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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2905/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Maria Caterina CHIULLI Presidente
Dott. Maria Elena CATALANO Consigliere
Dott. Andrea Francesco PIROLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. AR_1
), elettivamente domiciliato in VIA C.CATTANEO 42/H 23900 LECCO P.IVA_1
presso lo studio dell'avv. MARTINI RICHARD, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE PRINCIPALE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA GONZAGA 5 CP_1 P.IVA_2
20123 MILANO presso lo studio dell'avv. SPADAFORA NICOLA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE INCIDENTALE pagina 1 di 19
(C.F. ), elettivamente domiciliato _2 C.F._1
in VIA SASSI, 36 23900 LECCO presso lo studio dell'avv. VALSECCHI PATRIZIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
(C.F. ), elettivamente domiciliato in AR_2 C.F._2
VIA SASSI, 36 23900 LECCO presso lo studio dell'avv. VALSECCHI PATRIZIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTI INCIDENTALI
(C.F. ), elettivamente Controparte_3 P.IVA_3
domiciliato in VIA MEDARDO ROSSO, 15 20159 MILANO presso lo studio dell'avv.
PASTORINO CRISTINA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Suzzara (MN), Viale CP_4 P.IVA_4
Virgilio n. 63/B presso lo studio dell'Avv. Piero Scarpari del Foro di Mantova che la rappresentava e difendeva nel giudizio di primo grado
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: Responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI
Per AR_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
Nel merito:
In via principale: in accoglimento dei motivi tutti dedotti nel proposto appello ed in riforma della sentenza n. 467/2023 emessa dal Tribunale di Lecco (pubbl. 18.09.2023, not. 20.09.2023)
pagina 2 di 19
rigettare ogni domanda svolta dai signori e nei confronti di CP_2 AR_2 [...]
per difetto di legittimazione passiva e comunque in quanto infondata in fatto ed in diritto, per Pt_1 tutti i motivi indicati ai punti I (pag. 7) e II (pag. 13);
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali relativi ad entrambi i gradi di giudizio, oltre il 15% rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
In via di subordine: in parziale riforma della sentenza n. 467/2023 emessa dal Tribunale di Lecco (pubbl. 18.09.2023, not. 20.09.2023), fermo restando il riconoscimento del concorso di colpa nella causazione dell'evento in capo a e ai sensi dell'art. 1227 cc nella misura CP_2 AR_2 del 50%,
rideterminare il danno non patrimoniale riconosciuto in favore della signora AR_2 decurtando dallo stesso la maggiorazione applicata dal Giudice di prime cure per supposta convivenza nello stesso stabile (non sussistente) e così attribuendo un totale di 42 punti, pari ad Euro 70.665,00 per tutti i motivi indicati al punto III (pagg. 18 ss);
rideterminare il danno non patrimoniale riconosciuto in favore del signor _2 decurtando dallo stesso la maggiorazione applicata dal Giudice di prime cure per supposta convivenza
(non sussistente) e riconoscendo esclusivamente la maggiorazione per convivenza nello stesso stabile, così attribuendo un totale di 48 punti, pari ad Euro 80.760 per tutti i motivi indicati al punto III (pag.
19 ss);
Compensare integralmente le spese del giudizio di primo grado nei rapporti processuali tra gli attori e , ex art. 92 cpc o, in subordine, ridurne l'ammontare del 50% per tutti i motivi AR_1 indicati al punto IV (pag. 20). In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali relativi al presente giudizio oltre il 15% rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
Per CP_1
Voglia Codesta Ill.ma Corte di Appello di Milano, contrariis rejectis, per i motivi di fatto e di diritto dedotti ed eccepiti nel presente atto di citazione, in riforma dell'impugnata Sentenza, resa dal Tribunale di Lecco G.U. dott.ssa Marta Paganini il 18 settembre 2023.
A) In via preliminare;
- rigettare in quanto radicalmente infondata l'eccezione svolta da parte degli di Controparte_5 inammissibilità/improcedibilità dell'appello promosso da;
CP_1
B) In via principale;
nel merito:
- rigettare l'appello proposto da quanto al capo dedicato al difetto di legittimazione AR_1 Part passiva di
- rigettare integralmente l'appello incidentale promosso dagli Controparte_5
- in accoglimento dei motivi tutti dedotti nel proposto appello ed in riforma della sentenza n. 467/2023 emessa dal Tribunale di Lecco (pubblicata in data 18 settembre 2023 e notificata il 20 settembre
2023);
- rigettare ogni domanda svolta dai signori e nei confronti di per CP_2 AR_2 CP_1 difetto di legittimazione passiva e comunque in quanto infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi indicati in atti;
C) In via gradata;
nel merito:
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- nella denegata ipotesi di conferma anche solo parziale delle statuizioni rese dal Tribunale di Lecco graduare al minimo la responsabilità di rispetto a (eventuali) co-obbligati e in relazione al CP_1 grado di colpa degli Eredi.
- con vittoria di spese e compensi professionali relativi ad entrambi i gradi di giudizio, oltre il 15% rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
Per e _2 AR_2
PER QUANTO CONCERNE IL PROCEDIMENTO RGN. 2905/2023 PROMOSSO DA ATS BRIANZA:
Voglia l'adita Corte di Appello, sez.II, competente, contrariis rejectis, IN PRINCIPALITA' : Rigettare integralmente l'impugnazione promossa da e per AR_1 l'effetto confermare le statuizioni della sentenza di primo grado n. 467/23 Tribunale di Lecco, nei capi e punti favorevoli ai sigg.ri e .( segnatamente i capi _2 AR_2
A.1; A.2; A.3; A.4; A.5 avverso i corrispondenti motivi di impugnazione:B.1;B2.;B.3;; B.4; B.5;)
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE ED IN PARZIALE RIFORMA DELLA SENTENZA N. 467/23 TRIBUNALE DI LECCO: Voglia l'adita Corte di Appello, sez. II, contrariis rejectis, in accoglimento dei 5 motivi di appello incidentale proposti ai punti : A) violazione artt. 115, 116 , I c, cpc in combinato disposto con l'art. 132, II c n.4 cpc e in relazione all'art.111 Cost. VI c;
