Ordinanza collegiale 28 gennaio 2021
Ordinanza cautelare 11 marzo 2021
Ordinanza cautelare 18 giugno 2021
Sentenza 8 novembre 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 08/11/2021, n. 1335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1335 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/11/2021
N. 01335/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01339/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il EN
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1339 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaele Guido Rodio e Lorenzo Rodio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Iannotta e Nicoletta Ongaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura civica in Venezia, San Marco 4091;
-OMISSIS-non costituitasi in giudizio;
-OMISSIS-, in persona del Sindaco -OMISSIS- pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Roberta Brusegan, Katia Maretto e Giuseppe Roberto Chiaia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura in Mestre – Venezia, via Forte Marghera 191;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituitasi in giudizio;
per l'annullamento
A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della -OMISSIS-, comunicata solo nei suoi estremi con nota -OMISSIS-, con la quale è stata dichiarata la non idoneità del ricorrente al -OMISSIS- presso il -OMISSIS- e la -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto a questo presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto, ed in particolare del verbale conclusivo -OMISSIS-con il quale la -OMISSIS- nominata per l'accertamento dei requisiti fisico-funzionali e psico-attitudinali dei candidati al concorso in questione ha dichiarato il ricorrente non idoneo per presunti deficit dei requisiti fisico e psico-attitudinali richiesti dal bando, nonché di tutti i verbali e relazioni della predetta -OMISSIS-, nonché degli atti di nomina della medesima -OMISSIS- e di delega dell'accertamento dei requisiti psico-fisici dei candidati alla -OMISSIS-“-OMISSIS-” di -OMISSIS-(atti tutti non conosciuti nei lori estremi, né nel loro contenuto).
B) per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- della nota (priva di data e numero protocollare) del -OMISSIS- comunicata a mezzo PEC in data -OMISSIS-con cui è stata rigettata la richiesta del ricorrente di essere sottoposto a visita medico-oculistica ai fini dell'assunzione.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del -OMISSIS- e della -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 settembre 2021 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha partecipato al -OMISSIS-presso il -OMISSIS- e la -OMISSIS- superando le prove.
Con determina del -OMISSIS-è stata dichiarata la non idoneità del ricorrente al concorso.
Tale provvedimento è motivato con riferimento all’esito delle visite svolte dalla -OMISSIS- incaricata dell’accertamento dei requisiti fisico-funzionali e psico-attitudinali dei candidati al concorso, ove il ricorrente è stato dichiarato non idoneo per deficit dei requisiti fisici e psicoattitudinali richiesti dal bando.
Con il ricorso introduttivo tale provvedimento è impugnato con quattro motivi.
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 10, ultimo comma, del bando di concorso del -OMISSIS-, in relazione agli articoli 25, 26 e 27 del regolamento speciale del -OMISSIS-, l’incompetenza, il difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, in quanto il predetto regolamento stabilisce che l’accertamento dei requisisti fisico-funzionali e psico-attitudinali debba avvenire da parte di “un Collegio sanitario integrato da uno psicologo, preferibilmente sulla base di convenzioni con-OMISSIS-ovvero con strutture della Sanità Militare”, oppure ancora “presso un Centro specializzato di una delle Forze di Polizia dello Stato o di una Forza Armata”, mentre nel caso in esame gli accertamenti sono stati svolti da una struttura sanitaria privata.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione, sotto altro profilo, dell’art. 10, ultimo comma, del bando di concorso in relazione agli artt. 25, 26 e 27 del regolamento speciale del -OMISSIS-, il difetto assoluto di motivazione e di istruttoria in quanto, a seguito di un’istanza di accesso, ha appreso che il -OMISSIS- non ha acquisito la documentazione attestante le ragioni per le quali egli non è stato ritenuto idoneo dalla -OMISSIS-, limitandosi a ricevere solo l’esito di dette valutazioni, senza eseguire alcuna verifica sulle stesse.
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 10, ultimo comma, del bando di concorso in relazione agli artt. 25, 26 e 27 del regolamento speciale del -OMISSIS-, il difetto assoluto di motivazione e di istruttoria in quanto dalla scarna motivazione posta a corredo della valutazione della -OMISSIS- non è comprensibile quali siano in concreto le specifiche ragioni per le quali il ricorrente è stato ritenuto privo dei prescritti requisiti psico-fisici, posto che il regolamento comunale contiene un lungo elenco di imperfezioni ed in assenza di riferimenti non è desumibile l’ iter logico seguito. Il ricorrente inoltre, ipotizzando che possa essere stato riscontrato un deficit oculistico ed uno psichico, contesta l’erroneità delle valutazioni compiute.
Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 10, ultimo comma, del bando di concorso in relazione agli artt. 25, 26 e 27 del regolamento speciale del -OMISSIS-, l’illogicità, l’incongruenza e la contraddittorietà, il difetto assoluto di motivazione e di istruttoria ed il travisamento in quanto lo stesso ricorrente, sottopostosi ai medesimi test e ad un colloquio personale con un altro professionista, è risultato essere idoneo a tutte le attività e le mansioni proprie del posto da ricoprire.
Il -OMISSIS- si è costituito in giudizio replicando alle censure proposte e chiedendo la reiezione del ricorso. Si è costituita in giudizio anche la -OMISSIS- rimettendosi alle difese del -OMISSIS- il quale, in base alla convenzione stipulata tra i due enti, è delegato a gestire in autonomia la procedura concorsuale.
Con -OMISSIS-, è stato disposto lo svolgimento di una verificazione per sottoporre il ricorrente ad un nuovo accertamento sanitario al fine di delibare la fondatezza o meno dei presupposti sui quali si fonda il provvedimento impugnato.
La rinnovata valutazione medico legale è stata svolta da una -OMISSIS--OMISSIS-la quale ha attestato che il ricorrente è privo di quanto richiesto dal regolamento comunale perché, pur in possesso dei requisiti psico-attitudinali, non ha un visus , senza lenti correttive, di almeno 5/10 per ciascun occhio.
Successivamente il ricorrente, in data-OMISSIS-, si è sottoposto ad un intervento di correzione della vista con il laser raggiungendo un visus in entrambi gli occhi pari a 10 decimi senza utilizzo di lenti correttive.
Alla luce di tale elemento sopravvenuto il ricorrente ha chiesto al -OMISSIS- di poter essere sottoposto ad una nuova visita medica e il -OMISSIS-, con nota del -OMISSIS-, ha respinto la richiesta richiamandosi al principio di ordine generale secondo cui i requisiti soggettivi di ammissione ad un concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, termine che nel caso di specie è scaduto il -OMISSIS-.
Con motivi aggiunti il ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento sotto il profilo dell’erroneità dell’assunto dell’Amministrazione, in quanto il principio richiamato deve ritenersi applicabile ai requisiti soggettivi quali i titoli di studio o i titoli di carriera, ma non anche ai requisiti fisici e psico-attitudinali che possono essere acquisiti fino al momento dell’assunzione.
Con -OMISSIS-, è stata respinta la domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti.
Alla pubblica udienza del 22 settembre 2021, in prossimità della quale le parti hanno depositato memorie a sostegno delle proprie difese, la causa è stata trattenuta in decisione.
Preliminarmente devono essere esaminate le censure proposte con i motivi aggiunti, con le quali si sostiene che il -OMISSIS- avrebbe dovuto sottoporre il ricorrente ad una nuova visita medica. Infatti ove queste fossero fondate verrebbe meno l’interesse allo scrutinio della fondatezza o meno delle censure proposte con il ricorso introduttivo.
Le censure proposte con i motivi aggiunti sono infondate.
Nel corso del giudizio è emersa una circostanza inizialmente non nota, relativa alla mancanza del visus richiesto dal bando che il ricorrente non aveva né al momento dello svolgimento della prima visita svolta dalla -OMISSIS-, il cui verbale definitivo generale è -OMISSIS-, né al momento della seconda visita svolta presso -OMISSIS-in esecuzione della verificazione disposta a seguito dell’ordinanza collegiale istruttoria adottata da questa Sezione. Infatti il ricorrente si è sottoposto all’intervento correttivo della vista con il laser solo in data-OMISSIS-.
Con i motivi aggiunti si lamenta l’illegittimità del diniego opposto dal -OMISSIS- alla domanda con cui il ricorrente ha chiesto di essere sottoposto ad una nuova visita medica successiva all’intervento correttivo. Il diniego sarebbe erroneamente motivato perché fondato sul principio secondo cui i requisiti previsti dal bando devono essere posseduti entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande: i requisiti fisici e psico-attitudinali, sostiene il ricorrente, possono invece essere acquisiti anche successivamente, purché prima dell’effettiva assunzione in ruolo.
Tale tesi non può essere riscontrata positivamente.
