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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 28/10/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 367 /2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA VERBALE DELLA CAUSA n. 367 / 2025 R.G. tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE e
Controparte_1
PARTE RESISTENTE
Oggi 28 ottobre 2025, innanzi alla Dott.ssa Caterina Neri, sono comparsi: Per l'Avv. Elisa Mazzucato Parte_2
Per la dott.ssa Beatrice Alessandra Controparte_1
Parte ricorrente rinuncia alla domanda di riconoscimento a fini economici e retributivi e da atto dell'avvenuto riconoscimento dell'anno 2013 ai fini giuridici chiedendo la compensazione delle spese di lite alla luce della giurisprudenza di legittimità intervenuta in corso di causa. Parte resistente si oppone insistendo nella condanna al pagamento delle spese di lite di parte avversaria che anche dopo la giurisprudenza di legittimità non ha rinunciato al giudizio.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione.
n. 367 /2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Caterina Neri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 367 /2025 RG Lav. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti SANTONICOLA Parte_1 C.F._1 CIRO e ESPOSITO ALDO ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale sito in Castellammare di Stabia (Na) alla via Amato n. 7.
PARTE RICORRENTE contro
(CF. ), Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2 [...]
(C.F. , con il patrocinio dei Dott. ri Morbioli e La Controparte_3 P.IVA_3 Grotteria ed elettivamente domiciliati presso l' sito in Controparte_3
VIA BORGO SCROFFA 2 36100 ; CP_3
PARTE RESISTENTE
Oggetto: Ricostruzione di carriera anno 2013. Conclusioni: precisate all'udienza odierna.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Cont Con ricorso depositato in data 4.03.25 la ricorrente ha convenuto in giudizio il chiedendo:
“previa disapplicazione del decreto di ricostruzione già emesso e del DPR n. 122/2013, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento, ai soli fini giuridici, dell'anno 2013 come utile per la maturazione delle successive progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva;
per l'effetto condannare il ad effettuare, Controparte_1 sempre ai fini giuridici, una nuova ricostruzione integrale della carriera che includa l'anno 2013 con riconoscimento dell'anzianità maturata e l'inquadramento nella fascia stipendiale spettante;
condannare al pagamento di eventuali differenze retributive derivanti dalla ricostruzione di carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell'anno 2013, da accertare in separato giudizio, oltre interessi legali;
condannare la resistente al pagamento del compenso professionale, spese e onorari di causa, oltre i.v.a., cnap e rimborso ex art. 14 t.p., con attribuzione ai sottoscritti procuratore per dichiarato anticipo.”. Si è costituita la parte resistente contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese. La causa, discussa all'udienza odierna, in cui parte ricorrente ha rinunciato alla domanda di riconoscimento dell'anno 2013, dando atto che è già avvenuto il riconoscimento dello stesso ai fini giuridici, è così decisa. La ricorrente risulta immessa in ruolo con decorrenza dal 1.9.2012 (all. 3 res.). Nell'anno oggetto di domanda, ossia il 2013, la ricorrente risultava, pertanto, già assunta in ruolo, con conseguente avvenuto riconoscimento della relativa annualità ai soli fini giuridici, per circostanza pacifica fra le parti. Tuttavia, alla luce del tenore complessivo del ricorso, in cui è fatto riferimento al diritto al riconoscimento dell'anno 2013 “come utile per la maturazione delle successive progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva” e, dunque, ai fini economici, anziché “giuridici” come ivi indicato, la domanda ha ad oggetto il riconoscimento dell'anno 2013 ai fini della progressione stipendiale. Invero, in data odierna la parte ricorrente ha rinunciato a detto riconoscimento ai fini economici alla luce della giurisprudenza di legittimità intervenuta in corso di causa, con conseguente cessazione della materia del contendere. Invero, come sostenuto dalla stessa parte ricorrente, la questione risulta ormai definitivamente risolta dalla giurisprudenza della Cassazione, la quale ha chiaramente distinto - per quanto attiene all'annualità 2013 - gli aspetti economici, che non possono essere riconosciuti, rispetto a quelli giuridici che invece devono trovare formale ed integrale riconoscimento. Con ordinanza n. 16133 dell'11.6.2024 la Cassazione ha così disposto: “(..) le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive – da individuarsi, più precisamente, nell'art. 1, comma 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013, che estese a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli anni 2010, 2011 e 2012 dall'art. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010 – sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretate in senso letterale (art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di «Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico» (così la rubrica dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010). Alla luce di tale impostazione, la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici”. Nello stesso senso da ultimo è la sentenza della Cassazione n. 13619 del 21.5.2025 la quale così dispone: “La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva. Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta Cass. n. 16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la “supervalutazione” del servizio prestato all'estero che il pretendeva di sterilizzare ad ogni effetto, perché anche quella pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali”. In definitiva, avendo la parte ricorrente rinunciato alla domanda di riconoscimento ai fini economici dell'anno scolastico 2013/2014, implicitamente richiamando la giurisprudenza di legittimità sopra citata e, dunque, riconoscendo l'infondatezza del diritto azionato, nonché dando atto dell'avvenuto riconoscimento dello stesso ai fini giuridici, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere (Cass. 19845/2019).
