Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/01/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 10613 /2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) con l'Avv. Parte_1 C.F._1
SANTONICOLA CIRO e l'Avv. ESPOSITO ALDO;
parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Indirizzo Telematico;
- RICORRENTE -
contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1 con l'Avv. SERAFINO FRANCESCO e l'avv. ROVELLI STEFANO;
parte legalmente domiciliata presso l'Ufficio per la gestione del contenzioso, in via Soderini 24, Milano;
- RESISTENTE -
Oggetto: depennamento graduatoria
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
FATTO
1. Con ricorso depositato il 12 settembre 2024, Parte_1 ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro –
, per sentir accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni: “Previa declaratoria di nullità, annullamento e/o comunque disapplicazione del decreto prot. 1397 del 07.06.2024 emesso dall' di Milano di esclusione dalla graduatoria Controparte_2 permanente ata, a.s. 2021/2022, profilo professionale di collaboratore
- Accertamento e declaratoria della validità giuridica del servizio statale svolto negli a.s. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 come
Collaboratore Scolastico;
- Accertamento e declaratoria del diritto del ricorrente all' inserimento nella graduatoria permanente ATA, a.s.
2021/2022, per il profilo di Collaboratore Scolastico;
- Dichiarare illegittimo e, comunque, annullare il licenziamento, e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente alla reintegra dell'odierno ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifica, ed alla corresponsione di tutto quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a far data dall'intervenuto licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione nel suo posto di lavoro, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dichiarando la non interruzione del rapporto di lavoro;
- Condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari ex art. 93
c.p.c.”.
2. Con l'odierno ricorso, la lavoratrice rappresenta di aver presentato, in data 27.10.2017, domanda di inserimento nelle graduatorie ATA triennio 2018/2021 della provincia di Milano per i profili di Assistente
Amministrativo, Cuoco e Collaboratore scolastico, indicando il servizio prestato quale Collaboratore scolastico presso l'Istituto paritario “San
Remigio” di Nocara Superiore (SA) e di aver stipulato, in conseguenza dell'inserimento in tale graduatoria, tre rapporti di lavoro a tempo determinato (a.s. 2018/2019 dal 05.10.2018 al 30.06.2019 presso l'I.C.
Narcisi di Milano e l'I.C. Nazario Sauro di Milano;
- a.s. 2019/2020 dal
11.09.2019 al 31.08.2020 presso l'I.C. Via Moisè Loria di Milano;
- a.s.
2020/2021 dal 11.09.2020 al 31.08.2021 presso l'I.C. Via Moisè Loria di
Milano); espone di aver presentato, in data 7.5.2021, domanda di inserimento nella graduatoria permanente per l'anno scolastico 2021/22, avendo maturato i 24 mesi di servizio statale, e di essere stata assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l'Istituto
Comprensivo narcisi di Milano con mansione di Collaboratore Scolastico;
con nota prot. 18706 del 08/11/2023 l' Controparte_3
[...] [...]
[...]
[...]
[...] nicava l'avvio di un procedimento
[...] disciplinare per “grave violazione dei doveri di responsabilità e correttezza per aver falsamente dichiarato, all'atto della presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, CP_ triennio 2021/2024, servizi mai svolti e disconosciuti dall;
falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro;
grave pregiudizio del rapporto fiduciario tra amministrazione pubblica e dipendente” conclusosi, a seguito di memoria difensiva, con l'irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal sevizio per tre mesi;
con successiva nota prot.
10938 del 02.05.2024 (allegato n.11) l Controparte_3
di Milano comunicava l'avvio di un procedimento
[...] amministrativo per la cancellazione dalla graduatoria permanente provinciale per il profilo professionale di Collaboratore Scolastico e conseguente revoca del contratto a tempo indeterminato, generato dalla comunicazione dell' prot. 6581 del 13.03.2023 CP_2 contenente una ordinanza di applicazione di misure cautelari, emessa in data 28.10.2022 nei confronti del gestore dell'Istituto paritario “San
Remigio” di Nocera Superiore (SA), nel procedimento penale nr.