B)violazione artt. 115, 116, I c, cpc;
C)violazione artt. 112 cpc in relazione agli artt. 116 ,I c. ,132, II c , n. 4 c e art. 111Cost. VI c;
D) violazione art. 132 , II c n. 4 cpc in relazione all' art. 111 Cost. VI c E ) violazione art. 132, II c n.4 cpc e art. 111 Cost. IN PRINCIPALITA': SUL NN AL UR RI : Con riferimento ai parametri aggiornati all'anno 2022/23 delle tabelle Milanesi per il calcolo del danno parentale ,con sistema integrato a punti , accogliere la diversa formulazione dei punteggi ora enucleata al punto A dei motivi ed individuata rispettivamente in punti 71 per e in punti 61 per , condannando _2 AR_2
in p. del direttore generale e legale rappr.nte p.t., al pagamento delle conseguenti somme AR_1 risarcitorie pari ad € 238.915 ed ad € 205.265 , o a quelle diverse somme ritenute in termini di equita'
, a seguito delle evidenze emerse nel motivo d'appello, oltre interessi compensativi, calcolati al tasso legale sull'importo devalutato alla data del fatto (10.10.2017) e rivalutato anno per anno fino alla data del deposito della sentenza del gravame , momento a partire dal quale saranno dovuti gli interessi al tasso legale sull'importo capitale liquidato;
SUL NN MI UR SUCCESSIONIS: accertata la prova della sussistenza del danno terminale subito da;
del diritto connaturato al suo risarcimento in via equitativa e Persona_1 del diritto attuale iure successionis al risarcimento degli eredi , attuali appellanti incidentali, condannare in p. del direttore generale e legale rappr.nte p.t. al pagamento della somma AR_1 di € 15.000 per i primi 3 giorni e di € 8.662 per i restanti 9 , per un totale di € 23.662 , per i 12 giorni di agonia cosciente della vittima , decorsi dal 2 sinistro al decesso o di quell'altra somma ritenuta in termini equitativi , oltre interessi compensativi, calcolati al tasso legale sull'importo devalutato alla
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data del fatto (10.10.2017) e rivalutato anno per anno fino alla data del deposito della sentenza del gravame , momento a partire dal quale saranno dovuti gli interessi al tasso legale sull'importo capitale liquidato;
SUL NN PATRIMONIALE: accertata la prova documentale del danno patrimoniale consistito nelle spese funerarie e per la perizia medica di parte prodotta, condannare in p. del AR_1 direttore generale e legale rappr.nte p.t., al pagamento della somma di € 5310 , oltre interessi legali dalla domanda di primo grado all'effettivo saldo;
SULL'ASSENZA DEL CONCORSO COLPOSO DEGLI EREDI MAZZOLENI: accertare l'assenza di alcun concorso colposo di e nella causazione del sinistro _2 AR_2 avvenuto il 10.10.2017 e per l'effetto confermare la condanna di in p. del direttore AR_1 generale e legale rappr.nte p.t. al pagamento integrale delle somme sopra richieste a titolo di danno non patrimoniale e patrimoniale per il residuo importo pari ad € 380.000 , decurtando dal totale , gia' indicato e pari ad € 473.152, la somma versata da questo ente e pari a € 93.149,30 ,per l'intervenuto pagamento parziale a seguito della sentenza di primo grado;
SULLE SPESE LIQUIDATE A NEL GIUDIZIO DI PRIMO Controparte_3 GRADO: ridurre l'ammontare da liquidarsi alla misura del 50% in considerazione dell'effettiva attivita' processuale svolta dalla terza chiamata nel giudizio di primo grado , pari ad € 6000 , oltre spese generali ed accessori;
IN OGNI CASO: Confermare la condanna a carico di in p. del direttore generale e legale AR_1 rappr.nte p.t. , al pagamento integrale delle spese del giudizio di primo grado, decurtando la somma gia' corrisposta dall'ente di € 9.570,64 per l'assolvimento parziale , pari alla meta' delle spese e competenze del 1° grado di giudizio ivi liquidate . Condannare in p. del direttore AR_1 generale e legale rappr.nte p.t. al pagamento integrale delle somme a titolo di competenze e spese del gravame .
AD ISTRUTTORIA: qualora ritenuto si rinnova la richiesta di prova per testi sui capitoli gia' rubricati nella memoria istruttoria di primo grado n. 59 e 60, preceduti da vero che, quivi richiamati, indicando a testi :
1) dott. , LE;
Testimone_1
2) legale rappr.nte di . AR_3
PER QUANTO CONCERNE IL PROCEDIMENTO N. 2918/2023 PROMOSSO DA ASST LECCO:
PRELIMINARMENTE :
Preso atto : dell'appello promosso da in via principale in luogo che in via incidentale, in pendenza di CP_1 pregresso appello gia' promosso da in via principale e ritualmente notificato a ( AR_1 CP_1
e alle altre parti del giudizio) il 16.10.2023 , data antecedente la notifica del secondo appello avvenuta il 23.10.2023 ; della parziale soccombenza dei due enti citati nella medesima sentenza di primo grado n. 467/2023; dell'identita' di tutte le parti del processo di primo e di secondo grado ( ; ; CP_1 AR_1
; ); CP_4 Controparte_3 Controparte_6 dell'obbligo ex lege , violato, della proposizione di appello in via incidentale ex art. 333 cpc ed entro i termini ex art. 343 cpc, cioe' 20 giorni prima dell'udienza di comparizione;
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dell'inutile spirare del termine suddetto per la sua proposizione e della conseguente decadenza intervenuta;
dell'assenza di alcun effetto sanante la decadenza denunciata ,della produzione documentale effettuata successivamente da in sede di comparsa di costituzione nel proc. Rg: 2905/2023;
CP_1 della intervenuta riunione della causa in appello promossa da RGN: 2918/2023 a quella
CP_1 rubricata al RGN: 2905/2023 promossa da , nonostante la domanda di AR_1 inammissibilita'/improcedibilita' originariamente promossa in comparsa costitutiva dagli appellati/appellanti incidentali che imponeva una decisione preliminare su tale domanda;
dichiarare l'inammissibilita'/improcedibilita' dell'appello principale promosso da , in p.
