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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 07/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 916/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 916/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. CANESSA CESARE RT P.IVA_1
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._1 TIECCO MICHELE (CF C.F._2
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 C.F._3 BATTAGLIA EMILIO (CF ) e dall'Avv. CATALDO MARCO TULLIO C.F._4
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 322/2022 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il 14/04/2022
CONCLUSIONI
In data 15-28.5.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello A) Riformare la sentenza n. 322/2022 del 14/04/2022, pronunciata dal Tribunale di Siena, Giudice Unico Dott. Alessandra Verzillo, tra le parti / Sig.ri ed nella Parte_2 _1 Controparte_2 causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 2819/2021, in toto e/o per quanto di giustizia, per i motivi sopra indicati;
B) Per l'effetto, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure così modificate nei confronti del solo Sig. a) dichiarare la cessazione del Controparte_1 pagina 1 di 21 rapporto di locazione sorto tra le parti con il contratto 27.07.2010 alla data del 27.07.2022, data di cessazione del contratto per la intervenuta disdetta intimata il 10.01.2022; b) dichiarare, in ogni caso, la risoluzione del rapporto locatizio per il grave inadempimento ex art. 1455 c.c. ed articolo terzo contratto locazione 27.07.2010, per il mancato pagamento dei canoni di locazione alla data di intimazione dello sfratto per morosità e non sanata alla data odierna;
d) condannare il Sig. al pagamento dei canoni scaduti ed a scadere sino alla data di effettivo rilascio _1 oltre interessi dal dì del dovuto sino al saldo. C) Riformare, in ogni ipotesi, l'impugnata sentenza statuendo che nulla è dovuto ai Sig.ri ed a titolo di lite _1 Controparte_2 temeraria ex art. 96 c.p.c. liquidata in € 10.000,00 per ciascuna parte;
D) Riformare, in ogni ipotesi, l'impugnata sentenza in punto di condanna alla refusione di spese di lite statuendo che Nei confronti del Sig. - In caso di accoglimento integrale del presente Controparte_1 appello, la parte appellata venga condannata al pagamento delle competenze e spese legali di entrambi i gradi del giudizio;
- In caso di accoglimento parziale del presente appello (nello specifico sub punto IV capo sentenza impugnata d), venga modificata la liquidazione delle spese di lite;
Nei confronti del Sig. - In caso di accoglimento parziale del Controparte_2 presente appello (nello specifico sub punto IV capo sentenza impugnata d), venga modificata la liquidazione delle spese di lite;
- In caso di resistenza alle domande di parte appellante sub punti III e IV capi sentenza impugnata c e d, parte appellata venga condannata al pagamento delle competenze e spese legali del presente giudizio di appello. E) Con condanna alla restituzione delle spese ex art. 96 c.p.c. liquidate nella sentenza di primo grado per un importo complessivo pagato da ai Sig.ri ed di € 20.000,00 oltre interessi.” RT _1 Controparte_2 F) Con condanna alla restituzione delle competenze legali liquidate nella sentenza di primo grado per un importo complessivo pagato da così specificato: - nei confronti del Sig. RT di € 11.995,88 in caso di accoglimento integrale del presente appello;
Controparte_1
- nei confronti del Sig. di € 8.099,82 (11.995,88 importo pagato per Controparte_1 compulsum da per spese legali - 3.896,06), quale esatto importo che doveva RT liquidare il giudice di prime cure usando lo scaglione corretto da (€ 5.201,00 a € 26.000,00), in caso di accoglimento parziale del presente appello (nello specifico sub punto IV capo sentenza impugnata d); - nei confronti del Sig. di € 8.099,82 (11.995,88 Controparte_2 importo pagato per compulsum da per spese legali - 3.896,06), quale esatto RT importo che doveva liquidare il giudice di prime cure usando lo scaglione corretto da (€ 5.201,00 a
€ 26.000,00), in caso di accoglimento parziale del presente appello (nello specifico sub punto IV capo sentenza impugnata d); G) chiede ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 c.p.c., che, con ordinanza e/o nell'emananda sentenza, sia disposta la cancellazione delle seguenti espressioni offensive “Tanto è vero che sulla stessa, ad oggi latitante, grava un mandato di cattura internazionale” contenute a pagina 9 della comparsa del Sig. e che, Controparte_1 pertanto, lo stesso Sig. sia condannato a pagare una somma di Controparte_1 denaro da quantificarsi in via equitativa a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale in favore della persona offesa”.
Per parte appellata : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Controparte_1
Firenze adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione o difesa, dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello proposto da con Atto di Citazione notificato in data RT
10.05.2022, avverso la Sentenza n°322/2022 del 14.04.2022, emessa dal Tribunale Civile di Siena, Giudice Dott.ssa Alessandra Verzillo, in quanto destituito di fondamento giuridico e fattuale, pagina 2 di 21 per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e per le altre che saranno ritenute di giustizia. Conseguentemente, confermare integralmente la predetta Sentenza n°322/2022 del 14.04.2022, emessa dal Tribunale Civile di Siena, Giudice Dott.ssa Alessandra Verzillo, con condanna della
al pagamento delle spese e le competenze professionali difensive del doppio RT grado di giudizio, oltre a rimborso forfettario 15%, ed accessori, come per legge”, richiedendo anche che “l'intestata Corte di Appello dichiari la cessazione della materia del contendere con riferimento alle domande relative alla risoluzione del contratto di locazione e respinga l'istanza ex art. 89 c.p.c. ex adverso avanzata. Il tutto con vittoria di spese e compenso professionale come per legge”.
Per parte appellata : “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, Controparte_2 contrariis reiectiis: • respingere le domande proposte dalla poiché inammissibili, Parte_3 infondate in fatto e in diritto oltre che carenti di prove e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
• in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio di opposizione e del giudizio monitorio, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge da distrarsi in favore dei difensori che se ne dichiarano sin da ora antistatari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi RT questa Corte di Appello, ed _1 Controparte_1 Controparte_2 proponendo gravame avverso la sentenza n. 322/2022 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il 14/04/2022 che, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , le aveva RT rigettate, con conseguente sua condanna al pagamento delle spese di lite nonché ex art. 96, comma 3, c.p.c. nei confronti delle controparti.
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida,
aveva convenuto in giudizio ed RT Controparte_1 [...] chiedendo la convalida dello sfratto per morosità con condanna al rilascio Controparte_2 dell'immobile nonché, in ogni caso, di dichiarare risolto il contratto di locazione ex art. 1455 c.c. e di emettersi decreto ingiuntivo per i canoni scaduti pari ad € 85.800,00; in via subordinata, di convalidare lo sfratto per finita locazione al 27.11.2020, con emissione di ordinanza non impugnabile di rilascio, ovvero, in via ulteriormente gradata, di intimare licenza per finita locazione.
In fatto, esponeva: che, in data 27.7.2010, la società Sorgente Sant'Elena s.p.a. aveva concesso in locazione a ed a la porzione di Controparte_1 Controparte_2 fabbricato sita nel Comune di Chianciano Terme, al Viale della Libertà n. 12, identificata al Catasto
Fabbricati del predetto Comune al foglio 10, particella 1893, sub 12 e 13, zona censuaria 1, cat.
