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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/10/2025, n. 5286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5286 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di NAPOLI
Sezione Sesta civile composta dai magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'AMORE - Presidente
2) dott.ssa Regina Marina ELEFANTE - Consigliere
3) dott.ssa Ada METERANGELIS - Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 4160 R.G.A.C. per l'anno 2018, riservata in decisione all'udienza cartolare del 3.7.2025, vertente
TRA
( ) (d'ora in avanti, Parte_1 P.IVA_1 per brevità, , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, elettivamente domiciliata in Roma al Corso Francia n. 197, presso lo studio dell'avv. Pierpaolo Carbone, che la rappresenta e difende in giudizio per mandato in atti;
Appellante
CONTRO
( , Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
( ) ed C.F._2 Controparte_3
( ), tutti elettivamente domiciliati in Barano C.F._3
d'HI (Na) alla Via Duca degli Abruzzi n. 35, presso lo studio dell'avv. Giuseppina Buono, che li rappresenta e difende in giudizio per mandato in atti;
Appellati/Appellanti incidentali
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Napoli –
Sezione distaccata di HI, n. 6100/2018, pubblicata in data
20.6.2018.
CONCLUSIONI: come da rispettive note scritte autorizzate per l'udienza del 3.7.2025, da intendersi qui richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Il giudizio di primo grado Con atto di citazione notificato in data 6.9.2013, , Parte_2 premessa la proprietà di un appezzamento di terreno in Serrara
TA (Na) di circa are 13,12, contraddistinto in catasto al foglio 19,
1 particelle 530 e 857, confinante, in parte, con la strada comunale e, in parte, con il manufatto edilizio di proprietà della Parte_1
conveniva in giudizio quest'ultima, innanzi al Tribunale di
[...]
Napoli - Sezione distaccata di HI, per sentirla condannare all'arretramento a distanza di legge dei manufatti edilizi realizzati in violazione degli artt. 873, 889 e 905 c.c.
A sostegno della pretesa, esponeva, in fatto, di essere proprietario del fondo per averlo ricevuto dal padre , con Persona_1 atto di donazione per notar di HI del 30.5.1975; che il Per_2 fondo confinava con il manufatto edilizio pluripiano destinato ad attività alberghiera di proprietà della società convenuta, ubicato a quota inferiore rispetto alla proprietà attorea;
che il confine tra le due proprietà era costituito da un muro di contenimento, edificato dal padre prima del 1960, che tratteneva il costone attoreo per tutta la lunghezza del confine lungo il tratto longitudinale tra la via provinciale Panza/ Sant'NG e la via comunale Succhivo/Cava
Grado S.NG; che detto muro, con la classica conformazione a scarpa di contenimento, con inclinazione e displuvio verso la proprietà attorea, era caratterizzato da altezze variabili in relazione alle diverse quote dei terrazzamenti, ed un tempo era munito di fori di drenaggio in caso di pioggia eccessiva;
che nel corso del tempo la società convenuta aveva realizzato ampliamenti della propria originaria consistenza immobiliare, ricevuta da con atto Persona_3 per notar del 29.11.1991, costruendo due piani in Per_4 sopraelevazione e realizzando vari manufatti (tra cui una piscina), così parzialmente occupando l'antica superficie cortilizia (vanella), esistente come distacco tra le due proprietà, ed utilizzando, senza consenso, il muro di confine come struttura portante in appoggio, minandone la consistenza strutturale, asservendo lo stesso, senza consenso, alla sua proprietà, determinando di fatto una comunione del muro.
Premessa la violazione delle disposizioni in materia di distanze nelle costruzioni, l'attore chiedeva di condannare la ad arretrare Parte_1
a distanza di legge: a) i manufatti edilizi realizzati nella zona di confine e poggiati sul muro di proprietà attorea e/o a distanza irregolare da esso;
b) le vedute aperte a piano terra e sul terrazzo solarium al secondo piano verso la proprietà attorea;
c) tutte le condotte di carico e scarico sistemate in prossimità del confine di proprietà attorea;
d) la piscina natatoria realizzata a livello del secondo piano del manufatto;
e) gli impianti di ricezione televisiva poggianti sul muro di proprietà attorea e invadenti la stessa. Chiedeva, altresì, di condannare la alla eliminazione delle masserizie e dei tubi Parte_1 dismessi e abbandonati in proprietà attorea, nonché al risarcimento dei danni da determinarsi in corso di causa. Con vittoria delle spese.
2 Radicata la lite, si costituiva tempestivamente in giudizio, con comparsa del 9.1.2014, la convenuta che, qualificata la Parte_1 pretesa attorea come “negatoria servitutis”, con conseguente onere gravante sull'attore di provare le condizioni dell'azione, inclusa la legittimazione attiva e passiva, contestava la fondatezza delle avverse domande, ritenute prive di fondamento.
In particolare, quanto all'utilizzo del muro di confine come struttura portante, la ne evidenziava la caratteristica di mero muro di Pt_1 cinta, avente una funzione di contenimento del retrostante terrapieno e, quindi, di conservazione dello stato dei luoghi, dovendosi così escludere la sua configurabilità quale “costruzione”, invocando l'applicazione, nel caso di specie, dell'art. 878 c.c. in luogo della disciplina prevista dall'art. 873 c.c., richiamata dall'attore.
Insisteva, pertanto, per il rigetto della domanda attorea, spiegando, gradatamente, domanda riconvenzionale tesa al riconoscimento dell'acquisto per maturata usucapione del diritto di mantenere i manufatti realizzati nella posizione in cui si trovavano.
Acquisita documentazione ed escussi tre testimoni, tenuto anche conto delle contestazioni della convenuta sulla proprietà del muro asseritamente posto sul confine, veniva disposta c.t.u., con l'ausilio del geometra , cui venivano posti i seguenti quesiti: Persona_1
“1) accerti l'epoca di realizzazione del complesso immobiliare di proprietà convenuta verificando gli eventuali abusi operati da parte del convenuto;
2)
Verifichi se la linea di confine tra il fondo attoreo e quello di parte convenuta corrisponda: nel tratto a 13 metri a monte, con la base di muro di contenimento posta a quota del terrazzo di copertura dell'Hotel Sant'NG; nel tratto a valle di 15 metri circa, con il prolungamento della linea predetta fino alla strada provinciale, essendo tale ultimo punto posizionato ad un metro oltre lo spigolo ad est dell'attuale muretto di delimitazione della scala esterna di accesso al piano rialzato dell'Hotel Sant'NG; 3) Verifichi se tale linea di confine corrisponde perfettamente, sia con quanto espressamente specificato nell'atto di acquisto del Sig.
in relazione alla lunghezza del fronte del confina con la strada Per_3 provinciale, sia con le risultanze catastali, per cui, i muri di contenimento nei tratti più a valle rientrano interamente in proprietà della e Parte_1 la linea di confine corrisponde a quella rappresentata sull'elaborato grafico allegato alla relazione tecnica dell'Ing. 4) Accerti il CTU, Persona_5 qualora siano stati costruiti dei manufatti, se sono state considerate le distanze tra la proprietà di parte attrice e di quella di parte convenuta;
5)
Indichi e quantizzi il Consulente Tecnico nominato gli eventuali lavori necessari per la eliminazione delle costruzioni indicate in atti eventualmente fabbricate in difformità delle leggi vigenti;
6) Verifichi il CTU se, a seguito degli eventuali abusi, sono stati operati danni alla parte attrice;
7) Quantizzi gli eventuali danni subiti da parte attrice per la costruzione di tutti i manufatti indicati in atti”.
3 Depositato l'elaborato peritale, preso atto dell'avvenuta costituzione
(con comparsa di intervento volontario) di Controparte_1 [...]
e quali eredi ab intestato di CP_2 Controparte_3 Parte_2
, deceduto nelle more, il tribunale adito, disattesa la reiterata
[...] istanza della di convocazione a chiarimenti del CTU, Pt_1 definiva il giudizio con sentenza n. 6100/2018, pubblicata in data
20.6.2018, così statuendo: “1) Accoglie la domanda attorea nei limiti che precedono, determina il confine divisorio fra gli immobili delle parti in causa nella proiezione verticale del piede del muro di sostegno al fondo attoreo;
2) Respinge la domanda riconvenzionale;
3) Condanna la società convenuta alla demolizione delle opere in premessa descritte secondo le indicazioni di cui alle lettere a),b),c),d),e); 4) Respinge la domanda di risarcimento dei danni;
5) Condanna la società convenuta al pagamento delle spese processuali, in favore di parte attrice, che liquida in euro 4.000 per onorari, oltre spese generali al 15 %, Iva e Cpa, come per legge;
pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese della consulenza di ufficio”.
