CA
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 20/11/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marina Vitulli Presidente
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
Dott.ssa Alessandra Burra Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 26 del ruolo 2025, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. 1137/2024, pubblicata in data 13 dicembre 2024 e notificata a mezzo p.e.c. in data 16 dicembre 2024, in punto: accertamento negativo;
causa vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1
difesa dall'Avv. Maurizio Miculan per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLANTE
E
in persona del rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1
dall'Avv. Oliviero Comand per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLATA NONCHE'
in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Controparte_2
Conegliano (TV), Via Alfieri, 1
APPELLATA CONTUMACE
* * *
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Nel merito: in riforma della sentenza del Tribunale di Udine -
Seconda Sezione Civile n. 1137/2024, pubblicata in data 13.12.2024 (n. 2611/2023
R.G.) e per i motivi di cui all'atto di citazione in appello di data 15.01.2025, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da a in relazione alle Parte_1 CP_1
obbligazioni contenute nella lettera di patronage a contenuto fideiussorio di data
08.03.2010. Spese di lite integralmente rifuse per entrambi i gradi del giudizio.”
Per parte appellata: “Nel merito: in via principale, respingere le domande dell'appellante e per l'effetto confermare la sentenza n. 1137/2024 del Tribunale di
Udine; in via subordinata, in ipotesi di riforma della sentenza impugnata con accoglimento delle domande formulate nei confronti di condannare CP_1
a tenere indenne da ogni onere, spesa o pretesa di Controparte_2 CP_1
(e, in particolare ogni onere relativo a entrambi i gradi di giudizio), Parte_1
con riserva di ogni ulteriore iniziativa o azione a tutela degli interessi di CP_1
all'esito del presente procedimento;
condannare l'appellante alla rifusione delle spese e competenze di lite.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 4.9.2023 premesso: Parte_1
2 che in data 8.3.2010 Cassa di Risparmio F.V.G. aveva concesso a Parte_2
un'apertura di credito in conto corrente fino a concorrenza di euro 2.100.000,00 con durata massima al 8.3.2013 più volte prorogata fino al 31.12.2015, garantita da un'ipoteca immobiliare e da una lettera di patronage a contenuto fideiussorio da essa stessa sottoscritta in pari data, quale controllante, con la quale si era obbligata nei confronti della banca: “a non disporre di detta partecipazione senza avervi
preventivamente informati mediante comunicazione scritta”, “a fare in modo che
[...]
faccia sempre fronte alle sue obbligazioni nei Vs. confronti, derivanti dalla Parte_2
concessione della menzionata linea di credito, così che la stessa vi sia integralmente
rimborsata” e “nel caso in cui dovessimo disporre, parzialmente o totalmente della
Part nostra partecipazione nella così come nell'eventualità che la stessa Parte_2
venisse messa in liquidazione o sottoposta a procedura concorsuale, a rimborsarvi
immediatamente, a prima Vostra richiesta scritta, tutto quanto dovuto dalla predetta
società per capitale, interessi e spese, tasse e ogni altro accessorio in relazione alla
citata linea di credito accordata”;
che con racc. A.R. del 5.12.2018 inviata anche all'attrice “limitatamente agli impegni assunti” (che nelle more aveva incorporato Cassa di Risparmio Controparte_3
F.V.G.) aveva intimato a di pagare entro dieci giorni la somma di euro Parte_2
2.799.665,20 (di cui euro 2.590.000,80 per esposizione sul conto corrente derivante dall'apertura di credito scaduta il 31.12.2015 e il resto per esposizione debitoria derivante dalle rate scadute il 31.12.2015 ed il 30.06.2016 e non integralmente pagate relative al mutuo fondiario n. 5354754 stipulato il 3.02.2000) nondimeno limitandosi,
al decorso del suddetto termine, a segnalare il passaggio a sofferenza del credito senza assumere alcuna iniziativa giudiziale;
3 che con racc. A.R. dell'8.7.2022 aveva comunicato alla sola Controparte_4 [...]
che aveva ceduto nell'ambito di un'operazione di Parte_2 Controparte_3
cartolarizzazione ad il credito (per complessivi euro 3.433.436,00 Controparte_2
oltre interessi e spese) e che era stata incaricata del recupero;
che il successivo 26.10.2022 aveva notificato a e a CP_1 Parte_2
una comunicazione di avvenuta cessione in proprio favore dei crediti Parte_1
di Controparte_2
che nell'aprile 2023 aveva chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale CP_1
di e che nelle more, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2482-ter Parte_2
cod. civ. e la causa di scioglimento di cui all'art. 2484 n. 4) cod. civ., quest'ultima era stata posta in liquidazione;
tutto ciò premesso, aveva convenuto innanzi al Tribunale di Udine con azione di accertamento negativo esponendo: CP_1
che l'obbligo fideiussorio assunto con la lettera di patronage si era estinto per intervenuto decorso del termine di cui all'art. 1957 cod. civ.;
che non vi era prova della cessione del credito da ad e di Controparte_3 CP_2
conseguenza neppure a CP_1
che il credito non poteva essere ceduto per espressa previsione contrattuale e mancava la prova del suo esatto ammontare;
che l'ulteriore promessa del fatto del terzo contenuta nella lettera di patronage non poteva in ogni caso essere trasferita unitamente al credito, avendo carattere del tutto autonomo.
resisteva producendo documentazione a dimostrazione della cessione del CP_1
credito ad e da questa alla convenuta, evidenziando: Controparte_2
4 che era stata proprio l'attrice, adottando la delibera di messa in liquidazione di
[...]
a far avverare una delle condizioni cui era stato subordinato l'obbligo da Parte_2
parte della garante di rimborso del debito della società partecipata;
che nessuna richiesta di accertamento dell'esatto ammontare del credito era stata avanzata dall'attrice e che l'incedibilità riguardava semmai il contratto e non anche il credito;
che non vi erano ragioni ostative al subentro delle cessionarie del credito nella titolarità anche dei diritti di garanzia derivanti dalla lettera di patronage.
La convenuta aveva inoltre chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa
[...]
per essere tenuta indenne per il caso di ritenuta soccombenza e CP_2
quest'ultima, ritualmente evocata in giudizio, non si era costituita, rimanendo contumace.
Radicatosi il contraddittorio, la causa era stata definita con sentenza pubblicata in data
13 dicembre 2024, con la quale era stato statuito quanto segue: “Il Tribunale di Udine,
definitivamente pronunciando … 1) rigetta la domanda svolta da nei Parte_1
confronti di per quanto ritenuto in motivazione;
2) rigetta, per l'effetto, la CP_1
domanda formulata da nei confronti della terza chiamata CP_1 CP_2
3) condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite che si liquidano
[...]
in euro 10.860,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettario al 15%, c.n.a. ed iva come per legge;
4) nulla per le spese di lite nei confronti della terza chiamata contumace.”
Con tale decisione era stato osservato che la prova della cessione del credito non era soggetta a particolari vincoli di forma, potendo essere data anche per via indiziaria e che l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell'avviso
5 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale costituiva adeguata prova della cessione, risultando tali indicazioni sufficientemente precise e consentendo di ricondurre con certezza il credito tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco.
A riprova dell'effettività della cessione e della individuazione dei crediti era stato in particolare evidenziato:
che nell'avviso di cessione pubblicato in G.U. il 19.04.2022 la cessionaria
[...]
aveva comunicato di avere acquistato pro-soluto “Taluni crediti (per CP_2
capitale, interessi, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di
[...]
