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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 15/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chine' Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 670/2022 R.G.L. e vertente
TRA
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. ANTONIO D'AGOSTINO, giusta Pt_1
procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, Controparte_1
e
CP_2
- appellati contumaci
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del presente grado di giudizio, impugna la sentenza n. 605/22 Pt_1
con la quale Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Reggio Calabria ha accolto la domanda, qualificata di accertamento negativo del credito, promossa da per l'annullamento Controparte_1 del carico contributivo portato dalla cartella di pagamento n. 094201000306915730000 (relativa a contributi sanzioni civili rate premio anni 2008, 2009, 2010 per l'importo di Euro 2.858,60) Pt_1
che, a suo dire, non gli sarebbe stata mai notificata e di cui era venuto a conoscenza per il tramite del rilascio di estratto di ruolo.
L' con unico motivo di appello deduce la non impugnabilità dell'estratto di ruolo. Pt_1
è rimasta contumace. CP_2
Per quanto riguarda il si osserva quanto segue. CP_1
L aveva notificato l'atto di appello e il pedissequo decreto di fissazione udienza presso il Pt_1
domicilio digitale del suo procuratore, ancorchè il nel ricorso introduttivo del primo grado CP_1
di giudizio avesse eletto domicilio fisico presso lo studio del suo procuratore.
Con ordinanza del 15 maggio 2023, il Collegio aveva ritenuto opportuno, alla luce delle oscillazioni della giurisprudenza di legittimità in materia, disporre il rinnovo della notifica in favore di presso il domicilio fisico eletto. Controparte_1
L' ha notificato invalidamente non presso il domicilio eletto bensì presso il domicilio della Pt_1
parte.
Tuttavia, alla luce della recente giurisprudenza Cass.18534/24 che, confermando uno degli indirizzi giurisprudenziali in materia, ha statuito che “in caso di elezione di domicilio fisico in capo ad un avvocato, rimane comunque valida la notifica effettuata al domicilio digitale per la notificazione degli atti del processo destinati alla stessa parte”, deve ritenersi valida l'originaria con conseguente declaratoria di contumacia di . Controparte_1
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alla parte costituita che, nel termine del
14 gennaio fissato nel predetto decreto, ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato alla luce dell'orientamento espresso dalle Sezioni Unite in tema di interesse ad agire con la sentenza n. 26283 del 2022.
Come già osservato da questa Corte, la citata sentenza ha preso le mosse dall'art.3 l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla I. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R.
n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «L'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs.
18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48- bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
La Suprema Corte precisato che la norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie e che in base, in particolare, per quel che interessa, alla combinazione degli artt.
17 e 18 del d.lgs. n. 46/99 opera anche in relazione ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito dell'art. 49 del d.P.R. n. 602/73, Cass., sez. un., n. 33408/21) ha affermato che detta previsione opera nei processi in corso.
Richiamata la differenza fra estratto di ruolo e ruolo, che trae fonte dalla propria giurisprudenza consolidata, ha osservato che il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/73 è ricognitivo della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/92 tra quelli impugnabili.
Pertanto, posto che ciò che si impugna è l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo, ha affermato è inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19).
Si è quindi soffermata sulla previsione ( non interpretativa, né retroattiva) che concerne l'azione diretta che è possibile esperire in specifici casi "diretta", sostenendo che con essa il legislatore ha stabilito le ipotesi in cui l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sè bisogno di tutela giurisdizionale e sussista l'interesse ad agire.
Trattandosi di condizione dell'azione che ha natura dinamica, e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione, ha ritenuto che la disciplina sopravvenuta si applichi, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno uno degli effetti dell'impugnazione.
In tale ottica l'interesse ad agire va dimostrato e la prova può essere fornita anche nel corso dei giudizi pendenti. Nello specifico la Suprema Corte ha affermato che se il pregiudizio è <già insorto al momento della proposizione del ricorso, utile è il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini, applicabile anche al processo tributario (tra varie, v. Cass. n. 268/22), posto che
l'assolutezza dell'impedimento a rappresentare quel pregiudizio è determinata dalla novità della norma che l'ha previsto;
a maggior ragione esso può essere fatto valere in giudizio se insorto dopo >> e può essere allegato e dimostrato ( con la produzione di documenti) anche in sede di legittimità.
