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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 04/08/2025, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1589/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1589 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021 trattenuta in decisione il 17.04.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Collesalvetti, Via Roma n. 268, presso lo studio C.F._2 dell'avv. Nolita Vigliotta che li rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- attori contro
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in presso lo studio dell'avv. Marco Lovo in Pisa, Borgo Stretto n. 46, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Zitiello e Francesco Mocci in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- convenuta
Oggetto: “Intermediazione mobiliare”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 19.04.2021 e Parte_3 Parte_2 hanno convenuto in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia Controparte_1
l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, accertato il ruolo di intermediario ricoperto da
[...]
ed accertata la sua responsabilità precontrattuale, contrattuale o extracontrattuale, CP_1 condannare la banca convenuta per le causali di cui in narrativa: 1) in via principale a restituire ai
Sig.ri e , previa dichiarazione di risoluzione del contratto di Parte_2 Parte_1 intermediazione finanziaria e di investimento del 02 settembre 2016 / 13 settembre 2016 e previo trasferimento al della proprietà dei diamanti (Certificato GIA1179846728 e Certificato CP_1
IGI134480492), la somma di € 100.143,44 versata in occasione della sottoscrizione del contratto di investimento di cui è causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla sottoscrizione al saldo;
2) in via subordinata condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore al CP_1 risarcimento del danno per equivalente pari al prezzo pagato di € 100.143,44 diminuito di quanto potrà ragionevolmente essere percepito per la vendita in proprio (prudenzialmente stimato in €
34.658,00) e quindi per un totale di almeno € 65.485,44 oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia all'esito del giudizio. In ogni caso con vittoria di spese e competenze legali, oltre rimborso forfettario spese generali, con ogni accessorio di legge. Sentenza provvisoriamente esecutiva.”.
A sostegno delle domande, gli attori hanno dedotto la responsabilità dell'istituto di credito convenuto per il danno cagionato dall'”investimento” avente ad oggetto l'acquisto di pietre preziose (diamanti), Con presso la società (di seguito anche solo ) ad un prezzo Controparte_2 notevolmente superiore al valore effettivo delle pietre. Segnatamente, gli attori hanno allegato: - di essere clienti di con il quale avevano instaurato un rapporto di fiducia Controparte_1 pluriennale;
- di essersi rivolti al consulente della banca convenuta nell'anno 2016 al fine di farsi consigliare investimenti per i loro risparmi;
- nell'occasione, è stato proposto l'acquisto di diamanti Con presso la società , descritta quale leader del settore;
- in particolare, il consulente di CP_1
Con
, avvalendosi del materiale fornito da , ha presentato i diamanti quali beni rifugio di
[...] altissimo valore, altamente remunerativi e facilmente liquidabili;
- alcun altro prodotto finanziario è stato suggerito in alternativa dal consulente della convenuta;
- rassicurati dal consulente bancario, in data 06.09.2016 hanno preso visione delle pietre preziose presso i locali della banca e hanno concluso il contratto di acquisto n. 69827/26291, avente ad oggetto due diamanti al complessivo costo di € Con 100.143,44, da custodirsi presso il caveaux della venditrice;
- l'accordo raggiunto con presso i locali della convenuta integra un contratto di investimento, atteso che i diamanti sono stati, di fatto, offerti quale “prodotto finanziario”.
Gli attori hanno altresì allegato che le informazioni fornite dall'istituto di credito si sono rivelate non veritiere, in quanto: - il valore dei diamanti acquistati sarebbe risultato inferiore al prezzo di acquisto;
- non è stato possibile avere la disponibilità dei beni acquistati;
- il valore presentato come Con
“quotazione” era, in realtà, un prezzo arbitrariamente individuato dalla venditrice;
- non vi è alcuna garanzia di rivendita dei preziosi atteso che la venditrice si è impegnata solo a conferire mandato alla propria controllata per la riallocazione delle pietre in tempi di mercato. In questa sede, pertanto, gli attori hanno lamentato di avere subito una perdita patrimoniale per l'acquisto di diamanti ad un prezzo nettamente superiore al loro valore effettivo e senza possibilità di guadagno;
hanno dunque invocato la responsabilità dell'istituto di credito convenuto – finanche sanzionato dall'AGCM per pratiche commerciali scorrette – il quale, al fine di ottenere le provvigioni Con pattuite con , avrebbe indotto i clienti all'acquisto dei diamanti mediante la diffusione di informazioni ingannevoli, in violazione dei doveri di buona fede e correttezza, nonché ai sensi dell'art. 21 T.U.F. e della disciplina dettata dal Codice del Consumo.
Con comparsa del 10.09.2021 si è costituito in giudizio chiedendo l'integrale Controparte_1 reiezione della domanda attorea o, in subordine, la riduzione del quantum dovuto in ragione del concorso colposo del danneggiato nella verificazione del danno.
L'istituto di credito ha dapprima eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, precisando di aver svolto il ruolo di mero segnalatore e di non essere parte del contratto di acquisto che ne occupa, con conseguente inapplicabilità, verso l'istituto di credito, dei rimedi risarcitori.