D/7; pagina 3 di 21 che la data di scadenza del contratto era stata fissata al 27.7.2022; che, in data 19.10.2010, con atto di scissione a rogito Notaio di Roma, rep. 178995, reg. Per_1
n. 65686, era stata costituita la società a cui erano stati trasferiti gli immobili e Parte_3 gli impianti della scissa società Sorgente Sant'Elena s.p.a.;
che, in data 10.10.2014, la aveva stipulato un contratto di locazione ad uso RT commerciale con cui aveva concesso in godimento a Sorgente Sant'Elena determinati immobili, ad eccezione della porzione che ed avevano adibito a loro abitazione all'interno _1 P_ del parco termale, iscritta in catasto al foglio 10, part. 1893, sub. 12 e 13, come da planimetria all. n. 3 del contratto del 10 ottobre 2014;
che, nel febbraio 2020, ed avevano sottoscritto separati contratti preliminari _1 P_ di cessione delle quote sociali di e Sorgente Sant'Elena, impegnandosi, altresì, a RT risolvere anticipatamente il contratto di locazione ed a rilasciare l'immobile entro l'1.12.2020, al fine di consentire alla proprietà di avviare significative opere di ristrutturazione necessarie all'inizio della stagione termale;
che, in data 29.4.2020, ed , in esecuzione del preliminare, avevano ceduto le _1 P_ quote sociali;
che, il 27.11.2020, aveva formalizzato la risoluzione del contratto di locazione e P_ proceduto alla liberazione della porzione da lui occupata;
che, nonostante i numerosi solleciti, non aveva, invece, rilasciato l'immobile; _1
che, inoltre, i conduttori non avevano provveduto al pagamento del canone annuo di € 7.800,00 maturando una morosità di € 85.800,00, corrispondente ad undici anni;
che la società ricorrente intendeva agire nei confronti di , quale condebitore solidale, _1 per il recupero dei canoni scaduti;
che, in forza dell'art. 3 del contratto di locazione del 27.7.2010, lo stesso doveva considerarsi risolto a seguito del mancato pagamento dei canoni;
che, in ogni caso, la locazione sarebbe cessata al 27.7.2022 e, stante la necessità della ricorrente di rientrare nella disponibilità dell'immobile per gestire l'attività termale, sussistevano i presupposti per l'emissione di ordinanza di convalida della licenza per finita locazione.
1.2. – Si costituiva in giudizio , contestando integralmente le domande avversarie;
in _1 particolare, rilevava: di non aver mai sottoscritto alcun atto di impegno a risolvere anticipatamente il rapporto locativo e/o a rilasciare l'immobile; che, inoltre, non sussisteva la lamentata morosità, dal momento che, in sede di cessione delle CP_ quote sociali ad , in persona dell'amministratore unico Controparte_3 Parte_3
pagina 4 di 21 , aveva rinunciato ai crediti relativi ai canoni di locazione dovuti dal medesimo _1 [...]
, a fronte della contestuale rinuncia dello stesso, quale amministratore dimissionario, al _1 credito di € 12.000,00 vantato nei confronti della società e relativo al compenso a lui dovuto per l'anno 2020; che tale operazione era stata avvallata (e sottoscritta per accettazione) da , quale CP_4 procuratore di ed in seguito nominato suo amministratore unico, che si era Controparte_3 obbligato espressamente a manlevare e tenere indenne da ogni richiesta da parte di _1
; RT che, in ogni caso, l'accordo transattivo intervenuto tra e produceva i suoi RT P_ effetti anche nei confronti del condebitore ex art. 1304 c.c.; _1 che, peraltro, a seguito dei pagamenti effettuati (e documentati dalle distinte dei bonifici in atti) la morosità, al 7.12.2019, corrispondeva alla minor somma di € 9.150,00 (di cui € 1.950,00 a carico di ed € 7.200,00 a carico di ), come si evinceva anche dal bilancio redatto da P_ _1
; RT che non sussistevano i presupposti per emettere ordinanza di sfratto per finita locazione, dal momento che il recesso di una delle due parti contrattuali ( ) era atto completamente P_ inidoneo allo scopo, essendo il contratto pienamente valido ed efficace sino alla naturale scadenza del 26.7.2022 nei confronti di;
_1 che nessuna importanza poteva attribuirsi a quanto previsto nel preliminare di cessione delle quote sociali, in quanto l'obbligo di rilascio del bene entro il 15.8.2020 non era stato riproposto nel contratto definitivo;
che egli nulla opponeva al rilascio del bene alla scadenza contrattuale del 26.7.2022; concludeva, quindi, chiedendo il rigetto delle domande avversarie, con condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
1.3. – Si costituiva, altresì, in giudizio , eccependo l'inammissibilità della domanda P_ avversaria, in quanto egli, in data 27.11.2020, aveva sottoscritto un accordo con la società
, con cui, con decorrenza dall'1.12.2020, le parti avevano dichiarato risolto il contratto RT di locazione, rinunciando ad ogni reciproca pretesa;
inoltre, per ammissione della medesima società ricorrente, esso , in esecuzione di tale accordo, aveva proceduto a rilasciare P_
l'immobile; eccepiva, comunque, la prescrizione del diritto al pagamento dei canoni per il periodo antecedente al 2016, nonché l'intervenuto pagamento di quelli successivi;
chiedeva, infine, la condanna della ricorrente ex art. 96, comma 3, c.p.c.
1.4. – Denegata l'ordinanza di convalida e disposto il mutamento del rito, la causa veniva istruita con prove documentali.
pagina 5 di 21 All'esito, il tribunale decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) aveva rinunciato, in sede di convalida, a qualsiasi domanda concernente la finita RT locazione, non insistendo né in quella di sfratto né in quella di licenza;
(-) la domanda di convalida nei confronti di , citato solo nella qualità di litisconsorte P_ necessario ex art. 102 c.p.c., era inammissibile, avendo egli sottoscritto, in data 27.11.2020, un accordo con la società , con cui le parti avevano dichiarato risolto il contratto di RT locazione, rinunciando ad ogni reciproca pretesa;
(-) per quanto riguardava la posizione di , questi, in data 29.4.2020, aveva _1 rassegnato le dimissioni dalla carica di amministratore unico di , con contestuale RT rinuncia al compenso dovutogli per l'anno 2020 a fronte della rinuncia, da parte della società, al percepimento dei canoni di locazione;
(-) tale atto non era stato impugnato dalla società per farne valere l'annullabilità ex art. 1394 e
1395 c.c.;
(-) pertanto, la morosità di era inesistente;
_1
(-) in definitiva, la domanda doveva essere respinta, con condanna della società attrice ex art. 96, comma 3, c.p.c. al pagamento della somma di € 10.000,00 a favore di ciascuno dei convenuti, considerato il carattere temerario della pretesa azionata in giudizio.
(-) le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello per i seguenti motivi: RT
1) con il primo, rilevava l'erroneità della decisione nella parte in cui aveva ritenuto rinunciata la domanda di licenza per finita locazione.
Difatti, il tribunale non aveva considerato che sia nell'atto di citazione che nelle successive note autorizzate, l'intimante aveva espressamente richiesto la convalida della licenza per finita locazione, il che era stato ribadito anche all'udienza del 3.9.2021, in cui i procuratori di RT si erano espressamente riportati ai propri scritti difensivi ed avevano chiesto, in subordine, di emettersi ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c.
Peraltro, in sede di memorie integrative ex art. 426 c.p.c., aveva chiesto di dichiarare RT la cessazione del contratto di locazione, quanto a , alla data del 27.7.2022. _1
Tale domanda, anche a volerla qualificare come nuova, era certamente ammissibile, in quanto, a seguito del mutamento del rito, il locatore ben poteva ampliare l'originario thema decidendum;
2) con il secondo, denunciava l'erroneità della decisione per non avere ravvisato il palese conflitto di interessi ex art. 1394 c.c. di nella scrittura del 29.4.2020, per essere egli _1 intervenuto nella qualità sia di creditore che di debitore di . RT
pagina 6 di 21 Inoltre, la predetta scrittura non era stata oggetto di successiva ratifica/accettazione da parte della società.
Per giunta, il primo giudice non aveva considerato neppure il preliminare del 17.2.2020, con cui si era impegnato a rilasciare l'appartamento, da lui condotto in locazione, entro la _1 data del 15.8.2020;
3) con il terzo, rilevava che il tribunale non aveva fatto corretta applicazione dell'art. 96 c.p.c.
Difatti, per quanto concerneva la posizione di , aveva chiesto solo di P_ RT
“formalizzare” la risoluzione parziale del contratto di locazione avvenuta con scrittura del
27.11.2020.
Pertanto, egli era stato chiamato in giudizio solo quale litisconsorte necessario ex art. 102 c.p.c.
Per quanto riguardava, poi, la posizione di , era palese il suo inadempimento al _1 preliminare del 17.2.2020, di talché la domanda proposta nei suoi confronti non poteva essere considerata temeraria;
4) con il quarto, lamentava l'erroneità della decisione anche nella parte relativa alla regolamentazione delle spese di lite, in quanto il tribunale aveva applicato uno scaglione (da €
52.001 ad € 260.000) che non poteva considerarsi corretto (giacché il valore della causa rientrava nello scaglione da € 5.201 ad € 26.000).
