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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 01/04/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 817/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
Desenzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 127-ter C.P.C.
nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. ZINZI PAOLO e l'avv. BONGARZONE ANTONIO
- RICORRENTE contro
in persona del pro tempore Controparte_1 CP_2
in persona del Dirigente pro tempore Controparte_3
entrambi costituiti in proprio ex art. 417-bis c.p.c. con la dott.ssa , il dott. CP_4
, la dott.ssa , la dott.ssa , la Controparte_5 Controparte_6 CP_7
dott.ssa , la dott.ssa , la dott.ssa CASTALDO CP_8 Controparte_9
ANTONELLA
- RESISTENTE
Oggetto: Retribuzione Professionale Docente
All'udienza ex art. 127-ter c.p.c. i procuratori delle parti concludevano come da rispettive note scritte. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 02.04.2024 deduceva: Parte_1
a) di essere, al momento del deposito del ricorso, docente di ruolo in servizio presso l'Istituto
d'Istruzione Superiore “Cristoforo Marzoli” di Palazzolo sull'Oglio (BS);
b) di aver prestato una serie di supplenze brevi e saltuarie dal 15.10.2021 al 09.06.2022 per complessivi 204 giorni, specificamente dettagliati in ricorso;
c) che le mansioni espletate non erano in alcun modo distinguibili da quelle compiute dai docenti assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato per l'intera durata dell'anno o fino al termine delle attività didattiche, ma, al contrario, avevano garantito l'esecuzione di una prestazione professionale del tutto equivalente a quella fornita dal docente sostituito tramite i contratti di supplenza;
d) di non aver tuttavia mai percepito, in relazione al suddetto periodo, la retribuzione professionale docenti introdotta dal CCNL Scuola del 15.03.2001, pari ad un importo mensile – da riproporzionare in base ai giorni di servizio effettivamente prestati – di euro 164,00 sino al 28.02.2018, di euro 174,50
a decorrere dal 01.03.2018 e sino al 31.12.2021, di euro 184,50 a decorrere dal 01.01.2022;
e) di aver quindi maturato nei confronti del convenuto, per i periodi lavorativi elencati alla CP_1
precedente lett. b), un credito retributivo totale pari ad € 1.231,14, oltre interessi e rivalutazione;
f) che la retribuzione professionale docenti, facente parte degli emolumenti accessori previsti dalla contrattazione collettiva, aveva natura fissa e continuativa non collegata alle particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa;
g) che tuttavia l'art. 7 del CCNL Scuola del 15.03.2001 – richiamando l'art. 25 del Contratto
Collettivo Nazionale Integrativo Comparto Scuola sottoscritto in data 31.08.1999 – in maniera illegittima aveva escluso dal diritto alla corresponsione della retribuzione professionale docenti coloro i quali avevano prestato servizio a tempo determinato sulla base di supplenze temporanee discontinue e non annuali, riservandone l'attribuzione ai soli docenti assunti a tempo indeterminato ed ai soli docenti a termine assunti per l'intera durata dell'anno scolastico o, in alternativa, sino al termine delle attività didattiche;
h) che la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva comunitaria 1999/70/CE, vincolante per l'ordinamento interno, sanciva il principio di non discriminazione nei rapporti di lavoro e, conseguentemente, precludeva al datore di lavoro la possibilità di escludere dal numero dei beneficiari della retribuzione professionale i docenti assunti con contratti a tempo determinato a copertura di supplenze temporanee non annuali;
Pag. 2 di 6 i) che, pertanto, era discriminatorio negarle il riconoscimento del medesimo trattamento retributivo iniziale, comprensivo dei compensi accessori, attribuito ai docenti a tempo indeterminato o a tempo determinato assunti per l'intera annualità o sino al termine dell'attività didattica.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva, anche previa disapplicazione della normativa nazionale e contrattuale eventualmente confliggente, di accertare e dichiarare il proprio diritto ad ottenere la corresponsione dell'importo complessivo pari ad € 1.231,14, (o della diversa somma ritenuta di giustizia), a titolo di retribuzione professionale docente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con condanna di controparte al pagamento delle spese di giudizio, dei compensi e delle spese generali, oltre accessori, da distrarsi in favore dei propri procuratori antistatari.