Nel merito, ha eccepito: - l'assenza di un danno risarcibile per essere gli attori ancora proprietari dei diamanti quali beni il cui valore, per natura, oscilla e per i quali le minusvalenze sono meramente potenziali;
- la carenza di profili di responsabilità, per essersi l'istituto di credito limitato a mettere a Con disposizione le informazioni ed il materiale fornito dalla;
- l'assenza di obbligazioni in capo alla banca nei confronti dei clienti per l'operazione de quo; - l'irrilevanza, sul piano probatorio, della sanzione irrogata da AGCM, limitata, per altro, al solo convincimento nei clienti che i diamanti avessero quotazioni ufficiali;
- i diamanti, infatti, non sono negoziati su piattaforme ufficiali e le stime di valore vengono indicate da società private, tra le quali l'indice Rapaport;
- la non applicabilità della normativa in materia di intermediazione finanziaria, atteso che i diamanti non costituiscono prodotti da investimento ed essendo irrilevante, sul punto, l'intenzione del soggetto che procede al loro acquisto;
- la carenza dei requisiti per l'integrazione della fattispecie della responsabilità da contatto sociale, atteso che la banca non aveva maggiori informazioni rispetto a quelle fornite al cliente, né rispetto ad esso aveva maggior potere di controllo;
- non sussiste l'affidamento giuridicamente tutelato in capo agli attori;
- la carenza dei requisiti della fattispecie ex art. 2043 c.c., invero nemmeno allegati dagli attori;
- la responsabilità di questi ultimi ai sensi dell'art. 1227 c.c. per avere omesso di esaminare attentamente la documentazione contrattuale e gli indici Rapaport.
Circa il quantum risarcitorio, la convenuta ha dedotto come non possa corrispondersi l'intera somma pagata per l'acquisto dei diamanti, i quali pure conservano un loro valore intrinseco e restano nella proprietà degli attori.
La causa è stata istruita mediante CTU tesa ad accertare il valore dei diamanti compravenduti
(elaborato finale depositato il 15.6.2023), nonché mediante prova per testi;
è stata infine trattenuta in decisione in data 17.04.2025 in esito all'udienza di precisazione delle conclusioni, con contestuale concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c., nella misura massima di legge.
*****
1. In limine litis, è infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla difesa convenuta. In disparte la conclusione del contratto tra gli odierni attori e la società terza, CP_4 quale circostanza non contestata tra le parti (art. 115 c.p.c.) e dunque, pacifica, sussiste comunque la legittimazione dell'istituto di credito in ragione dei profili di responsabilità invocati dagli attori a sostegno delle loro domande.
Dalla lettura dell'atto di citazione e della prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. si ricava che la difesa attrice non ha invocato la responsabilità contrattuale della venditrice, bensì la responsabilità (contrattuale/extracontrattuale/per altro titolo) della banca a motivo della pretesa violazione di una serie di obblighi informativi e di tutela dell'investitore (non professionale) previsti dalla normativa di settore.
Tale la causa petendi, correttamente la parte attrice ha introdotto il giudizio, di natura risarcitoria, nei confronti dell'istituto di credito;
gli ulteriori profili di dedotta infondatezza dell'azione, lungi dall'assumere rilievo sul piano delle questioni preliminari, attengono al merito della lite e si esaminano nel prosieguo.
2. Nel merito, la controversia trae origine dall'acquisto di diamanti effettuato dagli odierni attori a scopo di investimento, come da contratto del 13.09.2016. Risulta per tabulas che gli attori hanno sottoscritto una proposta d'acquisto in data 02.09.2016, regolarmente accettata da Controparte_5 visione dei diamanti presso la filiale del (doc. 2 attori), in adempimento agli Controparte_1 obblighi contrattuali assunti, gli attori hanno corrisposto il prezzo di € 100.143,44 in data 13.09.2016 mediante bonifico bancario (doc. 8 attori). Parimenti, risulta in via documentale che il prezzo è stato individuato dalla venditrice quale valore dei diamanti compravenduti (doc. 3 attori).
Le parti controvertono della responsabilità della banca convenuta per avere “favorito” l'operazione di investimento in esame. Secondo la ricostruzione attorea, infatti, l'istituto di credito si sarebbe reso inadempiente rispetto alle obbligazioni su di esso gravanti in ragione della posizione di operatore qualificato e per avere dato luogo ad una pratica commerciale scorretta in danno della clientela. Di contro, il ha contestato qualsivoglia profilo di responsabilità, sul presupposto che la CP_1 compravendita di diamanti non configura un contratto di investimento, che rispetto ad essa nessun obbligo era stato assunto dalla banca e che alcuna delle regole di condotta nei rapporti col cliente è stata violata.
