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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/06/2025, n. 8466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8466 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione XIII Civile il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del giudice BE ER, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15697 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 tra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Venturella Palmieri.
- attrice -
e
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luca
Maori.
- convenuta - nonché
, nata a [...] il [...]. Controparte_2
- convenuta (contumace)
oggetto: lesioni derivanti da sinistro stradale.
conclusioni
1 per : «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria Parte_1
eccezione e deduzione reietta, così decidere: accertare l'esclusiva responsabilità della sig.ra in ordine alla produzione del Controparte_2
sinistro, di cui in premessa e per l'effetto ai sensi dell'art. 144 Codice assicurazioni, condannare la sig.ra nella sua qualità di CP_2
proprietario dell'autovettura Fiat 500 Tg. DL 163CP, in solido con la
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_3
al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite da Parte_1
che qui espressamente si quantificano e dichiarano
[...]
espressamente in € 125.117,03 (centoventicinquemilcentodiciassette/03) precisando, altresì, che detto importo è comprensivo del danno biologico, morale e spese mediche documentate, ovvero, tutti gli importi diversi minori
o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
condannare la società convenuta al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore»; per «voglia l'ecc.mo Tribunale adito, Controparte_1
contrariis reiectis: in via principale, rigettare le domande proposte perché infondate e comunque non provate;
con vittoria di spese e compensi di lite».
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, regolarmente notificato, i sig.ri e Parte_2
, nella qualità di genitori esercenti la potestà Parte_3
genitoriale sulla figlia minore , convenivano in giudizio la Parte_1
sig.ra e la (rispettivamente Controparte_2 Controparte_1
conducente-proprietaria la prima e assicuratrice la seconda del veicolo FIAT
500 targato DL163CP), al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (spese mediche, danno biologico, morale e danno da capacità lavorativa futura, quantificati nell'importo di euro 125.117,03) subiti dalla figlia minore in conseguenza del sinistro
(investimento del pedone) verificatosi in Roma alla via LD NC.
2 2. A fondamento della domanda gli attori deducevano che: alle ore 17.30 del giorno 20.4.2014, la sig.ra , nel percorrere la via LD CP_2
NC in Roma, con il veicolo Fiat 500, giunta alla altezza del civico 31 aveva investito la sig.ra (allora di anni 8), la quale “si stava Parte_1
accingendo a raggiungere la vettura DA IX35 di proprietà del sig. he era parcheggiata (nell'opposto senso di percorrenza dei Parte_4
veicoli) a ridosso del muro di cinta dell'abitazione dei sig.ri e Parte_1
con la parte anteriore della stessa rivolta verso il civico 33”; che la Pt_2
conducente del veicolo Fiat 500, violando l'obbligo di procedere con cautela e a velocità moderata (risultando la carreggiata ristretta e priva di marciapiede), non si era avveduta della presenza della minore;
che giunta sul posto l'autoambulanza, chiamata dagli attori tramite il 118, la minore era stata condotta all'Ospedale G.B. Grassi;
che i sanitari del nosocomio avevano posto la diagnosi di “...arto inferiore immobilizzato con piccola ferita lacero contusa. Regione gamba sinistra…RX: frattura metafisaria tibia pluriframmentaria sinistra..sutura esposizione puntiforme. Si confeziona valva gessata femoropodalica”; che, stante la gravità delle lesioni e l'età della giovane, i sanitari del presidio sanitario G.B. Grassi di Ostia avevano disposto il trasferimento della minore presso il presidio sanitario Bambino
Gesù di Roma, ove era stato diagnosticato “…importante edema della gamba, ferita lacero contusa di circa 3 centimetri, già suturata, in corrispondenza della faccia antero-mediale III medio distale della gamba”; che, in data 1.5.2014, la minore era stata sottoposta a intervento chirurgico di riduzione della frattura con immobilizzazione gessata;
che, inoltre, in data
7.9.2015, la minore era stata sottoposta a un'ulteriore operazione chirurgica a causa di disturbi della crescita dell'arto sinistro;
che, a causa del sinistro, la giovane, così come accertato dal consulente tecnico di parte prof. Per_1
“presenta attualmente esiti complessi di una frattura di gamba
[...]
sinistra conseguita a un investimento occorso all' età di otto anni. La comparsa di un ponte osseo riparativo, asportato chirurgicamente e
l'interessamento post traumatico, evidenziato nel corso dello stesso
3 intervento, della cartilagine di congiunzione del condilo femorale distale, determinavano alterazioni di accrescimento, con modificazione invalgismo dell'asse del ginocchio e un minus di circa sei cm. Rispetto all'arto controlaterale. La grave dismetria e il difetto posturale conseguente, nonostante l'utilizzo di plantare di rialzo, hanno implicato uno sbilanciamento del bacino con danno indiretto a carico della colonna lombare. Le attuali condizioni da considerarsi ormai stabilizzate dopo un lungo iter clinico implicano, come evidenziato all'esame obiettivo, una notevole menomazione funzionale dell'arto inferiore sinistro che limita in modo apprezzabile l'attività motoria con correlati dinamico relazionali attinenti anche le attività ludico ricreative…”; che, inoltre, il consulente medico legale di parte, aveva accertato una I.P. del 23%, una ITT di giorni
100, una ITP di giorni 40 al 75%, una ITP di giorni 60 al 50% e una ITP di giorni
60 al 25%, con una conseguente disfunzione anatomo-patologica e una riduzione della capacità lavorativa futura;
che, inoltre, gli attori avevano sostenuto spese mediche per l'importo di euro 1.676,40; che dei danni subiti dalla sig.ra avrebbe dovuto risponderne la sig.ra ovvero, Parte_1 CP_2
per essa, la (CO assicuratrice del Controparte_3
veicolo Fiat 500), tenuto conto della responsabilità esclusiva della convenuta nella causazione del sinistro;
che, con raccomandata del
15.5.2014, parte attrice aveva inoltrato a Controparte_1
formale richiesta di risarcimento danni e che la richiesta risarcitoria era stata reiterata in data 23.1.2018; che, inoltre, parte attrice aveva formulato richiesta di accesso agli atti alla CO SI (la quale, in riscontro, aveva inoltrato la denuncia cautelativa sottoscritta dalla sig.ra
[...]
in data 7.7.2014) e, successivamente, aveva inoltrato una CP_2
segnalazione all'Ivass; che, in data 13.10.2021, la giovane era stata sottoposta a valutazione medico-legale dal fiduciario della CO SI, a cui, tuttavia, non aveva fatto seguito l'offerta risarcitoria;
che, pertanto, parte attrice si era vista costretta a instaurare dapprima il procedimento di negoziazione assistita (rimasto anch'esso privo di positivo
4 esito) e, successivamente, il presente giudizio, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla minore (spese mediche, danno biologico, morale, oltre personalizzazione e danno da capacità lavorativa futura).
3. Con comparsa di risposta del 7.3.2025 si costituiva in giudizio la deducendo: l'infondatezza della domanda Controparte_1
risarcitoria tanto in ordine all'an che in ordine al quantum; che, infatti, alcuna responsabilità avrebbe potuto essere addebitata alla sig.ra tenuto CP_2
conto delle modalità di verificazione del sinistro, come dettagliatamente descritte dall'Assicurata nella denuncia cautelativa del 7.7.2014, ove era dato leggere “giungevo all'altezza del civico 31, ero ferma per far attraversare un bambino che usciva dal cancello del civico 31, quando dallo stesso cancello spuntavano correndo delle bambine. Nonostante io fossi ferma, una di queste probabilmente giocando con l'altra è caduta dietro la mia autovettura e io sono scesa perché in quel momento non era presente nessun familiare. Nell'occasione non venivano chiamate le Autorità per gli accertamenti del caso, ma l'ambulanza perché la bambina si era fatta male cadendo”; che, pertanto, la sig.ra era caduta Parte_1
autonomamente “in prossimità della fiancata posteriore destra della vettura che ripartiva dopo essersi fermata in presenza di un altro bambino sulla strada, dunque senza che la conducente avesse alcun ruolo nella caduta e senza di fatto investire la bambina che anzi veniva oltrepassata”; che, peraltro, la vettura Hyundai IX35 di proprietà del sig. (zio Parte_4
della sig.ra era parcheggiata a ridosso del muro di cinta Parte_1
dell'abitazione dei sig.ri e tra il civico 33 e il civico 31 da Parte_1 Pt_2
cui erano usciti i bambini, ostruendo la visuale alla conducente della Fiat
500 e, quindi, da un lato, impedendole di avvistare prima le bambine e, dall'altro, obbligandola a spostare il proprio veicolo e a transitare, quindi, a centro strada (allontanandosi, quindi, dal margine destro e dal civico 31); che, inoltre, la sig.ra certamente aveva condotto il proprio veicolo CP_2
a bassa velocità tenuto conto che ella era partita dalla propria abitazione, sita in via Paolo Giorza, distante un centinaio di metri dal punto del sinistro
5 (via NC); che, inoltre, l'infondatezza della tesi attorea circa le modalità di verificazione del sinistro era provata dagli esiti del procedimento penale n.
40286/2018 R.G.N.R. Tribunale di Roma, a carico della convenuta
[...]
(definito con la sentenza del Tribunale di Roma n. 15509/2019) e, in CP_2
particolare, dalle dichiarazioni rese a sommarie informazioni dai sig.ri e (zii della sig.ra ); che, CP_4 Parte_4 Parte_1
infatti, le dichiarazioni rese in sede di sit avevano consentito di accertare che: la sig.ra aveva condotto il proprio veicolo a velocità ridotta e CP_2
che aveva rallentato quasi sino a fermarsi in prossimità del civico 31 da cui era uscita la bambina;
l'avvistamento della bambina era stato impedito dalla presenza del veicolo Hyundai IX35 del sig. parcheggiato a destra Pt_4
poco prima del civico 31 (che aveva occupato parte della carreggiata - priva di banchina e marciapiede -); la sig.ra si era vista costretta a CP_2
dovere spostare il proprio veicolo al centro della strada, con il doppio senso di marcia, essendo la sua corsia occupata dalla Hyndai IX35; la giovane sig.ra si era trovata al centro della strada al fine di salire sul veicolo Parte_1
Hyundai dal lato posteriore destro e aveva occupato, quindi, la parte della corsia di marcia del veicolo;
che, peraltro, la giovane non avrebbe potuto essere avvistata dalla convenuta risultando la prima coperta da altro veicolo
(trovandosi distesa a terra); che l'impatto con la ruota posteriore sulla gamba stesa a terra era avvenuto quando il veicolo aveva già quasi oltrepassato la giovane e che una manovra di emergenza, atta a evitare l'impatto, sarebbe stata impossibile;
che, quindi, la condotta colposa della minore aveva costituito una tipica ipotesi di caso fortuito per fatto del terzo, ovverosia un fattore causale assorbente interruttivo del nesso causale tra la condotta del conducente e l'evento dannoso conseguito;
che, in ogni caso, anche il quantum risarcitorio avrebbe dovuto essere ritenuto infondato.
4. All'udienza del 27.9.2023 il decidente assegnava i termini ex art. 183 comma 6 Cpc;
all'udienza del 25.1.2024 il decidente ammetteva la prova testimoniale richiesta dalle parti e ordinava alle medesime, ex art. 210 Cpc,
l'esibizione di copia degli atti del procedimento penale n. 40286/2018
6 R.G.N.R.; all'udienza del 21.3.2024 erano sentiti i testi sig.ri CP_4
e e, all'esito dell'escussione, il decidente Testimone_1 Testimone_2
ammetteva la Ctu medico legale sulla sig.ra , nominando il Parte_1
Ctu e assegnando i quesiti.
