Art. 4.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 400 milioni annui per il triennio 1984-1986, si provvede per l'anno 1984 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per l'indennita' integrativa sulle pensioni dei residenti all'estero; per gli anni 1985 e 1986 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al medesimo capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Contributo al Servizio sociale internazionale - sezione italiana".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 400 milioni annui per il triennio 1984-1986, si provvede per l'anno 1984 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per l'indennita' integrativa sulle pensioni dei residenti all'estero; per gli anni 1985 e 1986 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al medesimo capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Contributo al Servizio sociale internazionale - sezione italiana".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.