3. La domanda degli attori è fondata. 3.1. Va premesso che il contratto perfezionatosi tra gli odierni attori e la società non integra CP_4 un contratto di investimento. Per l'effetto, al caso di specie non trova applicazione la disciplina di cui al D.lgs. n. 58/1998, in linea con la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale un investimento assume natura finanziaria ogni volta che vi sia “conferimento di una somma di denaro da parte del risparmiatore con un'aspettativa di profitto o di remunerazione, vale a dire di attesa di utilità a fronte delle disponibilità investite nell'intervallo determinato da un orizzonte temporale, e con un rischio” (Cass. n. 2736/2013; Cass. 5911/2018). Nel caso di specie, l'operazione
è stata proposta ai clienti formalmente come investimento ma, nella sostanza, è consistita in una mera transazione commerciale. L'acquisto, così realizzato, era esente da rischi, non soggetta ad oscillazioni di mercato, atteso che, come accertato anche dall'AGCM (doc. 22 attori), non trattasi di prodotti quotati, dagli stessi non deriva un rischio di investimento reale e, per altro, i beni così compravenduti sono astrattamente idonei al godimento da parte dell'acquirente proprietario. Il contratto in esame, dunque, trova la propria causa nel mero scambio di bene mobile contro prezzo.
3.2. Ciò premesso, quella in esame risulta inquadrabile quale azione di follow on, ossia esercitata in ragione di un precedente accertamento dell'Autorità Garante avente carattere definitivo circa la sussistenza dell'illecito. E' ormai acclarato il carattere fraudolento delle operazioni di acquisto proposte dall'ormai fallita società la quale è stata sul punto sanzionata – unitamente CP_4 all'istituto di credito convenuto che con essa ha concorso – per pratica commerciale scorretta.
L'accertamento svolto dall'AGCM e culminato nella sanzione emessa all'adunanza del 20.09.2017 ha acclarato la rappresentazione ingannevole fornita alla clientela circa le modalità di determinazione del prezzo di acquisto e l'andamento del mercato dei diamanti.
In tale contesto non ha pregio l'eccezione di parte convenuta circa l'irrilevanza della delibera dell'autorità amministrativa: la decisione dell'AGCM, infatti, è stata confermata dal TAR e, in ultimo grado, dal Consiglio di Stato, assumendo così carattere definitivo (doc. 24 attori), e come tale è idonea a costituire prova nel presente giudizio.
Le statuizioni contenute nel richiamato provvedimento sanzionatorio assumono rilevanza in questa sede atteso che, evidentemente, il contratto perfezionato dagli attori costituisce il portato della condotta scorretta della banca, in quanto: i) il modus operandi impiegato per la vendita dei diamanti
è stato in tutto analogo a quello censurato dalla delibera;
ii) l'incontro delle volontà tra i contraenti è stato reso possibile dall'attività di intermediazione della banca, la quale ha messo a disposizione i propri locali e il proprio personale a tal fine.
3.3. Nel corso dell'istruttoria è emerso che dietro specifico accordo (doc. 2 Controparte_1 convenuto), si è espressamente obbligato con a proporre i prodotti - da questa CP_4 compravenduti - ai propri clienti, avvalendosi, in sostanza, del rapporto di fiducia costruito negli anni con la propria clientela. Ciò dietro un corrispettivo rapportato al volume degli affari positivamente conclusi. Conformemente alle obbligazioni assunte, l'istituto di credito ha messo a disposizione della Con clientela materiale pubblicitario e informativo fornito direttamente da;
detto materiale era disponibile presso la filiale della banca convenuta e, dalla stessa, è stato proposto agli odierni attori in occasione della dichiarazione di voler effettuare alcuni “investimenti”. Ancora, in calce alla proposta di acquisto sottoscritta dagli attori si legge che gli stessi, ai fini dell'operazione, avevano eletto domicilio presso la filiale di e, sempre presso la stessa, hanno preso visione dei CP_1 preziosi.
Sul punto, il teste , all'epoca impiegato del (presso la filiale di Perignano), ha Tes_1 CP_1 confermato di aver proposto agli attori l'acquisto dei diamanti oggetto di lite e di essersi a tal fine avvalso dell'informativa fornita dalla venditrice (“Confermo di aver illustrato quello che c'era scritto sulla brochure” e ancora “il tutto avveniva nei locali della filiale” verbale udienza del 19.12.2023).
3.4. L'ipotesi va sussunta nella responsabilità da contatto sociale qualificato, non espressamente contemplata dalla disciplina codicistica, ma pacificamente inquadrabile entro il regime della responsabilità contrattuale atteso il ruolo di fonte di obbligazioni riconosciuto – a norma dell'art. 1173 c.c. – alla buona fede, anche in fase precontrattuale (art. 1337 c.c.). Come noto, dal contatto sociale derivano obblighi tra i quali quelli di protezione della sfera giuridica altrui, nel rispetto della correttezza (art. 1175 c.c.); proprio detti obblighi sono stati violati dalla condotta della banca.
3.5. Non vale quale esimente la circostanza per la quale il consulente di si Controparte_1
Con sarebbe limitato a riferire alla clientela le informazioni indicate nelle brochure intestate a , poiché
l'istituto di credito, proprio per la qualifica ricoperta, avrebbe dovuto adottare la diligenza richiesta al professionista (art. 1176, 2 comma, c.c.) indagando adeguatamente la correttezza e la veridicità delle informazioni veicolate prima di proporre l'acquisto di pietre preziose alla propria clientela.