In particolare, il tribunale, ritenuto preliminarmente che “la linea di confine fra i cespiti delle parti in causa deve essere identificata nel piede del muro di sostegno al soprastante fondo dell'attore, ai sensi dell'art. 887 c.c., in quanto esso ha la funzione di contenere il suolo ed è direttamente collegato ad essa”, evidenziava che: “D'altra parte, dall'esame del titolo della convenuta non emerge che abbia acquistato una consistenza superficiaria superiore a quella detenuta fino al piede del muro. Le planimetrie catastali, inoltre, dell'immobile di parte convenuta, richiamate nelle particelle nell'atto di acquisto mostrano una consistenza notevolmente inferiore a quella riscontrata sul posto successivamente e rappresentata nei grafici della domanda di condono del 1995”, e che: “è emerso che effettivamente dopo l'acquisito la convenuta ha proceduto a radicali trasformazioni, che emergono anche dall'esame degli atti amministrativi…Su tali punti la difesa di parte convenuta non ha effettuato contestazioni specifiche e, pertanto, ai sensi dell'art. 115 cpc i dati di fatto di tali accertamenti si debbono ritenere incontestati e, quindi, pacifici”.
Su tali assunti, precisato che “le distanze da applicare sono quelle del codice civile”, accoglieva, per quanto di ragione, la domanda principale attorea, statuendo che: “il confine divisorio è costituito dalla proiezione verticale del muro di sostegno al fondo degli attori e la convenuta va condannata a: a) Ad arretrare a metri 1,50 dal predetto confine i parapetti dell'ultimo livello in maniera tale che si vengano a trovare alla prescritta distanza di cui all'art. 907 c.c.; b) Ad arretrare la piscina, costituente un deposito di acqua interrato, potenzialmente pericoloso ed idoneo a determinare infiltrazioni, a prescindere dalla considerazione che allo stato ciò non avvenga e che sia strutturalmente ben costruita, e deve rispettare la distanza di due metri dal confine a norma dell'art. 889 c.c., in quanto va assimilata alle cisterne, essendo anche una deposito di acqua. c) Ad arretrare parimenti le condotte idriche rivenute dal CTU e descritte, che andranno
4 retrocesse a metri uno dal confine coincidente con la proiezione verticale del piede del muro predetto. d) A rimuovere parimenti le antenne televisive per le parti che vanno al di là della predetta linea di confine con il suolo attoreo, che va sgomberato di quanto depositatovi da parte convenuta al di là di tale linea divisoria. e) Ad arretrare il locale bar con solarium, che non esisteva alla epoca dell'acquisto; infatti, il teste non ne ha parlato e da tanto, Tes_1 quindi, si evince che lo stesso è successivo nella realizzazione alla ristrutturazione durata vari anni nel periodo degli anni Novanta. Esso è menzionato per la prima volta nell'accertamento del 15.4.1999 del tecnico comunale ed è addossato al muro di confine;
la copertura di pagliarelle è innestata nella muratura di sostegno al fondo soprastante e la società convenuta non ha dimostrato di avere conseguito preventivamente la comunione del muro. Conseguentemente essa va condannata al ripristino dei luoghi con condanna ad arretrare il manufatto sul confine divisorio e, in caso di realizzazione di muro perimetrale, a tre metri ai sensi dell'art. 873 c.c., in quanto, come emerge dal grafico della CTU, il muro di sostegno predetto ha una altezza di metri 3,31 e, pertanto, costituisce costruzione a norma dell'art. 878 c.c., dalla quale occorre mantenere la distanza di tre metri, e, come si è detto in precedenza, la convenuta non ne ha conseguita la comunione”.
Disponeva, invece, il rigetto della domanda attorea di danni in quanto non provata, parimenti rigettando la riconvenzionale di usucapione spiegata dalla in assenza di adeguato riscontro probatorio, Pt_1 non ritenendo decisiva la prova testimoniale acquisita.
Il giudizio di secondo grado Contro tale sentenza, notificata il 27.6.2018, con atto di citazione notificato in data 26.7.2018, interponeva gravame la
[...]
, lamentando: 1) Violazione degli artt. 112, 99 c.p.c. Parte_1
e 887, 949, 950 c.c., nonché degli artt. 115, 116 e 61 c.p.c., denunciando l'erronea identificazione della linea di confine tra le due proprietà “con la proiezione verticale del piede del muro di sostegno al fondo attoreo” e l'erroneo accertamento della consistenza immobiliare della convenuta, oggetto di una serie di illegittimi ampliamenti, addebitati alla dalla stessa specificamente e Pt_1 fermamente contestati (diversamente da quanto rilevato dal tribunale);
2) Violazione degli artt. 950, 2697 c.c. e degli artt. 115, 116 e 61
c.p.c., dolendosi dell'erronea valutazione del materiale istruttorio, in particolare dei documenti allegati in atti, il cui corretto esame avrebbe determinato l'accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta e tesa all'accertamento del proprio diritto, per intervenuta usucapione, a mantenere le opere nell'attuale posizione;
3)
Violazione degli artt. 907, 889 c.c. 61,115 e 116 c.p.c., censurando la condanna all'arretramento delle opere dal confine, trattandosi di manufatti realizzati nel rispetto delle distanze legali e comunque da oltre un ventennio;
4) Violazione degli articoli 91 e ss. c.p.c. D.M.
20.7.2012, n. 140, dolendosi della condanna al pagamento delle spese
5 processuali, integralmente poste a carico della senza operare Pt_1 alcuna compensazione, quantomeno parziale, in virtù della reciproca parziale soccombenza, per il disposto rigetto della domanda attorea di risarcimento danni e della riconvenzionale di usucapione.
Concludeva, pertanto, chiedendo alla Corte adita, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della pronuncia gravata ed in riforma della stessa, e previa rinnovazione delle indagini peritali, di voler accogliere le seguenti conclusioni: “A) - Dichiarare la nullità della sentenza impugnata e la inammissibilità o, comunque, la infondatezza delle domande attoree, da rigettare in ogni loro articolazione;
B) - In accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata con la comparsa di costituzione, riconoscere e dichiarare, in ogni caso, in favore della convenuta l'acquisto per maturata usucapione del diritto di servitù a mantenere nella posizione in cui attualmente si trovano tutti i manufatti ed ogni altra opera realizzati all'interno della sua proprietà, in prossimità del confine con il terreno asseritamente appartenente a parte attrice, ovvero di quelle poggianti sul muro di cinta descritto in narrativa. C) - Condannare, infine, gli attori, odierni appellati, al pagamento del doppio grado di giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano tempestivamente in giudizio gli appellati e Controparte_1 Controparte_2 [...] eccependo l'inammissibilità della documentazione nuova CP_3 depositata in sede di gravame e, in ogni caso, l'infondatezza dell'appello, avendo il tribunale correttamente individuato la linea di confine tra i fondi con il piede del muro di sostegno al fondo sovrastante, di proprietà attorea, avente la funzione di contenere il suolo ed al quale era direttamente collegato, opponendosi alla rinnovazione della CTU, essendo esaustiva quella espletata in primo grado.
Spiegavano, altresì, appello incidentale relativamente ai punti 3 e 4 del dispositivo della pronuncia gravata e con riferimento alla lettera e) della parte motiva, chiedendo alla Corte adita: - quanto al punto 3 ed alla lettera e), di integrare la disposta condanna al ripristino dei luoghi con condanna ad arretrare il manufatto sul confine divisorio, aggiungendo l'espressione con la eliminazione di ogni appoggio e di ogni impianto dal detto muro, per evitare le difficoltà che potevano sorgere in sede di esecuzione della pronuncia di prime cure;
- di riformare il punto 4) del dispositivo, accogliendo la domanda risarcitoria, da ritenersi fondata alla luce dell'accertata responsabilità della per violazione delle disposizioni in materia di distanze Pt_1 nelle costruzioni, insistendo per il risarcimento da determinarsi in via equitativa.
