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Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 18/12/2024, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 375/2021 RG
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Massimo Gullino Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
3 Dott. ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento avverso la sentenza 1115/2021 pubblicata in data 20 maggio 2021 dal Tribunale di Reggio Calabria vertente
TRA
la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. Antonino Parte_1
Quattrone
appellante -
E
, la cui Controparte_1
rappresentanza e difesa è curata dall'avv. Vincenzo Adamo
nonchè
Controparte_2
- c.f. , con gli avv. Alessandro
[...] P.IVA_1
Nicolodi e Filippo Napoli
- appellati -
Conclusioni: come da scritti difensivi
Svolgimento del processo Con l' originario ricorso (deceduto in corso di causa, cui CP_3
subentrava l'attuale appellante) ha chiesto di :
1) accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità della pretesa impositiva e conseguentemente della cartella di pagamento per i motivi suesposti;
2) in via subordinata accertare e statuire l'intervenuta prescrizione delle somme ingiunte con riferimento agli anni 2007/2012;
3) in via subordinata rideterminare le somma dovuta.
Agiva avverso la cartella di pagamento n° 09420180002566310, notificata, a mezzo PEC, il 08.02.18 con la quale era stata ingiunto il pagamento della somma di € 25.393,38 relativa a contributi Inarcassa anni 2007-2015.
Sia che si costituivano e contestavano la domanda. CP_1 CP_2
Il primo giudice ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al rimborso delle spese di giudizio.
Quanto alla prescrizione ,ha così motivato :
- la contestazione concerne una cartella di pagamento emessa nell'interesse della
( cartella di pagamento n° 09420180002566310, notificata, a mezzo CP_2
PEC, il 08.02.18 )con la quale era stata ingiunto il pagamento della somma di €
25.393,38 relativa a contributi Inarcassa anni 2007-2015;
- quanto alla prescrizione il motivo è limitato al periodo 2007- 2012 e il termine quinquennale è stato interrotto con una missiva di pervenuta al CP_2
ricorrente il 30.7. 2009 e relativa agli anni 2005 e 2007 e da una seconda lettera pervenuta al ricorrente con avviso attestato il 1.7. 2014 , avente a oggetto i contributi dal 2007 al 2014 indicati nell'estratto debitorio;
-circa la validità della comunicazione delle lettere, l' prova la licenza CP_2
concessa al servizio di posta privata Nexive S.p.A. già a far tempo delle comunicazioni;
l' eccezione di che il termine decorre dalla conoscenza dei redditi , CP_2
che non era avvenuta spontaneamente dal ricorrente, avendola dovuta acquisire dagli uffici finanziari , è fondata in base all'art 18 legge 6 del 1981 che fa decorrere la prescrizione dalla comunicazione dei redditi e nel caso di specie , in mancanza di comunicazione dei redditi da parte dell'interessato ,le pretese non sono comunque prescritte e vi sono anche i sopradetti atti interruttivi.
Il primo giudice ha poi disatteso i tre vizi formali proposti dalla parte opponente ,
dopo averne rilevato la tempestività ai sensi dell'articolo 617 cpc (Vizio del messaggio di posta elettronica per mancata sottoscrizione;
difetto di motivazione e mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi;
assunzione del personale dell' senza pubblico concorso e Controparte_1
conseguente invalidità degli atti emessi nell'esercizio delle funzioni di riscossione).
L'appello.
Avverso la sentenza propone appello l'opponente per due motivi , di seguito trattati;
resistono gli appellati .
Dopo alcuni rinvii, dovuti alla calendarizzazione delle cause legata all'emergenza
COVID, il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 12.9 2023, fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 28.10.2024
Motivi della decisione
Con il primo motivo di appello si deduce che il Giudice di prime cure,
erroneamente avrebbe considerato quale atto interruttivo la seconda lettera con avviso attestato il 1.7. 2014 , assumendo che la stessa “ non risulta essere stata notificata. Non sussiste agli atti nessuna ricevuta postale che attesti la notifica”.