Premessa la piena legittimità della scelta legislativa, non irragionevole, né arbitraria, ha sostanzialmente ravvisato la ratio legis dell'intervento normativo nell'<esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle, e al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso (per considerazioni almeno in parte analoghe, si veda
Corte cost. n. 155/14). In particolare, le finalità deflattive rispondono alla consapevolezza, già sottolineata dalla Corte costituzionale (in particolare con la sentenza n. 77/18), che, «a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera». 20.1.- Nel contempo, però, la norma nuova assicura comunque tutela anche al contribuente, e nonostante la struttura impugnatoria del processo tributario, nei casi in cui ne ravvisa il bisogno, ossia qualora vi sia lo specifico pregiudizio ivi contemplato.>>.
Si è pertanto circoscritta la facoltà di tutela ai soli atti invalidamente notificati (o non notificati) ivi contemplati e <>, che sono stati ritenuti dalla Suprema
Corte <tassativi e non esemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri>>.
Con riferimento alla riscossione dei crediti previdenziali, la Corte al punto 24.1. ha precisato che cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e
24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617
c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20;
n. 20694/21; n. 40763/21, cit.). >>.
Nel caso in esame, il ricorrente aveva instaurato il giudizio innanzi al Tribunale di Reggio
Calabria, assumendo la mancata notifica della suindicata cartella senza allegare che, in prossimità dell'azione giudiziaria intesa a far valere anche la prescrizione, fosse stata intrapresa alcuna azione esecutiva o vi fosse una minaccia di esecuzione .
Pertanto, l'appello va accolto e va dichiarata l'inammissibilità della domanda originaria per difetto di interesse ad agire.
Considerato che la norma sopravvenuta e l'orientamento delle Sezioni Unite che ha rimeditato i termini della questione dell'interesse ad agire nella riscossione mediante ruolo discostandosi dal precedente e diverso orientamento di legittimità seguito da questa Corte, si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro e , Pt_1 Controparte_1 CP_2
avverso la sentenza n. 605/2022 del Giudice del lavoro di REGGIO CALABRIA, pubblicata in data 23/03/2022 , in accoglimento dell'appello e in totale riforma della sentenza impugnata dichiara inammissibile la domanda originaria proposta da Controparte_1
Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chine' Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 670/2022 R.G.L. e vertente
TRA
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. ANTONIO D'AGOSTINO, giusta Pt_1
procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, Controparte_1
e
CP_2
- appellati contumaci
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del presente grado di giudizio, impugna la sentenza n. 605/22 Pt_1
con la quale Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Reggio Calabria ha accolto la domanda, qualificata di accertamento negativo del credito, promossa da per l'annullamento Controparte_1 del carico contributivo portato dalla cartella di pagamento n. 094201000306915730000 (relativa a contributi sanzioni civili rate premio anni 2008, 2009, 2010 per l'importo di Euro 2.858,60) Pt_1
che, a suo dire, non gli sarebbe stata mai notificata e di cui era venuto a conoscenza per il tramite del rilascio di estratto di ruolo.
L' con unico motivo di appello deduce la non impugnabilità dell'estratto di ruolo. Pt_1
è rimasta contumace. CP_2
Per quanto riguarda il si osserva quanto segue. CP_1
L aveva notificato l'atto di appello e il pedissequo decreto di fissazione udienza presso il Pt_1
domicilio digitale del suo procuratore, ancorchè il nel ricorso introduttivo del primo grado CP_1
di giudizio avesse eletto domicilio fisico presso lo studio del suo procuratore.
Con ordinanza del 15 maggio 2023, il Collegio aveva ritenuto opportuno, alla luce delle oscillazioni della giurisprudenza di legittimità in materia, disporre il rinnovo della notifica in favore di presso il domicilio fisico eletto. Controparte_1
L' ha notificato invalidamente non presso il domicilio eletto bensì presso il domicilio della Pt_1
parte.
Tuttavia, alla luce della recente giurisprudenza Cass.18534/24 che, confermando uno degli indirizzi giurisprudenziali in materia, ha statuito che “in caso di elezione di domicilio fisico in capo ad un avvocato, rimane comunque valida la notifica effettuata al domicilio digitale per la notificazione degli atti del processo destinati alla stessa parte”, deve ritenersi valida l'originaria con conseguente declaratoria di contumacia di . Controparte_1
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alla parte costituita che, nel termine del
14 gennaio fissato nel predetto decreto, ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato alla luce dell'orientamento espresso dalle Sezioni Unite in tema di interesse ad agire con la sentenza n. 26283 del 2022.
