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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/01/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29869/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
ORDINANZA EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice Roberta Mandelli esaminate le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente e le domande ivi formulate, esaminati gli atti e i documenti di causa, ritenute le istanze istruttorie formulate dalle parti irrilevanti ai fini della decisione, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. come segue.
Si comunichi.
Milano, 23 gennaio 2025
Il Giudice
Roberta Mandelli
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Mandelli ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29869/2024 promossa da:
- (C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Serena Miceli, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Milano, alla via Cellini n. 2, presso il difensore ricorrente contro
- (C.F. ), a mezzo dei propri funzionari delegati, elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato in Milano, alla via Friuli n. 30, presso l'Ufficio Procedure Sanzionatorie resistente
Oggetto: opposizione a ordinanza di confisca ex art. 6 d. lgs. n. 150/2011
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta;
parte resistente come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 24-08-2024 la SI.ra proponeva opposizione Parte_1
avverso l'ordinanza di confisca n. 848212/2024 prot. emessa dal di Milano in data 23-07- CP_1
2024 e notificata in data 25-07-2024, che le ordinava la confisca di merci e attrezzature, nonché del veicolo marca Iveco Fiat modello 3510 tg SV428615 in conseguenza della violazione dell'art. 22, comma 4, L.R. n. 6/2010 per aver effettuato commercio in forma itinerante su area pubblica ove pagina 2 di 9 presenti limitazioni stabilite dal Sindaco per motivi architettonici, artistici o ambientali.
La ricorrente chiedeva, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata e, nel merito, l'annullamento del provvedimento avversato, deducendo, in particolare quanto segue:
- in data 30-06-2024 gli Agenti di Polizia Locale di Milano elevavano alla SI.ra Parte_1
verbale di contestazione n. 8481212-5 per l'asserita violazione dell'art. 2,2 comma 4, L.R. n. 6/2010;
- a seguito di detta violazione, gli operanti procedevano al sequestro della merce e delle attrezzature da lavoro, nonché al sequestro dell'autocarro attrezzato per la vendita;
- in data 15-07-2024 la SI.ra depositava a mezzo PEC istanza di dissequestro ai sensi Parte_1
dell'art. 19 L. n. 689/1981;
- in data 25-07-2024 il , con l'ordinanza opposta, disponeva la confisca del veicolo Controparte_1
marca Iveco Fiat modello 35 10 tg. SV428615, nonché di tutte le merci non deperibili e delle attrezzature presenti sul veicolo;
- vi è incertezza sull'esatta qualificazione dell'intersezione via Cassino/via Diomede rispetto alle prescrizioni comunali, atteso che in due occasioni precedenti – in data 27-06-2024 e 29-06-2024 – la ricorrente era già stata sanzionata per violazioni e con sanzioni differenti;
- il verbale di contestazione è illeggibile, con violazione del diritto di difesa;
- infine, il provvedimento di confisca del veicolo è illegittimo perché contrario alla Risoluzione MISE n.
174133 del 28-09-2015.
Con decreto pronunciato in data 28-09-2024 il Giudice accoglieva l'istanza di sospensione dell'ordinanza di confisca impugnata limitatamente al veicolo e fissava udienza di discussione del ricorso per il giorno 10-01-2025.
In data 09-01-2025 si costituiva ritualmente in giudizio il , a mezzo dei propri Controparte_1
funzionari, chiedendo il rigetto delle domande proposte dalla ricorrente e deducendo quanto segue:
- alle ore 15,36 del giorno 30-06-2024 in Milano, all'intersezione tra via Cassino e via Diomede, gli agenti della Polizia Locale accertavano l'infrazione ai sensi dell'art. 22, comma 4, L. R. n. 6/2010 per avere la ricorrente svolto l'attività di commercio su area pubblica in forma itinerante in violazione alle limitazioni stabilite dal Sindaco per motivi architettonici, artistici o ambientali;
- l'iter procedimentale seguito dall'Ente è corretto;
- con il verbale di contestazione n. 8481212-5 veniva redatto e notificato il verbale di sequestro n.
4/136/24 per le merci, le attrezzature e il veicolo, ai fini della confisca;
pagina 3 di 9 - l'Autorità Amministrativa, ricevuti ed esaminati il verbale di contestazione e di sequestro, nonché il rapporto di servizio, emetteva in data 23-07-2024 ordinanza di confisca;
- la contestazione è stata effettuata nel rispetto della L.R. n. 6/2010;
- l'ordinanza sindacale n. 28/2022 vieta il commercio su area pubblica effettuato in forma itinerante nella zona Snai San Siro durante lo svolgimento di manifestazioni sportive, musicali e/o aggregative;
- alle ore 15,00 del 30-06-2024 il Commissario Capo di P.L. constatava la presenza del veicolo Per_1
in questione sul marciapiede, all'intersezione con via Diomede, e la presenza di numerosi avventori intenti ad acquistare cibi e bevande;
- veniva, quindi, richiesto l'intervento di altro personale, che appurava l'attività di vendita posta in essere dalla ricorrente e alle ore 15,36 redigeva verbale di contestazione;
- la risoluzione MISE richiamata dalla ricorrente non trova applicazione nel caso specie ove sussiste una legge regionale, che dispone in ordine alle violazioni commesse in materia di commercio itinerante.