5. Con comparsa del 4.4.2024 si costituiva in giudizio la sig.ra Parte_1
(stante il raggiungimento della maggiore età), riportandosi alle
[...]
domande e difese già formulate nei precedenti atti difensivi dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale.
6. All'udienza dell'11.4.2024 il decidente fissava il calendario delle operazioni peritali;
successivamente, era depositata la Ctu medico legale;
all'udienza del 2.10.2024 il decidente, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza per il suddetto incombente assegnando i termini ex art. 189 Cpc.
7. All'udienza dell'8.5.2025 il decidente tratteneva la causa in decisione.
8. La domanda risarcitoria proposta dall'attrice è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito indicati.
9. Nel presente giudizio la sig.ra ha chiesto Parte_1
l'accertamento della responsabilità esclusiva della sig.ra Controparte_2
(conducente e proprietaria del veicolo FIAT 500 targato DL163CP), nella causazione del sinistro occorso in data 20.4.2014, in Roma alla via
LD NC, allorquando l'attrice, nel percorrere a piedi la detta via, era stata investita dal veicolo condotto dalla convenuta;
per l'effetto,
l'attrice ha chiesto la condanna della sig.ra e della CP_2 [...]
(CO SI del veicolo di proprietà della Controparte_3
convenuta) al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro (spese mediche, danno biologico, danno morale e danno da perdita della capacità lavorativa futura), da quantificarsi nell'importo totale di euro 125.117,03.
10. Preliminarmente, occorre dichiarare la contumacia della convenuta sig.ra , la quale, sebbene regolarmente citata in giudizio (v. Controparte_2
7 relata notifica a mezzo Ufficiale giudiziario ex art. 140 Cpc), non si è costituita in giudizio.
11. Sempre in via preliminare, deve disporsi lo stralcio delle note di precisazione delle conclusioni e della comparsa conclusionale depositate da parte attrice rispettivamente in data 11.3.2025 e 7.5.2025 e, pertanto, tardivamente, tenuto conto che i termini per il relativo deposito erano scaduti rispettivamente in data 7.3.2025 e in data 8.4.2025, ovverosia 60 giorni e 30 giorni prima dell'udienza per la decisione fissata per il giorno
8.5.2025.
12. Quanto al merito della domanda risarcitoria, occorre evidenziare che, ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro, occorre esaminare le dichiarazioni rese da coloro che erano presenti sui luoghi di causa, ossia sia quelle verbalizzate in sede di sommarie informazioni dalla polizia giudiziaria- nell' procedimento penale con imputata la sig.ra (40286/2018 CP_2
R.G.N.R) – che quelle rese nel corso della prova testimoniale acquisita nel presente giudizio.
Rileva, innanzitutto, il decidente che il parziale disallineamento tra le dichiarazioni rese dai testimoni possa quasi certamente attribuirsi al considerevole intervallo temporale decorso tra le dichiarazioni rese in sede di sit (4 anni dopo) e quelle rese nel presente giudizio (10 anni dopo); il detto disallineamento impone, dunque, al decidente l'obbligo di ricomporre il quadro delle prove, traendo non solo dai fatti univocamente confermati dai testimoni, ma anche da quelli considerati maggiormente attendibili per la loro coerenza e univocità, la ricostruzione della dinamica secondo il criterio del “più probabile che non”.
Dunque, premesso quanto sopra, rileva il decidente che dall'esame degli atti e all'esito dell'istruttoria compiuta, la dinamica del sinistro debba essere ricostruita, come si è detto secondo la regola della probabilità prevalente, nei termini di seguito indicati: il sinistro si è verificato in un comprensorio residenziale e, nello specifico, in una strada (via LD NC in
Roma) con una carreggiata ristretta, priva di marciapiedi, a doppio senso di
8 marcia e in buone condizioni di manutenzione (v. allegazioni di entrambe le parti, fotografie prodotte agli atti e dichiarazioni rese dai testimoni in sede di sit e di prova testimoniale); il sinistro, inoltre, si è verificato in un orario pomeridiano, alle ore 17:30 circa, (v. dichiarazioni di entrambe le parti e dei testimoni); sulla via LD NC, in particolare tra il civico 31 e il civico 33 e in senso opposto rispetto al senso di marcia della corsia, era irregolarmente parcheggiato il veicolo DA di proprietà del sig. Pt_4
(zio dell'attrice) avendo la parte anteriore rivolta verso l'opposto
[...]
senso di marcia da cui proveniva l'auto della convenuta;
sul veicolo DA era saliti dapprima il sig. e successivamente il figlio minore Pt_4
uscito dalla villetta sita al civico 31 (minore notato anche dalla Per_2
sig.ra , la quale ha nella denuncia preventiva segnalato: «giungevo CP_2
all'altezza del civico 31, ero ferma per far attraversare un bambino che usciva dal cancello del civico 31, quando dallo stesso cancello spuntavano correndo delle bambine. Nonostante io fossi ferma, una di queste probabilmente giocando con l'altra è caduta dietro la mia autovettura e io sono scesa perché in quel momento non era presente nessun familiare»); al seguito del minore dalla villetta posta al civico 31 erano uscite, Per_2
altresì, dapprima l'attrice (allora di anni 8) e successivamente la propria cugina (allora parimenti minorenne), percorrendo la parte Testimone_1
posteriore del veicolo DA al fine di salirvi dallo sportello posteriore destro (lasciato accostato/semiaperto dal sig. al fine di facilitare, Pt_4
appunto, l'entrata delle minori sul veicolo); nell'istante in cui l'attrice era giunta allo sportello posteriore destro del veicolo DA è andata a impattare con il veicolo Fiat 500 condotto dalla sig.ra che, dopo CP_2
avere arrestato il proprio veicolo al fine di consentire l'attraversamento dell'altro bambino , aveva ripreso la propria marcia Per_2
(presumibilmente distratta dall'utilizzo del cellulare, v. dichiarazione sig.
e teste «parimenti posso dire di ricordare che la donna alla Pt_4 Tes_2
guida non aveva entrambe le braccia sul volante, verosimilmente aveva in mano un telefonino») e senza attendere, quindi, l'attraversamento anche
9 delle due minori, nonostante ne avesse notato l'uscita dalla villetta;
invero, la convenuta, come visto, ha dichiarato «ero ferma per far attraversare un bambino che usciva dal cancello del civico 31, quando dallo stesso cancello spuntavano correndo delle bambine” (v. denuncia cautelativa del sinistro, all. n. 2 del fascicolo di . La dinamica è chiaramente Controparte_3
inattendibile per come proposta, posto che è indubbio che, a causa dell'impatto con il veicolo (verosimilmente sulla fiancata di destra dello stesso che l'attrice si è trovata innanzi dopo aver superato la parte posteriore dell'auto dello zio) la bambina sia cascata sul suolo con la gamba sinistra tesa in avanti e la gamba destra flessa all'indietro; la sig.ra
[...]
, nel proseguire ancora la marcia con il proprio veicolo, ha CP_2
sormontato con la ruota posteriore destra la gamba sinistra (tesa in avanti) dell'attrice (v. dichiarazioni sit e prova testimoniale) provocandole le lesioni riscontrate in sede di Ctu.
E invero, la dinamica sopra descritta rinviene significativa conferme nelle dichiarazioni di seguito riportate;
la sig.ra (zia dell'attrice), CP_4
escussa a sommarie informazioni, in data 10.9.2018, dalla P.G. incaricata dalla Procura di Roma (procedimento 40286/2018 R.G.N.R), ha dichiarato
“usciva dall'abitazione per primo mio marito con mio figlio che Per_2
salivano entrambi in macchina e successivamente seguivano e mia Pt_1
figlia che erano da me e da mia sorella accompagnate. Mentre mia Tes_1
sorella si fermò all'uscio del portone io accompagnavo le ragazze sino alla macchina. Ricordo che lo sportello posteriore destro della DA di mio marito era aperto proprio per permettere ai ragazzi di accedervi e che a uscire dal cancello d'ingresso fu prima , seguita a brevissima Pt_1
distanza da mia figlia e ho visto per terra, che aveva la Tes_1 Pt_1
gamba, credo la sinistra, tesa in avanti e la gamba destra flessa all'indietro e notavo una macchina, precisamente una Fiat 500, guidata da una giovane, che aveva con la sua parte anteriore già superato mia TE , che si Pt_1
trovava per terra e che, nel continuare la sua marcia, con la ruota posteriore destra, saliva sulla gamba sinistra tesa in avanti di , sfiorando lo Pt_1
10 sportello aperto di mio marito”; inoltre, alla domanda posta dalla P.G. operante a chiarimento, la sig.ra ha risposto “…notavo che la Pt_2
conducente, giunta a circa 20 metri rispetto a dove era parcheggiata la nostra auto, rallentava quasi fino a fermarsi, ho lasciato che le ragazze proseguissero verso la macchina, notando che camminando a Pt_1
passo normale e con un'andatura regolare, arrivava a toccare lo sportello posteriore destro della macchina con l'intenzione di spalancarlo per potervici entrare. Dopo di che, sentivo mia figlia che urlava, ho visto Tes_1
per terra, mia figlia che cercava di sollevarla in piedi e la Fiat 500 Pt_1
che nel proseguire la sua marcia, con la sua ruota destra passare sopra la gamba tesa in avanti di mia TE …. si trovava precisamente tra il Pt_1
parafango posteriore e l'inizio dello sportello posteriore destro dell'autovettura di mio marito. Soggiungo che lo sportello destro del veicolo di mio marito, poteva ostruire la visuale delle due ragazze” (v. sit, all. n. 5 della comparsa di costituzione di v. anche Controparte_3
dichiarazioni rese all'udienza del 21.3.2024).
Non è un racconto del tutto coerente, né perfettamente compatibile con la dinamica dell'incidente, ma reca delle indicazioni comunque utili ai fini della decisione, poiché conferma - per così dire – la traiettoria principale delle prova: ossia che la convenuta fosse perfettamente consapevole della situazione che si andava dipanando e della presenza di bambini che – per la mancanza di un marciapiede – occupavano la stretta via in percorrenza.
Del pari in sede di sit, il sig. ha dichiarato “…verso le ore Parte_4
16:45 circa, io e mio figlio ci portavamo all'interno del mio mezzo Per_2
e attendevamo il sopraggiungere degli altri ragazzi, i quali si trovavano unitamente a e . Soggiungo che proprio per CP_4 Parte_2
facilitare l'ingresso alla mia autovettura, e anche perché faceva caldo, lasciavo socchiuso lo sportello posteriore destro del mio veicolo. Io, quindi, mi trovavo seduto al lato guida del mio veicolo, quando notavo il sopraggiungere davanti a me di un veicolo, precisamente una Fiat 500, credo di colore scuro, condotta da una donna che era in quel momento intenta a
11 parlare al cellulare. Proprio tale fatto, mi portò a seguire attentamente il predetto veicolo almeno fino a quando lo stesso è sopraggiunto fino all'altezza del passo carrabile sito al civico n. 33, ovvero a circa 5 o 6 metri dal muso del mio veicolo. In quel momento mi sono voltato verso la mia destra per assicurarmi dove si trovassero mia figlia e mia TE Tes_1
e potevo notare che le stesse erano uscite dal cancello pedonale e Pt_1
stavano aggirando la parte posteriore della mia autovettura per poter accedere allo sportello posteriore destro. Dopo di che l'unica cosa che posso riferire è di aver sentito delle forti urla provenire da , quindi Pt_1
sono sceso immediatamente dalla macchina, andando verso che Pt_1
trovavo distesa per terra con la gamba sinistra tesa in avanti e sanguinante
…. ricordo che la Fiat 500 nell'avvicinarsi al mio veicolo fermo nei pressi del muro di cinta, mi sembra che non abbia rallentato la sua marcia. Ricordo però con esattezza che la conducente era impegnata a parlare con il cellulare che teneva in mano, credo la sua destra, e che teneva lo stesso poggiato sulla tempia”; inoltre, alla domanda a chiarimento posta dalla P.G. operante, il sig. ha risposto “no, non ho assistito al momento in cui Pt_4
è caduta a terra né ho assistito a come si sia fratturata la Pt_1 Pt_1
gamba. Ribadisco di aver visto la Fiat 500 fino a quando è sopraggiunta nei pressi del passo carrabile e subito dopo ho sentito urlare. Pt_1
Ribadisco, infine, di non aver notato la Fiat 500 né fermarsi né rallentare almeno sino a quando la stessa è stata nella mia visuale …. la mia autovettura non è stata urtata in alcun modo, anche perché ho l'abitudine di chiudere gli specchietti retrovisori quando parcheggio”.