Come già osservato da questa Corte, la citata sentenza ha preso le mosse dall'art.3 l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla I. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R.
n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «L'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs.
18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48- bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
La Suprema Corte precisato che la norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie e che in base, in particolare, per quel che interessa, alla combinazione degli artt.
17 e 18 del d.lgs. n. 46/99 opera anche in relazione ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito dell'art. 49 del d.P.R. n. 602/73, Cass., sez. un., n. 33408/21) ha affermato che detta previsione opera nei processi in corso.
Richiamata la differenza fra estratto di ruolo e ruolo, che trae fonte dalla propria giurisprudenza consolidata, ha osservato che il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/73 è ricognitivo della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/92 tra quelli impugnabili.
Pertanto, posto che ciò che si impugna è l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo, ha affermato è inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19).
Si è quindi soffermata sulla previsione ( non interpretativa, né retroattiva) che concerne l'azione diretta che è possibile esperire in specifici casi "diretta", sostenendo che con essa il legislatore ha stabilito le ipotesi in cui l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sè bisogno di tutela giurisdizionale e sussista l'interesse ad agire.
Trattandosi di condizione dell'azione che ha natura dinamica, e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione, ha ritenuto che la disciplina sopravvenuta si applichi, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno uno degli effetti dell'impugnazione.
In tale ottica l'interesse ad agire va dimostrato e la prova può essere fornita anche nel corso dei giudizi pendenti. Nello specifico la Suprema Corte ha affermato che se il pregiudizio è <già insorto al momento della proposizione del ricorso, utile è il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini, applicabile anche al processo tributario (tra varie, v. Cass. n. 268/22), posto che
l'assolutezza dell'impedimento a rappresentare quel pregiudizio è determinata dalla novità della norma che l'ha previsto;
a maggior ragione esso può essere fatto valere in giudizio se insorto dopo >> e può essere allegato e dimostrato ( con la produzione di documenti) anche in sede di legittimità.
Premessa la piena legittimità della scelta legislativa, non irragionevole, né arbitraria, ha sostanzialmente ravvisato la ratio legis dell'intervento normativo nell'<esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle, e al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso (per considerazioni almeno in parte analoghe, si veda
Corte cost. n. 155/14). In particolare, le finalità deflattive rispondono alla consapevolezza, già sottolineata dalla Corte costituzionale (in particolare con la sentenza n. 77/18), che, «a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera». 20.1.- Nel contempo, però, la norma nuova assicura comunque tutela anche al contribuente, e nonostante la struttura impugnatoria del processo tributario, nei casi in cui ne ravvisa il bisogno, ossia qualora vi sia lo specifico pregiudizio ivi contemplato.>>.
Si è pertanto circoscritta la facoltà di tutela ai soli atti invalidamente notificati (o non notificati) ivi contemplati e <>, che sono stati ritenuti dalla Suprema
Corte <tassativi e non esemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri>>.
Con riferimento alla riscossione dei crediti previdenziali, la Corte al punto 24.1. ha precisato che cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e
24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617
c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20;
n. 20694/21; n. 40763/21, cit.). >>.
Nel caso in esame, il ricorrente aveva instaurato il giudizio innanzi al Tribunale di Reggio
Calabria, assumendo la mancata notifica della suindicata cartella senza allegare che, in prossimità dell'azione giudiziaria intesa a far valere anche la prescrizione, fosse stata intrapresa alcuna azione esecutiva o vi fosse una minaccia di esecuzione .
Pertanto, l'appello va accolto e va dichiarata l'inammissibilità della domanda originaria per difetto di interesse ad agire.
Considerato che la norma sopravvenuta e l'orientamento delle Sezioni Unite che ha rimeditato i termini della questione dell'interesse ad agire nella riscossione mediante ruolo discostandosi dal precedente e diverso orientamento di legittimità seguito da questa Corte, si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro e , Pt_1 Controparte_1 CP_2
avverso la sentenza n. 605/2022 del Giudice del lavoro di REGGIO CALABRIA, pubblicata in data 23/03/2022 , in accoglimento dell'appello e in totale riforma della sentenza impugnata dichiara inammissibile la domanda originaria proposta da Controparte_1
Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)