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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 23/03/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, sezione per le controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai IGg.ri Magistrati:
1. dott. Maria G. Di Marco Presidente
2. dott. Cinzia Alcamo Consigliere relatore
3. dott. Caterina Greco Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1023 R. G. anno 2022 promossa in grado di appello
DA
, rappresentata e difesa, dall'avv. Sergio Capasso ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Palermo, via Dante n. 322
-appellante-
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Piazza, elettivamente Controparte_1 domiciliato presso lo studio del difensore sito in Trabia (Pa), Via Scialabba n.32.
Appellato-
in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in
Palermo, Via Laurana n.59 presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale CP_2 rappresentato e difeso dagli Avv. Ti Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna
Rizzo.
Appellato
OGGETTO: retribuzione
All'udienza del 20 febbraio 2025 i procuratori delle parti costituite hanno insistito nelle conclusioni di cui ai propri atti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato nella Cancelleria del Tribunale G.L. di Termini
Imerese il 26 settembre 2018, aveva convenuto in giudizio Parte_1
e l , esponendo: Controparte_1 Controparte_3
1 - di avere lavorato alle dipendenze di , dall'1.11.2010 Controparte_1 ininterrottamente e senza soluzione di continuità, sino al 29.7.2017, senza alcuna regolarizzazione fiscale, previdenziale e contributiva, con le mansioni e la qualifica di colf e badante, livello C Super (quale assistente a persone non autosufficienti) del
Ccnl lavoro domestico, osservando l'orario, da lunedì a domenica, dalle ore 9.00 del mattino alle ore 15.00 del pomeriggio, per 42 ore settimanali;
- che, più precisamente, su incarico del si era occupata, come badante, CP_1 di accudire la madre convivente di quest'ultimo, , la quale era Controparte_4 allettata, provvedendo a lavarla, vestirla, a somministrarle i medicinali che le venivano prescritti, a prepararle la prima colazione e il pranzo, e a darle da mangiare;
di avere provveduto anche alle pulizie domestiche;
- che, successivamente, dopo la morte della , dal mese di Controparte_4 novembre del 2014, ancora su incarico del pur continuando a svolgere i CP_1 lavori domestici, rimasto invariato l'orario di lavoro, aveva accudito il fratello convivente, invalido a causa di un ictus, aiutandolo nel vestirlo, nel preparargli il pranzo e, all'occorrenza, nella pulizia e igiene personale;
- che le era stata corrisposta, per l'attività lavorativa svolta, una retribuzione mensile di € 700,00 dall'1.11.2010 al mese di ottobre 2014, di € 400,00 dal mese di novembre 2014 al mese di dicembre 2015 e di € 600,00 dal mese di gennaio 2016 al 29.7.2017. Cont Sulla scorta dei conteggi prodotti, aveva chiesto pertanto la condanna del alla corresponsione delle differenze commisurate alle retribuzioni stabilite dal
[...]
CCNL del settore del Lavoro Domestico, pari ad € 51.340,13 per differenze retributive a titolo di lavoro ordinario, straordinario e festivo, …limitatamente a quanto non corrispostole durante tutti gli anni di servizio reso nonché di indennità per ferie maturate e non godute e per permessi retribuiti maturati e non goduti, nonché le somme spettanti a titolo di tredicesima mensilità e il TFR, oltre alla regolarizzazione della contribuzione previdenziale.
Si era costituito con memoria del 6.2.2021, che aveva Controparte_1 contestato la domanda negando la sussistenza del dedotto rapporto lavorativo.
L' chiedeva, previo accertamento della sussistenza del lavoro subordinato, CP_2 la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi omessi, nei limiti della prescrizione.
Nel contradditorio delle parti, previa istruzione orale (e acquisizione del ricorso e dei verbali di udienza di assunzione della prova testimoniale nel giudizio n.
2228/2018 pendente fra e ) con sentenza n. Controparte_5 Controparte_1
280/2022 del 30 marzo 2022 il Tribunale rigettava la domanda.
2 Riteneva il G.L. che attraverso le assunte fonti testimoniali non fosse stata raggiunta la prova delle dedotte modalità di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato, relativamente al servizio di assistenza domestica prestato nell'interesse della madre e del fratello del CP_1
Valutava che i testimoni avessero riferito circostanze contraddittorie rispetto a Cont quanto dichiarato nel distinto giudizio instaurato da contro il Controparte_5
e dallo stesso nel ricorso da lui proposto;
che, inoltre, la ricostruzione
[...] CP_5 della vicenda per cui è causa, così come descritta in ricorso e dai testi escussi risultasse poco verosimile trattandosi dell'espletamento di mansioni e dell'osservanza di orari che spesso si sovrappongono fra loro e, come tali, incompatibili.
Considerava, poi, la rilevanza del dato documentale derivante dall'estratto conto previdenziale del - attestante il fatto che tra il 28/4/2016 ed il CP_5
28/9/2017 costui era stato assunto alle dipendenze di altra ditta ( ) - Controparte_6 siccome idoneo a smentire l'assunto di una concorrente prestazione svolta al servizio del sia dal medesimo che dalla . CP_1 Pt_1
Per la riforma di tale decisione ha proposto appello , con Parte_1 ricorso depositato il 30 settembre 2022, lamentando, con i primi due motivi, il travisamento e l'erronea valutazione dell'esito della prova orale con riguardo all'esistenza del rapporto lavorativo con vincolo della subordinazione e delle circostanze dedotte in ricorso, quanto a natura delle mansioni e articolazione oraria della prestazione, per avere i testimoni fornito dichiarazioni perfettamente compatibili con quelle rese nel distinto giudizio n.2780/2018 R.G. le cui risultanze i
Tribunale avrebbe erroneamente valutato;
ribadendo, con il terzo motivo, la mancata contestazione delle richieste economiche avanzate in ricorso e documentate dai conteggi allegati.
Si è costituito con memoria del 9 ottobre 2024, eccependo Controparte_1
l'infondatezza dei motivi di gravame di cui ha chiesto il rigetto. L' ha ribadito le argomentazioni già formulate. CP_2
All'udienza del 20 febbraio 2025 la causa, istruita con ctu contabile, è stata decisa previa discussione e sulle conclusioni delle parti, come da dispositivo steso in calce.
*******
I primi due motivi sono, in parte, fondati.
La ripropone, in forma di doglianza, le domande formulate in primo Pt_1 grado rivalutando criticamente il percorso argomentativo del Tribunale quanto alla validità delle dichiarazioni raccolte dai testi , e utili, Tes_1 CP_5 S_
3 secondo la sua rivisitazione, a ricavarne una ricostruzione dei fatti coincidente con quella posta a fondamento della domanda.
