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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 05/04/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Savona
Sezione civile
Il Tribunale di Savona in persona del giudice Alberto Princiotta, ha pronunciato la presente
s e n t e n z a nella causa n. 1878 del ruolo generale affari contenziosi civili dell' anno
2023 promossa da: codice fiscale, partita IVA Parte_1 P.IVA_1
assistita dall' avv. ZUNINO CRISTIANO nei confronti di: codice fiscale, partita IVA CP_1
assistito dall' avv. DE PALO MASSIMO C.F._1
e nei confronti di: codice fiscale partita iva Controparte_2
assistita dall' avv. GALLO MARGHERITA C.F._2
oggetto della causa: vendita di cose immobili
Conclusioni assunte dalla parte attrice Parte_1
Voglia l'Onorevole Tribunale in via principale a) accertare il grave inadempimento del sig. CP_1
b) per l'effetto, dichiarare la risoluzione ex art. 1453 c.c. della compravendita, sentenza contratto, emessa dal Tribunale di Savona ex art. 2932
c.c., o comunque del negozio giuridico sinallagmatico sorto in conseguenza della
Sentenza, od in subordine dichiararne l'inefficacia ex art. 1353 c.c.;
c) respingere la domanda riconvenzionale del sig. poiché infondata CP_1
in fatto ed in diritto, nonché per carenza di legittimazione passiva di Parte_1
in ogni caso c) ordinare l'immediato rilascio degli immobili meglio descritti in premessa siti in Loano, alla via Como, Condominio Albachiara, interno 51 (catastalmente individuati al N.C.E.U. al foglio 16, mappale 2861, sub. 60, cat. A/2, 4,5 vani), nonché il garage posto al piano seminterrato (censito al N.C.E.U. al foglio 16, mappale 2861, sub. 96, cat. C/6, mq. 17);
1 e) condannare il sig. al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi da CP_1
per i motivi meglio indicati in ricorso introduttivo ai paragrafi C.a) frutti Parte_1 civili per il mancato utilizzo dell'immobile; C.b) spese di condominio;
C.e) differenza prezzo preliminare/prezzo vendita attuale;
C.f) remunerazione in via equitativa dell'impegno a reperire un nuovo acquirente, oltre alla presumibile mediazione immobiliare;
C.g) restituzione spese soccombenza giudizio 2932 c.c., o gli altri ed ulteriori danni meglio visti e ritenuti in corso di giudizio;
f) condannare il sig. a corrispondere ad l'equivalente CP_1 Parte_1
pecuniario per l'uso dell'immobile medio tempore, se del caso anche ex art. 2033
c.c.;
g) ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di trasferimento ex art. 2932 c.c. , Ufficio Provinciale di Savona, Servizio Pubblicità
Immobiliare di Finale Ligure, Registro generale 3538, registro particolare 2815, presentazione 53, del 20/04/2015, nonché della trascrizione della sentenza condizionata trascritta all'Ufficio Provinciale di Savona, Registro Generale 9487,
Registro Particolare 7504, presentazione 9 del 13/07/2022. in subordine h) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale del sig. disporre la compensazione tra quanto concesso al convenuto a titolo di CP_1
restituzione del prezzo e quanto riconosciuto ad a titolo di Parte_1
risarcimento del danno e/o restituzione dei frutti per il godimento dell'immobile medio tempore.
i) nella denegata ipotesi in cui le domande in via principale fossero disattese, condannare il sig. al pagamento della somma di euro 132039,44, oltre CP_1
interessi e rivalutazione monetaria, dalla mora, oltre interessi ex art. 1284 c.c.
