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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 12/05/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1625/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Alessandro Colnaghi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1625/2024 promossa da:
(C.F. ), in proprio ex art. 86 c.p.c. Parte_1 C.F._1
contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
CONCLUSIONI
Per : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, così Parte_1 giudicare
In via principale e nel merito accertata e dichiarata l'attività di difesa ed assistenza svolta dall'avv. in favore del Parte_1 sig. , per come meglio descritta in narrativa e comprovata dalle produzioni Controparte_1 documentali qui allegate, condannare il convenuto medesimo al pagamento, in favore dell'odierno ricorrente, della somma di € 2.121,80, o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, maggiorata degli interessi legali maturati e maturandi fino all'effettivo saldo, con ogni pronuncia ed effetto di legge.
In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre IVA e c.p.a.
In via istruttoria
Se ritenuto necessario dall'organo giudicante, ammettere prova per interrogatorio formale e per testi, anche a prova contraria, sulle circostanze qui indicate:
1. “Vero che l'avvocato , negli anni dal 2019 al 2022, svolgeva attività di difesa Parte_1 in favore del sig. occupandosi dello studio degli atti processuali relativi al Controparte_1 procedimento penale n.2002/2018 R.G.N.R. avanti il Giudice Monocratico del Tribunale di Lecco, della partecipazione alle udienza, nonché a tenere informato il resistente in merito allo svolgimento ed esito del procedimento penale a suo carico”;
2. “Vero che il signor – anche dopo l'invio della nota spese relativa alle spettanze CP_1 dell'avvocato – si rendeva inadempiente”. Parte_1
Si indicano quali testi:
- Avv. residente in [...], su tutti i capitoli;
Testimone_1
- IG.ra , residente in [...], su tutti i capitoli.” Tes_2
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'avv. ha convenuto in giudizio, con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., Parte_1 CP_1
chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 2.121,80, oltre interessi, a
[...] titolo di corrispettivo per le prestazioni professionali rese in favore del convenuto. non si è costituito in giudizio e, pertanto, verificata la regolarità della Controparte_1 notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, è stato dichiarato contumace.
La parte ricorrente ha quindi precisato le conclusioni innanzi al sottoscritto giudice nei termini sopra riportati e ha discusso oralmente la causa. All'esito della discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma c.p.c.
La domanda della parte ricorrente è fondata e, quindi, meritevole di accoglimento, per le ragioni che di seguito si espongono.
Il conferimento dell'incarico professionale al ricorrente è documentalmente provato dalla nomina dell'avv. quale difensore d'ufficio dell'imputato nell'ambito Parte_1 Controparte_1 del procedimento penale R.G.N.R. n. 2002/2018 – R.G. TRIB. n. 62/2020 avanti al Tribunale di
Lecco, definito con sentenza n. 1064/2021 del 01/12/2021 (doc. 1 di parte ricorrente).
In adempimento dell'incarico professionale ricevuto, il ricorrente ha assistito il convenuto nell'ambito del suddetto procedimento penale avanti al Tribunale di Lecco nella fase dibattimentale avanti al Tribunale in composizione monocratica, dalla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini e dalla successiva notifica del decreto di citazione a giudizio sino alla pronuncia della sentenza di condanna conclusiva del primo grado di giudizio (cfr. docc. 1 – 5 di parte ricorrente).
Il ricorrente allega e documenta di avere inutilmente chiesto al convenuto il pagamento del corrispettivo maturato in relazione all'attività professionale prestata in adempimento dell'incarico ricevuto (docc. 6 e 9 di parte ricorrente).
Il conferimento dell'incarico professionale e l'esecuzione della prestazione da parte del professionista, documentalmente provati, determinano la maturazione in capo al ricorrente del diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo.
In merito al quantum della pretesa, in difetto di preventivo accordo tra le parti sul punto, il pagina 2 di 3 corrispettivo spettante all'avvocato deve essere liquidato con riferimento ai parametri di cui al dm. n. 55/2014, vigenti ratione temporis al momento in cui le attività professionali sono state condotte a termine (cfr. Cass., n. 18680/2017).
Sul punto, si osserva che la pretesa del ricorrente è congrua rispetto ai suddetti parametri, avendo richiesto al convenuto il pagamento della somma di € 1.440,00 per compensi per l'attività prestata avanti al Tribunale in composizione monocratica, oltre rimborso spese forfettarie 15%,
IVA e CPA, per complessivi € 2.101,13, oltre all'importo di € 20,67 per anticipazioni (doc. 6 di parte ricorrente).
Il convenuto deve quindi essere condannato al pagamento in favore del ricorrente della somma di
€ 2.121,80 (€ 2.101,13 + € 20,67).
Su tale somma sono dovuti gli interessi di mora al tasso legale dalla data della domanda giudiziale a quella del saldo effettivo.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 d.lgs. n. 150/2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore (cfr. Cass., n. 8611/2022; Cass., n.
17705/2023; Cass., n. 17858/2023).
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico della parte convenuta, e si liquidano nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M.