Giova premettere, allora, che la retribuzione costituisce un elemento essenziale del contratto di lavoro subordinato, che si presume a titolo oneroso, ragion per cui il lavoratore è chiamato a dimostrare unicamente di aver prestato attività di lavoro in regime di subordinazione per il convenuto per un determinato arco temporale, mentre grava sul datore di lavoro la prova dell'esatto adempimento di quanto dovuto così da estinguere l'avverso diritto azionato (Cass. SS.UU. 30.10.2001 n.13533 ed in senso conforme Cass. Sez. II n.13925 del 25 settembre 2002; Cass. Sez. III n.18315 del
01,12,2003; Cass. Sez. III n.8615 del 12.04.2006; Cass. Sez. I, n.1743 del
26.01.2007), che se, di norma, viene offerta documentalmente tramite la produzione delle buste paga quietanzate dal lavoratore, si presta, in mancanza, alla eventualità di mezzi di prova alternativi.
Con la precisazione che, in caso di prestazioni elementari, ripetitive e predeterminate nelle modalità di esecuzione - come quelle prospettate in ricorso in relazione alla dedotta attività di “badante colf”, il criterio qualificante il rapporto di lavoro subordinato, rappresentato dall'assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare, può non risultare significativo, occorrendo, quindi, fare ricorso a criteri distintivi sussidiari quali la continuità e la durata del rapporto medesimo, le modalità die rogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza o meno di una pur minima organizzazione imprenditoriale e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore, senza che rilevi di per sé l'assenza di potere disciplinare né quello direttivo esercitato in modo continuativo – v. Cass. Sez. L, sent. n. 23846 del 11/10/2017, n. 8364/2014 e n.9251/2010.
Quanto al lavoro straordinario la costante giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. n.16150/2018) ritiene che “Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice” e che il lavoratore deve dimostrare rigorosamente la relativa prestazione e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi elementi quantitativi (cfr., tra tante, Cass.sez.lav.n.8521/2015 e Cass sez. L., Sent n. 3714 del 16/02/2009 secondo la quale “Il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di
4 ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova.
Il lavoratore deve, cioè, fornire, in modo pieno e rigoroso, la prova positiva dell'esistenza e della durata del proprio impegno lavorativo, dell'esecuzione della prestazione lavorativa anche oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti, ed anche la sua effettiva consistenza, configurandosi lo svolgimento dell'attività lavorativa e quello "in eccedenza” rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata, così come il diritto postulato a titolo di differenze retributive trova la sua causa genetica in un rapporto di lavoro svolto in eccesso rispetto a quello la cui retribuzione è stata riconosciuta dal datore di lavoro.
Nella valutazione della prova orale, circa le modalità di svolgimento della prestazione, il decidente ha considerato che i testimoni ascoltati hanno riferito che la ricorrente nel periodo 2010-2017 svolse le mansioni di colf e di badante, dapprima, in favore della madre del convenuto e, dopo la morte di quest'ultima, nei riguardi del di lui fratello, occupandosi della cura e dell'accudimento di entrambi, in quanto soggetti non autosufficienti nonché dell'espletamento delle faccende domestiche.
Hanno, inoltre, dichiarato che lavorava tutti i giorni dal lunedì alla domenica dalle
8,30/9,00 alle 15,00/15,30, osservando le disposizioni impartite dal . CP_1
Ne ha ricavato che non vi fossero elementi sufficienti a ritenere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra le parti, poiché, quanto al dedotto potere direttivo, prevalente dato istruttorio indicativo della rivendicata subordinazione, i testi e hanno riferito genericamente che la ricorrente riceveva le Tes_1 CP_5 istruzioni in ordine alla mansioni da svolgere dal convenuto, ma nessun dato è emerso in merito agli ulteriori indici presuntivi della subordinazione (esercizio del poter disciplinare da parte del resistente, obbligo per la di comunicare Pt_1 preventivamente i giorni di assenza e di attendere l'altrui determinazione autorizzativa, onere per l'istante di osservare e rispettare le avverse diposizioni organizzative, percezione di una retribuzione con cadenza periodica e predeterminata).
Il Tribunale ha poi ritenuto tali deposizioni scarsamente attendibili per avere i testi riferito di conoscere circostanze (quanto a mansioni e orari di lavoro) che avrebbero potuto apprendere solo in quanto assidui frequentatori della casa del convenuto (la ovvero incompatibili con le analoghe prestazioni che, con il S_ ricorso nel giudizio n.228/2018 R.G., il asseriva di avere svolto per il CP_5 resistente (testi e . Tes_1 CP_5
In realtà, reputa la Corte che non sia stato disatteso l'onere probatorio gravante sulla ricorrente, secondo i principi sopra richiamati, ricavandosi dalla prova testimoniale la conferma sia della circostanza che la ha svolto attività Pt_1
5 lavorativa subordinata in favore di , quale colf e badante, in favore di Controparte_1 soggetti non autosufficienti, sia delle mansioni dedotte in ricorso e della modulazione oraria giornaliera della stessa, avendo i testimoni esaminati riferito in ordine alle predette circostanze.
Nel senso della continuità della prestazione lavorativa, e della natura delle mansioni per come descritte in ricorso, è certamente la dichiarazione del teste
[...]
(v. verbale ud 25.5.2021), la quale ha premesso di conoscere la ricorrente Tes_3 per averla vista in casa del e riferito che la sig.ra ha iniziato a
CP_1 Pt_1 lavorare per il IG. circa sette anni fa, non ricordo la data precisa;
sono a
CP_1 conoscenza che faceva da assistente a persona non autosufficiente e da colf in quanto siamo vicini di casa con il IG. ; ricordo che si è occupata della madre del
CP_1 Per_ IG. e quando questa è morta ha iniziato ad occuparsi di fratello del IG.
CP_1 che era stato colpito da ictus;
… da quando la ricorrente ha iniziato a
CP_1 lavorare il rapporto di lavoro non si è mai interrotto;
è cessato nel mese di luglio
2017 non ricordo la data precisa;
la ricorrente ha lavorato per il IG. tutti i CP_1 giorni dal lunedì alla domenica dalle 8,30/9,00 alle 15,00/15,30; ha fatto da badante Cont alla madre del IG. La IG.ra che conviveva con il resistente ed Controparte_4 era costretta a letto;
su incarico del IG. si occupava della madre, la lavava, CP_1 vestiva, le somministrava le medicine, preparava la prima colazione ed il pranzo e le dava da mangiare;
mi è capitato andando a trovare la IG.ra di vedere la CP_4
IG.ra accudirla e curare le piaghe di cui soffriva;
… faceva anche le pulizie Pt_1 domestiche, la vedevo lavare, stendere la biancheria e fare le pulizie;
puliva anche il laboratorio dove il IG. faceva le panelle, lo potevo vedere affacciandomi dal CP_1 balcone in quanto il laboratorio è fuori dall'abitazione nello stesso stabile;
ho anche visto la ricorrente portare in laboratorio la cesta con le patate che aveva pelato.