Concludevano, quindi, per “il rigetto dell'appello principale perché infondato e comunque inammissibile e per l'accoglimento della domanda incidentale, disponendo l'integrazione della lettera e) della parte motiva con l'espressione aggiuntiva “con la eliminazione di ogni appoggio e di ogni
6 impianto dal detto muro” e la condanna della convenuta a risarcire i danni che l'adita Corte valuterà e liquiderà in via equitativa. Vinte le spese”.
Acquisito il fascicolo d'ufficio di prime cure e sospesa l'esecutività della pronuncia gravata limitatamente al capo 3) del dispositivo, la causa, assunta una prima volta in decisione, veniva rimessa in istruttoria per la rilevata necessità di disporre la rinnovazione delle indagini peritali, in considerazione della specificità dei numerosi rilievi tecnici formulati dal consulente di parte della non Parte_1 adeguatamente riscontrati dal CTU nominato dal tribunale.
Conferito mandato al CTU, ing. (al fine “….di Persona_6 rispondere ai quesiti indicati dal primo giudice nell'ordinanza datata
28.9.2015, da intendersi qui espressamente trascritti, soffermandosi sulle caratteristiche del muro di cui si tratta (posizione, epoca di costruzione, altezza, funzione etc.), definitivamente chiarendo se sussistano le singole specifiche violazioni contestate da parte attrice nell'originario atto di citazione, individuandone ove possibile l'epoca, con indicazione delle opere necessarie per il ripristino dello status quo ante”), disattesa (per le motivazioni indicate nel verbale d'udienza dell'8.10.2021) l'istanza degli appellati di revoca dell'ordinanza di conferimento dell'incarico del 29.7.2021 ed acquisito l'elaborato peritale, il giudizio, interrotto per l'intervenuto decesso dell'unico procuratore di parte appellata, veniva ritualmente riassunto dall'appellante principale Pt_1
Indi, dopo alcuni rinvii necessari per consentire il perfezionamento della notifica dell'atto di riassunzione a tutte le parti in causa, accertata l'integrità del contraddittorio, all'udienza cartolare del
3.7.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte autorizzate, la causa veniva trattenuta definitivamente in decisione, previa concessione dei termini di legge ex art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
*******
Appello principale A. In rito
Osserva innanzitutto la corte che, contrariamente a quanto eccepito dagli appellati, l'impugnazione, tempestivamente proposta, soddisfa il requisito formale prescritto dall'art. 342 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile, essendo stati chiaramente individuati i punti della motivazione della sentenza gravata sottoposti a critica ed illustrata la diversa ricostruzione dei fatti prospettata dall'appellante, che, in definitiva, ha rappresentato alla corte un contenuto completo delle proprie censure sì da permettere il raffronto immediato fra le motivazioni della pronuncia impugnata e le motivazioni addotte nell'atto di appello, nel contempo consentendo alla parte avversaria di predisporre un'adeguata difesa.
7 Sempre in rito, con riguardo all'eccepita inammissibilità della
“documentazione novella”, non meglio individuata, asseritamente depositata dalla società appellante nel presente grado, si osserva come dal raffronto tra la documentazione rispettivamente allegata in primo e secondo grado dalla non emerge il deposito di nuovi Parte_1 documenti, né peraltro parte appellata, nel contestare l'ammissibilità di tale nuova documentazione, fa riferimento a documenti specifici, di talché l'eccezione va sicuramente disattesa.
Ancora, in rito, giova subito chiarire che esente da vizi si appalesa l'operato del CTU nominato dalla corte, ing. prof. Persona_6 che, ove ritenuto parziale, avrebbe potuto (e dovuto) essere tempestivamente ricusato dagli appellati. Di talché, in assenza del ricorso agli strumenti al fine predisposti dalla legge, va disattesa la richiesta avanzata dagli appellati con le note scritte CP_4 autorizzate del 9.9.2022 (tempestivamente riscontrate dal CTU con nota del 26.10.2022), con cui si invoca la declaratoria di nullità dell'elaborato peritale, con conseguente richiesta di rinnovazione delle indagini, previa sostituzione del consulente.
Esclusa ogni nullità dell'elaborato peritale acquisito, ne va piuttosto evidenziata la completezza, avendo il CTU nominato dalla corte fornito esauriente risposta ai quesiti conferitigli, dissipando le perplessità rimaste irrisolte in prime cure, rassegnando conclusioni fondate sull'accurato e scrupoloso studio della (copiosa) documentazione tecnica allegata dalle parti, dopo aver eseguito nuovi rilievi dei luoghi di causa, prendendo, peraltro, come si dirà a breve, specifica posizione tecnica su tutte le obiezioni mosse dai consulenti delle parti.
B. Nel merito
L'appello principale va accolto nei limiti e per le considerazioni che ci si accinge a precisare.
Vanno trattati unitariamente, perché strettamente connessi, i primi tre motivi di doglianza, tutti finalizzati a contrastare il capo 3 del dispositivo della pronuncia impugnata (“3) Condanna la società convenuta alla demolizione delle opere in premessa descritte secondo le indicazioni di cui alle lettere a),b),c),d),e).”), fondato, a dire dell'appellante, sull'erronea individuazione della linea di confine delle proprietà delle parti in causa e, di conseguenza, sull'erronea valutazione del regime delle distanze legali (prima e terza censura), nonché sull'omesso esame dei documenti allegati in prime cure (in particolare, le istanze di condono, con relativi grafici, susseguitesi nel tempo), che, ove accuratamente esaminati, avrebbero portato all'accoglimento della riconvenzionale spiegata in prime cure, con il riconoscimento del diritto in capo alla per maturata Pt_1
8 usucapione, di mantenere le opere contestate nella posizione attuale
(seconda censura).
Tanto chiarito, per ragioni di ordine sistematico, previa individuazione della linea di confine tra le due proprietà, si procederà all'esame delle singole statuizioni di condanna alla demolizione delle opere indicate alle lettere sub a), b), c), d) ed e) della pronuncia gravata, valutandone la legittimità in relazione alla normativa civilistica in materia di distanze, infine verificando la sussistenza dei presupposti di legge per l'invocata declaratoria di usucapione.
§. Sul muro e sulla linea di confine
Assume la società appellante che il tribunale avrebbe sostanzialmente ritenuto che: i) la linea di confine sarebbe coincidente con la proiezione verticale del piede del muro di sostegno al fondo attoreo, come prescritto dall'art. 887 c.c. e come accertato dal CTU che avrebbe rilevato anche la coincidenza con le mappe catastali; ii) dall'esame del titolo di acquisto della convenuta non risultava che la stessa avesse acquisito una consistenza superiore;
anzi sarebbe stata riscontrata una consistenza superiore a quella dei dati catastali per effetto di ampliamenti eseguiti in epoca successiva all'acquisto.
Riscontri documentali, a dire del primo giudice, non specificamente contestati dalla Pt_1
Deduce, al riguardo, che tale passaggio motivazionale si basa su presupposti completamente errati ed anche, contrariamente a quanto affermato nella decisione impugnata, difformi da quanto rilevato dallo stesso CTU, evidenziando, in particolare, di aver, sin dall'atto di costituzione in giudizio, contestato la legittimazione attorea rispetto alla proprietà dell'intero muro posto sul confine, e di aver altresì tempestivamente allegato e dimostrato, con la perizia tecnica, con relativi grafici, a firma dell'ing. (poi nominato quale proprio Per_5 ctp), che: “l'unico originario muro di contenimento del fondo attoreo
è costituito da quello nel tratto a monte lungo ml 13 circa;
tutti gli altri muri esistenti in prossimità del confine, in particolare quelli nel tratto più a valle, sono stati realizzati dal dante causa della CP_5 convenuta, risultando gli stessi, con tutta evidenza, strutturalmente connessi alla costruzione: in particolare, gli attuali muri nel tratto a valle di 15 metri, oltre a presentare tipologia costruttiva e materiali del tutto diversi da quelli dell'originario muro di contenimento nel tratto a monte di ml 13, sono strutturalmente collegati al fabbricato di proprietà rientrando, pertanto, tra le strutture del complesso Pt_1 alberghiero di proprietà della appellante che ne è proprietaria, sia perché sugli stessi sono finanche appoggiate le strutture orizzontali
(solai) del piano seminterrato ed anche del piano rialzato (in corrispondenza della vanella), sia perché sono stati realizzati per contenere il terrapieno a seguito dello scavo resosi necessario per la
9 costruzione del fabbricato, ed anche a delimitazione del terrazzo”, e che, inoltre, prolungando la linea del piede del muro di contenimento a monte fino alla strada provinciale, la linea di confine termina in corrispondenza proprio della larghezza del fronte sulla strada di metri
29 e centimetri sessanta, come stabilito nell'originario titolo di provenienza.
