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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 08/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N.R.V.G. 4801/2024 promosso da
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
, (C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con gli Avv.ti AMATO FRANCESCA e LUCA NEGRI, ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi sito in Milano, Via Passione n. 8;
CONCLUSIONI
“Disporre la revoca del contributo economico a carico del Dott. per il Parte_1 mantenimento del figlio e pari ad € 1.000,00 mensili oltre al versamento Persona_1 del 50 % delle spese straordinarie sportive e mediche a far tempo dal mese di Gennaio 2025, salve le restanti condizioni di cui alla sentenza Tribunale di Monza N. 3142/2011 come precedentemente modificate da decreto reso dallo stesso tribunale di Monza il 10.06.2021sub procedimento Rg 5186/2019; spese compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio;
rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto, a parziale modifica della sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Monza in data 06.10.2011 n. 3142/2011, come già modificata dal giudizio
RG 5186/2019, di recepire la diversa regolamentazione adottata in merito al mantenimento del figlio ciò in ragione della raggiunta autonomia economica dello stesso;
Persona_1 ritenuto che le Parti abbiano dato sufficienti indicazioni in merito alla nuova regolamentazione da loro adattata non reputandosi, pertanto, necessaria la loro convocazione;
rilevato che è stata data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.; ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti e che le condizioni proposte non siano contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico;
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
- a modifica della sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Monza in data 06.10.2011
n. 3142/2011, come già modificata con decreto del 10.06.2021, recepisce integralmente le condizioni delle parti come sopra indicate da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria
Così deciso in Pavia, il 27/11/2024
La Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N.R.V.G. 4801/2024 promosso da
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
, (C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con gli Avv.ti AMATO FRANCESCA e LUCA NEGRI, ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi sito in Milano, Via Passione n. 8;
CONCLUSIONI
“Disporre la revoca del contributo economico a carico del Dott. per il Parte_1 mantenimento del figlio e pari ad € 1.000,00 mensili oltre al versamento Persona_1 del 50 % delle spese straordinarie sportive e mediche a far tempo dal mese di Gennaio 2025, salve le restanti condizioni di cui alla sentenza Tribunale di Monza N. 3142/2011 come precedentemente modificate da decreto reso dallo stesso tribunale di Monza il 10.06.2021sub procedimento Rg 5186/2019; spese compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio;
rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto, a parziale modifica della sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Monza in data 06.10.2011 n. 3142/2011, come già modificata dal giudizio
RG 5186/2019, di recepire la diversa regolamentazione adottata in merito al mantenimento del figlio ciò in ragione della raggiunta autonomia economica dello stesso;
Persona_1 ritenuto che le Parti abbiano dato sufficienti indicazioni in merito alla nuova regolamentazione da loro adattata non reputandosi, pertanto, necessaria la loro convocazione;
rilevato che è stata data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.; ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti e che le condizioni proposte non siano contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico;
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
- a modifica della sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Monza in data 06.10.2011
n. 3142/2011, come già modificata con decreto del 10.06.2021, recepisce integralmente le condizioni delle parti come sopra indicate da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria
Così deciso in Pavia, il 27/11/2024
La Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 2 di 2