In merito alla durata del rapporto e alle mansioni ha riferito anche la teste
(v. verbale ud cit.) : ho lavorato per il IG. fino al 2019 e sono Testimone_4 CP_1
a conoscenza che dopo la morte della IG.ra la IG.ra ha iniziato ad CP_4 Pt_1 occuparsi di colpito da ictus e che era convivente con il resistente;
la Parte_2
IG.ra si occupava di vestire, lavare, preparare il pranzo e accudire Pt_1 Pt_2
… in quel periodo la ricorrente si occupava anche delle pulizie domestiche;
[...] quando ci cambiavamo il turno trovavo la casa pulita e io facevo le altre faccende domestiche;
posso dire che ci alternavamo nello svolgimento delle mansioni e delle faccende domestiche se c'erano esigenze di cambio turno;
quando la IG.ra è Pt_1 andata via io ho preso il suo posto con il suo orario dalle 9,00 alle 14,00 con le stesse ma-sioni; prima della sostituzione i miei orari erano variabili e sono cambiati nel corso degli anni;
io nel pomeriggio quando c'era la ricorrente facevo la badante, la colf, cucinavo, lavavo, stendevo mi occupavo della casa;
la sig.ra ha Pt_1
6 lavorato come badante e colf fino alla fine di luglio 2017; io ho continuato a lavorare fino al 31.12.2019; sono a conoscenza e posso confermare che dal mese di gennaio 2014 fino alla fine di luglio 2017 la IG.ra ha ricevuto istruzioni sullo Pt_1 svolgimento del proprio lavoro da . Controparte_1
Se ne ricava, dunque, che la , nell'eseguire le mansioni di “colf Pt_1 badante”, - ripetitive e predeterminate, per come descritte, sì da non necessitare di precise direttive o indicazioni - osservava un orario di gran lunga superiore a quello ordinario previsto dal Ccnl di categoria in quanto distribuito su sette giorni la settimana, e non ha goduto dell'intero periodo di ferie dovutegli secondo Ccnl, come esposto in ricorso.
La circostanza, tuttavia, che i testimoni abbiano fornito informazioni relative ad un periodo più limitato rispetto a quello dedotto dalla , quanto all'inizio Pt_1 dell'attività lavorativa presso l'abitazione del rende necessario collocare al CP_1 mese di gennaio 2015 (anziché dal 2010) lo svolgimento delle dedotte prestazioni da parte della ricorrente, nei termini accertati.
Difatti, la teste , che nella deposizione resa nel giudizio fra Tes_1 CP_5
e ha ammesso di avere iniziato la sua attività di badante e
[...] Controparte_1 colf per conto del proprio da gennaio 2015- v. pag.3 verbale d'udienza del CP_1
2.02.2021 nel giudizio n.2228/2018 R.G.) è colei che in tale veste di collaboratrice domestica e badante nel turno pomeridiano – io nel pomeriggio quando c'era la ricorrente facevo la badante, la colf, cucinavo, lavavo stendevo mi occupavo della casa - dava il “cambio” alla ricorrente e quando è andata via ..alla fine di luglio 2017 ho preso il suo posto con il suo orario dalle 9,00 alle 14,00; sicché la diretta conoscenza dell'attività della consente di privilegiare tale resoconto rispetto a Pt_1 quello della teste che, in quanto vicina e frequentatrice della casa del S_ CP_1 può certamente avere visto e incontrato la intenta a svolgere le mansioni che Pt_1 ha descritto, pur non potendo avere l'esatta contezza né della durata del rapporto (che ha genericamente riferito essere iniziato circa sette anni fa (v. ud del 25.05.2021) né dell'esatto orario osservato nel turno lavorativo antimeridiano. Il resoconto testimoniale, inoltre, non pare contraddetto dalle informazioni apprese dai medesimi testimoni nell'omologo giudizio pendente fra il e il CP_5 Contr la
Va premesso, anzitutto, che tale giudizio si è concluso con la sentenza n.439/20245 di questa Corte che, in parziale riforma della sentenza del G.L. del
Tribunale di Termini Imerese n.883/2021, ha dichiarato intercorrente fra le predette parti un rapporto di lavoro subordinato riconducibile al livello C Super del Ccnl lavoro domestico, per avere il dall'1.11.2014 al 29.07.2017 con orario di CP_5 nove ore settimanali, valorizzando, quanto alle mansioni, la deposizione della teste
7 che aveva riferito che per tre ore giornaliere e tre giorni la settimana il Tes_1 si era occupato di accompagnare , fratello di , divenuto CP_5 Parte_2 CP_1 incapace di deambulare a causa di ictus, in occasione di terapie e visite sanitarie. Cont Nel ricorso introduttivo il aveva dedotto di avere lavorato per il CP_5 dal 1993 sino al luglio 2017, coadiuvandolo in qualità di operaio, presso il
[...] laboratorio sito in termini Imerese dalle 5,00 del mattino, occupandosi nell'attività di preparazione di prodotti alimentari che poi vendeva presso i mercati del circondario, rientrando in sede alle 15.30/16,00 del pomeriggio;
di essersi, altresì, dal 2008 anche occupato in qualità di badante della madre del per cinque giorni la settimana, CP_1
e, dal 2014, anche del fratello di quest'ultimo accompagnandolo in Parte_2 automobile ad effettuare le terapie.
Su tali circostanze hanno riferito in quel giudizio i medesimi testi e S_
; entrambe sottolineando che l'attività di badante nell'assistenza alla madre del Tes_1 era svolta dal dopo le ore 16,00 (ossia cessata l'attività di operaio CP_1 CP_5 per il laboratorio) per un'ora e mezza/due e per cinque giorni la settimana esclusi la domenica (quando c'era il mercato) ovvero il mercoledì o il giovedì (quando c'era il laboratorio); e quella di assistenza al fratello nelle ore pomeridiane, per due tre volte a settimana e per circa tre ore, accompagnandolo per la fisioterapie e per le visite specialistiche. v. dep. teste ud verbale ud 2.02.2021 e dep. teste Testimone_4 [...]
in verbale ud 19.10.2020, nel giudizio n.2228/2018 R.G.). Tes_3
All'evidenza, quindi, non sono ravvisabili mansioni e orari che spesso si sovrappongono e, come tali, incompatibili, come ritenuto dal Tribunale, poiché
l'attività che secondo i testimoni il avrebbe svolto come badante, aveva CP_5 impegnato, semmai, quest'ultimo nel solo turno pomeridiano – dopo le h.15,30 - e in alcuni giorni della settimana (laddove è emerso che la ha lavorato per sette Pt_1 giorni dalle 9.00 alle 14.00).