L’art. 1 del bando elenca i requisiti che devono essere posseduti “ alla data di scadenza di presentazione della domanda ” menzionando, al n. 5), anche l’idoneità fisica ed attitudinale al servizio operativo esterno, e pertanto la pretesa del ricorrente di posticipare questo termine al momento dell’assunzione è priva di fondamento normativo e non poggia neppure su degli argomenti di carattere interpretativo. Infatti va osservato che, anche a voler condividere la tesi del ricorrente, nel senso di riferire la regola del possesso dei requisiti soggettivi al momento della presentazione delle domande solo per quanto riguarda i titoli di studio e di carriera, è evidente che per i requisiti di idoneità fisica ed attitudinale il termine ultimo, invalicabile, al quale sarebbe necessario fare riferimento, sarebbe costituito non dalla data di immissione in servizio, ma dalla data in cui vengono svolti gli accertamenti medici necessari all’assunzione. Decorsa la data in cui tali accertamenti si siano svolti con esito negativo, l’Amministrazione non può ritenersi tenuta ad effettuare ulteriori accertamenti motivati dalla sopravvenienza dei requisiti prima mancanti, perché altrimenti le procedure concorsuali volte all’assunzione del personale resterebbero soggette a tempi indeterminati, a discapito non solo delle esigenze organizzative della stessa Amministrazione che richiedono invece termini certi e celeri, ma anche di eventuali controinteressati assunti per effetto dello scorrimento della graduatoria al posto del candidato che, in sede di accertamenti medici, si sia rivelato non idoneo. In questo caso il ricorrente è comunque risultato privo dei requisiti fisici richiesti in esito ad entrambe le visite mediche cui è stato sottoposto.
Le censure proposte con i motivi aggiunti sono pertanto infondate.
Parimenti prive di fondamento sono le censure proposte con il ricorso introduttivo.
Con il primo motivo il ricorrente sostiene che il -OMISSIS- affidando gli accertamenti medici ad un soggetto privato avrebbe violato il regolamento comunale. La doglianza non può essere condivisa perché l’art. 25, ai commi 5 e 6, del regolamento del -OMISSIS-non impone in modo tassativo ed inderogabile l’obbligo di avvalersi per gli accertamenti medici -OMISSIS-ovvero di strutture della Sanità Militare, ma si limita a prevedere che ciò debba avvenire in via preferenziale. Il regolamento infatti stabilisce che il servizio venga svolto “ preferibilmente sulla base di convenzioni con-OMISSIS-ovvero con strutture militari ”, prevedendo che il -OMISSIS- “ può, inoltre, disporre che l’accertamento dei requisiti fisico – funzionali e psico-attitudinali si svolga presso un centro specializzato di una delle Forze di polizia dello Stato e di una Forza Armata ”.
Nel caso in esame è accaduto che il -OMISSIS- - constatato che non vi erano disponibilità da parte di centri specializzati di una delle Forze di Polizia dello Stato o delle Forze Armate per l'esecuzione degli esami e delle visite mediche - ha effettuato una richiesta esplorativa presso le -OMISSIS- della Regione. Non avendo queste manifestato la propria disponibilità, ha quindi svolto un’indagine esplorativa tra i soggetti privati accreditati con il sistema sanitario regionale. L’unica offerta valida è risultata quella formulata della -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS-. alla quale è stato affidato il servizio.
In tale contesto è evidente che la condotta del -OMISSIS- risulta conforme alla norma regolamentare.
Il primo motivo è pertanto infondato.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’illegittimità della condotta dell’Amministrazione comunale per non aver sottoposto ad alcuna verifica l’operato della -OMISSIS-.
La doglianza è priva di fondamento.
Infatti le valutazioni sanitarie, espressione di discrezionalità tecnica, sono di esclusivo appannaggio della -OMISSIS-, e a fronte della certificazione dell’inidoneità, al -OMISSIS- non spetta altro compito che disporre l’esclusione dal concorso, non potendo sostituire proprie valutazioni a quelle espresse dal collegio medico.
Il secondo motivo è pertanto infondato.
Con le censure proposte con il terzo motivo, il ricorrente lamenta che le ragioni che hanno portato alla sua esclusione non sono conoscibili, così come non è conoscibile se l’impedimento debba essere ricondotto ad un problema fisico ovvero psico-attitudinale o ad entrambi.
Tali doglianze non possono essere riscontrate positivamente, perché a seguito della verificazione è stato acclarato che l’esclusione è stata legittimamente disposta per mancanza del visus al momento della data di scadenza del termine per la presentazione della domanda e tale circostanza è di per sé idonea a supportare la legittimità del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo.
Con il quarto motivo il ricorrente contesta il giudizio non favorevole formulato dalla -OMISSIS- circa l’idoneità psico-attitudinale allegando una relazione tecnica di un professionista di parte che invece ha riscontrato il possesso delle caratteristiche richieste. Tale censura è divenuta improcedibile perché, come noto, qualora un provvedimento negativo sia motivato con riferimento ad una pluralità di elementi ostativi tra loro autonomi, la riscontrata infondatezza delle censure proposte avverso uno dei capi di motivazione - in questo caso l’inidoneità fisica – è sufficiente a determinare il venir meno dell’interesse all’esame delle ulteriori censure proposte avverso gli altri capi di motivazione (in questo caso l’inidoneità psico-attitudinale).
Il quarto motivo è pertanto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
In definitiva il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti devono essere respinti.
La peculiarità delle questioni trattate, tenuto conto che all’insorgenza della controversia ha contribuito anche la mancanza di chiarezza del primo giudizio della -OMISSIS-, giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per il EN, prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.