2. In data 28.11.2024 si costituiva il rilevando: Controparte_1
a) che lo stato matricolare della ricorrente attestava l'assunzione nel corso dell'anno scolastico
2021/2022 di una sequenza continuativa di diciannove “assegnazioni supplenza docente”, tutte a copertura di un posto di insegnamento di sostegno psicofisico ad orario completo di cattedra e tutte svolte presso l'IIS “Luigi Einaudi” di Chiari (BS) (doc. 3 della memoria);
b) che, in punto di diritto, la contrattazione collettiva vigente non riconosceva il diritto alla retribuzione professionale docente agli insegnanti assunti per supplenze brevi e saltuarie in considerazione sia del contenuto effettivo delle mansioni da costoro svolte in concreto sia delle obiettive differenze intercorrenti tra questa tipologia di supplenze e le supplenze caratterizzate da maggior stabilità sia per la minor qualificazione professionale richiesta al supplente occasionale;
c) che le disposizioni contrattuali collettive contestate da controparte si limitavano a graduare, all'interno della medesima categoria dei docenti supplenti, la misura degli emolumenti in funzione della tipologia di supplenza, senza arrecare alcuna discriminazione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato;
d) che in ogni caso, qualora fosse stata riconosciuta la debenza di tale titolo, il quantum avrebbe dovuto essere ridotto, tenuto conto dell'infondatezza e dell'eccessività della pretesa attorea.
Tanto premesso, il chiedeva il rigetto delle avversarie domande Controparte_1
in quanto infondate in fatto ed in diritto e la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite.
Chiedeva altresì di non applicare alcun cumulo di interessi e rivalutazione ex art. 22, comma 36, legge n. 724/1994 ed art. 16, comma 6, legge n. 412/1991.
3. Con note di trattazione scritta entrambe le parti si sono integralmente riportate ai rispettivi scritti difensivi. Parte ricorrente ha inoltre sviluppato un ampio richiamo ai principi sanciti da Cass. ordinanza n. 20015/2018.
Pag. 3 di 6 4. La causa veniva quindi istruita con la documentazione prodotta dalle parti.
5. Pacifici i servizi svolti, la ricorrente ha agito in giudizio per ottenere il pagamento da parte del prevista dall'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il Controparte_10
personale del comparto della scuola che al comma 1 dispone: “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”; al comma 3, inoltre, è previsto: “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25, CCNI 31.8.1999...”.
Tale disposizione, dopo aver individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplina le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso debba essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando, poi, che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
5.1. Ciò posto, si ritiene che vada riconosciuto il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti con specifico riferimento ai servizi dalla stessa prestati nel periodo di tempo in controversia, sulla base di una interpretazione della disposizione collettiva conforme al principio inderogabile di non discriminazione di cui all'art. 4 dell'Accordo Quadro, che vieta qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato.
Al riguardo, appare sufficiente richiamare quanto già osservato dalla Suprema Corte laddove, in termini del tutto condivisibili, ha affermato che “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la 'retribuzione professionale docenti' a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta – alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE – nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle
'modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999' deve intendersi limitato ai soli criteri di
Pag. 4 di 6 quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass., sez. lav., ord. 27.7.2018, n. 20015).
Secondo tale pronuncia, una volta escluse significative differenziazioni nell'attività propria degli assunti a tempo determinato rispetto a quella del personale di ruolo, il principio di non discriminazione di origine comunitaria deve guidare nell'interpretazione della disposizione del CCNL 2001 e condurre a ritenere che le parti sociali, laddove hanno previsto la RPD, hanno inteso attribuirla al “personale docente ed educativo” senza differenziazione alcuna, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999.
