Articolo 2 della Legge 21 dicembre 1948, n. 1580
Articolo 1Articolo 3
Versione
15 febbraio 1949
Art. 2.
Sono a carico dello Stato le spese per il vitto e la prima vestizione degli allievi dell'Accademia nonche' quelle per la successiva manutenzione del corredo degli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo.
Agli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo e' corrisposta l'indennita' giornaliera di cui all'art. 1 in misura raddoppiata per il tempo durante il quale non fruiscono del vitto gratuito presso l'Accademia.
Entrata in vigore il 15 febbraio 1949