In definitiva, sostiene l'appellante che l'unico muro di contenimento del fondo attoreo, riconosciuto di proprietà degli attori
, è quello realizzato nel tratto a monte, lungo ml 13 Parte_3 circa, mentre tutti gli altri muri, esistenti nel tratto a valle, di circa 15 ml, realizzati dal dante causa della società appellante ( Persona_3
), sono di proprietà esclusiva della in quanto
[...] Pt_1 strutturalmente collegati al fabbricato di sua proprietà, e costruiti in prossimità della linea di confine, individuata facendo riferimento ai titoli di provenienza e dati catastali, rappresentata sull'elaborato grafico allegato alla perizia a firma dell'ing. tempestivamente Per_5 prodotta in prime cure.
Ribadisce, quindi, che solo la linea del piede del muro a monte corrisponde a quella del confine catastale e che, essendo tale confine costituito da una linea retta, il confine stesso non può che essere costituito dal prolungamento predetto che termina, tra l'altro, proprio in corrispondenza della larghezza del fronte sulla strada di metri 29 e centimetri 60, come stabilito nell'atto di provenienza, assumendo conclusivamente che, così individuato il corretto confine, era ingiusta ed illegittima la condanna all'arretramento dei contestati manufatti edilizi, attesa la loro costruzione in conformità alle disposizioni codicistiche in materia di distanze e comunque da oltre un ventennio rispetto all'epoca di proposizione della domanda.
Le doglianze vanno accolte nei termini che seguono, sulla premessa che devono ritenersi inammissibili le tardive contestazioni della proprietà attorea del muro nel tratto a monte di ml 13 circa (mai messa in discussione), svolte solo in sede di operazioni peritali rinnovate in appello, dal nuovo ctp della ing. (cfr., sul Pt_1 Persona_7 punto, pagg. 119-120 della CTU).
Giova innanzitutto chiarire che la domanda originariamente proposta da (cui succedevano i suoi eredi, odierni appellati), Parte_2 tesa ad ottenere la condanna della all'arretramento dei Pt_1 contestati manufatti per violazione delle distanze prescritte dalla legge
(artt. 873, 889 e 905 c.c.), fondava sull'assunto della proprietà, in capo all'attore, dell'intero muro di contenimento che segnava il confine tra le proprietà delle parti in causa;
muro asseritamente edificato dal dante causa di prima del 1960, ed utilizzato, senza Parte_2 consenso, dalla società convenuta come struttura in appoggio.
10 D'altronde, anche in tal sede, gli appellati ribadiscono: CP_4
“La domanda proposta dal signor nella quale sono Parte_2 subentrati gli eredi, è semplice e lineare e la si può così sintetizzare: “Sul muro di mia proprietà la convenuta, senza alcun diritto o consenso, ha poggiato delle fabbriche che si chiede di demolire ed ha aperto vedute e realizzato una piscina natatoria che si chiede di arretrare in uno con gli impianti”” (cfr. pag. 12 della relativa comparsa di costituzione in appello).
L'azione proposta, in assenza di qualsivoglia precisazione nella pronuncia gravata, va qualificata, come correttamente evidenziato dall'appellante, quale negatoria servitus, avendo la Suprema Corte chiarito che: “In tema di azioni a difesa della proprietà, costituisce
"actio negatoria servitutis" non solo la domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù ma anche quella volta alla eliminazione della situazione antigiuridica posta in essere dal terzo mediante la rimozione delle opere lesive del diritto di proprietà dal medesimo realizzate, allo scopo di ottenere la effettiva libertà del fondo, così da impedire che il potere di fatto del terzo corrispondente all'esercizio di un diritto, protraendosi per il tempo prescritto dalla legge, possa comportare l'acquisto per usucapione di un diritto reale su cosa altrui;
ne consegue che l'azione diretta a conseguire la riduzione in pristino a favore di colui che ha subito danno per effetto della violazione delle distanze legali deve qualificarsi come "actio negatoria servitutis" , essendo volta non già all'accertamento del diritto di proprietà dell'attore libero da servitù vantate da terzi, bensì a respingere l'imposizione di limitazioni a carico della proprietà suscettibili di dare luogo a servitù” (Cass.
16495/2005; nello stesso senso, Cass. 5413/2015, Cass. 27405/2014 e
Cass. 33013/2023).
Tanto precisato, e premesso che la proprietà consiste in un Pt_2 fondo agricolo coltivato ad oliveto, di natura acclive variabile, terrazzato, …posto a quote superiori variabili rispetto al fondo confinante dell'appellante e che su detto ultimo fondo, posto a Pt_1 quote inferiori al fondo dei confinanti appellati, sorge l'immobile dell'hotel "Residence Sant'NG” (in seguito, per brevità hotel), osserva subito la Corte che, pacifica (perché espressamente riconosciuta dalla la proprietà in capo all'originario attore Pt_1
(ed oggi ai suoi eredi/odierni appellati) del muro di Parte_2 contenimento/confine per il solo tratto a monte, di circa 13 metri, di contro, la proprietà del muro, in capo allo , anche per il restante Pt_2 tratto a valle, di circa 15 metri, oltre ad essere fermamente contestata dall'appellante, non trova alcun serio riscontro nelle risultanze in atti, risultando piuttosto smentita dagli accertamenti peritali svolti in sede di gravame, con tutte le inevitabili ricadute in punto di individuazione
11 della linea di confine e, soprattutto, di rispetto della normativa in tema di distanze.
Invero, il CTU nominato dalla corte, sulla scorta dei sopralluoghi esperiti, dei rilievi, delle misurazioni e dei saggi effettuati nel contraddittorio delle parti e dei rispettivi consulenti (cfr. verbali di sopralluogo e pagg. 21-29 dell'elaborato), previo accurato esame di tutta la documentazione allegata in atti (cfr. pagg. 30-46), ed in particolare dei titoli di provenienza e delle istanze di condono, con relativi grafici, presentate nel tempo dalla tenuto anche Pt_1 conto delle risultanze catastali, perveniva a conclusioni diverse da quelle (carenti) prospettate dal ctu nominato in primo grado e recepite dal tribunale, innanzitutto accertando che, contrariamente a quanto dedotto dallo nella citazione introduttiva, era emerso che Pt_2 piuttosto di un unico muro, tra le proprietà dei contendenti se ne possono distinguere ben 6/7 o 8 (ovvero 6/7 + quello estraneo dell'autorizzazione n.° 9/92) diversi, non allineati e distinti tra di loro per materiale, dimensioni geometriche, epoche di costruzione, tipologia, funzione svolta e proprietà (pag. 48 dell'elaborato).
Il che, peraltro, troverebbe conforto nella dichiarazione resa dal teste addotto dallo stesso attore, sig. , indifferente, genero Testimone_2 di (dante causa della , che riferiva che il primo Persona_3 Pt_1 tratto di muro, da dove si entra dalla strada provinciale, …, dove c'è la scala (ossia quello a valle), era stato realizzato dal suocero, e che
(solo) il tratto successivo del muro (quello a monte) era stato realizzato dal sig. (cfr. deposizione resa all'udienza del Pt_2
17.6.2015). Risultando così smentita (anche dall'istruttoria orale) la circostanza, allegata in citazione (pag. 1), che il dante causa dell'attore, avesse edificato, prima del 1960, l'intero muro di contenimento che trattiene il costone attoreo per tutta la lunghezza del confine lungo il tratto longitudinale tra via Prov.le Panza/S.
NG e la via comunale Succhivo/Cava Grado-S. NG.