..... sorti nel periodo compreso tra l'1 gennaio 1950 e l'1 gennaio CP_3
2022, i cui debitori sono stati classificati 'a sofferenza' e segnalati in 'Centrale dei
Rischi' ai sensi della Circolare della Banca d'Italia. I crediti ceduti sono
specificamente individuati nel Contratto di Cessione, come risultanti da apposita lista
in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del
rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dalla NT nei
confronti del relativo debitore ceduto”;
che era stata pacificamente classificata a sofferenza e segnalata in Parte_2
Centrale Rischi;
che la lista allegata al contratto di cessione con l'elenco dei “debitori” ceduti comprendeva anche il codice identificativo “NDG 5531184318000”, corrispondente alla società con specificati i numeri dei tre rapporti bancari intestati Parte_2
alla medesima ed oggetto della cessione in blocco, tra cui quello relativo all'apertura di credito in conto corrente;
che con lettera del 2.9.2022 (oggetto: (NDG 5531184318000)” Parte_2
indirizzata alla cessionaria ) la cedente aveva espressamente specificato di CP_2
6 aver effettuato un'operazione di cessione di crediti pro-soluto a favore di quest'ultima ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1. della l. n. 130/1999, “che include, tra gli altri, i crediti di
seguito indicati: Rapporti 600053545745 (mutuo) – 951100000329 (soff. spese)
952100000330 (soff. c/c ipotec.) – Intestatario e aggiungeva che Parte_2
“della suddetta cessione è stata data notizia mediante pubblicazione sulla G.U. in
data 19.04.2022”;
che la cessione risultava anche dalla visura camerale storica di ove a Controparte_2
pag. 10 risultava presente l'annotazione del 19.04.2022 avente ad oggetto la comunicazione pubblicata ai sensi dell'art. 58, comma 2, D. Lgs. n. 385/1993
unitamente alla richiesta di iscrizione;
che con lettera racc. A.R. dell'8.07.2022 (oggetto: “Posizione Tur Hotel S.r.l. NDG
6765918637000 - NDG cessione 5531184318000 – saldo alla data del 31.05.2022 pari ad euro 3.433.436,00 oltre interessi maturandi e spese – Cessione del credito a
[...]
) aveva comunicato alla debitrice CP_2 Controparte_4 Parte_2
l'avvenuta cessione ad del credito e l'incarico ad essa affidato dalla Controparte_2
cessionaria di procedere alla sua riscossione;
che con atto di cessione del 25.10.2022 premesso di avere Controparte_2
acquistato pro soluto da in data 19.04.2022 “taluni crediti Controparte_3
qualificati come attività finanziarie deteriorate, tra i quali anche i Crediti vantati
dalla Banca nei confronti della … indicati nell'elenco dei crediti Parte_2
ceduti disponibile sul sito”, indicati nell'allegato C del medesimo contratto, cedeva e trasferiva pro soluto a gli stessi al prezzo di euro 1.830.000,00; CP_1
che l'allegato C di tale contratto così specificava i crediti ceduti a “(i) credito CP_1
per un importo complessivo di euro 3.233.262,96 derivante dal contratto di apertura
7 di credito con garanzia ipotecaria stipulato l'8.03.2010 tra (già Controparte_3
Cassa di Risparmio F.V.G.) e (ii) credito per un importo complessivo Parte_2
di euro 245.477,02 derivante dal contratto di mutuo fondiario stipulato il 3.02.2000
tra (già Cassa di Risparmio F.V.G.) e ; Controparte_3 Parte_2
che nell'elenco delle garanzie reali e personali che assistevano il credito complessivamente ceduto era stato precisato che “il credito è assistito da lettera di
patronage rilasciata in data 8 marzo 2010 dalla società Edilest S.p.A. (oggi
.” Controparte_5
che aveva provveduto anche a dimettere tutti gli estratti del conto corrente CP_1
ipotecario 1000/20006 dalla data della sua apertura e fino all'estinzione (doc. 20) e aveva esibito in udienza l'originale del contratto di conto corrente con apertura di credito ipotecario di data 19.02.2010, documentazione di cui certamente non avrebbe potuto disporre se il credito per cui si controverte non le fosse stato effettivamente ceduto.
Era stato inoltre rilevato che l'art. 10 del contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria stipulato tra Cassa di Risparmio F.V.G. e in data 8.03.2010 Parte_2
prevedeva, testualmente, che: “Le parti convengono che il presente contratto deve
essere considerato di carattere personale ai sensi dell'art. 2558 c.c. e non cedibile ai
sensi dell'art. 1260 c.c.”, sicché il tenore della clausola rendeva evidente che il divieto di cessione riguardava il rapporto contrattuale, in quanto avente natura personale e basato sulla reciproca fiducia ed affidabilità e non il credito, passato “a sofferenza”
maturato dalla banca;
che il richiamo all'art. 1260 cod. civ. risultava meramente pleonastico, trovando in ogni caso applicazione il comma 2 che sanciva l'inopponibilità alla cessionaria di un
8 asserito patto di non cedibilità del credito, non avendo l'attrice provato che la prima cessionaria ne fosse a conoscenza al tempo in cui aveva concluso Controparte_2
con IN AN LO il contratto di cessione in blocco.
Quanto alla lettera di patronage, premesso che la sua funzione era quella di rafforzare nel creditore, al quale la dichiarazione era indirizzata, il convincimento che il patrocinato avrebbe fatto fronte ai propri impegni e che, se il patrocinante non si limitava ad informare la banca in ordine alle propria posizione di influenza ma assumeva veri e propri 'impegni', si configurava a suo carico una responsabilità
contrattuale, era stato di seguito osservato:
che con la “lettera di patronage fideiussoria” rilasciata l'8.3.2010 a favore di Cassa di
Risparmio F.V.G. l'attrice, a fronte dell'apertura di credito ipotecaria in conto corrente concessa a si era assunta due specifici impegni: Parte_2
a) una promessa del fatto del terzo (art. 1381 cod. civ.), consistente nel controllare l'adempimento della patrocinata, facendo in modo che onorasse Parte_2
sempre le obbligazioni assunte nei confronti della Banca, derivanti dalla concessione della menzionata linea di credito, così che la stessa fosse integralmente rimborsata;
b) un obbligo fideiussorio subordinato al verificarsi di determinate condizioni
(cessione, in tutto o in parte, della partecipazione in messa in Parte_2
liquidazione di quest'ultima o sua sottoposizione a procedura concorsuale);
che al verificarsi di una di queste condizioni si era obbligata a Controparte_5
“rimborsare immediatamente alla Banca, a prima richiesta scritta, tutto quanto
dovuto dalla predetta società per capitale, interessi e spese, tasse ed ogni altro
accessorio in relazione alla citata linea di credito concordata”;
che nel caso di specie era pacifico che una delle condizioni si era avverata con la
9 messa in liquidazione per perdita del capitale sociale;
che nondimeno, la garanzia fideiussoria doveva ritenersi estinta per intervenuta decadenza ex art. 1957 cod. civ., atteso che la creditrice non aveva azionato il credito fino al 12.05.2023.
Quanto all'ulteriore impegno di controllare e adoperarsi affinché Parte_2
provvedesse ad adempiere le proprie obbligazioni nei confronti della banca finanziatrice, doveva invece ritenersi che l'attrice fosse rimasta inadempiente, con conseguente obbligo di indennizzare la creditrice, come previsto dall'art. 1381 cod.
civ.
