TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 11/12/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 365/25
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Chieti, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott. Guido Campli Presidente dott. Alessandro Chiauzzi Giudice relatore dott. Francesco Turco Giudice
nel procedimento civile iscritto al n. 365/25 V.G., avente per oggetto “Adozione di maggiorenni”, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso depositato in data 4 marzo 2025 da (C.F. Parte_1
), nata in [...] il [...] e residente in C.F._1
Guardiagrele, via Antonio Gramsci n. 44, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni
Palmiero, in virtù di delega posta in calce al ricorso;
letto il verbale del 13 maggio 2025, nel quale le parti interessate (l'adottante e l'adottando) hanno manifestato i rispettivi consensi ed assensi;
preso atto della produzione documentale effettuata;
evidenziato che risultano adempiute le condizioni di legge e che, nella fattispecie, sussistono le condizioni normativamente previste per disporre l'adozione;
considerato che:
l'adozione conviene all'adottante, la quale è priva di figli e intende dare stabilità giuridica a un rapporto affettivo e familiare consolidato nel tempo con
, suo nipote, con cui convive stabilmente;
l'adozione consente alla Controparte_1
1 ricorrente di riconoscere e tutelare formalmente una relazione che si è da lungo tempo strutturata come rapporto genitore/figlio, atteso che l'adottando si è sempre preso cura dell'adottante, rappresentando quella figura filiale che la stessa non ha mai avuto;
al contempo, entrambe le parti potranno finalmente dare veste giuridica a un legame affettivo autentico e stabile, la cui esistenza è pienamente documentata in atti, non contestata e riconosciuta dai genitori dell'adottando;
considerato che:
l'adottante non ha discendenti legittimi, legittimati o naturali, come dichiarato e documentato in atti;
sebbene la differenza di età tra adottante e adottando sia marginalmente inferiore al limite dei diciotto anni di cui all'art. 291 c.c., la giurisprudenza di legittimità (tra le altre, sull'argomento si veda Cass. sent. 7667/20), ha chiarito che tale limite deve essere interpretato in modo costituzionalmente compatibile, potendosi procedere all'adozione anche in presenza di uno scostamento minimo, quando la concreta situazione familiare risulti caratterizzata da un consolidato rapporto affettivo, da una comprovata affectio familiaris e dalla presenza di un interesse meritevole di tutela;
la Corte di Cassazione ha ritenuto che il limite anagrafico non possa tradursi in una irragionevole compressione dell'istituto dell'adozione di maggiorenne, stante l'evoluzione solidaristica dell'istituto e la necessità di garantire il rispetto della vita familiare ex art. 8 CEDU, nonché i diritti inviolabili ex artt. 2 e 30 Cost.; nel caso in esame, la relazione tra le parti, la stabile convivenza, il ruolo di cura reciproca e l'assenza di figli dell'adottante integrano pienamente le condizioni indicate dalla giurisprudenza per una ragionevole deroga al divario anagrafico, assicurando la tutela di una situazione familiare da tempo consolidata;
considerato, inoltre, che: risultano comprovati il consenso dell'adottante e l'assenso dei genitori dell'adottando, entrambi conviventi presso l'abitazione dell'adottante e pienamente favorevoli alla domanda (cfr. documentazione notarile allegata); la loro presenza e convivenza nella medesima unità abitativa confermano ulteriormente la stabilità e genuinità del rapporto familiare che l'adozione mira a tutelare;
considerato, infine, che non emergono condizioni ostative all'accoglimento del ricorso;
l'adozione risponde all'interesse dell'adottante e dell'adottando, ha una chiara funzione solidaristica e identitaria, è coerente con l'evoluzione dell'istituto come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, e consente di tutelare un legame familiare effettivo, stabile e consolidato;
2 ritenuto, pertanto, che sussistono tutti i presupposti di legge per pronunciare l'adozione richiesta, anche in deroga al limite di cui all'art. 291 c.c. in applicazione dell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'istituto;
P.Q.M.
visti gli artt. 313 e 299 c.c.,
DISPONE
farsi luogo all'adozione del maggiorenne , nato a [...] Controparte_1 il 30 marzo 1996, da parte di nata a [...] il 16 dicembre Parte_1
1984.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 c.c.
Chieti, 9 dicembre 2025
Il Presidente
Dott. Guido Campli
Il Giudice rel.
Dott. Alessandro Chiauzzi
3
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Chieti, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott. Guido Campli Presidente dott. Alessandro Chiauzzi Giudice relatore dott. Francesco Turco Giudice
nel procedimento civile iscritto al n. 365/25 V.G., avente per oggetto “Adozione di maggiorenni”, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso depositato in data 4 marzo 2025 da (C.F. Parte_1
), nata in [...] il [...] e residente in C.F._1
Guardiagrele, via Antonio Gramsci n. 44, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni
Palmiero, in virtù di delega posta in calce al ricorso;
letto il verbale del 13 maggio 2025, nel quale le parti interessate (l'adottante e l'adottando) hanno manifestato i rispettivi consensi ed assensi;
preso atto della produzione documentale effettuata;
evidenziato che risultano adempiute le condizioni di legge e che, nella fattispecie, sussistono le condizioni normativamente previste per disporre l'adozione;
considerato che:
l'adozione conviene all'adottante, la quale è priva di figli e intende dare stabilità giuridica a un rapporto affettivo e familiare consolidato nel tempo con
, suo nipote, con cui convive stabilmente;
l'adozione consente alla Controparte_1
1 ricorrente di riconoscere e tutelare formalmente una relazione che si è da lungo tempo strutturata come rapporto genitore/figlio, atteso che l'adottando si è sempre preso cura dell'adottante, rappresentando quella figura filiale che la stessa non ha mai avuto;
al contempo, entrambe le parti potranno finalmente dare veste giuridica a un legame affettivo autentico e stabile, la cui esistenza è pienamente documentata in atti, non contestata e riconosciuta dai genitori dell'adottando;
considerato che:
l'adottante non ha discendenti legittimi, legittimati o naturali, come dichiarato e documentato in atti;
sebbene la differenza di età tra adottante e adottando sia marginalmente inferiore al limite dei diciotto anni di cui all'art. 291 c.c., la giurisprudenza di legittimità (tra le altre, sull'argomento si veda Cass. sent. 7667/20), ha chiarito che tale limite deve essere interpretato in modo costituzionalmente compatibile, potendosi procedere all'adozione anche in presenza di uno scostamento minimo, quando la concreta situazione familiare risulti caratterizzata da un consolidato rapporto affettivo, da una comprovata affectio familiaris e dalla presenza di un interesse meritevole di tutela;
la Corte di Cassazione ha ritenuto che il limite anagrafico non possa tradursi in una irragionevole compressione dell'istituto dell'adozione di maggiorenne, stante l'evoluzione solidaristica dell'istituto e la necessità di garantire il rispetto della vita familiare ex art. 8 CEDU, nonché i diritti inviolabili ex artt. 2 e 30 Cost.; nel caso in esame, la relazione tra le parti, la stabile convivenza, il ruolo di cura reciproca e l'assenza di figli dell'adottante integrano pienamente le condizioni indicate dalla giurisprudenza per una ragionevole deroga al divario anagrafico, assicurando la tutela di una situazione familiare da tempo consolidata;
considerato, inoltre, che: risultano comprovati il consenso dell'adottante e l'assenso dei genitori dell'adottando, entrambi conviventi presso l'abitazione dell'adottante e pienamente favorevoli alla domanda (cfr. documentazione notarile allegata); la loro presenza e convivenza nella medesima unità abitativa confermano ulteriormente la stabilità e genuinità del rapporto familiare che l'adozione mira a tutelare;
considerato, infine, che non emergono condizioni ostative all'accoglimento del ricorso;
l'adozione risponde all'interesse dell'adottante e dell'adottando, ha una chiara funzione solidaristica e identitaria, è coerente con l'evoluzione dell'istituto come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, e consente di tutelare un legame familiare effettivo, stabile e consolidato;
2 ritenuto, pertanto, che sussistono tutti i presupposti di legge per pronunciare l'adozione richiesta, anche in deroga al limite di cui all'art. 291 c.c. in applicazione dell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'istituto;
P.Q.M.
visti gli artt. 313 e 299 c.c.,
DISPONE
farsi luogo all'adozione del maggiorenne , nato a [...] Controparte_1 il 30 marzo 1996, da parte di nata a [...] il 16 dicembre Parte_1
1984.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 c.c.
Chieti, 9 dicembre 2025
Il Presidente
Dott. Guido Campli
Il Giudice rel.
Dott. Alessandro Chiauzzi
3