4756/2018 R.G.N.R. e nr. 4779/2018 R.G.G.I.P., incardinato pressi il Contr Tribunale di Nocera Inferiore;
l' di Milano con Controparte_2 decreto prot. 1397 del 07.06.2024 disponeva l'esclusione dalla graduatoria provinciale permanente definitiva della provincia di Milano per l'a.s. 2021/2022 per carenza di una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi di servizio statale) e la risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l'I.C. Narcisi di Milano.
3. In diritto, la ricorrente lamenta l'illegittimità della cancellazione dalla graduatoria provinciale permanente per l'a.s. 2021/2022 per violazione del principio del ne bis in idem nonché del principio di tempestività della verifica, intervenuta oltre i termini stabiliti per il provvedimento in autotutela;
lamenta inoltre l'assenza di elementi sufficienti a dimostrare la falsità del servizio prestato presso la scuola
“San Remigio di Nocera Inferiore”, con conseguente diritto ad ottenere il
3 reinserimento nella graduatoria, l'annullamento del licenziamento e tutte le conseguenze anche risarcitorie previste dalla legge.
4. Si è tempestivamente costituito il Controparte_5
, eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle
[...] domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.
5. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha invitato le parti alla discussione all'esito della quale ha pronunciato sentenza come da dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e va respinto per le seguenti ragioni.
2. È pacifico e documentale che, a seguito di formale richiesta, la ricorrente è stata inserita nelle graduatorie di circolo e di istituto 3° fascia ATA della provincia di Milano, per il triennio 2018/2021, per il profilo professionale di collaboratore scolastico e con il punteggio di
14,60; 3 punti del punteggio complessivo di 14,60 sono stati attribuiti per il servizio dichiarato dalla ricorrente presso l'Istituto paritario “San
Remigio” di Nocera Superiore (SA) dal 1/9/2011 al 31/8/2012 (doc. 1 e
3 fasc. ric.). Sulla base di tale punteggio complessivo, Parte_1
è stata assunta con contratto a tempo determinato (doc. 4 fasc.
[...] ric.) presso gli Istituti Comprensivi:
− “Narcisi” e “Nazario Sauro” di Milano per l'a.s. 2018/2019, dal
5.10.2018 al 30.6.2019;
− “Via Moisè Loria” di Milano per l'a.s. 2019/2020 dal 11.9.2019, al
31.8.2020;
− “Via Moisè Loria” di Milano per l'a.s. 2020/2021, dal 11.9.2020 al
31.8.2021.
3. Concluso il triennio 2018-2021, e maturati i 24 mesi di servizio, in data 19.4.2021, la ricorrente ha trasmesso domanda di aggiornamento delle graduatorie di istituto di terza fascia per il triennio 2021/2024 per poi trasmettere, il 7.5.2021, domanda di inserimento nella graduatoria permanente per l'anno scolastico 2021/22 ed essere assunta, in data
01.09.2021, con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso
4 l'Istituto Comprensivo “Narcisi” di Milano in qualità di collaboratrice scolastica (doc. 5, 6 e 7 fasc. ric.).
4. A seguito di procedimento disciplinare, con nota prot. 534 del
1.3.2024, l' di Milano Controparte_3 ha sospeso la ricorrente dal servizio per 3 mesi per “aver falsamente dichiarato, all'atto della presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, triennio 2021/2024, CP_ servizi mai svolti e disconosciuti dall' ” (doc. 10 fasc. ric.).
5. Con decreto prot. 1397 del 07.06.2024, l'
[...]
di Milano, ha contestato la veridicità Controparte_3 della dichiarazione della ricorrente di aver prestato servizio presso l'Istituto “San Remigio”, dichiarazione presente sia nella domanda di inserimento nelle graduatorie di terza fascia ATA del triennio 2018/2021 che nella domanda di inserimento nella graduatoria permanente per l'anno scolastico 2021/22; ha, inoltre, ritenuto giuridicamente non validi i servizi statali svolti negli a.s. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 e, di riflesso, ha depennato la ricorrente dalla graduatoria permanente per l'a.s. 2021/22, non avendo la stessa maturato il requisito di anzianità di
24 mesi di servizio, con conseguente risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato con l'I.C. “Narcisi” di Milano (doc. 12 memoria).