Su rapporto lavorativo dedotto in ricorso dalla è stato, altresì, esaminato Pt_1 il teste (all'epoca della deposizione ancora parte ricorrente del Controparte_5 contenzioso instaurato contro il v. verbale ud cit.) il quale ha Controparte_1 narrato che la ha iniziato a lavorare per il IG. in data 01.11.2010 Pt_1 CP_1 come badante di persone non autosufficienti e come colf;
sono a conoscenza dei fatti in quanto quando la ricorrente ha iniziato a lavorare io lavoravo per il IG. , CP_1 ho iniziato nel 1993; … il rapporto di lavoro tra la ricorrente ed il IG. è CP_1 continuata ininterrottamente e senza soluzione di continuità fino al 29.07.2017…. io ho smesso di lavorare dopo qualche giorno… è stato a dare le Controparte_1 istruzioni sullo svolgimento del lavoro alla IG.ra .; ……la ricorrente ha Pt_1 lavorato tutti i giorni dal lunedì alla domenica dalle ore 9,00 alle ore 15,00; io la vedevo ogni giorno lavorando anche io per il IG. nel laboratorio mi CP_1
8 occupavo di preparare le panelle, crocchè ecc;
…si occupava della madre del resistente IG.ra costretta a letto…. la lavava, vestiva, le Controparte_4 somministrava le medicine, preparava la prima colazione ed il pranzo e le dava da mangiare;
anche io la aiutavo quando non c'era a lavarla e a Controparte_1 vestirla a girarla nel letto;
……si occupava delle pulizie domestiche e dava una mano in laboratorio facendo le pulizie e pelando le patate;
… dopo la morte della madre del resistente la IG.ra ha iniziato ad occuparsi del fratello che Pt_1 Parte_2 Per_ aveva avuto un ictus;
anche io mi sono occupato di lo portavo a fare la terapia, lo facevo uscire, facevamo un poco ciascuno con;
…..la IG.ra Controparte_1
si occupava di vestire, lavare, preparare il pranzo e accudire;
Pt_1 Parte_2
…anche in questo periodo la ricorrente si è occupata delle pulizie domestiche. (v. verbale ud
Tali dichiarazioni, laddove concordanti e riscontrate da quelle rese dagli altri due testi nei limiti temporali suddetti, possono ritenersi attendibili (nonostante l'attuale pendenza del contenzioso con il risultando, invece, smentito il CP_1 resoconto del teste con riguardo alla conoscenza dei fatti (assistenza della alla Pt_1 madre del sin dal 2010) dall'esito del giudizio definito con la sentenza CP_1
n.439/2024, su citata.
In conclusione, l'appellato, non ha adempiuto all'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'obbligazione a suo carico, ossia di avere corrisposto l'integrale retribuzione dovuta e rivendicata dalla dipendente anche per straordinario, Tfr e ferie.
Proprio sulla base di tali risultanze processuali, in questa sede è stato conferito mandato al nominato C.T.U. di calcolare, sulla scorta dei parametri di cui al Ccnl sul rapporto di lavoro domestico, vigente ratione temporis:
1 -delle differenze retributive (anche per lavoro straordinario e festivo) eventualmente spettanti al ricorrente da gennaio 2015 sino al 29 luglio 2017, oltre mensilità aggiuntive (13^) tenendo conto delle mansioni di assistente a persone non autosufficienti (livello C super), in base all'orario h.9.00/14.00, da lunedì a domenica,
e tenendo conto di quanto la ricorrente ha ammesso di avere percepito durante tale periodo (€ 400,00 al mese sino a dicembre 2015 ed € 600,00 al mese da gennaio
2016) ;
2- dell'indennità sostitutiva delle ferie;
4- del Tfr per l'intero periodo.
Il C.T.U. dott. ha eseguito l'incarico ricevuto con Persona_2 relazione depositata in data 23 gennaio 2025, ed è pervenuto alla determinazione del complessivo credito di € € 43.682,88 per differenza retributive, indennità sostitutiva delle ferie non godute e Tfr, comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria sino al 30 gennaio 2025 (di cui € 3.163,63 a titolo di T.F.R.), cui vanno aggiunti gli
9 ulteriori interessi legali e la rivalutazione monetaria sino al saldo. (v. relazione in atti).
Si tratta di relazione contabile - alla quale si fa espresso rinvio (Cass.
10222/2009, nonché Cass. 16277/2010, 3367/2011 - le cui conclusioni questa Corte condivide integralmente in quanto immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti espletati.
In riforma della sentenza impugnata, andranno, quindi, riconosciute all'appellante le somme su indicate, oltre i contributi previdenziali omessi.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Vanno compensate nei rapporti con l' litisconsorte per la domanda di CP_2 versamento dei contributi.
Restano a carico dell'appellato i compensi già liquidati al ctu.
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n. 280/2022 emessa il 30 marzo 2022 dal Tribunale G.L. di
Termini Imerese dichiara che tra e è intercorso Parte_1 Controparte_1 un rapporto di lavoro subordinato riconducibile al livello C Super del Ccnl sul rapporto di lavoro domestico da gennaio 2015 sino al 29 luglio 2017, con orario
9.00/14.00, da lunedì a domenica, e per l'effetto, condanna l'appellato a CP_1 corrispondere alla lavoratrice la somma complessiva di € 43.682,88 per Pt_1 differenza retributive, indennità sostitutiva delle ferie non godute e Tfr, comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria sino al 30 gennaio 2025, con gli ulteriori interessi e rivalutazione sino al saldo effettivo. Condanna il al versamento CP_1 della contribuzione previdenziale omessa correlata alla retribuzione come sopra determinata.
Condanna l'appellato al rimborso delle spese del doppio grado di giudizio che liquida, per il primo, in € 3.750,00 e, per il secondo, in € 2.498,00, a titolo di compensi professionali, oltre iva cpa e spese generali come per legge, disponendone il pagamento in favore dell'Erario. Compensa le spese nei rapporti con l' CP_2
Lascia carico dell'appellato le spese della ctu espletata in questo grado.
