Articolo 9 della Legge 12 novembre 1976, n. 751
Articolo 8Articolo 10
Versione
16 novembre 1976
Art. 9.
L'ammontare delle imposte dovute o delle somme a credito risultanti dalle riliquidazioni effettuate in applicazione della presente legge e' comunicato agli interessati mediante notificazione di speciali cartelle esattoriali conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro per le finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avverso la riliquidazione dell'imposta puo' essere presentato ricorso all'ufficio delle imposte dirette entro 30 giorni dalla data della notificazione della cartella di cui al comma precedente. Contro la decisione dell'ufficio delle imposte ovvero trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che sia intervenuta la decisione dell'ufficio delle imposte, il contribuente puo' ricorrere alla commissione di primo grado secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 .
Entrata in vigore il 16 novembre 1976
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