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, ed Controparte_1 [...] nel costituirsi in giudizio, contestavano, perché infondate, le censure mosse da Controparte_2 parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedevano per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
2.3. – La causa è stata trattenuta in decisione in data 15-28.5.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
3 – In via preliminare
3.1. – In primo luogo, irrilevante si presenta l'erronea scelta del rito da parte della società appellante la quale, nonostante il procedimento di primo grado fosse stato (correttamente) trattato secondo il rito lavoro, ha introdotto il gravame con citazione anziché con ricorso.
Difatti, ciò che interessa è che il ricorso sia stato depositato in cancelleria il 13.5.2022 e, quindi, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza (avvenuta il 15.4.2022).
pagina 7 di 21 Del resto, come affermato dalla Suprema Corte: “la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali
l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito” (cfr. Cassazione civile, ordinanza del
20.11.2020, n. 26419).
Nella specie, gli appellati non hanno dedotto alcuna concreta lesione del loro diritto di difesa, con la conseguenza che, in questo grado, non si è reso necessario disporre il mutamento del rito.
3.2. – In secondo luogo, non può condividersi quanto sostenuto dall'appellato in _1 comparsa conclusionale, secondo cui la restituzione, da parte sua, dell'immobile (avvenuta il
24.1.2024) dovrebbe determinare la cessazione della materia del contendere con riferimento a tutte le domande formulate da . RT
Invero, per costante orientamento giurisprudenziale: “la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conformi conclusioni in tal senso” (cfr. ex plurimis Cassazione civile, sentenza del 9.6.2016, n. 11813).
Quindi, la cessazione della materia del contendere si verifica quando viene a mancare ogni posizione di contrasto tra le parti, per essere sopraggiunti nel corso del giudizio eventi estintivi della controversia.
Il che, tuttavia, non ricorre nel caso di specie, dal momento che ha espressamente RT affermato di avere interesse a coltivare le sue domande, al fine di chiedere, in separato giudizio, il risarcimento dei danni subiti per il tardivo rilascio (cfr. comparsa conclusionale di parte appellante, pag. 15).
Sgombrato il campo dalle predette questioni preliminari, è possibile passare ad esaminare l'appello proposto da . RT
4 – L'esame del gravame.
4.1. – Deve, in ordine logico, essere esaminato prioritariamente il secondo motivo di appello.
4.1.1. – Orbene, giova considerare come la lettera del 29.4.2020 (del seguente tenore: “Facendo seguito alle intese informali, con la presente per rassegnare le mie irrevocabili dimissioni dalla carica di amministratore unico di Codesta Società stante la mia imminente uscita dalla compagine sociale. Rinuncio, altresì, al credito relativo al compenso dovutomi per l'anno 2020 a fronte della rinuncia da parte di Codesta Società ai crediti dalla stessa maturati per i canoni di locazione
pagina 8 di 21 relativi alla villa da me occupata per la quale nulla risulterà dovuto sino al rilascio della stessa. Nel ringraziarVi per la fiducia riconosciutami in questi anni, l'occasione mi è gradita per porgere i miei più cordiali saluti”; con l'aggiunta della postilla: “In ordine alla rinuncia al credito di S. Elena per i crediti relativi ai canoni di locazione dovuti dal sig. , io sottoscritto _1 CP_4 quale procuratore della società Elaqua Holding LTS, con sede Zug (Svizzera), mi obbligo a manlevare e tenere indenne lo stesso sig. da ogni e qualsiasi richiesta da parte di _1 [...]
) non possa considerarsi in alcun modo impegnativa per la società . Parte_4 RT
Invero, la predetta missiva, indirizzata a ed al Presidente del suo collegio sindacale, RT risulta sottoscritta da in proprio, senza alcuna spendita della sua Controparte_1 qualità di amministratore unico della società.
Anzi, l'iniziale riferimento proprio alle rassegnate dimissioni dalla predetta carica induce a ritenere che egli non avesse alcuna intenzione di agire quale rappresentante legale di , il che RT risulta confermato dalla postilla apposta in calce alla lettera, con cui nella sua CP_4 qualità di procuratore della società Elaqua Holding, si obbligava “a manlevare e tenere indenne lo stesso sig. da ogni e qualsiasi richiesta da parte di S. . _1 Parte_3
Tale obbligo di manleva, infatti, si spiega solo nell'ottica che la rinuncia ad incassare i canoni di locazione, dovuti da , non fosse ancora impegnativa per la società , la _1 RT quale si sarebbe dovuta pronunciare successivamente.
D'altronde, la rinuncia, da parte di , ai canoni di locazione non è in alcun modo RT documentata, non risultando, nella precitata lettera, alcuna espressione di volontà riconducibile alla predetta società.
A ragionare diversamente, non potrebbe che accertarsi, sia pure incidentalmente, l'annullabilità dell'ipotetico accordo ex art. 1395 c.c., essendosi in presenza di un contratto (nello specifico, una transazione) concluso dal rappresentante con sé stesso.
Come affermato dalla Suprema Corte: “in tema di conclusione del contratto del rappresentante con se stesso, l'art. 1395 cod. civ. contiene una presunzione "iuris tantum" di conflitto di interessi, superabile esclusivamente mediante la dimostrazione, in via alternativa, di una delle due condizioni tassativamente previste, vale a dire l'autorizzazione specifica da parte del rappresentato o la predeterminazione degli elementi negoziali, mentre resta irrilevante il profilo della sussistenza di un concreto rapporto di incompatibilità fra le esigenze del rappresentato e quelle del rappresentante” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 21.11.2008, n. 27783).
Nella specie, non risulta la ricorrenza di alcuna delle due condizioni previste dall'art. 1395, comma
1, c.c., non constando né l'autorizzazione di alla conclusione dell'atto né, tanto meno, RT la predeterminazione degli elementi negoziali.
pagina 9 di 21 Inoltre, non risulta neppure che tale atto sia stato ratificato dalla società, stante la mancanza di qualsiasi riferimento alle reciproche rinunce nel verbale del 13.5.2020, in cui l'assemblea dei soci di prese atto delle dimissioni di . RT _1
Peraltro, risulta evidente anche il pregiudizio che tale atto arrecava alle ragioni creditorie.
Difatti, a fronte della rinuncia al compenso di amministratore unico per l'anno 2020 (pari ad €
4.000,00, giacché le dimissioni sono avvenute ad aprile 2020 e sulla base dei criteri di calcolo esposti dall'appellato nella comparsa di costituzione e risposta – pag. 32 – il compenso mensile dell'amministratore risulta corrispondente ad € 1.000), la società avrebbe rinunciato ai crediti dalla stessa maturati per i canoni di locazione relativi alla villa detenuta da “sino al _1 rilascio della stessa” e, quindi, ad una somma nettamente superiore, laddove si consideri che il canone annuo ammontava ad € 7.800,00 (oltre IVA) e che era del tutto incerto quando il conduttore avrebbe proceduto al rilascio effettivo del bene (avvenuto solo il 24.1.2024, in netto ritardo rispetto alla scadenza contrattuale del 27.7.2022).
Del resto, l'esistenza del conflitto di interessi è stata accertata nella sentenza n. 620/2024 del
27.8.2024 emessa dal Tribunale di Siena, che ha così annullato la scrittura del 29.4.2020.
Sentenza che, pur non essendo ancora passata in giudicato, si richiama quale precedente conforme ex art. 118 disp. att. c.p.c.
4.1.2. – Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellato, non risulta che, nella scrittura stipulata il 27.11.2020 con , la abbia rinunciato ai canoni di locazione P_ RT vantati nei confronti del co-conduttore.
In realtà, dalla frase, contenuta nel predetto documento, per cui “con la sottoscrizione della presente scrittura privata, le Parti dichiarano espressamente e reciprocamente di essere state integralmente soddisfatte delle reciproche pretese e di non avere più nulla a che pretendere a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione comunque connessa alla locazione dell'immobile di cui in premessa e oggetto del presente accordo risolutivo e ciò anche relativamente a fatti e/o circostanze maturate antecedentemente alla sottoscrizione degli atti notarili di azioni e quote” si desume l'avvenuta estinzione dell'obbligazione di pagamento, da parte di , in P_ relazione al contratto di locazione per cui è causa, ma non già una remissione del debito ex art. 1301 c.c.