3.6. Non coglie nel segno l'eccezione di concorso colposo del danneggiato, sollevata dalla convenuta ai sensi dell'art. 1227 c.c., in quanto il cliente ha legittimamente fatto affidamento sulla veridicità delle informazioni fornite dalla Banca e, del resto, attesa la naturale asimmetria informativa tra le parti – accentuata in un settore di nicchia quale quello che ci occupa – non avrebbe potuto ravvedersi Con autonomamente della scorrettezza della pratica realizzata dalla venditrice , né della sconvenienza dell'affare o della sproporzione tra valore del bene e prezzo corrisposto.
4. Deve procedersi, pertanto, alla quantificazione del danno.
Si richiamano sul punto le risultanze della CTU depositata in atti, i cui esiti si condividono in quanto logici, completi ed immuni da vizi metodologici. L'ausiliario del giudice ha potuto constatare la discrasia tra il valore dei diamanti compravenduti ed il prezzo pattuito in contratto. Per addivenire a tale conclusione si è riferito ai listini Rapaport, che reca i valori medi a livello mondiale delle pietre preziose. Il consulente ha precisato che il valore ivi recato costituisce un indice di base, rispetto al quale calcolare eventuali scontistiche in ragione del soggetto acquirente (grossista o meno) e i possibili rincari in sede di rivendita.
Sulla scorta di tale indicatore, è stato possibile individuare il valore che i diamanti oggetto di causa avevano all'epoca dell'acquisto, ossia complessivi € 39.166 al netto di IVA.
Ora, ai fini della quantificazione del danno risarcibile, occorre decurtare il reale valore dei diamanti dalla posta risarcitoria.
Le pietre, infatti, sono di proprietà degli attori e risultano ad essi essere stati restituiti dalla Curatela del fallimento di per l'effetto, per reintegrare la situazione patrimoniale degli attori è CP_4 sufficiente riconoscere la differenza di importo tra il valore di quanto acquistato ed il maggior prezzo corrisposto (€ 100.143,44) al momento dell'acquisto.
Il danno patrimoniale sofferto dagli attori è pari ad € 60.977,44.
Su detto importo, in quanto debito di valore, sono dovuti rivalutazione monetaria e interessi: la prima in base all'indice ISTAT-consumo, dalla data dell'acquisto a quella della sentenza;
i secondi, interessi compensativi, al tasso legale pro tempore vigente nel medesimo periodo, sulla somma di anno in anno rivalutata dalla data degli acquisti.
5. Le spese di lite vengono poste a carico della parte convenuta secondo il principio di soccombenza
(art. 91 c.p.c.); dette spese sono liquidate in dispositivo in applicazione del DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite in base al decisum (scaglione da euro 52.001 a euro 260.000), dei parametri minimi di riferimento (poiché il valore della lite è prossimo al minimo dello scaglione considerato) e dell'attività processuale in concreto espletata.
Rientrano inoltre tra le spese di lite da liquidare, in presenza di apposita domanda dell'attrice (Cass. civ., n. 32306/2023), anche le spese vive per il procedimento di mediazione obbligatoria concluso con verbale negativo (all. 19 e 20), pari a 56,80, come dichiarato dalle parti al momento della compilazione del modulo (ed in assenza di copia del bonifico, se di importo superiore, non allegato al fascicolo attoreo), nonché i compensi per l'assistenza tecnica in tale fase stragiudiziale, pari ad euro 459,00.
In assenza di documentazione attestante il pagamento del compenso al CTP della parte attrice, non è invece possibile condannare la convenuta al rimborso di detta voce di costo (al doc. 15 allegato al fascicolo attoreo è invero presente copia della perizia gemmologica, non accompagnata però da copia della ricevuta di pagamento del compenso al professionista incaricato).
I costi della CTU, già liquidati con separato decreto, sono definitivamente posti a carico della convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della domanda attorea, così provvede:
ACCERTA la responsabilità da contatto sociale qualificato della banca convenuta rispetto alla conclusione del contratto di acquisto di diamanti per cui è causa;
per l'effetto, CONDANNA l pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
e a titolo di risarcimento del danno dell'importo di € 60.977,44, oltre Parte_2 rivalutazione monetaria agli indici ISTAT-consumo dalla data di acquisto e sino alla sentenza o oltre interessi (compensativi) da calcolarsi, sulla somma anno per anno rivalutata, al tasso legale pro tempore vigente nel medesimo periodo;
su detta somma decorrono altresì interessi legali dalla sentenza e al soddisfo;
CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori, che si Controparte_1 liquidano in € 799,40 per spese vive, € 7.052,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA
e CPA come per legge;
CONDANNA altresì al rimborso, in favore degli attori, delle spese vive Controparte_1
(documentate) per il procedimento di mediazione obbligatoria, pari ad € 56,80 per esborsi, nonché al pagamento dei compensi per l'assistenza tecnica in tale fase stragiudiziale, pari a € 459,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
RIGETTA ogni altra domanda;
PONE definitivamente i compensi del CTU, già liquidati con separato decreto, a carico della parte convenuta soccombente.
Si comunichi.
