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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/03/2025, n. 1892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1892 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1418/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Cozzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1418/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BOZZETTI Parte_1 P.IVA_1 MAURIZIO e dell'avv. FRANZONI ELENA ( elettivamente domiciliato in C.F._1
VIA ITALIA, 50 20900 MONZA presso il difensore avv. BOZZETTI MAURIZIO
opponente contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. BRIGNOLI NICCOLO' FERRUCCIO, elettivamente P.IVA_2 domiciliato in VIA DURINI 23 20122 MILANO presso il difensore avv. BRIGNOLI NICCOLO'
FERRUCCIO
opposta
CONCLUSIONI
Per Parte_1
CONCLUSIONI IN VIA PRELIMINARE: rigettare, ove avanzata, l'eventuale istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 17882/2023, emesso in data 20/11/2023 dal Tribunale di Milano, per tutte le motivazioni esposte in parte narrativa e per altre eventualmente rilevabili d'ufficio;
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare la nullità/inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo opposto per tutte le motivazioni esposte in parte narrativa e per altre eventualmente rilevabili d'ufficio e, per l'effetto, disporre, ove possibile, la rinotifica del decreto ingiuntivo n. 17882/2023 del Tribunale di Milano del 20/11/2023 con rimessione della nei Parte_1 termini per l'opposizione; NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: liquidare a parte opposta quanto effettivamente dovuto e rigorosamente provato in corso di causa.
IN VIA ISTRUTTORIA: con la più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre, articolare mezzi di prova e indicare testimoni ex art. 171 ter, punti 1), 2) e 3), c.p.c.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e onorari del presente giudizio.
pagina 1 di 6 PER Controparte_2
Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza di merito, così pronunciare: In via preliminare
- concedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per l'importo di Euro 44.090,80 per essere l'opposizione avversaria non fondata su prova scritta né di pronta soluzione, per tutti i motivi esposti in narrativa.
Nel merito in via principale
- rigettare l'opposizione ex adverso proposta in quanto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 17882/2023 - R.G. 36947/2023 anche in merito alla statuizione sulle spese legali della fase monitoria;
in via subordinata
- revocare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 17882/2023 - R.G. 36947/2023 e condannare l'opponente al pagamento dell'importo di Euro 44.090,80 o al diverso importo che risulterà dovuto all'esito del giudizio, oltre interessi moratori dalla scadenza della fattura al saldo. In ogni caso, con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio, 15% rimborso forfetario spese, IVA e CPA come per legge e con salvezza di ogni altro pregiudizio;
In via Istruttoria
Si insiste per le istanze istruttorie residuali formulate nelle memorie ex art. 171-ter 1 C.p.c. N. 2
Motivazione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la società ha Parte_1
convenuto in giudizio la società , opponendosi al Controparte_2 decreto ingiuntivo n.17882/23 emesso dal Tribunale di Milano che gli ha ingiunto il pagamento di €
44.090,80 per sorte capitale, oltre interessi moratori e spese del procedimento monitorio, per il saldo delle fatture n. 357 del 06.07.2023 e n. 391 del 31.07.2023.
L'opponente ha eccepito dapprima la nullità e/o inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo opposto, stante la mancata autenticazione di conformità del ricorso telematico e del decreto ingiuntivo emesso, nonché la mancata firma digitale sia del legale sia del Giudice che ha emanato il decreto.
Nel merito è stata contestata l'inidoneità delle fatture prodotte quale prova del credito azionato ed infine sono stati contestati i relativi documenti di trasporto allegati alle fatture, il primo disconoscendo la firma ivi apposta, il secondo poiché privo di sottoscrizione.
Si è costituita ritualmente in giudizio la società Controparte_2
contestando integralmente quanto ex adverso dedotto, e chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo, con concessione della provvisoria esecuzione dello stesso, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, a saldo della fattura di cui all'ingiunzione.