Comma 4 dalla domanda giudiziale;
Vinte le spese
Conclusioni assunte dal convenuto CP_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, respinta ogni avversa richiesta, eccezione e conclusione, secondo le causali di cui in premessa, così provvedere;
2 in via principale e nel merito , rigettare le domande tutte formulate nei confronti di da parte di in quanto infondate in fatto ed CP_1 Parte_1
in diritto;
sempre in via principale e nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande dispiegate da parte ricorrente, accertare e dichiarare tenuta a garantire ed a manlevare da ogni effetto Controparte_2 CP_1 pregiudizievole e, per l'effetto, condannare la predetta al pagamento di quanto eventualmente dovesse essere riconosciuto a favore della società ai Parte_1
danni di CP_1
in via subordinata, qualora il Giudice ritenesse di ordinare il rilascio degli immobili de quibus, accertare e dichiarare la società tenuta e Parte_1 condannata a corrispondere ad la somma di € 187.960,00 CP_1
(centoottantasettemilanovecentosessanta/00), già detratto l'importo pari al doppio della caparra pari ad € 10.000,00 (euro diecimila/00), come pattuito nel contratto preliminare di compravendita del 23.11.2010.”
Con vittoria di esborsi, compensi professionali del presente giudizio oltre rimborso forfettario 15% e con oneri fiscali e previdenziali come per legge”.
Conclusioni assunte dalla terza chiamata Controparte_2
“Voglia il Giudice Ill.mo dichiarare l'estraneità della terza chiamata
[...]
al presente giudizio, ordinandone l'estromissione, con rigetto Controparte_3
delle domande tutte alla stessa rivolte dal convenuto in via principale e CP_1
subordinata, con vittoria delle spese di giudizio e condanna al risarcimento danni per lite temeraria da quantificarsi in via equitativa dal Giudice Ill.mo anche in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Giudice Ill.mo ritenesse di ordinare il rilascio degli immobili oggetto di causa.
Con distrazione delle spese a favore del sottoscritto avvocato”.
ragioni di fatto ed di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio chiedendo che Parte_2 CP_1
venisse accertato l'inadempimento realizzato dal convenuto a quanto previsto con la sentenza di esecuzione specifica ai sensi dell' art. 2932 c.c. del 13 novembre 2018,
3 nonché il rilascio degli immobile in questione e la condanna al risarcimento dei danni.
Il convenuto ha resistito alla domanda ed ha convenuto in giudizio l' ex coniuge, , chiedendone la condanna alla manleva in caso di Controparte_2
condanna al pagamento di somme;
in via subordinata, ove venisse disposto il rilascio dei detti immobili, ha chiesto la restituzione degli importi versati in precedenza per l' acquisto dei beni.
La terza chiamata ha contestato le domande svolte nei suoi confronti.
Il giudizio è stato istruito documentalmente e con l' esecuzione di una CTU affidata al geometra avente ad oggetto la stima del compendio immobiliare de Per_1
quo nonché il suo valore locativo a decorrere dalla data di immissione nel possesso.
Successivamente, in relazione alla peculiarità della vicenda connessa alle vicissitudini personali e familiari degli ex coniugi, la causa è stata rinviata tentarne la composizione;
successivamente sono stati concessi il termini ex art. 189 cpc.
II.- La domanda attorea è fondata nei limiti appresso indicati risultando provato l' inadempimento da parte del convenuto alle previsioni contenute con la citata sentenza di esecuzione coattiva.
All' esito di tale giudizio che era stato intrapreso dal signor ed esteso CP_1
alla ex art. 106\107 cpc era stato infatti disposto: Parte_1
“1.- il diritto di in regime di separazione dei beni, ad acquistare CP_1 dalla subentrata nel diritto controverso ai sensi dell' art. 111 cpc, gli Parte_1
immobili indicati nel preliminare per cui è causa, liberi da trascrizioni ed iscrizioni pregiudiziali ed in particolare da tutte le ipoteche ivi iscritte;
2.- conseguentemente pronuncia ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 c.c., sentenza di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto di compravendita e che produca gli effetti del contratto non concluso;
3.- sospende e subordina il pagamento del prezzo che determina nella somma di € 132.039,44 comprensiva di IVA 4% alla cancellazione, a spese e cura della delle ipoteche iscritte;
Parte_1
4.- trasferisce, quindi, al sig. …ai danni della società Eucalipto CP_1
s.r.l… e/o della società ….la proprietà dei seguenti immobili… Parte_1
4 Il convenuto non contesta l' inadempimento che, comunque, è provato documentalmente (cfr. all. 12 ) e che permane a tutt' oggi.