Al riguardo, il CTU, ing. all'esito di un complesso lavoro di Per_6 ricostruzione storica in base alla documentazione acquisita, dopo aver effettuato un nuovo rilievo dello stato dei luoghi ed eseguito saggi
(esclusa l'indagine sui tratti di muro estranei al mandato ricevuto perché totalmente interni alla proprietà e non a confine con la Pt_1 proprietà attorea), individuava le epoche di costruzione dei muri riscontrati in loco, specificandone le caratteristiche, la posizione e la funzione, indicando i grafici in cui essi comparivano (allegati alle istanze di condono 3216/86, 1661/95, 12217/04 presentate in occasione degli interventi edilizi nel tempo effettuati da , Per_3 dante causa della e poi da quest'ultima), affermando, in Pt_1 sintesi, che la proprietà del muro n. 1 (quello a monte, di circa 13 ml) appare confermata agli attori, odierni appellati, fatto salvo che non
12 esiste alcun documento, fotografia storica o altro che dimostri senza dubbio da chi è stato costruito il detto muro; che il muro n. 2, quello in corrispondenza della tettoia coperta con incannucciata (locale sala colazione bar/cucina), in aderenza al muro n. 1, e che poggia sul muro sottostante (n. 4), è di proprietà dell'appellante anche i muri Pt_1
n. 3 e n. 4, in pietra grigia (costituenti, come costruzione, un unico muro) sono da attribuirsi in proprietà alla in quanto Pt_1 costruiti dal Sig. , in occasione degli ampliamenti di cui al Per_3 detto condono edilizio (3216/86), al fine del sostegno degli scavi per le opere edilizie eseguite; allo stesso modo, il muro n. 5 (muro di pietre di tufo squadrate) ed il muro n. 6 (muretto con ringhiera) sono di proprietà da attribuirsi alla in quanto il n. 5 costruito in Pt_1 occasione degli ampliamenti di cui all'istanza di condono edilizio
1661/1995 in ditta al fine del sostegno agli scavi per le Pt_1 opere edilizie eseguite, ed il n. 6 costruito in occasione degli ampliamenti di cui al condono edilizio 3216/86 (cfr. pagg. 48-68 dell'elaborato).
Dalla minuziosa indagine effettuata dal CTU, emergeva, altresì, che, contrariamente a quanto rilevato dal tribunale sulla base dei (meno approfonditi) accertamenti svolti dal consulente d'ufficio, geom.
(che nulla precisava sull'epoca di costruzione, Persona_1 proprietà e caratteristiche del muro, indicato genericamente come un unico muro di contenimento ad altezze varabili), le opere edilizie contestate alla non risultavano “poggiate” sul muro (a Pt_1 monte) di contenimento/confine del fondo attoreo, bensì su autonomi e distinti muri cadenti nella proprietà realizzati dalla stessa o Pt_1 dal suo dante causa, , in parte ubicati in aderenza Persona_8 al muro attoreo (indicato come muro n. 1).
Quanto, poi, all'individuazione della linea di confine tra le due proprietà, il CTU, premesso che dagli atti di causa e dai rilievi ed accertamenti in loco è confermato che non vi è contestazione circa il fatto che la linea di confine tra il fondo attoreo e quello di parte convenuta corrisponde nel tratto a 13 metri a monte, con la base di muro di contenimento posta a quota del terrazzo di copertura dell'Hotel Sant' NG, mentre la contestazione è per la parte restante, con riguardo alla quale emergevano dati non sicuri e coerenti, nel prendere specifica posizione sulle obiezioni (prettamente tecniche) della e del suo ctp (già formulate in prime cure e Pt_1 non adeguatamente riscontrate dal perito d'ufficio), esaminava innanzitutto i titoli di provenienza, e precisamente sia l'atto per notar del 4.1.1960, con cui trasferiva a Per_9 Parte_4 [...]
la zonetta di terreno, misurata sul posto, di are 7.88 Persona_3
(come si legge nel rogito, con cui si precisava che la stessa zona di terreno era riportata in catasto per are 7.70), sia il successivo atto per
13 notar del 29.11.1991, con cui Persona_10 Persona_3
vendeva alla il fabbricato edificato sull'anzidetto
[...] Pt_1 terreno, con attinenze scoperte della superficie complessiva di are
7.70, compreso il sedime del fabbricato, aggraffate, con la precisazione che la vendita veniva fatta a corpo e non a misura.
In detto ultimo rogito, con riguardo alla consistenza trasferita, si legge anche che: “…‐ il fabbricato è stato realizzato in virtù di licenza edilizia n.
20 rilasciata dal sindaco del Comune di Serrara TA in data 7/7/1960, su progetto approvato dalla Soprintendenza ai Monumenti in data
14/6/1960, ed in difformità della stessa iniziando i relativi lavori nell'anno
1961 ed ultimandoli nello anno 1966. [omissis]. SESTO: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 Legge 28/2/1985 n. 47 e successive proroghe e modifiche, il venditore dichiara che il fabbricato è stato realizzato in virtù della citata licenza edilizia n. 20/60 ed in difformità della stessa per cui in data
30/4/1986 ‐ prot. n. 3216 è stata presentata al comune di Serrara TA domanda di sanatoria ed in data 23/4/1986 bollettino n. 226 di Lire 829.562
è stata pagata presso l'ufficio postale di Barano d'HI la oblazione dovuta;
il tutto come risulta dalla copia della domanda di sanatoria cui è unita quella del relativo versamento che si allega al presente atto sotto la lettera "A". In ordine a tale abuso il venditore assicura e garantisce che sono stati eseguiti: i giusti calcoli in relazione all'epoca, entità e tipologia dell'abuso medesimo e che la pratica non ha ancora ottenuto definizione neppure in via presunta e fornisce ogni più ampia garanzia per evizione
[omissis]”.
Evidenziava, al riguardo, il CTU che: <allegato all'atto vi è la detta istanza di condono edilizio che ne forma, pertanto, parte integrante, soprattutto ai fini descrittivi dell'immobile venduto. si osserva: …. nei grafici della compare il muro abbiamo in precedenza identificato con n.° 3, particolare nella sezione q‐q. rientra, quindi, corpi fabbrica che, per quanto dichiarato dal venditore, sono stati ultimati entro l'anno 1966 o, come riportato edilizio, 1965. non rappresentata una linea confine posizionata oltre detto muro. pianta del piano seminterrato e nel prospetto frontale proprietà rappresentato, nello spigolo ovest lato sud oggetto contestazione, a sinistra scala accesso (cioè
n.° 6) e non a distanza da esso. Tale appare essere, dunque, lo stato di fatto con il quale la ha acquistato dal sig. , con il confine Pt_1 Per_3 individuato dai detti muri n. 3 e 6. Confine non diversamente identificato nei grafici delle successive istanze di condono edilizio n.° 1661/95 e 12217/04 della [….] Come abbiamo esposto in precedenza anche la tipologia Pt_1 costruttiva, la presenza delle nicchie per le fioriere e la funzione svolta rende attendibile il fatto che i detti muri n. 3 e 4 sono stati costruiti dal sig.
in occasione degli ampliamenti di cui alla prima istanza di condono Per_3 edilizio.
In riepilogo in base a quanto dichiarato dal venditore nell'atto del 1991, dell'istanza di condono ad essa allegato e delle successive istanze di condono
14 della appare che il confine tra le parti in causa, nel tratto Pt_1 conteso, corrisponde con l'attuale stato di fatto, dato dalla posizione dei muri che abbiamo in precedenza identificato con i n.° 3 e 6, Essendo stati costruiti i detti muri dal Sig. , il confine, in tale tratto, corrisponde Per_3 con il filo del loro lato interno, cioè quello verso la proprietà attorea” (cfr. pagg. 71-76 dell'elaborato).
Né, precisava il CTU, potevano desumersi - come dedotto dal primo ctp della ing. - elementi univoci in senso contrario Pt_1 Per_5 dall'atto del 4.1.1960, laddove si leggeva che la zonetta di terreno trasferita “presenta il confine, lungo la strada provinciale, lungo metri ventinove e centimetri sessanta”.
