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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 13/11/2025, n. 1630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1630 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
n. 1338/2025 R.G.A.C.C
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori magistrati:
Dott.ssa RI OL Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa RI IA RT Consigliere rel. – est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1338/2025 R.G.A.C.C., avente ad oggetto “Esecutorietà sentenza
Sacra Rota nullità di matrimonio (L. 121/85)”, promossa congiuntamente da
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 residente in [...] e , nato a [...] il [...] Parte_2
(C.F. , residente in [...]in strada Tomasicchio n. 10, entrambi C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Semeraro
Ricorrenti
Con la partecipazione del Signor Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, nella persona dell'Avvocato Generale come da conclusioni scritte del 21.10.2025 in senso conforme al ricorso congiunto.
FATTO e DIRITTO
1. - Con ricorso congiunto, depositato il 14.10.2025, gli odierni istanti hanno chiesto di dichiarare l'efficacia nell'ordinamento italiano della sentenza ecclesiastica pronunciata nei loro confronti in data 14.11.2016 dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Pugliese (sentenza non notificata e munita del decreto di esecutività del Vicario giudiziale il 12.01.2017 (prot. N. 161/15) con la quale
è stato dichiarato definitivamente nullo, per “per l'esclusione assoluta, da parte della donna del bonum sacramenti” (can. 1095 § 3), il matrimonio celebrato (inter partes) in data 28.05.2009, in Bari (registrato presso gli Uffici di Stato Civile del Comune di Bari, atto n. 177, parte II, serie A dell'anno 2009 . Parte_3
I ricorrenti hanno prodotto in giudizio tutta la documentazione necessaria ai fini del decidere.
Acquisito il parere favorevole alla domanda, come da nota del Sostituto Procuratore Generale della
Repubblica presso la Corte di Appello di Bari, del 21.10.2025, la causa è stata decisa con motivazione contestuale.
2. - La domanda congiunta è fondata e va accolta.
I motivi di nullità delibati dal Tribunale ecclesiastico attengono all'esclusione del vincolo di indissolubilità del matrimonio posto alla base della posizione della ricorrente, come è emerso dall'istruttoria svolta dinanzi al Tribunale competente, nel contesto della quale si è acclarato che, ancor prima di contrarre il vincolo coniugale (ma anche dopo), la si è accostata al vincolo Pt_1 con riserva e col proposito di volervi porre fine ove il rapporto fosse proseguito con le caratteristiche avute prima del matrimonio, così come poi è stato accertato dalla sentenza del
Tribunale Ecclesiastico Pugliese.
Dall'istruttoria espletata dal Tribunale Ecclesiastico (svoltasi mediante audizione della ricorrente e dei testimoni), infatti, è emerso che 1) la ricorrente, “…nel matrimonio, ha diretto la sua volontà verso un obiectum assolutamente non compatibile con la natura ed i fini del matrimonio canonicamente inteso, determinando così, …omissis… la nullità del coniugio in quesitone per difetto di una sua proprietà essenziale, il bonum sacramenti.” (cfr. sentenza delibante testualmente pag. 17); 2) il matrimonio, caratterizzato da mancanza di dialogo, comprensione, amore reciproco e progettualità, durò praticamente solo cinque giorni e, permanendo i litigi e le incomprensioni già presenti durante il fidanzamento, i coniugi hanno deciso di separarsi.
Ciò detto, la Corte rileva che il giudizio canonico si è svolto nel rispetto del principio del contraddittorio, così come si ricava dalla sentenza emessa dall'Autorità Ecclesiastica: la decisione è stata adottata all'esito dell'acquisizione di compendi istruttori rappresentati dall'audizione dei ricorrenti e dall'assunzione di testimonianze.
Nella fattispecie, pertanto:
- non è dubbia la sussistenza della competenza del giudice ecclesiastico e conseguentemente, trattandosi di matrimonio concordatario, della giurisdizione del giudice nazionale italiano unicamente in ordine agli effetti civili conseguenti alla trascrizione;
- il giudizio canonico si è svolto nel rispetto del principio del contraddittorio, regolarmente instauratosi;
- l'istruttoria si è svolta con l'audizione della ricorrente e con l'assunzione delle testimonianze;
- la delibanda sentenza, divenuta definitiva, non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano.
Ne consegue che, stante la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla legge, la domanda proposta da e ebba essere accolta. Parte_1 Parte_2
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, sulle conformi conclusioni del Procuratore
Generale della Repubblica,
DICHIARA
l'efficacia nel territorio della Repubblica Italiana della sentenza ecclesiastica pronunciata tra le parti di questo giudizio in data 14.11.2016 dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Pugliese (non notificata, esecutiva il 12.01.2017) con la quale è stato dichiarato definitivamente nullo il matrimonio celebrato con rito concordatario in Bari in data 28 maggio 2009 tra , Parte_1 nata a [...] il [...], residente in [...] e Parte_2
, nato a [...] il [...], trascritto nel registro dei matrimoni presso gli Uffici di Stato
[...]
Civile del Comune di Bari al n. 177, parte II, serie A dell'anno 2009 Parte_3
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bari di effettuare la prescritta trascrizione e annotazione.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 04.11.2025
Il Presidente
RI OL
Il Consigliere est.