6. Tale provvedimento di depennamento dalla graduatoria è stato adottato alla luce delle circostanze fattuali individuate nell'ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa nel procedimento penale nr.
4756/2018 R.G.N.R. (doc. 2 memoria), incardinato presso il Tribunale di
Nocera Inferiore e a carico, tra gli altri, del titolare dell'Istituto paritario
“San Remigio” di Nocera Superiore e degli elementi emersi nella richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica del Tribunale di Nocera
Inferiore, con a margine l'archiviazione del GIP, nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. n. 2872/2021, posto a carico di una pluralità di indagati, tra i quali la ricorrente (doc. 5 memoria). In particolare, in tali procedimenti era emerso il carattere fittizio del rapporto di lavoro instaurato dalla ricorrente con l'Istituto “San
Remigio”, costituito al solo fine di ottenere il punteggio utile
5 all'aggiornamento delle graduatorie e che, peraltro, era stato disconosciuto da parte dell' in ragione delle risultanze degli CP_4 accertamenti ispettivi effettuati (doc. 4 memoria).
***
7. L'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali, emessa nell'ambito del richiamato procedimento penale, muove dall'accertamento, nel corso di indagini scaturite da alcuni controlli dell'Ufficio Ispettivo INPS, dell'esistenza di un'associazione per delinquere finalizzata alla fittizia assunzione, presso scuole paritarie, di centinaia di aspiranti che – rivolgendosi a soggetti inseriti nel sistema delle predette scuole – “si sono costruiti ad hoc un profilo professionale fittizio, privo di ogni fondamento, in contrasto a quanto stabilito dalla normativa che disciplina il normale iter amministrativo in merito alle assunzioni di personale. Tali lavoratori, in spregio a qualsiasi regola, procedevano alla compilazione della domanda nel periodo dal 30 settembre al 30 ottobre 2017, indicando in essa titoli e periodi lavorati fittizi al solo fine di acquisire un maggiore punteggio in graduatoria e quindi scavalcare coloro che, senza alcun raggiro, avevano indicato il vero stato di servizio” (cfr. pag. 2 – doc. 2, fascicolo resistente).
Nello specifico, con riferimento alla scuola paritaria “San Remigio”, si apprendeva che “gli Ispettori (n.d.r. della sede di Nocera Inferiore), CP_4 dopo aver raccolto tutti gli elementi di verifica, con verbale ispettivo n.
2018001673 del 14/11/2019 hanno proceduto a dichiarare nulli i 419 rapporti di lavoro perché non sussistenti i requisiti minimi per valutare genuinamente resa la prestazione di lavoro dipendente così come solo retroattivamente formalizzata e conseguentemente comunicata “a posteriori” dall'Associazione San Remigio” (cfr. pag. 29), l'Ufficio procedeva a fare richiesta, all' competente, dei provvedimenti di CP_4 disconoscimento del servizio fittizio dichiarato (doc. 3, fascicolo resistente).
Nell'elenco di tali soggetti – che, in virtù di questi fittizi rapporti di lavoro, hanno prodotto domande di inserimento in graduatorie di vario genere e in varie province, dichiarando falsamente di aver prestato tali
6 servizi – figurava anche il nominativo della ricorrente (pag. 67 ordinanza):
“In data 27/10/2017 ha presentato presso l'Istituto Comprensivo, Via dei
Narcisi 2, Milano, domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il personale ATA, nella quale ha dichiarato, falsamente, di aver prestato servizio presso la scuola San Remigio dal
1/9/2011 al 31/8/2012. Il servizio dichiarato in domanda è stato valutato ai fini del punteggio ed è stato determinante per l'assunzione presso l'Istituto Comprensivo, Via dei Narcisi 2, Milano, dal 09/10/2018 al
30/06/2019”.
Con nota prot. n. 17330 del 18/10/2023, l' di Nocera Inferiore CP_4 comunicava di aver annullato il rapporto di lavoro intercorso tra la Sig.ra e la scuola paritaria denominata “Associazione San Parte_1
Remigio”, per il periodo dal 01/09/2011 al 31/08/2012 e di aver notificato alla lavoratrice il relativo provvedimento di disconoscimento avente prot. N. 0015979 del 23/01/2020 (all. 4 memoria).
