Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 30/05/2025, n. 10607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10607 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 10607/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02552/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2552 del 2025, proposto da
IA AL S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Pacciani, Valerio Mosca, Margherita Carere, con domicilio eletto presso lo studio Filippo Pacciani in Roma, via di San Nicola Da Tolentino 67;
contro
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Telecom AL S.p.A., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
della nota del 31 gennaio 2025 con cui l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha parzialmente respinto l’istanza di accesso agli atti presentata da IA AL S.p.A. in data 23 dicembre 2024 in relazione al procedimento concluso con Delibera n. 462/24/CONS;
ove occorrer possa, della nota dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni del 28 gennaio 2025 avente ad oggetto “Trasmissione indice del fascicolo proc. delibera n. 462/24/CONS”;
nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti;
per l’accertamento
del diritto di IA AL S.p.A. di accedere, mediante esame ed estrazione di copia, al contenuto dei documenti nn. 3, 7, 13, 16 e 18 contenuti nel fascicolo del procedimento concluso con Delibera Agcom n. 462/24/CONS, con conseguente ordine all’Agcom di concedere l’accesso ai suddetti documenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 il dott. Giuseppe Grauso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Premette IA AL S.p.A di avere presentato con nota del 23 dicembre 2024 (prot. n. 0336212), recante “ Istanza di accesso agli atti relativi al procedimento concluso con Delibera n. 462/24/CONS, ai sensi degli artt. 22 e ss. della Legge 241/1990 e della Delibera 383/17/CONS s.m.i. ”, istanza di accesso agli atti e ai documenti inclusi nel fascicolo istruttorio del procedimento che ha condotto all’adozione della delibera n. 462/24/CONS recante “ Diffida alla società TIM S.p.a. al rispetto degli obblighi previsti dal codice di condotta allegato alla delibera n. 197/23/CONS per attività di teleselling e telemarketing ”, adottata dall’Autorità all’esito di una specifica attività di vigilanza in merito alla corretta applicazione del Codice di condotta approvato con la delibera n. 197/23/CONS in materia di teleselling e telemarketing , richiedendo gli “ atti e documenti inclusi nel Fascicolo, compresi “(i) l’indice del fascicolo, (ii) le segnalazioni ricevute dagli utenti, (iii) le richieste istruttorie formulate da Codesta Autorità a TIM e le memorie e comunicazioni trasmesse da quest’ultima, (iv) le relazioni istruttorie di Codesta Autorità inerenti il Procedimento, ivi espressamente inclusi gli atti e i documenti da cui si evinca l’identità dei partner commerciali di TIM le cui attività sono state oggetto del Procedimento, e (v) la lista dei contratti sottoscritti attraverso le campagne di teleselling oggetto del Procedimento ”.
A seguito della presentazione della suddetta istanza di accesso, l’Agcom, dopo aver comunicato con PEC del 28 gennaio 2025, l’indice del Fascicolo, ha poi trasmesso con PEC del 31 gennaio 2025, alcuni documenti del Fascicolo, i cui dati rilevanti ai fini della tutela dei diritti di IA sono stati mantenuti oscurati e riservati, sottraendo altresì l’accesso ad ulteriori documenti espressamente richiesti da IA nella propria istanza che vengono in questa sede nuovamente richiesti.
In particolare:
- i docc. 1, 4 e 14, contenenti le segnalazioni inviate dagli utenti ad Agcom relativamente alle condotte di TIM e dei partner commerciali di quest’ultima, sono stati omissati con riferimento alle numerazioni e alle denominazioni dei partner commerciali di TIM che hanno materialmente posto in essere le chiamate agli utenti di altri operatori;
- i docc. 2, 6 e 15, contenenti le richieste di informazioni formulate da Agcom a TIM in relazione alle citate segnalazioni degli utenti, sono stati omissati con riferimento alle numerazioni e alle denominazioni dei medesimi partner commerciali;
- i docc. 3, 7 e 16, relativi ai riscontri di TIM rispetto alle richieste di informazioni di Agcom sub doc. 2, 6 e 15, sono stati omissati con riferimento alle numerazioni e alle denominazioni dei medesimi partner commerciali;
- i docc. 13 e 18 sono stati invece interamente sottratti all’accesso e, da quanto si evince dall’indice del Fascicolo e dai suddetti docc. 7 e 16, contengono le liste dei contratti sottoscritti attraverso le campagne di teleselling asseritamente scorrette poste in essere dai partner commerciali di TIM cui sono associate le numerazioni oggetto di segnalazione, nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2024.