Va, quindi, accolta la domanda attorea in quanto i rimedi previsti nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento sono applicabili all' inottemperanza agli obblighi scaturenti dalla sentenza costitutiva (cfr., in termini, Cassazione civile
Sez. 2, n. 8164 del 22/03/2023, edita anche su : “In tema di sentenza CP_4
costitutiva ex art. 2932 c.c. del trasferimento di proprietà, ove quest'ultimo sia subordinato al pagamento del prezzo o del saldo prezzo, tale pagamento non si atteggia quale evento futuro ed incerto, accidentale rispetto all'atto di trasferimento, afferente alla mera efficacia di quest'ultimo e configurabile come condizione sospensiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 1353 c.c., bensì quale elemento essenziale intrinseco, atto a ripristinare la corrispettività del contratto, di cui la sentenza tiene luogo, tanto che il mancato versamento del dovuto, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza, non costituisce ragione di automatica e definitiva inefficacia del trasferimento ex art. 1353 c.c., ma causa di inadempimento risolutivo”).
L' inadempimento risulta di notevole importanza considerando l' entità del saldo del prezzo residuo non versato, pari ad € 132.039,44 (come da sentenza agli atti, pacificamente passata in giudicato).
Non fondato l' assunto difensivo del convenuto secondo cui l' obbligazione si sarebbe estinta per impossibilità sopravvenuta della prestazione consistente nel pagamento del residuo prezzo indicato in sentenza a seguito dell' infortunio subito il 23 maggio 2014 che avrebbe comportato gravi ripercussioni sotto l' aspetto personale ed economico.
A prescindere dalla scansione temporale dei fatti (l' incidente è precedente alla domanda di esecuzione in forma specifica proposta quasi un anno dopo con citazione notificata il 2 aprile 2015), l' impossibilità incolpevole idonea ad estinguere la prestazione “ deve intendersi in senso assoluto ed obiettivo e consiste nella sopravvenienza di una causa, non imputabile al debitore, che impedisce definitivamente l'adempimento e che, alla stregua del principio "genus nunquam perit", può evidentemente verificarsi solo quando la prestazione abbia per oggetto la consegna di una cosa determinata o di un genere limitato, e non già quando si tratti
5 di una somma di denaro” (conf. Cassazione Sez. 1, ordinanza n. 20152 del
22/06/2022).
La sentenza costitutiva oggetto di causa va, quindi, risolta per grave inadempimento del signor che va condannato all' immediato rilascio del CP_1
bene ed al risarcimento dei danni.
A tal ultimo riguardo risultano risarcibili e provati i seguenti danni:
1.- L' equivalente pecuniario per l' uso ed il godimento dell' immobile ricevuto nella disponibilità a decorrere dal 21 agosto 2014 come risulta dalla documentazione agli atti;
autorizzazione della Eucaliptus in data 21 agosto 2014 allegata sub. 2 da parte attrice, documento non oggetto di contestazione (cfr. in termini: Cassazione civile Sez. 2, ordinanza n. 35280 del 30/11/2022 edita anche su
: “L'efficacia retroattiva della risoluzione, per inadempimento, di un CP_4
contratto preliminare comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituire le prestazioni ricevute, rimaste prive di causa, secondo i principi della ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., e, pertanto, implica che il promissario acquirente che abbia ottenuto la consegna e la detenzione anticipate del bene promesso in vendita debba non solo restituirlo al promittente alienante, ma altresì corrispondere a quest'ultimo i frutti per l'anticipato godimento dello stesso.
Ne consegue che nel caso di occupazione di un immobile fondata su di un titolo contrattuale venuto meno per effetto della risoluzione giudiziale del contratto va esclusa la funzione risarcitoria degli obblighi restitutori”).