55/2014, come aggiornato per effetto del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, in misura ridotta in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate, dell'assenza di attività istruttoria e della natura semplificata della fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Condanna a pagare in favore dell'avv. la somma Controparte_1 Parte_1 complessiva di € 2.121,80 (già comprensiva di oneri di legge), oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
2) Condanna a rifondere in favore dell'avv. le spese di lite, Controparte_1 Parte_1 che liquida in € 852,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Lecco, 12 maggio 2025
Il Giudice
dott. Alessandro Colnaghi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Alessandro Colnaghi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1625/2024 promossa da:
(C.F. ), in proprio ex art. 86 c.p.c. Parte_1 C.F._1
contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
CONCLUSIONI
Per : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, così Parte_1 giudicare
In via principale e nel merito accertata e dichiarata l'attività di difesa ed assistenza svolta dall'avv. in favore del Parte_1 sig. , per come meglio descritta in narrativa e comprovata dalle produzioni Controparte_1 documentali qui allegate, condannare il convenuto medesimo al pagamento, in favore dell'odierno ricorrente, della somma di € 2.121,80, o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, maggiorata degli interessi legali maturati e maturandi fino all'effettivo saldo, con ogni pronuncia ed effetto di legge.
In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre IVA e c.p.a.
In via istruttoria
Se ritenuto necessario dall'organo giudicante, ammettere prova per interrogatorio formale e per testi, anche a prova contraria, sulle circostanze qui indicate:
1. “Vero che l'avvocato , negli anni dal 2019 al 2022, svolgeva attività di difesa Parte_1 in favore del sig. occupandosi dello studio degli atti processuali relativi al Controparte_1 procedimento penale n.2002/2018 R.G.N.R. avanti il Giudice Monocratico del Tribunale di Lecco, della partecipazione alle udienza, nonché a tenere informato il resistente in merito allo svolgimento ed esito del procedimento penale a suo carico”;
2. “Vero che il signor – anche dopo l'invio della nota spese relativa alle spettanze CP_1 dell'avvocato – si rendeva inadempiente”. Parte_1
Si indicano quali testi:
- Avv. residente in [...], su tutti i capitoli;
Testimone_1
- IG.ra , residente in [...], su tutti i capitoli.” Tes_2
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'avv. ha convenuto in giudizio, con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., Parte_1 CP_1
chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 2.121,80, oltre interessi, a
[...] titolo di corrispettivo per le prestazioni professionali rese in favore del convenuto. non si è costituito in giudizio e, pertanto, verificata la regolarità della Controparte_1 notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, è stato dichiarato contumace.
La parte ricorrente ha quindi precisato le conclusioni innanzi al sottoscritto giudice nei termini sopra riportati e ha discusso oralmente la causa. All'esito della discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma c.p.c.
La domanda della parte ricorrente è fondata e, quindi, meritevole di accoglimento, per le ragioni che di seguito si espongono.
Il conferimento dell'incarico professionale al ricorrente è documentalmente provato dalla nomina dell'avv. quale difensore d'ufficio dell'imputato nell'ambito Parte_1 Controparte_1 del procedimento penale R.G.N.R. n. 2002/2018 – R.G. TRIB. n. 62/2020 avanti al Tribunale di
Lecco, definito con sentenza n. 1064/2021 del 01/12/2021 (doc. 1 di parte ricorrente).
In adempimento dell'incarico professionale ricevuto, il ricorrente ha assistito il convenuto nell'ambito del suddetto procedimento penale avanti al Tribunale di Lecco nella fase dibattimentale avanti al Tribunale in composizione monocratica, dalla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini e dalla successiva notifica del decreto di citazione a giudizio sino alla pronuncia della sentenza di condanna conclusiva del primo grado di giudizio (cfr. docc. 1 – 5 di parte ricorrente).
Il ricorrente allega e documenta di avere inutilmente chiesto al convenuto il pagamento del corrispettivo maturato in relazione all'attività professionale prestata in adempimento dell'incarico ricevuto (docc. 6 e 9 di parte ricorrente).
Il conferimento dell'incarico professionale e l'esecuzione della prestazione da parte del professionista, documentalmente provati, determinano la maturazione in capo al ricorrente del diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo.
In merito al quantum della pretesa, in difetto di preventivo accordo tra le parti sul punto, il pagina 2 di 3 corrispettivo spettante all'avvocato deve essere liquidato con riferimento ai parametri di cui al dm. n. 55/2014, vigenti ratione temporis al momento in cui le attività professionali sono state condotte a termine (cfr. Cass., n. 18680/2017).
Sul punto, si osserva che la pretesa del ricorrente è congrua rispetto ai suddetti parametri, avendo richiesto al convenuto il pagamento della somma di € 1.440,00 per compensi per l'attività prestata avanti al Tribunale in composizione monocratica, oltre rimborso spese forfettarie 15%,
IVA e CPA, per complessivi € 2.101,13, oltre all'importo di € 20,67 per anticipazioni (doc. 6 di parte ricorrente).
Il convenuto deve quindi essere condannato al pagamento in favore del ricorrente della somma di
€ 2.121,80 (€ 2.101,13 + € 20,67).
Su tale somma sono dovuti gli interessi di mora al tasso legale dalla data della domanda giudiziale a quella del saldo effettivo.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 d.lgs. n. 150/2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore (cfr. Cass., n. 8611/2022; Cass., n.
17705/2023; Cass., n. 17858/2023).
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico della parte convenuta, e si liquidano nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M.
55/2014, come aggiornato per effetto del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, in misura ridotta in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate, dell'assenza di attività istruttoria e della natura semplificata della fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Condanna a pagare in favore dell'avv. la somma Controparte_1 Parte_1 complessiva di € 2.121,80 (già comprensiva di oneri di legge), oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
2) Condanna a rifondere in favore dell'avv. le spese di lite, Controparte_1 Parte_1 che liquida in € 852,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Lecco, 12 maggio 2025
Il Giudice
dott. Alessandro Colnaghi
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