TRIB
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/07/2025, n. 1778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1778 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del giudice dr.ssa Patrizia Acampora, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 953/2023 RGAC
TRA
(c.f. , elett.te dom.to in Torre Annunziata alla Via Parte_1 C.F._1
Terragneta n. 68, presso lo studio dell'avv. Domenico Piccolo (c.f. ), C.F._2
domicilio digitale opponente Email_1
CONTRO
(c.f. ), elett.te dom.ta in Torre Annunziata al Controparte_1 C.F._3
Corso Vittorio Emanuele III n. 365, presso lo studio dell'avv. Sergio Nitrato Izzo
( che la difende unitamente all'avv. Paolo Marchiori Email_2
( ) del foro di Gorizia opposta Email_3
Oggetto: opposizione all'esecuzione
Conclusioni: come da note in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di opposizione ex artt. 616 e 618 cpc, si oppone all'atto di pignoramento Parte_1
presso terzi ad istanza della IG.ra , con cui la stessa ha sottoposto a pignoramento Controparte_1 il saldo di conto corrente dell'opponente presso la Banca Intesa Sanpaolo, fino alla concorrenza dell'importo di euro 67.706,58, sulla scorta della sentenza n. 2760/2013 emessa dal Tribunale di Nola all'esito della causa di separazione giudiziale. L'opponente deduceva che in data 19-6-2021 è stato notificato atto di pignoramento presso terzi e contestuale citazione ex art. 543 cpc, ad istanza della IG.ra , con cui sono state assoggettate a pignoramento il saldo di conto corrente presso Banca CP_1
Intesa Sanpaolo. L'atto di pignoramento segue l'atto di precetto con cui era stato intimato il pagamento della somma di euro 45.137,72, contestualmente alla notifica del titolo esecutivo. Iscritto
a ruolo il pignoramento, incardinato al n. 3137/2021 RG Es., veniva negata la sospensione dell'esecuzione chiesta dall'opponente e successivamente emessa ordinanza di assegnazione delle somme. Con l'ordinanza del 6-2-2023, di reiezione dell'istanza di sospensione, veniva fissato il termine per la riassunzione in fase di merito.
L'opponente sosteneva altresì la non debenza della somma di euro 47.252,72, sostenendo che l'importo di euro 1.000,00 a titolo di assegno di mantenimento fosse dovuto a decorrere dal deposito della sentenza e non a decorrere dalla domanda giudiziale.
Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
L'opposizione è infondata e va rigettata.
In effetti, il titolo esecutivo contiene la condanna al pagamento della somma di euro 1.000,00 mensili, con aggiornamento Istat a decorrere dalla data della sentenza.
Non coglie nel segno l'opposizione, invece, laddove pretende di far decorrere l'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento dal deposito della sentenza. La giurisprudenza, sul punto,
è granitica, nel senso che l'obbligo di mantenimento decorre dalla domanda giudiziale, anzi, dalla cessazione dell'effettiva coabitazione. Difatti, l'obbligazione di mantenimento si collega allo status genitoriale ed assume, di conseguenza, pari decorrenza, dalla nascita del figlio. E' dal momento della cessazione dell'effettiva coabitazione che diventano quindi efficaci le statuizioni in tema di affidamento dei figli ed i conseguenti provvedimenti di natura economica, e ciò nel caso in cui la domanda sia stata presentata prima della cessazione della coabitazione. Ad ogni modo, non possono mai decorrere dal deposito della sentenza che statuisce l'obbligo, in quanto ciò sarebbe contrario al principio di solidarietà fissato nella Costituzione, al favor minoris ed agli istituti di matrice sovranazionale che proteggono i minori.
Sebbene, in tesi, l'aggiornamento Istat in sentenza sia stabilito a decorrere dal deposito della sentenza, sul punto l'opposizione è carente, poiché non propone un diverso calcolo dell'Istat, non potendosi demandare al Giudice la rielaborazione di esso. Di conseguenza, l'opposizione deve essere integralmente rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando sull'opposizione all'esecuzione promossa da intrapresa da : Parte_1 Controparte_1
1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore degli avv.ti Parte_1
Sergio Nitrato Izzo e Paolo Marchiori, difensore antistatari di , nella misura Controparte_1 di euro 7.616,00 per competenze, oltre rimb. forf. 15%, CpA ed Iva se dovute e non detraibili.