Nel merito parte opposta ha precisato che la prestazione di cui al monitorio è stata provata dagli ordini effettuati, dalle fatture emesse, dai documenti di trasporto prodotti nonché dallo scambio di corrispondenza da cui si evince il riconoscimento del debito da parte dell'opponente.
pagina 2 di 6 Nei termini di cui all'art. 171 ter cpc le parti hanno depositato le relative memorie.
Alla prima udienza, ritenuta l'opposizione non fondata su prova scritta né di pronta soluzione è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, nonché, stante la natura documentale, la causa
è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies cpc.
La causa è stata discussa all'udienza del 6.3.2025 sulle conclusioni precisate dalle parti come riportate in epigrafe.
L'eccezione di inesistenza e/o nullità della notifica del decreto ingiuntivo svolta dall'opponente è infondata.
Parte opponente ha eccepito una serie di vizi relativi alla notifica del decreto ingiuntivo e nello specifico:
- l'assenza di autenticazione di conformità;
- la mancanza del duplicato informatico della copia digitale estratta che impedisce di comprendere la data di pubblicazione del decreto;
- l'assenza della firma digitale del legale e del Giudice che ha emanato l'ingiunzione.
Tutte le eccezioni sono infondate.
Il decreto ingiuntivo notificato a mezzo pec è un duplicato informatico, che secondo la Cassazione:
“non necessita dell'attestazione di conformità da parte dell'avvocato e non presenta alcun peculiare segno grafico (la coccarda e la stringa alfanumerica indicante i firmatari dell'atto), elementi che al contrario contraddistinguono la copia informatica, per la quale è necessaria l'attestazione di conformità rispetto all'originale” (Cass. Sez. VI, Ord., 19 settembre 2022, n. 27379)
Invero, in virtù del primo comma dell'art. 23-bis del CAD “i duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71” (art. 5 DPCM 13 novembre 2014).
Pertanto il documento prodotto non risulta affetto da alcuna inefficacia, essendo stato estratto secondo le norme di legge, ed essendo ammantato dai requisiti di legge, né potrà ritenersi affetto da nullità ai sensi dell'art. 156 cpc giacché la nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui
è destinato.
Per tali motivi l'eccezione preliminare di parte opponente va rigettata.
Nel merito della vertenza parte opposta ha ingiunto il pagamento di euro 44.090,80 relativo al saldo delle fatture n. 357 e n. 391 del 2023 (doc.
1-2 del fascicolo monitorio).
Come noto, il creditore che agisca in giudizio per l'inadempimento del debitore deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre incombe sul debitore l'onere della prova del corretto adempimento (Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; cfr. altresì
pagina 3 di 6 Cassazione civile sez. III, 28 gennaio 2002, n. 982; Cassazione civile sez. lav., 16 luglio 1999, n.
7553; Cassazione civile sez. I, 15 ottobre 1999, n. 11629; Cassazione civile sez. II, 5 dicembre 1994,
n. 10446; Cassazione civile, sez. II, 17 agosto 1990 n. 8336; Cassazione civile, sez. II, 31 marzo
1987 n. 3099).
Nel caso di specie l'opposta, attrice sostanziale nel presente giudizio, ha prodotto:
- gli ordini effettuati dall'opponente avente ad oggetto la fornitura dei beni di cui alle fatture (cfr doc.
1-2 del fascicolo monitorio);
- le fatture emesse ed i relativi documenti di trasporto. (cfr doc.
1-2 del fascicolo monitorio)
Il credito dell'opposta risulta quindi fondato su idonea prova scritta, essendo stata fornita la prova dell'avvenuto adempimento della prestazione dedotta in sede monitoria.
Di contro parte opponente non ha fornito la prova di alcuna contestazione in ordine alla fornitura ricevuta, limitandosi a contestare i documenti di trasporto prodotti: in merito al primo disconoscendo la firma apposta, quanto al secondo rilevando la mancata sottoscrizione del destinatario.