6. Tali principi sono del tutto condivisibili con conseguente riconoscimento del diritto in capo alla ricorrente alla corresponsione in suo favore della retribuzione professionale docente per il periodo in cui risulta aver svolto supplenze brevi e saltuarie dal 15.10.2021 al 09.06.2022 per complessivi 204 giorni, il cui importo risulta pari ad euro 1.231,60, corrispondente alla somma delle seguenti voci A) e
B) così calcolate:
A) € 174,50 (importo mensile RPD vigente fino al 31.12.2021): 30 giorni = € 5,81 (importo giornaliero RPD vigente fino al 31.12.2021); € 5,81 x 69 giorni (servizio espletato dal 15/10/2021 al
22/12/2021) = € 401,35;
B) € 184,50 (importo mensile RPD vigente a decorrere dal 01.01.2022 secondo quanto previsto dall'art. 5, co. 1, lett. a, del CCNL Comparto Istruzione e ricerca del 6 dicembre 2022 e allegata tabella
D1.1): 30 giorni = € 6,15 (importo giornaliero RPD vigente dal 01.01.2022); € 6,15 x 135 giorni
(servizio espletato dal 07/01/2022 al 09/06/2022) = € 830,25.
A tale somma vanno aggiunti la rivalutazione e gli interessi legali dal dovuto al saldo.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell'attività espletata e della serialità del contenzioso.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione rigettata e disattesa:
1) dichiara il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta la retribuzione professionale docente maturata dal 15/10/2021 al 12/11/2021, dal 13/11/2021 al 08/12/2021, dal 09/12/2021 al 22/12/2021, il
07/01/2022, dal 10/01/2022 al 25/01/2022, dal 26/01/2022 al 02/02/2022, dal 03/02/2022 al
12/02/2022, dal 16/02/2022 al 22/02/2022, dal 23/02/2022 al 26/02/2022, dal 02/03/2022 al
19/03/2022, dal 20/03/2022 al 06/04/2022, dal 07/04/2022 al 12/04/2022, dal 21/04/2022 al
Pag. 5 di 6 23/04/2022, dal 26/04/2022 al 10/05/2022, dal 11/05/2022 al 24/05/2022, dal 25/05/2022 al
01/06/2022, dal 02/06/2022 al 04/06/2022, dal 06/06/2022 al 08/06/2022, il 09/06/2022, per l'ammontare di € 1.231,60, oltre accessori come da motivazione, e condanna parte convenuta a corrisponderle tale somma;
2) condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, liquidate in €
800,00 per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 1.04.2025.
Il Giudice del Lavoro
Chiara Desenzani
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
Desenzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 127-ter C.P.C.
nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. ZINZI PAOLO e l'avv. BONGARZONE ANTONIO
- RICORRENTE contro
in persona del pro tempore Controparte_1 CP_2
in persona del Dirigente pro tempore Controparte_3
entrambi costituiti in proprio ex art. 417-bis c.p.c. con la dott.ssa , il dott. CP_4
, la dott.ssa , la dott.ssa , la Controparte_5 Controparte_6 CP_7
dott.ssa , la dott.ssa , la dott.ssa CASTALDO CP_8 Controparte_9
ANTONELLA
- RESISTENTE
Oggetto: Retribuzione Professionale Docente
All'udienza ex art. 127-ter c.p.c. i procuratori delle parti concludevano come da rispettive note scritte. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 02.04.2024 deduceva: Parte_1
a) di essere, al momento del deposito del ricorso, docente di ruolo in servizio presso l'Istituto
d'Istruzione Superiore “Cristoforo Marzoli” di Palazzolo sull'Oglio (BS);
b) di aver prestato una serie di supplenze brevi e saltuarie dal 15.10.2021 al 09.06.2022 per complessivi 204 giorni, specificamente dettagliati in ricorso;
c) che le mansioni espletate non erano in alcun modo distinguibili da quelle compiute dai docenti assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato per l'intera durata dell'anno o fino al termine delle attività didattiche, ma, al contrario, avevano garantito l'esecuzione di una prestazione professionale del tutto equivalente a quella fornita dal docente sostituito tramite i contratti di supplenza;
d) di non aver tuttavia mai percepito, in relazione al suddetto periodo, la retribuzione professionale docenti introdotta dal CCNL Scuola del 15.03.2001, pari ad un importo mensile – da riproporzionare in base ai giorni di servizio effettivamente prestati – di euro 164,00 sino al 28.02.2018, di euro 174,50
a decorrere dal 01.03.2018 e sino al 31.12.2021, di euro 184,50 a decorrere dal 01.01.2022;
e) di aver quindi maturato nei confronti del convenuto, per i periodi lavorativi elencati alla CP_1