Con il presente ricorso IA insiste per l’invio in forma integrale della predetta documentazione, proponendo ricorso per l’accesso strutturato sulla base del seguente unico motivo:
I. SULL’ILLEGITTIMO DINIEGO DELL’ACCESSO AGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 22-25 DELLA LEGGE 241/1990, NONCHÉ DELLA DELIBERA AGCOM 383/17/CONS. ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FIGURE SINTOMATICHE E IN PARTICOLARE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LOGICITÀ, RAGIONEVOLEZZA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
2. Si è costituita in giudizio l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, chiedendo l’integrale reiezione del ricorso.
3. Alla camera di consiglio del 14 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è fondato.
Ritiene il Collegio sussistente un interesse diretto, concreto e attuale di IA ad accedere ai documenti richiesti ai fini della tutela, dei propri diritti e interessi ex art. 24, comma 7, Legge n. 241/1990 e art. 10, comma 3, e 9 del Regolamento Agcom, con riferimento alle condotte poste in essere materialmente dai partner commerciali di TIM, ossia le chiamate illecite e scorrette che avrebbero indotto gli utenti di altri operatori, inclusa IA, a passare a TIM, asseritamente attribuibili anche a TIM in ragione dell’omessa vigilanza e della mancata attuazione degli obblighi previsti dal Codice di condotta, atteso che, come correttamente sostenuto dalla difesa della ricorrente
- l’indicazione delle denominazioni dei partner commerciali di TIM che hanno effettuato le campagne di teleselling oggetto del procedimento conclusosi con Delibera 462/24/CONS è necessaria per consentire a IA di identificare tali soggetti, i quali hanno materialmente posto in essere le condotte illecite che hanno prodotto effetti pregiudizievoli anche nei confronti di IA, e verso i quali possono essere valutate e avviate possibili azioni a tutela dei propri diritti e interessi;
- le numerazioni utilizzate dai partner commerciali di TIM che hanno effettuato le campagne di teleselling oggetto del procedimento conclusosi con Delibera n. 462/24/CONS sono necessarie per accertare le suddette condotte e per verificare l’impatto che esse hanno determinato sulla clientela base di IA;
- le liste dei contratti sottoscritti attraverso le campagne di teleselling oggetto del procedimento conclusosi con Delibera n. 462/24/CONS sono necessarie per verificare il numero degli utenti che, a causa delle chiamate illecite e scorrette di cui sopra, sono migrati da IA e hanno sottoscritto un contratto con TIM.
Le violazioni accertate dall’Autorità in capo a TIM, infatti, avrebbero infatti consentito alla stessa di coinvolgere abusivamente clienti di altre società in campagne promozionali, avvalendosi della possibilità di contattarli telefonicamente al fine della proposizione di offerte commerciali.
Sussiste pertanto il diritto di IA di ottenere l’accesso richiesto che trova fondamento nell’art. 24, comma 7, Legge 241/1990 e nell’art. 10, comma 3, del Regolamento Agcom i quali, con identica formulazione, sanciscono che “ deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici ”, da valutare “ sulla base di un giudizio prognostico ex ante, come il tramite – in questo senso strumentale – per acquisire gli elementi di prova in ordine ai fatti (principali e secondari) integranti la fattispecie costitutiva della situazione giuridica ‘finale’ controversa e delle correlative pretese astrattamente azionabili in giudizio. La delibazione è condotta sull’astratta pertinenza della documentazione rispetto all’oggetto della res controversa. Ai fini del riconoscimento della situazione legittimante, non è positivamente richiesto il requisito dell’attuale pendenza di un processo in sede giurisdizionale ” (Ad. Plen., sentenze 25 settembre 2020, nn. 19-20).
Conclusivamente, deve essere riconosciuto in capo alla società ricorrente il diritto di accesso ai documenti richiesti con istanza di accesso agli atti presentata da IA AL S.p.A. in data 23 dicembre 2024 e ordinato all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni di provvedere all’ostensione degli atti richiesti nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
4. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- annulla il diniego di accesso parziale opposto dalla Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
- ordina l’ostensione degli atti richiesti in forma integrale nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Mele, Presidente
Giuseppe Grauso, Referendario, Estensore
Giuseppe Bianchi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Grauso | Francesco Mele |
IL SEGRETARIO