Versione
7 agosto 2007
7 agosto 2007
Art. 4. (Differimento del termine per le prestazioni aggiuntive da parte degli infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica) 1. Al fine di consentire la continuita` del ricorso alle prestazioni aggiuntive degli infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica, nel rispetto delle disposizioni recate in materia di contenimento delle spese di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale dai provvedimenti di finanza pubblica, il termine del 31 maggio 2007, previsto dall' articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17 , e` differito fino alla definizione della disciplina di tali prestazioni aggiuntive nell'ambito del contratto collettivo nazionale di comparto 2006-2009 e non oltre la data di entrata in vigore del contratto medesimo. 2. La definizione da parte del contratto collettivo nazionale di comparto delle prestazioni aggiuntive di cui al comma 1 non deve comportare effetti di maggiori oneri sul livello di finanziamento del contratto collettivo nazionale di comparto medesimo, quantificato secondo i criteri ed i parametri previsti per tutto il pubblico impiego. 3. Sono fatti salvi i contratti per le prestazioni di cui al comma 1, eventualmente posti in essere per il periodo dal 1° giugno 2007 alla data di entrata in vigore della presente legge, purche´ compatibili con il vincolo di cui al comma 1.
Nota all'art. 4:
- Il testo dell' art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17 , e' il seguente:
«Art. 1 (Proroga di termini in materia di personale, professioni e lavoro). - (Omissis).
2. Per garantire la continuita' assistenziale e fronteggiare l'emergenza nel settore infermieristico e tecnico, il termine previsto dall' art. 6-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26 , e' prorogato al 31 maggio 2007, in attesa della definizione di tali prestazioni e nel rispetto delle disposizioni recate in materia di contenimento delle spese di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale dai provvedimenti di finanza pubblica.».
Nota all'art. 4:
- Il testo dell' art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17 , e' il seguente:
«Art. 1 (Proroga di termini in materia di personale, professioni e lavoro). - (Omissis).
2. Per garantire la continuita' assistenziale e fronteggiare l'emergenza nel settore infermieristico e tecnico, il termine previsto dall' art. 6-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26 , e' prorogato al 31 maggio 2007, in attesa della definizione di tali prestazioni e nel rispetto delle disposizioni recate in materia di contenimento delle spese di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale dai provvedimenti di finanza pubblica.».
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 6152 del 24https://www.laleggepertutti.it/ · 1
Cassazione civile sez. lav., 24/02/2022, (ud. 11/11/2021, dep. 24/02/2022), n.6152 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente – Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere – Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere – Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere – Dott. SPENA Francesca – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 2455-2016 proposto da: A.S.RE.M. – AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE, in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliata ope legis in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 20
- 1. Trib. Parma, sentenza 12/06/2025, n. 387Provvedimento: […] 3. Il destinatario tiene rigorosamente separate l'attività libero professionale da quella istituzionale secondo quanto previsto dalla normativa nazionale, dagli indirizzi e dalle direttive regionali in materia (cfr. in particolare DGR n. 1131/2013 “Linee guida regionali attuative dell'art. 1, commaLeggi di più...
- art. 2104 e 2105 cod. civ.·
- art. 91 c.p.c.·
- rilascio certificato diagnosi funzionale·
- art. 39 del 31 marzo 2020·
- codice di comportamento·
- timbrature improprie·
- spese di lite·
- procedimento disciplinare·
- proporzionalità sanzione disciplinare·
- revoca incarico senza preavviso·
- art. 640 c.p.·
- truffa