CP_1 del direttore generale e legale rappr.nte p.t., nei confronti di e , _2 Pt_2 rubricato al n. di RG: 2918/23, per la decorrenza del termine previsto ex art 343 cpc per la sua proposizione, e per l'effetto , la definitivita' della sentenza di primo grado n. 467/2023 , Tribunale di Lecco nei confronti di;
CP_1
IN VIA DI SUBORDINE E DENEGATA IPOTESI per tutte le motivazioni esposte nella comparsa di costituzione e quivi richiamate :
IN VIA PRELIMINARE SUL MOTIVO A.1.: dichiarare inammissibile la domanda nuova introdotta in appello formulata da , in p. del direttore generale e legale rappr.nte p.t.,in tema di CP_1 qualificazione giuridica della posizione soggettiva degli eredi di;
Persona_1 nonche'ugualmente inammissibili le conseguenze indicate in termini di responsabilita' extracontrattuale ascrivibile all'ente in luogo che di responsabilita' contrattuale;
di effetti di tale responsabilita' limitati al defunto e non agli eredi;
e di aggravamento dell' onere Persona_1 della prova pieno in luogo di quello attenuato indicato nella sentenza di primo grado a carico degli appellati;
NEL MERITO ED IN OGNI CASO: rigettare integralmente l'impugnazione promossa da
, in p. del direttore generale e legale rappr.nte p.t., poiche' totalmente infondata e per CP_1 l'effetto confermare nei suoi confronti le statuizioni della sentenza di primo grado n. 467/23 , Tribunale di Lecco nei capi favorevoli ai sigg.ri e _2 AR_2 ora impugnati ai punti A.1; A.2; A.3;A.4; A.5 dell'atto di citazione d'appello . IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE ED IN PARZIALE RIFORMA DELLA SENTENZA N. 467/23
TRIBUNALE DI LECCO: Voglia l'adita ill.ma Corte di Appello ,sez. II, contrariis rejectis, in accoglimento dei 5 motivi di appello incidentale proposti ai punti : A) violazione artt. 115, 116 , I c, cpc in combinato disposto con l'art. 132, II c n.4 cpc e in relazione all'art.111 Cost. VI c;
B)violazione artt. 115, 116, I c, cpc;
C)violazione artt. 112 cpc in relazione agli artt. 116 ,I c. ,132, II c , n. 4 c e art. 111Cost. VI c;
D) violazione art. 132 , II c n. 4 cpc in relazione all' art. 111 Cost. VI c E ) violazione art. 132, II c n.4 cpc e art. 111 Cost. IN PRINCIPALITA': SUL NN AL UR RI : Con riferimento ai parametri aggiornati all'anno 2022/23 delle tabelle Milanesi per il calcolo del danno parentale ,con sistema integrato a punti , accogliere la diversa formulazione dei punteggi ora enucleata al punto A dei motivi ed individuata rispettivamente in punti 71 per e in punti 61 per , condannando _2 AR_2
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in p. del direttore generale e legale rappr.nte p.t., al pagamento delle conseguenti CP_1 somme risarcitorie pari ad € 238.915 ed ad € 205.265 , o a quelle diverse somme ritenute in termini di equita' , a seguito delle evidenze emerse nel motivo d'appello, oltre interessi compensativi, calcolati al tasso legale sull'importo devalutato alla data del fatto (10.10.2017) e rivalutato anno per anno fino alla 5 data del deposito della sentenza del gravame , momento a partire dal quale saranno dovuti gli interessi al tasso legale sull'importo capitale liquidato;
SUL NN MI UR SUCCESSIONIS: accertata la prova della sussistenza del danno terminale subito da;
del diritto connaturato al suo risarcimento in via equitativa e Persona_1 del diritto attuale iure successionis al risarcimento degli eredi , attuali appellanti incidentali, condannare , in p. del direttore generale e legale rappr.nte p.t. al pagamento della CP_1 somma di € 15.000 per i primi 3 giorni e di € 8.662 per i restanti 9 , per un totale di € 23.662 , per i 12 giorni di agonia cosciente della vittima , decorsi dal sinistro al decesso o di quell'altra somma ritenuta in termini equitativi , oltre interessi compensativi, calcolati al tasso legale sull'importo devalutato alla data del fatto (10.10.2017) e rivalutato anno per anno fino alla data del deposito della sentenza del gravame , momento a partire dal quale saranno dovuti gli interessi al tasso legale sull'importo capitale liquidato;
SUL NN PATRIMONIALE: accertata la prova documentale del danno patrimoniale, consistito nelle spese funerarie e per la perizia medica di parte prodotta, condannare in p. del CP_1 direttore generale e legale rappr.nte p.t., al pagamento della somma di € 5.310 , oltre interessi legali dalla domanda di primo grado all'effettivo saldo;
SULL'ASSENZA DEL CONCORSO COLPOSO DEGLI EREDI MAZZOLENI: accertare l'assenza di alcun concorso colposo di e nella causazione del sinistro _2 AR_2 avvenuto il 10.10.2017 e per l'effetto confermare la condanna di in p. del direttore CP_1 generale e legale rappr.nte p.t. al pagamento integrale delle somme sopra richieste a titolo di danno non patrimoniale e patrimoniale per il residuo importo pari ad € 380.000 , decurtando dal totale pari ad € 473.152, la somma gia' versata da questo ente e pari a € 93.149,30 ,per l'intervenuto pagamento parziale a seguito della sentenza di primo grado;
SULLE SPESE LIQUIDATE A NEL GIUDIZIO DI PRIMO Controparte_3
GRADO: ridurre l'ammontare da liquidarsi alla misura del 50% in considerazione dell'effettiva attivita' processuale svolta dalla terza chiamata nel giudizio di primo grado , pari ad € 6000 , oltre spese generali ed accessori;
IN OGNI CASO: Confermare la condanna di in p.del direttore generale e legale CP_1 rappr.nte p.t. al pagamento integrale delle spese del giudizio di primo grado .
Condannare al pagamento integrale delle somme a titolo di competenze e spese del CP_1 gravame , compreso il doppio contributo unificato dovuto alla vietata introduzione di un nuovo giudizio di appello principale . AD ISTRUTTORIA: qualora ritenuto si rinnova la richiesta di prova per testi sui capitoli gia' rubricati nella memoria istruttoria di primo grado n. 59 e 60, preceduti da vero che , quivi richiamati, indicando a testi:
1) dott. , LE;
Testimone_1
2) legale rappr.nte di AR_3 CP_1
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Per Controparte_7
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa, così giudicare:
Nel merito:
* Respingere tutte le domande formulate nei confronti di infondate nel fatto e nel diritto e CP_4 di conseguenza respingere le domande da quest'ultima svolte nei confronti di parimenti CP_3 infondate
* Respingere tutte le domande da chiunque svolte nei confronti di infondate Controparte_3 nel fatto e nel diritto
* Fermi gli scoperti di polizza e le franchigie contrattuali
In ogni caso:
* Emettere ogni altra statuizione, provvidenza e/o declaratoria del caso.
* Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa di entrambi i gradi.
CONTUMACE CP_4
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. e in proprio e in qualità di eredi del padre , _2 AR_2 Per_1 convenivano in giudizio -ora e per sentirli Controparte_8 AR_1 Pt_1 CP_4 condannare, i primi due, a titolo di responsabilità contrattuale, il terzo, a titolo di responsabilità extracontrattuale, al risarcimento dei danni patiti da loro stessi e dal padre in conseguenza della caduta -che ne aveva successivamente provocato la morte- avvenuta mentre stava salendo le scale della propria abitazione con la propria carrozzina applicata al montascale a cingoli fornito quale ausilio protesico dal Servizio Sanitario Nazionale a causa del malfunzionamento dello stesso che ne aveva provocato la caduta.
In particolare, gli attori ritenevano e ATS responsabili a titolo di responsabilità contrattuale per CP_1 aver concorso, a vario titolo alla prestazione del servizio prevista dal Servizio Sanitario Nazionale - fornitura del montascale- e responsabile a titolo di responsabilità extracontrattuale in quanto CP_4 produttore del mezzo. AR e eccepivano entrambi il proprio difetto di legittimazione passiva. CP_1 chiamava in manleva la propria assicurazione – in CP_4 Controparte_7 seguito CP_3
2. Il Tribunale di Lecco, con sentenza n.467/23 pubblicata in data 18.9.2023, ha: 1) ritenuto sussistente la responsabilità solidale -a titolo di responsabilità contrattuale- di e nella AR_1 CP_1 causazione del decesso di , con il concorso di colpa, nella misura del 50%, degli Persona_1 AR attori;
2) condannato e al risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto CP_1 parentale, liquidato in € 168.250,00, per ed in € 94.220,00, per _2 AR_2
, oltre interessi;
3) rigettato ogni altra domanda.
[...]
