Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 2646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2646 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Alessandra
Santulli, all'esito del deposito di note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al n. 5943/2023 R.G. promossa da:
Parte_1 Parte_2 Parte_3
e Parte_4 Parte_5 Parte_6
a GA SE RI Perullo, , presso i quali sono elettivamente domiciliati in Napoli alla Via Cesario Console n. 3, giusta mandato a margine del ricorso RICORRENTI CONTRO
, in persona del Direttore generale Dr. , Controparte_1 CP_2 rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti CP_3
e Luigia Mandes
[...] tivamente domiciliati in Napoli, alla Via Comunale del Principe n.13/A, presso il Servizio Affari Legali della predetta in virtù di procura per Notar del 5.9.2019 Rep 42728 Persona_1
RESISTENTE OGGETTO: adeguamento compensi orari 2006/2008- 2009/2011-
2012/2015-2016/2018
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 24 marzo 2023, i ricorrenti in epigrafe,
[...] ambulatoriali, incaricati a tempo indeterminato, in reg Parte_7 convenzione con il Servizio Sanitario della Regione Campania, hanno convenuto in giudizio , dinanzi al Tribunale, in funzione Controparte_4 di giudice del lavoro per sentir accertare: a) il proprio diritto all'adeguamento del compenso spettante, in applicazione degli Accordi Collettivi Nazionali;
b) il proprio diritto al versamento della differenza dovuta tra quanto previsto, a titolo di quota oraria del compenso, per i medici rispetto a quanto previsto per i professionisti Biologi;
per sentir
1
per il triennio 2009-2011 la differenza oraria di € 5,44; per il triennio 2012-2015, la differenza oraria di € 5,28; per il triennio 2016-2018 la differenza oraria di € 5,41, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
somme da quantificare con separato giudizio, spese vinte da distrarsi. Hanno esposto:
- di lavorare come biologi con rapporto a tempo indeterminato, in regime di convenzione con il Servizio Sanitario della Regione Campania, operando nei Laboratori di Patologia Clinica, nei Centri trasfusionali, di Genetica ed Anatomia Patologica;
-di svolgere in tali luoghi le medesime attività dei medici , descritte in dettaglio, tali da essere gli uni omogenei agli altri e perciò anche sostituibili reciprocamente nella struttura sanitaria;
- di poter assumere sia nel laboratorio di Patologica Clinica che in quello di Genetica il ruolo apicale di Direttore, proprio come il medico;
- di aver percepito un trattamento economico uguale a quello dei medici, specialisti ambulatoriali, e dei veterinari, mentre dal 2006 le quote orarie di medici e biologi sono state determinate in modo differente;
- tale disparità avrebbe ragion d'essere soltanto se l'attività fosse connotata da differenze di contenuto nello svolgimento dell'attività espletata.
Riportato il quadro normativo di riferimento , parte ricorrente si è soffermata sulla asserita illegittima differenziazione dei compensi a parità di compiti a seguito del passaggio ad un sistema di negoziazione da parte dell'autonomia collettiva, lamentando la violazione dell'art. 48, l. 833/1978, ed esaminando in dettaglio l'accordo collettivo nazionale del triennio 2006- 2008 in ordine al trattamento economico orario , e quelli successivi fino al triennio 2016-2018 rimarcando la sostanziale assimilazione dei compiti anche quando formalmente contemplata come diversa. Nel costituirsi tempestivamente l' ha eccepito la prescrizione quinquennale e nel merito ha confutat ensivamente il fondamento della domanda concludendo per la reiezione col favore delle spese. All'udienza di discussione, raccolto il libero interrogatorio di alcuni ricorrenti, autorizzato il deposito di note difensive, la causa è stata decisa mediante separata sentenza dopo il deposito di note di trattazione scritta.