All'esito dell'udienza del 10-01-2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come da decreto del 29-09-20243, il Giudice pronunciava ordinanza con la quale, ritenuta la causa matura per la decisione, decideva sulle domande proposte dalle parti e pronunciava la presente sentenza depositata in calce alla citata ordinanza.
2. La domanda proposta dalla SI.ra è fondata e deve essere accolta per le ragioni Parte_1
che seguono.
2.1. Preliminarmente occorre precisare che, sebbene l'ordinanza avversata disponga la confisca di merci e attrezzature varie, nonché del veicolo marca Iveco Fiat modello 3510 tg SV428615,
l'opposizione ha per oggetto l'annullamento dell'ordinanza di confisca limitatamente all'automezzo.
L'illecito contestato scaturisce dalla circostanza che l'esercizio dell'attività di vendita sull'area pubblica
è stata effettuata dalla ricorrente su area vietata, atteso che in data 30-06-2024, alle ore 15,36, la SI.ra stava svolgendo la propria attività in corrispondenza dell'intersezione tra via Parte_1
Diomede e via Cassino, dove era in programma una manifestazione musicale denominata “I-Days
2024”.
L'ente pubblico opposto ha ritenuto integrata la fattispecie prevista dall'art. 22, comma 4, L.R.
Lombardia n. 6/2010 per avere la ricorrente svolto attività di vendita su area pubblica sottoposta a divieto di commercio itinerante, in quanto assoggettata a vincoli di tutela paesaggistica, artistica, monumentale, come previsto dall'art. 8 dell'ordinanza sindacale n. 78193/2013 e dall'art. 30, lett. d)
pagina 4 di 9 Regolamento Commercio.
Quanto alle norme violate richiamate dalla convenuta, si rammenta quanto segue.
A norma dell'art. 22, comma 4, L.R. n. 6/2010, “Il comune individua le zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale dove l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o limitato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle zone predette tenendo in debito conto gli operatori che svolgono l'attività al momento dell'entrata in vigore del presente testo unico, i quali hanno diritto ad ottenere un posteggio equivalente sul territorio comunale”.
Quanto alle sanzioni, l'art. 27 comma 6 bis della medesima legge regionale (come modificato dalla L.
R. n. 3 del 2011) prevede che “chiunque (…) viola le limitazioni o i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante (…) è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce”.
Infine, l'ordinanza sindacale n. 28 del 15-06-2022 disponeva “2. Di vietare il commercio itinerante su area pubblica in ogni forma e dimensione nelle seguenti località in occasione delle manifestazioni sportive, musicali e/o in genere aggregative svolgentesi presso l'Ippodromo SNAI San Siro: (…) via
Diomede” (doc. n. 8 di parte ricorrente e n. 9 di parte resistente).
Già in precedenza l'ordinanza sindacale n. 78193/2013 aveva vietato il commercio itinerante nelle aree sottoposte alla disciplina del d. lgs. n. 42/2004.
A fronte delle circostanze di fatto risultanti dal verbale di contestazione dell'illecito – che fanno fede fino a querela di falso ex art. 2700 c.c. – nel caso di specie la violazione contestata risulta integrata, dal momento che dal citato verbale e dai relativi allegati emerge quanto segue:
- alle ore 15,00 del giorno 30-06-2024 il Commissario Capo della Polizia Locale in abiti civili e a Per_1
bordo di una pattuglia sprovvista dei contrassegni dell'Ente, all'intersezione tra via Cassino e via
Diomede, constatava la presenza sul marciapiede di un automezzo per uso speciale, attrezzato per la somministrazione di alimenti/bevande, tg. SV428615, risultante operativo, attorno al quale vi erano numerosi avventori intenti ad acquistare alimenti e bevande (doc. n. 5 di parte resistente, con rilievi fotografici);
- veniva, quindi, richiesto l'intervento di altro personale per effettuare attività di osservazione e controllo, durante il quale venivano individuati numerosi avventori, che acquistavano alimenti e bevande, uno dei quali veniva successivamente identificato e rilasciava spontanee dichiarazioni;
- gli agenti intervenivano, constatando che l'attività era esercitata dalla SI.ra per Persona_2
pagina 5 di 9 conto della SI.ra , momentaneamente assente, ma sopraggiunta in seguito;
Parte_1
- considerata la località ove si stava svolgendo il commercio, gli agenti contestavano alla ricorrente la violazione dell'art. 22, comma 4, L.R. Lombardia n. 6/2010, applicandole la sanzione prevista dall'art. 27, comma 6 bis e disponendo la confisca di merci, attrezzature e veicolo
Dalla documentazione in atti e dalla ricostruzione dei fatti che ne emerge, la violazione accertata e la confisca applicata appaiono del tutto legittimi.