Pisa, 1 agosto 2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1589 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021 trattenuta in decisione il 17.04.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Collesalvetti, Via Roma n. 268, presso lo studio C.F._2 dell'avv. Nolita Vigliotta che li rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- attori contro
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in presso lo studio dell'avv. Marco Lovo in Pisa, Borgo Stretto n. 46, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Zitiello e Francesco Mocci in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- convenuta
Oggetto: “Intermediazione mobiliare”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 19.04.2021 e Parte_3 Parte_2 hanno convenuto in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia Controparte_1
l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, accertato il ruolo di intermediario ricoperto da
[...]
ed accertata la sua responsabilità precontrattuale, contrattuale o extracontrattuale, CP_1 condannare la banca convenuta per le causali di cui in narrativa: 1) in via principale a restituire ai
Sig.ri e , previa dichiarazione di risoluzione del contratto di Parte_2 Parte_1 intermediazione finanziaria e di investimento del 02 settembre 2016 / 13 settembre 2016 e previo trasferimento al della proprietà dei diamanti (Certificato GIA1179846728 e Certificato CP_1
IGI134480492), la somma di € 100.143,44 versata in occasione della sottoscrizione del contratto di investimento di cui è causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla sottoscrizione al saldo;
2) in via subordinata condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore al CP_1 risarcimento del danno per equivalente pari al prezzo pagato di € 100.143,44 diminuito di quanto potrà ragionevolmente essere percepito per la vendita in proprio (prudenzialmente stimato in €
34.658,00) e quindi per un totale di almeno € 65.485,44 oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia all'esito del giudizio. In ogni caso con vittoria di spese e competenze legali, oltre rimborso forfettario spese generali, con ogni accessorio di legge. Sentenza provvisoriamente esecutiva.”.
A sostegno delle domande, gli attori hanno dedotto la responsabilità dell'istituto di credito convenuto per il danno cagionato dall'”investimento” avente ad oggetto l'acquisto di pietre preziose (diamanti), Con presso la società (di seguito anche solo ) ad un prezzo Controparte_2 notevolmente superiore al valore effettivo delle pietre. Segnatamente, gli attori hanno allegato: - di essere clienti di con il quale avevano instaurato un rapporto di fiducia Controparte_1 pluriennale;
- di essersi rivolti al consulente della banca convenuta nell'anno 2016 al fine di farsi consigliare investimenti per i loro risparmi;
- nell'occasione, è stato proposto l'acquisto di diamanti Con presso la società , descritta quale leader del settore;
- in particolare, il consulente di CP_1
Con
, avvalendosi del materiale fornito da , ha presentato i diamanti quali beni rifugio di
[...] altissimo valore, altamente remunerativi e facilmente liquidabili;
- alcun altro prodotto finanziario è stato suggerito in alternativa dal consulente della convenuta;
- rassicurati dal consulente bancario, in data 06.09.2016 hanno preso visione delle pietre preziose presso i locali della banca e hanno concluso il contratto di acquisto n. 69827/26291, avente ad oggetto due diamanti al complessivo costo di € Con 100.143,44, da custodirsi presso il caveaux della venditrice;
- l'accordo raggiunto con presso i locali della convenuta integra un contratto di investimento, atteso che i diamanti sono stati, di fatto, offerti quale “prodotto finanziario”.
Gli attori hanno altresì allegato che le informazioni fornite dall'istituto di credito si sono rivelate non veritiere, in quanto: - il valore dei diamanti acquistati sarebbe risultato inferiore al prezzo di acquisto;
- non è stato possibile avere la disponibilità dei beni acquistati;
- il valore presentato come Con
“quotazione” era, in realtà, un prezzo arbitrariamente individuato dalla venditrice;
- non vi è alcuna garanzia di rivendita dei preziosi atteso che la venditrice si è impegnata solo a conferire mandato alla propria controllata per la riallocazione delle pietre in tempi di mercato. In questa sede, pertanto, gli attori hanno lamentato di avere subito una perdita patrimoniale per l'acquisto di diamanti ad un prezzo nettamente superiore al loro valore effettivo e senza possibilità di guadagno;
hanno dunque invocato la responsabilità dell'istituto di credito convenuto – finanche sanzionato dall'AGCM per pratiche commerciali scorrette – il quale, al fine di ottenere le provvigioni Con pattuite con , avrebbe indotto i clienti all'acquisto dei diamanti mediante la diffusione di informazioni ingannevoli, in violazione dei doveri di buona fede e correttezza, nonché ai sensi dell'art. 21 T.U.F. e della disciplina dettata dal Codice del Consumo.
Con comparsa del 10.09.2021 si è costituito in giudizio chiedendo l'integrale Controparte_1 reiezione della domanda attorea o, in subordine, la riduzione del quantum dovuto in ragione del concorso colposo del danneggiato nella verificazione del danno.
L'istituto di credito ha dapprima eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, precisando di aver svolto il ruolo di mero segnalatore e di non essere parte del contratto di acquisto che ne occupa, con conseguente inapplicabilità, verso l'istituto di credito, dei rimedi risarcitori.
