ad imposta in misura fissa per i provvedimenti « che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto». Nell'atto impugnato non è specificata la qualifica moratoria degli interessi richiesti, non basta sostenere nelle memorie che trattasi di errore formale, questi dovranno necessariamente ritenersi corrispettivi, quindi esenti dall'imposta di registro. Si accoglie il motivo.
Per tutto quanto detto la Corte accoglie parzialmente il ricorso ritenendo che la parte degli interessi è soggetta ad imposta di registro in misura fissa, e, per l'effetto, riduce l'imposta di registro dovuta da € 19.140,00 ad
€ 200,00; conferma l'atto impugnato per il resto.
Vista la particolarità della controversia, compensa le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado in composizione collegiale accoglie parzialmente il ricorso.
Spese compensate