Quanto alla trasferibilità in capo alla cessionaria del credito della garanzia, contestata sul rilievo che ai sensi dell'art. 58 T.u.b. solo le garanzie tipiche potevano essere trasferite con la cessione in blocco del credito, era stato osservato che l'art. 58, comma
3, T.u.b. prevedeva, con portata più ampia rispetto alla normativa codicistica, il trasferimento automatico a favore del cessionario di qualsiasi genere di garanzia da chiunque prestata, e non solo di quelle tipiche richiamate dall'art. 1263 cod. civ. e che non vi erano ragioni idonee ad escludere che la promessa del fatto del terzo assunta dall'attrice non potesse essere trasferita assieme al credito alla cessionaria.
aveva gravato tale decisione, chiedendo accertarsi che nulla era Parte_1
dovuto in relazione alle obbligazioni contenute nella lettera di patronage;
CP_2
era rimasta contumace, mentre si era costituita resistendo
[...] CP_1
all'impugnazione; radicatosi il contraddittorio, la causa era stata trattenuta in decisione previo deposito telematico di note scritte, con concessione dei termini di cui agli artt.
352, comma 1, e 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e successivamente era stata emessa la presente sentenza.
10 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha contestato, con il primo motivo, l'adempimento dell'onere della prova relativamente alla cessione del credito, deducendo che l'art. 2721, comma 1, cod. civ.
escludeva l'ammissibilità della prova per testimoni e per presunzioni;
che le indicazioni contenute nell'avviso pubblicato in G.U. non erano sufficienti a dimostrare l'inclusione del credito, risultando acquistati solo “taluni crediti” di Controparte_3
che non era dirimente la classificazione a sofferenza e la segnalazione in
[...]
Centrale Rischi di che la lista dei crediti ceduti richiamata nella Parte_2
decisione di primo grado non era quella allegata al contratto di cessione, che non era stato dimesso, ma quella pubblicata sul sito della banca richiamato nell'avviso; che tale lista non aggiungeva elementi utili, perché riportava un primo codice
600053545745 riconducibile al contratto di mutuo fondiario di data 3.2.2000 e un secondo e un terzo codice (951100000329 e 952100000330) non riconducibili ad alcuno specifico rapporto;
che la lettera di di data 2.09.2022 Controparte_3
era priva di valore probatorio, essendosi quest'ultima limitata a ricondurre il codice
952100000330 “a un non meglio identificato conto corrente ipotecario e il codice
951100000329 a imprecisate sofferenze per spese”; che l'annotazione della cessione nella visura di era parimenti inconferente;
che l'allegato C dell'atto Controparte_2
di cessione di data 25.10.2022 non provava la titolarità, in capo a Controparte_2
del credito derivante dal contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria, ma solo che la stessa aveva dichiarato di averlo ceduto a che il contenuto CP_1
dell'Allegato C contrastava con le premesse dell'atto di cessione di data 25.10.2022,
in cui aveva dato atto di avere acquistato da solo il CP_2 Controparte_3
rapporto contraddistinto dal codice 600053545745 (contratto di mutuo fondiario); che
11 gli estratti del conto corrente e l'originale del contratto di conto corrente ipotecario erano irrilevanti, in assenza dell'unico documento che avrebbe potuto provare con certezza la cessione del credito, ovvero l'atto di cessione concluso da Controparte_3
con in data 19.04.2022. CP_2
Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato che era stata erroneamente esclusa l'incedibilità del credito, desumibile dal fatto che le parti avevano manifestato chiaramente la volontà di applicare al rapporto non solo la disciplina di cui all'art. 2558 cod. civ., ma anche la disciplina di cui all'art. 1260 cod. civ., che prevedeva la non cedibilità.
Con il terzo motivo l'appellante ha inoltre lamentato che con la prima memoria ex art. 171-bis c.p.c. aveva eccepito anche la nullità della cessione per un fatto emerso dopo la notifica dell'atto introduttivo, su cui era mancata una specifica pronuncia, ed ha pertanto nuovamente eccepito che non apparteneva al circuito finanziario e CP_1
che le era pertanto inibito il reiterato acquisto dei crediti bancari, rientrante nell'ambito delle attività riservate agli intermediari abilitati, con conseguente nullità
dell'atto.
Con il quarto motivo la decisione di primo grado è stata censurata per violazione dell'art. 112 c.p.c., nella parte in cui aveva affermato l'inadempimento di Parte_1
e il conseguente obbligo di indennizzo, avendo a suo dire pronunciato oltre la
[...]
domanda e le eccezioni delle parti.
Con il quinto motivo l'appellante ha lamentato che era stata erroneamente esclusa l'intrasferibilità della promessa del fatto del terzo, deducendo che in base al dettato letterale dell'art. 58 T.u.b. potevano trasmettersi automaticamente, senza necessità di una previsione espressa o di una manifestazione di consenso, solo le garanzie tipiche
12 aventi carattere accessorio.
Con il sesto motivo l'appellante ha contestato la statuizione relativa al regolamento delle spese processuali, rilevando che il giudice di primo grado aveva accolto il motivo di accertamento negativo relativo al mancato rispetto del termine di cui all'art. 1957
cod. civ. e che doveva pertanto escludersi la sussistenza, a proprio carico, di una totale soccombenza.
* * *
Ciò premesso, va a questo punto rilevato, quanto al primo motivo, che secondo la giurisprudenza di legittimità (vedasi, in particolare, l'ordinanza n. 17944 del
22/06/2023) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e la sua esistenza è pertanto dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario;
il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice ed opera in materia il principio di non contestazione;
pertanto,
in caso di cessione di crediti in blocco (art. 58 T.u.b.), quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla cessionaria in G.U. può costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
Nel caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto l'esistenza stessa del contratto di cessione, detto contratto deve essere oggetto di prova
13 e, a tal fine, l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, unitamente ad altri elementi,
ben può essere valutato come indizio, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione.
Orbene, nel caso di specie è incontroverso che con l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 19 aprile 2022 aveva comunicato Controparte_2
di avere acquistato pro-soluto da taluni crediti qualificati come Controparte_3
attività finanziarie deteriorate “sorti nel periodo compreso tra l'1 gennaio 1950 e l'1
gennaio 2022, i cui debitori sono stati classificati 'a sofferenza' e segnalati in
'Centrale dei Rischi' ai sensi della Circolare della Banca d'Italia”, come specificamente individuati nel contratto di cessione e risultanti da apposita lista in cui veniva indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui aveva avuto origine uno o più dei crediti vantati dalla cedente nei confronti del debitore ceduto.
Plurimi concordanti elementi concorrono dunque, sulla base dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, consentendo di ritenere comprovato l'onere della prova in merito alla legittimazione sostanziale di
[...]
era stata infatti, in primo luogo, pacificamente classificata a sofferenza Controparte_6
e segnalata in Centrale Rischi dalla cedente “nel periodo Controparte_3
compreso tra l'1 gennaio 1950 e l'1 gennaio 2022.”
La denominazione della predetta debitrice risulta anche specificamente inclusa nell'apposita lista pubblicata sul sito della banca richiamato nell'avviso pubblicato in
Gazzetta Ufficiale (che in assenza di specifiche contestazioni relative ad eventuali difformità non può che presumersi del tutto corrispondente a quella allegata al contratto di cessione) mediante l'indicazione del codice identificativo NDG (numero
14 direzione generale) 5531184318000.