Così deciso in Palermo, il 20 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Cinzia Alcamo Maria G. Di Marco
10
CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, sezione per le controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai IGg.ri Magistrati:
1. dott. Maria G. Di Marco Presidente
2. dott. Cinzia Alcamo Consigliere relatore
3. dott. Caterina Greco Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1023 R. G. anno 2022 promossa in grado di appello
DA
, rappresentata e difesa, dall'avv. Sergio Capasso ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Palermo, via Dante n. 322
-appellante-
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Piazza, elettivamente Controparte_1 domiciliato presso lo studio del difensore sito in Trabia (Pa), Via Scialabba n.32.
Appellato-
in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in
Palermo, Via Laurana n.59 presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale CP_2 rappresentato e difeso dagli Avv. Ti Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna
Rizzo.
Appellato
OGGETTO: retribuzione
All'udienza del 20 febbraio 2025 i procuratori delle parti costituite hanno insistito nelle conclusioni di cui ai propri atti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato nella Cancelleria del Tribunale G.L. di Termini
Imerese il 26 settembre 2018, aveva convenuto in giudizio Parte_1
e l , esponendo: Controparte_1 Controparte_3
1 - di avere lavorato alle dipendenze di , dall'1.11.2010 Controparte_1 ininterrottamente e senza soluzione di continuità, sino al 29.7.2017, senza alcuna regolarizzazione fiscale, previdenziale e contributiva, con le mansioni e la qualifica di colf e badante, livello C Super (quale assistente a persone non autosufficienti) del
Ccnl lavoro domestico, osservando l'orario, da lunedì a domenica, dalle ore 9.00 del mattino alle ore 15.00 del pomeriggio, per 42 ore settimanali;
- che, più precisamente, su incarico del si era occupata, come badante, CP_1 di accudire la madre convivente di quest'ultimo, , la quale era Controparte_4 allettata, provvedendo a lavarla, vestirla, a somministrarle i medicinali che le venivano prescritti, a prepararle la prima colazione e il pranzo, e a darle da mangiare;
di avere provveduto anche alle pulizie domestiche;
- che, successivamente, dopo la morte della , dal mese di Controparte_4 novembre del 2014, ancora su incarico del pur continuando a svolgere i CP_1 lavori domestici, rimasto invariato l'orario di lavoro, aveva accudito il fratello convivente, invalido a causa di un ictus, aiutandolo nel vestirlo, nel preparargli il pranzo e, all'occorrenza, nella pulizia e igiene personale;
- che le era stata corrisposta, per l'attività lavorativa svolta, una retribuzione mensile di € 700,00 dall'1.11.2010 al mese di ottobre 2014, di € 400,00 dal mese di novembre 2014 al mese di dicembre 2015 e di € 600,00 dal mese di gennaio 2016 al 29.7.2017. Cont Sulla scorta dei conteggi prodotti, aveva chiesto pertanto la condanna del alla corresponsione delle differenze commisurate alle retribuzioni stabilite dal
[...]
CCNL del settore del Lavoro Domestico, pari ad € 51.340,13 per differenze retributive a titolo di lavoro ordinario, straordinario e festivo, …limitatamente a quanto non corrispostole durante tutti gli anni di servizio reso nonché di indennità per ferie maturate e non godute e per permessi retribuiti maturati e non goduti, nonché le somme spettanti a titolo di tredicesima mensilità e il TFR, oltre alla regolarizzazione della contribuzione previdenziale.
Si era costituito con memoria del 6.2.2021, che aveva Controparte_1 contestato la domanda negando la sussistenza del dedotto rapporto lavorativo.
L' chiedeva, previo accertamento della sussistenza del lavoro subordinato, CP_2 la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi omessi, nei limiti della prescrizione.
Nel contradditorio delle parti, previa istruzione orale (e acquisizione del ricorso e dei verbali di udienza di assunzione della prova testimoniale nel giudizio n.
2228/2018 pendente fra e ) con sentenza n. Controparte_5 Controparte_1
280/2022 del 30 marzo 2022 il Tribunale rigettava la domanda.
2 Riteneva il G.L. che attraverso le assunte fonti testimoniali non fosse stata raggiunta la prova delle dedotte modalità di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato, relativamente al servizio di assistenza domestica prestato nell'interesse della madre e del fratello del CP_1
Valutava che i testimoni avessero riferito circostanze contraddittorie rispetto a Cont quanto dichiarato nel distinto giudizio instaurato da contro il Controparte_5
e dallo stesso nel ricorso da lui proposto;
che, inoltre, la ricostruzione
[...] CP_5 della vicenda per cui è causa, così come descritta in ricorso e dai testi escussi risultasse poco verosimile trattandosi dell'espletamento di mansioni e dell'osservanza di orari che spesso si sovrappongono fra loro e, come tali, incompatibili.
Considerava, poi, la rilevanza del dato documentale derivante dall'estratto conto previdenziale del - attestante il fatto che tra il 28/4/2016 ed il CP_5
28/9/2017 costui era stato assunto alle dipendenze di altra ditta ( ) - Controparte_6 siccome idoneo a smentire l'assunto di una concorrente prestazione svolta al servizio del sia dal medesimo che dalla . CP_1 Pt_1
Per la riforma di tale decisione ha proposto appello , con Parte_1 ricorso depositato il 30 settembre 2022, lamentando, con i primi due motivi, il travisamento e l'erronea valutazione dell'esito della prova orale con riguardo all'esistenza del rapporto lavorativo con vincolo della subordinazione e delle circostanze dedotte in ricorso, quanto a natura delle mansioni e articolazione oraria della prestazione, per avere i testimoni fornito dichiarazioni perfettamente compatibili con quelle rese nel distinto giudizio n.2780/2018 R.G. le cui risultanze i
Tribunale avrebbe erroneamente valutato;
ribadendo, con il terzo motivo, la mancata contestazione delle richieste economiche avanzate in ricorso e documentate dai conteggi allegati.
Si è costituito con memoria del 9 ottobre 2024, eccependo Controparte_1
l'infondatezza dei motivi di gravame di cui ha chiesto il rigetto. L' ha ribadito le argomentazioni già formulate. CP_2
All'udienza del 20 febbraio 2025 la causa, istruita con ctu contabile, è stata decisa previa discussione e sulle conclusioni delle parti, come da dispositivo steso in calce.
*******
I primi due motivi sono, in parte, fondati.
La ripropone, in forma di doglianza, le domande formulate in primo Pt_1 grado rivalutando criticamente il percorso argomentativo del Tribunale quanto alla validità delle dichiarazioni raccolte dai testi , e utili, Tes_1 CP_5 S_
3 secondo la sua rivisitazione, a ricavarne una ricostruzione dei fatti coincidente con quella posta a fondamento della domanda.