In merito al disconoscimento del primo documento di trasporto prodotto si rileva la genericità dello stesso in quanto parte opponente si limita ad affermare che la firma del destinatario apposta è
“illeggibile e che pare comunque essere identica a quella del conducente.”
Sul punto l'ordinanza della Cassazione ha precisato che: “ l'onere del disconoscimento, ex art. 2719
c.c., della conformità tra l'originale di un documento e la fotocopia prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro, espresso e specifico contenuto, dalla quale sia dato desumere che l'eccipiente abbia negato la genuinità della copia in questione, al riguardo non essendo sufficienti generiche o omnicomprensive contestazioni, ancorché riferibili a tale produzione… il disconoscimento deve contenere l'indicazione delle parti in cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all'originale; oppure le parti mancanti e il loro contenuto;
oppure, in alternativa, le parti aggiunte;
a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce deve anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale” (Corte di Cassazione ordinanza n. 37290 del 20 dicembre 2022;
Corte di Cassazione n. 16836/2021).
Alla luce di quanto sopra si esclude che la contestazione sollevata dall'opponente, così come genericamente articolata, sia efficace.
Inoltre ed anche in merito al secondo documento di trasporto (di cui parte opponente eccepisce la mancata sottoscrizione del destinatario), la contestazione dell'opponente è infondata alla luce del compendio probatorio in atti.
pagina 4 di 6 Infatti, la prestazione dedotta in giudizio, ovvero la fornitura dei beni indicati nelle fatture del procedimento monitorio, risulta essere stata riconosciuta dall' opponente alla luce della corrispondenza intervenuta a mezzo posta elettronica tra le parti, prodotta dall'opposta.
È in atti l'email del 04.10.2023, non contestata, con la quale parte opponente si impegna a pagare entro il mese di ottobre 2023 la fattura n. 357, mentre si impegna a pagare la fattura n. 391 in n. 8 rate dal mese di Novembre 2023. (doc.5).
Sul punto la Cassazione ricorda che: “La promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", comportante una semplice "relevatio ab onere probandi" per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria” (Cass.civ. 2091/22)
L'opposizione risulta quindi infondata e per tali motivi va rigettata.
Le spese sono regolate a mente degli artt. 91 e ss cpc, nella formulazione attualmente vigente: in forza di tali disposizioni, il soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa, salva solo la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata, il revirement della giurisprudenza su questioni decisive, ovvero, ex C. Cost. n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. La ratio di tali disposizioni è che chi ha promosso un processo perso, o ha costretto altri a promuovere un processo per affermare il suo buon diritto, ne deve sopportare le conseguenze economiche, a prescindere dall'elemento soggettivo della colpa del soccombente o da profili sanzionatori, rispondendo il principio di causalità ad una funzione indennitaria o ripristinatoria, nel senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese sostenute per l'accertamento del suo buon diritto (o per l'accertamento dell'inesistenza del diritto altrui), pena la vanificazione del diritto di azione e di difesa in giudizio, di cui all'art. 24 Cost. (Cass. civ. sez. 3 del 15.07.2008 n. 19456; conf.:
Cass. civ. sez. 3 del 20.02.2014 n. 4074).
Le spese di lite seguono pertanto la soccombenza della parte opponente e si liquidano come da dispositivo, ex D.M. 55/2014 e successive modifiche, avuto riguardo al tenore delle memorie, all'impegno difensivo ed al valore della causa, compreso tra € 26.000,00 ed € 52.000,00, reputando congrui i parametri minimi delle quattro fasi del processo stante la non complessità delle questioni trattate, la natura documentale della causa e la decisione con discussione orale, per complessivi €
3.809,00 per compenso, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre IVA e
CPA se e come dovuti in ragione del regime fiscale del convenuto
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
1. Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 17882/23, già esecutivo;
2. Condanna la parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta che liquida in € 3.809,00 per compenso, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, oltre Iva e Cpa come per legge.