Part La riferibilità di tale codice alla debitrice risulta, del resto, Parte_2
espressamente attestata anche dalla cedente nella lettera datata Controparte_3
2 settembre 2022 (vedasi in tal senso la dichiarazione doc. 6 del fascicolo di primo grado della parte convenuta, avente rilevante e qualificato valore indiziario in virtù
della sua stessa provenienza dalla originaria titolare del credito), e in essa risultano inoltre specificati, in modo del tutto corrispondente alle indicazioni dell'allegata lista, i singoli rapporti interessati dalla cessione, così identificati:
600053545745 (mutuo)
951100000329 (soff. spese)
952100000330 (soff. c/c ipotec.).
È stato inoltre prodotto (doc. 9 del fascicolo di primo grado della parte convenuta)
l'atto pubblico a rogito del notaio dd. 25.10.2022 di cessione da Persona_1
parte di a favore di nel quale all'art. 6.3.1, lett. a) si Controparte_2 CP_1
specifica che i crediti ceduti, esistenti alla data di sottoscrizione, sono indicati nell'allegato C); allegato espressamente riferito ai crediti vantati nei confronti di
[...]
sia in forza del contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria Parte_2
stipulato in data 8.3.2010, che in forza del contratto di mutuo fondiario stipulato il
3.2.2000, con precisazione che “il Credito a è assistito da lettera di Parte_2
patronage rilasciata in data 8 marzo 2010 dalla società Edilest S.p.A.”, ora Parte_1
[...]
È stata inoltre prodotta (doc. 10 primo grado) la prova della notificazione di tale cessione alla debitrice effettuata a mezzo posta elettronica certificata Parte_2
ai sensi della legge n. 53 del 1994 in data 27.10.2022.
15 La convenuta appellata ha altresì dimesso la serie completa degli estratti del conto corrente con garanzia ipotecaria ed ha esibito l'originale del contratto di conto corrente con apertura di credito ipotecario.
In applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, deve pertanto ritenersi pienamente comprovata la legittimazione sostanziale della convenuta appellata, non potendo per l'effetto dubitarsi della consistenza né dell'effettività della cessione tanto in riferimento al credito relativo al mutuo fondiario, quanto in riferimento a quello relativo al contratto di apertura di credito in conto corrente.
Il primo motivo è pertanto infondato sotto tutti i profili in esso evidenziati, ed altrettanto è a dirsi quanto al secondo.
La previsione di incedibilità risulta infatti testualmente riferita al contratto di apertura di credito, qualificato come rapporto “di carattere personale ai sensi dell'art. 2558 c.c.
e non cedibile ai sensi dell'art. 1260 c.c.” nell'evidente interesse (non già della debitrice, ma a ben vedere) della banca, che aveva concesso la linea di credito, al mantenimento della garanzia di solvibilità rappresentata dal patrimonio della specifica correntista, mentre nella fattispecie risulta ceduto non già il contratto, ma la sola posizione creditoria già cristallizzata alla data della cessione, da cui l'evidente irrilevanza della dedotta ragione fiduciaria.
Anche il terzo motivo è infondato, dovendo essere rilevato che le attività riservate agli iscritti all'albo degli intermediari finanziari sono quelle indicate nell'art. 106 T.u.b.
che in proposito dispone: “1. L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
2. Oltre
alle attività di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono: a) emettere moneta
16 elettronica e prestare servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'articolo 114–quinquies, comma 4, e iscritti nel relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'articolo
114–novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo;
b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58; c) esercitare le altre attività a loro eventualmente consentite dalla legge nonché
attività connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca
d'Italia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico.”
Ciò posto, nella fattispecie si è in primo luogo in presenza della cessione di una posizione creditoria specifica (e non già di un'operazione soggetta all'art. 58 T.u.b. e alla legge 30 aprile 1999, n. 130), e in secondo luogo non risulta neppure allegato che tale cessione sia avvenuta nell'ambito di un'attività svolta nei confronti del pubblico,
né risulta altrimenti specificato in riferimento a quale parametro normativo debba ritenersi configurabile l'ipotizzata nullità.
Quanto all'eccezione di ultrapetizione, sollevata con il quarto motivo, la stessa è in primo luogo priva di decisività, ed è in ogni caso infondata, essendosi l'impugnata decisione a ben vedere limitata a statuire sia sulla specifica domanda di accertamento negativo proposta in giudizio dall'attrice, sia su quella di manleva proposta dalla convenuta, rigettando, come emerge dal dispositivo, sia l'una, sia l'altra, per le ragioni indicate in motivazione.
Va di seguito richiamato, quanto al quinto motivo, il disposto dell'art. 58, comma 3,
T.u.b., in base al quale “3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque
17 prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti.”
L'ampiezza del tenore normativo sopra richiamato, testualmente riferito alle garanzie
“di qualsiasi tipo”, non consente dunque di condividere l'interpretazione restrittiva prospettata con il motivo in oggetto, dovendo invece ritenersi che, sulla base del dato letterale della disposizione, salva la sussistenza di specifiche ragioni di impedimento di volta in volta sussistenti, anche altre forme di garanzia atipica possano essere cedute senza necessità di particolari formalità o menzione.
E nel caso di specie, i profili di atipicità correlati alla promessa del fatto del terzo (art. 1381 cod. civ.) contenuta nella lettera di patronage - consistente nel controllare l'adempimento della patrocinata, facendo in modo che onorasse Parte_2
sempre le obbligazioni derivanti dalla concessione della linea di credito - non consentono di identificare alcuna ragione ostativa all'automatico trasferimento della garanzia, stante la sussistenza di un chiaro e testuale rapporto di accessorietà con l'obbligazione principale, tale da non consentire all'obbligo assunto dalla patrocinante di sussistere indipendentemente dal rapporto principale ivi espressamente menzionato.
Non può dunque configurarsi alcun oggettivo impedimento all'automatico trasferimento dell'obbligo di indennizzo previsto dalla suindicata disposizione dettata dalla normativa di settore, e ciò anche in considerazione del fatto che il suo adempimento era divenuto pacificamente esigibile già anteriormente al trasferimento del credito.
18 È da ultimo infondato anche il sesto motivo relativo al regolamento delle spese processuali, peraltro correttamente tassate sulla base dello scaglione riferibile alle cause di valore indeterminabile di media complessità, avendo l'odierna appellante proposto un'unica domanda con la quale aveva chiesto di “accertare e dichiarare che nulla è dovuto da a in relazione alle obbligazioni Parte_1 CP_1
contenute nella lettera di patronage”, rispetto alla quale la stessa è risultata soccombente.
* * *
L'appello deve pertanto ritenersi infondato, con conseguente conferma della decisione di primo grado;
resta di conseguenza superata la domanda di manleva riproposta nel presente gravame.