2.2. Si osserva, inoltre, che parte ricorrente non ha contestato di aver svolto attività di commercio sull'area in questione, ma ha sollevato obiezioni sulla legittimità dell'attività svolta dall'Ente con riferimento alle pregresse contestazioni e sull'applicabilità della Risoluzione MISE del 28-09-2015.
In primo luogo, parte ricorrente, richiamando le precedenti contestazioni effettuate dalla Polizia
Locale di Milano in data 27-06-2024 e 29-06-2024, ha eccepito la nullità dell'ordinanza di confisca perché emessa sulla base di un verbale di sequestro illegittimo, nonché lamentando incertezza sulle disposizioni comunali e discrezionalità degli operanti nell'applicazione delle sanzioni amministrative.
Secondo la prospettazione della ricorrente, non corrisponde al vero che gli agenti abbiano resa edotta la SI.ra del sequestro di merci, attrezzature e veicolo ai fini della successiva confisca, Parte_1
indicando una serie di testimoni da escutere per dimostrare il contrario.
Le doglianze non sono fondate.
Il verbale di contestazione, sottoscritto dalla ricorrente, riportava chiaramente quale sanzione accessoria il “sequestro merce ed attrezzatura e veicolo attrezzato per vendita e somministrazione, come da verbale allegato”; inoltre, tale documento fa piena prova sino a querela di falso di quanto il pubblico ufficiale attesta sia avvenuto in sua presenza, comprese le dichiarazioni da lui ricevute, che, quindi, non si possono contestare con una semplice prova testimoniale.
In secondo luogo, parte ricorrente ha lamentato l'incertezza sull'applicazione delle sanzioni amministrative da parte degli agenti intervenuti, richiamando pregressi episodi.
L'obiezione non è fondata.
Come rammentato dalla Polizia Locale nel rapporto del 01-07-2024, in altre occasioni – e precisamente in data 15-06-2024, 20-06-2024 e 27-06-2024 – il personale della P.L. aveva accertato la presenza dell'automezzo marca Iveco Fiat modello 3510 tg SV428615 parcheggiato sul marciapiede sempre all'intersezione tra via Diomede e via Cassino, ma, non essendo operativo, si era limitato a contestare la violazione dell'art. 158 CdS per fermata/sosta sul marciapiede. In occasione dell'intervento del 29-06-2024, alle ore 16,38, nella medesima località, gli agenti di P.L. contestavano pagina 6 di 9 alla ricorrente la violazione dell'art. 22, comma 4, L.R. n. 6/2010, precisando che non procedevano al sequestro di merci/attrezzature/veicolo a causa della concomitanza di altri interventi.
Le contestazioni pregresse, seppur irrilevanti ai fini della decisione del presente procedimento, riguardano fattispecie diverse, a parte l'ultima del 29-06-2024, che è stata sanzionata con la medesima disposizione di legge.
Si rileva, inoltre, che l'illeggibilità del verbale di contestazione eccepito dalla ricorrente non è rilevante ai fini della lamentata violazione del diritto di difesa, considerato che ciò non ha impedito alla parte di presentare istanza di dissequestro e di proporre opposizione all'ordinanza di confisca.
2.3. Da ultimo, la ricorrente lamenta la nullità dell'ordinanza di confisca, con riferimento all'autoveicolo marca Iveco Fiat modello 3510 tg SV428615.
Richiamando la normativa violata, l'art. 27, comma 6, L. R. n. 6/2010 (come modificato dalla L. R. n.
3/2011) prevede che “chiunque (…) viola le limitazioni o i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante (…) è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce”.
Ritiene questo Giudice che la sanzione della confisca del veicolo sia illegittima.
A sostegno dell'opposta tesi, la pubblica amministrazione richiama la sentenza n. 3160/2023 della
Corte d'Appello di Milano, la quale ha ritenuto legittima la confisca di veicoli, richiamando l'esclusiva competenza regionale nella materia in oggetto.