Milano, 6 marzo 2025
La Giudice dott.ssa Antonella Cozzi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Cozzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1418/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BOZZETTI Parte_1 P.IVA_1 MAURIZIO e dell'avv. FRANZONI ELENA ( elettivamente domiciliato in C.F._1
VIA ITALIA, 50 20900 MONZA presso il difensore avv. BOZZETTI MAURIZIO
opponente contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. BRIGNOLI NICCOLO' FERRUCCIO, elettivamente P.IVA_2 domiciliato in VIA DURINI 23 20122 MILANO presso il difensore avv. BRIGNOLI NICCOLO'
FERRUCCIO
opposta
CONCLUSIONI
Per Parte_1
CONCLUSIONI IN VIA PRELIMINARE: rigettare, ove avanzata, l'eventuale istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 17882/2023, emesso in data 20/11/2023 dal Tribunale di Milano, per tutte le motivazioni esposte in parte narrativa e per altre eventualmente rilevabili d'ufficio;
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare la nullità/inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo opposto per tutte le motivazioni esposte in parte narrativa e per altre eventualmente rilevabili d'ufficio e, per l'effetto, disporre, ove possibile, la rinotifica del decreto ingiuntivo n. 17882/2023 del Tribunale di Milano del 20/11/2023 con rimessione della nei Parte_1 termini per l'opposizione; NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: liquidare a parte opposta quanto effettivamente dovuto e rigorosamente provato in corso di causa.
IN VIA ISTRUTTORIA: con la più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre, articolare mezzi di prova e indicare testimoni ex art. 171 ter, punti 1), 2) e 3), c.p.c.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e onorari del presente giudizio.
pagina 1 di 6 PER Controparte_2
Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza di merito, così pronunciare: In via preliminare
- concedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per l'importo di Euro 44.090,80 per essere l'opposizione avversaria non fondata su prova scritta né di pronta soluzione, per tutti i motivi esposti in narrativa.
Nel merito in via principale
- rigettare l'opposizione ex adverso proposta in quanto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 17882/2023 - R.G. 36947/2023 anche in merito alla statuizione sulle spese legali della fase monitoria;
in via subordinata
- revocare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 17882/2023 - R.G. 36947/2023 e condannare l'opponente al pagamento dell'importo di Euro 44.090,80 o al diverso importo che risulterà dovuto all'esito del giudizio, oltre interessi moratori dalla scadenza della fattura al saldo. In ogni caso, con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio, 15% rimborso forfetario spese, IVA e CPA come per legge e con salvezza di ogni altro pregiudizio;
In via Istruttoria
Si insiste per le istanze istruttorie residuali formulate nelle memorie ex art. 171-ter 1 C.p.c. N. 2
Motivazione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la società ha Parte_1
convenuto in giudizio la società , opponendosi al Controparte_2 decreto ingiuntivo n.17882/23 emesso dal Tribunale di Milano che gli ha ingiunto il pagamento di €
44.090,80 per sorte capitale, oltre interessi moratori e spese del procedimento monitorio, per il saldo delle fatture n. 357 del 06.07.2023 e n. 391 del 31.07.2023.
L'opponente ha eccepito dapprima la nullità e/o inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo opposto, stante la mancata autenticazione di conformità del ricorso telematico e del decreto ingiuntivo emesso, nonché la mancata firma digitale sia del legale sia del Giudice che ha emanato il decreto.
Nel merito è stata contestata l'inidoneità delle fatture prodotte quale prova del credito azionato ed infine sono stati contestati i relativi documenti di trasporto allegati alle fatture, il primo disconoscendo la firma ivi apposta, il secondo poiché privo di sottoscrizione.
Si è costituita ritualmente in giudizio la società Controparte_2
contestando integralmente quanto ex adverso dedotto, e chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo, con concessione della provvisoria esecuzione dello stesso, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, a saldo della fattura di cui all'ingiunzione.