Le spese del grado dovranno, per l'effetto, seguire la soccombenza riguardo alle parti costituite (nulla dovendo invece essere disposto, per le anzidette ragioni, quanto ad rimasta contumace), ed essere liquidate sulla base dello scaglione Controparte_2
relativo al valore della controversia;
dovrà inoltre darsi atto della sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello promossa da nei confronti di Parte_1
e avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. CP_1 Controparte_2
1137/2024, pubblicata il 13.12.2024, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e reietta, così provvede:
Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado a favore delle parti
19 appellate, spese che liquida, a titolo di compensi professionali, in complessivi euro
10.600,00 oltre spese generali nella misura massiva, iva e c.p.a. di legge;
Dà atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato in applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 12 novembre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott.ssa Marina Vitulli
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marina Vitulli Presidente
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
Dott.ssa Alessandra Burra Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 26 del ruolo 2025, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. 1137/2024, pubblicata in data 13 dicembre 2024 e notificata a mezzo p.e.c. in data 16 dicembre 2024, in punto: accertamento negativo;
causa vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1
difesa dall'Avv. Maurizio Miculan per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLANTE
E
in persona del rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1
dall'Avv. Oliviero Comand per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLATA NONCHE'
in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Controparte_2
Conegliano (TV), Via Alfieri, 1
APPELLATA CONTUMACE
* * *
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Nel merito: in riforma della sentenza del Tribunale di Udine -
Seconda Sezione Civile n. 1137/2024, pubblicata in data 13.12.2024 (n. 2611/2023
R.G.) e per i motivi di cui all'atto di citazione in appello di data 15.01.2025, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da a in relazione alle Parte_1 CP_1
obbligazioni contenute nella lettera di patronage a contenuto fideiussorio di data
08.03.2010. Spese di lite integralmente rifuse per entrambi i gradi del giudizio.”
Per parte appellata: “Nel merito: in via principale, respingere le domande dell'appellante e per l'effetto confermare la sentenza n. 1137/2024 del Tribunale di
Udine; in via subordinata, in ipotesi di riforma della sentenza impugnata con accoglimento delle domande formulate nei confronti di condannare CP_1
a tenere indenne da ogni onere, spesa o pretesa di Controparte_2 CP_1
(e, in particolare ogni onere relativo a entrambi i gradi di giudizio), Parte_1
con riserva di ogni ulteriore iniziativa o azione a tutela degli interessi di CP_1
all'esito del presente procedimento;
condannare l'appellante alla rifusione delle spese e competenze di lite.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 4.9.2023 premesso: Parte_1
2 che in data 8.3.2010 Cassa di Risparmio F.V.G. aveva concesso a Parte_2
un'apertura di credito in conto corrente fino a concorrenza di euro 2.100.000,00 con durata massima al 8.3.2013 più volte prorogata fino al 31.12.2015, garantita da un'ipoteca immobiliare e da una lettera di patronage a contenuto fideiussorio da essa stessa sottoscritta in pari data, quale controllante, con la quale si era obbligata nei confronti della banca: “a non disporre di detta partecipazione senza avervi
preventivamente informati mediante comunicazione scritta”, “a fare in modo che
[...]
faccia sempre fronte alle sue obbligazioni nei Vs. confronti, derivanti dalla Parte_2
concessione della menzionata linea di credito, così che la stessa vi sia integralmente
rimborsata” e “nel caso in cui dovessimo disporre, parzialmente o totalmente della
Part nostra partecipazione nella così come nell'eventualità che la stessa Parte_2
venisse messa in liquidazione o sottoposta a procedura concorsuale, a rimborsarvi
immediatamente, a prima Vostra richiesta scritta, tutto quanto dovuto dalla predetta
società per capitale, interessi e spese, tasse e ogni altro accessorio in relazione alla
citata linea di credito accordata”;
che con racc. A.R. del 5.12.2018 inviata anche all'attrice “limitatamente agli impegni assunti” (che nelle more aveva incorporato Cassa di Risparmio Controparte_3
F.V.G.) aveva intimato a di pagare entro dieci giorni la somma di euro Parte_2
2.799.665,20 (di cui euro 2.590.000,80 per esposizione sul conto corrente derivante dall'apertura di credito scaduta il 31.12.2015 e il resto per esposizione debitoria derivante dalle rate scadute il 31.12.2015 ed il 30.06.2016 e non integralmente pagate relative al mutuo fondiario n. 5354754 stipulato il 3.02.2000) nondimeno limitandosi,
al decorso del suddetto termine, a segnalare il passaggio a sofferenza del credito senza assumere alcuna iniziativa giudiziale;
3 che con racc. A.R. dell'8.7.2022 aveva comunicato alla sola Controparte_4 [...]
che aveva ceduto nell'ambito di un'operazione di Parte_2 Controparte_3
cartolarizzazione ad il credito (per complessivi euro 3.433.436,00 Controparte_2
oltre interessi e spese) e che era stata incaricata del recupero;
che il successivo 26.10.2022 aveva notificato a e a CP_1 Parte_2
una comunicazione di avvenuta cessione in proprio favore dei crediti Parte_1
di Controparte_2
che nell'aprile 2023 aveva chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale CP_1
di e che nelle more, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2482-ter Parte_2
cod. civ. e la causa di scioglimento di cui all'art. 2484 n. 4) cod. civ., quest'ultima era stata posta in liquidazione;
tutto ciò premesso, aveva convenuto innanzi al Tribunale di Udine con azione di accertamento negativo esponendo: CP_1
che l'obbligo fideiussorio assunto con la lettera di patronage si era estinto per intervenuto decorso del termine di cui all'art. 1957 cod. civ.;
che non vi era prova della cessione del credito da ad e di Controparte_3 CP_2
conseguenza neppure a CP_1
che il credito non poteva essere ceduto per espressa previsione contrattuale e mancava la prova del suo esatto ammontare;
che l'ulteriore promessa del fatto del terzo contenuta nella lettera di patronage non poteva in ogni caso essere trasferita unitamente al credito, avendo carattere del tutto autonomo.
resisteva producendo documentazione a dimostrazione della cessione del CP_1
credito ad e da questa alla convenuta, evidenziando: Controparte_2
4 che era stata proprio l'attrice, adottando la delibera di messa in liquidazione di
[...]
a far avverare una delle condizioni cui era stato subordinato l'obbligo da Parte_2
parte della garante di rimborso del debito della società partecipata;
che nessuna richiesta di accertamento dell'esatto ammontare del credito era stata avanzata dall'attrice e che l'incedibilità riguardava semmai il contratto e non anche il credito;
che non vi erano ragioni ostative al subentro delle cessionarie del credito nella titolarità anche dei diritti di garanzia derivanti dalla lettera di patronage.
La convenuta aveva inoltre chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa
[...]
per essere tenuta indenne per il caso di ritenuta soccombenza e CP_2
quest'ultima, ritualmente evocata in giudizio, non si era costituita, rimanendo contumace.
Radicatosi il contraddittorio, la causa era stata definita con sentenza pubblicata in data
13 dicembre 2024, con la quale era stato statuito quanto segue: “Il Tribunale di Udine,
definitivamente pronunciando … 1) rigetta la domanda svolta da nei Parte_1
confronti di per quanto ritenuto in motivazione;
2) rigetta, per l'effetto, la CP_1
domanda formulata da nei confronti della terza chiamata CP_1 CP_2
3) condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite che si liquidano
[...]
in euro 10.860,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettario al 15%, c.n.a. ed iva come per legge;
4) nulla per le spese di lite nei confronti della terza chiamata contumace.”
Con tale decisione era stato osservato che la prova della cessione del credito non era soggetta a particolari vincoli di forma, potendo essere data anche per via indiziaria e che l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell'avviso
5 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale costituiva adeguata prova della cessione, risultando tali indicazioni sufficientemente precise e consentendo di ricondurre con certezza il credito tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco.
A riprova dell'effettività della cessione e della individuazione dei crediti era stato in particolare evidenziato:
che nell'avviso di cessione pubblicato in G.U. il 19.04.2022 la cessionaria
[...]
aveva comunicato di avere acquistato pro-soluto “Taluni crediti (per CP_2
capitale, interessi, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di
[...]
