Articolo 16 della Legge 23 ottobre 2003, n. 286
Articolo 15Articolo 17
Versione
11 novembre 2003
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Versione
31 luglio 2012
Art. 16. (Comitato elettorale circoscrizionale) 1. Le liste dei candidati sono presentate ad un apposito ufficio elettorale istituito presso gli uffici consolari, presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante, che le accetta nei termini e secondo le modalita' prescritti dal regolamento di cui all'articolo 26.
2. Scaduto il termine per la presentazione delle liste, e' costituito, sempre presso gli uffici consolari, un comitato elettorale circoscrizionale presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante. 3. Del comitato di cui al comma 2 non possono far parte i candidati.
4. I membri del comitato elettorale circoscrizionale sono nominati, tra gli aventi diritto al voto nell'ambito della circoscrizione, dal capo dell'ufficio consolare, su designazione dei presentatori delle liste e delle associazioni degli emigrati presenti nella circoscrizione e secondo le modalita' stabilite nel regolamento di cui all'articolo 26.
5. Il comitato elettorale circoscrizionale ha il compito di controllare la validita' delle firme e delle liste presentate ((...)) . ((3)) 6. Le decisioni del comitato elettorale circoscrizionale sono valide se adottate a maggioranza dei componenti; in caso di parita', prevale il voto del presidente.

--------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 30 maggio 2012, n. 67 , convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2012, n. 118 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1-bis, lettera b)) che la presente modifica si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 dell'art. 1 del D.L. medesimo.
Entrata in vigore il 31 luglio 2012
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