Giova premettere, allora, che la retribuzione costituisce un elemento essenziale del contratto di lavoro subordinato, che si presume a titolo oneroso, ragion per cui il lavoratore è chiamato a dimostrare unicamente di aver prestato attività di lavoro in regime di subordinazione per il convenuto per un determinato arco temporale, mentre grava sul datore di lavoro la prova dell'esatto adempimento di quanto dovuto così da estinguere l'avverso diritto azionato (Cass. SS.UU. 30.10.2001 n.13533 ed in senso conforme Cass. Sez. II n.13925 del 25 settembre 2002; Cass. Sez. III n.18315 del
01,12,2003; Cass. Sez. III n.8615 del 12.04.2006; Cass. Sez. I, n.1743 del
26.01.2007), che se, di norma, viene offerta documentalmente tramite la produzione delle buste paga quietanzate dal lavoratore, si presta, in mancanza, alla eventualità di mezzi di prova alternativi.
Con la precisazione che, in caso di prestazioni elementari, ripetitive e predeterminate nelle modalità di esecuzione - come quelle prospettate in ricorso in relazione alla dedotta attività di “badante colf”, il criterio qualificante il rapporto di lavoro subordinato, rappresentato dall'assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare, può non risultare significativo, occorrendo, quindi, fare ricorso a criteri distintivi sussidiari quali la continuità e la durata del rapporto medesimo, le modalità die rogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza o meno di una pur minima organizzazione imprenditoriale e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore, senza che rilevi di per sé l'assenza di potere disciplinare né quello direttivo esercitato in modo continuativo – v. Cass. Sez. L, sent. n. 23846 del 11/10/2017, n. 8364/2014 e n.9251/2010.
Quanto al lavoro straordinario la costante giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. n.16150/2018) ritiene che “Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice” e che il lavoratore deve dimostrare rigorosamente la relativa prestazione e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi elementi quantitativi (cfr., tra tante, Cass.sez.lav.n.8521/2015 e Cass sez. L., Sent n. 3714 del 16/02/2009 secondo la quale “Il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di
4 ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova.
Il lavoratore deve, cioè, fornire, in modo pieno e rigoroso, la prova positiva dell'esistenza e della durata del proprio impegno lavorativo, dell'esecuzione della prestazione lavorativa anche oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti, ed anche la sua effettiva consistenza, configurandosi lo svolgimento dell'attività lavorativa e quello "in eccedenza” rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata, così come il diritto postulato a titolo di differenze retributive trova la sua causa genetica in un rapporto di lavoro svolto in eccesso rispetto a quello la cui retribuzione è stata riconosciuta dal datore di lavoro.
Nella valutazione della prova orale, circa le modalità di svolgimento della prestazione, il decidente ha considerato che i testimoni ascoltati hanno riferito che la ricorrente nel periodo 2010-2017 svolse le mansioni di colf e di badante, dapprima, in favore della madre del convenuto e, dopo la morte di quest'ultima, nei riguardi del di lui fratello, occupandosi della cura e dell'accudimento di entrambi, in quanto soggetti non autosufficienti nonché dell'espletamento delle faccende domestiche.
Hanno, inoltre, dichiarato che lavorava tutti i giorni dal lunedì alla domenica dalle
8,30/9,00 alle 15,00/15,30, osservando le disposizioni impartite dal . CP_1
Ne ha ricavato che non vi fossero elementi sufficienti a ritenere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra le parti, poiché, quanto al dedotto potere direttivo, prevalente dato istruttorio indicativo della rivendicata subordinazione, i testi e hanno riferito genericamente che la ricorrente riceveva le Tes_1 CP_5 istruzioni in ordine alla mansioni da svolgere dal convenuto, ma nessun dato è emerso in merito agli ulteriori indici presuntivi della subordinazione (esercizio del poter disciplinare da parte del resistente, obbligo per la di comunicare Pt_1 preventivamente i giorni di assenza e di attendere l'altrui determinazione autorizzativa, onere per l'istante di osservare e rispettare le avverse diposizioni organizzative, percezione di una retribuzione con cadenza periodica e predeterminata).
Il Tribunale ha poi ritenuto tali deposizioni scarsamente attendibili per avere i testi riferito di conoscere circostanze (quanto a mansioni e orari di lavoro) che avrebbero potuto apprendere solo in quanto assidui frequentatori della casa del convenuto (la ovvero incompatibili con le analoghe prestazioni che, con il S_ ricorso nel giudizio n.228/2018 R.G., il asseriva di avere svolto per il CP_5 resistente (testi e . Tes_1 CP_5
In realtà, reputa la Corte che non sia stato disatteso l'onere probatorio gravante sulla ricorrente, secondo i principi sopra richiamati, ricavandosi dalla prova testimoniale la conferma sia della circostanza che la ha svolto attività Pt_1
5 lavorativa subordinata in favore di , quale colf e badante, in favore di Controparte_1 soggetti non autosufficienti, sia delle mansioni dedotte in ricorso e della modulazione oraria giornaliera della stessa, avendo i testimoni esaminati riferito in ordine alle predette circostanze.
Nel senso della continuità della prestazione lavorativa, e della natura delle mansioni per come descritte in ricorso, è certamente la dichiarazione del teste
[...]
(v. verbale ud 25.5.2021), la quale ha premesso di conoscere la ricorrente Tes_3 per averla vista in casa del e riferito che la sig.ra ha iniziato a
CP_1 Pt_1 lavorare per il IG. circa sette anni fa, non ricordo la data precisa;
sono a
CP_1 conoscenza che faceva da assistente a persona non autosufficiente e da colf in quanto siamo vicini di casa con il IG. ; ricordo che si è occupata della madre del
CP_1 Per_ IG. e quando questa è morta ha iniziato ad occuparsi di fratello del IG.
CP_1 che era stato colpito da ictus;
… da quando la ricorrente ha iniziato a
CP_1 lavorare il rapporto di lavoro non si è mai interrotto;
è cessato nel mese di luglio
2017 non ricordo la data precisa;
la ricorrente ha lavorato per il IG. tutti i CP_1 giorni dal lunedì alla domenica dalle 8,30/9,00 alle 15,00/15,30; ha fatto da badante Cont alla madre del IG. La IG.ra che conviveva con il resistente ed Controparte_4 era costretta a letto;
su incarico del IG. si occupava della madre, la lavava, CP_1 vestiva, le somministrava le medicine, preparava la prima colazione ed il pranzo e le dava da mangiare;
mi è capitato andando a trovare la IG.ra di vedere la CP_4
IG.ra accudirla e curare le piaghe di cui soffriva;
… faceva anche le pulizie Pt_1 domestiche, la vedevo lavare, stendere la biancheria e fare le pulizie;
puliva anche il laboratorio dove il IG. faceva le panelle, lo potevo vedere affacciandomi dal CP_1 balcone in quanto il laboratorio è fuori dall'abitazione nello stesso stabile;
ho anche visto la ricorrente portare in laboratorio la cesta con le patate che aveva pelato.