..... sorti nel periodo compreso tra l'1 gennaio 1950 e l'1 gennaio CP_3
2022, i cui debitori sono stati classificati 'a sofferenza' e segnalati in 'Centrale dei
Rischi' ai sensi della Circolare della Banca d'Italia. I crediti ceduti sono
specificamente individuati nel Contratto di Cessione, come risultanti da apposita lista
in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del
rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dalla NT nei
confronti del relativo debitore ceduto”;
che era stata pacificamente classificata a sofferenza e segnalata in Parte_2
Centrale Rischi;
che la lista allegata al contratto di cessione con l'elenco dei “debitori” ceduti comprendeva anche il codice identificativo “NDG 5531184318000”, corrispondente alla società con specificati i numeri dei tre rapporti bancari intestati Parte_2
alla medesima ed oggetto della cessione in blocco, tra cui quello relativo all'apertura di credito in conto corrente;
che con lettera del 2.9.2022 (oggetto: (NDG 5531184318000)” Parte_2
indirizzata alla cessionaria ) la cedente aveva espressamente specificato di CP_2
6 aver effettuato un'operazione di cessione di crediti pro-soluto a favore di quest'ultima ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1. della l. n. 130/1999, “che include, tra gli altri, i crediti di
seguito indicati: Rapporti 600053545745 (mutuo) – 951100000329 (soff. spese)
952100000330 (soff. c/c ipotec.) – Intestatario e aggiungeva che Parte_2
“della suddetta cessione è stata data notizia mediante pubblicazione sulla G.U. in
data 19.04.2022”;
che la cessione risultava anche dalla visura camerale storica di ove a Controparte_2
pag. 10 risultava presente l'annotazione del 19.04.2022 avente ad oggetto la comunicazione pubblicata ai sensi dell'art. 58, comma 2, D. Lgs. n. 385/1993
unitamente alla richiesta di iscrizione;
che con lettera racc. A.R. dell'8.07.2022 (oggetto: “Posizione Tur Hotel S.r.l. NDG
6765918637000 - NDG cessione 5531184318000 – saldo alla data del 31.05.2022 pari ad euro 3.433.436,00 oltre interessi maturandi e spese – Cessione del credito a
[...]
) aveva comunicato alla debitrice CP_2 Controparte_4 Parte_2
l'avvenuta cessione ad del credito e l'incarico ad essa affidato dalla Controparte_2
cessionaria di procedere alla sua riscossione;
che con atto di cessione del 25.10.2022 premesso di avere Controparte_2
acquistato pro soluto da in data 19.04.2022 “taluni crediti Controparte_3
qualificati come attività finanziarie deteriorate, tra i quali anche i Crediti vantati
dalla Banca nei confronti della … indicati nell'elenco dei crediti Parte_2
ceduti disponibile sul sito”, indicati nell'allegato C del medesimo contratto, cedeva e trasferiva pro soluto a gli stessi al prezzo di euro 1.830.000,00; CP_1
che l'allegato C di tale contratto così specificava i crediti ceduti a “(i) credito CP_1
per un importo complessivo di euro 3.233.262,96 derivante dal contratto di apertura
7 di credito con garanzia ipotecaria stipulato l'8.03.2010 tra (già Controparte_3
Cassa di Risparmio F.V.G.) e (ii) credito per un importo complessivo Parte_2
di euro 245.477,02 derivante dal contratto di mutuo fondiario stipulato il 3.02.2000
tra (già Cassa di Risparmio F.V.G.) e ; Controparte_3 Parte_2
che nell'elenco delle garanzie reali e personali che assistevano il credito complessivamente ceduto era stato precisato che “il credito è assistito da lettera di
patronage rilasciata in data 8 marzo 2010 dalla società Edilest S.p.A. (oggi
.” Controparte_5
che aveva provveduto anche a dimettere tutti gli estratti del conto corrente CP_1
ipotecario 1000/20006 dalla data della sua apertura e fino all'estinzione (doc. 20) e aveva esibito in udienza l'originale del contratto di conto corrente con apertura di credito ipotecario di data 19.02.2010, documentazione di cui certamente non avrebbe potuto disporre se il credito per cui si controverte non le fosse stato effettivamente ceduto.
Era stato inoltre rilevato che l'art. 10 del contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria stipulato tra Cassa di Risparmio F.V.G. e in data 8.03.2010 Parte_2
prevedeva, testualmente, che: “Le parti convengono che il presente contratto deve
essere considerato di carattere personale ai sensi dell'art. 2558 c.c. e non cedibile ai
sensi dell'art. 1260 c.c.”, sicché il tenore della clausola rendeva evidente che il divieto di cessione riguardava il rapporto contrattuale, in quanto avente natura personale e basato sulla reciproca fiducia ed affidabilità e non il credito, passato “a sofferenza”
maturato dalla banca;
che il richiamo all'art. 1260 cod. civ. risultava meramente pleonastico, trovando in ogni caso applicazione il comma 2 che sanciva l'inopponibilità alla cessionaria di un
8 asserito patto di non cedibilità del credito, non avendo l'attrice provato che la prima cessionaria ne fosse a conoscenza al tempo in cui aveva concluso Controparte_2
con IN AN LO il contratto di cessione in blocco.
Quanto alla lettera di patronage, premesso che la sua funzione era quella di rafforzare nel creditore, al quale la dichiarazione era indirizzata, il convincimento che il patrocinato avrebbe fatto fronte ai propri impegni e che, se il patrocinante non si limitava ad informare la banca in ordine alle propria posizione di influenza ma assumeva veri e propri 'impegni', si configurava a suo carico una responsabilità
contrattuale, era stato di seguito osservato:
che con la “lettera di patronage fideiussoria” rilasciata l'8.3.2010 a favore di Cassa di
Risparmio F.V.G. l'attrice, a fronte dell'apertura di credito ipotecaria in conto corrente concessa a si era assunta due specifici impegni: Parte_2
a) una promessa del fatto del terzo (art. 1381 cod. civ.), consistente nel controllare l'adempimento della patrocinata, facendo in modo che onorasse Parte_2
sempre le obbligazioni assunte nei confronti della Banca, derivanti dalla concessione della menzionata linea di credito, così che la stessa fosse integralmente rimborsata;
b) un obbligo fideiussorio subordinato al verificarsi di determinate condizioni
(cessione, in tutto o in parte, della partecipazione in messa in Parte_2
liquidazione di quest'ultima o sua sottoposizione a procedura concorsuale);
che al verificarsi di una di queste condizioni si era obbligata a Controparte_5
“rimborsare immediatamente alla Banca, a prima richiesta scritta, tutto quanto
dovuto dalla predetta società per capitale, interessi e spese, tasse ed ogni altro
accessorio in relazione alla citata linea di credito concordata”;
che nel caso di specie era pacifico che una delle condizioni si era avverata con la
9 messa in liquidazione per perdita del capitale sociale;
che nondimeno, la garanzia fideiussoria doveva ritenersi estinta per intervenuta decadenza ex art. 1957 cod. civ., atteso che la creditrice non aveva azionato il credito fino al 12.05.2023.
Quanto all'ulteriore impegno di controllare e adoperarsi affinché Parte_2
provvedesse ad adempiere le proprie obbligazioni nei confronti della banca finanziatrice, doveva invece ritenersi che l'attrice fosse rimasta inadempiente, con conseguente obbligo di indennizzare la creditrice, come previsto dall'art. 1381 cod.
civ.