precedente lett. b), un credito retributivo totale pari ad € 1.231,14, oltre interessi e rivalutazione;
f) che la retribuzione professionale docenti, facente parte degli emolumenti accessori previsti dalla contrattazione collettiva, aveva natura fissa e continuativa non collegata alle particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa;
g) che tuttavia l'art. 7 del CCNL Scuola del 15.03.2001 – richiamando l'art. 25 del Contratto
Collettivo Nazionale Integrativo Comparto Scuola sottoscritto in data 31.08.1999 – in maniera illegittima aveva escluso dal diritto alla corresponsione della retribuzione professionale docenti coloro i quali avevano prestato servizio a tempo determinato sulla base di supplenze temporanee discontinue e non annuali, riservandone l'attribuzione ai soli docenti assunti a tempo indeterminato ed ai soli docenti a termine assunti per l'intera durata dell'anno scolastico o, in alternativa, sino al termine delle attività didattiche;
h) che la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva comunitaria 1999/70/CE, vincolante per l'ordinamento interno, sanciva il principio di non discriminazione nei rapporti di lavoro e, conseguentemente, precludeva al datore di lavoro la possibilità di escludere dal numero dei beneficiari della retribuzione professionale i docenti assunti con contratti a tempo determinato a copertura di supplenze temporanee non annuali;
Pag. 2 di 6 i) che, pertanto, era discriminatorio negarle il riconoscimento del medesimo trattamento retributivo iniziale, comprensivo dei compensi accessori, attribuito ai docenti a tempo indeterminato o a tempo determinato assunti per l'intera annualità o sino al termine dell'attività didattica.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva, anche previa disapplicazione della normativa nazionale e contrattuale eventualmente confliggente, di accertare e dichiarare il proprio diritto ad ottenere la corresponsione dell'importo complessivo pari ad € 1.231,14, (o della diversa somma ritenuta di giustizia), a titolo di retribuzione professionale docente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con condanna di controparte al pagamento delle spese di giudizio, dei compensi e delle spese generali, oltre accessori, da distrarsi in favore dei propri procuratori antistatari.
2. In data 28.11.2024 si costituiva il rilevando: Controparte_1
a) che lo stato matricolare della ricorrente attestava l'assunzione nel corso dell'anno scolastico
2021/2022 di una sequenza continuativa di diciannove “assegnazioni supplenza docente”, tutte a copertura di un posto di insegnamento di sostegno psicofisico ad orario completo di cattedra e tutte svolte presso l'IIS “Luigi Einaudi” di Chiari (BS) (doc. 3 della memoria);
b) che, in punto di diritto, la contrattazione collettiva vigente non riconosceva il diritto alla retribuzione professionale docente agli insegnanti assunti per supplenze brevi e saltuarie in considerazione sia del contenuto effettivo delle mansioni da costoro svolte in concreto sia delle obiettive differenze intercorrenti tra questa tipologia di supplenze e le supplenze caratterizzate da maggior stabilità sia per la minor qualificazione professionale richiesta al supplente occasionale;
c) che le disposizioni contrattuali collettive contestate da controparte si limitavano a graduare, all'interno della medesima categoria dei docenti supplenti, la misura degli emolumenti in funzione della tipologia di supplenza, senza arrecare alcuna discriminazione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato;
d) che in ogni caso, qualora fosse stata riconosciuta la debenza di tale titolo, il quantum avrebbe dovuto essere ridotto, tenuto conto dell'infondatezza e dell'eccessività della pretesa attorea.
Tanto premesso, il chiedeva il rigetto delle avversarie domande Controparte_1
in quanto infondate in fatto ed in diritto e la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite.
Chiedeva altresì di non applicare alcun cumulo di interessi e rivalutazione ex art. 22, comma 36, legge n. 724/1994 ed art. 16, comma 6, legge n. 412/1991.
3. Con note di trattazione scritta entrambe le parti si sono integralmente riportate ai rispettivi scritti difensivi. Parte ricorrente ha inoltre sviluppato un ampio richiamo ai principi sanciti da Cass. ordinanza n. 20015/2018.
Pag. 3 di 6 4. La causa veniva quindi istruita con la documentazione prodotta dalle parti.