AR
3. ha proposto appello principale, rubricato al n.2905/23, articolato in quattro motivi:
3.1 con il primo motivo deduce il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto: i) la legge della
Regione Lombardia n.23/15, entrata in vigore in data 1.1.2016, ha posto a esclusivo carico delle l'erogazione dei servizi diretti a soddisfare i bisogni di salute dei cittadini, fra cui anche la CP_1 AR fornitura di presidi per i disabili, riservando alle compiti di attuazione degli indirizzi regionali e di monitoraggio delle spese;
ii) ASST nei propri atti ed anche nella comparsa pagina 8 di 19 conclusionale -pag. 4 punto F- ha ammesso che era una propria società AR_4 di service che, sulla base di un contratto di appalto, si occupava per conto della medesima della fornitura dei servizi protesici;
iii) non vi era prova che il montascale fosse stato riconsegnato ad AR
come ritenuto dal tribunale, in quanto il documento prodotto in merito dagli attori in primo grado recava solo la dicitura Asl -soggetto competente ante riforma-, indicativo solo del fatto che doveva essere restituito al fornitore del servizio protesico, e, in ogni caso, la circostanza sarebbe AR irrilevante, in quanto ha agito in qualità di delegatario di sulla base della delega CP_1 prodotta in giudizio;
3.2 con il secondo motivo deduce: i) l'insussistenza, in ragione di quanto esposto con il primo AR motivo, di ogni rapporto contrattuale fra e e, conseguentemente, Persona_1 l'insussistenza di ogni profilo di responsabilità in ordine ai lamentati danni;
ii) il difetto di prova del nesso causale fra il non corretto funzionamento del montascale e la caduta, erroneamente AR colmato dal tribunale con ricorso all'art. 116 c.p.c., non essendo imputabile a la consegna al ctu di un montascale dello stesso modello, ma non quello consegnato alla persona deceduta, in quanto il montascale non è mai stato nella disponibilità della medesima, tant'è che quello fornito AR al ctu è stato consegnato da iii) l'insussistenza di responsabilità di sia sotto il profilo CP_1 della responsabilità contrattuale, non sussistendo alcun inadempimento, sia sotto quello della responsabilità extracontrattuale- difettando una condotta colposa della stessa-;
3.3 con il terzo motivo censura l'erronea liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, stante l'erronea applicazione delle tabelle milanesi anno 2022, posto che: i) a AR_2 sono stati erroneamente riconosciuti 8 punti per la “convivenza nello stabile”, quando invece era residente in altro luogo;
ii) a sono stati erroneamente riconosciuti 8 punti per _2 la convivenza con la vittima, quando invece risiedeva nello stesso stabile del padre, ma in una distinta unità abitativa;
3.4 con il quarto motivo censura l'omessa parziale compensazione delle spese di lite con gli attori in primo grado stante la significativa parziale soccombenza degli stessi.
4. ha proposto appello principale rubricato al n. 2918/23, articolato in cinque motivi che, riunito CP_1 al presente procedimento ex art. 335 c.p.c., si converte in appello incidentale:
Co
con il primo motivo deduce l'errato inquadramento della responsabilità dell'appellante nell'ambito della responsabilità contrattuale, sia, in quanto difettano i presupposti del contratto di spedalità caratterizzato da connotati tipici che non si ravvisano nella fattispecie, sia in quanto non applicabile ai danni patiti iure proprio dagli eredi, poiché parte del contratto è il solo fruitore della prestazione sanitaria, e, pertanto, i suoi effetti si estendono solo ai terzi che fanno valere, iure haereditatis, diritti del medesimo, ma non a terzi che facciano valere diritti acquisiti iure proprio - nel caso specifico il diritto al risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale, unico in concreto riconosciuto dal tribunale con erronea applicazione del regime dell'onere della prova previsto per la responsabilità contrattuale e non per quello previsto per la responsabilità extracontrattuale-; Co
con il secondo motivo censura la ritenuta sussistenza del nesso di causalità materiale, stante: i) la contraddittorietà della motivazione che ha affermato che il nesso di causalità materiale è “rimasto
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sfornito di adeguata prova” e, ciononostante, ha ritenuto sussistente la responsabilità AR dell'appellante e di ii) la non corretta applicazione del regime di prova proprio della responsabilità contrattuale anziché quello della responsabilità extracontrattuale da applicarsi in relazione al danno da lesione del rapporto parentale, in ragione di quanto sopra dedotto;
iii) la sussistenza – sulla base di quanto risulta dalla motivazione della sentenza “gli odierni attori avrebbero dovuto evitare l'utilizzo del montascale in questione” non di una responsabilità concorsuale, bensì esclusiva dei medesimi, tale da interrompere anche il nesso di causalità rispetto al ritenuto difetto informativo imputato all'appellante, di cui, peraltro, non viene neppure esplicitato il nesso di causa con l'evento verificatosi;
4.3 con il terzo motivo deduce il proprio difetto di legittimazione passiva, posto che il tribunale ha ritenuto che le attività di erano state delegate a 7 sentenza appellata-; CP_1 CP_11
4.4 con il quarto motivo deduce l'irrilevanza nei confronti di dell'argomento di prova ex art. CP_1
116 c.p.c. della mancata consegna del montascale, posto che la stessa sentenza riconosce che lo AR stesso era stato riconsegnato ad Co
con il quinto motivo deduce il difetto di prova delle modalità della caduta, stante: i) l'assenza di testimoni oculari;
ii) l'inattendibilità dei testi assunti -con particolare riguardo a Tes_2 convivente dell'attrice- in quanto persone vicine agli attori.
5. e hanno proposto appello incidentale articolato in cinque _2 AR_2 motivi.
5.1 con il primo motivo censurano la liquidazione del danno da lesione parentale con riguardo all'assenza di punti attribuiti per l'intensità della relazione;
5.2 con il secondo motivo censurano il rigetto del risarcimento del danno terminale;
5.3 con il terzo motivo censurano il rigetto -implicito e immotivato- del danno patrimoniale relativo alle spese funebri e a quello relativo alla perizia di parte;
5.4 con il quarto motivo censurano la ritenuta sussistenza del concorso di colpa dei medesimi;
5.5 con il quinto motivo censurano la condanna alle spese nei confronti di sotto il CP_3 profilo dell'importo liquidato pari a quello in favore di nonostante la ridotta attività CP_4 difensiva svolta rispetto a quest'ultima.
6. ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_3
7. è rimasta contumace. CP_4
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello di CP_1 formulata dagli appellanti incidentali e AR_2 _2 Gli stessi deducono che pur avendo ricevuto in data 16.10.2023 la notifica dell'appello CP_1 AR principale di non ha proposto, come avrebbe dovuto, appello incidentale nello stesso processo come previsto, a pena di decadenza, dall'art. 333 c.p.c., ma ha proposto autonomo appello principale pagina 10 di 19 notificato il 23.10.2023. Quindi, l'appello di sarebbe inammissibile in quanto proposto in CP_1 violazione dell'art. 333 c.p.c. L'eccezione è infondata. Nel caso specifico, non si è verificata la decadenza prevista dall'art. 333 c.p.c. per la parte che, ai sensi dello stesso articolo, avendo ricevuto la notificazione dell'impugnazione di un'altra parte dello stesso processo, avrebbe potuto proporre solo un'impugnazione incidentale e non un'impugnazione autonoma. Ciò, in quanto l'appello proposto in via autonoma da rispetta i requisiti temporali previsti per CP_1 l'impugnazione incidentale e, quindi, si è convertito ex lege in appello incidentale – nel caso specifico dell'appello Cass. n. 26811 del 21/10/2019 L'appello proposto in via principale da chi, essendo stata la sentenza già impugnata da un'altra parte, avrebbe potuto proporre soltanto appello incidentale, non è inammissibile, ma può convertirsi, per il principio di conservazione degli atti giuridici, in gravame incidentale, purché depositato nel termine prescritto per quest'ultima impugnazione;
per il ricorso per Cassazione e in generale: Cass. n. 13104 del 13.5.2024 in motivazione: “Per orientamento consolidato di questa Corte, avuto riguardo al principio di unità dell'impugnazione - in base al quale l'impugnazione proposta per prima determina la pendenza dell'unico processo nel quale sono destinate a confluire, sotto pena di decadenza, per essere decise simultaneamente, tutte le eventuali impugnazioni successive della stessa sentenza, le quali, pertanto, hanno sempre carattere incidentale -, nei procedimenti con pluralità di parti, avvenuta ad istanza di una di esse la notificazione del ricorso per cassazione, le altre parti, cui questo sia stato notificato, devono proporre, a pena di decadenza, i loro eventuali ricorsi avverso la medesima sentenza nello stesso procedimento e perciò nella forma delle impugnazioni incidentali. Ne consegue che il ricorso proposto irritualmente in forma autonoma e separata da chi, in forza degli artt. 333 e 371 cod. proc. civ., avrebbe potuto proporre soltanto impugnazione incidentale, per convertirsi in quest'ultima, deve averne i requisiti temporali, onde la conversione risulta ammissibile solo se la notificazione del relativo atto non ecceda il termine di quaranta giorni (ex artt. 370 e 371 cod. proc. civ.) da quello dell'impugnazione principale. La decadenza conseguente alla mancata osservanza di detto termine non può poi ritenersi superata dall'eventuale osservanza del termine “esterno” di cui agli artt. 325 o 327 cod. proc. civ., atteso che la tardività o la tempestività, rispetto a quest'ultimo, assume rilievo ai soli fini della determinazione della sorte dell'impugnazione stessa in caso di inammissibilità di quella principale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 334 cod. proc. civ. (così Cass., Sez. U, 26/10/2020, n. 23418; Cass. 23/11/2021, n. 36057; Cass. 19/12/2019, n. 33809; Cass., Sez. U, 20/03/2017, n. 7074; Cass. 09/02/2016, n. 2516; Cass. 20/03/2015, n. 5695; Cass. 16/07/2014, n. 16221; Cass. 07/11/2013, n. 25054)” - Nel caso specifico, l'appello proposto in via autonoma da è stato depositato in cancelleria in CP_1 data 25.10.2023. Posto che l'udienza di comparizione è stata fissata ai sensi dell'art. 349 bis, secondo comma, c.p.c. il 13.2.2024, risulta rispettato il termine di cui all'art. 343, primo comma, c.p.c. Conseguentemente, l'appello proposto in via autonoma da si converte in appello incidentale. CP_1
2. I tre appelli vengono trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
AR
2.1 I primi due motivi dell'appello di il primo e il terzo motivo dell'appello di vengono CP_1 trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
pagina 11 di 19 2.1.1 Preliminarmente, come evidenziato da nel primo motivo di appello, parte del CP_1 contratto di fornitura di una prestazione garantita dal Servizio Sanitario Nazionale -nella specie l'ausilio protesico costituito dal montascale- era il solo – poi deceduto- che Persona_1 aveva richiesto per sé il suddetto ausilio protesico. Consegue, pertanto, che la responsabilità contrattuale -con i relativi oneri probatori- è applicabile ai soli danni patiti dal genitore deceduto parte del contratto e fatti valere dai figli iure haereditatis e non anche ai danni patiti iure proprio dai figli -non parte del contratto- che trovano tutela nella responsabilità extracontrattuale con i relativi diversi oneri probatori – Cass. n. 11320 del 07/04/2022 Il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi, perché, fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di cui all'art. 1372, comma 2, c.c., con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale. (Nella specie, la S.C. ha escluso la spettanza dell'azione contrattuale "iure proprio" alla moglie di un soggetto che, affetto da Morbo di Parkinson, si era allontanato dalla struttura sanitaria presso cui era ricoverato e non era stato mai più ritrovato, precisando che la stessa avrebbe potuto eventualmente beneficiare della tutela aquiliana, con le conseguenti regole in tema di ripartizione dell'onere della prova); Cass. n. 14980 del 28/05/2024 In caso di morte dell'alunno minore, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante per i danni da perdita del rapporto parentale ha natura contrattuale nei confronti dei genitori - che rivestono la qualità di contraenti, avendo richiesto l'iscrizione del figlio - ed extracontrattuale nei confronti dei fratelli, atteso che l'esecuzione della prestazione della struttura scolastica non incide direttamente sulla loro posizione né è predicabile, in loro favore, un effetto protettivo del contratto, dovendo conseguentemente applicarsi la regola generale di cui all'art. 1372, comma 2, c.c., in virtù della quale il contratto ha efficacia solo tra le parti.
2.1.2 Ciò posto, sotto il profilo della responsabilità contrattuale, dedotta da e _2 AR
, quale titolo di responsabilità applicabile alla fattispecie, sia sia hanno Pt_2 CP_1 eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
Il tribunale ha ritenuto che il rapporto contrattuale fosse sorto in capo a entrambi, in quanto, pur dando atto della legge della Regione Lombardia n. 23/15 che aveva soppresso le ASL e istituito le AR e le con previsione che l'erogazione del servizio protesico rimanesse a capo a queste CP_1 ultime: i) entrambi gli enti avevano partecipato al procedimento di erogazione della prestazione;
ii) nessuna delle due era stata in grado di chiarire per conto di chi agisse AR_5 che aveva consegnato il montascale a CP_2 AR
con il primo motivo, e con il terzo motivo, censurano specularmente questa CP_1 statuizione del tribunale.
In proposito, deve ritenersi che il rapporto contrattuale nei confronti di sia Persona_1 AR sorto esclusivamente in capo ad con conseguente difetto di legittimazione passiva di CP_1
Infatti, occorre osservare che, nella Regione Lombardia, l'ente preposto all'erogazione del servizio fino al 31.12.2015 era l'ASL.
pagina 12 di 19 La legge regionale n.23/15, entrata in vigore il 1.1.2016, ha soppresso le ASL e ha istituito due nuovi soggetti giuridici che sono subentrati alle stesse:
[...]
