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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 27/03/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 375/2024
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. Fabrizio Riga Presidente dr. Anna Maria Tracanna Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza del 27 marzo 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA con contestuale motivazione nella causa in grado di appello
TRA assistito e difeso dall'Avv. DEL FIACCO ANSELMO Parte_1
APPELLANTE E
assistito e difeso dall'Avv. MAJORANO LUCA CP_1
APPELLATO
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n. 189/2024 in data 2 luglio 2024 del
Tribunale di Avezzano in funzione di Giudice del lavoro
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Avezzano, in funzione di giudice del lavoro, ha accolto il ricorso di – avente ad oggetto riconoscimento Parte_1 dell'aggravamento della patologia già riconosciuta a carico dell'occhio sinistro in misura pari al
4%, a seguito di infortunio sul lavoro occorso in data 22 settembre 2015 – e, riconosciuta una percentuale pari al 5%, previa unifica con quanto già riconosciuto ad altro titolo (9%), è pervenuto ad una menomazione complessiva pari al 13%, ha pertanto condannato l' a CP_1 corrispondere una rendita commisurata alla suddetta percentuale di inabilità, con decorrenza dalla domanda amministrativa, con gli interessi legali fino al soddisfo. Il giudice di primo grado ha altresì condannato l' al pagamento in favore del procuratore antistatario di parte CP_1 ricorrente, del 50% delle spese di lite, liquidate, per la quota, in Euro 1.300,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali;
compensando la residua parte. Avverso la suindicata sentenza, non notificata, ha proposto appello parziale il ricorrente in primo grado, con ricorso depositato in data 26 agosto 2024, limitatamente al capo della pronuncia riguardante le spese di lite, adducendo, quale unico motivo di gravame – fermo ed impregiudicato il merito – l'erronea compensazione per 1/2 delle stesse e l'erronea quantificazione in € 1.300.
Lamenta l'appellante che il Tribunale avrebbe proceduto alla compensazione delle spese di lite, muovendo da una asserita solo parziale fondatezza del ricorso, quando invece la domanda di aggravamento risulta essere stata integralmente accolta dal Giudice di prime cure, che ha di fatto riconosciuto all'istante un danno biologico complessivo pari al 13%, a fronte della percentuale del 12% ritenuta dall'Istituto.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del gravame, con vittoria delle spese CP_1 del grado.
L'appello è fondato e la sentenza impugnata deve pertanto essere riformata, in parte qua.
Con il ricorso di primo grado, il agiva in giudizio per l'accertamento Pt_1 dell'aggravamento della tecnopatia all'occhio sinistro, di cui era affetto, chiedendo una conseguente corretta valutazione del danno in misura “dell'8% o in subordine… in misura quantomeno superiore al 4% già riconosciuta dall' cumulata con il danno già CP_1 riconosciuto per precedente infortunio ed il riconoscimento di una menomazione dell'integrità psico fisica complessiva in misura superiore al 12% già riconosciuta in via amministrativa …” (cfr. conclusioni ricorso primo grado).
Ebbene, come anticipato, il Tribunale, nella sentenza gravata, ha riconosciuto l'aggravamento in misura pari al 5%, maggiore dunque rispetto al 4% già attribuito dall' così per una percentuale totale di danno, previa unificazione, pari al 13% rispetto CP_1 al 12% già in precedenza riconosciuto.
Ciò posto, va tenuto conto che, in tema di compensazione delle spese di lite, il secondo comma dell'art. 92 c.p.c. – per cui il Giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti – prevede una deroga alla regola generale della soccombenza, consentita anche al di fuori delle ipotesi tipiche previste dalla predetta norma, in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni desunte dalla peculiarità del caso concreto.
Sul punto, la Suprema Corte, con orientamento ormai stabile ha infatti anche di recente ribadito che: “Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l.
n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della
pag. 2/4 giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”
(si veda in tal senso ex multis Cass. Civ. 4696/2019).