Quanto alla trasferibilità in capo alla cessionaria del credito della garanzia, contestata sul rilievo che ai sensi dell'art. 58 T.u.b. solo le garanzie tipiche potevano essere trasferite con la cessione in blocco del credito, era stato osservato che l'art. 58, comma
3, T.u.b. prevedeva, con portata più ampia rispetto alla normativa codicistica, il trasferimento automatico a favore del cessionario di qualsiasi genere di garanzia da chiunque prestata, e non solo di quelle tipiche richiamate dall'art. 1263 cod. civ. e che non vi erano ragioni idonee ad escludere che la promessa del fatto del terzo assunta dall'attrice non potesse essere trasferita assieme al credito alla cessionaria.
aveva gravato tale decisione, chiedendo accertarsi che nulla era Parte_1
dovuto in relazione alle obbligazioni contenute nella lettera di patronage;
CP_2
era rimasta contumace, mentre si era costituita resistendo
[...] CP_1
all'impugnazione; radicatosi il contraddittorio, la causa era stata trattenuta in decisione previo deposito telematico di note scritte, con concessione dei termini di cui agli artt.
352, comma 1, e 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e successivamente era stata emessa la presente sentenza.
10 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha contestato, con il primo motivo, l'adempimento dell'onere della prova relativamente alla cessione del credito, deducendo che l'art. 2721, comma 1, cod. civ.
escludeva l'ammissibilità della prova per testimoni e per presunzioni;
che le indicazioni contenute nell'avviso pubblicato in G.U. non erano sufficienti a dimostrare l'inclusione del credito, risultando acquistati solo “taluni crediti” di Controparte_3
che non era dirimente la classificazione a sofferenza e la segnalazione in
[...]
Centrale Rischi di che la lista dei crediti ceduti richiamata nella Parte_2
decisione di primo grado non era quella allegata al contratto di cessione, che non era stato dimesso, ma quella pubblicata sul sito della banca richiamato nell'avviso; che tale lista non aggiungeva elementi utili, perché riportava un primo codice
600053545745 riconducibile al contratto di mutuo fondiario di data 3.2.2000 e un secondo e un terzo codice (951100000329 e 952100000330) non riconducibili ad alcuno specifico rapporto;
che la lettera di di data 2.09.2022 Controparte_3
era priva di valore probatorio, essendosi quest'ultima limitata a ricondurre il codice
952100000330 “a un non meglio identificato conto corrente ipotecario e il codice
951100000329 a imprecisate sofferenze per spese”; che l'annotazione della cessione nella visura di era parimenti inconferente;
che l'allegato C dell'atto Controparte_2
di cessione di data 25.10.2022 non provava la titolarità, in capo a Controparte_2
del credito derivante dal contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria, ma solo che la stessa aveva dichiarato di averlo ceduto a che il contenuto CP_1
dell'Allegato C contrastava con le premesse dell'atto di cessione di data 25.10.2022,
in cui aveva dato atto di avere acquistato da solo il CP_2 Controparte_3
rapporto contraddistinto dal codice 600053545745 (contratto di mutuo fondiario); che
11 gli estratti del conto corrente e l'originale del contratto di conto corrente ipotecario erano irrilevanti, in assenza dell'unico documento che avrebbe potuto provare con certezza la cessione del credito, ovvero l'atto di cessione concluso da Controparte_3
con in data 19.04.2022. CP_2
Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato che era stata erroneamente esclusa l'incedibilità del credito, desumibile dal fatto che le parti avevano manifestato chiaramente la volontà di applicare al rapporto non solo la disciplina di cui all'art. 2558 cod. civ., ma anche la disciplina di cui all'art. 1260 cod. civ., che prevedeva la non cedibilità.
Con il terzo motivo l'appellante ha inoltre lamentato che con la prima memoria ex art. 171-bis c.p.c. aveva eccepito anche la nullità della cessione per un fatto emerso dopo la notifica dell'atto introduttivo, su cui era mancata una specifica pronuncia, ed ha pertanto nuovamente eccepito che non apparteneva al circuito finanziario e CP_1
che le era pertanto inibito il reiterato acquisto dei crediti bancari, rientrante nell'ambito delle attività riservate agli intermediari abilitati, con conseguente nullità
dell'atto.
Con il quarto motivo la decisione di primo grado è stata censurata per violazione dell'art. 112 c.p.c., nella parte in cui aveva affermato l'inadempimento di Parte_1
e il conseguente obbligo di indennizzo, avendo a suo dire pronunciato oltre la
[...]
domanda e le eccezioni delle parti.
Con il quinto motivo l'appellante ha lamentato che era stata erroneamente esclusa l'intrasferibilità della promessa del fatto del terzo, deducendo che in base al dettato letterale dell'art. 58 T.u.b. potevano trasmettersi automaticamente, senza necessità di una previsione espressa o di una manifestazione di consenso, solo le garanzie tipiche
12 aventi carattere accessorio.
Con il sesto motivo l'appellante ha contestato la statuizione relativa al regolamento delle spese processuali, rilevando che il giudice di primo grado aveva accolto il motivo di accertamento negativo relativo al mancato rispetto del termine di cui all'art. 1957
cod. civ. e che doveva pertanto escludersi la sussistenza, a proprio carico, di una totale soccombenza.
* * *
Ciò premesso, va a questo punto rilevato, quanto al primo motivo, che secondo la giurisprudenza di legittimità (vedasi, in particolare, l'ordinanza n. 17944 del
22/06/2023) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e la sua esistenza è pertanto dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario;
il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice ed opera in materia il principio di non contestazione;
pertanto,
in caso di cessione di crediti in blocco (art. 58 T.u.b.), quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla cessionaria in G.U. può costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
Nel caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto l'esistenza stessa del contratto di cessione, detto contratto deve essere oggetto di prova
13 e, a tal fine, l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, unitamente ad altri elementi,
ben può essere valutato come indizio, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione.
Orbene, nel caso di specie è incontroverso che con l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 19 aprile 2022 aveva comunicato Controparte_2
di avere acquistato pro-soluto da taluni crediti qualificati come Controparte_3
attività finanziarie deteriorate “sorti nel periodo compreso tra l'1 gennaio 1950 e l'1
gennaio 2022, i cui debitori sono stati classificati 'a sofferenza' e segnalati in
'Centrale dei Rischi' ai sensi della Circolare della Banca d'Italia”, come specificamente individuati nel contratto di cessione e risultanti da apposita lista in cui veniva indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui aveva avuto origine uno o più dei crediti vantati dalla cedente nei confronti del debitore ceduto.
Plurimi concordanti elementi concorrono dunque, sulla base dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, consentendo di ritenere comprovato l'onere della prova in merito alla legittimazione sostanziale di
[...]
era stata infatti, in primo luogo, pacificamente classificata a sofferenza Controparte_6
e segnalata in Centrale Rischi dalla cedente “nel periodo Controparte_3
compreso tra l'1 gennaio 1950 e l'1 gennaio 2022.”
La denominazione della predetta debitrice risulta anche specificamente inclusa nell'apposita lista pubblicata sul sito della banca richiamato nell'avviso pubblicato in
Gazzetta Ufficiale (che in assenza di specifiche contestazioni relative ad eventuali difformità non può che presumersi del tutto corrispondente a quella allegata al contratto di cessione) mediante l'indicazione del codice identificativo NDG (numero
14 direzione generale) 5531184318000.