Prescrizione Va accolta parzialmente l'eccezione di prescrizione. I lavoratori ricorrenti intrattengono un rapporto di lavoro in regime di convenzione col SSN e sono lavoratori parasubordinati, operando con collaborazione coordinata e continuativa con rapporto prevalentemente
2 personale. Tale tipologia è riconducibile ad un rapporto privatistico di lavoro autonomo per il quale, per definizione le parti operano su un piano di parità. Dovendosi escludere un metus del lavoratore nei confronti dell' non vi è ragione per chè non via sia decorrenza del termine prescrizionale in costanza di rapporto. In materia è sufficiente richiamare l'ordinanza della Corte di Cassazione, del 15 dicembre 2021, n. 40301 secondo cui “.. La sospensione del corso della prescrizione durante lo svolgimento del rapporto può essere invocata solo nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, perché è ad esso che fa riferimento il corpus di pronunzie della Corte costituzionale (sentenze 10.6.66 n. 63, 20.11.69 n. 143 e 12.12.72 n. 174), per il quale l'art. 2948, n.4, cod.civ. è illegittimo limitatamente alla parte in cui consente che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, salvo che il rapporto stesso non sia caratterizzato dalle garanzie del pubblico impiego o degli artt. 1 della legge n. 604 de 1966 e 18 della legge n. 300 del 1970 (Cass. n. 13323 del 2001; nello stesso senso: Cass. n. 7929 del 1998, Cass. 11290 del 2000, Cass. n. 14645 del 2001, Cass. n. 9636 del 2003, Cass. 11024 del 2007). In tutte le statuizioni in cui questa Corte ha accertato la concreta attuazione tra le parti di un vincolo di subordinazione al di là del nomen iuris di lavoro autonomo attribuito al negozio giuridico, ha ritenuto che la situazione di stabilità reale (che consente il decorso della prescrizione in costanza di rapporto di lavoro ed impedisce la sospensione della decorrenza del termine) deve essere valutata non già con riguardo alla disciplina che astrattamente viene attribuita dal giudice in sede di corretta qualificazione del rapporto bensì in riferimento alla effettiva situazione psicologica di metus del lavoratore vissuta nell'attualità del suo svolgimento, considerando che la libera recedibilità da un contratto formalmente configurato dalle parti come autonomo o parasubordinato esclude quella particolare forza di resistenza che la giurisprudenza dei Giudici delle leggi pone quale presupposto per la decorrenza dei termini prescrizionali. Con riguardo, invece, ai (genuini) rapporti c.d. parasubordinati, come quello di cui si tratta, questa Corte ha affermato che il diritto al pagamento dei compensi è soggetto alla prescrizione ordinaria di cui all'art. 2946 cod.civ. ovvero alla prescrizione «breve» ex art. 2948, n. 4, cod. civ. (a seconda che l'erogazione abbia, rispettivamente, natura episodica ovvero periodica) che decorre dalla data di insorgenza del credito e che le ipotesi di sospensione del decorso della prescrizione sono tassative e che, pertanto, non è possibile introdurne in via interpretativa altre che il legislatore non abbia previsto (Cass. n. 6364 del 1987, Cass. n. 12754 del 1995, Cass. n. 5733 del 1997)..” Poiché il primo atto interruttivo coincide con la notifica del ricorso introduttivo avvenuta il 4.5.2023, sono estinti tutti i pretesi crediti maturati nel quinquennio antecedente , ossia fino al 4.5..2018
3 Ciò comporta l'integrale reiezione, per questo solo motivo , della pretesa avanzata dal dott. , essendo pacifico che egli sia cessato Parte_6 dall'incarico nel 2015.
MERITO La questione controversa attiene alla assimilazione tra il compenso economico riconosciuto ai medici e quello invece, inferiore, riconosciuto ai biologi diversamente da quanto accaduto sino al 2006, epoca in cui la materia era disciplinata da fonti secondarie (DPR)
Si dolgono i ricorrenti che con il passaggio ad un sistema di negoziazione da parte dell'autonomia collettiva, strutturato sulla falsariga della contrattazione collettiva in violazione dell'art. 48, l. 833/1978, siano stati previsti trattamenti economici differenziati tra medici e biologi, nonostante lo svolgimento delle medesime funzioni e degli stessi compiti (con identico grado di responsabilità), da parte delle due categorie di prestatori.
In buona sostanza, la tesi attorea chiede la disapplicazione della disciplina degli Accordi Collettivi Nazionali, reputando che gli stessi integrino una disparità di trattamento derivante dal contrasto con l'art. 48 della legge 833/78.