Un primo rilievo: è di certo la dichiarazione più coerente e attendibile tra quelle a disposizione, in quanto è chiaramente coeso il racconto del teste laddove afferma che, avendo gli specchietti retrovisori chiusi, si è voltato per vedere dove fossero le due bambine e ha una cadenza del movimento del mezzo investitore del tutto compatibile con la possibilità che la gamba della piccola sia stata schiacciata solo dalla ruota posteriore del veicolo Pt_1
della convenuta.
12 Inoltre, all'udienza del 21.3.2024 è stata escussa la sig.ra Testimone_1
(cugina dell'attrice) la quale ha dichiarato “mi trovavo dietro mia cugina ed eravamo ancora dietro l'auto di mio padre in procinto di salire dallo sportello posteriore;
la macchina ha prima spinto mia cugina che è caduta perpendicolarmente alla direzione di marcia dell'auto; io dopo che la sua gamba era finita sotto la ruota posteriore dell'auto l'ho trascinata verso di me (che ero dietro l'auto) prendendola per le braccia”; invero “la spinta” ad avviso del decidente non è altro che il risultato dell'impatto della piccola con l'auto che improvvisamente si è trovata davanti dopo essere Pt_1
uscita (forse correndo o, comunque, a passo veloce v. teste dal Tes_2
cancello di casa e aver superato la parte posteriore della macchina dello zio.
Ulteriormente, alla medesima udienza è stata assunta la testimonianza del sig. il quale ha dichiarato “ero presente al momento del Testimone_2
sinistro, mi trovavo in auto (FIAT 500 X) con la medesima direzione della macchina parcheggiata al lato destro contromano sulla strada;
e di fronte a me proveniva la Fiat 500 con al volante una giovane signora… la Fiat 500 procedeva a velocità normale e le due bambine uscivano dal cancello procedendo a passo veloce io ero a 7/8 metri dal cancello da cui sono uscite”. La tardività di questa adduzione non è suscettibile di alcuna censura, né può ipotizzarsi un'applicazione estensiva o analogica della disposizione che regola l'individuazione dei testi in caso di incidente con soli danni alle cose ex art. 135 comma 3-bis, Codice delle assicurazioni private
(introdotto dalla L. 4 agosto 2017 n. 124); né la giurisprudenza invocata dalla
CO convenuta (Cass. n. 33357/2021) prevede una tale dilatazione della sfera di applicazione della detta norma al caso dei sinistri con danno alle persone, limitandosi a ritenere insindacabile la valutazione di inattendibilità di una testimonianza intervenuta a distanza di tempo e da parte di un soggetto la cui presenza non era stata riscontrata nell'immediatezza (ma nel caso in esame non vi avuto alcun intervento di polizia al momento del sinistro).
13 Invero sono proprio le dichiarazioni dei testimoni, sopra riportate, risultano complessivamente coerenti con quanto dichiarato dalla convenuta, sig.ra in sede di denuncia cautelativa alla propria CO CP_2
SI e testualmente di seguito riportato: “il giorno 20.04.2014 alle ore 17:00 circa mi trovavo alla guida del mio autoveicolo e in località Roma percorrevo via LD NC (RM). Giungevo all'altezza del civico 31, ero ferma per far attraversare un bambino che usciva dal cancello del civico
31, quando dallo stesso cancello spuntavano correndo delle bambine” (v. all. n. 2 del fascicolo di . Controparte_3
Non risulta verosimile e, in ogni caso, risulta contraddittoria oltre che sconfessata dalle dichiarazioni dei testimoni, la restante versione dei fatti fornita dalla sig.ra nella denuncia cautelativa, - e ribadita nel CP_2
presente giudizio dalla CO SI – secondo cui “nonostante io fossi ferma, una di queste bambine probabilmente giocando con l'altra bambina è caduta dietro la mia autovettura ed io sono scesa per soccorrerla anche perché in quel momento non era presente nessun famigliare” (v. all. n.
2); e invero, non risulta verosimile che la minore possa essersi Pt_1
trovata dietro il veicolo Fiat 500 della convenuta, tenuto conto della posizione in cui si trovava il veicolo DA dello zio sig. (a ridosso Pt_4
del muro adiacente alle villette poste ai civici n. 31 e n. 33) e, pertanto, dell'impossibilità di una via di passaggio alternativa, rispetto a quella utilizzata dal minore (quindi, davanti alla Fiat 500), ovverosia dal Per_3
lato posteriore del veicolo.
13. Dunque, premesso l'accertamento sulla dinamica del sinistro, quanto all'onere probatorio deve richiamarsi la consolidata giurisprudenza della
Corte di legittimità, secondo cui, in tema d'investimento di un pedone: «il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta
a suo carico dall'art. 2054, comma 1, Cc, dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è sufficiente
l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale
14 e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta» (Cass. n.
9856/2022); «il punto da cui partire è però la presunzione di colpa dell'automobilista che può essere vinta solo se questi riesce a dimostrare che l'incidente si è verificato per caso fortuito, ossia per un evento imprevedibile e inevitabile. Di qui l'ineluttabile conseguenza: non basta rispettare i limiti di velocità per non essere responsabili – civilmente e penalmente – per l'investimento del pedone. L'automobilista infatti deve prefigurarsi anche le altrui violazioni del Codice della strada e porsi nella condizione di evitare ogni impatto, specie coi pedoni. Solo laddove tale dovere di prudenza venga rispettato, non si configurerà alcuna responsabilità» (Cass. n. 673/2020); il conducente del veicolo andrà esente da responsabilità «quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo
e, comunque, di osservarne tempestivamente i movimenti (ordinanza 22 febbraio 2017, n. 4551). Risulta da tale orientamento che non è sufficiente la dimostrazione dell'imprevedibilità del comportamento del pedone, dovendo comunque il conducente investitore superare l'invocata presunzione, con dimostrazione di aver fatto tutto quanto possibile per evitare il danno» (v.
Cass. n. 22902/2019); «è jus receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui, in materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone, la responsabilità del conducente è esclusa soltanto nel caso in cui risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione questa ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti» (Cass. n. 58197/2019).
15 Precisati i principi in ordine al riparto dell'onere della prova, il decidente evidenzia che, all'esito dell'istruttoria, non risulti provato che l'attrice, allora minore, abbia tenuto un comportamento del tutto imprevedibile e anomalo, tale da consentire di ritenere la sig.ra anche solo in parte esente CP_2
da responsabilità, non risultando provato il c.d. caso fortuito;
anzi, si deve constatare che le circostanze depongano in senso contrario.
E invero, la sig.ra , resa vigile dalla vista dei bambini sulla strada, CP_2
avrebbe dovuto prefigurarsi l'evidente e altamente probabile possibilità che le due minori potessero impegnare la strada per raggiungere il veicolo
DA al fine di salirvi dallo sportello posteriore sinistro e, conseguentemente, avrebbe dovuto mantenere il proprio veicolo in stato di totale arresto (e non, invece, come avvenuto, riprendere la marcia); la condotto colposa si deve dirsi riscontrata tenuto conto: 1) della tipologia di strada percorsa (posta all'interno di un comprensorio residenziale, a doppia carreggiata e priva di marciapiedi) e della presenza del veicolo
DA, parcheggiato a ridosso del muro tra le villette poste ai civici n. 31 e n. 33 (con conseguente esclusione della possibilità per i minori, usciti dal civico n. 31, di un attraversamento alternativo rispetto a quello perpendicolare alla parte posteriore del veicolo DA, v. freccia gialla indicata in foto, all. n. 3 del fascicolo di parte convenuta); 2) del fatto che già un minore ) fosse uscito dalla villetta posta al civico n. 31 e avesse Per_3
attraversato parte della corsia di marcia occupata dalla convenuta, al fine di salire sul veicolo Hyundai (tanto che la convenuta aveva arrestato il proprio veicolo al fine di consentire al minore l'attraversamento e la salita sul veicolo, così come dalla stessa dichiarato in sede di denuncia cautelativa);
3) del fatto che dalla villetta posta al civico n. 31 fossero uscite anche le due minori e (anche avvistate dalla convenuta); 4) del fatto Pt_1 Tes_1
che lo sportello posteriore destro del veicolo fosse aperto/accostato, evidentemente al fine di consentire la salita sul veicolo delle minori avvistate.
16 Le circostanze sopra descritte imponevano alla convenuta l'obbligo di assumere un comportamento assolutamente cautelativo e ispirato alla regola di massima precauzione e, quindi, di tenere conto anche degli eventuali comportamenti irregolari altrui: qualora l'obbligo di cautela fosse stato rispettato, ovverosia qualora la sig.ra avesse mantenuto il CP_2
proprio veicolo in stato di arresto, consentendo l'attraversamento della strada non solo al minore ma, altresì, alle minori (giunte a seguito Per_3
del primo) e , l'evento dannoso non si sarebbe verificato. Tes_1 Pt_1
Tanto a prescindere dall'essere stata o meno la convenuta distratta dall'impiego del telefono durante la guida.
14. Pertanto, alla luce degli accertamenti istruttori e dei principi in ordine all'onere della prova, deve dichiararsi la responsabilità esclusiva della conducente del veicolo Fiat 500 sig.ra nella causazione del CP_2
sinistro occorso in data 20.4.2014.
15. Occorre, ora, procedere all'accertamento del danno subito dalla sig.ra in conseguenza del sinistro occorso;
al detto fine, si deve tenere Parte_1
conto della documentazione medica prodotta in atti e della consulenza tecnica d'ufficio redatta dal dott. (specialista in ortopedia e Persona_4
traumatologia e specialista in medicina legale e delle assicurazioni) da ritenersi chiara, completa ed esaustiva, oltre che non seriamente confutata dalle parti (le quali hanno omesso di formulare osservazioni critiche), per cui deve condividersi integralmente.
Dunque, sulla base della documentazione sanitaria presente in atti risulta accertato che: in data 20.4.2014, la sig.ra , a seguito del sinistro CP_2
occorso, è stata trasportata a mezzo ambulanza presso il P.S. dell'Ospedale
“G.B. Grassi”, ove i sanitari hanno disposto il ricovero presso l'Ospedale
Bambino Gesù con la diagnosi di “frattura con esposizione puntiforme gamba sx” ed una prognosi di 40 giorni;
dal giorno 21.4.2014 al giorno
1.5.2014 l'attrice è stata ricoverata presso il reparto di traumatologia dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù con diagnosi di “frattura metafisaria prossimale perone e frattura diafisaria pluriframmentaria sinistra”; nel
17 rapporto radiologico del 21.4 è dato leggere “frattura biossea scompsota di tibia in sede diafisaria centrale e perone in sede meta-diafisaria prossimale con monconi ossei sostanzialmente in asse”; il 28.4 l'attrice è stata sottoposta a un intervento chirurgico di “riduzione incruenta della frattura di tibia e fibula senza fissazione"...della gamba sinistra e successiva confezione di gesso femoro-podalico con filo di trazione incluso;
il giorno 1.5
l'attrice è stata dimessa con diagnosi di “frattura biossea scomposta ed esposta della gamba sinistra (operata) da investimento stradale”.