Al riguardo, conformemente agli accertamenti peritali redatti dal CTU geometra nel corso del giudizio -non oggetto di contestazione- il valore Per_1
locativo del bene nel periodo stimato risulta pari ad €. 108.140,98 a cui, applicando gli stessi parametri, vanno aggiunti per il periodo successivo al deposito della consulenza €. 9389,76 (923x8) per complessivi €. 115.530,74.
2.- Le spese condominiali corrisposte dall' attrice per l' appartamento utilizzato nel periodo dall'attore pari ad €. 2668,24 quale risulta dalla documentazione agli atti, importo non oggetto di contestazione.
3.- La differenza tra il valore attuale del bene pari ad €. 250.000, come stimato dal CTU rispetto all' importo indicato in preliminare (317.308,00) pari ad €.
67.308.
6 Di contra, non risultano dovute le spese relative al costo di una eventuale mediazione, trattandosi di evento incerto e di una circostanza non provata, nonché le spese processuali in precedenza liquidate dal Tribunale nel giudizio di esecuzione coattiva in quanto relative alla soccombenza in detto giudizio.
Il convenuto va quindi pagato al pagamento di €. 185.506,98 con rivalutazione ed interessi decorrenti dalla data di deposito della citata sentenza al saldo.
In forza dei richiamati principi risulta fondata la domanda riconvenzionale avanzata dal signor che ha titolo alla restituzione della somma in precedenza CP_1
versata che, conformemente ai calcoli effettuati nella più volte citata sentenza di esecuzione coattiva resa inter partes e passata in giudicato, risulta pari ad €.
197.960,00 con gli interessi decorrenti dalla data di notifica della domanda oggetto di causa (cfr. in particolare con riferimento alla ascrivibilità degli acconti la detta sentenza “accerta e dichiara il diritto di acquistare dalla Controparte_5
subentrata nel diritto controverso ai sensi dell 'art. 111cpc, gli Parte_1
immobili indicati nel preliminare per cui è causa…”).
Sulle somme come sopra liquidate va disposta la compensazione.
Conseguentemente la società va condannata al pagamento di € Parte_1
12.453,02 oltre alla rivalutazione ed agli interessi come indicato in epigrafe.
La terza chiamata non ha occupato illegittimamente l' immobile de quo.
Tale appartamento dapprima ha costituito la casa familiare prima della crisi coniugale intervenuta tra il convenuto e la signora e successivamente è stato CP_2
utilizzato dalla terza chiamata presso cui è stata disposta la collocazione del figlio minore (cfr. sentenza divorzile n. 552\2021 agli atti).
Il convenuto non ha quindi alcun titolo a farsi manlevare dalla terza chiamata avendo consentito di fatto il protrarsi della occupazione del bene in questione da parte della terza chiamata.
III.- In applicazione del principio della soccombenza, le spese processuali vanno poste a carico di parte convenuta e liquidate applicando i parametri medi, ritenendo il valore della controversia pari ad €. 18.743.
7 Parimenti le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento nel corso del giudizio, vanno definitivamente poste a carico della parte convenuta, ferma la solidarietà esterna delle parti nei confronti del consulente tecnico d'ufficio.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge
per questi motivi
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede:
1.- accerta e dichiara che Parte_1 P.IVA_1
2.- condanna
3.- il al pagamento delle spese processuali che Controparte_6 in favore dell' attrice, liquida in €. per esborsi ed €. per compensi al difensore, oltre oneri fiscali, previdenziali e tariffari nella misura di legge;
3.- pone definitivamente a carico della parte le spese del CTU già liquidate nel corso del giudizio con separato provvedimento, ferma la solidarietà esterna delle parti nei confronti del consulente tecnico d' ufficio.