Il motivo è inammissibile poiché la negazione della ricezione dell'anzidetta diffida viene proposta per la prima volta in appello, non essendovene traccia nelle difese di primo grado, neppure nell'atto di riassunzione, nel quale l'odierna appellante si è dilungata nella trattazione dei tre vizi formali , limitandosi in ordine alla prescrizione ad affermare che sarebbero decorsi 5 anni senza che l'Ente abbia mai richiesto il pagamento di alcuna somma;
non ha perciò preso posizione, per come era suo onere, per contestare l' allegazione e produzione documentale tempestivamente proposte dall'ente creditore sicchè, in applicazione del principio di circolarità degli oneri di allegazione e di prova, quei fatti si hanno per ammessi ed è preclusa la loro proposizione in appello . Analogamente alcuna contestazione è stata mai sollevata in ordine al fatto che la missiva stragiudiziale sia stata comunicata dalla società privata Nexive, al punto che tale profilo è stato trattato nelle note autorizzate di in via di cautela CP_2
difensiva , premettendo che era mancata una specifica censura su tale questione da parte della difesa dell'opponente.
La rilevata inammissibilità su entrambi i profili ora inammissibilmente sollevati assorbe ogni altra questione;
solo per completezza va dato atto che in ordine alla validità della notifica mediante la società privata Nexive, in via CP_2
prudenziale ha ritenuto di evidenziare che secondo la giurisprudenza di legittimità
la riserva di era relativa soltanto alla notifica degli atti giudiziari e Parte_2
delle violazioni del codice della strada , ma anche di indicare dati specifici di verifica del possesso da parte della Nexive di licenza individuale per lo svolgimento del servizio postale ( vedi pposito elenco curato dal Ministero per lo
Sviluppo Economico); contro tali deduzioni e allegazioni l'appellante non contrappone alcuna specifica censura, limitandosi ad affermare apoditticamente che non avrebbe offerto alcuna prova di licenza rilasciata alla Nexive. CP_2
Con il secondo motivo di appello si insiste nella violazione degli articoli 21 e seguenti del codice dell'amministrazione digitale per assenza di firma elettronica respinta dal primo giudice ritenendo per la cartella esattoriale che “non si tratta di un vero e proprio atto amministrativo”.
Anche questo motivo è inammissibile, sia pure per tutt'altra ragione.
Invero, il primo giudice ha qualificato espressamente l'anzidetta eccezione quale opposizione agli atti esecutivi disciplinata dall'articolo 617 c.p.c. , dando atto della tempestività della sua proposizione.
Da ciò consegue che tale seconda censura andava proposta non con l'atto di appello, ma con il ricorso per cassazione, alla luce del consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui Qualora vengano proposte
contestualmente, con il medesimo atto, un' opposizione all'esecuzione e un'
opposizione agli atti esecutivi, l'impugnazione della conseguente sentenza deve
seguire il diverso regime applicabile per i distinti tipi di opposizione e, pertanto,
è soggetta alle forme e termini dell'appello con riguardo all'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., mentre è solo ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 111,
comma settimo, Cost., con riferimento alla parte della pronuncia relativa all'
opposizione agli atti esecutivi. (Sez. 3, Sentenza n. 13203 del 31/05/2010;
conformi Sez. 3, Sentenza n. 12730 del 21/06/2016; Sez. 3, Sentenza n. 20816 del
29/09/2009). Va dato atto che l'appellante ha prestato acquiescenza in ordine a ogni altra statuizione della sentenza ( ad esempio sulla decorrenza della prescrizione della comunicazione dei redditi , nonché sui residui vizi formali).
In conclusione va rigettato l'appello; le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e nei minimi stante la semplicità delle questioni (III scaglione DM n. 147/0222).
Alla soccombenza consegue l'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
P.Q.M.
la corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1115/2021 pubblicata in data 20 maggio 2021 dal Tribunale di Reggio Calabria da Parte_1
contro e : Controparte_1 CP_2
rigetta l'appello e condanna a rimborsare agli appellati le spese Parte_1
di difesa di questo grado, liquidate per ciascuno di essi € 1.983,00 oltre accessori di legge.
Ricorrono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Eugenio Scopelliti ) (dott. Massimo Gullino )
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Massimo Gullino Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
3 Dott. ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento avverso la sentenza 1115/2021 pubblicata in data 20 maggio 2021 dal Tribunale di Reggio Calabria vertente
TRA
la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. Antonino Parte_1
Quattrone
appellante -
E
, la cui Controparte_1
rappresentanza e difesa è curata dall'avv. Vincenzo Adamo
nonchè
Controparte_2
- c.f. , con gli avv. Alessandro
[...] P.IVA_1
Nicolodi e Filippo Napoli
- appellati -
Conclusioni: come da scritti difensivi
Svolgimento del processo Con l' originario ricorso (deceduto in corso di causa, cui CP_3
subentrava l'attuale appellante) ha chiesto di :
1) accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità della pretesa impositiva e conseguentemente della cartella di pagamento per i motivi suesposti;
2) in via subordinata accertare e statuire l'intervenuta prescrizione delle somme ingiunte con riferimento agli anni 2007/2012;
3) in via subordinata rideterminare le somma dovuta.
Agiva avverso la cartella di pagamento n° 09420180002566310, notificata, a mezzo PEC, il 08.02.18 con la quale era stata ingiunto il pagamento della somma di € 25.393,38 relativa a contributi Inarcassa anni 2007-2015.
Sia che si costituivano e contestavano la domanda. CP_1 CP_2
Il primo giudice ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al rimborso delle spese di giudizio.
Quanto alla prescrizione ,ha così motivato :
- la contestazione concerne una cartella di pagamento emessa nell'interesse della
( cartella di pagamento n° 09420180002566310, notificata, a mezzo CP_2
PEC, il 08.02.18 )con la quale era stata ingiunto il pagamento della somma di €
25.393,38 relativa a contributi Inarcassa anni 2007-2015;
- quanto alla prescrizione il motivo è limitato al periodo 2007- 2012 e il termine quinquennale è stato interrotto con una missiva di pervenuta al CP_2
ricorrente il 30.7. 2009 e relativa agli anni 2005 e 2007 e da una seconda lettera pervenuta al ricorrente con avviso attestato il 1.7. 2014 , avente a oggetto i contributi dal 2007 al 2014 indicati nell'estratto debitorio;
-circa la validità della comunicazione delle lettere, l' prova la licenza CP_2
concessa al servizio di posta privata Nexive S.p.A. già a far tempo delle comunicazioni;
l' eccezione di che il termine decorre dalla conoscenza dei redditi , CP_2
che non era avvenuta spontaneamente dal ricorrente, avendola dovuta acquisire dagli uffici finanziari , è fondata in base all'art 18 legge 6 del 1981 che fa decorrere la prescrizione dalla comunicazione dei redditi e nel caso di specie , in mancanza di comunicazione dei redditi da parte dell'interessato ,le pretese non sono comunque prescritte e vi sono anche i sopradetti atti interruttivi.
Il primo giudice ha poi disatteso i tre vizi formali proposti dalla parte opponente ,
dopo averne rilevato la tempestività ai sensi dell'articolo 617 cpc (Vizio del messaggio di posta elettronica per mancata sottoscrizione;
difetto di motivazione e mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi;
assunzione del personale dell' senza pubblico concorso e Controparte_1
conseguente invalidità degli atti emessi nell'esercizio delle funzioni di riscossione).
L'appello.
Avverso la sentenza propone appello l'opponente per due motivi , di seguito trattati;
resistono gli appellati .
Dopo alcuni rinvii, dovuti alla calendarizzazione delle cause legata all'emergenza
COVID, il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 12.9 2023, fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 28.10.2024
Motivi della decisione
Con il primo motivo di appello si deduce che il Giudice di prime cure,
erroneamente avrebbe considerato quale atto interruttivo la seconda lettera con avviso attestato il 1.7. 2014 , assumendo che la stessa “ non risulta essere stata notificata. Non sussiste agli atti nessuna ricevuta postale che attesti la notifica”.