Prescrizioni: “divieto assoluto di carico. Arto inferiore in posizione antideclive …”; successivamente, la sig.ra si è sottoposta a Parte_1
controlli ortopedici ed esami strumentali presso il medesimo nosocomio e presso Studi privati;
dal 7.9.2015 al 9.9.2015 l'attrice è stata ricoverata presso la per "...chiusura post- Controparte_5
traumatica cartilagine accrescimento femorale distale sinistra" ed è stata sottoposta in data 7.9 a un intervento di osteotomia:".... incisione longitudinale di 4 cm. laterale al condilo femorale sin. emostasi. Si giunge al piano osseo e si reperta ponte osseo esteso da anteriore a posteriore sull'interno condilo femorale. Proteggendo i tessuti molli si procede ad asportazione del ponte osseo con osteotomo sotto controllo con amplificazione di brillanza. Si espone la cartilagine di accrescimento che appare sofferente. Regolarizzazione dei margini ossei. . Sutura per CP_6
piani. Cute intradermica in nylon. Bendaggio elastico compressivo"; successivamente, l'attrice si è sottoposta a ulteriori controlli ed esami.
Quanto ai postumi residuati, il Ctu ha accertato: “esame obiettivo Per_4
dell'arto inferiore sinistro: fresco asciutto, non turbe vascolari né trofiche, evidente dismetria arti inferiori con minus di circa 5 cm a sx a carico del femore, cicatrice chirurgica da accesso laterale al ginocchio sx di cm 6 ca ben ripitelizzata , altra di 1,5 cm ca stellata a carico del terzo medio di gamba omolaterale da pregressa verosimile esposizione del focolaio di frattura atteggiamento in lieve flessione non riducibile del ginocchio sx, articolarità in flessione nei limiti, aumento circonferenziale di cm 1,5
18 maggiore a sinistra, non evidente ipotono trofia, deambulazione con caduta
a sx valgismo delle ginocchia a carico del ginocchio sx non evidenti lassità capsulo legamentose , grinding – raspa”; “diagnosi medico-legale: esiti algo disfunzionali di: frattura biossea gamba sx, contusione profonda con calcificazione della cartilagine di accrescimento trattata chirurgicamente”; il
Ctu ha, quindi, concluso che “in diretto nesso causale con l'evento traumatico del 20.04.2014, in relazione allo stato di salute del paziente antecedente l'evento traumatico, delle alterazioni in senso peggiorativo dello stato anteriore, delle compensazioni terapeutiche e spontanee ottenute, dell'età del paziente, del danno biologico-funzionale presente e futuro, il danno derivato è, in via orientativa medico-legalmente così valutabile: I.T.A. al 100% gg. 90; I.T.P. al 50% gg.90; invalidità permanente nella misura del 20% (VENTI per cento) della totale intesa come danno alla validità biologica incidente sull'attitudine alla normali esplicazioni delle funzioni psico-fisiche e non incidenti della capacità lavorativa generica e specifica;
non sono state riscontrate menomazioni all'integrità fisiognomica;
non sono verosimilmente ipotizzabili miglioramenti dello stato del periziando né sono indicati o prevedibili eventuali interventi chirurgici” (v. Ctu).
16. Per la liquidazione del danno biologico subito dall'attrice facendo applicazione dei criteri di cui all'art. 138 Codice assicurazione e delle
Tabelle in uso presso questo Tribunale (ultimo aggiornamento marzo 2025) e dell'età della danneggiata alla data dell'evento 20.4.2014 - (anni 8, classe
2006), si arriva alla seguente liquidazione del danno:
I.P. = 20%, pari a euro 73.487,26 (punto base danno biologico euro
3.807,63);
I.T.A. per 90 giorni, pari a euro 11.722,50 (punto base I.T.T. euro 130,25);
I.T.P. al 50% per 90 giorni pari a euro 5.861,25; per un totale di euro 91.071,01.
Non sussiste, invece, il diritto dell'attrice a ottenere un incremento del danno biologico mediante personalizzazione, ulteriore rispetto al danno estetico riconosciuto, atteso che secondo il consolidato orientamento della
19 Corte di cassazione, «sul piano concettuale occorre invero rammentare che il grado di invalidità permanente indicato da un barème medico legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona;
in particolare, le conseguenze possono distinguersi in due gruppi: quelle necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare grado di invalidità; quelle peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime quanto le seconde costituiscono forme di manifestazione del danno non patrimoniale aventi identica natura che vanno tutte considerate in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza, tuttavia, incorrere in duplicazioni computando lo stesso aspetto due o più volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute
a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione» (Cass. n.
15924/2022; Cass. n. 10912/2018).
Nel caso in esame, l'attrice non ha offerto alcuna prova concreta per dimostrare l'esistenza di conseguenze eccezionali, anomale, affatto riconducibili al tipo di lesioni subite.
Né, tantomeno, deve riconoscersi in favore dell'attrice il c.d. danno da
“perdita della capacità lavorativa futura”, tenuto conto che il Ctu ha accertato che i postumi conseguito alla sig.ra non incidono sulla Parte_1
capacità lavorativa generica e specifica della periziata (v. Ctu).
Il mancato riconoscimento dell'aumento per la personalizzazione del danno biologico, tuttavia, non incide sul riconoscimento del danno morale, avendo la giurisprudenza di legittimità definitivamente chiarito che «la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico,
20 trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi» (Cass. n. 25164/2020; in tal senso anche Cass. n. 28989/2019; Cass. n. 910/2018; Cass. n. 7513/2018).
E infatti, sempre secondo la Corte di legittimità, «attenendo il pregiudizio
(non biologico) a un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (v., tra le tante, sent. n.
9834/2002). Il danneggiato dovrà, tuttavia, allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto» (Cass. S.U. n. 26972/2008).
Orbene, nel caso di specie, tenuto conto del fatto che l'attrice ha dovuto sottoporsi a interventi, a numerosi accertamenti, visite e controlli, appare equo riconoscere il danno morale nella misura del 17,83% del danno biologico (a fronte di un range previsto dalle Tabelle di Roma tra il 10,67% e il
25%), così pervenendo all'importo di euro 107.308,97 (euro 91.071,01 + euro 16.237,96).
17. E' necessario ora individuare il valore di riferimento per il calcolo del lucro cessante e l'individuazione del valore di applicazione dei coefficienti di rivalutazione anno per anno per ritardato pagamento, liquidati in conformità all'orientamento assunto sul punto dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 1712 del 1995. Tale sentenza, infatti, da un lato, riconosce la risarcibilità del lucro cessante derivato al danneggiato per la perdita dei frutti che avrebbe potuto trarre dalla somma dovuta se questa fosse stata tempestivamente corrisposta, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia. Quanto al danno da lucro cessante, la Corte di cassazione ha affermato che tale danno deve essere provato (anche con il ricorso a criteri presuntivi) e può essere liquidato, in via
21 equitativa, anche mediante l'attribuzione di interessi, la cui misura va determinata secondo le circostanze obiettive e soggettive inerenti al pregiudizio sofferto. Quanto poi agli effetti negativi della svalutazione monetaria la Corte ha, altresì, affermato che, nell'ambito della valutazione equitativa compiuta ai fini del ristoro del danno da lucro cessante e nei casi in cui vi sia un intervallo di tempo consistente tra l'illecito e il suo risarcimento, “può tenersi conto (...) del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, calcolando gli interessi (per esempio, anno per anno) sul valore della somma via via rivalutata nell'arco del suddetto ritardo, oppure calcolando indici medi di svalutazione”. A tale orientamento questo giudice ritiene di doversi allo stato adeguare, assumendo a base del calcolo degli interessi il capitale nel suo valore medio tra la data iniziale (20.4.2014)
e quella finale (8.6.2025), tenendo conto degli indici medi di svalutazione del periodo, pubblicati dall'ISTAT oppure, stante la sostanziale equivalenza del risultato, prendendo a base la semisomma dei due valori considerati (valore iniziale alla data del fatto e valore finale alla data della presente pronuncia).
Quanto alla prova e alla liquidazione di tale danno, ritiene questo giudice che si possa far riferimento, in via presuntiva, alle usuali modalità di impiego del risparmio da parte delle famiglie italiane e cioè ai rendimenti medi derivanti da investimenti in titoli di Stato - BOT, CCT, BTP, depositi vincolati a termine
(v. Cass. S.U. n. 2368/1986).
Gli importi complessivi spettanti sono rivalutati alla data odierna, in applicazione delle citate Tabelle di liquidazione e, quindi, al fine di effettuare il calcolo del lucro cessante per il ritardato adempimento della prestazione risarcitoria in presenza di un debito di valore occorre procedere al calcolo della semisomma tra l'importo liquidato alla data delle dette Tabelle (marzo
2025) e quello devalutato alla data del fatto illecito (20.4.2014); la semisomma su cui calcolare il rendimento medio dei titoli di Stato pari a
1,24 è, quindi, la seguente: euro 107.308,97 + euro 90.099,89 / 2 = euro 98.704,43; si perviene, quindi, al seguente importo: euro 113.236,76.
22 18. Deve riconoscersi, altresì, in favore dell'attrice il risarcimento del danno patrimoniale, costituito dalle spese mediche ritenute congrue dal Ctu Per_4
pari a euro 1.535,00 e complessivamente rivalutate, in ragione delle plurime scadenze degli importi corrisposti, in euro 1.800,00.
19. In definitiva, alla luce dell'accertata responsabilità esclusiva della conducente del veicolo Fiat 500 sig.ra nella causazione del CP_2
sinistro occorso in data 20.4.2014, deve pronunciarsi la condanna delle convenute sig.ra e , in solido fra CP_2 Controparte_3
loro, al risarcimento dei danni subiti dall'attrice sig.ra . Parte_1
20. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in base ai criteri medi di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato, tenuto conto dello scaglione di riferimento del decisum e non del disputatum, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, delle fasi svolte e sono poste, in solido fra loro, a carico delle parti convenute;
inoltre, il pagamento delle spese legali deve liquidarsi in favore del difensore dell'attrice avv. Venturella Palmieri dichiaratosi antistatario.
21. Le spese di Ctu devono porsi definitivamente a carico delle parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di e Parte_1 Controparte_2 [...]
- rigettata ogni ulteriore deduzione ed eccezione - Controparte_1
così provvede:
1) accerta e dichiara la responsabilità di nella causazione Controparte_2
del danno occorso a;
Parte_1
2) per l'effetto, condanna e Controparte_2 Controparte_1
in solido fra loro, al pagamento in favore di dell'importo di Parte_1
euro 115.036,76, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;
3) condanna e in solido fra Controparte_2 Controparte_1
loro, al pagamento in favore di delle spese del presente Parte_1
23 giudizio, che liquida nell'importo di euro 14.103,00 oltre rimborso spese generali (15%), Iva e Cpa e oltre rimborso del contributo unificato, da liquidarsi in favore del difensore avv. Venturella Palmieri di chiaratosi antistatario;
4) pone definitivamente a carico di e Controparte_2 [...]
le spese della consulenza tecnica d'ufficio. Controparte_1
Roma 8.6.2025.
