Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/04/2025, n. 3225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3225 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Tribunale di Milano
- Sezione XIII civile –
in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Sperati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 21516/2024, promossa con atto di citazione notificato
DA
C.F. ], con l'avv. RICCIO GIOVANNI ANDREA Parte_1 P.IVA_1
PARTE ATTRICE
CONTRO
[C.F. ], con gli avv.ti AGRIMI ALBINO e Controparte_1 P.IVA_2
LEONARDUZZI CRISTIANO
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Altri istituti del diritto delle locazioni
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“condannare, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., la società a dare Controparte_1
esecuzione a quanto pattuito con la scrittura privata datata 19 dicembre 2023 e, pertanto, a trasferire in via definitiva, dal punto vendita di Basiano ad altro punto vendita, la figura dello store manager signor Controparte_2
- fissare una somma di denaro, pari ad € 100,00, o quella diversa somma ritenuta di giustizia, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento determinandone la decorrenza ai sensi del primo comma dell'art. 614 bis c.p.c.;
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Sentenza
con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali 15% come per legge.”
Parte resistente:
“in via principale accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda avversaria e, per l'effetto, respingere ogni avversa richiesta. in via subordinata accertare e dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, dichiarare inammissibili o comunque respingere le avverse domande.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite;
in via estremamente subordinata accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, l'illegittimità e/o la nullità e/o
l'annullabilità e/o l'inefficacia della scrittura privata del 19-12-2023 e, per l'effetto, condannare la alle spese e competenze di lite;
Parte_1
in via istruttoria si chiede disporsi prova per testi sulle circostanze di fatto esposte in fatto e, segnatamente, sui capitoli istruttori di seguito indicati:
1) Vero che in data 13 luglio 2023 MD esercitava il diritto di opzione per l'acquisto del ramo
d'azienda, comunicando la data del rogito per il giorno 27 luglio 2023 come da documento n.
5) che si rammostra?
2) Vero che, stante l'indisponibilità di controparte a presenziare al rogito, in data 18 Cont settembre 2023 reiterava l'invito a a comparire avanti al Notaio per il mese Parte_1
di dicembre 2023 come da doc. 7) che si rammostra?
3) Vero che a pochi giorni prima della data fissata avanti al notaio per il rogito Parte_1
Cont comunicava a quale condicio sine qua non della stipula del rogito l'allontanamento del sig. dal punto vendita di Basiano? Controparte_2
Cont
4) Vero che acconsentiva alla richiesta dell'articolo precedente e sottoscriveva la scrittura privata del 19-12-2023; Cont
5) Vero che ha esercitato in data 24 giugno 2024 il recesso dagli spazi condotti in locazione a Basiano come da doc. 8) che si rammostra?
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6) Vero che già da agosto 2024 il sig. è stato trasferito presso la nuova sede di CP_2
Cambiago per coordinare le attività di trasloco ed è tuttora ivi stabilmente operativo con la qualità di store manager?
7) Vero che dal settembre 2024 MD ha trasferito la propria attività commerciale da Basiano a
Cambiago?
Si indicano a teste i sigg.ri:(…)”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., diva il tribunale di Milano esponendo: Parte_1
che in data 22 dicembre 2021 concedeva in affitto alla società Parte_1 [...] il proprio ramo d'azienda; Controparte_1
che con scrittura privata del 19 dicembre 2023 le parti si accordavano perché
[...]
trasferisse in via definitiva lo store manager presso un altro CP_1 Controparte_2
punto vendita entro la data del 2 gennaio 2024; che detta scrittura privata, al punto 3), prevedeva specificatamente una penale, quantificata in €
50.000,00, nel caso in cui non avesse adempiuto al relativo impegno;
Controparte_1
che in data 20 dicembre 2023 le parti sottoscrivevano il contratto di cessione di ramo di azienda;
che il 2 gennaio 2024 trasferiva dal centro vendite di Basiano il Controparte_1 CP_2
ma, dopo neppure tre mesi, lo riammetteva presso il sito dell'azienda ceduta, in violazione dell'impegno assunto con la scrittura privata del 19 dicembre 2023.
Ciò premesso, concludeva come in epigrafe.
Si costituiva in giudizio che deduceva: Controparte_1
che risolte le problematiche relative alle contestazioni in ordine al trasferimento dai CP_2
locali per cui è causa, veniva definitivamente spostato presso la sede di Cambiago nel settembre 2024; che con ricorso monitorio del 03 giugno 2024, otteneva ingiunzione di pagamento Pt_1
notificata il 02 settembre 2024 avente ad oggetto il pagamento della penale di cui alla scrittura privata del 19 dicembre 2023.