Con sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso il 01/04/2025
Il giudice Alberto Princiotta atto sottoscritto con firma digitale, sentenza depositata in via telematica in data
01/04/2025
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Savona
Sezione civile
Il Tribunale di Savona in persona del giudice Alberto Princiotta, ha pronunciato la presente
s e n t e n z a nella causa n. 1878 del ruolo generale affari contenziosi civili dell' anno
2023 promossa da: codice fiscale, partita IVA Parte_1 P.IVA_1
assistita dall' avv. ZUNINO CRISTIANO nei confronti di: codice fiscale, partita IVA CP_1
assistito dall' avv. DE PALO MASSIMO C.F._1
e nei confronti di: codice fiscale partita iva Controparte_2
assistita dall' avv. GALLO MARGHERITA C.F._2
oggetto della causa: vendita di cose immobili
Conclusioni assunte dalla parte attrice Parte_1
Voglia l'Onorevole Tribunale in via principale a) accertare il grave inadempimento del sig. CP_1
b) per l'effetto, dichiarare la risoluzione ex art. 1453 c.c. della compravendita, sentenza contratto, emessa dal Tribunale di Savona ex art. 2932
c.c., o comunque del negozio giuridico sinallagmatico sorto in conseguenza della
Sentenza, od in subordine dichiararne l'inefficacia ex art. 1353 c.c.;
c) respingere la domanda riconvenzionale del sig. poiché infondata CP_1
in fatto ed in diritto, nonché per carenza di legittimazione passiva di Parte_1
in ogni caso c) ordinare l'immediato rilascio degli immobili meglio descritti in premessa siti in Loano, alla via Como, Condominio Albachiara, interno 51 (catastalmente individuati al N.C.E.U. al foglio 16, mappale 2861, sub. 60, cat. A/2, 4,5 vani), nonché il garage posto al piano seminterrato (censito al N.C.E.U. al foglio 16, mappale 2861, sub. 96, cat. C/6, mq. 17);
1 e) condannare il sig. al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi da CP_1
per i motivi meglio indicati in ricorso introduttivo ai paragrafi C.a) frutti Parte_1 civili per il mancato utilizzo dell'immobile; C.b) spese di condominio;
C.e) differenza prezzo preliminare/prezzo vendita attuale;
C.f) remunerazione in via equitativa dell'impegno a reperire un nuovo acquirente, oltre alla presumibile mediazione immobiliare;
C.g) restituzione spese soccombenza giudizio 2932 c.c., o gli altri ed ulteriori danni meglio visti e ritenuti in corso di giudizio;
f) condannare il sig. a corrispondere ad l'equivalente CP_1 Parte_1
pecuniario per l'uso dell'immobile medio tempore, se del caso anche ex art. 2033
c.c.;
g) ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di trasferimento ex art. 2932 c.c. , Ufficio Provinciale di Savona, Servizio Pubblicità
Immobiliare di Finale Ligure, Registro generale 3538, registro particolare 2815, presentazione 53, del 20/04/2015, nonché della trascrizione della sentenza condizionata trascritta all'Ufficio Provinciale di Savona, Registro Generale 9487,
Registro Particolare 7504, presentazione 9 del 13/07/2022. in subordine h) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale del sig. disporre la compensazione tra quanto concesso al convenuto a titolo di CP_1
restituzione del prezzo e quanto riconosciuto ad a titolo di Parte_1
risarcimento del danno e/o restituzione dei frutti per il godimento dell'immobile medio tempore.
i) nella denegata ipotesi in cui le domande in via principale fossero disattese, condannare il sig. al pagamento della somma di euro 132039,44, oltre CP_1
interessi e rivalutazione monetaria, dalla mora, oltre interessi ex art. 1284 c.c.