L 'assunto di parte attrice non è condivisibile perché si pone, esso, in contrasto , con l'assetto normativo che disciplina il trattamento economico dei biologi. L'art. 48 L. n. 833/1978 norma fondativa in materia, stabilisce a proposito del Personale a rapporto convenzionale, per quanto di interesse:
L'uniformità del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale è garantita sull'intero territorio nazionale da convenzioni, aventi durata triennale, del tutto conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati tra il Governo, le regioni e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale di ciascuna categoria. La delegazione del Governo, delle regioni e dell'ANCI per la stipula degli accordi anzidetti è costituita rispettivamente: dai Controparte_5 tesoro;
da cinque rappresentanti designati dalle regioni attraverso
[...] onale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; da sei rappresentanti designati dall'ANCI. L'accordo nazionale di cui al comma precedente è reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. I competenti organi locali adottano entro 30 giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto i necessari e dovuti atti deliberativi.
4 Gli accordi collettivi nazionali di cui al primo comma devono prevedere:
1) il rapporto ottimale medico-assistibili per la medicina generale e quella pediatrica di libera scelta, al fine di determinare il numero dei medici generici e dei pediatri che hanno diritto di essere convenzionati di ogni unità sanitaria locale, fatto salvo il diritto di libera scelta del medico per ogni cittadino;
2) l'istituzione e i criteri di formazione di elenchi unici per i medici generici, per i pediatri, per gli specialisti, convenzionati esterni e per gli specialisti e generici ambulatoriali;
3) l'accesso alla convenzione, che è consentito ai medici con rapporto di impiego continuativo a tempo definito;
4) ….5) ……6) …….
7) la differenziazione del trattamento economico a seconda della quantità e qualità del lavoro prestato in relazione alle funzioni esercitate nei settori della prevenzione, cura e riabilitazione. Saranno fissate a tal fine tariffe socio-sanitarie costituite, per i medici generici e per i pediatri di libera scelta, da un compenso globale annuo per assistito;
e, per gli specialisti e generici ambulatoriali, da distinti compensi commisurati alle ore di lavoro prestato negli ambulatori pubblici e al tipo e numero delle prestazioni effettuate presso gli ambulatori convenzionati esterni. Per i pediatri di libera scelta potranno essere previste nell'interesse dell'assistenza forme integrative di remunerazione;
8) ………9) ……………….10) …
11) I criteri di cui al comma precedente, in quanto applicabili, si estendono alle convenzioni con le altre categorie non mediche di operatori professionali, da stipularsi con le modalità di cui al primo e secondo comma del presente articolo.
La norma introduce la contrattazione collettiva quale fonte di disciplina ed , anzi, a ben vedere considera la stessa quale unico strumento attraverso il quale il legislatore garantisce l'uniformità di trattamento, stabilendo che le convenzioni devono essere conformi agli Accordi Collettivi Nazionali. Questi ultimi hanno, secondo il ridetto art.48 , un contenuto obbligato previsto in undici punti in cui è espressamente prevista la differenziazione di trattamento economico già tra medici e pediatri ( punto 7). Si aggiunga che, secondo quanto previsto al comma successivo, i criteri cui devono conformarsi gli ACN sono estesi ad altre categorie “non mediche” in quanto compatibili. E' pacifico che gli ACN che si sono susseguiti hanno previsto un differente compenso orario per i medici, più elevato rispetto ai biologi, donde la lamentata disparità di trattamento . Reputa il Tribunale che, non è neanche utile indagare sulla assimilazione e interscambiabilità di compiti suggerita dagli attori, rispetto ai compiti disimpegnati dai medici, poiché per un verso, essa confligge apertamente
5 con lo stesso tenore dell'art. 48 che pone già una differenza tra la categorie di medici e pediatri e quelle “non mediche”; per altro verso, la tesi attorea intende sovvertire il cardine stesso della disciplina invocata che, come detto, risiede nella contrattazione che è inderogabile dalla singola Amministrazione. L'art.48 pone invero una fonte imperativa e uniforme sul territorio dove l'uniformità non è tra categorie, ma attiene al criterio spaziale legato al campo di applicazione.