Sul punto occorre richiamare la Risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico n. 271187 del 28-
09-2015, che ha escluso che l'automezzo, ancorché attrezzato, possa essere sequestrato, perché non annoverabile tra le attrezzature da sequestrare. In particolare, il MISE, con la successiva risoluzione n.
174133 del 14-12-2015 ha pacificamente chiarito che il veicolo utilizzato dal trasgressore non può essere compreso nella definizione di “attrezzature”, anche quando trattasi di veicolo attrezzato ed impiegato direttamente nell'attività illecita. Se il legislatore avesse voluto consentire anche la confisca del veicolo utilizzato per commettere la violazione – sosteneva il – avrebbe dovuto farne CP_2
espressa menzione nel testo normativo, non potendosi al contrario presumere per analogia, dal silenzio della legge, una situazione maggiormente afflittiva per il sanzionato. In particolare, la risoluzione del MISE è scaturita dalla questione sottoposta al Ministero dagli operatori di un CP_1
che, dopo aver ricevuto il pagamento della sanzione pecuniaria da parte di un soggetto sanzionato per l'esercizio abusivo di attività commerciale su area pubblica, si interrogavano in merito alla possibilità di non procedere con l'adozione dei provvedimenti di confisca, alla luce del fatto che la disposizione pagina 7 di 9 regionale imporrebbe non solo il sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci (come previsto dal d.lgs. 114/98),ù ma anche quello dell'automezzo usato dal trasgressore per commettere l'illecito.
Il , stante il contrasto tra la norma statale e quella regionale, ha ribadito la definizione di CP_2
attrezzature già espressa nella precedente circolare del 28-09-2015, asserendo, allo stesso tempo che la vigenza di una norma all'interno dell'ordinamento regionale impone la sua osservanza e applicazione da parte di tutti gli operatori tenuti a farlo;
sul contrasto, il suggerimento ministeriale, quindi, è consistito nell'interpretazione della norma regionale, da parte del come riferita CP_1
solo a specifiche eSIenze cautelari, con la possibilità di non procedere all'applicazione di sanzioni accessorie (compreso il sequestro cautelare preordinato alla confisca) quando sia già stata soddisfatta la pretesa pecuniaria dell'ente pubblico.
Sulla scorta dell'orientamento ministeriale riportato, questo Giudice ritiene, pertanto, che nel caso in esame, a fronte dell'accertata violazione della normativa regionale vigente in materia di commercio itinerante - violazione peraltro commessa a fronte di autorizzazioni valide - il Comune procedente abbia legittimamente proceduto al sequestro amministrativo e conseguente confisca delle merci e delle attrezzature amovibili, mentre risulta illegittima la confisca del veicolo.
Del resto, si è già avuto modo di affermare in precedenti pronunce di questa Sezione che la previsione della confisca degli “autonegozi” (inserita nella L.R. 6/2010) si sostanzia in un'ingiustificata ed irragionevole disparità di trattamento degli esercenti il commercio itinerante di prodotti alimentari e di bevande rispetto a coloro che, vendendo prodotti diversi (che non necessitano di un veicolo dotato di particolari allestimenti per ragioni igienico-sanitarie, ma si servono del veicolo per il trasporto delle merci e per la loro esposizione al pubblico) violano la medesima disposizione normativa. Che il veicolo di cui si discute costituisca “altro” rispetto alle “attrezzature” e alle “merci” emerge inequivocabilmente dallo stesso verbale di contestazione dell'illecito e dai verbali di sequestro, laddove, nella descrizione dei beni sottoposti a sequestro, il veicolo è distinto dalle attrezzature e dalle merci (cfr. verbale in atti).
Infine, questo Giudice rileva come l'interpretazione fornita dal Ministero nella risoluzione richiamata sia costante e ribadita da tempo risalente (si veda anche la risoluzione n. 2120 del 24-02-2006) al punto che la risoluzione n. 174133 del 2015 si conclude, a riprova della complessità della questione affrontata, con un invito alla circa l'opportunità di armonizzare la propria legislazione a quella Pt_2
statale al fine di prevenire inevitabili disparità di trattamento in materia di sanzioni amministrative sul territorio nazionale.
pagina 8 di 9 Per le esposte ragioni, questo Giudice ritiene di annullare l'ordinanza di confisca del veicolo sopra descritto, in quanto illegittima.
3. Quanto alle spese di lite, visto il dubbio tenore del dato normativo e i diversi orientamenti giurisprudenziali, vanno compensate integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. in accoglimento dell'opposizione proposta dalla SI.ra , annulla l'ordinanza di Parte_1
confisca limitatamente all'automezzo marca Iveco Fiat modello 3510 tg SV428615;
2. compensa fra le parti le spese di lite.