Nel caso in esame, non si ravvisa alcuna delle ipotesi di cui all'art. 92 c.p.c., neppure la reciproca soccombenza, cui ha fatto riferimento il primo giudice, tenuto conto che essa va ravvisata nell'ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti e nell'eventualità di accoglimento parziale dell'unica domanda, articolata in più capi, dei quali solo alcuni accolti, o costituita da un unico capo, ove la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento. In tale ultimo caso tuttavia – diversamente da quanto si legge nella sentenza impugnata, che giustifica la compensazione “attesa la minima differenza tra quanto riconosciuto dall' CP_1
(4%) e quanto accertato dal CTU (5%)” – secondo l'insegnamento della Suprema Corte
(Cass. n. 516/2020), è necessario che la richiesta, rivelatasi inadeguata rispetto a quella accolta, abbia costretto la controparte ad una spesa per oneri processuali maggiore di quella che avrebbe sostenuto se la domanda fosse stata contenuta nel giusto. Nel caso in esame tale evenienza deve essere esclusa, atteso che – in disparte la considerazione che, come detto, era stata formulata in primo grado una domanda di aggravamento ai fini di una valutazione del danno complessivo attuale superiore a quello stimato dall' nella misura del 4% – la CP_1 richiesta non si è rivelata inadeguata rispetto a quella accolta, perché comunque ha comportato il riconoscimento di un maggiore indennizzo, nè, in ogni caso, si sarebbe potuto evitare per l' l'onere processuale delle spese di CTU, trattandosi di indagine tecnica CP_1 indispensabile ai fini della decisione, a prescindere dalla misura del danno, comunque superiore a quello già ritenuto.
Pertanto, sulla scorta delle argomentazioni che precedono, in parziale riforma della sentenza impugnata che per il resto rimane ferma, l'appello deve essere accolto e condannato l' CP_1 alla rifusione per intero delle spese di primo grado, pari a € 2.600 restando ferma la quantificazione effettuata dal Tribunale, non oggetto di motivi di appello.
Le spese del presente grado seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dell'esiguo valore della causa, pari all'importo delle spese compensate cioè a € 1300.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto,
- Condanna l' alla refusione, in favore del procuratore anticipatario di CP_1 Pt_1
delle spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate in € 2.600,00 per
[...] competenze professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
pag. 3/4 - Condanna l' alla refusione, in favore del procuratore anticipatario di CP_1 Pt_1
anche delle spese del presente grado, liquidate in € 962 per competenze
[...] professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Anna Maria Tracanna Fabrizio Riga
P.Q.M.
In riforma della sentenza impugnata,
-
In parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto,
-
Rigetta l'appello
- Condanna *** alla rifusione delle spese del grado/del doppio grado, che liquida in €
(I° 2108 / 3.689 e 5.359) 1.983 /3.473 /4.996, oltre spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
- Dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR n.115/2002 introdotto dall'art. 1 comma 17 L.n. 228/2012.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
Anna Maria Tracanna Fabrizio Riga
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 375/2024
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. Fabrizio Riga Presidente dr. Anna Maria Tracanna Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza del 27 marzo 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA con contestuale motivazione nella causa in grado di appello
TRA assistito e difeso dall'Avv. DEL FIACCO ANSELMO Parte_1
APPELLANTE E
assistito e difeso dall'Avv. MAJORANO LUCA CP_1
APPELLATO
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n. 189/2024 in data 2 luglio 2024 del
Tribunale di Avezzano in funzione di Giudice del lavoro
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Avezzano, in funzione di giudice del lavoro, ha accolto il ricorso di – avente ad oggetto riconoscimento Parte_1 dell'aggravamento della patologia già riconosciuta a carico dell'occhio sinistro in misura pari al
4%, a seguito di infortunio sul lavoro occorso in data 22 settembre 2015 – e, riconosciuta una percentuale pari al 5%, previa unifica con quanto già riconosciuto ad altro titolo (9%), è pervenuto ad una menomazione complessiva pari al 13%, ha pertanto condannato l' a CP_1 corrispondere una rendita commisurata alla suddetta percentuale di inabilità, con decorrenza dalla domanda amministrativa, con gli interessi legali fino al soddisfo. Il giudice di primo grado ha altresì condannato l' al pagamento in favore del procuratore antistatario di parte CP_1 ricorrente, del 50% delle spese di lite, liquidate, per la quota, in Euro 1.300,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali;
compensando la residua parte. Avverso la suindicata sentenza, non notificata, ha proposto appello parziale il ricorrente in primo grado, con ricorso depositato in data 26 agosto 2024, limitatamente al capo della pronuncia riguardante le spese di lite, adducendo, quale unico motivo di gravame – fermo ed impregiudicato il merito – l'erronea compensazione per 1/2 delle stesse e l'erronea quantificazione in € 1.300.
Lamenta l'appellante che il Tribunale avrebbe proceduto alla compensazione delle spese di lite, muovendo da una asserita solo parziale fondatezza del ricorso, quando invece la domanda di aggravamento risulta essere stata integralmente accolta dal Giudice di prime cure, che ha di fatto riconosciuto all'istante un danno biologico complessivo pari al 13%, a fronte della percentuale del 12% ritenuta dall'Istituto.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del gravame, con vittoria delle spese CP_1 del grado.