Nel merito, ha eccepito: - l'assenza di un danno risarcibile per essere gli attori ancora proprietari dei diamanti quali beni il cui valore, per natura, oscilla e per i quali le minusvalenze sono meramente potenziali;
- la carenza di profili di responsabilità, per essersi l'istituto di credito limitato a mettere a Con disposizione le informazioni ed il materiale fornito dalla;
- l'assenza di obbligazioni in capo alla banca nei confronti dei clienti per l'operazione de quo; - l'irrilevanza, sul piano probatorio, della sanzione irrogata da AGCM, limitata, per altro, al solo convincimento nei clienti che i diamanti avessero quotazioni ufficiali;
- i diamanti, infatti, non sono negoziati su piattaforme ufficiali e le stime di valore vengono indicate da società private, tra le quali l'indice Rapaport;
- la non applicabilità della normativa in materia di intermediazione finanziaria, atteso che i diamanti non costituiscono prodotti da investimento ed essendo irrilevante, sul punto, l'intenzione del soggetto che procede al loro acquisto;
- la carenza dei requisiti per l'integrazione della fattispecie della responsabilità da contatto sociale, atteso che la banca non aveva maggiori informazioni rispetto a quelle fornite al cliente, né rispetto ad esso aveva maggior potere di controllo;
- non sussiste l'affidamento giuridicamente tutelato in capo agli attori;
- la carenza dei requisiti della fattispecie ex art. 2043 c.c., invero nemmeno allegati dagli attori;
- la responsabilità di questi ultimi ai sensi dell'art. 1227 c.c. per avere omesso di esaminare attentamente la documentazione contrattuale e gli indici Rapaport.
Circa il quantum risarcitorio, la convenuta ha dedotto come non possa corrispondersi l'intera somma pagata per l'acquisto dei diamanti, i quali pure conservano un loro valore intrinseco e restano nella proprietà degli attori.
La causa è stata istruita mediante CTU tesa ad accertare il valore dei diamanti compravenduti
(elaborato finale depositato il 15.6.2023), nonché mediante prova per testi;
è stata infine trattenuta in decisione in data 17.04.2025 in esito all'udienza di precisazione delle conclusioni, con contestuale concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c., nella misura massima di legge.
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1. In limine litis, è infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla difesa convenuta. In disparte la conclusione del contratto tra gli odierni attori e la società terza, CP_4 quale circostanza non contestata tra le parti (art. 115 c.p.c.) e dunque, pacifica, sussiste comunque la legittimazione dell'istituto di credito in ragione dei profili di responsabilità invocati dagli attori a sostegno delle loro domande.
Dalla lettura dell'atto di citazione e della prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. si ricava che la difesa attrice non ha invocato la responsabilità contrattuale della venditrice, bensì la responsabilità (contrattuale/extracontrattuale/per altro titolo) della banca a motivo della pretesa violazione di una serie di obblighi informativi e di tutela dell'investitore (non professionale) previsti dalla normativa di settore.
Tale la causa petendi, correttamente la parte attrice ha introdotto il giudizio, di natura risarcitoria, nei confronti dell'istituto di credito;
gli ulteriori profili di dedotta infondatezza dell'azione, lungi dall'assumere rilievo sul piano delle questioni preliminari, attengono al merito della lite e si esaminano nel prosieguo.
2. Nel merito, la controversia trae origine dall'acquisto di diamanti effettuato dagli odierni attori a scopo di investimento, come da contratto del 13.09.2016. Risulta per tabulas che gli attori hanno sottoscritto una proposta d'acquisto in data 02.09.2016, regolarmente accettata da Controparte_5 visione dei diamanti presso la filiale del (doc. 2 attori), in adempimento agli Controparte_1 obblighi contrattuali assunti, gli attori hanno corrisposto il prezzo di € 100.143,44 in data 13.09.2016 mediante bonifico bancario (doc. 8 attori). Parimenti, risulta in via documentale che il prezzo è stato individuato dalla venditrice quale valore dei diamanti compravenduti (doc. 3 attori).
Le parti controvertono della responsabilità della banca convenuta per avere “favorito” l'operazione di investimento in esame. Secondo la ricostruzione attorea, infatti, l'istituto di credito si sarebbe reso inadempiente rispetto alle obbligazioni su di esso gravanti in ragione della posizione di operatore qualificato e per avere dato luogo ad una pratica commerciale scorretta in danno della clientela. Di contro, il ha contestato qualsivoglia profilo di responsabilità, sul presupposto che la CP_1 compravendita di diamanti non configura un contratto di investimento, che rispetto ad essa nessun obbligo era stato assunto dalla banca e che alcuna delle regole di condotta nei rapporti col cliente è stata violata.