Milano, 23 gennaio 2025
Il Giudice
Roberta Mandelli
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
ORDINANZA EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice Roberta Mandelli esaminate le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente e le domande ivi formulate, esaminati gli atti e i documenti di causa, ritenute le istanze istruttorie formulate dalle parti irrilevanti ai fini della decisione, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. come segue.
Si comunichi.
Milano, 23 gennaio 2025
Il Giudice
Roberta Mandelli
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Mandelli ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29869/2024 promossa da:
- (C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Serena Miceli, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Milano, alla via Cellini n. 2, presso il difensore ricorrente contro
- (C.F. ), a mezzo dei propri funzionari delegati, elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato in Milano, alla via Friuli n. 30, presso l'Ufficio Procedure Sanzionatorie resistente
Oggetto: opposizione a ordinanza di confisca ex art. 6 d. lgs. n. 150/2011
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta;
parte resistente come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 24-08-2024 la SI.ra proponeva opposizione Parte_1
avverso l'ordinanza di confisca n. 848212/2024 prot. emessa dal di Milano in data 23-07- CP_1
2024 e notificata in data 25-07-2024, che le ordinava la confisca di merci e attrezzature, nonché del veicolo marca Iveco Fiat modello 3510 tg SV428615 in conseguenza della violazione dell'art. 22, comma 4, L.R. n. 6/2010 per aver effettuato commercio in forma itinerante su area pubblica ove pagina 2 di 9 presenti limitazioni stabilite dal Sindaco per motivi architettonici, artistici o ambientali.
La ricorrente chiedeva, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata e, nel merito, l'annullamento del provvedimento avversato, deducendo, in particolare quanto segue:
- in data 30-06-2024 gli Agenti di Polizia Locale di Milano elevavano alla SI.ra Parte_1
verbale di contestazione n. 8481212-5 per l'asserita violazione dell'art. 2,2 comma 4, L.R. n. 6/2010;
- a seguito di detta violazione, gli operanti procedevano al sequestro della merce e delle attrezzature da lavoro, nonché al sequestro dell'autocarro attrezzato per la vendita;
- in data 15-07-2024 la SI.ra depositava a mezzo PEC istanza di dissequestro ai sensi Parte_1
dell'art. 19 L. n. 689/1981;
- in data 25-07-2024 il , con l'ordinanza opposta, disponeva la confisca del veicolo Controparte_1
marca Iveco Fiat modello 35 10 tg. SV428615, nonché di tutte le merci non deperibili e delle attrezzature presenti sul veicolo;
- vi è incertezza sull'esatta qualificazione dell'intersezione via Cassino/via Diomede rispetto alle prescrizioni comunali, atteso che in due occasioni precedenti – in data 27-06-2024 e 29-06-2024 – la ricorrente era già stata sanzionata per violazioni e con sanzioni differenti;
- il verbale di contestazione è illeggibile, con violazione del diritto di difesa;
- infine, il provvedimento di confisca del veicolo è illegittimo perché contrario alla Risoluzione MISE n.
174133 del 28-09-2015.
Con decreto pronunciato in data 28-09-2024 il Giudice accoglieva l'istanza di sospensione dell'ordinanza di confisca impugnata limitatamente al veicolo e fissava udienza di discussione del ricorso per il giorno 10-01-2025.
In data 09-01-2025 si costituiva ritualmente in giudizio il , a mezzo dei propri Controparte_1
funzionari, chiedendo il rigetto delle domande proposte dalla ricorrente e deducendo quanto segue:
- alle ore 15,36 del giorno 30-06-2024 in Milano, all'intersezione tra via Cassino e via Diomede, gli agenti della Polizia Locale accertavano l'infrazione ai sensi dell'art. 22, comma 4, L. R. n. 6/2010 per avere la ricorrente svolto l'attività di commercio su area pubblica in forma itinerante in violazione alle limitazioni stabilite dal Sindaco per motivi architettonici, artistici o ambientali;
- l'iter procedimentale seguito dall'Ente è corretto;
- con il verbale di contestazione n. 8481212-5 veniva redatto e notificato il verbale di sequestro n.
4/136/24 per le merci, le attrezzature e il veicolo, ai fini della confisca;
pagina 3 di 9 - l'Autorità Amministrativa, ricevuti ed esaminati il verbale di contestazione e di sequestro, nonché il rapporto di servizio, emetteva in data 23-07-2024 ordinanza di confisca;
- la contestazione è stata effettuata nel rispetto della L.R. n. 6/2010;
- l'ordinanza sindacale n. 28/2022 vieta il commercio su area pubblica effettuato in forma itinerante nella zona Snai San Siro durante lo svolgimento di manifestazioni sportive, musicali e/o aggregative;
- alle ore 15,00 del 30-06-2024 il Commissario Capo di P.L. constatava la presenza del veicolo Per_1
in questione sul marciapiede, all'intersezione con via Diomede, e la presenza di numerosi avventori intenti ad acquistare cibi e bevande;
- veniva, quindi, richiesto l'intervento di altro personale, che appurava l'attività di vendita posta in essere dalla ricorrente e alle ore 15,36 redigeva verbale di contestazione;
- la risoluzione MISE richiamata dalla ricorrente non trova applicazione nel caso specie ove sussiste una legge regionale, che dispone in ordine alle violazioni commesse in materia di commercio itinerante.