Ne deriva che, fino all'intervenuta restituzione dell'immobile da parte di (avvenuta il P_
27.11.2020) la quota di debito sullo stesso gravante (pari alla metà del canone annuo di locazione) deve ritenersi estinta, di talché la stessa non può gravare su . _1
Quindi, avendo ammesso di dovere la somma di € 7.200,00, a titolo di canoni di _1 locazione, fino al 2019 (cfr. memoria ex art. 426 c.p.c., pag. 22) ed avendo rilasciato l'immobile pagina 10 di 21 solo il 24.1.2024, egli può essere chiamato a rispondere solo del 50% del canone annuo di locazione per l'anno 2020 – quando era ancora conduttore anche – mentre per il P_
2024 l'importo dovuto deve essere ragguagliato ad una sola mensilità (7.800/12=650).
Per le restanti annualità (2021,2022,2023), il canone di locazione deve gravare integralmente su
, essendo pacifica la permanenza di quest'ultimo nel godimento dell'intero bene. _1
La somma dovuta da risulta, allora, essere pari ad € _1
(7.200+3.900+7.800+7.800+7.800+650=) 35.150,00.
Del resto, non solo ha ammesso di non aver effettuato nessun pagamento dal 2019 – _1 ritenendo erroneamente di nulla dovere sulla base del contenuto della sua lettera di dimissioni – ma non ha neppure provato di aver estinto la sua obbligazione.
Si applica, infatti, il seguente principio: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza del 30.10.2001, n. 13533).
Pertanto, in accoglimento del motivo di appello in disamina, deve essere condannato _1 al pagamento della somma di € 35.150,00, oltre interessi legali con decorrenza dalla domanda giudiziale.
Sussistono, poi, i presupposti per la dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento di , inadempimento da considerarsi senz'altro grave ex art. 1455 c.c. in quanto _1 incidente sull'obbligazione principale del conduttore e tenuto pure conto sia della durata che dell'entità della morosità accumulata.
Ciò tanto più se si considera che l'art. 3 del contratto di locazione conteneva una vera e propria clausola risolutiva nel caso di mancato pagamento anche di una sola mensilità del canone (“Il mancato pagamento del canone, decorsi venti giorni dalla scadenza prevista […] costituisce motivo di risoluzione del presente contratto, ai sensi dell'art. 1455 del codice civile”), clausola di cui la locatrice ha chiaramente manifestato, nell'atto di intimazione, di volersi avvalere.
4.2. – L'accoglimento del secondo motivo di gravame determina l'assorbimento del primo che si esamina solo per ragioni di completezza.
4.2.1. – In primo luogo, giova considerare come abbia senz'altro errato il tribunale nel ritenere rinunciata la domanda di sfratto per finita locazione.
pagina 11 di 21 In proposito, come affermato dalla Suprema Corte: “la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda”
(cfr. ex plurimis Cassazione civile, ordinanza del 9.5.2024 n. 12756).
Pertanto, è alla condotta processuale tenuta dalla parte che occorre far riferimento, non essendo sufficiente la mancata riproposizione di una domanda in sede di precisazione delle conclusioni.
Nella specie, nell'atto di intimazione l'originaria ricorrente aveva così concluso: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale di Siena, ogni contraria istanza ed eccezione respinta: in via principale nei confronti del
Sig. - sentire convalidare sfratto per morosità […] in via subordinata Controparte_1 nei confronti sia del Sig. che del dott. - Controparte_1 P_ Controparte_1 sentir convalidare lo sfratto per finita locazione al 27.11.2020 […] In estrema ipotesi: in caso di mancato accoglimento integrale delle sopra esposte conclusioni, voglia convalidare l'intimata licenza per finita locazione con fissazione della data di esecuzione dello sfratto della data di esecuzione dello sfratto. In caso di opposizione: si chiede, sin da ora, ordinanza non impugnabile di rilascio, provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 665 c.p.c., con contestuale fissazione della data di esecuzione del provvedimento di rilascio e, per l'effetto, si chiede di disporre il mutamento del rito, per il prosieguo del giudizio nelle forme del rito speciale, concedendo termine per il deposito di memorie integrative ove, ripetute le domande di cui sopra, sin da ora si chiede anche che il Giudice voglia verificare l'impegno assunto dai convenuti a risolvere il contratto di locazione
e, per l'effetto, dichiarare le risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. e seguenti c.c. ed anche ai sensi dell'art. 2932 c.c.”.
Conclusioni pedissequamente trasposte anche in sede di note autorizzate depositate, nell'ambito del procedimento di convalida, in data 30.7.2021.
Pertanto, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, non rileva che la domanda di convalida della licenza per finita locazione non fosse stata espressamente riproposta all'udienza del 3.9.2021, fissata per la decisione, sia perché la stessa era stata comunque reiterata nelle note difensive del 27.7.2022 (autorizzate proprio in vista della predetta udienza) sia perché il riferimento alla sola domanda proposta in via principale (sfratto per morosità) non era sufficiente a far presumere, in considerazione proprio della condotta complessiva della parte, la rinuncia a quelle proposte in via subordinata.
Al riguardo, non può essere condivisa la tesi dell'appellato secondo cui _1 RT avrebbe rinunciato alle altre domande per non incorrere in una dichiarazione di inammissibilità
pagina 12 di 21 dell'atto di intimazione, giacché nessuna disposizione processuale impedisce di cumulare più domande in tale scritto difensivo.
4.2.2. – Ad ogni modo, successivamente all'ordinanza di mutamento del rito, la società
, nella memoria ex art. 426 c.p.c., concludeva chiedendo, in via principale, di RT
“dichiarare la cessazione del rapporto di locazione sorto tra le parti con il contratto 27.07.2010, quanto al Sig. alla data del 01.12.2020, quanto al Sig. alla data del P_ _1
27.07.2022, data di cessazione del contratto per la intervenuta disdetta intimata il 10.01.2022”.
Pertanto, anche a voler considerare tale domanda come nuova, la stessa era senz'altro ammissibile, in quanto “nel procedimento di convalida di sfratto per finita locazione l'opposizione dell'intimato determina la conclusione del procedimento sommario e l'instaurazione di un autonomo processo di cognizione ordinaria, con la conseguenza che il locatore può introdurre a fondamento della domanda una "causa petendi" diversa da quella originariamente formulata, purché la nuova domanda risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta con l'atto introduttivo del procedimento sommario” (cfr. Cassazione civile, ordinanza del 28.2.2023, n. 5955; nello senso anche Cass. civ. n. 17955/2021).
Difatti, non vi è dubbio che l'accertamento della data di cessazione della locazione fosse intrinsecamente connesso con la vicenda dedotta con l'atto di intimazione in quanto concernente il medesimo rapporto contrattuale.
Ne deriva che, non sussistendo alcuna contestazione in ordine alla regolarità della disdetta inviata in data 10.1.2022, il contratto di locazione per cui è causa sarebbe naturalmente cessato alla data del 27.7.2022.
Del resto, nella comparsa di costituzione depositata nella fase di convalida (pag. 17), la difesa di ha fatto presente come costui “anche prima dell'introduzione del presente giudizio, _1 abbia sempre dichiarato di voler rispettare la naturale scadenza della locazione, fissata per il
26.07.2022 (cfr. allegato n.4, alla presente comparsa di costituzione), data in cui l'odierno comparente, nel rispetto degli obblighi contrattualmente assunti, procederà alla riconsegna dell'immobile in favore della locatrice”, con ciò riconoscendo il fondamento della domanda di convalida per finita locazione.
4.3. – Il terzo ed il quarto motivo di appello devono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi tra di loro.
4.3.1. – Per quanto riguarda la posizione di , l'accoglimento dell'appello nei suoi _1 confronti comporta l'annullamento, nei riguardi di , della condanna sia ex art. 96, RT comma 3, c.p.c. che al pagamento delle spese di lite.
4.3.2. – Discorso diverso deve, invece, essere fatto con riferimento alla posizione di . P_
pagina 13 di 21 4.3.2.a. – Invero, come già esposto al § 4.1.2., con l'accordo del 27.11.2020 e P_
hanno definito ogni loro pretesa in relazione al contratto di locazione per cui è causa RT
(“con la sottoscrizione della presente scrittura privata, le Parti dichiarano espressamente e reciprocamente di essere state integralmente soddisfatte delle reciproche pretese e di non avere più nulla a che pretendere a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione comunque connessa alla locazione dell'immobile di cui in premessa e oggetto del presente accordo risolutivo e ciò anche relativamente a fatti e/o circostanze maturate antecedentemente alla sottoscrizione degli atti notarili di azioni e quote”).