Nel merito parte opposta ha precisato che la prestazione di cui al monitorio è stata provata dagli ordini effettuati, dalle fatture emesse, dai documenti di trasporto prodotti nonché dallo scambio di corrispondenza da cui si evince il riconoscimento del debito da parte dell'opponente.
pagina 2 di 6 Nei termini di cui all'art. 171 ter cpc le parti hanno depositato le relative memorie.
Alla prima udienza, ritenuta l'opposizione non fondata su prova scritta né di pronta soluzione è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, nonché, stante la natura documentale, la causa
è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies cpc.
La causa è stata discussa all'udienza del 6.3.2025 sulle conclusioni precisate dalle parti come riportate in epigrafe.
L'eccezione di inesistenza e/o nullità della notifica del decreto ingiuntivo svolta dall'opponente è infondata.
Parte opponente ha eccepito una serie di vizi relativi alla notifica del decreto ingiuntivo e nello specifico:
- l'assenza di autenticazione di conformità;
- la mancanza del duplicato informatico della copia digitale estratta che impedisce di comprendere la data di pubblicazione del decreto;
- l'assenza della firma digitale del legale e del Giudice che ha emanato l'ingiunzione.
Tutte le eccezioni sono infondate.
Il decreto ingiuntivo notificato a mezzo pec è un duplicato informatico, che secondo la Cassazione:
“non necessita dell'attestazione di conformità da parte dell'avvocato e non presenta alcun peculiare segno grafico (la coccarda e la stringa alfanumerica indicante i firmatari dell'atto), elementi che al contrario contraddistinguono la copia informatica, per la quale è necessaria l'attestazione di conformità rispetto all'originale” (Cass. Sez. VI, Ord., 19 settembre 2022, n. 27379)
Invero, in virtù del primo comma dell'art. 23-bis del CAD “i duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71” (art. 5 DPCM 13 novembre 2014).
Pertanto il documento prodotto non risulta affetto da alcuna inefficacia, essendo stato estratto secondo le norme di legge, ed essendo ammantato dai requisiti di legge, né potrà ritenersi affetto da nullità ai sensi dell'art. 156 cpc giacché la nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui
è destinato.
Per tali motivi l'eccezione preliminare di parte opponente va rigettata.
Nel merito della vertenza parte opposta ha ingiunto il pagamento di euro 44.090,80 relativo al saldo delle fatture n. 357 e n. 391 del 2023 (doc.
1-2 del fascicolo monitorio).
Come noto, il creditore che agisca in giudizio per l'inadempimento del debitore deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre incombe sul debitore l'onere della prova del corretto adempimento (Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; cfr. altresì
pagina 3 di 6 Cassazione civile sez. III, 28 gennaio 2002, n. 982; Cassazione civile sez. lav., 16 luglio 1999, n.
7553; Cassazione civile sez. I, 15 ottobre 1999, n. 11629; Cassazione civile sez. II, 5 dicembre 1994,
n. 10446; Cassazione civile, sez. II, 17 agosto 1990 n. 8336; Cassazione civile, sez. II, 31 marzo
1987 n. 3099).
Nel caso di specie l'opposta, attrice sostanziale nel presente giudizio, ha prodotto:
- gli ordini effettuati dall'opponente avente ad oggetto la fornitura dei beni di cui alle fatture (cfr doc.
1-2 del fascicolo monitorio);
- le fatture emesse ed i relativi documenti di trasporto. (cfr doc.
1-2 del fascicolo monitorio)
Il credito dell'opposta risulta quindi fondato su idonea prova scritta, essendo stata fornita la prova dell'avvenuto adempimento della prestazione dedotta in sede monitoria.
Di contro parte opponente non ha fornito la prova di alcuna contestazione in ordine alla fornitura ricevuta, limitandosi a contestare i documenti di trasporto prodotti: in merito al primo disconoscendo la firma apposta, quanto al secondo rilevando la mancata sottoscrizione del destinatario.