Ciò premesso, concludeva come in epigrafe.
All'udienza, la parte ricorrente dichiarava che alla data del 23 dicembre 2024 l'immobile doveva considerarsi definitivamente liberato, con cessazione della materia del contendere.
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Esaurita la trattazione della controversia le parti venivano invitate alla discussione orale della causa veniva trattenuta in decisione ex art., 281 sexies u.c. c.p.c..
Premesso che, come indicato in udienza, l'immobile è stato restituito e che dunque deve dichiararsi cessata la materia del contendere sulla domanda di condanna al rilascio e su quelle ad essa accessorie, ai soli fini della soccombenza virtuale si osserva quanto segue.
L'art. 3 della scrittura privata del 19 dicembre 2023 prevede testualmente che:
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità: “Salva diversa volontà delle parti, la penale prevista per l'inadempimento non può essere applicata anche per il semplice ritardo solo perché nel contratto è stato previsto un termine (non essenziale) di adempimento della obbligazione perché, attesa la tendenziale incompatibilità tra il diritto alla penale ed il conseguimento della prestazione principale (art. 1383 c.c.), si renderebbe, altrimenti, più gravosa, per il debitore, la responsabilità derivante dall'inadempimento meno grave, costituito da quel ritardo che non faccia perdere all'obbligazione la sua utilità e che, quindi, consenta anche l'inadempimento tardivo, rispetto alla responsabilità derivante dall'inadempimento definitivo, in cui, salva diversa pattuizione, la clausola ha l'effetto di limitare il risarcimento del danno alla penale convenuta”(Cass. civ. n. 7078/1995).
In particolare: “La penale stabilita per l'inadempimento è ontologicamente diversa da quella pattuita per il semplice ritardo, posto che quest'ultima, per espressa previsione di legge, concorre con l'adempimento dell'obbligazione - cui è collegata - in quanto avvenuto, benché in
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ritardo. Di conseguenza è necessaria un'apposita pattuizione per ciascuno dei due tipi di penale, posto che la funzione della stessa risulta essere la preventiva forfetizzazione del ristoro del danno in relazione alla puntuale ipotesi prevista dalle parti e, cioè, o per il ritardo
o per l'inadempimento. (Nella specie, la S.C. ha censurato la decisione della corte d'appello, che aveva utilizzato per due volte la medesima e unica previsione pattizia di penale, correlandola tanto all'inadempimento - come espresso dal tenore letterale della clausola del contratto - quanto al ritardo, ritenendo essersi in presenza di una pattuizione implicita” (Cass. civ. n. 22050/2019).
Nel caso in esame, come chiaro dal tenore letterale della clausola prima riportata, le parti hanno pattuito la penale esclusivamente per il caso di inadempimento, non essendo espressamente indicata anche l'ipotesi di ritardo ( poiché, come rilevato dalla Cassazione, la mera indicazione di un termine non essenziale per l'adempimento non integra detta ipotesi)
Nel caso in esame: la parte ricorrente ha redatto in data 03 giugno 2024 il ricorso per ingiunzione RG 20480/2024 avente ad oggetto il pagamento della penale ( emesso ed ottenuto in data 11 agosto 2024) ( cfr. doc. 9a convenuto); redatto in data 04 giugno 2024 l'atto introduttivo del presente giudizio RG 21516/2024.
Come si evince agevolmente dai numeri di ruolo prima riportati, il ricorso per ingiunzione è anteriore al ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ovvero il pagamento della penale è stato richiesto ed ingiunto in data anteriore alla domanda di adempimento.
In base ai principi giurisprudenziali prima espressi, dunque, la richiesta del pagamento della penale ha consumato il diritto di parte ricorrente di chiedere l'adempimento della prestazione principale, invece richiesta con l'odierno ricorso.
La domanda pertanto, risulta del tutto infondata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (indeterminato di bassa complessità ) e delle fasi svolte ( di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), con applicazione dei parametri minimi per le fasi di trattazione/istruttoria ( non essendo stata svolta attività di assunzione delle prove) e decisionale ( non essendo stato autorizzato il deposito di memorie conclsuive scritte).
P.Q.M.
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Sentenza
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 21516/ 2024 , ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese processuali che liquida in € 5.261,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza per legge esecutiva.
Milano, 15/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Sperati
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