In virtù di tale accordo, il contratto di locazione si è risolto con decorrenza dall'1.12.2020, data entro la quale è incontestato che abbia proceduto alla restituzione del bene (atteso P_ che nella scrittura privata del 27.11.2020 le parti hanno dato atto che “contestualmente alla sottoscrizione della presente scrittura privata il dott. riconsegna alla Controparte_2 proprietà il possesso”).
Ciononostante, l'atto di intimazione del 26.4.2021 risulta indirizzato anche nei confronti di
[...]
al fine di ottenere, pure nei suoi confronti, lo sfratto per morosità ovvero, in via P_ alternativa, per finita locazione, ovvero, in via ulteriormente gradata, licenza per finita locazione alla data del 22.7.2022, con conseguente richiesta di rilascio del bene e con riserva di agire in giudizio per il pagamento dei canoni non riscossi e per il risarcimento dei danni.
Nelle conclusioni dell'atto, nei confronti di viene proposta, in via subordinata, P_ unicamente la domanda volta ad ottenere la convalida dello sfratto per finita locazione alla data del 27.11.2020 ovvero licenza per finita locazione, con richiesta di fissazione della data per l'esecuzione del rilascio.
Inoltre, sebbene avesse, già nel procedimento di convalida, tempestivamente P_ eccepito l'intervenuta risoluzione consensuale del rapporto sulla base della precitata scrittura del
27.11.2020, ha continuato ad insistere per la convalida dello sfratto anche nei suoi RT confronti, deducendo la necessità di ottenere “una pronuncia formale di convalida dell'intervenuta risoluzione avvenuta in data 27.11.2020” (cfr. note autorizzate del 30.7.2021, pag. 8).
Per giunta, in sede di memoria integrativa ex art. 426 c.p.c., la società ha chiesto “a) RT dichiarare la cessazione del rapporto di locazione sorto tra le parti con il contratto 27.07.2010, quanto al Sig. alla data del 01.12.2020, quanto al Sig. alla data del P_ _1
27.07.2022, data di cessazione del contratto per la intervenuta disdetta intimata il 10.01.2022
(all. D) …”.
pagina 14 di 21 4.3.2.b. – Ora, a prescindere dall'incertezza manifestata da in ordine all'individuazione RT della data di cessazione del rapporto con , non vi è dubbio che la predetta società P_ intendesse agire giudizialmente pure nei confronti di quest'ultimo.
Ciò perché era intenzione della locatrice, come dalla stessa ammesso, di ““formalizzare” la risoluzione parziale del contratto di locazione avvenuta con scrittura del 27.11.2020, in quanto tale risoluzione parziale non aveva portato alla ripresa del possesso della porzione di immobile occupata da . Il fratello , infatti, una volta che aveva rilasciato la porzione di P_ _1 P_ villa da lui occupata, aveva immediatamente cambiato le chiavi del portone di ingresso, cosicché
non ha mai potuto riprenderne il possesso e “formalizzare” la risoluzione” (cfr. atto di RT appello, pag. 19-20).
Tuttavia, non si comprende come l'occupazione, da parte di , della porzione di immobile _1 rilasciata da potesse comportare la necessità, per , di far accertare P_ RT giudizialmente la cessazione di un rapporto già risolto consensualmente, anche in considerazione del fatto che l'eventuale pronuncia di accertamento non sarebbe stata opponibile a che era _1 rimasto estraneo all'accordo del 27.11.2020.
È evidente, allora, come l'originaria ricorrente fosse completamente priva di interesse ad agire nei confronti di , in ragione sia di quanto convenuto nella scrittura privata del 27.11.2020 P_ che dell'intervenuta riconsegna del bene da parte del conduttore, il che rendeva la sua domanda inammissibile ex art. 100 c.p.c.
4.3.2.c. – In proposito, non può essere condivisa la tesi dell'appellante secondo cui P_ sarebbe stato convenuto in giudizio solo quale litisconsorte necessario ex art. 102 c.p.c.
Difatti, la società ha rivolto l'intimazione ed ha concluso anche nei confronti di RT [...]
, il che esclude che l'atto allo stesso notificato avesse valore di mera litis denuntiatio. P_
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non è vero che abbia P_ tenuto una condotta processuale “remissiva”, dal momento che sia negli scritti difensivi depositati nel procedimento di convalida sia in sede di memoria integrativa ex art. 426 c.p.c., egli ha eccepito il carattere temerario dell'azione proposta nei suoi confronti, proprio in considerazione dell'accordo stipulato il 27.11.2020 e dell'intervenuto rilascio del bene, chiedendo espressamente la condanna di ex art. 96, comma 3, c.p.c. RT
Ciononostante, la società locatrice ha manutenuto ferme le sue conclusioni nei confronti di
[...]
anche nelle note autorizzate in vista dell'udienza di discussione ex art. 420 c.p.c., di talché P_ corretta si appalesa la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Come affermato dalle Sezioni Unite: “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione
pagina 15 di 21 dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà
e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese
e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (cfr. Cassazione civile, S.U., sentenza n.
22405 del 13 settembre 2018).
Nella specie, la carenza di interesse ad agire, da parte di , nei confronti di , RT P_ era manifesta, il che rende evidente la sua “colpa grave” nell'iniziativa giudiziale intrapresa, che ha finito per coinvolgere nel processo un soggetto completamente estraneo.
Per converso, aveva certamente interesse a contraddire, essendo egli destinatario di P_ un atto di intimazione di sfratto per morosità e/o per finita locazione nonché di licenza per finita locazione (con riserva anche di richiesta del pagamento dei canoni e di risarcimento dei danni), oltre che della domanda volta ad ottenere la riconsegna del bene e la declaratoria di cessazione del rapporto locatizio, con la conseguenza che egli si è visto costretto a partecipare al giudizio per far valere la sua assenza di responsabilità ed evitare anche una possibile condanna al pagamento delle spese di lite.
4.4. – Ha errato, tuttavia, il tribunale nel liquidare le spese del giudizio di primo grado in conformità allo scaglione relativo alle cause di valore da € 52.001 ad € 260.000.
Difatti, ha chiesto, nei confronti di , di dichiarare la cessazione del RT P_ contratto di locazione alla data del 27.11.2020/1.12.2020.
Quindi, essendo pacifico che il contratto sarebbe venuto a scadenza il 27.7.2022, la parte del rapporto in contestazione, ai fini della determinazione del valore della causa ex art. 12 c.p.c., non
è superiore a due annualità del canone (ciascuna pari ad € 7.800,00), sicché lo scaglione da applicare era quello da € 5.201 ad € 26.000,00.
Ne discende che le spese del giudizio di primo grado devono essere rideterminate sulla base del seguente computo:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
pagina 16 di 21 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria/trattazione, valore medio: € 1.680,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare: € 5.077,00, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge.
In proposito, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non rileva il mancato svolgimento di attività istruttoria, giacché “In materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento” (cfr. Cass. civ. n. 8561/2023).
4.5. – Di conseguenza, deve procedersi alla riduzione anche della somma liquidata ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Al riguardo, l'appellante non ha contestato il criterio seguito dal tribunale, che ha quantificato tale somma in misura pressoché corrispondente alle spese di lite, sicché la stessa deve essere rideterminata in € 5.000,00.
Criterio che, peraltro, appare congruo, in quanto “in tema di responsabilità aggravata, la determinazione equitativa della somma dovuta dal soccombente alla controparte in caso di lite temeraria non può essere parametrata all'indennizzo di cui alla legge n. 89 del 2001 - il quale, ha natura risarcitoria ed essendo commisurato al solo ritardo della giustizia, non consente di valutare il comportamento processuale del soccombente alla luce del principio di lealtà e probità ex art. 88
c.p.c., laddove la funzione prevalente della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è punitiva e sanzionatoria -, potendo essere calibrata su una frazione o un multiplo delle spese di lite con
l'unico limite della ragionevolezza” (cfr. Cass. civ. n. 17902/2019).
Per quanto esposto, si impone, in parziale accoglimento dell'appello proposto da nei RT confronti di , la riduzione ad € 5.077,00 (oltre accessori di legge) della somma P_ liquidata a titolo di spese legali e ad € 5.000,00 di quella riconosciuta ex art. 96, comma 3, c.p.c.