All'esito dell'udienza del 10-01-2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come da decreto del 29-09-20243, il Giudice pronunciava ordinanza con la quale, ritenuta la causa matura per la decisione, decideva sulle domande proposte dalle parti e pronunciava la presente sentenza depositata in calce alla citata ordinanza.
2. La domanda proposta dalla SI.ra è fondata e deve essere accolta per le ragioni Parte_1
che seguono.
2.1. Preliminarmente occorre precisare che, sebbene l'ordinanza avversata disponga la confisca di merci e attrezzature varie, nonché del veicolo marca Iveco Fiat modello 3510 tg SV428615,
l'opposizione ha per oggetto l'annullamento dell'ordinanza di confisca limitatamente all'automezzo.
L'illecito contestato scaturisce dalla circostanza che l'esercizio dell'attività di vendita sull'area pubblica
è stata effettuata dalla ricorrente su area vietata, atteso che in data 30-06-2024, alle ore 15,36, la SI.ra stava svolgendo la propria attività in corrispondenza dell'intersezione tra via Parte_1
Diomede e via Cassino, dove era in programma una manifestazione musicale denominata “I-Days
2024”.
L'ente pubblico opposto ha ritenuto integrata la fattispecie prevista dall'art. 22, comma 4, L.R.
Lombardia n. 6/2010 per avere la ricorrente svolto attività di vendita su area pubblica sottoposta a divieto di commercio itinerante, in quanto assoggettata a vincoli di tutela paesaggistica, artistica, monumentale, come previsto dall'art. 8 dell'ordinanza sindacale n. 78193/2013 e dall'art. 30, lett. d)
pagina 4 di 9 Regolamento Commercio.
Quanto alle norme violate richiamate dalla convenuta, si rammenta quanto segue.
A norma dell'art. 22, comma 4, L.R. n. 6/2010, “Il comune individua le zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale dove l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o limitato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle zone predette tenendo in debito conto gli operatori che svolgono l'attività al momento dell'entrata in vigore del presente testo unico, i quali hanno diritto ad ottenere un posteggio equivalente sul territorio comunale”.
Quanto alle sanzioni, l'art. 27 comma 6 bis della medesima legge regionale (come modificato dalla L.
R. n. 3 del 2011) prevede che “chiunque (…) viola le limitazioni o i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante (…) è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce”.
Infine, l'ordinanza sindacale n. 28 del 15-06-2022 disponeva “2. Di vietare il commercio itinerante su area pubblica in ogni forma e dimensione nelle seguenti località in occasione delle manifestazioni sportive, musicali e/o in genere aggregative svolgentesi presso l'Ippodromo SNAI San Siro: (…) via
Diomede” (doc. n. 8 di parte ricorrente e n. 9 di parte resistente).
Già in precedenza l'ordinanza sindacale n. 78193/2013 aveva vietato il commercio itinerante nelle aree sottoposte alla disciplina del d. lgs. n. 42/2004.
A fronte delle circostanze di fatto risultanti dal verbale di contestazione dell'illecito – che fanno fede fino a querela di falso ex art. 2700 c.c. – nel caso di specie la violazione contestata risulta integrata, dal momento che dal citato verbale e dai relativi allegati emerge quanto segue:
- alle ore 15,00 del giorno 30-06-2024 il Commissario Capo della Polizia Locale in abiti civili e a Per_1
bordo di una pattuglia sprovvista dei contrassegni dell'Ente, all'intersezione tra via Cassino e via
Diomede, constatava la presenza sul marciapiede di un automezzo per uso speciale, attrezzato per la somministrazione di alimenti/bevande, tg. SV428615, risultante operativo, attorno al quale vi erano numerosi avventori intenti ad acquistare alimenti e bevande (doc. n. 5 di parte resistente, con rilievi fotografici);
- veniva, quindi, richiesto l'intervento di altro personale per effettuare attività di osservazione e controllo, durante il quale venivano individuati numerosi avventori, che acquistavano alimenti e bevande, uno dei quali veniva successivamente identificato e rilasciava spontanee dichiarazioni;
- gli agenti intervenivano, constatando che l'attività era esercitata dalla SI.ra per Persona_2
pagina 5 di 9 conto della SI.ra , momentaneamente assente, ma sopraggiunta in seguito;
Parte_1
- considerata la località ove si stava svolgendo il commercio, gli agenti contestavano alla ricorrente la violazione dell'art. 22, comma 4, L.R. Lombardia n. 6/2010, applicandole la sanzione prevista dall'art. 27, comma 6 bis e disponendo la confisca di merci, attrezzature e veicolo
Dalla documentazione in atti e dalla ricostruzione dei fatti che ne emerge, la violazione accertata e la confisca applicata appaiono del tutto legittimi.