***
8. Alla luce di tali risultanze documentali, sarebbe stato esclusivo onere di parte ricorrente dimostrare l'effettività del servizio prestato presso la scuola paritaria di Nocera Inferiore nonché la veridicità della dichiarazione resa ai fini dell'inserimento in graduatoria per il triennio scolastico 2018-2021.
Tale onere, a parere del giudicante, non può certamente ritenersi soddisfatto mediante il mero deposito delle buste paga, del contratto di assunzione e dei certificati di servizio, trattandosi dei medesimi elementi già confutati in sede penale, ritenuti artatamente confezionati al mero scopo di far conseguire alla ricorrente l'indebito punteggio nelle graduatorie. Nell'ordinanza viene chiaramente ricostruito il comportamento criminoso del legale rappresentante della San remigio nonché del suo consulente per il lavoro che in dispregio a qualsiasi normativa hanno proceduto a regolarizzazioni fittizie dei rapporti di lavoro.
7 Per il resto, la ricorrente non ha formulato neppure un capitolo di prova, al fine di dimostrare l'effettività del servizio svolto e non ha indicato nessun teste a sostegno della sua ricostruzione.
9. Tanto basta per ritenere provata la falsità delle autocertificazioni allegate dalla ricorrente con la domanda di inserimento in graduatoria relativamente alla prestazione del servizio quale collaboratore scolastico, presso l'Istituto “San Remigio”. Ne consegue che i successivi rapporti di lavoro instaurati in forza del suddetto inserimento (a.s. 2018/2019 dal
05.10.2018 al 30.06.2019 presso l'I.C. Narcisi di Milano e l'I.C. Nazario
Sauro di Milano;
- a.s. 2019/2020 dal 11.09.2019 al 31.08.2020 presso l'I.C. Via Moisè Loria di Milano;
- a.s. 2020/2021 dal 11.09.2020 al
31.08.2021 presso l'I.C. Via Moisè Loria di Milano) non potevano costituire valido titolo e non potevano essere considerati ai fini dell'inserimento della ricorrente all'interno della graduatoria permanente. Tali incarichi sono stati infatti assegnati sulla base della posizione indebitamente raggiunta dalla ricorrente nella graduatoria di circolo e di istituto grazie al punteggio ottenuto per buona parte sulla base del servizio prestato alle dipendenze dell'Istituto “San Remigio”. Al riguardo, la Suprema Corte, con sentenza 29 marzo 2023 n. 8944, ha stabilito che “per il personale della scuola assunto a tempo determinato si realizza una fisiologica continuità nel conferimento degli incarichi, dal momento che i contratti stipulati in passato hanno incidenza sull'assegnazione di quelli futuri, facendo maturare punteggio rilevante ai fini della formazione delle graduatorie”.
**
10. Non può neppure accogliersi la doglianza sollevata dalla difesa di parte ricorrente in punto di pretesa violazione del principio del ne bis in idem, avuto particolare riguardo alla sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per tre mesi e all'esclusione dalla graduatoria provinciale permanente, successivamente disposta con decreto prot. n.
1397 del 07/06/2024. Sebbene sia innegabile che entrambi i provvedimenti scaturiscono dall'accertata falsità delle dichiarazioni rese in merito al servizio prestato presso l'Istituto paritario “Sa Remigio” di
8 Nocera Inferiore (SA), deve evidenziarsi che il primo attiene al profilo esclusivamente disciplinare mentre il secondo rappresenta una conseguenza giuridica necessaria a seguito dell'accertamento della mancanza dei requisiti utili all'inserimento nella graduatoria provinciale permanente.
11. A medesime conclusioni è, peraltro, giunto questo Tribunale, sent.
n. 5651/2024 pubblicata in data 21.1.2025 del Tribunale di Milano (est.