L'appello è fondato e la sentenza impugnata deve pertanto essere riformata, in parte qua.
Con il ricorso di primo grado, il agiva in giudizio per l'accertamento Pt_1 dell'aggravamento della tecnopatia all'occhio sinistro, di cui era affetto, chiedendo una conseguente corretta valutazione del danno in misura “dell'8% o in subordine… in misura quantomeno superiore al 4% già riconosciuta dall' cumulata con il danno già CP_1 riconosciuto per precedente infortunio ed il riconoscimento di una menomazione dell'integrità psico fisica complessiva in misura superiore al 12% già riconosciuta in via amministrativa …” (cfr. conclusioni ricorso primo grado).
Ebbene, come anticipato, il Tribunale, nella sentenza gravata, ha riconosciuto l'aggravamento in misura pari al 5%, maggiore dunque rispetto al 4% già attribuito dall' così per una percentuale totale di danno, previa unificazione, pari al 13% rispetto CP_1 al 12% già in precedenza riconosciuto.
Ciò posto, va tenuto conto che, in tema di compensazione delle spese di lite, il secondo comma dell'art. 92 c.p.c. – per cui il Giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti – prevede una deroga alla regola generale della soccombenza, consentita anche al di fuori delle ipotesi tipiche previste dalla predetta norma, in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni desunte dalla peculiarità del caso concreto.
Sul punto, la Suprema Corte, con orientamento ormai stabile ha infatti anche di recente ribadito che: “Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l.
n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della
pag. 2/4 giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”
(si veda in tal senso ex multis Cass. Civ. 4696/2019).
Nel caso in esame, non si ravvisa alcuna delle ipotesi di cui all'art. 92 c.p.c., neppure la reciproca soccombenza, cui ha fatto riferimento il primo giudice, tenuto conto che essa va ravvisata nell'ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti e nell'eventualità di accoglimento parziale dell'unica domanda, articolata in più capi, dei quali solo alcuni accolti, o costituita da un unico capo, ove la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento. In tale ultimo caso tuttavia – diversamente da quanto si legge nella sentenza impugnata, che giustifica la compensazione “attesa la minima differenza tra quanto riconosciuto dall' CP_1
(4%) e quanto accertato dal CTU (5%)” – secondo l'insegnamento della Suprema Corte
(Cass. n. 516/2020), è necessario che la richiesta, rivelatasi inadeguata rispetto a quella accolta, abbia costretto la controparte ad una spesa per oneri processuali maggiore di quella che avrebbe sostenuto se la domanda fosse stata contenuta nel giusto. Nel caso in esame tale evenienza deve essere esclusa, atteso che – in disparte la considerazione che, come detto, era stata formulata in primo grado una domanda di aggravamento ai fini di una valutazione del danno complessivo attuale superiore a quello stimato dall' nella misura del 4% – la CP_1 richiesta non si è rivelata inadeguata rispetto a quella accolta, perché comunque ha comportato il riconoscimento di un maggiore indennizzo, nè, in ogni caso, si sarebbe potuto evitare per l' l'onere processuale delle spese di CTU, trattandosi di indagine tecnica CP_1 indispensabile ai fini della decisione, a prescindere dalla misura del danno, comunque superiore a quello già ritenuto.
Pertanto, sulla scorta delle argomentazioni che precedono, in parziale riforma della sentenza impugnata che per il resto rimane ferma, l'appello deve essere accolto e condannato l' CP_1 alla rifusione per intero delle spese di primo grado, pari a € 2.600 restando ferma la quantificazione effettuata dal Tribunale, non oggetto di motivi di appello.
Le spese del presente grado seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dell'esiguo valore della causa, pari all'importo delle spese compensate cioè a € 1300.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto,
- Condanna l' alla refusione, in favore del procuratore anticipatario di CP_1 Pt_1
delle spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate in € 2.600,00 per
[...] competenze professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
pag. 3/4 - Condanna l' alla refusione, in favore del procuratore anticipatario di CP_1 Pt_1
anche delle spese del presente grado, liquidate in € 962 per competenze
[...] professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Anna Maria Tracanna Fabrizio Riga
P.Q.M.
In riforma della sentenza impugnata,
-
In parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto,
-
Rigetta l'appello
- Condanna *** alla rifusione delle spese del grado/del doppio grado, che liquida in €
(I° 2108 / 3.689 e 5.359) 1.983 /3.473 /4.996, oltre spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
- Dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR n.115/2002 introdotto dall'art. 1 comma 17 L.n. 228/2012.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
Anna Maria Tracanna Fabrizio Riga
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