2.2. Si osserva, inoltre, che parte ricorrente non ha contestato di aver svolto attività di commercio sull'area in questione, ma ha sollevato obiezioni sulla legittimità dell'attività svolta dall'Ente con riferimento alle pregresse contestazioni e sull'applicabilità della Risoluzione MISE del 28-09-2015.
In primo luogo, parte ricorrente, richiamando le precedenti contestazioni effettuate dalla Polizia
Locale di Milano in data 27-06-2024 e 29-06-2024, ha eccepito la nullità dell'ordinanza di confisca perché emessa sulla base di un verbale di sequestro illegittimo, nonché lamentando incertezza sulle disposizioni comunali e discrezionalità degli operanti nell'applicazione delle sanzioni amministrative.
Secondo la prospettazione della ricorrente, non corrisponde al vero che gli agenti abbiano resa edotta la SI.ra del sequestro di merci, attrezzature e veicolo ai fini della successiva confisca, Parte_1
indicando una serie di testimoni da escutere per dimostrare il contrario.
Le doglianze non sono fondate.
Il verbale di contestazione, sottoscritto dalla ricorrente, riportava chiaramente quale sanzione accessoria il “sequestro merce ed attrezzatura e veicolo attrezzato per vendita e somministrazione, come da verbale allegato”; inoltre, tale documento fa piena prova sino a querela di falso di quanto il pubblico ufficiale attesta sia avvenuto in sua presenza, comprese le dichiarazioni da lui ricevute, che, quindi, non si possono contestare con una semplice prova testimoniale.
In secondo luogo, parte ricorrente ha lamentato l'incertezza sull'applicazione delle sanzioni amministrative da parte degli agenti intervenuti, richiamando pregressi episodi.
L'obiezione non è fondata.
Come rammentato dalla Polizia Locale nel rapporto del 01-07-2024, in altre occasioni – e precisamente in data 15-06-2024, 20-06-2024 e 27-06-2024 – il personale della P.L. aveva accertato la presenza dell'automezzo marca Iveco Fiat modello 3510 tg SV428615 parcheggiato sul marciapiede sempre all'intersezione tra via Diomede e via Cassino, ma, non essendo operativo, si era limitato a contestare la violazione dell'art. 158 CdS per fermata/sosta sul marciapiede. In occasione dell'intervento del 29-06-2024, alle ore 16,38, nella medesima località, gli agenti di P.L. contestavano pagina 6 di 9 alla ricorrente la violazione dell'art. 22, comma 4, L.R. n. 6/2010, precisando che non procedevano al sequestro di merci/attrezzature/veicolo a causa della concomitanza di altri interventi.
Le contestazioni pregresse, seppur irrilevanti ai fini della decisione del presente procedimento, riguardano fattispecie diverse, a parte l'ultima del 29-06-2024, che è stata sanzionata con la medesima disposizione di legge.
Si rileva, inoltre, che l'illeggibilità del verbale di contestazione eccepito dalla ricorrente non è rilevante ai fini della lamentata violazione del diritto di difesa, considerato che ciò non ha impedito alla parte di presentare istanza di dissequestro e di proporre opposizione all'ordinanza di confisca.
2.3. Da ultimo, la ricorrente lamenta la nullità dell'ordinanza di confisca, con riferimento all'autoveicolo marca Iveco Fiat modello 3510 tg SV428615.
Richiamando la normativa violata, l'art. 27, comma 6, L. R. n. 6/2010 (come modificato dalla L. R. n.
3/2011) prevede che “chiunque (…) viola le limitazioni o i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante (…) è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce”.
Ritiene questo Giudice che la sanzione della confisca del veicolo sia illegittima.
A sostegno dell'opposta tesi, la pubblica amministrazione richiama la sentenza n. 3160/2023 della
Corte d'Appello di Milano, la quale ha ritenuto legittima la confisca di veicoli, richiamando l'esclusiva competenza regionale nella materia in oggetto.
