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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/06/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 978/2025
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna Presidente
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 978 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, riservata in decisione il 29 maggio 2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], residente in Parte_1
OR (Ri) alla Piazza Giuseppe Mazzini n. 2
C.F.: (elettivamente domiciliato in Napoli C.F._1
alla Via Belvedere n. 111 presso lo studio dell'Avv. Alessandra
Abbate che lo rappresenta e difende giusta procura in atti) e
nata a [...] il [...] Controparte_1
residente in [...] C.F.
(elettivamente domiciliata in Corbora C.F._2 (Sa) via Luigi Novi n. 48 presso lo studio dell'Avv. Giampiero
Giordano che la rappresenta e difenda giusta procura in atti)
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di divorzio congiunto alle condizioni concordate dalle parti in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 10 marzo 2025 gli odierni ricorrenti hanno chiesto dichiararsi la cessazione, alle condizioni di cui al ricorso, del matrimonio celebratosi in
LA LA (Cuba) il giorno 01/03/2017 dal quale non sono nati figli.
La domanda si fonda sulla premessa che le stesse parti hanno posto fine alla propria convivenza con separazione consensuale omologata dal Tribunale di Rieti con decreto n. 2427/2022 del 16/05/2022 e che dalla data in cui le parti sono comparse dinanzi al Presidente non si è più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale della famiglia.
Le parti sono comparse figurativamente all'udienza del
14/05/2025 dinanzi alla Giudice delegata dal Collegio ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., confermando la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso.
Pag. 2 di 4 La Giudice ha rimesso la decisione al Collegio con provvedimento del 29/05/2025
Il P.M. ha apposto il visto in data 17/3/2025.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo
1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione figurativa dinanzi al Presidente (avvenuta il11/05/2022) nell'ambito del giudizio di separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Rieti n.
2427/2022 del 16/05/2022 e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I coniugi hanno chiesto di recepire le condizioni di cui al ricorso congiunto che qui si trascrivono:
A) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra IG.
[...]
nato a [...] il [...] (c.f.: Pt_1 C.F._1
e dalla IG.ra , nata a [...] il Controparte_1
07/08/1984 contratto in data 01/03/2017 a L'AV LA
(Cuba) e trascritto nei registro dell'atto di matrimonio del
Comune di OR (Ri);
B)Confermare le condizioni di separazione omologate con decreto del Tribunale di Rieti in data 16/05/2022
C)Spese e competenze di giudizio compensate tra le parti.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione le
Pag. 3 di 4 condizioni stabilite dai coniugi perché non contrarie a norme imperative.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1. pronuncia, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, la cessazione del matrimonio contratto in LA LA (Cuba) il giorno 01/03/2017 tra , nato a [...] il Parte_1
08/10/1953 e nata a [...] Controparte_1
il 07/08/1984 (Atto n.2 Parte II,S. C Anno 2007);
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
OR le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
3. nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 4/6/2025
La Giudice est.
Veronica Vernetti
La Presidente
Nadia Zampogna
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 978/2025
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna Presidente
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 978 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, riservata in decisione il 29 maggio 2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], residente in Parte_1
OR (Ri) alla Piazza Giuseppe Mazzini n. 2
C.F.: (elettivamente domiciliato in Napoli C.F._1
alla Via Belvedere n. 111 presso lo studio dell'Avv. Alessandra
Abbate che lo rappresenta e difende giusta procura in atti) e
nata a [...] il [...] Controparte_1
residente in [...] C.F.
(elettivamente domiciliata in Corbora C.F._2 (Sa) via Luigi Novi n. 48 presso lo studio dell'Avv. Giampiero
Giordano che la rappresenta e difenda giusta procura in atti)
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di divorzio congiunto alle condizioni concordate dalle parti in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 10 marzo 2025 gli odierni ricorrenti hanno chiesto dichiararsi la cessazione, alle condizioni di cui al ricorso, del matrimonio celebratosi in
LA LA (Cuba) il giorno 01/03/2017 dal quale non sono nati figli.
La domanda si fonda sulla premessa che le stesse parti hanno posto fine alla propria convivenza con separazione consensuale omologata dal Tribunale di Rieti con decreto n. 2427/2022 del 16/05/2022 e che dalla data in cui le parti sono comparse dinanzi al Presidente non si è più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale della famiglia.
Le parti sono comparse figurativamente all'udienza del
14/05/2025 dinanzi alla Giudice delegata dal Collegio ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., confermando la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso.
Pag. 2 di 4 La Giudice ha rimesso la decisione al Collegio con provvedimento del 29/05/2025
Il P.M. ha apposto il visto in data 17/3/2025.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo
1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione figurativa dinanzi al Presidente (avvenuta il11/05/2022) nell'ambito del giudizio di separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Rieti n.
2427/2022 del 16/05/2022 e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I coniugi hanno chiesto di recepire le condizioni di cui al ricorso congiunto che qui si trascrivono:
A) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra IG.
[...]
nato a [...] il [...] (c.f.: Pt_1 C.F._1
e dalla IG.ra , nata a [...] il Controparte_1
07/08/1984 contratto in data 01/03/2017 a L'AV LA
(Cuba) e trascritto nei registro dell'atto di matrimonio del
Comune di OR (Ri);
B)Confermare le condizioni di separazione omologate con decreto del Tribunale di Rieti in data 16/05/2022
C)Spese e competenze di giudizio compensate tra le parti.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione le
Pag. 3 di 4 condizioni stabilite dai coniugi perché non contrarie a norme imperative.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1. pronuncia, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, la cessazione del matrimonio contratto in LA LA (Cuba) il giorno 01/03/2017 tra , nato a [...] il Parte_1
08/10/1953 e nata a [...] Controparte_1
il 07/08/1984 (Atto n.2 Parte II,S. C Anno 2007);
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
OR le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
3. nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 4/6/2025
La Giudice est.
Veronica Vernetti
La Presidente
Nadia Zampogna
Pag. 4 di 4