3. La domanda degli attori è fondata. 3.1. Va premesso che il contratto perfezionatosi tra gli odierni attori e la società non integra CP_4 un contratto di investimento. Per l'effetto, al caso di specie non trova applicazione la disciplina di cui al D.lgs. n. 58/1998, in linea con la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale un investimento assume natura finanziaria ogni volta che vi sia “conferimento di una somma di denaro da parte del risparmiatore con un'aspettativa di profitto o di remunerazione, vale a dire di attesa di utilità a fronte delle disponibilità investite nell'intervallo determinato da un orizzonte temporale, e con un rischio” (Cass. n. 2736/2013; Cass. 5911/2018). Nel caso di specie, l'operazione
è stata proposta ai clienti formalmente come investimento ma, nella sostanza, è consistita in una mera transazione commerciale. L'acquisto, così realizzato, era esente da rischi, non soggetta ad oscillazioni di mercato, atteso che, come accertato anche dall'AGCM (doc. 22 attori), non trattasi di prodotti quotati, dagli stessi non deriva un rischio di investimento reale e, per altro, i beni così compravenduti sono astrattamente idonei al godimento da parte dell'acquirente proprietario. Il contratto in esame, dunque, trova la propria causa nel mero scambio di bene mobile contro prezzo.
3.2. Ciò premesso, quella in esame risulta inquadrabile quale azione di follow on, ossia esercitata in ragione di un precedente accertamento dell'Autorità Garante avente carattere definitivo circa la sussistenza dell'illecito. E' ormai acclarato il carattere fraudolento delle operazioni di acquisto proposte dall'ormai fallita società la quale è stata sul punto sanzionata – unitamente CP_4 all'istituto di credito convenuto che con essa ha concorso – per pratica commerciale scorretta.
L'accertamento svolto dall'AGCM e culminato nella sanzione emessa all'adunanza del 20.09.2017 ha acclarato la rappresentazione ingannevole fornita alla clientela circa le modalità di determinazione del prezzo di acquisto e l'andamento del mercato dei diamanti.
In tale contesto non ha pregio l'eccezione di parte convenuta circa l'irrilevanza della delibera dell'autorità amministrativa: la decisione dell'AGCM, infatti, è stata confermata dal TAR e, in ultimo grado, dal Consiglio di Stato, assumendo così carattere definitivo (doc. 24 attori), e come tale è idonea a costituire prova nel presente giudizio.
Le statuizioni contenute nel richiamato provvedimento sanzionatorio assumono rilevanza in questa sede atteso che, evidentemente, il contratto perfezionato dagli attori costituisce il portato della condotta scorretta della banca, in quanto: i) il modus operandi impiegato per la vendita dei diamanti
è stato in tutto analogo a quello censurato dalla delibera;
ii) l'incontro delle volontà tra i contraenti è stato reso possibile dall'attività di intermediazione della banca, la quale ha messo a disposizione i propri locali e il proprio personale a tal fine.
3.3. Nel corso dell'istruttoria è emerso che dietro specifico accordo (doc. 2 Controparte_1 convenuto), si è espressamente obbligato con a proporre i prodotti - da questa CP_4 compravenduti - ai propri clienti, avvalendosi, in sostanza, del rapporto di fiducia costruito negli anni con la propria clientela. Ciò dietro un corrispettivo rapportato al volume degli affari positivamente conclusi. Conformemente alle obbligazioni assunte, l'istituto di credito ha messo a disposizione della Con clientela materiale pubblicitario e informativo fornito direttamente da;
detto materiale era disponibile presso la filiale della banca convenuta e, dalla stessa, è stato proposto agli odierni attori in occasione della dichiarazione di voler effettuare alcuni “investimenti”. Ancora, in calce alla proposta di acquisto sottoscritta dagli attori si legge che gli stessi, ai fini dell'operazione, avevano eletto domicilio presso la filiale di e, sempre presso la stessa, hanno preso visione dei CP_1 preziosi.
Sul punto, il teste , all'epoca impiegato del (presso la filiale di Perignano), ha Tes_1 CP_1 confermato di aver proposto agli attori l'acquisto dei diamanti oggetto di lite e di essersi a tal fine avvalso dell'informativa fornita dalla venditrice (“Confermo di aver illustrato quello che c'era scritto sulla brochure” e ancora “il tutto avveniva nei locali della filiale” verbale udienza del 19.12.2023).
3.4. L'ipotesi va sussunta nella responsabilità da contatto sociale qualificato, non espressamente contemplata dalla disciplina codicistica, ma pacificamente inquadrabile entro il regime della responsabilità contrattuale atteso il ruolo di fonte di obbligazioni riconosciuto – a norma dell'art. 1173 c.c. – alla buona fede, anche in fase precontrattuale (art. 1337 c.c.). Come noto, dal contatto sociale derivano obblighi tra i quali quelli di protezione della sfera giuridica altrui, nel rispetto della correttezza (art. 1175 c.c.); proprio detti obblighi sono stati violati dalla condotta della banca.
3.5. Non vale quale esimente la circostanza per la quale il consulente di si Controparte_1
Con sarebbe limitato a riferire alla clientela le informazioni indicate nelle brochure intestate a , poiché
l'istituto di credito, proprio per la qualifica ricoperta, avrebbe dovuto adottare la diligenza richiesta al professionista (art. 1176, 2 comma, c.c.) indagando adeguatamente la correttezza e la veridicità delle informazioni veicolate prima di proporre l'acquisto di pietre preziose alla propria clientela.