, che si richiama integralmente, anche ai sensi dell'art. 118 disp. Per_1 att. c.p.c., vertendo su un caso perfettamente coincidente: “In primo luogo, risultano infondate le argomentazioni del ricorrente circa l'asserita violazione del principio del ne bis in idem. E difatti, i due procedimenti azionati dall'Amministrazione sono diversi nei presupposti e negli effetti: il primo ha riguardato il profilo disciplinare, che attiene alla rimproverabilità soggettiva della condotta ed alle sue conseguenze per la lesione degli obblighi di diligenza e fedeltà, dall'altro il profilo amministrativo, ovvero la rimozione dell'indebito inserimento nelle graduatorie, ottenuto sulla base di titoli inesistenti, in applicazione delle norme previste dal bando di concorso (decreto del direttore generale dell prot. n. 863 CP_2 del 15/04/2021) e anche in applicazione dell'art. 7, co. 7 del D.M.
640/2017 – che ha regolato la costituzione delle graduatorie di terza fascia per il triennio 2017/2020 (all. 14) – a norma del quale il servizio svolto sulla base di dichiarazioni mendaci deve essere considerato come reso di fatto e non diritto, e allo stesso non deve essere assegnato alcun punteggio.
5. Il sig. lamenta inoltre l'illegittimità del Pt_2 provvedimento di depennamento con cui l' Controparte_3
lo ha cancellato dalla graduatoria provinciale permanente di
[...] cui è causa, e contesta, per l'effetto, la risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato da lui stipulato con l'I.C. Barozzi di Milano. Secondo il ricorrente il mancato riconoscimento da parte dell'amministrazione scolastica del servizio nella qualità di Collaboratore Scolastico per 6 ore settimanali presso l'Istituto paritario “San Remigio” di Nocera Superiore
(SA), che era stato indicato nella domanda di inserimento nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA, provincia di Milano, per il
9 triennio 2018/2021, non ha alcuna giustificazione. In particolare, il ricorrente osserva che le circostanze fattuali individuate nell'ordinanza di applicazione di misure cautelari e nella successiva richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera
Inferiore, con a margine l' archiviazione da parte del GIP di Nocera
Inferiore (all. 2 e 3 memoria di costituzione), che hanno indotto l'amministrazione competente a ritenere non veritiera la dichiarazione della prestazione di servizio presso il “San Remigio”, causando quindi il depennamento del ricorrente dalla graduatoria, non sarebbero sufficienti a dimostrare la falsità di quanto da lui dichiarato con la domanda di inserimento. Infatti, le ordinanze citate conterebbero un complesso indiziario utile soltanto a provare il cospicuo rilascio di false attestazioni di servizio da parte del titolare dell'Istituto scolastico, ma nulla direbbero in merito alla natura fittizia del rapporto di lavoro da lui instaurato con l'istituto scolastico. Al contrario, vi sarebbe l'evidenza documentale a prova dell'effettiva prestazione del servizio a titolo di collaboratore scolastico presso il “San Remigio”, che risulterebbe dalla produzione in causa del contratto di assunzione con l'istituto (allegato n.15), del certificato di servizio (allegato n.16), dei cedolini delle retribuzioni percepite (allegati n.17), dell'estratto contributivo datato 31.10.2019 CP_4
(allegato n.18), nonché della nota prot. 2361 del 24.07.2024 emessa dalla
Direzione Didattica Statale 1° Circolo di Nocera Superiore, istituto custode della cessata scuola paritaria (allegato n.19)
6. Tale ricostruzione tuttavia non risponde alle risultanze di causa. Sul punto, si deve fare in innanzitutto riferimento all'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali, emessa il 28.10.2022 nel procedimento penale nr. 4756/2018 R.G.N.R. e nr. 4779/2018 R.G.G.I.P, in questo giudizio allegata dal , che può essere utilmente Controparte_5 esaminata nei limiti delle risultanze delle indagini preliminari svolte, costituendo quest'ultime prove documentali cd. atipiche su cui, si ricorda, anche il giudice civile può fondare il proprio convincimento (in tema, da ultimo, Cass. civ., ordinanza del 1° febbraio 2023, n. 2947). Proprio i risultati delle indagini penali, contrariamente da quanto asserisce il
10 ricorrente, fanno in realtà propendere per la non veridicità di quanto dichiarato con la domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto terza fascia ATA, triennio 2018/2021. Al riguardo, si deve richiamare la dichiarazione resa agli inquirenti dal sig. , Testimone_1 consulente del lavoro a cui era stato dato l'incarico dall' Parte_3
per gli anni 2011-2015. Da quanto precisamente riferito dal
[...] consulente emerge che il sig. non fosse in forza presso l'Istituto Pt_2 per il periodo di tempo considerato. Infatti, il nome del ricorrente non ha mai figurato nell'elenco dei dipendenti dell'associazione rispetto ai quali erano state redatte le comunicazioni di assunzione/variazione/cessazione
Unilav sulla base dei dati acquisiti a seguito dei sopralluoghi condotti presso la scuola “San Remigio” (all. 2 memoria, p. 16 ss.). Tale risultanza risulta tra l'altro coerente con il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato adottato dalla Direzione provinciale dell' di Nocera Inferiore nei confronti del ricorrente, emesso a seguito CP_4 degli accertamenti ispettivi svolti presso il medesimo istituto scolastico (all.