5 – Deve, infine, essere disattesa l'istanza ex art. 89 c.p.c. formulata dall'appellante, sia perché
l'espressione in contestazione (“tanto è vero che sulla stessa, ad oggi latitante, grava un mandato di cattura internazionale”), è rivolta nei confronti di e, quindi, di un soggetto CP_5 estraneo al processo (rispetto al quale l'istante risulta del tutto carente del potere di agire in sua sostituzione ex art. 81 c.p.c.) sia perché non consta il carattere sconveniente od offensivo della stessa che appare meramente ripetitiva di quanto riportato da alcuni articoli di giornale (allegati alle note di trattazione scritta del 14.5.2023), il cui contenuto non è stato oggetto di smentita.
pagina 17 di 21 6 – In punto di spese, deve trovare applicazione, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., l'orientamento della
Suprema Corte secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (Sez.
6 - L, ord. 18 marzo 2014, n. 6259, rv.
629993).
6.1. – Orbene, per quanto concerne il rapporto processuale tra e , le spese RT _1 del doppio grado di giudizio devono essere poste integralmente a carico di quest'ultimo, tenuto conto della soccombenza sulle domande proposte nei suoi confronti.
Tali spese si liquidano secondo il computo che segue ex D.M. 55/2014, come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12, (valore € 26.001-52.000):
A) spese del giudizio di primo grado:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase istruttoria/trattazione, valore medio: € 1.806,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00
Compenso tabellare: € 7.616,00, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge.
B) spese del giudizio di appello:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
Fase istruttoria/trattazione, valore minimo: € 1.523,00
Fase decisionale: valore medio € 3.470,00
Compenso tabellare: € 8.469,00, oltre € 382,50 per esborsi, 15% per rimborso forfetario, IVA e
CAP come per legge.
Si applica il valore minimo per la fase di trattazione in considerazione della ridotta attività difensiva espletata.
Ai fini della determinazione del valore della causa si tiene conto del decisum di € 35.150,00
Invero, come affermato da Cassazione civile sez. I - 26/04/2021, n. 10984 (in motivazione): “Il disputatum costituisce quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio, laddove il decisum è il contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice. Ne deriva che, in caso di accoglimento
pagina 18 di 21 anche parziale della domanda, si guarda alla somma liquidata” (fra le tante, Cass. 4 luglio 2017,
n. 16440; Cass. 12 gennaio 2011, n. 536; Cass., sez. un., 11 settembre 2007, n. 19014).
6.2. – Per quanto riguarda, invece, il rapporto processuale con , avendo il gravame P_ investito solo le statuizioni accessorie (condanna alle spese legali nonché ex art. 96, comma 3,
c.p.c.) al rigetto della domanda proposta da nei suoi confronti, si procede alla RT regolamentazione delle spese solo del presente grado, che devono essere poste interamente a carico di , dal momento che la riduzione degli importi delle suddette condanne non vale RT ad integrare un'ipotesi di reciproca soccombenza così da giustificare una loro compensazione, neppure parziale (cfr. Cassazione civile, S.U., n. 32061/2022).
Tali spese si liquidano secondo il computo che segue ex D.M. 55/2014, come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12, (valore € 5.201-26.000), richiamate le considerazioni di cui al § 4.4. in ordine all'individuazione del parametro di riferimento:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
Fase istruttoria/trattazione, valore minimo: € 922,00
Fase decisionale: valore medio € 1.911,00
Compenso tabellare: € 4.888,00, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge.
6.3. – deve, altresì, essere condannato alla restituzione delle somme corrisposte da _1
in forza dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, pari ad € 21.955,88, RT oltre interessi legali con decorrenza dal giorno dei singoli pagamenti (cfr. contabili dei bonifici in atti).
Analoga condanna si estende a , limitatamente alle maggiori somme percepite in forza P_ dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, oltre interessi legali con decorrenza dal giorno dei singoli pagamenti (cfr. contabili dei bonifici in atti).
6.4. – Occorre, infine, dare mandato alla cancelleria di richiedere l'integrazione del C.U. residuo del presente grado – pari alla differenza tra quanto dovuto e quanto corrisposto – in virtù del reale valore della causa (€ 26.001-52.000) diverso da quello dichiarato nell'appello (€ 5.201-26.000).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. RT
322/2022 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il 14/04/2022, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di RT [...]
Controparte_1
pagina 19 di 21 a) dichiara risolto, per inadempimento di il contratto di Controparte_1 locazione stipulato in data 27.7.2010;
b) condanna al pagamento, a favore di della Controparte_1 RT somma di € 35.150,00, oltre interessi legali nei termini di cui in motivazione;
c) annulla la condanna di al pagamento, a favore di RT Controparte_1
della somma di € 10.000,00 ex art. 96, comma 3, c.p.c.;
[...]
2) accoglie in parte l'appello proposto da nei confronti di RT Controparte_2
e per l'effetto:
[...]
a) condanna al pagamento, a favore di della RT Controparte_2 minor somma di € 5.077,00, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge, a titolo di spese legali dovute per il giudizio di primo grado;
b) condanna al pagamento, a favore di della RT Controparte_2 minor somma di € 5.000,00 ex art. 96, comma 3, c.p.c.
3) rigetta l'istanza ex art. 89 c.p.c. proposta da RT
4) condanna al pagamento, a favore di delle Controparte_1 Pt_1 RT spese del doppio grado di giudizio che liquida: : i) per il giudizio di primo grado, in € 7.616,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA (se ed in quanto dovuta) e
CAP come per legge;
ii) per il giudizio di secondo grado, in € 382,50 per esborsi, in € 8.469,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
5) condanna al pagamento, a favore di delle RT Controparte_2 spese del presente grado di giudizio che liquida in € 4.888,00 per compenso professionale, oltre
15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge, con distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
6) condanna alla restituzione, a favore di delle Controparte_2 RT maggiori somme percepite in forza dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, oltre interessi legali nei termini di cui in motivazione;
7) condanna alla restituzione, a favore di Controparte_1 RT della somma di € 21.955,88, oltre interessi legali nei termini di cui in motivazione.
Manda alla cancelleria per la regolarizzazione dell'appello sotto il profilo fiscale avuto riguardo al diverso valore accertato della controversia.