Torre Annunziata 14 luglio 2025
Dr.ssa Patrizia Acampora
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del giudice dr.ssa Patrizia Acampora, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 953/2023 RGAC
TRA
(c.f. , elett.te dom.to in Torre Annunziata alla Via Parte_1 C.F._1
Terragneta n. 68, presso lo studio dell'avv. Domenico Piccolo (c.f. ), C.F._2
domicilio digitale opponente Email_1
CONTRO
(c.f. ), elett.te dom.ta in Torre Annunziata al Controparte_1 C.F._3
Corso Vittorio Emanuele III n. 365, presso lo studio dell'avv. Sergio Nitrato Izzo
( che la difende unitamente all'avv. Paolo Marchiori Email_2
( ) del foro di Gorizia opposta Email_3
Oggetto: opposizione all'esecuzione
Conclusioni: come da note in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di opposizione ex artt. 616 e 618 cpc, si oppone all'atto di pignoramento Parte_1
presso terzi ad istanza della IG.ra , con cui la stessa ha sottoposto a pignoramento Controparte_1 il saldo di conto corrente dell'opponente presso la Banca Intesa Sanpaolo, fino alla concorrenza dell'importo di euro 67.706,58, sulla scorta della sentenza n. 2760/2013 emessa dal Tribunale di Nola all'esito della causa di separazione giudiziale. L'opponente deduceva che in data 19-6-2021 è stato notificato atto di pignoramento presso terzi e contestuale citazione ex art. 543 cpc, ad istanza della IG.ra , con cui sono state assoggettate a pignoramento il saldo di conto corrente presso Banca CP_1
Intesa Sanpaolo. L'atto di pignoramento segue l'atto di precetto con cui era stato intimato il pagamento della somma di euro 45.137,72, contestualmente alla notifica del titolo esecutivo. Iscritto
a ruolo il pignoramento, incardinato al n. 3137/2021 RG Es., veniva negata la sospensione dell'esecuzione chiesta dall'opponente e successivamente emessa ordinanza di assegnazione delle somme. Con l'ordinanza del 6-2-2023, di reiezione dell'istanza di sospensione, veniva fissato il termine per la riassunzione in fase di merito.
L'opponente sosteneva altresì la non debenza della somma di euro 47.252,72, sostenendo che l'importo di euro 1.000,00 a titolo di assegno di mantenimento fosse dovuto a decorrere dal deposito della sentenza e non a decorrere dalla domanda giudiziale.
Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
L'opposizione è infondata e va rigettata.
In effetti, il titolo esecutivo contiene la condanna al pagamento della somma di euro 1.000,00 mensili, con aggiornamento Istat a decorrere dalla data della sentenza.
Non coglie nel segno l'opposizione, invece, laddove pretende di far decorrere l'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento dal deposito della sentenza. La giurisprudenza, sul punto,
è granitica, nel senso che l'obbligo di mantenimento decorre dalla domanda giudiziale, anzi, dalla cessazione dell'effettiva coabitazione. Difatti, l'obbligazione di mantenimento si collega allo status genitoriale ed assume, di conseguenza, pari decorrenza, dalla nascita del figlio. E' dal momento della cessazione dell'effettiva coabitazione che diventano quindi efficaci le statuizioni in tema di affidamento dei figli ed i conseguenti provvedimenti di natura economica, e ciò nel caso in cui la domanda sia stata presentata prima della cessazione della coabitazione. Ad ogni modo, non possono mai decorrere dal deposito della sentenza che statuisce l'obbligo, in quanto ciò sarebbe contrario al principio di solidarietà fissato nella Costituzione, al favor minoris ed agli istituti di matrice sovranazionale che proteggono i minori.
Sebbene, in tesi, l'aggiornamento Istat in sentenza sia stabilito a decorrere dal deposito della sentenza, sul punto l'opposizione è carente, poiché non propone un diverso calcolo dell'Istat, non potendosi demandare al Giudice la rielaborazione di esso. Di conseguenza, l'opposizione deve essere integralmente rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando sull'opposizione all'esecuzione promossa da intrapresa da : Parte_1 Controparte_1
1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore degli avv.ti Parte_1
Sergio Nitrato Izzo e Paolo Marchiori, difensore antistatari di , nella misura Controparte_1 di euro 7.616,00 per competenze, oltre rimb. forf. 15%, CpA ed Iva se dovute e non detraibili.
Torre Annunziata 14 luglio 2025
Dr.ssa Patrizia Acampora