Part La riferibilità di tale codice alla debitrice risulta, del resto, Parte_2
espressamente attestata anche dalla cedente nella lettera datata Controparte_3
2 settembre 2022 (vedasi in tal senso la dichiarazione doc. 6 del fascicolo di primo grado della parte convenuta, avente rilevante e qualificato valore indiziario in virtù
della sua stessa provenienza dalla originaria titolare del credito), e in essa risultano inoltre specificati, in modo del tutto corrispondente alle indicazioni dell'allegata lista, i singoli rapporti interessati dalla cessione, così identificati:
600053545745 (mutuo)
951100000329 (soff. spese)
952100000330 (soff. c/c ipotec.).
È stato inoltre prodotto (doc. 9 del fascicolo di primo grado della parte convenuta)
l'atto pubblico a rogito del notaio dd. 25.10.2022 di cessione da Persona_1
parte di a favore di nel quale all'art. 6.3.1, lett. a) si Controparte_2 CP_1
specifica che i crediti ceduti, esistenti alla data di sottoscrizione, sono indicati nell'allegato C); allegato espressamente riferito ai crediti vantati nei confronti di
[...]
sia in forza del contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria Parte_2
stipulato in data 8.3.2010, che in forza del contratto di mutuo fondiario stipulato il
3.2.2000, con precisazione che “il Credito a è assistito da lettera di Parte_2
patronage rilasciata in data 8 marzo 2010 dalla società Edilest S.p.A.”, ora Parte_1
[...]
È stata inoltre prodotta (doc. 10 primo grado) la prova della notificazione di tale cessione alla debitrice effettuata a mezzo posta elettronica certificata Parte_2
ai sensi della legge n. 53 del 1994 in data 27.10.2022.
15 La convenuta appellata ha altresì dimesso la serie completa degli estratti del conto corrente con garanzia ipotecaria ed ha esibito l'originale del contratto di conto corrente con apertura di credito ipotecario.
In applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, deve pertanto ritenersi pienamente comprovata la legittimazione sostanziale della convenuta appellata, non potendo per l'effetto dubitarsi della consistenza né dell'effettività della cessione tanto in riferimento al credito relativo al mutuo fondiario, quanto in riferimento a quello relativo al contratto di apertura di credito in conto corrente.
Il primo motivo è pertanto infondato sotto tutti i profili in esso evidenziati, ed altrettanto è a dirsi quanto al secondo.
La previsione di incedibilità risulta infatti testualmente riferita al contratto di apertura di credito, qualificato come rapporto “di carattere personale ai sensi dell'art. 2558 c.c.
e non cedibile ai sensi dell'art. 1260 c.c.” nell'evidente interesse (non già della debitrice, ma a ben vedere) della banca, che aveva concesso la linea di credito, al mantenimento della garanzia di solvibilità rappresentata dal patrimonio della specifica correntista, mentre nella fattispecie risulta ceduto non già il contratto, ma la sola posizione creditoria già cristallizzata alla data della cessione, da cui l'evidente irrilevanza della dedotta ragione fiduciaria.
Anche il terzo motivo è infondato, dovendo essere rilevato che le attività riservate agli iscritti all'albo degli intermediari finanziari sono quelle indicate nell'art. 106 T.u.b.
che in proposito dispone: “1. L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
2. Oltre
alle attività di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono: a) emettere moneta
16 elettronica e prestare servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'articolo 114–quinquies, comma 4, e iscritti nel relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'articolo
114–novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo;
b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58; c) esercitare le altre attività a loro eventualmente consentite dalla legge nonché
attività connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca
d'Italia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico.”
Ciò posto, nella fattispecie si è in primo luogo in presenza della cessione di una posizione creditoria specifica (e non già di un'operazione soggetta all'art. 58 T.u.b. e alla legge 30 aprile 1999, n. 130), e in secondo luogo non risulta neppure allegato che tale cessione sia avvenuta nell'ambito di un'attività svolta nei confronti del pubblico,
né risulta altrimenti specificato in riferimento a quale parametro normativo debba ritenersi configurabile l'ipotizzata nullità.
Quanto all'eccezione di ultrapetizione, sollevata con il quarto motivo, la stessa è in primo luogo priva di decisività, ed è in ogni caso infondata, essendosi l'impugnata decisione a ben vedere limitata a statuire sia sulla specifica domanda di accertamento negativo proposta in giudizio dall'attrice, sia su quella di manleva proposta dalla convenuta, rigettando, come emerge dal dispositivo, sia l'una, sia l'altra, per le ragioni indicate in motivazione.
Va di seguito richiamato, quanto al quinto motivo, il disposto dell'art. 58, comma 3,
T.u.b., in base al quale “3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque
17 prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti.”
L'ampiezza del tenore normativo sopra richiamato, testualmente riferito alle garanzie
“di qualsiasi tipo”, non consente dunque di condividere l'interpretazione restrittiva prospettata con il motivo in oggetto, dovendo invece ritenersi che, sulla base del dato letterale della disposizione, salva la sussistenza di specifiche ragioni di impedimento di volta in volta sussistenti, anche altre forme di garanzia atipica possano essere cedute senza necessità di particolari formalità o menzione.
E nel caso di specie, i profili di atipicità correlati alla promessa del fatto del terzo (art. 1381 cod. civ.) contenuta nella lettera di patronage - consistente nel controllare l'adempimento della patrocinata, facendo in modo che onorasse Parte_2
sempre le obbligazioni derivanti dalla concessione della linea di credito - non consentono di identificare alcuna ragione ostativa all'automatico trasferimento della garanzia, stante la sussistenza di un chiaro e testuale rapporto di accessorietà con l'obbligazione principale, tale da non consentire all'obbligo assunto dalla patrocinante di sussistere indipendentemente dal rapporto principale ivi espressamente menzionato.
Non può dunque configurarsi alcun oggettivo impedimento all'automatico trasferimento dell'obbligo di indennizzo previsto dalla suindicata disposizione dettata dalla normativa di settore, e ciò anche in considerazione del fatto che il suo adempimento era divenuto pacificamente esigibile già anteriormente al trasferimento del credito.
18 È da ultimo infondato anche il sesto motivo relativo al regolamento delle spese processuali, peraltro correttamente tassate sulla base dello scaglione riferibile alle cause di valore indeterminabile di media complessità, avendo l'odierna appellante proposto un'unica domanda con la quale aveva chiesto di “accertare e dichiarare che nulla è dovuto da a in relazione alle obbligazioni Parte_1 CP_1
contenute nella lettera di patronage”, rispetto alla quale la stessa è risultata soccombente.
* * *
L'appello deve pertanto ritenersi infondato, con conseguente conferma della decisione di primo grado;
resta di conseguenza superata la domanda di manleva riproposta nel presente gravame.
Le spese del grado dovranno, per l'effetto, seguire la soccombenza riguardo alle parti costituite (nulla dovendo invece essere disposto, per le anzidette ragioni, quanto ad rimasta contumace), ed essere liquidate sulla base dello scaglione Controparte_2
relativo al valore della controversia;
dovrà inoltre darsi atto della sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello promossa da nei confronti di Parte_1
e avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. CP_1 Controparte_2
1137/2024, pubblicata il 13.12.2024, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e reietta, così provvede:
Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado a favore delle parti
19 appellate, spese che liquida, a titolo di compensi professionali, in complessivi euro
10.600,00 oltre spese generali nella misura massiva, iva e c.p.a. di legge;
Dà atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato in applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 12 novembre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott.ssa Marina Vitulli
20