3.6. Non coglie nel segno l'eccezione di concorso colposo del danneggiato, sollevata dalla convenuta ai sensi dell'art. 1227 c.c., in quanto il cliente ha legittimamente fatto affidamento sulla veridicità delle informazioni fornite dalla Banca e, del resto, attesa la naturale asimmetria informativa tra le parti – accentuata in un settore di nicchia quale quello che ci occupa – non avrebbe potuto ravvedersi Con autonomamente della scorrettezza della pratica realizzata dalla venditrice , né della sconvenienza dell'affare o della sproporzione tra valore del bene e prezzo corrisposto.
4. Deve procedersi, pertanto, alla quantificazione del danno.
Si richiamano sul punto le risultanze della CTU depositata in atti, i cui esiti si condividono in quanto logici, completi ed immuni da vizi metodologici. L'ausiliario del giudice ha potuto constatare la discrasia tra il valore dei diamanti compravenduti ed il prezzo pattuito in contratto. Per addivenire a tale conclusione si è riferito ai listini Rapaport, che reca i valori medi a livello mondiale delle pietre preziose. Il consulente ha precisato che il valore ivi recato costituisce un indice di base, rispetto al quale calcolare eventuali scontistiche in ragione del soggetto acquirente (grossista o meno) e i possibili rincari in sede di rivendita.
Sulla scorta di tale indicatore, è stato possibile individuare il valore che i diamanti oggetto di causa avevano all'epoca dell'acquisto, ossia complessivi € 39.166 al netto di IVA.
Ora, ai fini della quantificazione del danno risarcibile, occorre decurtare il reale valore dei diamanti dalla posta risarcitoria.
Le pietre, infatti, sono di proprietà degli attori e risultano ad essi essere stati restituiti dalla Curatela del fallimento di per l'effetto, per reintegrare la situazione patrimoniale degli attori è CP_4 sufficiente riconoscere la differenza di importo tra il valore di quanto acquistato ed il maggior prezzo corrisposto (€ 100.143,44) al momento dell'acquisto.
Il danno patrimoniale sofferto dagli attori è pari ad € 60.977,44.
Su detto importo, in quanto debito di valore, sono dovuti rivalutazione monetaria e interessi: la prima in base all'indice ISTAT-consumo, dalla data dell'acquisto a quella della sentenza;
i secondi, interessi compensativi, al tasso legale pro tempore vigente nel medesimo periodo, sulla somma di anno in anno rivalutata dalla data degli acquisti.
5. Le spese di lite vengono poste a carico della parte convenuta secondo il principio di soccombenza
(art. 91 c.p.c.); dette spese sono liquidate in dispositivo in applicazione del DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite in base al decisum (scaglione da euro 52.001 a euro 260.000), dei parametri minimi di riferimento (poiché il valore della lite è prossimo al minimo dello scaglione considerato) e dell'attività processuale in concreto espletata.
Rientrano inoltre tra le spese di lite da liquidare, in presenza di apposita domanda dell'attrice (Cass. civ., n. 32306/2023), anche le spese vive per il procedimento di mediazione obbligatoria concluso con verbale negativo (all. 19 e 20), pari a 56,80, come dichiarato dalle parti al momento della compilazione del modulo (ed in assenza di copia del bonifico, se di importo superiore, non allegato al fascicolo attoreo), nonché i compensi per l'assistenza tecnica in tale fase stragiudiziale, pari ad euro 459,00.
In assenza di documentazione attestante il pagamento del compenso al CTP della parte attrice, non è invece possibile condannare la convenuta al rimborso di detta voce di costo (al doc. 15 allegato al fascicolo attoreo è invero presente copia della perizia gemmologica, non accompagnata però da copia della ricevuta di pagamento del compenso al professionista incaricato).
I costi della CTU, già liquidati con separato decreto, sono definitivamente posti a carico della convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della domanda attorea, così provvede:
ACCERTA la responsabilità da contatto sociale qualificato della banca convenuta rispetto alla conclusione del contratto di acquisto di diamanti per cui è causa;
per l'effetto, CONDANNA l pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
e a titolo di risarcimento del danno dell'importo di € 60.977,44, oltre Parte_2 rivalutazione monetaria agli indici ISTAT-consumo dalla data di acquisto e sino alla sentenza o oltre interessi (compensativi) da calcolarsi, sulla somma anno per anno rivalutata, al tasso legale pro tempore vigente nel medesimo periodo;
su detta somma decorrono altresì interessi legali dalla sentenza e al soddisfo;
CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori, che si Controparte_1 liquidano in € 799,40 per spese vive, € 7.052,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA
e CPA come per legge;
CONDANNA altresì al rimborso, in favore degli attori, delle spese vive Controparte_1
(documentate) per il procedimento di mediazione obbligatoria, pari ad € 56,80 per esborsi, nonché al pagamento dei compensi per l'assistenza tecnica in tale fase stragiudiziale, pari a € 459,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
RIGETTA ogni altra domanda;
PONE definitivamente i compensi del CTU, già liquidati con separato decreto, a carico della parte convenuta soccombente.
Si comunichi.
Pisa, 1 agosto 2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino