Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 20/03/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Riccardo Baudinelli -Presidente relatore
Dott. Stefano Tarantola -Consigliere
Dott. Francesca Traverso -Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 154/2022 R.G. promossa da
(COD. FISC: ) nato in GENOVA (GE) il 17/09/1956 Parte_1 C.F._1
(COD. FISC: ) nato in GENOVA (GE) il Parte_2 C.F._2
11/07/1952 - elettivamente domiciliati presso il difensore in VIA IPPOLITO D'ASTE 1/5
16121 GENOVA - rappresentati e difesi dagli Avv.ti CARRETTO GIUSEPPE e GHIARA
PAOLO; attori in riassunzione nei confronti di
(COD. FISC. ) Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso l'avvocatura comunale in VIA GARIBALDI, 9 16124
GENOVA - rappresentato e difeso dagli Avv.ti CAPIZZI LUCA e ALLASIA MARIA
LAURA; convenuto in riassunzione
CONCLUSIONI
Per gli attori in riassunzione e : “Piaccia all'Ill.ma Corte Parte_1 Parte_2
di Appello, contrariis reiectis, previa declaratoria della non compensabilità del credito vantato dagli appellanti per euro 73.020,41 con i controcrediti fatti valere dal per CP_1
le ragioni esposte in narrativa, dichiarare tenuto e, pertanto, condannare il CP_1
a corrispondere a favore degli appellanti la somma di lire 141.387.239 (euro
[...]
73.020,41) per i motivi, i titoli e le causali indicati in narrativa, oltre gli interessi nella misura in precedenza indicata o in quella meglio vista dal Collegio, e la rivalutazione monetaria, dal dovuto al saldo. Con ogni conseguente pronuncia. Si chiede, inoltre, che il Giudice di appello proceda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità in favore degli appellanti così come stabilito dall'Ordinanza della S.C. di Cassazione n. 34196/2021. Con vittoria delle spese di lite del presente grado di giudizio. Con ogni più ampia riserva”
Per il convenuto in riassunzione : “Piaccia all'Ill.ma Corte di Controparte_1
Appello, contrariis reiectis,
- in via pregiudiziale: dichiarare il difetto di legittimazione / interesse a ricorrere dell'Ing.
quale cessionario dei crediti della nonché dell'Ing. Parte_1 Parte_3 Pt_1
e Dott. quali cessionari del Fallimento Prebeton;
[...] Parte_2
- nel merito: dichiarare la compensabilità del credito vantato dagli appellati in riassunzione per euro 73.020,41 con i controcrediti fatti valere dal per le ragioni esposte in CP_1
narrativa;
- nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui non fosse ritenuta la sopracitata compensabilità dei crediti e fosse accolta la domanda di pagamento per euro
73.020,41, liquidare gli interessi legali a decorrere dalla data dell'atto di citazione in primo grado nel 2007.
In ogni caso, con vittoria nelle spese e competenze professionali del giudizio di legittimità
e del presente grado di giudizio, oltre spese generali ed oneri previdenziali accessori (pari al 24,40% per gli avvocati pubblici, in luogo di IVA e CPA)”.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Udito il relatore ed esaminati gli atti, trattenuta in decisione senza termini all'esito dell'udienza del 5/3/2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c.;
Rilevato che in relazione all'udienza collegiale in data 12/2/2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., né gli attori in riassunzione né il convenuto in riassunzione, entrambi costituiti, depositavano note;
3
Rilevato che le parti non depositavano note nemmeno in relazione alla successiva udienza in data 5/3/2025, cui la causa era rinviata ai sensi degli artt. 127 ter comma 4 e 309 c.p.c.;
Ritenuto che pertanto, ai sensi dell'art. 127 ter comma 4 c.p.c., deve essere ordinata la cancellazione della causa da ruolo e l'estinzione del presente giudizio di rinvio da cassazione;
In proposito si osserva ancora che il provvedimento con il quale il collegio dichiara l'estinzione del procedimento deve essere emesso con la forma della sentenza ex art. 307 ultimo comma c.p.c. (vedi in tal senso Cass. 5163/91, Cass. 14936/2000; vedi anche
Cass. 11434/2007 secondo cui, a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al collegio nell'attuale struttura collegiale del giudizio di appello e ha natura formale di sentenza non essendo, detti provvedimenti, più soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili in cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.; in senso conforme vedi anche Cass. 19124/2004); al giudizio di rinvio, a seguito di pronuncia della Cassazione, ai sensi dell'art. 394 c.p.c., si applicano “le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice al quale la Corte ha rinviato la causa”.
L'estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la regola generale di cui all'art. 310 u.c. c.p.c.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter, 181 e 309 c.p.c.,
Dichiara l'estinzione del giudizio di rinvio da cassazione promosso da e Parte_1
nei confronti del , con atto notificato il 15/2/2022; Parte_2 Controparte_1
ordinando la cancellazione della causa dal ruolo.
Genova, 12/03/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Baudinelli