5. Pacifici i servizi svolti, la ricorrente ha agito in giudizio per ottenere il pagamento da parte del prevista dall'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il Controparte_10
personale del comparto della scuola che al comma 1 dispone: “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”; al comma 3, inoltre, è previsto: “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25, CCNI 31.8.1999...”.
Tale disposizione, dopo aver individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplina le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso debba essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando, poi, che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
5.1. Ciò posto, si ritiene che vada riconosciuto il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti con specifico riferimento ai servizi dalla stessa prestati nel periodo di tempo in controversia, sulla base di una interpretazione della disposizione collettiva conforme al principio inderogabile di non discriminazione di cui all'art. 4 dell'Accordo Quadro, che vieta qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato.
Al riguardo, appare sufficiente richiamare quanto già osservato dalla Suprema Corte laddove, in termini del tutto condivisibili, ha affermato che “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la 'retribuzione professionale docenti' a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta – alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE – nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle
'modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999' deve intendersi limitato ai soli criteri di
Pag. 4 di 6 quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass., sez. lav., ord. 27.7.2018, n. 20015).
Secondo tale pronuncia, una volta escluse significative differenziazioni nell'attività propria degli assunti a tempo determinato rispetto a quella del personale di ruolo, il principio di non discriminazione di origine comunitaria deve guidare nell'interpretazione della disposizione del CCNL 2001 e condurre a ritenere che le parti sociali, laddove hanno previsto la RPD, hanno inteso attribuirla al “personale docente ed educativo” senza differenziazione alcuna, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999.
6. Tali principi sono del tutto condivisibili con conseguente riconoscimento del diritto in capo alla ricorrente alla corresponsione in suo favore della retribuzione professionale docente per il periodo in cui risulta aver svolto supplenze brevi e saltuarie dal 15.10.2021 al 09.06.2022 per complessivi 204 giorni, il cui importo risulta pari ad euro 1.231,60, corrispondente alla somma delle seguenti voci A) e
B) così calcolate:
A) € 174,50 (importo mensile RPD vigente fino al 31.12.2021): 30 giorni = € 5,81 (importo giornaliero RPD vigente fino al 31.12.2021); € 5,81 x 69 giorni (servizio espletato dal 15/10/2021 al
22/12/2021) = € 401,35;
B) € 184,50 (importo mensile RPD vigente a decorrere dal 01.01.2022 secondo quanto previsto dall'art. 5, co. 1, lett. a, del CCNL Comparto Istruzione e ricerca del 6 dicembre 2022 e allegata tabella
D1.1): 30 giorni = € 6,15 (importo giornaliero RPD vigente dal 01.01.2022); € 6,15 x 135 giorni
(servizio espletato dal 07/01/2022 al 09/06/2022) = € 830,25.
A tale somma vanno aggiunti la rivalutazione e gli interessi legali dal dovuto al saldo.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell'attività espletata e della serialità del contenzioso.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione rigettata e disattesa:
1) dichiara il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta la retribuzione professionale docente maturata dal 15/10/2021 al 12/11/2021, dal 13/11/2021 al 08/12/2021, dal 09/12/2021 al 22/12/2021, il
07/01/2022, dal 10/01/2022 al 25/01/2022, dal 26/01/2022 al 02/02/2022, dal 03/02/2022 al
12/02/2022, dal 16/02/2022 al 22/02/2022, dal 23/02/2022 al 26/02/2022, dal 02/03/2022 al
19/03/2022, dal 20/03/2022 al 06/04/2022, dal 07/04/2022 al 12/04/2022, dal 21/04/2022 al
Pag. 5 di 6 23/04/2022, dal 26/04/2022 al 10/05/2022, dal 11/05/2022 al 24/05/2022, dal 25/05/2022 al
01/06/2022, dal 02/06/2022 al 04/06/2022, dal 06/06/2022 al 08/06/2022, il 09/06/2022, per l'ammontare di € 1.231,60, oltre accessori come da motivazione, e condanna parte convenuta a corrisponderle tale somma;
2) condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, liquidate in €
800,00 per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 1.04.2025.
Il Giudice del Lavoro
Chiara Desenzani
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