Firenze, 11.12.2024
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
pagina 20 di 21 Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 916/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. CANESSA CESARE RT P.IVA_1
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._1 TIECCO MICHELE (CF C.F._2
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 C.F._3 BATTAGLIA EMILIO (CF ) e dall'Avv. CATALDO MARCO TULLIO C.F._4
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 322/2022 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il 14/04/2022
CONCLUSIONI
In data 15-28.5.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello A) Riformare la sentenza n. 322/2022 del 14/04/2022, pronunciata dal Tribunale di Siena, Giudice Unico Dott. Alessandra Verzillo, tra le parti / Sig.ri ed nella Parte_2 _1 Controparte_2 causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 2819/2021, in toto e/o per quanto di giustizia, per i motivi sopra indicati;
B) Per l'effetto, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure così modificate nei confronti del solo Sig. a) dichiarare la cessazione del Controparte_1 pagina 1 di 21 rapporto di locazione sorto tra le parti con il contratto 27.07.2010 alla data del 27.07.2022, data di cessazione del contratto per la intervenuta disdetta intimata il 10.01.2022; b) dichiarare, in ogni caso, la risoluzione del rapporto locatizio per il grave inadempimento ex art. 1455 c.c. ed articolo terzo contratto locazione 27.07.2010, per il mancato pagamento dei canoni di locazione alla data di intimazione dello sfratto per morosità e non sanata alla data odierna;
d) condannare il Sig. al pagamento dei canoni scaduti ed a scadere sino alla data di effettivo rilascio _1 oltre interessi dal dì del dovuto sino al saldo. C) Riformare, in ogni ipotesi, l'impugnata sentenza statuendo che nulla è dovuto ai Sig.ri ed a titolo di lite _1 Controparte_2 temeraria ex art. 96 c.p.c. liquidata in € 10.000,00 per ciascuna parte;
D) Riformare, in ogni ipotesi, l'impugnata sentenza in punto di condanna alla refusione di spese di lite statuendo che Nei confronti del Sig. - In caso di accoglimento integrale del presente Controparte_1 appello, la parte appellata venga condannata al pagamento delle competenze e spese legali di entrambi i gradi del giudizio;
- In caso di accoglimento parziale del presente appello (nello specifico sub punto IV capo sentenza impugnata d), venga modificata la liquidazione delle spese di lite;
Nei confronti del Sig. - In caso di accoglimento parziale del Controparte_2 presente appello (nello specifico sub punto IV capo sentenza impugnata d), venga modificata la liquidazione delle spese di lite;
- In caso di resistenza alle domande di parte appellante sub punti III e IV capi sentenza impugnata c e d, parte appellata venga condannata al pagamento delle competenze e spese legali del presente giudizio di appello. E) Con condanna alla restituzione delle spese ex art. 96 c.p.c. liquidate nella sentenza di primo grado per un importo complessivo pagato da ai Sig.ri ed di € 20.000,00 oltre interessi.” RT _1 Controparte_2 F) Con condanna alla restituzione delle competenze legali liquidate nella sentenza di primo grado per un importo complessivo pagato da così specificato: - nei confronti del Sig. RT di € 11.995,88 in caso di accoglimento integrale del presente appello;
Controparte_1
- nei confronti del Sig. di € 8.099,82 (11.995,88 importo pagato per Controparte_1 compulsum da per spese legali - 3.896,06), quale esatto importo che doveva RT liquidare il giudice di prime cure usando lo scaglione corretto da (€ 5.201,00 a € 26.000,00), in caso di accoglimento parziale del presente appello (nello specifico sub punto IV capo sentenza impugnata d); - nei confronti del Sig. di € 8.099,82 (11.995,88 Controparte_2 importo pagato per compulsum da per spese legali - 3.896,06), quale esatto RT importo che doveva liquidare il giudice di prime cure usando lo scaglione corretto da (€ 5.201,00 a
€ 26.000,00), in caso di accoglimento parziale del presente appello (nello specifico sub punto IV capo sentenza impugnata d); G) chiede ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 c.p.c., che, con ordinanza e/o nell'emananda sentenza, sia disposta la cancellazione delle seguenti espressioni offensive “Tanto è vero che sulla stessa, ad oggi latitante, grava un mandato di cattura internazionale” contenute a pagina 9 della comparsa del Sig. e che, Controparte_1 pertanto, lo stesso Sig. sia condannato a pagare una somma di Controparte_1 denaro da quantificarsi in via equitativa a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale in favore della persona offesa”.
Per parte appellata : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Controparte_1
Firenze adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione o difesa, dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello proposto da con Atto di Citazione notificato in data RT
10.05.2022, avverso la Sentenza n°322/2022 del 14.04.2022, emessa dal Tribunale Civile di Siena, Giudice Dott.ssa Alessandra Verzillo, in quanto destituito di fondamento giuridico e fattuale, pagina 2 di 21 per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e per le altre che saranno ritenute di giustizia. Conseguentemente, confermare integralmente la predetta Sentenza n°322/2022 del 14.04.2022, emessa dal Tribunale Civile di Siena, Giudice Dott.ssa Alessandra Verzillo, con condanna della
al pagamento delle spese e le competenze professionali difensive del doppio RT grado di giudizio, oltre a rimborso forfettario 15%, ed accessori, come per legge”, richiedendo anche che “l'intestata Corte di Appello dichiari la cessazione della materia del contendere con riferimento alle domande relative alla risoluzione del contratto di locazione e respinga l'istanza ex art. 89 c.p.c. ex adverso avanzata. Il tutto con vittoria di spese e compenso professionale come per legge”.
Per parte appellata : “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, Controparte_2 contrariis reiectiis: • respingere le domande proposte dalla poiché inammissibili, Parte_3 infondate in fatto e in diritto oltre che carenti di prove e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
• in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio di opposizione e del giudizio monitorio, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge da distrarsi in favore dei difensori che se ne dichiarano sin da ora antistatari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi RT questa Corte di Appello, ed _1 Controparte_1 Controparte_2 proponendo gravame avverso la sentenza n. 322/2022 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il 14/04/2022 che, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , le aveva RT rigettate, con conseguente sua condanna al pagamento delle spese di lite nonché ex art. 96, comma 3, c.p.c. nei confronti delle controparti.
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida,
aveva convenuto in giudizio ed RT Controparte_1 [...] chiedendo la convalida dello sfratto per morosità con condanna al rilascio Controparte_2 dell'immobile nonché, in ogni caso, di dichiarare risolto il contratto di locazione ex art. 1455 c.c. e di emettersi decreto ingiuntivo per i canoni scaduti pari ad € 85.800,00; in via subordinata, di convalidare lo sfratto per finita locazione al 27.11.2020, con emissione di ordinanza non impugnabile di rilascio, ovvero, in via ulteriormente gradata, di intimare licenza per finita locazione.
In fatto, esponeva: che, in data 27.7.2010, la società Sorgente Sant'Elena s.p.a. aveva concesso in locazione a ed a la porzione di Controparte_1 Controparte_2 fabbricato sita nel Comune di Chianciano Terme, al Viale della Libertà n. 12, identificata al Catasto
Fabbricati del predetto Comune al foglio 10, particella 1893, sub 12 e 13, zona censuaria 1, cat.
D/7; pagina 3 di 21 che la data di scadenza del contratto era stata fissata al 27.7.2022; che, in data 19.10.2010, con atto di scissione a rogito Notaio di Roma, rep. 178995, reg. Per_1
n. 65686, era stata costituita la società a cui erano stati trasferiti gli immobili e Parte_3 gli impianti della scissa società Sorgente Sant'Elena s.p.a.;
che, in data 10.10.2014, la aveva stipulato un contratto di locazione ad uso RT commerciale con cui aveva concesso in godimento a Sorgente Sant'Elena determinati immobili, ad eccezione della porzione che ed avevano adibito a loro abitazione all'interno _1 P_ del parco termale, iscritta in catasto al foglio 10, part. 1893, sub. 12 e 13, come da planimetria all. n. 3 del contratto del 10 ottobre 2014;
che, nel febbraio 2020, ed avevano sottoscritto separati contratti preliminari _1 P_ di cessione delle quote sociali di e Sorgente Sant'Elena, impegnandosi, altresì, a RT risolvere anticipatamente il contratto di locazione ed a rilasciare l'immobile entro l'1.12.2020, al fine di consentire alla proprietà di avviare significative opere di ristrutturazione necessarie all'inizio della stagione termale;
che, in data 29.4.2020, ed , in esecuzione del preliminare, avevano ceduto le _1 P_ quote sociali;
che, il 27.11.2020, aveva formalizzato la risoluzione del contratto di locazione e P_ proceduto alla liberazione della porzione da lui occupata;
che, nonostante i numerosi solleciti, non aveva, invece, rilasciato l'immobile; _1
che, inoltre, i conduttori non avevano provveduto al pagamento del canone annuo di € 7.800,00 maturando una morosità di € 85.800,00, corrispondente ad undici anni;
che la società ricorrente intendeva agire nei confronti di , quale condebitore solidale, _1 per il recupero dei canoni scaduti;
che, in forza dell'art. 3 del contratto di locazione del 27.7.2010, lo stesso doveva considerarsi risolto a seguito del mancato pagamento dei canoni;
che, in ogni caso, la locazione sarebbe cessata al 27.7.2022 e, stante la necessità della ricorrente di rientrare nella disponibilità dell'immobile per gestire l'attività termale, sussistevano i presupposti per l'emissione di ordinanza di convalida della licenza per finita locazione.
1.2. – Si costituiva in giudizio , contestando integralmente le domande avversarie;
in _1 particolare, rilevava: di non aver mai sottoscritto alcun atto di impegno a risolvere anticipatamente il rapporto locativo e/o a rilasciare l'immobile; che, inoltre, non sussisteva la lamentata morosità, dal momento che, in sede di cessione delle CP_ quote sociali ad , in persona dell'amministratore unico Controparte_3 Parte_3
pagina 4 di 21 , aveva rinunciato ai crediti relativi ai canoni di locazione dovuti dal medesimo _1 [...]