4 memoria di costituzione). In tale contesto non si può poi non considerare, come elemento probatorio a sé stante, la richiesta di archiviazione della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, con a margine l' archiviazione del Giudice per le indagini preliminari, da cui altresì si evince la natura fittizia del rapporto di lavoro tra il ricorrente e l'associazione “San Remigio”, essendo stato accertato, sulla base delle investigazioni condotte dalla procura e dalla polizia giudiziaria, che il contratto di assunzione era stato stipulato soltanto al fine di ottenere il punteggio utile all'aggiornamento della posizione in graduatoria (all. 5 memoria, p. 25). È vero che in quel caso la rilevanza penale è stata esclusa per insussistenza del fatto, ma ciò è avvenuto solo per ragioni di mancato raggiungimento della soglia di punibilità richiesta dalla norma (beneficio economico di almeno 4.000 euro, ex comma 2 dell'art. 316ter c.p.), lasciando quindi incontestata la rilevanza civile, amministrativa e contabile della condotta così accertata. La valenza probatoria dei documenti prodotti in atti dalla difesa del ricorrente è pertanto smentita dall'insieme delle
11 risultanze provenienti dalle indagini penali nonché dalle verifiche espletate dall'ufficio territoriale, appena illustrate. CP_4
Tutto ciò basta per ritenere provata la falsità delle autocertificazioni allegate dal sig. con la domanda di inserimento in graduatoria Pt_2 limitatamente alle dichiarazioni circa la prestazione del servizio quale collaboratore scolastico, negli anni 2011- 2015, presso l'Istituto “San
Remigio”.
7. Ne consegue che il rapporto di lavoro instaurato dal collaboratore con l'Istituto R. Massa per il periodo dal 26.09.2018 al 31.08.2019, e quello instaurato con l' per il periodo dal 04.09.2020 al Parte_4
31.08.2021, non potevano costituire valido titolo e non potevano essere considerati ai fini dell'inserimento del sig. all'interno della Pt_2 graduatoria permanente per l'anno scolastico 2021/22. Tali incarichi sono stati infatti assegnati sulla base della posizione indebitamente raggiunta dal ricorrente nella graduatoria di circolo e di istituto grazie al punteggio ottenuto per buona parte sulla base del servizio prestato alle dipendenze dell'Istituto “San Remigio”.
La Cassazione, Sezione lavoro, con sentenza 29 marzo 2023 n. 8944 ha stabilito che “per il personale della scuola assunto a tempo determinato si realizza una fisiologica continuità nel conferimento degli incarichi, dal momento che i contratti stipulati in passato hanno incidenza sull'assegnazione di quelli futuri, facendo maturare punteggio rilevante ai fini della formazione delle graduatorie”. Per tale ragione devono essere valorizzati, da un lato, la pluralità degli incarichi ottenuti, in conseguenza della falsa attestazione, e, dall'altro, anche la condotta tenuta successivamente dal dipendente che, come detto, non ha mai messo a conoscenza l'Amministrazione della nullità dei servizi resi presso la scuola paritaria San Remigio.