Il motivo è inammissibile poiché la negazione della ricezione dell'anzidetta diffida viene proposta per la prima volta in appello, non essendovene traccia nelle difese di primo grado, neppure nell'atto di riassunzione, nel quale l'odierna appellante si è dilungata nella trattazione dei tre vizi formali , limitandosi in ordine alla prescrizione ad affermare che sarebbero decorsi 5 anni senza che l'Ente abbia mai richiesto il pagamento di alcuna somma;
non ha perciò preso posizione, per come era suo onere, per contestare l' allegazione e produzione documentale tempestivamente proposte dall'ente creditore sicchè, in applicazione del principio di circolarità degli oneri di allegazione e di prova, quei fatti si hanno per ammessi ed è preclusa la loro proposizione in appello . Analogamente alcuna contestazione è stata mai sollevata in ordine al fatto che la missiva stragiudiziale sia stata comunicata dalla società privata Nexive, al punto che tale profilo è stato trattato nelle note autorizzate di in via di cautela CP_2
difensiva , premettendo che era mancata una specifica censura su tale questione da parte della difesa dell'opponente.
La rilevata inammissibilità su entrambi i profili ora inammissibilmente sollevati assorbe ogni altra questione;
solo per completezza va dato atto che in ordine alla validità della notifica mediante la società privata Nexive, in via CP_2
prudenziale ha ritenuto di evidenziare che secondo la giurisprudenza di legittimità
la riserva di era relativa soltanto alla notifica degli atti giudiziari e Parte_2
delle violazioni del codice della strada , ma anche di indicare dati specifici di verifica del possesso da parte della Nexive di licenza individuale per lo svolgimento del servizio postale ( vedi pposito elenco curato dal Ministero per lo
Sviluppo Economico); contro tali deduzioni e allegazioni l'appellante non contrappone alcuna specifica censura, limitandosi ad affermare apoditticamente che non avrebbe offerto alcuna prova di licenza rilasciata alla Nexive. CP_2
Con il secondo motivo di appello si insiste nella violazione degli articoli 21 e seguenti del codice dell'amministrazione digitale per assenza di firma elettronica respinta dal primo giudice ritenendo per la cartella esattoriale che “non si tratta di un vero e proprio atto amministrativo”.
Anche questo motivo è inammissibile, sia pure per tutt'altra ragione.
Invero, il primo giudice ha qualificato espressamente l'anzidetta eccezione quale opposizione agli atti esecutivi disciplinata dall'articolo 617 c.p.c. , dando atto della tempestività della sua proposizione.
Da ciò consegue che tale seconda censura andava proposta non con l'atto di appello, ma con il ricorso per cassazione, alla luce del consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui Qualora vengano proposte
contestualmente, con il medesimo atto, un' opposizione all'esecuzione e un'
opposizione agli atti esecutivi, l'impugnazione della conseguente sentenza deve
seguire il diverso regime applicabile per i distinti tipi di opposizione e, pertanto,
è soggetta alle forme e termini dell'appello con riguardo all'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., mentre è solo ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 111,
comma settimo, Cost., con riferimento alla parte della pronuncia relativa all'
opposizione agli atti esecutivi. (Sez. 3, Sentenza n. 13203 del 31/05/2010;
conformi Sez. 3, Sentenza n. 12730 del 21/06/2016; Sez. 3, Sentenza n. 20816 del
29/09/2009). Va dato atto che l'appellante ha prestato acquiescenza in ordine a ogni altra statuizione della sentenza ( ad esempio sulla decorrenza della prescrizione della comunicazione dei redditi , nonché sui residui vizi formali).
In conclusione va rigettato l'appello; le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e nei minimi stante la semplicità delle questioni (III scaglione DM n. 147/0222).
Alla soccombenza consegue l'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
P.Q.M.
la corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1115/2021 pubblicata in data 20 maggio 2021 dal Tribunale di Reggio Calabria da Parte_1
contro e : Controparte_1 CP_2
rigetta l'appello e condanna a rimborsare agli appellati le spese Parte_1
di difesa di questo grado, liquidate per ciascuno di essi € 1.983,00 oltre accessori di legge.
Ricorrono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Eugenio Scopelliti ) (dott. Massimo Gullino )