Comma 4 dalla domanda giudiziale;
Vinte le spese
Conclusioni assunte dal convenuto CP_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, respinta ogni avversa richiesta, eccezione e conclusione, secondo le causali di cui in premessa, così provvedere;
2 in via principale e nel merito , rigettare le domande tutte formulate nei confronti di da parte di in quanto infondate in fatto ed CP_1 Parte_1
in diritto;
sempre in via principale e nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande dispiegate da parte ricorrente, accertare e dichiarare tenuta a garantire ed a manlevare da ogni effetto Controparte_2 CP_1 pregiudizievole e, per l'effetto, condannare la predetta al pagamento di quanto eventualmente dovesse essere riconosciuto a favore della società ai Parte_1
danni di CP_1
in via subordinata, qualora il Giudice ritenesse di ordinare il rilascio degli immobili de quibus, accertare e dichiarare la società tenuta e Parte_1 condannata a corrispondere ad la somma di € 187.960,00 CP_1
(centoottantasettemilanovecentosessanta/00), già detratto l'importo pari al doppio della caparra pari ad € 10.000,00 (euro diecimila/00), come pattuito nel contratto preliminare di compravendita del 23.11.2010.”
Con vittoria di esborsi, compensi professionali del presente giudizio oltre rimborso forfettario 15% e con oneri fiscali e previdenziali come per legge”.
Conclusioni assunte dalla terza chiamata Controparte_2
“Voglia il Giudice Ill.mo dichiarare l'estraneità della terza chiamata
[...]
al presente giudizio, ordinandone l'estromissione, con rigetto Controparte_3
delle domande tutte alla stessa rivolte dal convenuto in via principale e CP_1
subordinata, con vittoria delle spese di giudizio e condanna al risarcimento danni per lite temeraria da quantificarsi in via equitativa dal Giudice Ill.mo anche in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Giudice Ill.mo ritenesse di ordinare il rilascio degli immobili oggetto di causa.
Con distrazione delle spese a favore del sottoscritto avvocato”.
ragioni di fatto ed di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio chiedendo che Parte_2 CP_1
venisse accertato l'inadempimento realizzato dal convenuto a quanto previsto con la sentenza di esecuzione specifica ai sensi dell' art. 2932 c.c. del 13 novembre 2018,
3 nonché il rilascio degli immobile in questione e la condanna al risarcimento dei danni.
Il convenuto ha resistito alla domanda ed ha convenuto in giudizio l' ex coniuge, , chiedendone la condanna alla manleva in caso di Controparte_2
condanna al pagamento di somme;
in via subordinata, ove venisse disposto il rilascio dei detti immobili, ha chiesto la restituzione degli importi versati in precedenza per l' acquisto dei beni.
La terza chiamata ha contestato le domande svolte nei suoi confronti.
Il giudizio è stato istruito documentalmente e con l' esecuzione di una CTU affidata al geometra avente ad oggetto la stima del compendio immobiliare de Per_1
quo nonché il suo valore locativo a decorrere dalla data di immissione nel possesso.
Successivamente, in relazione alla peculiarità della vicenda connessa alle vicissitudini personali e familiari degli ex coniugi, la causa è stata rinviata tentarne la composizione;
successivamente sono stati concessi il termini ex art. 189 cpc.
II.- La domanda attorea è fondata nei limiti appresso indicati risultando provato l' inadempimento da parte del convenuto alle previsioni contenute con la citata sentenza di esecuzione coattiva.
All' esito di tale giudizio che era stato intrapreso dal signor ed esteso CP_1
alla ex art. 106\107 cpc era stato infatti disposto: Parte_1
“1.- il diritto di in regime di separazione dei beni, ad acquistare CP_1 dalla subentrata nel diritto controverso ai sensi dell' art. 111 cpc, gli Parte_1
immobili indicati nel preliminare per cui è causa, liberi da trascrizioni ed iscrizioni pregiudiziali ed in particolare da tutte le ipoteche ivi iscritte;
2.- conseguentemente pronuncia ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 c.c., sentenza di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto di compravendita e che produca gli effetti del contratto non concluso;
3.- sospende e subordina il pagamento del prezzo che determina nella somma di € 132.039,44 comprensiva di IVA 4% alla cancellazione, a spese e cura della delle ipoteche iscritte;
Parte_1
4.- trasferisce, quindi, al sig. …ai danni della società Eucalipto CP_1
s.r.l… e/o della società ….la proprietà dei seguenti immobili… Parte_1
4 Il convenuto non contesta l' inadempimento che, comunque, è provato documentalmente (cfr. all. 12 ) e che permane a tutt' oggi.