(…)
9. Non può infine trovare accoglimento l'argomento svolto dal ricorrente secondo cui avrebbe potuto comunque maturare i 24 mesi di servizio richiesti per accedere alla graduatoria permanente anche con un punteggio rettificato dai titoli del servizio prestato negli anni 2011-2015. Infatti, per
12 essere correttamente inseriti nella graduatoria permanente non basta l'assegnabilità potenziale/ipotetica degli incarichi che altri hanno ottenuto sulla base di un punteggio inferiore assegnato loro in graduatoria di terza fascia, ma è necessaria la maturazione di due anni di servizio effettivamente e legittimamente prestato. Precisamente tale requisito non è stato soddisfatto dal sig. . Non ha quindi alcun rilievo il fatto che Pt_2 molteplici contratti di lavoro a tempo determinato siano stati stipulati da persone che nella graduatoria di circolo e di istituto terza fascia ATA, triennio 2018/2021, della provincia di Milano si erano collocate in posizione pari o inferiore a quella corrispondente allo stesso punteggio attribuito al sig. meno i punti a lui assegnati per il servizio Pt_2 falsamente prestato come dipendente dell' . Parte_3
10. Sulla base delle motivazioni sopra esposte l' Controparte_6
ha legittimamente depennato il ricorrente dalla
[...] graduatoria permanente ATA, a.s. 2021/2022, profilo professionale di
Collaboratore Scolastico, in quanto non in possesso dei requisiti previsti per l'accesso dalla normativa in vigore, a cui è perciò seguita la risoluzione del contratto a tempo indeterminato stipulato con l' Parte_5
11. Deve infine escludersi che si applichi nel caso l'art. 21-nonies della legge n. 241/90, come modificato dall'art. 6, comma 1, lett. d) della Legge
7 agosto 2015 n. 124 (c.d. Riforma Madia): nel caso infatti non si verte in materia di procedimento amministrativo, ma in un atto di gestione del rapporto assunto con i poteri del datore di lavoro privato. Inoltre, il termine previsto dall'art. 21-novies della legge n. 241/90 decorre “dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici”, mentre nel caso che ci occupa non vengono in rilievo né un'autorizzazione né un provvedimento attributivo di vantaggi economici, bensì un provvedimento di attribuzione del corretto punteggio da assegnare in graduatoria. La Corte di Cassazione nella sentenza n. 11011 del 2022 ha chiarito che “nel pubblico impiego contrattualizzato la regola posta dagli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, che in attuazione dell'art. 97 Cost. impongono alle Pubbliche Amministrazioni
l'individuazione del contraente nel rispetto delle procedure concorsuali o,
13 per le qualifiche meno elevate, delle modalità di avviamento di cui al combinato disposto del richiamato art. 35, comma 1, lett. b), e degli artt. 23
e seguenti del d.P.R. n. 487 del 1994, seppure non direttamente attinente al contenuto delle obbligazioni contrattuali, si riflette sulla validità del negozio, perché individua un requisito che deve sussistere in capo al contraente, di tal ché, ove si consentisse lo svolgimento del rapporto con soggetto privo del requisito in parola, si finirebbe per porre nel nulla la norma inderogabile, posta a tutela di interessi pubblici alla cui realizzazione, secondo il Costituente, deve essere costantemente orientata l'azione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici (Cass., n. 22673 del
2020, che richiama, Cass. n. 30999 del 2019, Cass. n. 17002 del 2019).
In ogni caso, anche a voler fare applicazione di quanto previsto dalla legge sul procedimento amministrativo – l. 241 del 1990 – vale la pena sottolineare come la stessa preveda che il provvedimento amministrativo possa essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di pubblico interesse, entro un termine ragionevole, che è fissato generalmente in dodici mesi;
tuttavia, i provvedimenti che conseguono ad una falsa rappresentazione della realtà oppure a dichiarazioni false o mendaci da parte del privato possono essere sempre annullati, anche oltre predetto termine (cfr. art 21 novies).12. Per tutto quanto esposto il ricorso deve essere rigettato”.
12. Il ricorso va pertanto integralmente respinto.
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13. La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle stesse liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, delle fasi del giudizio nonché del pregio dell'attività svolta.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
14 1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.500,00 per compensi.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Milano, 30/01/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani
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