RI IA RT
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori magistrati:
Dott.ssa RI OL Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa RI IA RT Consigliere rel. – est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1338/2025 R.G.A.C.C., avente ad oggetto “Esecutorietà sentenza
Sacra Rota nullità di matrimonio (L. 121/85)”, promossa congiuntamente da
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 residente in [...] e , nato a [...] il [...] Parte_2
(C.F. , residente in [...]in strada Tomasicchio n. 10, entrambi C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Semeraro
Ricorrenti
Con la partecipazione del Signor Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, nella persona dell'Avvocato Generale come da conclusioni scritte del 21.10.2025 in senso conforme al ricorso congiunto.
FATTO e DIRITTO
1. - Con ricorso congiunto, depositato il 14.10.2025, gli odierni istanti hanno chiesto di dichiarare l'efficacia nell'ordinamento italiano della sentenza ecclesiastica pronunciata nei loro confronti in data 14.11.2016 dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Pugliese (sentenza non notificata e munita del decreto di esecutività del Vicario giudiziale il 12.01.2017 (prot. N. 161/15) con la quale
è stato dichiarato definitivamente nullo, per “per l'esclusione assoluta, da parte della donna del bonum sacramenti” (can. 1095 § 3), il matrimonio celebrato (inter partes) in data 28.05.2009, in Bari (registrato presso gli Uffici di Stato Civile del Comune di Bari, atto n. 177, parte II, serie A dell'anno 2009 . Parte_3
I ricorrenti hanno prodotto in giudizio tutta la documentazione necessaria ai fini del decidere.
Acquisito il parere favorevole alla domanda, come da nota del Sostituto Procuratore Generale della
Repubblica presso la Corte di Appello di Bari, del 21.10.2025, la causa è stata decisa con motivazione contestuale.
2. - La domanda congiunta è fondata e va accolta.
I motivi di nullità delibati dal Tribunale ecclesiastico attengono all'esclusione del vincolo di indissolubilità del matrimonio posto alla base della posizione della ricorrente, come è emerso dall'istruttoria svolta dinanzi al Tribunale competente, nel contesto della quale si è acclarato che, ancor prima di contrarre il vincolo coniugale (ma anche dopo), la si è accostata al vincolo Pt_1 con riserva e col proposito di volervi porre fine ove il rapporto fosse proseguito con le caratteristiche avute prima del matrimonio, così come poi è stato accertato dalla sentenza del
Tribunale Ecclesiastico Pugliese.
Dall'istruttoria espletata dal Tribunale Ecclesiastico (svoltasi mediante audizione della ricorrente e dei testimoni), infatti, è emerso che 1) la ricorrente, “…nel matrimonio, ha diretto la sua volontà verso un obiectum assolutamente non compatibile con la natura ed i fini del matrimonio canonicamente inteso, determinando così, …omissis… la nullità del coniugio in quesitone per difetto di una sua proprietà essenziale, il bonum sacramenti.” (cfr. sentenza delibante testualmente pag. 17); 2) il matrimonio, caratterizzato da mancanza di dialogo, comprensione, amore reciproco e progettualità, durò praticamente solo cinque giorni e, permanendo i litigi e le incomprensioni già presenti durante il fidanzamento, i coniugi hanno deciso di separarsi.
Ciò detto, la Corte rileva che il giudizio canonico si è svolto nel rispetto del principio del contraddittorio, così come si ricava dalla sentenza emessa dall'Autorità Ecclesiastica: la decisione è stata adottata all'esito dell'acquisizione di compendi istruttori rappresentati dall'audizione dei ricorrenti e dall'assunzione di testimonianze.
Nella fattispecie, pertanto:
- non è dubbia la sussistenza della competenza del giudice ecclesiastico e conseguentemente, trattandosi di matrimonio concordatario, della giurisdizione del giudice nazionale italiano unicamente in ordine agli effetti civili conseguenti alla trascrizione;
- il giudizio canonico si è svolto nel rispetto del principio del contraddittorio, regolarmente instauratosi;
- l'istruttoria si è svolta con l'audizione della ricorrente e con l'assunzione delle testimonianze;
- la delibanda sentenza, divenuta definitiva, non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano.
Ne consegue che, stante la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla legge, la domanda proposta da e ebba essere accolta. Parte_1 Parte_2
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, sulle conformi conclusioni del Procuratore
Generale della Repubblica,
DICHIARA
l'efficacia nel territorio della Repubblica Italiana della sentenza ecclesiastica pronunciata tra le parti di questo giudizio in data 14.11.2016 dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Pugliese (non notificata, esecutiva il 12.01.2017) con la quale è stato dichiarato definitivamente nullo il matrimonio celebrato con rito concordatario in Bari in data 28 maggio 2009 tra , Parte_1 nata a [...] il [...], residente in [...] e Parte_2
, nato a [...] il [...], trascritto nel registro dei matrimoni presso gli Uffici di Stato
[...]
Civile del Comune di Bari al n. 177, parte II, serie A dell'anno 2009 Parte_3
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bari di effettuare la prescritta trascrizione e annotazione.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 04.11.2025
Il Presidente
RI OL
Il Consigliere est.
RI IA RT