Il Giudice
BE MI ER
24
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione XIII Civile il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del giudice BE ER, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15697 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 tra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Venturella Palmieri.
- attrice -
e
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luca
Maori.
- convenuta - nonché
, nata a [...] il [...]. Controparte_2
- convenuta (contumace)
oggetto: lesioni derivanti da sinistro stradale.
conclusioni
1 per : «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria Parte_1
eccezione e deduzione reietta, così decidere: accertare l'esclusiva responsabilità della sig.ra in ordine alla produzione del Controparte_2
sinistro, di cui in premessa e per l'effetto ai sensi dell'art. 144 Codice assicurazioni, condannare la sig.ra nella sua qualità di CP_2
proprietario dell'autovettura Fiat 500 Tg. DL 163CP, in solido con la
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_3
al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite da Parte_1
che qui espressamente si quantificano e dichiarano
[...]
espressamente in € 125.117,03 (centoventicinquemilcentodiciassette/03) precisando, altresì, che detto importo è comprensivo del danno biologico, morale e spese mediche documentate, ovvero, tutti gli importi diversi minori
o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
condannare la società convenuta al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore»; per «voglia l'ecc.mo Tribunale adito, Controparte_1
contrariis reiectis: in via principale, rigettare le domande proposte perché infondate e comunque non provate;
con vittoria di spese e compensi di lite».
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, regolarmente notificato, i sig.ri e Parte_2
, nella qualità di genitori esercenti la potestà Parte_3
genitoriale sulla figlia minore , convenivano in giudizio la Parte_1
sig.ra e la (rispettivamente Controparte_2 Controparte_1
conducente-proprietaria la prima e assicuratrice la seconda del veicolo FIAT
500 targato DL163CP), al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (spese mediche, danno biologico, morale e danno da capacità lavorativa futura, quantificati nell'importo di euro 125.117,03) subiti dalla figlia minore in conseguenza del sinistro
(investimento del pedone) verificatosi in Roma alla via LD NC.
2 2. A fondamento della domanda gli attori deducevano che: alle ore 17.30 del giorno 20.4.2014, la sig.ra , nel percorrere la via LD CP_2
NC in Roma, con il veicolo Fiat 500, giunta alla altezza del civico 31 aveva investito la sig.ra (allora di anni 8), la quale “si stava Parte_1
accingendo a raggiungere la vettura DA IX35 di proprietà del sig. he era parcheggiata (nell'opposto senso di percorrenza dei Parte_4
veicoli) a ridosso del muro di cinta dell'abitazione dei sig.ri e Parte_1
con la parte anteriore della stessa rivolta verso il civico 33”; che la Pt_2
conducente del veicolo Fiat 500, violando l'obbligo di procedere con cautela e a velocità moderata (risultando la carreggiata ristretta e priva di marciapiede), non si era avveduta della presenza della minore;
che giunta sul posto l'autoambulanza, chiamata dagli attori tramite il 118, la minore era stata condotta all'Ospedale G.B. Grassi;
che i sanitari del nosocomio avevano posto la diagnosi di “...arto inferiore immobilizzato con piccola ferita lacero contusa. Regione gamba sinistra…RX: frattura metafisaria tibia pluriframmentaria sinistra..sutura esposizione puntiforme. Si confeziona valva gessata femoropodalica”; che, stante la gravità delle lesioni e l'età della giovane, i sanitari del presidio sanitario G.B. Grassi di Ostia avevano disposto il trasferimento della minore presso il presidio sanitario Bambino
Gesù di Roma, ove era stato diagnosticato “…importante edema della gamba, ferita lacero contusa di circa 3 centimetri, già suturata, in corrispondenza della faccia antero-mediale III medio distale della gamba”; che, in data 1.5.2014, la minore era stata sottoposta a intervento chirurgico di riduzione della frattura con immobilizzazione gessata;
che, inoltre, in data
7.9.2015, la minore era stata sottoposta a un'ulteriore operazione chirurgica a causa di disturbi della crescita dell'arto sinistro;
che, a causa del sinistro, la giovane, così come accertato dal consulente tecnico di parte prof. Per_1
“presenta attualmente esiti complessi di una frattura di gamba
[...]
sinistra conseguita a un investimento occorso all' età di otto anni. La comparsa di un ponte osseo riparativo, asportato chirurgicamente e
l'interessamento post traumatico, evidenziato nel corso dello stesso
3 intervento, della cartilagine di congiunzione del condilo femorale distale, determinavano alterazioni di accrescimento, con modificazione invalgismo dell'asse del ginocchio e un minus di circa sei cm. Rispetto all'arto controlaterale. La grave dismetria e il difetto posturale conseguente, nonostante l'utilizzo di plantare di rialzo, hanno implicato uno sbilanciamento del bacino con danno indiretto a carico della colonna lombare. Le attuali condizioni da considerarsi ormai stabilizzate dopo un lungo iter clinico implicano, come evidenziato all'esame obiettivo, una notevole menomazione funzionale dell'arto inferiore sinistro che limita in modo apprezzabile l'attività motoria con correlati dinamico relazionali attinenti anche le attività ludico ricreative…”; che, inoltre, il consulente medico legale di parte, aveva accertato una I.P. del 23%, una ITT di giorni
100, una ITP di giorni 40 al 75%, una ITP di giorni 60 al 50% e una ITP di giorni
60 al 25%, con una conseguente disfunzione anatomo-patologica e una riduzione della capacità lavorativa futura;
che, inoltre, gli attori avevano sostenuto spese mediche per l'importo di euro 1.676,40; che dei danni subiti dalla sig.ra avrebbe dovuto risponderne la sig.ra ovvero, Parte_1 CP_2
per essa, la (CO assicuratrice del Controparte_3
veicolo Fiat 500), tenuto conto della responsabilità esclusiva della convenuta nella causazione del sinistro;
che, con raccomandata del
15.5.2014, parte attrice aveva inoltrato a Controparte_1
formale richiesta di risarcimento danni e che la richiesta risarcitoria era stata reiterata in data 23.1.2018; che, inoltre, parte attrice aveva formulato richiesta di accesso agli atti alla CO SI (la quale, in riscontro, aveva inoltrato la denuncia cautelativa sottoscritta dalla sig.ra
[...]
in data 7.7.2014) e, successivamente, aveva inoltrato una CP_2
segnalazione all'Ivass; che, in data 13.10.2021, la giovane era stata sottoposta a valutazione medico-legale dal fiduciario della CO SI, a cui, tuttavia, non aveva fatto seguito l'offerta risarcitoria;
che, pertanto, parte attrice si era vista costretta a instaurare dapprima il procedimento di negoziazione assistita (rimasto anch'esso privo di positivo
4 esito) e, successivamente, il presente giudizio, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla minore (spese mediche, danno biologico, morale, oltre personalizzazione e danno da capacità lavorativa futura).
3. Con comparsa di risposta del 7.3.2025 si costituiva in giudizio la deducendo: l'infondatezza della domanda Controparte_1
risarcitoria tanto in ordine all'an che in ordine al quantum; che, infatti, alcuna responsabilità avrebbe potuto essere addebitata alla sig.ra tenuto CP_2
conto delle modalità di verificazione del sinistro, come dettagliatamente descritte dall'Assicurata nella denuncia cautelativa del 7.7.2014, ove era dato leggere “giungevo all'altezza del civico 31, ero ferma per far attraversare un bambino che usciva dal cancello del civico 31, quando dallo stesso cancello spuntavano correndo delle bambine. Nonostante io fossi ferma, una di queste probabilmente giocando con l'altra è caduta dietro la mia autovettura e io sono scesa perché in quel momento non era presente nessun familiare. Nell'occasione non venivano chiamate le Autorità per gli accertamenti del caso, ma l'ambulanza perché la bambina si era fatta male cadendo”; che, pertanto, la sig.ra era caduta Parte_1
autonomamente “in prossimità della fiancata posteriore destra della vettura che ripartiva dopo essersi fermata in presenza di un altro bambino sulla strada, dunque senza che la conducente avesse alcun ruolo nella caduta e senza di fatto investire la bambina che anzi veniva oltrepassata”; che, peraltro, la vettura Hyundai IX35 di proprietà del sig. (zio Parte_4
della sig.ra era parcheggiata a ridosso del muro di cinta Parte_1
dell'abitazione dei sig.ri e tra il civico 33 e il civico 31 da Parte_1 Pt_2
cui erano usciti i bambini, ostruendo la visuale alla conducente della Fiat
500 e, quindi, da un lato, impedendole di avvistare prima le bambine e, dall'altro, obbligandola a spostare il proprio veicolo e a transitare, quindi, a centro strada (allontanandosi, quindi, dal margine destro e dal civico 31); che, inoltre, la sig.ra certamente aveva condotto il proprio veicolo CP_2
a bassa velocità tenuto conto che ella era partita dalla propria abitazione, sita in via Paolo Giorza, distante un centinaio di metri dal punto del sinistro
5 (via NC); che, inoltre, l'infondatezza della tesi attorea circa le modalità di verificazione del sinistro era provata dagli esiti del procedimento penale n.
40286/2018 R.G.N.R. Tribunale di Roma, a carico della convenuta
[...]
(definito con la sentenza del Tribunale di Roma n. 15509/2019) e, in CP_2
particolare, dalle dichiarazioni rese a sommarie informazioni dai sig.ri e (zii della sig.ra ); che, CP_4 Parte_4 Parte_1
infatti, le dichiarazioni rese in sede di sit avevano consentito di accertare che: la sig.ra aveva condotto il proprio veicolo a velocità ridotta e CP_2
che aveva rallentato quasi sino a fermarsi in prossimità del civico 31 da cui era uscita la bambina;
l'avvistamento della bambina era stato impedito dalla presenza del veicolo Hyundai IX35 del sig. parcheggiato a destra Pt_4
poco prima del civico 31 (che aveva occupato parte della carreggiata - priva di banchina e marciapiede -); la sig.ra si era vista costretta a CP_2
dovere spostare il proprio veicolo al centro della strada, con il doppio senso di marcia, essendo la sua corsia occupata dalla Hyndai IX35; la giovane sig.ra si era trovata al centro della strada al fine di salire sul veicolo Parte_1
Hyundai dal lato posteriore destro e aveva occupato, quindi, la parte della corsia di marcia del veicolo;
che, peraltro, la giovane non avrebbe potuto essere avvistata dalla convenuta risultando la prima coperta da altro veicolo
(trovandosi distesa a terra); che l'impatto con la ruota posteriore sulla gamba stesa a terra era avvenuto quando il veicolo aveva già quasi oltrepassato la giovane e che una manovra di emergenza, atta a evitare l'impatto, sarebbe stata impossibile;
che, quindi, la condotta colposa della minore aveva costituito una tipica ipotesi di caso fortuito per fatto del terzo, ovverosia un fattore causale assorbente interruttivo del nesso causale tra la condotta del conducente e l'evento dannoso conseguito;
che, in ogni caso, anche il quantum risarcitorio avrebbe dovuto essere ritenuto infondato.
4. All'udienza del 27.9.2023 il decidente assegnava i termini ex art. 183 comma 6 Cpc;
all'udienza del 25.1.2024 il decidente ammetteva la prova testimoniale richiesta dalle parti e ordinava alle medesime, ex art. 210 Cpc,
l'esibizione di copia degli atti del procedimento penale n. 40286/2018
6 R.G.N.R.; all'udienza del 21.3.2024 erano sentiti i testi sig.ri CP_4
e e, all'esito dell'escussione, il decidente Testimone_1 Testimone_2
ammetteva la Ctu medico legale sulla sig.ra , nominando il Parte_1
Ctu e assegnando i quesiti.