Premesso, infatti, che la misurazione sul posto del lato della proprietà lungo la Strada Provinciale Francesco IN ex Via S.P. Panza/S. Pt_1
NG è di circa mt. 28,90 (28,60 + 0,30 spessore del muretto ad ovest) tra lo spigolo ad Est a confine con la scala congiungente via Vecchia Succhivo con la strada provinciale e lo spigolo ad Ovest dell'attuale muretto di delimitazione della scala esterna di accesso al piano rialzato, evidenziava il CTU che sul posto non vi erano caposaldi o punti fiduciali di riferimento, in nessun lato delle proprietà dei contendenti, e che mancava pertanto un riferimento sicuro da utilizzare come base per ulteriori misurazioni relative alle aree circostanti, e ciò soprattutto nello spigolo ad Est indicato come riferimento dal ctp ing. Per_5 conclusivamente affermando che non esiste alcun documento dal quale desumere con certezza lo stato dei luoghi al confine Est al 1960
e che anche le altre misure indicate nell'atto del 1960 appaiono non coincidere precisamente in pianta con quelle attuali della proprietà
(cfr. pagg. 76-80 dell'elaborato). Pt_1
Né, tantomeno, poteva ritenersi, come dedotto dal consulente tecnico d'ufficio di primo grado, geom. (a pag. 10 della relazione a sua Pt_2 firma), che: “La linea di confine catastale, in relazione alla lunghezza del fronte del confine con la strada provinciale, per come riportato nel titolo di acquisto originario tra a , va Parte_4 Persona_3 raffrontata tra la situazione odierna e l'originale della mappa catastale all'impianto, di cui si versa stralcio in copia autenticata dallo scrivente (allegato D). Dall'esame di detto stralcio risulta che tra la proprietà
e la strada comunale via vecchia Succhivo non esistevano altri Per_3 proprietari, va dedotto che il contenimento della proprietà , anche Per_3 in relazione all'epoca della sua costruzione è stato leggermente arretrato verso l'interno del fondo medesimo, di talché il fronte strada della proprietà
oggi non risulta più di ml. 29,60, come dal rogito bensì di Pt_1 Per_9 ml. 28,90, per come rilevato sul posto, attesa la presenza della scala di collegamento che presumibilmente è stata realizzata in concomitanza all'acquisto del fondo da parte di ”. Chiariva, infatti, il CTU, Per_3 che, nella specie, non potevano desumersi elementi certi dalle risultanze catastali, tanto più in assenza di caposaldi o sicuri punti di
15 riferimento, e che, in ogni caso, non era possibile affermare con certezza che la linea continua, ottenuta prolungando la linea di confine nel tratto a monte fino a valle, coincide con la linea del confine catastale, atteso che, in pianta, la proprietà della stessa Pt_1 non coincide precisamente con quella catastale (cfr. pagg. 81-83 dell'elaborato). Pertanto, l'ing. evidenziava: “non è possibile confermare Per_6 alcuna delle affermazioni dei detti consulenti. In conclusione, la verifica della linea di confine in perfetta corrispondenza con quanto espressamente specificato nell'atto di acquisto del Sig. , in relazione alla lunghezza Per_3 del fronte del confine con la strada provinciale, non è oggi possibile con sicurezza, a motivo che il detto spigolo Est non è un caposaldo che appare trovare sicura conferma con le risultanze catastali,.., e non è oggi ricostruibile lo stato dei luoghi al 1960”, così infine concludendo: “le risultanze che si desumono dai grafici del condono allegato all'atto del 1991, in precedenza esposte, sono prevalenti sulle altre, in quanto descrivono il bene così come posseduto dal venditore e come tale venduto alla A Pt_1 maggior ragione se si tiene conto che i detti grafici sono stati redatti in data
1992, postuma all'atto, in ditta e stante la mancanza di caposaldi Pt_1 sullo spigolo Est della proprietà dell'appellante, che non lo identifica quale punto sicuro di riferimento, e la carenza di precisione della mappa catastale.
Risultanze confermate poi anche dai grafici dei condoni della Pt_1 successivi… Il confine, pertanto, è dato dal piede del muro n.° 1, la cui proprietà è attribuita agli attori e dal lato interno (verso la proprietà degli attori) dei muri n.° 3 e 6, la cui proprietà è attribuita alla convenuta, come rappresentato negli allegati grafici, cui si rimanda. Il confine, così individuato forma in pianta una linea spezzata e non una linea continua”
(cfr. pagg. 83 e 84 dell'elaborato).
In tal senso va pertanto riformata la pronuncia gravata, sulla scorta delle condivise argomentate conclusioni del CTU, esenti da vizi logici e di metodo, non efficacemente scalfite, sotto il profilo tecnico, delle controdeduzioni svolte dai consulenti delle parti in causa, sulle quali, peraltro, l'ing. prendeva specifica e motivata posizione (cfr. Per_6 pagg. 118-149 dell'elaborato).
Esclusa, dunque, come si è detto, la necessità di qualsivoglia rinnovazione delle indagini peritali, invocata dagli appellati
, si osserva, per completezza, che è consolidato il CP_4 principio per cui: “Il Giudice di merito, quando fa proprie le conclusioni del CTU, che nella relazione ha tenuto conto dei rilievi dei consulenti tecnici di parte, replicando ad essi, esaurisce il proprio obbligo di motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese, perché incompatibili con le conclusioni tratte, senza che possa configurarsi
16 alcun vizio di motivazione” (in tal senso, Cass. 1815/2015, Cass.
7266/2015, Cass. 33742/2022, Cass. 4356/2024 e Cass. 9273/2025).
§. Sulla violazione delle distanze e sul diritto a mantenere le opere nella posizione attuale.
Individuata la linea di confine tra le proprietà delle parti in causa, vanno ora esaminate le statuizioni, impugnate dalla di Pt_1 condanna all'arretramento/demolizione delle opere contestate dal proprietario confinante/odierno appellato, emesse dal primo giudice sull'assunto (come detto, rivelatosi erroneo) della costruzione in appoggio all'unico intero muro di proprietà attorea.
Segnatamente, il tribunale, individuato il confine divisorio nella proiezione verticale del muro di sostegno al fondo degli attori, condannava la società convenuta: a) ad arretrare a metri 1,50 dal predetto confine i parapetti dell'ultimo livello in maniera tale che si vengano a trovare alla prescritta distanza di cui all'art. 907 c.c.; b) ad arretrare la piscina, a distanza di due metri dal confine a norma dell'art. 889 c.c., in quanto va assimilata alle cisterne, essendo anche una deposito di acqua;
c) ad arretrare parimenti le condotte idriche rinvenute, da retrocedere a metri uno dal confine coincidente con la proiezione verticale del piede del muro predetto;
d) a rimuovere le antenne televisive per le parti che vanno al di là della predetta linea di confine con il suolo attoreo, che va sgomberato di quanto depositatovi da parte convenuta al di là di tale linea divisoria;
e) ad arretrare il locale bar con solarium, che non esisteva alla epoca dell'acquisto
(“Esso è menzionato per la prima volta nell'accertamento del 15.4.1999 del tecnico comunale ed è addossato al muro di confine;
la copertura di pagliarelle è innestata nella muratura di sostegno al fondo soprastante e la società convenuta non ha dimostrato di avere conseguito preventivamente la comunione del muro”), con conseguente condanna al ripristino dei luoghi con condanna ad arretrare il manufatto sul confine divisorio e, in caso di realizzazione di muro perimetrale, a tre metri ai sensi dell'art. 873 c.c., in quanto, come emerge dal grafico della CTU, il muro di sostegno predetto ha una altezza di metri 3,31 e, pertanto, costituisce costruzione a norma dell'art. 878 c.c., dalla quale occorre mantenere la distanza di tre metri, e, come si è detto in precedenza, la convenuta non ne ha conseguita la comunione.
§. Ebbene, quanto al punto sub a), relativo all'arretramento dei parapetti del terrazzo/solarium, il CTU escludeva la violazione contestata, evidenziando che: “La veduta diretta verso la proprietà attorea è possibile dal terrazzo dell'Hotel, nello spigolo Sud‐Ovest, dai muretti/parapetti di delimitazione del terrazzo. Le linee esteriori dei detti parapetti del terrazzo sono ubicate ad una distanza variabile ma sempre maggiore di mt. 1,50 dal confine, e pertanto non sono in violazione dell'art. 905 cc. (cfr. planimetria allegata)”; ed ancora che: “La veduta obliqua è, inoltre, possibile dal parapetto che delimita a Sud il locale sala
17 colazioni‐cucina/bar, che comincia a distanza di circa 75 cm dal confine e, pertanto, non è in violazione dell'art. 906 cc.” (pag. 103 dell'elaborato), precisando, per completezza, che l'altezza del parapetto, in tale tratto,
è di circa cm. 83 dal piano di calpestio (inferiore a quella, pure misurata, degli altri parapetti del terrazzo), tale da dover ritenersi esclusa la possibilità di affaccio in condizioni di sicurezza dal terrazzo dei convenuti, indipendentemente dallo spessore del medesimo (pagg.