Controparte_13
La medesima legge regionale ha trasferito il servizio protesico alle CP_1
La delibera n. X/4702 del 29.12.2015 della Regione Lombardia ha previsto che, fino al
31.3.2016, la gestione degli acquisti di protesica maggiore e minore, oltre alla gestione del AR magazzino ausili, potesse ancora essere provvisoriamente gestita dalle in nome e per conto delle qualora le medesime non fossero ancora strutturate per tale attività di loro CP_1 competenza -doc. 7 ATS-. AR In attuazione di tale delibera, e nel gennaio 2016 stipulavano una AR_1 CP_1 AR convenzione – doc. 1 on la quale conferiva mandato con rappresentanza a per Pt_1 CP_1 agire in suo nome e conto, per un periodo indicativo di 6 mesi, nella gestione dei contratti di fornitura di beni e servizi concernenti i servizi e le funzioni trasferite ad con effetti che si CP_1 produrranno in capo al mandante. Ciò posto, – nella persona del medico , sentito come teste-, in data CP_1 Persona_2
21.10.2016, prescriveva a il presidio protesico richiesto costituito dal Persona_1 montascale mobile a cingolo. AR In data 25.10.2016, richiedeva al comune di l'adempimento del sopralluogo tecnico CP_1 in merito alle condizioni dell'abitazione del richiedente e dell'indagine sociale, al fine di accertare la sussistenza dei presupposti richiesti per l'erogazione dell'ausilio ai sensi del Dm n. 33/99.
Pervenute le risposte, in data 3.5.2017, consegnava a AR_4 AR_4 Persona_1 il montascale mobile -doc. 8 CP_1 ha ammesso ripetutamente nei propri atti che era la propria società di
[...] AR_4 service incaricata di consegnare le protesi. Quindi, il titolare dell'erogazione del servizio protesico era
CP_1 ha prescritto l'ausilio protesico a .
CP_1 Persona_1 L'obbligo di soddisfare la prestazione prevista dal Servizio Sanitario Nazionale si è perfezionato in capo ad , in quanto titolare del servizio protesico nel momento in cui è stata accertata la
CP_1 sussistenza delle condizioni previste ex lege per la fornitura dell'ausilio. AR Gli atti compiuti da sono stati compiuti in rappresentanza di e, comunque, erano meri
CP_1 atti interni della procedura amministrativa funzionali alla verifica della sussistenza dei presupposti di legge, il cui accertamento ha fatto sorgere l'obbligazione in capo esclusivamente a essendo quest'ultima l'unico ente titolare del servizio e l'unico ad essere entrato in CP_1 contatto con il richiedente dello stesso.
Inoltre, la prestazione è stata eseguita da tramite il proprio ausiliario ex art. 1228 c.c. CP_1 [...]
AR_4
Infatti, è concludente in proposito il fatto che abbia più volte riconosciuto che CP_1 AR_4 era una propria società di service.
[...]
Né può ritenersi provato -come affermato dal tribunale- che il montascale sia stato riconsegnato AR ad pagina 13 di 19 Infatti, utilizzava per i propri atti ancora la vecchia intestazione pre-riforma AR_4
ASL Lecco, presente anche nel verbale di consegna del montascale.
Contrasta anche la conclusione a cui è pervenuto il tribunale il fatto che era AR_4 la società service di ASST, nonché il fatto che durante la ctu è stata a consegnare, tramite CP_1
, al consulente d'ufficio il montascale dello stesso modello di quello AR_4 consegnato a per lo svolgimento della perizia, dopochè il ctu si era rivolto al Persona_1 ctp di ASST per ottenere quello consegnato a . 1 comunicazione del ctu Controparte_14 in data 17.10.2021 e pag. 2 ctu-. AR In ogni caso, ove anche lo stesso fosse stato riconsegnato a ciò sarebbe una circostanza irrilevante.
Infatti, da ciò non si potrebbe inferire la sussistenza di un preesistente rapporto contrattuale, posto che l'obbligazione era già sorta in capo a il ritiro era stato sempre effettuato da CP_1 AR_4
soggetto ausiliario di ASST e ATS ha agito quale rappresentante di .
[...] CP_1
AR Conclusivamente, nessun rapporto contrattuale è sorto in capo a in relazione alla fornitura del montascale a . Lo stesso invece, è sorto esclusivamente in capo a Persona_1 CP_1
AR
2.1.3 Esclusa, pertanto, ogni responsabilità contrattuale a carico di deve essere esclusa nei confronti della stessa anche ogni responsabilità extracontrattuale.
AR Infatti, le condotte poste in essere da -richiesta di indagine socio-familiare e accertamento tecnico al comune di non hanno alcuna efficienza causale rispetto al sinistro e nessuna di CP_1 quelle ritenute dal tribunale fondanti la responsabilità -consegna della protesi al richiedente con i conseguenti inadempimenti -omesse informazioni sul funzionamento dell'apparecchio, mancata consegna del libretto di istruzioni, omesso monitoraggio sull'utilizzazione del medesimo- sono attribuibili alla stessa.
AR Consegue, pertanto, l'accoglimento dell'appello di con assorbimento degli ulteriori motivi.
2.2 I rimanenti motivi dell'appello incidentale di e l'appello incidentale dei sono CP_1 CP_2 trattati congiuntamente.
2.2.1 Il tribunale ha ritenuto non provato che la caduta di sia stata causata da Persona_1 un difetto di produzione del montascale che ne aveva causato l'inceppamento durante la salita con la conseguente caduta in avanti del trasportato, in quanto non era emersa alcuna evidenza dello stesso.
Sulla base di questa conclusione, rigettava la domanda proposta nei confronti di ditta CP_4 costruttrice del montascale di cui i chiedevano che venisse accertata la responsabilità CP_2 extracontrattuale.
Su questa statuizione si è formato il giudicato interno, non essendo la stessa stata impugnata.
Ciò posto, il tribunale, ritenuta sussistente la responsabilità contrattuale, ha imputato agli enti i seguenti inadempimenti: i) mancata prova della consegna di un montascale nuovo o usato;
ii) consegna dello stesso senza impartire le istruzioni d'uso e senza consegnare il libretto di istruzioni in cui era specificato come possibile inconveniente proprio lo slittamento dei cingoli sul gradino.
pagina 14 di 19 Il tribunale ha individuato le condotte inadempienti imputabili -per qui rileva ora in considerazione dell'accoglimento dell'appello di a nella consegna del montascale Pt_1 CP_1 privo di libretto di istruzioni e avvenuto in modo frettoloso senza adeguate istruzioni e formazione sulle modalità di utilizzo.
Ciò posto, si osserva quanto segue. In primo luogo, ove effettivamente avvenute, esse sono imputabili a che ha AR_4 effettuato la consegna del montascale.