Sul punto occorre richiamare la Risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico n. 271187 del 28-
09-2015, che ha escluso che l'automezzo, ancorché attrezzato, possa essere sequestrato, perché non annoverabile tra le attrezzature da sequestrare. In particolare, il MISE, con la successiva risoluzione n.
174133 del 14-12-2015 ha pacificamente chiarito che il veicolo utilizzato dal trasgressore non può essere compreso nella definizione di “attrezzature”, anche quando trattasi di veicolo attrezzato ed impiegato direttamente nell'attività illecita. Se il legislatore avesse voluto consentire anche la confisca del veicolo utilizzato per commettere la violazione – sosteneva il – avrebbe dovuto farne CP_2
espressa menzione nel testo normativo, non potendosi al contrario presumere per analogia, dal silenzio della legge, una situazione maggiormente afflittiva per il sanzionato. In particolare, la risoluzione del MISE è scaturita dalla questione sottoposta al Ministero dagli operatori di un CP_1
che, dopo aver ricevuto il pagamento della sanzione pecuniaria da parte di un soggetto sanzionato per l'esercizio abusivo di attività commerciale su area pubblica, si interrogavano in merito alla possibilità di non procedere con l'adozione dei provvedimenti di confisca, alla luce del fatto che la disposizione pagina 7 di 9 regionale imporrebbe non solo il sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci (come previsto dal d.lgs. 114/98),ù ma anche quello dell'automezzo usato dal trasgressore per commettere l'illecito.
Il , stante il contrasto tra la norma statale e quella regionale, ha ribadito la definizione di CP_2
attrezzature già espressa nella precedente circolare del 28-09-2015, asserendo, allo stesso tempo che la vigenza di una norma all'interno dell'ordinamento regionale impone la sua osservanza e applicazione da parte di tutti gli operatori tenuti a farlo;
sul contrasto, il suggerimento ministeriale, quindi, è consistito nell'interpretazione della norma regionale, da parte del come riferita CP_1
solo a specifiche eSIenze cautelari, con la possibilità di non procedere all'applicazione di sanzioni accessorie (compreso il sequestro cautelare preordinato alla confisca) quando sia già stata soddisfatta la pretesa pecuniaria dell'ente pubblico.
Sulla scorta dell'orientamento ministeriale riportato, questo Giudice ritiene, pertanto, che nel caso in esame, a fronte dell'accertata violazione della normativa regionale vigente in materia di commercio itinerante - violazione peraltro commessa a fronte di autorizzazioni valide - il Comune procedente abbia legittimamente proceduto al sequestro amministrativo e conseguente confisca delle merci e delle attrezzature amovibili, mentre risulta illegittima la confisca del veicolo.
Del resto, si è già avuto modo di affermare in precedenti pronunce di questa Sezione che la previsione della confisca degli “autonegozi” (inserita nella L.R. 6/2010) si sostanzia in un'ingiustificata ed irragionevole disparità di trattamento degli esercenti il commercio itinerante di prodotti alimentari e di bevande rispetto a coloro che, vendendo prodotti diversi (che non necessitano di un veicolo dotato di particolari allestimenti per ragioni igienico-sanitarie, ma si servono del veicolo per il trasporto delle merci e per la loro esposizione al pubblico) violano la medesima disposizione normativa. Che il veicolo di cui si discute costituisca “altro” rispetto alle “attrezzature” e alle “merci” emerge inequivocabilmente dallo stesso verbale di contestazione dell'illecito e dai verbali di sequestro, laddove, nella descrizione dei beni sottoposti a sequestro, il veicolo è distinto dalle attrezzature e dalle merci (cfr. verbale in atti).
Infine, questo Giudice rileva come l'interpretazione fornita dal Ministero nella risoluzione richiamata sia costante e ribadita da tempo risalente (si veda anche la risoluzione n. 2120 del 24-02-2006) al punto che la risoluzione n. 174133 del 2015 si conclude, a riprova della complessità della questione affrontata, con un invito alla circa l'opportunità di armonizzare la propria legislazione a quella Pt_2
statale al fine di prevenire inevitabili disparità di trattamento in materia di sanzioni amministrative sul territorio nazionale.
pagina 8 di 9 Per le esposte ragioni, questo Giudice ritiene di annullare l'ordinanza di confisca del veicolo sopra descritto, in quanto illegittima.
3. Quanto alle spese di lite, visto il dubbio tenore del dato normativo e i diversi orientamenti giurisprudenziali, vanno compensate integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. in accoglimento dell'opposizione proposta dalla SI.ra , annulla l'ordinanza di Parte_1
confisca limitatamente all'automezzo marca Iveco Fiat modello 3510 tg SV428615;
2. compensa fra le parti le spese di lite.
Milano, 23 gennaio 2025
Il Giudice
Roberta Mandelli
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