Va, quindi, accolta la domanda attorea in quanto i rimedi previsti nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento sono applicabili all' inottemperanza agli obblighi scaturenti dalla sentenza costitutiva (cfr., in termini, Cassazione civile
Sez. 2, n. 8164 del 22/03/2023, edita anche su : “In tema di sentenza CP_4
costitutiva ex art. 2932 c.c. del trasferimento di proprietà, ove quest'ultimo sia subordinato al pagamento del prezzo o del saldo prezzo, tale pagamento non si atteggia quale evento futuro ed incerto, accidentale rispetto all'atto di trasferimento, afferente alla mera efficacia di quest'ultimo e configurabile come condizione sospensiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 1353 c.c., bensì quale elemento essenziale intrinseco, atto a ripristinare la corrispettività del contratto, di cui la sentenza tiene luogo, tanto che il mancato versamento del dovuto, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza, non costituisce ragione di automatica e definitiva inefficacia del trasferimento ex art. 1353 c.c., ma causa di inadempimento risolutivo”).
L' inadempimento risulta di notevole importanza considerando l' entità del saldo del prezzo residuo non versato, pari ad € 132.039,44 (come da sentenza agli atti, pacificamente passata in giudicato).
Non fondato l' assunto difensivo del convenuto secondo cui l' obbligazione si sarebbe estinta per impossibilità sopravvenuta della prestazione consistente nel pagamento del residuo prezzo indicato in sentenza a seguito dell' infortunio subito il 23 maggio 2014 che avrebbe comportato gravi ripercussioni sotto l' aspetto personale ed economico.
A prescindere dalla scansione temporale dei fatti (l' incidente è precedente alla domanda di esecuzione in forma specifica proposta quasi un anno dopo con citazione notificata il 2 aprile 2015), l' impossibilità incolpevole idonea ad estinguere la prestazione “ deve intendersi in senso assoluto ed obiettivo e consiste nella sopravvenienza di una causa, non imputabile al debitore, che impedisce definitivamente l'adempimento e che, alla stregua del principio "genus nunquam perit", può evidentemente verificarsi solo quando la prestazione abbia per oggetto la consegna di una cosa determinata o di un genere limitato, e non già quando si tratti
5 di una somma di denaro” (conf. Cassazione Sez. 1, ordinanza n. 20152 del
22/06/2022).
La sentenza costitutiva oggetto di causa va, quindi, risolta per grave inadempimento del signor che va condannato all' immediato rilascio del CP_1
bene ed al risarcimento dei danni.
A tal ultimo riguardo risultano risarcibili e provati i seguenti danni:
1.- L' equivalente pecuniario per l' uso ed il godimento dell' immobile ricevuto nella disponibilità a decorrere dal 21 agosto 2014 come risulta dalla documentazione agli atti;
autorizzazione della Eucaliptus in data 21 agosto 2014 allegata sub. 2 da parte attrice, documento non oggetto di contestazione (cfr. in termini: Cassazione civile Sez. 2, ordinanza n. 35280 del 30/11/2022 edita anche su
: “L'efficacia retroattiva della risoluzione, per inadempimento, di un CP_4
contratto preliminare comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituire le prestazioni ricevute, rimaste prive di causa, secondo i principi della ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., e, pertanto, implica che il promissario acquirente che abbia ottenuto la consegna e la detenzione anticipate del bene promesso in vendita debba non solo restituirlo al promittente alienante, ma altresì corrispondere a quest'ultimo i frutti per l'anticipato godimento dello stesso.
Ne consegue che nel caso di occupazione di un immobile fondata su di un titolo contrattuale venuto meno per effetto della risoluzione giudiziale del contratto va esclusa la funzione risarcitoria degli obblighi restitutori”).