103-107).
Chiariva, infine, che: “I parapetti del solarium appaiono già nei grafici della domanda di condono edilizio ai sensi della legge 724/1994, presentata al Comune di Serrara TA in data 27/02/1995 ‐ P.G. 1661 in ditta
[...]
, per abusi dichiarati ultimati entro il 31/12/1993” Parte_1
(pag. 108), di talché, fermo il rispetto delle distanze legali, deve ritenersi in ogni caso usucapito il diritto a mantenere gli anzidetti parapetti nell'attuale posizione, risultando l'opera realizzata prima del
1993 (come si evince dalla relazione del 18.12.1995, a firma del geom. prodotta in prime cure, quale all. sub 3, dallo CP_6 stesso attore con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, del Pt_2
18.7.2014, richiamata anche in tale sede dagli appellati, a pag. 12 della conclusionale), dunque da oltre un ventennio già all'epoca della proposizione della domanda, instaurata nel settembre 2013 (cfr., in argomento, Cass. 10984/1998, Cass. 3979/2013, Cass. 11052/2016,
Cass. 1395/2017 e Cass. 25843/2023).
Né, peraltro, si rilevano elementi di segno contrario dalle deposizioni rese dai testi attorei, sig.ri (i cui ricordi rimangono fermi al Tes_2 novembre 1991, epoca del rogito intercorso tra e la Per_3 Pt_1
[...
e (che rendeva una deposizione generica e priva di Pt_5 riferimenti temporali certi, peraltro riferendo di non essere mai entrato all'interno della proprietà . Pt_1
In riforma della sentenza gravata, va pertanto disattesa la domanda attorea di arretramento dei parapetti del terrazzo/solarium del fabbricato di proprietà dell'appellante.
§. Quanto al punto sub b), relativo all'arretramento della piscina posta sul solarium, assimilata dal primo giudice ad una cisterna, con conseguente applicabilità dell'art. 889 c.c. ed ordine di arretramento a
2 metri dal confine, deve premettersi che anche il CTU, ing. Per_6 riscontrava la violazione di tale distanza dal confine (già rilevata dal
CTU nominato in prime cure), evidenziando che: “Sulla terrazza dell'hotel insiste una piscina natatoria di forma rettangolare, di circa mq.
30,00, interrata e posizionata con il pelo d'acqua ad una distanza variabile da ml. 1,38 a ml. 1,46 dal confine individuato dalla base del muro n.° 1, di contenimento del fondo attoreo” (pag. 109 dell'elaborato).
Precisava, peraltro, il CTU, alla luce delle ricerche effettuate, che, escluso che la piscina completamente interrata potesse qualificarsi
18 come costruzione ed essere dunque soggetta al rispetto della distanza minima prescritta dall'art. 873 c.c., rimaneva dubbio se all'opera potessero applicarsi le prescrizioni previste per pozzi e cisterne dall'art. 889 c.c., al fine evidenziando che “la piscina è, infatti, è equiparabile ad una cisterna per il motivo che contiene acqua ma non è equiparabile ad una cisterna per la funzione svolta e la cura e manutenzione igienica che necessita in esercizio”.
Segnalava, infine, per completezza, che la giurisprudenza di legittimità, partendo dalla ratio dell'art. 889 c.c. (diretto a preservare il fondo vicino dai pericoli e dai pregiudizi derivanti dall'esistenza delle opere indicate dal legislatore, secondo una presunzione assoluta di danno), aveva affermato che per ogni altra opera non espressamente menzionata, ma assimilabile a quelle indicate nell'art. 899 c.c., la loro potenzialità dannosa, non presunta, deve essere accertata in concreto, con onere della prova a carico della parte istante, ragion per cui, al solo fine di fornire alla corte ogni elemento utile per la decisione, opportunamente precisava che: “‐ La parte istante non ha dato prova della concreta potenzialità dannosa della piscina;
‐ Sul posto non vi sono segni di cedimenti strutturali o di perdite idriche della piscina;
‐ Non è possibile esprimere un compiuto parere tecnico sull'eventuale esistenza di una potenzialità dannosa non presunta ma accertata in concreto, perché occorre poter esaminare la relazione tecnica di calcolo descrittiva dei materiali utilizzati e delle loro dimensioni e caratteristiche, la carpenteria delle strutture, il certificato di collaudo strutturale etc, depositati al Genio Civile ai sensi della normativa sismica, che mancano” (cfr. pagg. 110-113 dell'elaborato).
Ebbene, la Suprema Corte, dissipando ogni dubbio, ha recentemente affermato che: “Alle piscine non è applicabile la distanza prevista per pozzi, cisterne e tubi dall'art. 889 c.c., in quanto non essendo espressamente contemplate in tale disposizione, non soccorre la presunzione assoluta di pericolosità; è, pertanto, necessario - affinché in via di interpretazione estensiva possa ritenersi ugualmente sussistente l'obbligo di rispettare la distanza in questione - accertare in concreto, sulla base delle loro specifiche caratteristiche e con onere della prova a carico della parte istante, se abbiano o meno attitudine
a cagionare danno” (Cass. 13154/2025; nello stesso senso, per l'affermazione del principio generale, senza specifico riferimento alle piscine, Cass. 3643/1986, Cass. 145/1993 e Cass. 25475/2010).
Consegue, in assenza di qualsivoglia prova della concreta pericolosità della piscina (che spettava all'attore fornire), che la relativa domanda di arretramento va disattesa.
Si osserva, altresì, che (anche) la piscina compare, per la prima volta, nella domanda di condono edilizio ai sensi della legge 724/1994, presentata al Comune di Serrara TA in data 27/02/1995 ‐ P.G.
19 1661 in ditta per abusi dichiarati Parte_1 ultimati entro il 31/12/1993 (cfr. pag. 113 della CTU), e che la circostanza trova ulteriore e più specifico riscontro nella su richiamata relazione del 18.12.1995, a firma del geom. (come CP_6 già si detto) prodotta in prime cure dallo stesso attore, che fa espresso riferimento alla piscina (superficie accessoria) = mq 30,00, quale opera rientrante in quella parte del fabbricato, completa e rifinita, realizzata abusivamente dopo il 1983, ma prima del 1993, perfettamente integrata con la restante parte (del fabbricato).
Di talché, risulta in ogni caso usucapito il diritto della a Pt_1 mantenere la piscina nell'attuale posizione, trattandosi di opera realizzata da oltre un ventennio già all'epoca della proposizione della domanda (settembre 2013).
§. Va, invece, confermata la condanna, disposta dal tribunale sub c) e sub d), all'arretramento delle condotte idriche alla distanza legale di un metro dal confine ex art. 889, comma 2, c.c., ed alla rimozione delle antenne televisive e del materiale ubicati in proprietà , Pt_2 avendo il CTU confermato, quanto alle condotte di carico e scarico (e precisamente: 1) Condotta idrica flessibile di carico in polietilene, di colore nero, poggiata al di sopra del muro n.° 3 e sul terreno attoreo limitrofo;
2) Condotta idrica di carico metallica ancorata nei lati a vista dei muri n.° 1, 2 e 3; 3) Doccia all'esterno, posta nello spigolo Nord‐Ovest del solarium dell'Hotel, a contatto con il battiscopa al piede del muro n.° 1, con le relative tubazioni di carico e di scarico;
4) Tubazioni di carico e scarico della "cucina/bar" nel solarium dell'Hotel), che le stesse, realizzate in epoca non individuabile (le prime tre) o comunque non utile ai fini dell'invocata usucapione (la quarta), sono tutte poste a distanza inferiore ad 1 metro dal confine e, pertanto, non rispettano le distanze prescritte dall'art. 889 c.c. (pagg. 99-101 dell'elaborato).
Quanto alle antenne, il CTU, escluso che l'antenna di ricezione televisiva potesse qualificarsi come costruzione, premetteva che, nella specie, essendo un'antenna solo ricevente, non comporta alcuna emissione di campi magnetici o radiazioni che possano costituire un pericolo per la salute, evidenziando, altresì, che l'opera non rientrava tra quelle indicate dall'art. 889 c.c.