L'art 8 dlgs 502 del 1992 infatti riserva alla contrattazione collettiva la disciplina come pure ribadito da cass SU 14176 del 2012 . In particolare poi Cass 10765/12 specifica < E' stato infatti già affermato ( Cass. n. 26365 del 2009) che, ai sensi della L. n. 833 del 1978, art. 48 (richiamato dalla legislazione successiva), e' riservata "esclusivamente" alla contrattazione collettiva, mediante accordi resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica, la disciplina uniforme del trattamento economico e normativo del personale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.” Detto altrimenti, il sistema delle fonti regolatrici del rapporto di pubblico impiego, ma anche del rapporto convenzionale, assegna un ruolo centrale alla contrattazione collettiva, strumento attraverso il quale si realizza il principio della parità di trattamento (non dissimile dall'uniformità sull'intero territorio nazionale di cui all'art. 48 della legge n. 833/1978), e si valorizzano, attraverso gli spazi di intervento concessi alla contrattazione integrativa, le specificità dei singoli enti. Sul tema è tornata ampiamente di recente la Corte di Cassazione Sezione Lavoro Sentenza 12 ottobre 2021 n. 27782 rammentando come “L'articolo 48 ha ……previsto che le convenzioni debbano essere conformi agli accordi collettivi nazionali resi esecutivi con Decreto del Presidente della Repubblica ed ha assicurato la necessaria conformazione agli stessi attraverso la previsione della nullita' delle pattuizioni, individuali ed anche collettive, sottoscritte in contrasto con i richiamati accordi (commi 7 e 8).
7.2. Il Decreto Legislativo n. 502 del 1992 di riordino della disciplina in materia sanitaria ha ribadito, all'articolo 8, il ruolo centrale dell'accordo collettivo, assegnando allo stesso il compito di definire, fra l'altro, "la struttura del compenso spettante al medico prevedendo una quota fissa per ciascun soggetto affidato, corrisposta su base annuale come corrispettivo delle funzioni previste in convenzione, e una quota variabile in funzione delle prestazioni e attivita' previste negli accordi di livello regionale" (lettera f della formulazione originaria). La disposizione in commento e' stata piu' volte modificata ed integrata dal legislatore e, a partire dal Decreto Legislativo n. 299 del 1999, ….. . In tutte le versioni succedutesi nel tempo, peraltro, e' rimasto pressoche' immutato l'incipit della disposizione che, quanto al contenuto delle convenzioni, rinvia agli accordi collettivi nazionali da stipulare ai sensi della L. n. 412 del 1991, articolo 4.
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7.3. Detta norma, nella sua formulazione originaria, al comma 9 disciplinava la composizione della delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti sia i dipendenti del comparto sanita' sia il personale sanitario con rapporto convenzionale, e, quindi, equiparava gia', quanto alle forme di contrattazione, quest'ultimo rapporto a quello di impiego pubblico. Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 la procedura e' stata superata, ………………, mentre per i rapporti convenzionali, sottratti all'abrogazione della L. n. 412 del 1991, articolo 4, comma 9, disposta dal Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 72 il legislatore e' intervenuto a modificare il testo originario e, con la L. n. 289 del 2002, articolo 52, comma 27, ha istituito la struttura tecnica interregionale per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato, alla quale ha affidato il compito di rappresentare la parte pubblica in occasione dei rinnovi degli accordi collettivi. Quanto alla procedura di contrattazione lo stesso articolo 52, pur affidandone la definizione all'accordo da adottare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, ha richiamato il Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articoli da 40 a 49 (ad eccezione degli articoli 43 e 45) riconoscendo, quindi, alla contrattazione collettiva il medesimo ruolo centrale che la stessa riveste nell'ambito dell'impiego pubblico contrattualizzato. Questo ruolo centrale degli accordi collettivi e' stato, poi, ribadito dal Decreto Legge n. 81 del 2004, articolo 2 nonies convertito dalla L. n. 138 del 2004, secondo cui "il contratto del personale sanitario a rapporto convenzionale e' garantito sull'intero territorio nazionale da convenzioni conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati mediante il procedimento di contrattazione collettiva definito con l'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano previsto dalla L. 30 dicembre 1991, n. 412, articolo 4, comma 9, e successive modificazioni. Tale accordo nazionale e' reso esecutivo con intesa nella citata Conferenza permanente, di cui al Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, articolo 3".