In merito al disconoscimento del primo documento di trasporto prodotto si rileva la genericità dello stesso in quanto parte opponente si limita ad affermare che la firma del destinatario apposta è
“illeggibile e che pare comunque essere identica a quella del conducente.”
Sul punto l'ordinanza della Cassazione ha precisato che: “ l'onere del disconoscimento, ex art. 2719
c.c., della conformità tra l'originale di un documento e la fotocopia prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro, espresso e specifico contenuto, dalla quale sia dato desumere che l'eccipiente abbia negato la genuinità della copia in questione, al riguardo non essendo sufficienti generiche o omnicomprensive contestazioni, ancorché riferibili a tale produzione… il disconoscimento deve contenere l'indicazione delle parti in cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all'originale; oppure le parti mancanti e il loro contenuto;
oppure, in alternativa, le parti aggiunte;
a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce deve anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale” (Corte di Cassazione ordinanza n. 37290 del 20 dicembre 2022;
Corte di Cassazione n. 16836/2021).
Alla luce di quanto sopra si esclude che la contestazione sollevata dall'opponente, così come genericamente articolata, sia efficace.
Inoltre ed anche in merito al secondo documento di trasporto (di cui parte opponente eccepisce la mancata sottoscrizione del destinatario), la contestazione dell'opponente è infondata alla luce del compendio probatorio in atti.
pagina 4 di 6 Infatti, la prestazione dedotta in giudizio, ovvero la fornitura dei beni indicati nelle fatture del procedimento monitorio, risulta essere stata riconosciuta dall' opponente alla luce della corrispondenza intervenuta a mezzo posta elettronica tra le parti, prodotta dall'opposta.
È in atti l'email del 04.10.2023, non contestata, con la quale parte opponente si impegna a pagare entro il mese di ottobre 2023 la fattura n. 357, mentre si impegna a pagare la fattura n. 391 in n. 8 rate dal mese di Novembre 2023. (doc.5).
Sul punto la Cassazione ricorda che: “La promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", comportante una semplice "relevatio ab onere probandi" per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria” (Cass.civ. 2091/22)
L'opposizione risulta quindi infondata e per tali motivi va rigettata.
Le spese sono regolate a mente degli artt. 91 e ss cpc, nella formulazione attualmente vigente: in forza di tali disposizioni, il soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa, salva solo la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata, il revirement della giurisprudenza su questioni decisive, ovvero, ex C. Cost. n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. La ratio di tali disposizioni è che chi ha promosso un processo perso, o ha costretto altri a promuovere un processo per affermare il suo buon diritto, ne deve sopportare le conseguenze economiche, a prescindere dall'elemento soggettivo della colpa del soccombente o da profili sanzionatori, rispondendo il principio di causalità ad una funzione indennitaria o ripristinatoria, nel senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese sostenute per l'accertamento del suo buon diritto (o per l'accertamento dell'inesistenza del diritto altrui), pena la vanificazione del diritto di azione e di difesa in giudizio, di cui all'art. 24 Cost. (Cass. civ. sez. 3 del 15.07.2008 n. 19456; conf.:
Cass. civ. sez. 3 del 20.02.2014 n. 4074).
Le spese di lite seguono pertanto la soccombenza della parte opponente e si liquidano come da dispositivo, ex D.M. 55/2014 e successive modifiche, avuto riguardo al tenore delle memorie, all'impegno difensivo ed al valore della causa, compreso tra € 26.000,00 ed € 52.000,00, reputando congrui i parametri minimi delle quattro fasi del processo stante la non complessità delle questioni trattate, la natura documentale della causa e la decisione con discussione orale, per complessivi €
3.809,00 per compenso, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre IVA e
CPA se e come dovuti in ragione del regime fiscale del convenuto
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
1. Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 17882/23, già esecutivo;
2. Condanna la parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta che liquida in € 3.809,00 per compenso, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, oltre Iva e Cpa come per legge.
Milano, 6 marzo 2025
La Giudice dott.ssa Antonella Cozzi
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