Tanto premesso, rilevava che: “nello spigolo Nord‐Ovest del solarium dell'Hotel vi è un'antenna televisiva che invade lo spazio al di sopra della sommità del muro n.° 1 degli attori e che, pertanto va arretrata in modo da non invadere la proprietà dei confinanti. Sopra il muro n.° 3, al suo inizio, vi
è un'antenna parabolica, la cui base è infissa con una piastra verticale fissata nel laterale del muro n.° 2. Oltrepassa la sommità del muro n.° 3 della convenuta e, quindi, invade la proprietà attorea, per circa una decina di centimetri. La stessa, pertanto, va arretrata in modo da non invadere la proprietà dei confinanti” (pagg. 114-115 dell'elaborato).
20 §. Con riguardo, infine, alla condanna sub e), all'arretramento del con solarium, va esclusa la violazione contestata, ove si Parte_6 consideri che, come emerso dalla CTU a firma dell'ing. Per_6
l'anzidetto locale/bar, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, non è addossato al muro di confine, al pari della struttura di ritti in legno e incannucciate (indicata dal primo giudice come “copertura di pagliarelle”), che non è innestata nella muratura di sostegno al fondo soprastante, risultando poggiata interamente (non sul muro di contenimento di proprietà , indicato come n. 1b, dal quale è Pt_2 indipendente, bensì) sul muro n. 2 di proprietà Pt_1 legittimamente realizzato (Cass. 8807/2003) in aderenza al muro attoreo, con l'ulteriore precisazione che, come accertato dal CTU, anche “i solai di copertura degli ingombri edilizi realizzati abusivamente verso nord non sono, quindi, poggiati sul muro n.° 1 degli attori ma sui muri n. 4 e 5 di proprietà della convenuta (cfr. pagg. 58-59, 94-98 Pt_1 dell'elaborato).
Peraltro, l'anzidetto muro n. 1 di proprietà , risultando Pt_2 costruito, come precisato dal CTU (cfr. pagg. 49-53 e 89-92 dell'elaborato), con funzione di muro di contenimento di una scarpata naturale, e che non può essere considerato quale muro isolato ai sensi dell'art. 878 c.c., in quanto ha la faccia verso la proprietà attorea completamente interrata, non è qualificabile come costruzione, con conseguente inapplicabilità delle distanze minime prescritte dall'art. 873 c.c. (cfr., in tema, Cass. 8144/2001, che, anche in motivazione, afferma: “In caso di fondi a dislivello non può considerarsi "costruzione", ai fini e per gli effetti dell'articolo 873 c.c., il muro di contenimento realizzato per evitare smottamenti o frane: nel caso, invece, di dislivello derivante dall'opera dell'uomo devono ritenersi costruzioni in senso tecnico
- giuridico il terrapieno ed il relativo muro di contenimento che lo abbiano prodotto o che abbiano accentuato quello già esistente per la natura dei luoghi”; nello stesso senso, Cass. 18500/2020).
Il CTU, infine, evidenziava che tra il muro n. 1b ed il muro n. 2 vi è una “intercapedine di larghezza alla base di circa 20 cm fino a circa 35 cm in sommità, dovuta al fatto che il muro n.° 1 ha il lato a vista inclinato mentre il muro n.° 2 è verticale”; intercapedine che, come condivisibilmente rilevato dal perito, va comunque eliminata, riempendola con opportuno materiale, a cure e spese della Pt_1 previa rimozione delle masserizie ivi depositate, perché crea una zona insalubre e potenzialmente nociva per la salute (cfr. pag. 92 e 116 dell'elaborato).
In definitiva, dunque, in riforma della sentenza gravata, non sussistendo la denunciata violazione della normativa in tema di distanze, va disattesa la domanda attorea di arretramento del locale/bar con solarium.
21 Fermo quanto precede, si evidenzia, infine, per completezza, che, quanto all'anzidetta struttura in profilati metallici e pagliarelle sul terrazzo ed alla sottostante soletta di copertura della preesistente vanella, non sussistono elementi idonei a ritenere maturata, in favore della società appellante, l'usucapione del diritto a mantenere tali opere nell'attuale posizione (trattandosi, infatti, di opere realizzate dopo il 1993, in occasione degli ampliamenti di cui all'istanza di condono
12217/2004 in ditta . Pt_1
§. Resta assorbito il quarto ed ultimo motivo di doglianza, con cui si contesta la regolamentazione delle spese del primo grado, da valutare in considerazione dell'esito finale complessivo della lite.
Appello incidentale Il gravame va disatteso per le considerazioni che seguono.
§. Con il primo motivo di censura, gli appellanti CP_4 chiedono di integrare la lettera e) della parte motiva della sentenza gravata con l'espressione aggiuntiva “con la eliminazione di ogni appoggio e di ogni impianto dal detto muro”.
La doglianza resta assorbita, essendo stata disattesa la domanda attorea di condanna all'arretramento del locale/bar con solarium.
§. Va poi disatteso il secondo motivo di doglianza, con cui gli appellanti contestano la pronuncia impugnata nella parte in cui il tribunale rigettava la domanda attorea di risarcimento danni, ritenendola sfornita di prova.
Decisione condivisa dalla Corte, dovendosi ribadire l'assenza di qualsivoglia adeguata prova del danno asseritamente patito, escluso
(anche) dal CTU nominato in sede di gravame, che al fine correttamente evidenziava: “Tenuto conto che il fondo attoreo è un fondo agricolo coltivato ad uliveto, che le opere eseguite dalla convenuta non hanno apportato danni alle dette coltivazioni e nemmeno alla proprietà attorea, non si ravvisano danni materiali operati dalla convenuta alla parte attrice, per la costruzione dei manufatti indicati in atti” (cfr. pag. 117 dell'elaborato).
Spese Resta da regolare il profilo delle spese, al fine precisandosi che il potere del giudice di appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata;
l'onere delle spese va poi ripartito fra le parti tenendo presente l'esito complessivo della lite, atteso che il criterio della soccombenza non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (Cass. 13356/2021).
22 Nella specie, tenuto conto dell'esito finale della lite, caratterizzato da parziale soccombenza reciproca, e considerata altresì l'oggettiva difficoltà di accertare e ricostruire lo stato dei luoghi, più volte modificati a seguito degli interventi edilizi realizzati dalla e Pt_1 dal suo dante causa, si ritiene di dover disporre la compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio.
Gli esborsi sostenuti per le CTU espletate in primo e secondo grado
(come liquidati in atti), funzionali all'accertamento dello stato dei luoghi, nel comune interesse delle parti, vengono definitivamente posti a carico delle stesse, nella misura di ½ ciascuna.
Ricorrono, infine, i presupposti per il versamento a carico degli appellanti incidentali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 228/12.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 4160
R.G.A.C. per l'anno 2018, tra le parti indicate in epigrafe, contro la sentenza del tribunale di Napoli, sezione distaccata di HI, n.
6100/2018, pubblicata in data 20.6.2018, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
accoglie, per quanto di ragione, l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto conferma: 1) dichiara che il confine tra le proprietà delle parti in causa è dato dal piede del muro n. 1 e dal lato interno (verso la proprietà ) dei muri n. 3 e n. 6, come Pt_2 descritto nell'elaborato peritale, con allegati grafici, a firma del
CTU, ing. 2) rigetta la domanda attorea di condanna Per_6 della all'arretramento dei parapetti del Pt_1 terrazzo/solarium, della piscina e del locale/bar con solarium;
3) pone a carico della l'onere di riempire, a sua cura e Pt_1 spese, con materiale idoneo, l'intercapedine esistente tra il muro n. 1 ed il muro n. 2, come indicato in parte motiva;
4) accoglie la domanda riconvenzionale di usucapione formulata dalla nei limiti e con riguardo alle opere indicate in Pt_1 motivazione;
rigetta l'appello incidentale;
dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio;
pone definitivamente carico di entrambe le parti, nella misura di ½ ciascuna, gli esborsi sostenuti per le CTU espletate in primo e secondo grado;
23 dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico degli appellanti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Così deciso in Napoli, il 24.10.2025
L'ESTENSORE LA PRESIDENTE
dr.ssa Ada Meterangelis dr.ssa Assunta d'Amore
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