In merito alla durata del rapporto e alle mansioni ha riferito anche la teste
(v. verbale ud cit.) : ho lavorato per il IG. fino al 2019 e sono Testimone_4 CP_1
a conoscenza che dopo la morte della IG.ra la IG.ra ha iniziato ad CP_4 Pt_1 occuparsi di colpito da ictus e che era convivente con il resistente;
la Parte_2
IG.ra si occupava di vestire, lavare, preparare il pranzo e accudire Pt_1 Pt_2
… in quel periodo la ricorrente si occupava anche delle pulizie domestiche;
[...] quando ci cambiavamo il turno trovavo la casa pulita e io facevo le altre faccende domestiche;
posso dire che ci alternavamo nello svolgimento delle mansioni e delle faccende domestiche se c'erano esigenze di cambio turno;
quando la IG.ra è Pt_1 andata via io ho preso il suo posto con il suo orario dalle 9,00 alle 14,00 con le stesse ma-sioni; prima della sostituzione i miei orari erano variabili e sono cambiati nel corso degli anni;
io nel pomeriggio quando c'era la ricorrente facevo la badante, la colf, cucinavo, lavavo, stendevo mi occupavo della casa;
la sig.ra ha Pt_1
6 lavorato come badante e colf fino alla fine di luglio 2017; io ho continuato a lavorare fino al 31.12.2019; sono a conoscenza e posso confermare che dal mese di gennaio 2014 fino alla fine di luglio 2017 la IG.ra ha ricevuto istruzioni sullo Pt_1 svolgimento del proprio lavoro da . Controparte_1
Se ne ricava, dunque, che la , nell'eseguire le mansioni di “colf Pt_1 badante”, - ripetitive e predeterminate, per come descritte, sì da non necessitare di precise direttive o indicazioni - osservava un orario di gran lunga superiore a quello ordinario previsto dal Ccnl di categoria in quanto distribuito su sette giorni la settimana, e non ha goduto dell'intero periodo di ferie dovutegli secondo Ccnl, come esposto in ricorso.
La circostanza, tuttavia, che i testimoni abbiano fornito informazioni relative ad un periodo più limitato rispetto a quello dedotto dalla , quanto all'inizio Pt_1 dell'attività lavorativa presso l'abitazione del rende necessario collocare al CP_1 mese di gennaio 2015 (anziché dal 2010) lo svolgimento delle dedotte prestazioni da parte della ricorrente, nei termini accertati.
Difatti, la teste , che nella deposizione resa nel giudizio fra Tes_1 CP_5
e ha ammesso di avere iniziato la sua attività di badante e
[...] Controparte_1 colf per conto del proprio da gennaio 2015- v. pag.3 verbale d'udienza del CP_1
2.02.2021 nel giudizio n.2228/2018 R.G.) è colei che in tale veste di collaboratrice domestica e badante nel turno pomeridiano – io nel pomeriggio quando c'era la ricorrente facevo la badante, la colf, cucinavo, lavavo stendevo mi occupavo della casa - dava il “cambio” alla ricorrente e quando è andata via ..alla fine di luglio 2017 ho preso il suo posto con il suo orario dalle 9,00 alle 14,00; sicché la diretta conoscenza dell'attività della consente di privilegiare tale resoconto rispetto a Pt_1 quello della teste che, in quanto vicina e frequentatrice della casa del S_ CP_1 può certamente avere visto e incontrato la intenta a svolgere le mansioni che Pt_1 ha descritto, pur non potendo avere l'esatta contezza né della durata del rapporto (che ha genericamente riferito essere iniziato circa sette anni fa (v. ud del 25.05.2021) né dell'esatto orario osservato nel turno lavorativo antimeridiano. Il resoconto testimoniale, inoltre, non pare contraddetto dalle informazioni apprese dai medesimi testimoni nell'omologo giudizio pendente fra il e il CP_5 Contr la
Va premesso, anzitutto, che tale giudizio si è concluso con la sentenza n.439/20245 di questa Corte che, in parziale riforma della sentenza del G.L. del
Tribunale di Termini Imerese n.883/2021, ha dichiarato intercorrente fra le predette parti un rapporto di lavoro subordinato riconducibile al livello C Super del Ccnl lavoro domestico, per avere il dall'1.11.2014 al 29.07.2017 con orario di CP_5 nove ore settimanali, valorizzando, quanto alle mansioni, la deposizione della teste
7 che aveva riferito che per tre ore giornaliere e tre giorni la settimana il Tes_1 si era occupato di accompagnare , fratello di , divenuto CP_5 Parte_2 CP_1 incapace di deambulare a causa di ictus, in occasione di terapie e visite sanitarie. Cont Nel ricorso introduttivo il aveva dedotto di avere lavorato per il CP_5 dal 1993 sino al luglio 2017, coadiuvandolo in qualità di operaio, presso il
[...] laboratorio sito in termini Imerese dalle 5,00 del mattino, occupandosi nell'attività di preparazione di prodotti alimentari che poi vendeva presso i mercati del circondario, rientrando in sede alle 15.30/16,00 del pomeriggio;
di essersi, altresì, dal 2008 anche occupato in qualità di badante della madre del per cinque giorni la settimana, CP_1
e, dal 2014, anche del fratello di quest'ultimo accompagnandolo in Parte_2 automobile ad effettuare le terapie.
Su tali circostanze hanno riferito in quel giudizio i medesimi testi e S_
; entrambe sottolineando che l'attività di badante nell'assistenza alla madre del Tes_1 era svolta dal dopo le ore 16,00 (ossia cessata l'attività di operaio CP_1 CP_5 per il laboratorio) per un'ora e mezza/due e per cinque giorni la settimana esclusi la domenica (quando c'era il mercato) ovvero il mercoledì o il giovedì (quando c'era il laboratorio); e quella di assistenza al fratello nelle ore pomeridiane, per due tre volte a settimana e per circa tre ore, accompagnandolo per la fisioterapie e per le visite specialistiche. v. dep. teste ud verbale ud 2.02.2021 e dep. teste Testimone_4 [...]
in verbale ud 19.10.2020, nel giudizio n.2228/2018 R.G.). Tes_3
All'evidenza, quindi, non sono ravvisabili mansioni e orari che spesso si sovrappongono e, come tali, incompatibili, come ritenuto dal Tribunale, poiché
l'attività che secondo i testimoni il avrebbe svolto come badante, aveva CP_5 impegnato, semmai, quest'ultimo nel solo turno pomeridiano – dopo le h.15,30 - e in alcuni giorni della settimana (laddove è emerso che la ha lavorato per sette Pt_1 giorni dalle 9.00 alle 14.00).