8. Attraverso il rinvio alla disciplina dettata dal Decreto Legislativo n. 165 del 2001 il legislatore ha esteso al rapporto convenzionale il medesimo "equilibrato dosaggio di fonti regolatrici" (Corte Cost. nn. 313/1996 e 309/1997) che caratterizza l'impiego pubblico contrattualizzato, ed ha affidato la realizzazione dell'obiettivo della disciplina uniforme dei rapporti convenzionali alla "forte integrazione tra la normativa statale e la contrattazione collettiva nazionale, con una rigorosa delimitazione degli ambiti della contrattazione decentrata e con un limitato rinvio alla legislazione regionale per aspetti e materie ben definite" (Corte Cost. n. 157/2019 e Corte Cost. n. 186/2016). Da cio' il giudice delle leggi ha tratto la conseguenza che, quanto ai limiti della potesta' legislativa regionale, valgono i medesimi principi affermati per l'impiego pubblico e, pertanto, non e' consentito alla legge regionale intervenire sulla fase esecutiva del rapporto in convenzione, ridisegnando i diritti ed i doveri delle parti relativamente alla percezione di compensi, perche' all'adempimento delle obbligazioni, che rientra nell'ambito dell'ordinamento civile riservato al legislatore statale, si applicano gli istituti uniformi del diritto privato (cfr. le pronunce sopra richiamate). 9.
7 A conclusioni non dissimili, circa la natura del rapporto convenzionale e degli atti che attengono alla gestione dello stesso, e' pervenuta anche questa Corte la quale, con giurisprudenza costante, ha sottolineato che i rapporti tra i medici convenzionati e le aziende sanitarie locali, pur se costituiti allo scopo di soddisfare le finalita' istituzionali del servizio sanitario nazionale in funzione della tutela della salute pubblica, hanno la natura di rapporti libero professionali parasubordinati, che si differenziano da quelli di pubblico impiego per il difetto del vincolo della subordinazione. L'ente pubblico opera, pertanto, nell'ambito esclusivo del diritto privato ed assume nei confronti del professionista gli obblighi che derivano dalla disciplina collettiva, alla quale la legge assegna un ruolo centrale, affidandole la funzione specifica di garantire, su base pattizia, "l'uniformita' del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale... sull'intero territorio nazionale". Si e', di conseguenza, sottolineato che l'ente pubblico non esercita nei confronti del medico convenzionato alcun potere autoritativo, all'infuori di quello di sorveglianza, ne' puo' incidere unilateralmente, limitandole o degradandole ad interessi legittimi, sulle posizioni di diritto soggettivo nascenti, per il professionista, dal "rapporto di lavoro autonomo, continuativo e coordinato", sicche' le iniziative delle parti ed i rispettivi comportamenti vanno valutati secondo i principi propri che regolano l'esercizio dell'autonomia privata (Cass. S.U. n. 8632/1996; Cass. S.U. n. 813/1999; Cass. S.U. n. 20344/2005; Cass. S.U. n. 6574/2006; Cass. n. 13235/2009). …). 10. Premesso, quindi, che la disciplina generale del rapporto convenzionale assegna un ruolo centrale alla contrattazione collettiva, non dissimile da quello a quest'ultima riconosciuto in relazione all'impiego pubblico contrattualizzato, occorre valutare l'incidenza, rispetto al delineato riparto delle fonti regolatrici, della normativa speciale dettata dal legislatore per il rientro da eccessivi disavanzi del sistema sanitario (a partire dal Decreto Legge n. 347 del 2001 e dalla Legge Finanziaria n. 448 del 2001). ………….. Cio' che rileva, ai fini della questione qui controversa, e' sottolineare che ne' la L. n. 311 del 2004, ne' i successivi interventi normativi, applicabili alla fattispecie ratione temporis, hanno attribuito alle Regioni ed alle
[...] il potere di sottrarsi unilateralmente al rispetto delle obbligazioni Parte_8 contrattuali assunte quanto al trattamento economico spettante al personale del comparto sanita' ed a quello in regime convenzionale sulla base delle previsioni contenute nei contratti e negli accordi collettivi nazionali ed integrativi. .” Tali principi di diritto, perfettamente trasponibili nella vertenza sub judice , consentono di affermare la piena legittimità dell'operato della convenuta e l'infondatezza della tesi attorea, che non si misura con il sistema delle fonti da cui deriva la determinazione del trattamento economico differenziato tra medici e biologi stabilito dalle parti sociali in conformità alla legge e presidiato dalla sanzione di nullità delle previsioni contrarie . Per tali motivi il ricorso va respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo “valore indeterminabile complessità media”, ai minimi, con esclusione della fase decisionale, che é mancata per la modalità cartolare della trattazione.
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Pqm
Rigetta le domande;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in favore di parte resistente in € 3868,00 oltre spese generali iva e cpa Si comunichi. Così deciso in Napoli il 6 aprile 2025 Il Giudice dott.ssa Alessandra Santulli
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