Vanno integralmente compensate tra le parti le spese di lite per la controvertibilità delle questioni di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, così provvede: Dichiara cessata la materia del contendere;
Compensa le spese di lite;
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. Vicenza, 28/10/2025 Il Giudice Dott. ssa Caterina Neri
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA VERBALE DELLA CAUSA n. 367 / 2025 R.G. tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE e
Controparte_1
PARTE RESISTENTE
Oggi 28 ottobre 2025, innanzi alla Dott.ssa Caterina Neri, sono comparsi: Per l'Avv. Elisa Mazzucato Parte_2
Per la dott.ssa Beatrice Alessandra Controparte_1
Parte ricorrente rinuncia alla domanda di riconoscimento a fini economici e retributivi e da atto dell'avvenuto riconoscimento dell'anno 2013 ai fini giuridici chiedendo la compensazione delle spese di lite alla luce della giurisprudenza di legittimità intervenuta in corso di causa. Parte resistente si oppone insistendo nella condanna al pagamento delle spese di lite di parte avversaria che anche dopo la giurisprudenza di legittimità non ha rinunciato al giudizio.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione.
n. 367 /2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Caterina Neri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 367 /2025 RG Lav. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti SANTONICOLA Parte_1 C.F._1 CIRO e ESPOSITO ALDO ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale sito in Castellammare di Stabia (Na) alla via Amato n. 7.
PARTE RICORRENTE contro
(CF. ), Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2 [...]
(C.F. , con il patrocinio dei Dott. ri Morbioli e La Controparte_3 P.IVA_3 Grotteria ed elettivamente domiciliati presso l' sito in Controparte_3
VIA BORGO SCROFFA 2 36100 ; CP_3
PARTE RESISTENTE
Oggetto: Ricostruzione di carriera anno 2013. Conclusioni: precisate all'udienza odierna.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Cont Con ricorso depositato in data 4.03.25 la ricorrente ha convenuto in giudizio il chiedendo:
“previa disapplicazione del decreto di ricostruzione già emesso e del DPR n. 122/2013, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento, ai soli fini giuridici, dell'anno 2013 come utile per la maturazione delle successive progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva;
per l'effetto condannare il ad effettuare, Controparte_1 sempre ai fini giuridici, una nuova ricostruzione integrale della carriera che includa l'anno 2013 con riconoscimento dell'anzianità maturata e l'inquadramento nella fascia stipendiale spettante;
condannare al pagamento di eventuali differenze retributive derivanti dalla ricostruzione di carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell'anno 2013, da accertare in separato giudizio, oltre interessi legali;
condannare la resistente al pagamento del compenso professionale, spese e onorari di causa, oltre i.v.a., cnap e rimborso ex art. 14 t.p., con attribuzione ai sottoscritti procuratore per dichiarato anticipo.”. Si è costituita la parte resistente contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese. La causa, discussa all'udienza odierna, in cui parte ricorrente ha rinunciato alla domanda di riconoscimento dell'anno 2013, dando atto che è già avvenuto il riconoscimento dello stesso ai fini giuridici, è così decisa. La ricorrente risulta immessa in ruolo con decorrenza dal 1.9.2012 (all. 3 res.). Nell'anno oggetto di domanda, ossia il 2013, la ricorrente risultava, pertanto, già assunta in ruolo, con conseguente avvenuto riconoscimento della relativa annualità ai soli fini giuridici, per circostanza pacifica fra le parti. Tuttavia, alla luce del tenore complessivo del ricorso, in cui è fatto riferimento al diritto al riconoscimento dell'anno 2013 “come utile per la maturazione delle successive progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva” e, dunque, ai fini economici, anziché “giuridici” come ivi indicato, la domanda ha ad oggetto il riconoscimento dell'anno 2013 ai fini della progressione stipendiale. Invero, in data odierna la parte ricorrente ha rinunciato a detto riconoscimento ai fini economici alla luce della giurisprudenza di legittimità intervenuta in corso di causa, con conseguente cessazione della materia del contendere. Invero, come sostenuto dalla stessa parte ricorrente, la questione risulta ormai definitivamente risolta dalla giurisprudenza della Cassazione, la quale ha chiaramente distinto - per quanto attiene all'annualità 2013 - gli aspetti economici, che non possono essere riconosciuti, rispetto a quelli giuridici che invece devono trovare formale ed integrale riconoscimento. Con ordinanza n. 16133 dell'11.6.2024 la Cassazione ha così disposto: “(..) le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive – da individuarsi, più precisamente, nell'art. 1, comma 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013, che estese a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli anni 2010, 2011 e 2012 dall'art. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010 – sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretate in senso letterale (art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di «Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico» (così la rubrica dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010). Alla luce di tale impostazione, la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici”. Nello stesso senso da ultimo è la sentenza della Cassazione n. 13619 del 21.5.2025 la quale così dispone: “La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva. Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta Cass. n. 16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la “supervalutazione” del servizio prestato all'estero che il pretendeva di sterilizzare ad ogni effetto, perché anche quella pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali”. In definitiva, avendo la parte ricorrente rinunciato alla domanda di riconoscimento ai fini economici dell'anno scolastico 2013/2014, implicitamente richiamando la giurisprudenza di legittimità sopra citata e, dunque, riconoscendo l'infondatezza del diritto azionato, nonché dando atto dell'avvenuto riconoscimento dello stesso ai fini giuridici, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere (Cass. 19845/2019).
Vanno integralmente compensate tra le parti le spese di lite per la controvertibilità delle questioni di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, così provvede: Dichiara cessata la materia del contendere;
Compensa le spese di lite;
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. Vicenza, 28/10/2025 Il Giudice Dott. ssa Caterina Neri