5. Con comparsa del 4.4.2024 si costituiva in giudizio la sig.ra Parte_1
(stante il raggiungimento della maggiore età), riportandosi alle
[...]
domande e difese già formulate nei precedenti atti difensivi dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale.
6. All'udienza dell'11.4.2024 il decidente fissava il calendario delle operazioni peritali;
successivamente, era depositata la Ctu medico legale;
all'udienza del 2.10.2024 il decidente, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza per il suddetto incombente assegnando i termini ex art. 189 Cpc.
7. All'udienza dell'8.5.2025 il decidente tratteneva la causa in decisione.
8. La domanda risarcitoria proposta dall'attrice è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito indicati.
9. Nel presente giudizio la sig.ra ha chiesto Parte_1
l'accertamento della responsabilità esclusiva della sig.ra Controparte_2
(conducente e proprietaria del veicolo FIAT 500 targato DL163CP), nella causazione del sinistro occorso in data 20.4.2014, in Roma alla via
LD NC, allorquando l'attrice, nel percorrere a piedi la detta via, era stata investita dal veicolo condotto dalla convenuta;
per l'effetto,
l'attrice ha chiesto la condanna della sig.ra e della CP_2 [...]
(CO SI del veicolo di proprietà della Controparte_3
convenuta) al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro (spese mediche, danno biologico, danno morale e danno da perdita della capacità lavorativa futura), da quantificarsi nell'importo totale di euro 125.117,03.
10. Preliminarmente, occorre dichiarare la contumacia della convenuta sig.ra , la quale, sebbene regolarmente citata in giudizio (v. Controparte_2
7 relata notifica a mezzo Ufficiale giudiziario ex art. 140 Cpc), non si è costituita in giudizio.
11. Sempre in via preliminare, deve disporsi lo stralcio delle note di precisazione delle conclusioni e della comparsa conclusionale depositate da parte attrice rispettivamente in data 11.3.2025 e 7.5.2025 e, pertanto, tardivamente, tenuto conto che i termini per il relativo deposito erano scaduti rispettivamente in data 7.3.2025 e in data 8.4.2025, ovverosia 60 giorni e 30 giorni prima dell'udienza per la decisione fissata per il giorno
8.5.2025.
12. Quanto al merito della domanda risarcitoria, occorre evidenziare che, ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro, occorre esaminare le dichiarazioni rese da coloro che erano presenti sui luoghi di causa, ossia sia quelle verbalizzate in sede di sommarie informazioni dalla polizia giudiziaria- nell' procedimento penale con imputata la sig.ra (40286/2018 CP_2
R.G.N.R) – che quelle rese nel corso della prova testimoniale acquisita nel presente giudizio.
Rileva, innanzitutto, il decidente che il parziale disallineamento tra le dichiarazioni rese dai testimoni possa quasi certamente attribuirsi al considerevole intervallo temporale decorso tra le dichiarazioni rese in sede di sit (4 anni dopo) e quelle rese nel presente giudizio (10 anni dopo); il detto disallineamento impone, dunque, al decidente l'obbligo di ricomporre il quadro delle prove, traendo non solo dai fatti univocamente confermati dai testimoni, ma anche da quelli considerati maggiormente attendibili per la loro coerenza e univocità, la ricostruzione della dinamica secondo il criterio del “più probabile che non”.
Dunque, premesso quanto sopra, rileva il decidente che dall'esame degli atti e all'esito dell'istruttoria compiuta, la dinamica del sinistro debba essere ricostruita, come si è detto secondo la regola della probabilità prevalente, nei termini di seguito indicati: il sinistro si è verificato in un comprensorio residenziale e, nello specifico, in una strada (via LD NC in
Roma) con una carreggiata ristretta, priva di marciapiedi, a doppio senso di
8 marcia e in buone condizioni di manutenzione (v. allegazioni di entrambe le parti, fotografie prodotte agli atti e dichiarazioni rese dai testimoni in sede di sit e di prova testimoniale); il sinistro, inoltre, si è verificato in un orario pomeridiano, alle ore 17:30 circa, (v. dichiarazioni di entrambe le parti e dei testimoni); sulla via LD NC, in particolare tra il civico 31 e il civico 33 e in senso opposto rispetto al senso di marcia della corsia, era irregolarmente parcheggiato il veicolo DA di proprietà del sig. Pt_4
(zio dell'attrice) avendo la parte anteriore rivolta verso l'opposto
[...]
senso di marcia da cui proveniva l'auto della convenuta;
sul veicolo DA era saliti dapprima il sig. e successivamente il figlio minore Pt_4
uscito dalla villetta sita al civico 31 (minore notato anche dalla Per_2
sig.ra , la quale ha nella denuncia preventiva segnalato: «giungevo CP_2
all'altezza del civico 31, ero ferma per far attraversare un bambino che usciva dal cancello del civico 31, quando dallo stesso cancello spuntavano correndo delle bambine. Nonostante io fossi ferma, una di queste probabilmente giocando con l'altra è caduta dietro la mia autovettura e io sono scesa perché in quel momento non era presente nessun familiare»); al seguito del minore dalla villetta posta al civico 31 erano uscite, Per_2
altresì, dapprima l'attrice (allora di anni 8) e successivamente la propria cugina (allora parimenti minorenne), percorrendo la parte Testimone_1
posteriore del veicolo DA al fine di salirvi dallo sportello posteriore destro (lasciato accostato/semiaperto dal sig. al fine di facilitare, Pt_4
appunto, l'entrata delle minori sul veicolo); nell'istante in cui l'attrice era giunta allo sportello posteriore destro del veicolo DA è andata a impattare con il veicolo Fiat 500 condotto dalla sig.ra che, dopo CP_2
avere arrestato il proprio veicolo al fine di consentire l'attraversamento dell'altro bambino , aveva ripreso la propria marcia Per_2
(presumibilmente distratta dall'utilizzo del cellulare, v. dichiarazione sig.
e teste «parimenti posso dire di ricordare che la donna alla Pt_4 Tes_2
guida non aveva entrambe le braccia sul volante, verosimilmente aveva in mano un telefonino») e senza attendere, quindi, l'attraversamento anche
9 delle due minori, nonostante ne avesse notato l'uscita dalla villetta;
invero, la convenuta, come visto, ha dichiarato «ero ferma per far attraversare un bambino che usciva dal cancello del civico 31, quando dallo stesso cancello spuntavano correndo delle bambine” (v. denuncia cautelativa del sinistro, all. n. 2 del fascicolo di . La dinamica è chiaramente Controparte_3
inattendibile per come proposta, posto che è indubbio che, a causa dell'impatto con il veicolo (verosimilmente sulla fiancata di destra dello stesso che l'attrice si è trovata innanzi dopo aver superato la parte posteriore dell'auto dello zio) la bambina sia cascata sul suolo con la gamba sinistra tesa in avanti e la gamba destra flessa all'indietro; la sig.ra
[...]
, nel proseguire ancora la marcia con il proprio veicolo, ha CP_2
sormontato con la ruota posteriore destra la gamba sinistra (tesa in avanti) dell'attrice (v. dichiarazioni sit e prova testimoniale) provocandole le lesioni riscontrate in sede di Ctu.
E invero, la dinamica sopra descritta rinviene significativa conferme nelle dichiarazioni di seguito riportate;
la sig.ra (zia dell'attrice), CP_4
escussa a sommarie informazioni, in data 10.9.2018, dalla P.G. incaricata dalla Procura di Roma (procedimento 40286/2018 R.G.N.R), ha dichiarato
“usciva dall'abitazione per primo mio marito con mio figlio che Per_2
salivano entrambi in macchina e successivamente seguivano e mia Pt_1
figlia che erano da me e da mia sorella accompagnate. Mentre mia Tes_1
sorella si fermò all'uscio del portone io accompagnavo le ragazze sino alla macchina. Ricordo che lo sportello posteriore destro della DA di mio marito era aperto proprio per permettere ai ragazzi di accedervi e che a uscire dal cancello d'ingresso fu prima , seguita a brevissima Pt_1
distanza da mia figlia e ho visto per terra, che aveva la Tes_1 Pt_1
gamba, credo la sinistra, tesa in avanti e la gamba destra flessa all'indietro e notavo una macchina, precisamente una Fiat 500, guidata da una giovane, che aveva con la sua parte anteriore già superato mia TE , che si Pt_1
trovava per terra e che, nel continuare la sua marcia, con la ruota posteriore destra, saliva sulla gamba sinistra tesa in avanti di , sfiorando lo Pt_1
10 sportello aperto di mio marito”; inoltre, alla domanda posta dalla P.G. operante a chiarimento, la sig.ra ha risposto “…notavo che la Pt_2
conducente, giunta a circa 20 metri rispetto a dove era parcheggiata la nostra auto, rallentava quasi fino a fermarsi, ho lasciato che le ragazze proseguissero verso la macchina, notando che camminando a Pt_1
passo normale e con un'andatura regolare, arrivava a toccare lo sportello posteriore destro della macchina con l'intenzione di spalancarlo per potervici entrare. Dopo di che, sentivo mia figlia che urlava, ho visto Tes_1
per terra, mia figlia che cercava di sollevarla in piedi e la Fiat 500 Pt_1
che nel proseguire la sua marcia, con la sua ruota destra passare sopra la gamba tesa in avanti di mia TE …. si trovava precisamente tra il Pt_1
parafango posteriore e l'inizio dello sportello posteriore destro dell'autovettura di mio marito. Soggiungo che lo sportello destro del veicolo di mio marito, poteva ostruire la visuale delle due ragazze” (v. sit, all. n. 5 della comparsa di costituzione di v. anche Controparte_3
dichiarazioni rese all'udienza del 21.3.2024).
Non è un racconto del tutto coerente, né perfettamente compatibile con la dinamica dell'incidente, ma reca delle indicazioni comunque utili ai fini della decisione, poiché conferma - per così dire – la traiettoria principale delle prova: ossia che la convenuta fosse perfettamente consapevole della situazione che si andava dipanando e della presenza di bambini che – per la mancanza di un marciapiede – occupavano la stretta via in percorrenza.
Del pari in sede di sit, il sig. ha dichiarato “…verso le ore Parte_4
16:45 circa, io e mio figlio ci portavamo all'interno del mio mezzo Per_2
e attendevamo il sopraggiungere degli altri ragazzi, i quali si trovavano unitamente a e . Soggiungo che proprio per CP_4 Parte_2
facilitare l'ingresso alla mia autovettura, e anche perché faceva caldo, lasciavo socchiuso lo sportello posteriore destro del mio veicolo. Io, quindi, mi trovavo seduto al lato guida del mio veicolo, quando notavo il sopraggiungere davanti a me di un veicolo, precisamente una Fiat 500, credo di colore scuro, condotta da una donna che era in quel momento intenta a
11 parlare al cellulare. Proprio tale fatto, mi portò a seguire attentamente il predetto veicolo almeno fino a quando lo stesso è sopraggiunto fino all'altezza del passo carrabile sito al civico n. 33, ovvero a circa 5 o 6 metri dal muso del mio veicolo. In quel momento mi sono voltato verso la mia destra per assicurarmi dove si trovassero mia figlia e mia TE Tes_1
e potevo notare che le stesse erano uscite dal cancello pedonale e Pt_1
stavano aggirando la parte posteriore della mia autovettura per poter accedere allo sportello posteriore destro. Dopo di che l'unica cosa che posso riferire è di aver sentito delle forti urla provenire da , quindi Pt_1
sono sceso immediatamente dalla macchina, andando verso che Pt_1
trovavo distesa per terra con la gamba sinistra tesa in avanti e sanguinante
…. ricordo che la Fiat 500 nell'avvicinarsi al mio veicolo fermo nei pressi del muro di cinta, mi sembra che non abbia rallentato la sua marcia. Ricordo però con esattezza che la conducente era impegnata a parlare con il cellulare che teneva in mano, credo la sua destra, e che teneva lo stesso poggiato sulla tempia”; inoltre, alla domanda a chiarimento posta dalla P.G. operante, il sig. ha risposto “no, non ho assistito al momento in cui Pt_4
è caduta a terra né ho assistito a come si sia fratturata la Pt_1 Pt_1
gamba. Ribadisco di aver visto la Fiat 500 fino a quando è sopraggiunta nei pressi del passo carrabile e subito dopo ho sentito urlare. Pt_1
Ribadisco, infine, di non aver notato la Fiat 500 né fermarsi né rallentare almeno sino a quando la stessa è stata nella mia visuale …. la mia autovettura non è stata urtata in alcun modo, anche perché ho l'abitudine di chiudere gli specchietti retrovisori quando parcheggio”.
Un primo rilievo: è di certo la dichiarazione più coerente e attendibile tra quelle a disposizione, in quanto è chiaramente coeso il racconto del teste laddove afferma che, avendo gli specchietti retrovisori chiusi, si è voltato per vedere dove fossero le due bambine e ha una cadenza del movimento del mezzo investitore del tutto compatibile con la possibilità che la gamba della piccola sia stata schiacciata solo dalla ruota posteriore del veicolo Pt_1
della convenuta.
12 Inoltre, all'udienza del 21.3.2024 è stata escussa la sig.ra Testimone_1
(cugina dell'attrice) la quale ha dichiarato “mi trovavo dietro mia cugina ed eravamo ancora dietro l'auto di mio padre in procinto di salire dallo sportello posteriore;
la macchina ha prima spinto mia cugina che è caduta perpendicolarmente alla direzione di marcia dell'auto; io dopo che la sua gamba era finita sotto la ruota posteriore dell'auto l'ho trascinata verso di me (che ero dietro l'auto) prendendola per le braccia”; invero “la spinta” ad avviso del decidente non è altro che il risultato dell'impatto della piccola con l'auto che improvvisamente si è trovata davanti dopo essere Pt_1
uscita (forse correndo o, comunque, a passo veloce v. teste dal Tes_2
cancello di casa e aver superato la parte posteriore della macchina dello zio.
Ulteriormente, alla medesima udienza è stata assunta la testimonianza del sig. il quale ha dichiarato “ero presente al momento del Testimone_2
sinistro, mi trovavo in auto (FIAT 500 X) con la medesima direzione della macchina parcheggiata al lato destro contromano sulla strada;
e di fronte a me proveniva la Fiat 500 con al volante una giovane signora… la Fiat 500 procedeva a velocità normale e le due bambine uscivano dal cancello procedendo a passo veloce io ero a 7/8 metri dal cancello da cui sono uscite”. La tardività di questa adduzione non è suscettibile di alcuna censura, né può ipotizzarsi un'applicazione estensiva o analogica della disposizione che regola l'individuazione dei testi in caso di incidente con soli danni alle cose ex art. 135 comma 3-bis, Codice delle assicurazioni private
(introdotto dalla L. 4 agosto 2017 n. 124); né la giurisprudenza invocata dalla
CO convenuta (Cass. n. 33357/2021) prevede una tale dilatazione della sfera di applicazione della detta norma al caso dei sinistri con danno alle persone, limitandosi a ritenere insindacabile la valutazione di inattendibilità di una testimonianza intervenuta a distanza di tempo e da parte di un soggetto la cui presenza non era stata riscontrata nell'immediatezza (ma nel caso in esame non vi avuto alcun intervento di polizia al momento del sinistro).
13 Invero sono proprio le dichiarazioni dei testimoni, sopra riportate, risultano complessivamente coerenti con quanto dichiarato dalla convenuta, sig.ra in sede di denuncia cautelativa alla propria CO CP_2
SI e testualmente di seguito riportato: “il giorno 20.04.2014 alle ore 17:00 circa mi trovavo alla guida del mio autoveicolo e in località Roma percorrevo via LD NC (RM). Giungevo all'altezza del civico 31, ero ferma per far attraversare un bambino che usciva dal cancello del civico
31, quando dallo stesso cancello spuntavano correndo delle bambine” (v. all. n. 2 del fascicolo di . Controparte_3
Non risulta verosimile e, in ogni caso, risulta contraddittoria oltre che sconfessata dalle dichiarazioni dei testimoni, la restante versione dei fatti fornita dalla sig.ra nella denuncia cautelativa, - e ribadita nel CP_2
presente giudizio dalla CO SI – secondo cui “nonostante io fossi ferma, una di queste bambine probabilmente giocando con l'altra bambina è caduta dietro la mia autovettura ed io sono scesa per soccorrerla anche perché in quel momento non era presente nessun famigliare” (v. all. n.
2); e invero, non risulta verosimile che la minore possa essersi Pt_1
trovata dietro il veicolo Fiat 500 della convenuta, tenuto conto della posizione in cui si trovava il veicolo DA dello zio sig. (a ridosso Pt_4
del muro adiacente alle villette poste ai civici n. 31 e n. 33) e, pertanto, dell'impossibilità di una via di passaggio alternativa, rispetto a quella utilizzata dal minore (quindi, davanti alla Fiat 500), ovverosia dal Per_3
lato posteriore del veicolo.
13. Dunque, premesso l'accertamento sulla dinamica del sinistro, quanto all'onere probatorio deve richiamarsi la consolidata giurisprudenza della
Corte di legittimità, secondo cui, in tema d'investimento di un pedone: «il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta
a suo carico dall'art. 2054, comma 1, Cc, dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è sufficiente
l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale
14 e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta» (Cass. n.
9856/2022); «il punto da cui partire è però la presunzione di colpa dell'automobilista che può essere vinta solo se questi riesce a dimostrare che l'incidente si è verificato per caso fortuito, ossia per un evento imprevedibile e inevitabile. Di qui l'ineluttabile conseguenza: non basta rispettare i limiti di velocità per non essere responsabili – civilmente e penalmente – per l'investimento del pedone. L'automobilista infatti deve prefigurarsi anche le altrui violazioni del Codice della strada e porsi nella condizione di evitare ogni impatto, specie coi pedoni. Solo laddove tale dovere di prudenza venga rispettato, non si configurerà alcuna responsabilità» (Cass. n. 673/2020); il conducente del veicolo andrà esente da responsabilità «quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo
e, comunque, di osservarne tempestivamente i movimenti (ordinanza 22 febbraio 2017, n. 4551). Risulta da tale orientamento che non è sufficiente la dimostrazione dell'imprevedibilità del comportamento del pedone, dovendo comunque il conducente investitore superare l'invocata presunzione, con dimostrazione di aver fatto tutto quanto possibile per evitare il danno» (v.
Cass. n. 22902/2019); «è jus receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui, in materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone, la responsabilità del conducente è esclusa soltanto nel caso in cui risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione questa ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti» (Cass. n. 58197/2019).
15 Precisati i principi in ordine al riparto dell'onere della prova, il decidente evidenzia che, all'esito dell'istruttoria, non risulti provato che l'attrice, allora minore, abbia tenuto un comportamento del tutto imprevedibile e anomalo, tale da consentire di ritenere la sig.ra anche solo in parte esente CP_2
da responsabilità, non risultando provato il c.d. caso fortuito;
anzi, si deve constatare che le circostanze depongano in senso contrario.
E invero, la sig.ra , resa vigile dalla vista dei bambini sulla strada, CP_2
avrebbe dovuto prefigurarsi l'evidente e altamente probabile possibilità che le due minori potessero impegnare la strada per raggiungere il veicolo
DA al fine di salirvi dallo sportello posteriore sinistro e, conseguentemente, avrebbe dovuto mantenere il proprio veicolo in stato di totale arresto (e non, invece, come avvenuto, riprendere la marcia); la condotto colposa si deve dirsi riscontrata tenuto conto: 1) della tipologia di strada percorsa (posta all'interno di un comprensorio residenziale, a doppia carreggiata e priva di marciapiedi) e della presenza del veicolo
DA, parcheggiato a ridosso del muro tra le villette poste ai civici n. 31 e n. 33 (con conseguente esclusione della possibilità per i minori, usciti dal civico n. 31, di un attraversamento alternativo rispetto a quello perpendicolare alla parte posteriore del veicolo DA, v. freccia gialla indicata in foto, all. n. 3 del fascicolo di parte convenuta); 2) del fatto che già un minore ) fosse uscito dalla villetta posta al civico n. 31 e avesse Per_3
attraversato parte della corsia di marcia occupata dalla convenuta, al fine di salire sul veicolo Hyundai (tanto che la convenuta aveva arrestato il proprio veicolo al fine di consentire al minore l'attraversamento e la salita sul veicolo, così come dalla stessa dichiarato in sede di denuncia cautelativa);
3) del fatto che dalla villetta posta al civico n. 31 fossero uscite anche le due minori e (anche avvistate dalla convenuta); 4) del fatto Pt_1 Tes_1
che lo sportello posteriore destro del veicolo fosse aperto/accostato, evidentemente al fine di consentire la salita sul veicolo delle minori avvistate.
16 Le circostanze sopra descritte imponevano alla convenuta l'obbligo di assumere un comportamento assolutamente cautelativo e ispirato alla regola di massima precauzione e, quindi, di tenere conto anche degli eventuali comportamenti irregolari altrui: qualora l'obbligo di cautela fosse stato rispettato, ovverosia qualora la sig.ra avesse mantenuto il CP_2
proprio veicolo in stato di arresto, consentendo l'attraversamento della strada non solo al minore ma, altresì, alle minori (giunte a seguito Per_3
del primo) e , l'evento dannoso non si sarebbe verificato. Tes_1 Pt_1
Tanto a prescindere dall'essere stata o meno la convenuta distratta dall'impiego del telefono durante la guida.
14. Pertanto, alla luce degli accertamenti istruttori e dei principi in ordine all'onere della prova, deve dichiararsi la responsabilità esclusiva della conducente del veicolo Fiat 500 sig.ra nella causazione del CP_2
sinistro occorso in data 20.4.2014.
15. Occorre, ora, procedere all'accertamento del danno subito dalla sig.ra in conseguenza del sinistro occorso;
al detto fine, si deve tenere Parte_1
conto della documentazione medica prodotta in atti e della consulenza tecnica d'ufficio redatta dal dott. (specialista in ortopedia e Persona_4
traumatologia e specialista in medicina legale e delle assicurazioni) da ritenersi chiara, completa ed esaustiva, oltre che non seriamente confutata dalle parti (le quali hanno omesso di formulare osservazioni critiche), per cui deve condividersi integralmente.
Dunque, sulla base della documentazione sanitaria presente in atti risulta accertato che: in data 20.4.2014, la sig.ra , a seguito del sinistro CP_2
occorso, è stata trasportata a mezzo ambulanza presso il P.S. dell'Ospedale
“G.B. Grassi”, ove i sanitari hanno disposto il ricovero presso l'Ospedale
Bambino Gesù con la diagnosi di “frattura con esposizione puntiforme gamba sx” ed una prognosi di 40 giorni;
dal giorno 21.4.2014 al giorno
1.5.2014 l'attrice è stata ricoverata presso il reparto di traumatologia dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù con diagnosi di “frattura metafisaria prossimale perone e frattura diafisaria pluriframmentaria sinistra”; nel
17 rapporto radiologico del 21.4 è dato leggere “frattura biossea scompsota di tibia in sede diafisaria centrale e perone in sede meta-diafisaria prossimale con monconi ossei sostanzialmente in asse”; il 28.4 l'attrice è stata sottoposta a un intervento chirurgico di “riduzione incruenta della frattura di tibia e fibula senza fissazione"...della gamba sinistra e successiva confezione di gesso femoro-podalico con filo di trazione incluso;
il giorno 1.5
l'attrice è stata dimessa con diagnosi di “frattura biossea scomposta ed esposta della gamba sinistra (operata) da investimento stradale”.
Prescrizioni: “divieto assoluto di carico. Arto inferiore in posizione antideclive …”; successivamente, la sig.ra si è sottoposta a Parte_1
controlli ortopedici ed esami strumentali presso il medesimo nosocomio e presso Studi privati;
dal 7.9.2015 al 9.9.2015 l'attrice è stata ricoverata presso la per "...chiusura post- Controparte_5
traumatica cartilagine accrescimento femorale distale sinistra" ed è stata sottoposta in data 7.9 a un intervento di osteotomia:".... incisione longitudinale di 4 cm. laterale al condilo femorale sin. emostasi. Si giunge al piano osseo e si reperta ponte osseo esteso da anteriore a posteriore sull'interno condilo femorale. Proteggendo i tessuti molli si procede ad asportazione del ponte osseo con osteotomo sotto controllo con amplificazione di brillanza. Si espone la cartilagine di accrescimento che appare sofferente. Regolarizzazione dei margini ossei. . Sutura per CP_6
piani. Cute intradermica in nylon. Bendaggio elastico compressivo"; successivamente, l'attrice si è sottoposta a ulteriori controlli ed esami.
Quanto ai postumi residuati, il Ctu ha accertato: “esame obiettivo Per_4
dell'arto inferiore sinistro: fresco asciutto, non turbe vascolari né trofiche, evidente dismetria arti inferiori con minus di circa 5 cm a sx a carico del femore, cicatrice chirurgica da accesso laterale al ginocchio sx di cm 6 ca ben ripitelizzata , altra di 1,5 cm ca stellata a carico del terzo medio di gamba omolaterale da pregressa verosimile esposizione del focolaio di frattura atteggiamento in lieve flessione non riducibile del ginocchio sx, articolarità in flessione nei limiti, aumento circonferenziale di cm 1,5
18 maggiore a sinistra, non evidente ipotono trofia, deambulazione con caduta
a sx valgismo delle ginocchia a carico del ginocchio sx non evidenti lassità capsulo legamentose , grinding – raspa”; “diagnosi medico-legale: esiti algo disfunzionali di: frattura biossea gamba sx, contusione profonda con calcificazione della cartilagine di accrescimento trattata chirurgicamente”; il
Ctu ha, quindi, concluso che “in diretto nesso causale con l'evento traumatico del 20.04.2014, in relazione allo stato di salute del paziente antecedente l'evento traumatico, delle alterazioni in senso peggiorativo dello stato anteriore, delle compensazioni terapeutiche e spontanee ottenute, dell'età del paziente, del danno biologico-funzionale presente e futuro, il danno derivato è, in via orientativa medico-legalmente così valutabile: I.T.A. al 100% gg. 90; I.T.P. al 50% gg.90; invalidità permanente nella misura del 20% (VENTI per cento) della totale intesa come danno alla validità biologica incidente sull'attitudine alla normali esplicazioni delle funzioni psico-fisiche e non incidenti della capacità lavorativa generica e specifica;
non sono state riscontrate menomazioni all'integrità fisiognomica;
non sono verosimilmente ipotizzabili miglioramenti dello stato del periziando né sono indicati o prevedibili eventuali interventi chirurgici” (v. Ctu).
16. Per la liquidazione del danno biologico subito dall'attrice facendo applicazione dei criteri di cui all'art. 138 Codice assicurazione e delle
Tabelle in uso presso questo Tribunale (ultimo aggiornamento marzo 2025) e dell'età della danneggiata alla data dell'evento 20.4.2014 - (anni 8, classe
2006), si arriva alla seguente liquidazione del danno:
I.P. = 20%, pari a euro 73.487,26 (punto base danno biologico euro
3.807,63);
I.T.A. per 90 giorni, pari a euro 11.722,50 (punto base I.T.T. euro 130,25);
I.T.P. al 50% per 90 giorni pari a euro 5.861,25; per un totale di euro 91.071,01.
Non sussiste, invece, il diritto dell'attrice a ottenere un incremento del danno biologico mediante personalizzazione, ulteriore rispetto al danno estetico riconosciuto, atteso che secondo il consolidato orientamento della
19 Corte di cassazione, «sul piano concettuale occorre invero rammentare che il grado di invalidità permanente indicato da un barème medico legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona;
in particolare, le conseguenze possono distinguersi in due gruppi: quelle necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare grado di invalidità; quelle peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime quanto le seconde costituiscono forme di manifestazione del danno non patrimoniale aventi identica natura che vanno tutte considerate in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza, tuttavia, incorrere in duplicazioni computando lo stesso aspetto due o più volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute
a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione» (Cass. n.
15924/2022; Cass. n. 10912/2018).
Nel caso in esame, l'attrice non ha offerto alcuna prova concreta per dimostrare l'esistenza di conseguenze eccezionali, anomale, affatto riconducibili al tipo di lesioni subite.
Né, tantomeno, deve riconoscersi in favore dell'attrice il c.d. danno da
“perdita della capacità lavorativa futura”, tenuto conto che il Ctu ha accertato che i postumi conseguito alla sig.ra non incidono sulla Parte_1
capacità lavorativa generica e specifica della periziata (v. Ctu).
Il mancato riconoscimento dell'aumento per la personalizzazione del danno biologico, tuttavia, non incide sul riconoscimento del danno morale, avendo la giurisprudenza di legittimità definitivamente chiarito che «la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico,
20 trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi» (Cass. n. 25164/2020; in tal senso anche Cass. n. 28989/2019; Cass. n. 910/2018; Cass. n. 7513/2018).
E infatti, sempre secondo la Corte di legittimità, «attenendo il pregiudizio
(non biologico) a un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (v., tra le tante, sent. n.
9834/2002). Il danneggiato dovrà, tuttavia, allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto» (Cass. S.U. n. 26972/2008).
Orbene, nel caso di specie, tenuto conto del fatto che l'attrice ha dovuto sottoporsi a interventi, a numerosi accertamenti, visite e controlli, appare equo riconoscere il danno morale nella misura del 17,83% del danno biologico (a fronte di un range previsto dalle Tabelle di Roma tra il 10,67% e il
25%), così pervenendo all'importo di euro 107.308,97 (euro 91.071,01 + euro 16.237,96).
17. E' necessario ora individuare il valore di riferimento per il calcolo del lucro cessante e l'individuazione del valore di applicazione dei coefficienti di rivalutazione anno per anno per ritardato pagamento, liquidati in conformità all'orientamento assunto sul punto dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 1712 del 1995. Tale sentenza, infatti, da un lato, riconosce la risarcibilità del lucro cessante derivato al danneggiato per la perdita dei frutti che avrebbe potuto trarre dalla somma dovuta se questa fosse stata tempestivamente corrisposta, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia. Quanto al danno da lucro cessante, la Corte di cassazione ha affermato che tale danno deve essere provato (anche con il ricorso a criteri presuntivi) e può essere liquidato, in via
21 equitativa, anche mediante l'attribuzione di interessi, la cui misura va determinata secondo le circostanze obiettive e soggettive inerenti al pregiudizio sofferto. Quanto poi agli effetti negativi della svalutazione monetaria la Corte ha, altresì, affermato che, nell'ambito della valutazione equitativa compiuta ai fini del ristoro del danno da lucro cessante e nei casi in cui vi sia un intervallo di tempo consistente tra l'illecito e il suo risarcimento, “può tenersi conto (...) del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, calcolando gli interessi (per esempio, anno per anno) sul valore della somma via via rivalutata nell'arco del suddetto ritardo, oppure calcolando indici medi di svalutazione”. A tale orientamento questo giudice ritiene di doversi allo stato adeguare, assumendo a base del calcolo degli interessi il capitale nel suo valore medio tra la data iniziale (20.4.2014)
e quella finale (8.6.2025), tenendo conto degli indici medi di svalutazione del periodo, pubblicati dall'ISTAT oppure, stante la sostanziale equivalenza del risultato, prendendo a base la semisomma dei due valori considerati (valore iniziale alla data del fatto e valore finale alla data della presente pronuncia).
Quanto alla prova e alla liquidazione di tale danno, ritiene questo giudice che si possa far riferimento, in via presuntiva, alle usuali modalità di impiego del risparmio da parte delle famiglie italiane e cioè ai rendimenti medi derivanti da investimenti in titoli di Stato - BOT, CCT, BTP, depositi vincolati a termine
(v. Cass. S.U. n. 2368/1986).
Gli importi complessivi spettanti sono rivalutati alla data odierna, in applicazione delle citate Tabelle di liquidazione e, quindi, al fine di effettuare il calcolo del lucro cessante per il ritardato adempimento della prestazione risarcitoria in presenza di un debito di valore occorre procedere al calcolo della semisomma tra l'importo liquidato alla data delle dette Tabelle (marzo
2025) e quello devalutato alla data del fatto illecito (20.4.2014); la semisomma su cui calcolare il rendimento medio dei titoli di Stato pari a
1,24 è, quindi, la seguente: euro 107.308,97 + euro 90.099,89 / 2 = euro 98.704,43; si perviene, quindi, al seguente importo: euro 113.236,76.
22 18. Deve riconoscersi, altresì, in favore dell'attrice il risarcimento del danno patrimoniale, costituito dalle spese mediche ritenute congrue dal Ctu Per_4
pari a euro 1.535,00 e complessivamente rivalutate, in ragione delle plurime scadenze degli importi corrisposti, in euro 1.800,00.
19. In definitiva, alla luce dell'accertata responsabilità esclusiva della conducente del veicolo Fiat 500 sig.ra nella causazione del CP_2
sinistro occorso in data 20.4.2014, deve pronunciarsi la condanna delle convenute sig.ra e , in solido fra CP_2 Controparte_3
loro, al risarcimento dei danni subiti dall'attrice sig.ra . Parte_1
20. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in base ai criteri medi di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato, tenuto conto dello scaglione di riferimento del decisum e non del disputatum, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, delle fasi svolte e sono poste, in solido fra loro, a carico delle parti convenute;
inoltre, il pagamento delle spese legali deve liquidarsi in favore del difensore dell'attrice avv. Venturella Palmieri dichiaratosi antistatario.
21. Le spese di Ctu devono porsi definitivamente a carico delle parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di e Parte_1 Controparte_2 [...]
- rigettata ogni ulteriore deduzione ed eccezione - Controparte_1
così provvede:
1) accerta e dichiara la responsabilità di nella causazione Controparte_2
del danno occorso a;
Parte_1
2) per l'effetto, condanna e Controparte_2 Controparte_1
in solido fra loro, al pagamento in favore di dell'importo di Parte_1
euro 115.036,76, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;
3) condanna e in solido fra Controparte_2 Controparte_1
loro, al pagamento in favore di delle spese del presente Parte_1
23 giudizio, che liquida nell'importo di euro 14.103,00 oltre rimborso spese generali (15%), Iva e Cpa e oltre rimborso del contributo unificato, da liquidarsi in favore del difensore avv. Venturella Palmieri di chiaratosi antistatario;
4) pone definitivamente a carico di e Controparte_2 [...]
le spese della consulenza tecnica d'ufficio. Controparte_1
Roma 8.6.2025.
Il Giudice
BE MI ER
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