Tuttavia, per quanto concerne i danni da lesione del rapporto parentale, in relazione ai quali risponde a titolo di responsabilità extracontrattuale, essendo e ZI CP_1 _2 terzi rispetto al contratto concluso con , è ostativo al riconoscimento degli Persona_1 stessi, il fatto che il committente -ASST- non risponde dei danni causati a terzi dall'appaltatore - salvo che non si sia ingerito nell'attività dell'appaltatore con direttive AR_4 vincolanti -ex plurimis Cass. n. 11194 del 24/04/2019 In tema di danni cagionati a terzi dall'esecuzione di opere appaltate, la regola per la quale risponde il solo appaltatore, ove abbia operato in autonomia con propria organizzazione e apprestando i mezzi a ciò necessari, e il solo committente, nel caso in cui si sia ingerito nei lavori con direttive vincolanti, che abbiano ridotto l'appaltatore al rango di "nudus minister", mentre rispondono entrambi, in solido, qualora la suddetta ingerenza si sia manifestata attraverso direttive che abbiano soltanto ridotto l'autonomia dell'appaltatore, trova applicazione anche nei rapporti interni tra le parti del contratto di appalto, nell'ipotesi in cui una di esse, sussistendo una responsabilità-. Nel caso specifico, e nulla hanno allegato, né provato -come era loro _2 Pt_2 onere- in merito ad ingerenze di sulle modalità di consegna del montascale. CP_1
Conseguentemente, non risponde a titolo di responsabilità extracontrattuale per le ritenute CP_1 condotte colpose imputabili esclusivamente a AR_4 In ogni caso, è ostativo al riconoscimento della responsabilità di – sia nel caso di CP_1 responsabilità extracontrattuale per il danno da lesione del rapporto parentale, sia nel caso di responsabilità contrattuale per i danni iure haereditatis -danno terminale di e Persona_1 pagamento delle spese funebri- il fatto che difetta la prova delle condotte colpose/inadempiente ritenute dal tribunale. Infatti, il fatto che mancava il libretto di istruzioni è emerso solo in sede di ctu ad opera del ctp dei CP_2
Ciò, peraltro, è contrario a quanto capitolato nel cap. 6 della seconda memoria 183 – CP_2
“Ottenuta la sottoscrizione da procedeva a scaricare il montascale, con accluse le _2 istruzioni , senza aggiungere alcuna informazione dettagliata relativa al suo funzionamento”- nonché nel cap.
7 -Nel tardo pomeriggio, il sig. ,nella circostanza aiutato dal sig , _2 AR_7 chiamato nel frattempo e alla pres e di Controparte_15 AR_2 istruzioni-. L'assenza di informazioni dettagliate al momento della consegna è affermata solo dal teste , CP_15 in quanto non era presente al momento della stessa e, comunque, è in contrasto con Tes_2 quanto sottoscritto da al momento della medesima -doc.8 _2 CP_1
In ogni caso, ove anche ritenute sussistenti le condotte inadempienti/colpose ritenute dal tribunale, come dedotto nel terzo profilo del secondo motivo di appello da la causa della CP_1
pagina 15 di 19 caduta è imputabile esclusivamente alla condotta dei familiari con conseguente interruzione del nesso di causalità rispetto alle stesse.
Infatti, in proposito, si osserva quanto segue. Nell'atto di citazione in primo grado gli appellanti hanno così descritto la dinamica del sinistro: “ Il giorno 10.10.2017, mentre il sig. , seduto sulla carrozzina per disabili in Persona_1 dotazione, regolarmente ancorato alla stessa , con cintura di sicurezza(a sua volta agganciata al montascale ) , stava risalendo le scale di casa con l'ausilio del dispositivo de quo, sotto la gestione di , all'altezza del quinto gradino della scala d'accesso , a seguito di AR_2 un inaspettato inceppamento del montascale, subiva un improvviso sobbalzo, con inclinazione della carrozzina in avanti e verso il basso;
sganciamento della stessa dal dispositivo montascale e conseguente caduta del trasportato.
8. L'improvviso spostamento in avanti della carrozzina, con seduto il sig. , Persona_1 priva di alcun elemento di trattenuta, determinava l'impossibilità di contrapporre un idoneo sforzo utile ad evitare lo sbilanciamento del soggetto che era a monte e a controllo del presidio meccanico, conseguendo la suaccennata inevitabile rovinosa caduta di carrozzina e trasportato dalle scale – pag.2; sottolineatura non presente-. Nei cap. 16 e 17 della prova testimoniale dedotti con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. la dinamica del sinistro viene così descritta. “16. Avviato il montascale, percorsi i primi quattro gradini, nel momento di aggancio fra la pedata e l'alzata del quinto gradino delle scale, il presidio subiva un inceppamento per il mancato aggancio dei cingoli al gradino, a cui faceva immediatamente seguito un sobbalzo del VIMEC T 09, un'inclinazione in avanti della carrozzina
e una conseguente proiezione di tutto il gruppo costituito da montascale, carrozzina, e trasportato, verso il basso.
17. Lo spostamento verso il basso di tutto l'insieme in caduta, impedivano alla sig.ra AR_2
di contrapporre una forza di contrasto sufficiente a neutralizzare la spinta in negativo
[...] impressa dal peso del mezzo con sopra il trasportato;
evitare lo sbilanciamento verso il basso e trattenere il montascale , che, nell'inerzia in caduta, trascinava anche CP_4 AR_2 verso terra -sottolineatura non presente- Quindi, nella prima versione della dinamica del sinistro, in seguito all'improvviso sobbalzo, la carrozzina si sarebbe sganciata dal montascale e sarebbe precipitata in avanti. Tuttavia, tale dinamica è incompatibile con il fatto che il trasportato avesse le cinture di sicurezza allacciate come sempre affermato dagli appellanti e confermato dai testi sentiti.
Ciò era stato subito contestato da nella comparsa di costituzione in primo grado: CP_4
“riferiscono gli attori che era agganciato al montascale con la cintura di Persona_1 sicurezza, che non avrebbe certo potuto sganciarsi per un semplice sobbalzo, per cui la caduta avrebbe dovuto coinvolgere l'intero gruppo montascale/carrozzina/soggetto trasportato, mentre risulterebbe solo la caduta del sig. e della carrozzina -pag.2-. Persona_1 La circostanza veniva confermata dal ctu: “la dinamica del sinistro, così come indicato nell'atto di citazione del 02/10/2019, non è compatibile con il corretto allacciamento della cintura di sicurezza. Se la cintura è correttamente allacciata, non si può avere sganciamento della carrozzina dal montascale in quanto la carrozzina è agganciata al montascale tramite opportuni agganci (v. figura 4 dell'allegato 2); la cintura di pagina 16 di 19 sicurezza è agganciata al montascale e trattiene, se opportunamente agganciata, la carrozzina e il trasportato (v. figura 4 dell'allegato 2) -pag.9-. Nella seconda versione dei fatti, invece, dopo il sobbalzo sarebbe precipitato verso il basso “tutto il gruppo costituito da montascale, carrozzina, e trasportato”. Tale modalità del fatto sarebbe compatibile con il fatto che il trasportato avesse le cinture di sicurezza allacciate: “Se invece la dinamica del sinistro è quella indicata nella memoria del 08/12/2020, il corretto allacciamento della cintura di sicurezza non impedisce il ribaltamento dell'intero dispositivo costituito da montascale, carrozzina e trasportato” -pag. 10 ctu-. Tuttavia, questa versione dei fatti è comunque incompatibile con il funzionamento del montascale. Infatti, nel manuale di istruzioni dello stesso allegato alla ctu si legge: “ATTENZIONE: esiste la possibilità che i tasselli dei cingoli scivolino sul bordo del gradino durante il funzionamento del montascale mobile a cingoli. Ciò può provocare un leggero slittamento in avanti del montascale mobile a cingoli. Per questo motivo, con persona a bordo, anche nei tratti piani, impugnare sempre con entrambe le mani il timone” pag.14 istruzioni-. Quindi, se anche si fosse verificato l'inceppamento per il mancato aggancio del cingolo al gradino
-come descritto nel cap. 16 soprariportato-, ciò avrebbe provocato solo “ un leggero slittamento in avanti del montascale mobile a cingoli”. Certamente, non avrebbe potuto provocare il descritto inceppamento con sobbalzo in avanti tale da far sbilanciare in avanti l'intero montascale con la carrozzina, a tal punto che l'operatore che lo stava manovrando non riusciva a mantenerne il controllo.
Infatti, posto che la salita del montascale avviene in retromarcia con il trasportato di spalle e l'operatore posto dietro di esso che sale anch'esso le scale all'indietro, il descritto sbilanciamento in avanti di tutto il gruppo non può che essere spiegato con il fatto che l'operatore, sia scivolato sul gradino e abbia perso il controllo del montascale che è precipitato in avanti insieme alla carrozzina -nella seconda versione- ovvero facendo precipitare la sola carrozzina con il trasportato
-nella prima versione- perchè, in questo caso, la stessa non era agganciata al montascale con la cintura di sicurezza.
In proposito è irrilevante la prova testimoniale. Infatti, il teste convivente di Tes_2 Per_3
che conduceva il montascale è inattendibile in quanto interessato.
[...] Controparte_16 coniuge di e , vicina di casa non hanno assistito alla caduta, ma _2 Persona_4 sono giunti subito dopo. , vicino di casa, ha assistito alla caduta da lontano dal Testimone_3 terrazzino di casa e si è limitato a riferire di avere visto la carrozzina e il montascale fare un balzo in avanti. Ciò, tuttavia, non è incompatibile con il fatto che la causa dello stesso sia stato lo scivolamento del piede dell'operatore o una disattenzione dello stesso che costituisce l'unica causa efficiente della caduta in quanto l'unica logicamente congruente con le modalità della stessa.
In entrambi i casi, la caduta è esclusivamente imputabile al conduttore del montascale che costituisce l'unica causa efficiente della stessa con conseguente interruzione del nesso di causalità rispetto agli inadempimenti/condotte colpose ove anche sussistenti.
Peraltro, ove anche si volesse dare credito alla versione di di un guasto al montascale, Tes_2 occorre evidenziare che lo stesso dichiarava: “certe volte, quando c'ero io, gli ultimi 4 gradini glieli pagina 17 di 19 facevamo fare a piedi se se la sentiva, io lo sorreggevo per un braccio;
facevamo così perché la Per_1 macchina presentava dei problemi per cui avevamo anche richiesto l'assistenza”. Se ciò fosse vero, la causa dell'incidente sarebbe comunque esclusivamente imputabile ai familiari che, consapevoli dei problemi della macchina, hanno continuato ad utilizzarla. Peraltro, ad abundantiam, non sussiste neppure il danno terminale -secondo motivo appello incidentale Persona_1
Infatti, risulta proprio da quanto allegato nel cap. 32 della prova testimoniale -confermato dai testi e che solo nel tardo pomeriggio del 22.10.2017, giorno del decesso, Tes_2 CP_15 Per_1
manifestava ai figli la consapevolezza della sua fine imminente, decedendo di lì a poco.
[...]
Quindi, solo in quel momento, ormai prossimo al decesso, il medesimo ha avuto la percezione della sua fine imminente che costituisce il fatto costitutivo del danno terminale. Tuttavia, l'ha percepita in un lasso di tempo estremamente breve tale da non integrare una sofferenza integrante un danno liquidabile –
Infatti, risulta dalle stesse circostanze capitolate nei capitoli di prova che non era in CP_2 pericolo di vita quando è stato ricoverato, né lo stato nei giorni successivi. Consegue, da quanto esposto l'accoglimento dell'appello incidentale di e il rigetto CP_1 dell'appello incidentale dei CP_2
3 e , stante il principio della soccombenza e della causalità, _2 AR_2 AR per quanto concerne le spese di devono essere condannati a pagare a e CP_3 CP_1 le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate secondo i valori medi del D.M. n. CP_3
147/22, dello scaglione per le cause di valore compreso fra 520.000 € e 1.000.000 €, secondo il disputatum, quanto il primo grado, in complessivi € 29.193,00 per ciascuna parte - di cui € 4.607 per studio;
€ 3.039 per la fase introduttiva;
€ 13.534 per la fase istruttoria;
€ 8.013 per la fase decisoria- e, quanto al presente grado di giudizio, in complessivi € 18.511,00 per ciascuna parte - di cui € 5.706 per studio;
€ 3.318 per la fase introduttiva;
€ 9.487 per la fase decisoria-. Devono, altresì, essere condannati a pagare le spese del primo grado di giudizio a CP_4 liquidate in complessivi € 14.598,00 -secondo i valori minimi dello scaglione, in ragione della minima attività difensiva svolta - di cui € 2.304 per studio;
€ 1.520 per la fase introduttiva;
€ 6.767 per la fase istruttoria;
€ 4.007 per la fase decisoria Nulla si dispone sulle spese di Vimec nel presente grado di giudizio in ragione della contumacia della stessa.
Le spese di ctu devono essere poste definitivamente a carico di e _2 AR_2
.
[...]
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide: 1. rigetta l'appello incidentale di e;
_2 AR_2
2. accoglie l'appello principale di e l'appello incidentale di e, per AR_1 CP_1
l'effetto,
pagina 18 di 19
3. in riforma della sentenza del Tribunale di Lecco n.467/23 pubblicata in data 18.9.2023;
4. rigetta le domande di e;
_2 AR_2
5. condanna e a pagare a pagare a _2 AR_2 AR_1 CP_1
e a le spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano,
[...] Controparte_3 quanto al primo grado, in complessivi € 29.193,00, per ciascuna parte e, quanto al presente grado di giudizio, in complessivi € 18.511,00, per ciascuna parte, il tutto oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, nonché a pagare a le spese del primo grado di giudizio che si CP_4 liquidano in complessivi € 14.598,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
6. nulla dispone sulle spese di del presente del presente grado di giudizio;
CP_4
7. pone definitivamente a carico di e le spese di ctu;
_2 AR_2
8. condanna e a restituire a quanto ricevuto in _2 AR_2 AR_1 esecuzione della sentenza di primo grado;
9. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti incidentali e dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di _2 AR_2 cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n° 115/ 2002 così come modificato dall'art 1 comma 17 della L. 24 12 2012 n° 228.
Milano, 18.12.2024
IL CONSIGLIERE estensore
Andrea Francesco Pirola IL PRESIDENTE
Maria Caterina Chiulli
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