Su rapporto lavorativo dedotto in ricorso dalla è stato, altresì, esaminato Pt_1 il teste (all'epoca della deposizione ancora parte ricorrente del Controparte_5 contenzioso instaurato contro il v. verbale ud cit.) il quale ha Controparte_1 narrato che la ha iniziato a lavorare per il IG. in data 01.11.2010 Pt_1 CP_1 come badante di persone non autosufficienti e come colf;
sono a conoscenza dei fatti in quanto quando la ricorrente ha iniziato a lavorare io lavoravo per il IG. , CP_1 ho iniziato nel 1993; … il rapporto di lavoro tra la ricorrente ed il IG. è CP_1 continuata ininterrottamente e senza soluzione di continuità fino al 29.07.2017…. io ho smesso di lavorare dopo qualche giorno… è stato a dare le Controparte_1 istruzioni sullo svolgimento del lavoro alla IG.ra .; ……la ricorrente ha Pt_1 lavorato tutti i giorni dal lunedì alla domenica dalle ore 9,00 alle ore 15,00; io la vedevo ogni giorno lavorando anche io per il IG. nel laboratorio mi CP_1
8 occupavo di preparare le panelle, crocchè ecc;
…si occupava della madre del resistente IG.ra costretta a letto…. la lavava, vestiva, le Controparte_4 somministrava le medicine, preparava la prima colazione ed il pranzo e le dava da mangiare;
anche io la aiutavo quando non c'era a lavarla e a Controparte_1 vestirla a girarla nel letto;
……si occupava delle pulizie domestiche e dava una mano in laboratorio facendo le pulizie e pelando le patate;
… dopo la morte della madre del resistente la IG.ra ha iniziato ad occuparsi del fratello che Pt_1 Parte_2 Per_ aveva avuto un ictus;
anche io mi sono occupato di lo portavo a fare la terapia, lo facevo uscire, facevamo un poco ciascuno con;
…..la IG.ra Controparte_1
si occupava di vestire, lavare, preparare il pranzo e accudire;
Pt_1 Parte_2
…anche in questo periodo la ricorrente si è occupata delle pulizie domestiche. (v. verbale ud
Tali dichiarazioni, laddove concordanti e riscontrate da quelle rese dagli altri due testi nei limiti temporali suddetti, possono ritenersi attendibili (nonostante l'attuale pendenza del contenzioso con il risultando, invece, smentito il CP_1 resoconto del teste con riguardo alla conoscenza dei fatti (assistenza della alla Pt_1 madre del sin dal 2010) dall'esito del giudizio definito con la sentenza CP_1
n.439/2024, su citata.
In conclusione, l'appellato, non ha adempiuto all'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'obbligazione a suo carico, ossia di avere corrisposto l'integrale retribuzione dovuta e rivendicata dalla dipendente anche per straordinario, Tfr e ferie.
Proprio sulla base di tali risultanze processuali, in questa sede è stato conferito mandato al nominato C.T.U. di calcolare, sulla scorta dei parametri di cui al Ccnl sul rapporto di lavoro domestico, vigente ratione temporis:
1 -delle differenze retributive (anche per lavoro straordinario e festivo) eventualmente spettanti al ricorrente da gennaio 2015 sino al 29 luglio 2017, oltre mensilità aggiuntive (13^) tenendo conto delle mansioni di assistente a persone non autosufficienti (livello C super), in base all'orario h.9.00/14.00, da lunedì a domenica,
e tenendo conto di quanto la ricorrente ha ammesso di avere percepito durante tale periodo (€ 400,00 al mese sino a dicembre 2015 ed € 600,00 al mese da gennaio
2016) ;
2- dell'indennità sostitutiva delle ferie;
4- del Tfr per l'intero periodo.
Il C.T.U. dott. ha eseguito l'incarico ricevuto con Persona_2 relazione depositata in data 23 gennaio 2025, ed è pervenuto alla determinazione del complessivo credito di € € 43.682,88 per differenza retributive, indennità sostitutiva delle ferie non godute e Tfr, comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria sino al 30 gennaio 2025 (di cui € 3.163,63 a titolo di T.F.R.), cui vanno aggiunti gli
9 ulteriori interessi legali e la rivalutazione monetaria sino al saldo. (v. relazione in atti).
Si tratta di relazione contabile - alla quale si fa espresso rinvio (Cass.
10222/2009, nonché Cass. 16277/2010, 3367/2011 - le cui conclusioni questa Corte condivide integralmente in quanto immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti espletati.
In riforma della sentenza impugnata, andranno, quindi, riconosciute all'appellante le somme su indicate, oltre i contributi previdenziali omessi.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Vanno compensate nei rapporti con l' litisconsorte per la domanda di CP_2 versamento dei contributi.
Restano a carico dell'appellato i compensi già liquidati al ctu.
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n. 280/2022 emessa il 30 marzo 2022 dal Tribunale G.L. di
Termini Imerese dichiara che tra e è intercorso Parte_1 Controparte_1 un rapporto di lavoro subordinato riconducibile al livello C Super del Ccnl sul rapporto di lavoro domestico da gennaio 2015 sino al 29 luglio 2017, con orario
9.00/14.00, da lunedì a domenica, e per l'effetto, condanna l'appellato a CP_1 corrispondere alla lavoratrice la somma complessiva di € 43.682,88 per Pt_1 differenza retributive, indennità sostitutiva delle ferie non godute e Tfr, comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria sino al 30 gennaio 2025, con gli ulteriori interessi e rivalutazione sino al saldo effettivo. Condanna il al versamento CP_1 della contribuzione previdenziale omessa correlata alla retribuzione come sopra determinata.
Condanna l'appellato al rimborso delle spese del doppio grado di giudizio che liquida, per il primo, in € 3.750,00 e, per il secondo, in € 2.498,00, a titolo di compensi professionali, oltre iva cpa e spese generali come per legge, disponendone il pagamento in favore dell'Erario. Compensa le spese nei rapporti con l' CP_2
Lascia carico dell'appellato le spese della ctu espletata in questo grado.
Così deciso in Palermo, il 20 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Cinzia Alcamo Maria G. Di Marco
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