Al riguardo, conformemente agli accertamenti peritali redatti dal CTU geometra nel corso del giudizio -non oggetto di contestazione- il valore Per_1
locativo del bene nel periodo stimato risulta pari ad €. 108.140,98 a cui, applicando gli stessi parametri, vanno aggiunti per il periodo successivo al deposito della consulenza €. 9389,76 (923x8) per complessivi €. 115.530,74.
2.- Le spese condominiali corrisposte dall' attrice per l' appartamento utilizzato nel periodo dall'attore pari ad €. 2668,24 quale risulta dalla documentazione agli atti, importo non oggetto di contestazione.
3.- La differenza tra il valore attuale del bene pari ad €. 250.000, come stimato dal CTU rispetto all' importo indicato in preliminare (317.308,00) pari ad €.
67.308.
6 Di contra, non risultano dovute le spese relative al costo di una eventuale mediazione, trattandosi di evento incerto e di una circostanza non provata, nonché le spese processuali in precedenza liquidate dal Tribunale nel giudizio di esecuzione coattiva in quanto relative alla soccombenza in detto giudizio.
Il convenuto va quindi pagato al pagamento di €. 185.506,98 con rivalutazione ed interessi decorrenti dalla data di deposito della citata sentenza al saldo.
In forza dei richiamati principi risulta fondata la domanda riconvenzionale avanzata dal signor che ha titolo alla restituzione della somma in precedenza CP_1
versata che, conformemente ai calcoli effettuati nella più volte citata sentenza di esecuzione coattiva resa inter partes e passata in giudicato, risulta pari ad €.
197.960,00 con gli interessi decorrenti dalla data di notifica della domanda oggetto di causa (cfr. in particolare con riferimento alla ascrivibilità degli acconti la detta sentenza “accerta e dichiara il diritto di acquistare dalla Controparte_5
subentrata nel diritto controverso ai sensi dell 'art. 111cpc, gli Parte_1
immobili indicati nel preliminare per cui è causa…”).
Sulle somme come sopra liquidate va disposta la compensazione.
Conseguentemente la società va condannata al pagamento di € Parte_1
12.453,02 oltre alla rivalutazione ed agli interessi come indicato in epigrafe.
La terza chiamata non ha occupato illegittimamente l' immobile de quo.
Tale appartamento dapprima ha costituito la casa familiare prima della crisi coniugale intervenuta tra il convenuto e la signora e successivamente è stato CP_2
utilizzato dalla terza chiamata presso cui è stata disposta la collocazione del figlio minore (cfr. sentenza divorzile n. 552\2021 agli atti).
Il convenuto non ha quindi alcun titolo a farsi manlevare dalla terza chiamata avendo consentito di fatto il protrarsi della occupazione del bene in questione da parte della terza chiamata.
III.- In applicazione del principio della soccombenza, le spese processuali vanno poste a carico di parte convenuta e liquidate applicando i parametri medi, ritenendo il valore della controversia pari ad €. 18.743.
7 Parimenti le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento nel corso del giudizio, vanno definitivamente poste a carico della parte convenuta, ferma la solidarietà esterna delle parti nei confronti del consulente tecnico d'ufficio.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge
per questi motivi
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede:
1.- accerta e dichiara che Parte_1 P.IVA_1
2.- condanna
3.- il al pagamento delle spese processuali che Controparte_6 in favore dell' attrice, liquida in €. per esborsi ed €. per compensi al difensore, oltre oneri fiscali, previdenziali e tariffari nella misura di legge;
3.- pone definitivamente a carico della parte le spese del CTU già liquidate nel corso del giudizio con separato provvedimento, ferma la solidarietà esterna delle parti nei confronti del consulente tecnico d' ufficio.
Con sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso il 01/04/2025
Il giudice Alberto Princiotta atto sottoscritto con firma digitale, sentenza depositata in via telematica in data
01/04/2025
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