, a fronte della contestuale rinuncia dello stesso, quale amministratore dimissionario, al _1 credito di € 12.000,00 vantato nei confronti della società e relativo al compenso a lui dovuto per l'anno 2020; che tale operazione era stata avvallata (e sottoscritta per accettazione) da , quale CP_4 procuratore di ed in seguito nominato suo amministratore unico, che si era Controparte_3 obbligato espressamente a manlevare e tenere indenne da ogni richiesta da parte di _1
; RT che, in ogni caso, l'accordo transattivo intervenuto tra e produceva i suoi RT P_ effetti anche nei confronti del condebitore ex art. 1304 c.c.; _1 che, peraltro, a seguito dei pagamenti effettuati (e documentati dalle distinte dei bonifici in atti) la morosità, al 7.12.2019, corrispondeva alla minor somma di € 9.150,00 (di cui € 1.950,00 a carico di ed € 7.200,00 a carico di ), come si evinceva anche dal bilancio redatto da P_ _1
; RT che non sussistevano i presupposti per emettere ordinanza di sfratto per finita locazione, dal momento che il recesso di una delle due parti contrattuali ( ) era atto completamente P_ inidoneo allo scopo, essendo il contratto pienamente valido ed efficace sino alla naturale scadenza del 26.7.2022 nei confronti di;
_1 che nessuna importanza poteva attribuirsi a quanto previsto nel preliminare di cessione delle quote sociali, in quanto l'obbligo di rilascio del bene entro il 15.8.2020 non era stato riproposto nel contratto definitivo;
che egli nulla opponeva al rilascio del bene alla scadenza contrattuale del 26.7.2022; concludeva, quindi, chiedendo il rigetto delle domande avversarie, con condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
1.3. – Si costituiva, altresì, in giudizio , eccependo l'inammissibilità della domanda P_ avversaria, in quanto egli, in data 27.11.2020, aveva sottoscritto un accordo con la società
, con cui, con decorrenza dall'1.12.2020, le parti avevano dichiarato risolto il contratto RT di locazione, rinunciando ad ogni reciproca pretesa;
inoltre, per ammissione della medesima società ricorrente, esso , in esecuzione di tale accordo, aveva proceduto a rilasciare P_
l'immobile; eccepiva, comunque, la prescrizione del diritto al pagamento dei canoni per il periodo antecedente al 2016, nonché l'intervenuto pagamento di quelli successivi;
chiedeva, infine, la condanna della ricorrente ex art. 96, comma 3, c.p.c.
1.4. – Denegata l'ordinanza di convalida e disposto il mutamento del rito, la causa veniva istruita con prove documentali.
pagina 5 di 21 All'esito, il tribunale decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) aveva rinunciato, in sede di convalida, a qualsiasi domanda concernente la finita RT locazione, non insistendo né in quella di sfratto né in quella di licenza;
(-) la domanda di convalida nei confronti di , citato solo nella qualità di litisconsorte P_ necessario ex art. 102 c.p.c., era inammissibile, avendo egli sottoscritto, in data 27.11.2020, un accordo con la società , con cui le parti avevano dichiarato risolto il contratto di RT locazione, rinunciando ad ogni reciproca pretesa;
(-) per quanto riguardava la posizione di , questi, in data 29.4.2020, aveva _1 rassegnato le dimissioni dalla carica di amministratore unico di , con contestuale RT rinuncia al compenso dovutogli per l'anno 2020 a fronte della rinuncia, da parte della società, al percepimento dei canoni di locazione;
(-) tale atto non era stato impugnato dalla società per farne valere l'annullabilità ex art. 1394 e
1395 c.c.;
(-) pertanto, la morosità di era inesistente;
_1
(-) in definitiva, la domanda doveva essere respinta, con condanna della società attrice ex art. 96, comma 3, c.p.c. al pagamento della somma di € 10.000,00 a favore di ciascuno dei convenuti, considerato il carattere temerario della pretesa azionata in giudizio.
(-) le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello per i seguenti motivi: RT
1) con il primo, rilevava l'erroneità della decisione nella parte in cui aveva ritenuto rinunciata la domanda di licenza per finita locazione.
Difatti, il tribunale non aveva considerato che sia nell'atto di citazione che nelle successive note autorizzate, l'intimante aveva espressamente richiesto la convalida della licenza per finita locazione, il che era stato ribadito anche all'udienza del 3.9.2021, in cui i procuratori di RT si erano espressamente riportati ai propri scritti difensivi ed avevano chiesto, in subordine, di emettersi ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c.
Peraltro, in sede di memorie integrative ex art. 426 c.p.c., aveva chiesto di dichiarare RT la cessazione del contratto di locazione, quanto a , alla data del 27.7.2022. _1
Tale domanda, anche a volerla qualificare come nuova, era certamente ammissibile, in quanto, a seguito del mutamento del rito, il locatore ben poteva ampliare l'originario thema decidendum;
2) con il secondo, denunciava l'erroneità della decisione per non avere ravvisato il palese conflitto di interessi ex art. 1394 c.c. di nella scrittura del 29.4.2020, per essere egli _1 intervenuto nella qualità sia di creditore che di debitore di . RT
pagina 6 di 21 Inoltre, la predetta scrittura non era stata oggetto di successiva ratifica/accettazione da parte della società.
Per giunta, il primo giudice non aveva considerato neppure il preliminare del 17.2.2020, con cui si era impegnato a rilasciare l'appartamento, da lui condotto in locazione, entro la _1 data del 15.8.2020;
3) con il terzo, rilevava che il tribunale non aveva fatto corretta applicazione dell'art. 96 c.p.c.
Difatti, per quanto concerneva la posizione di , aveva chiesto solo di P_ RT
“formalizzare” la risoluzione parziale del contratto di locazione avvenuta con scrittura del
27.11.2020.
Pertanto, egli era stato chiamato in giudizio solo quale litisconsorte necessario ex art. 102 c.p.c.
Per quanto riguardava, poi, la posizione di , era palese il suo inadempimento al _1 preliminare del 17.2.2020, di talché la domanda proposta nei suoi confronti non poteva essere considerata temeraria;
4) con il quarto, lamentava l'erroneità della decisione anche nella parte relativa alla regolamentazione delle spese di lite, in quanto il tribunale aveva applicato uno scaglione (da €
52.001 ad € 260.000) che non poteva considerarsi corretto (giacché il valore della causa rientrava nello scaglione da € 5.201 ad € 26.000).
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, ed Controparte_1 [...] nel costituirsi in giudizio, contestavano, perché infondate, le censure mosse da Controparte_2 parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedevano per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
2.3. – La causa è stata trattenuta in decisione in data 15-28.5.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
3 – In via preliminare
3.1. – In primo luogo, irrilevante si presenta l'erronea scelta del rito da parte della società appellante la quale, nonostante il procedimento di primo grado fosse stato (correttamente) trattato secondo il rito lavoro, ha introdotto il gravame con citazione anziché con ricorso.
Difatti, ciò che interessa è che il ricorso sia stato depositato in cancelleria il 13.5.2022 e, quindi, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza (avvenuta il 15.4.2022).
pagina 7 di 21 Del resto, come affermato dalla Suprema Corte: “la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali
l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito” (cfr. Cassazione civile, ordinanza del
20.11.2020, n. 26419).
Nella specie, gli appellati non hanno dedotto alcuna concreta lesione del loro diritto di difesa, con la conseguenza che, in questo grado, non si è reso necessario disporre il mutamento del rito.
3.2. – In secondo luogo, non può condividersi quanto sostenuto dall'appellato in _1 comparsa conclusionale, secondo cui la restituzione, da parte sua, dell'immobile (avvenuta il
24.1.2024) dovrebbe determinare la cessazione della materia del contendere con riferimento a tutte le domande formulate da . RT
Invero, per costante orientamento giurisprudenziale: “la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conformi conclusioni in tal senso” (cfr. ex plurimis Cassazione civile, sentenza del 9.6.2016, n. 11813).
Quindi, la cessazione della materia del contendere si verifica quando viene a mancare ogni posizione di contrasto tra le parti, per essere sopraggiunti nel corso del giudizio eventi estintivi della controversia.
Il che, tuttavia, non ricorre nel caso di specie, dal momento che ha espressamente RT affermato di avere interesse a coltivare le sue domande, al fine di chiedere, in separato giudizio, il risarcimento dei danni subiti per il tardivo rilascio (cfr. comparsa conclusionale di parte appellante, pag. 15).
Sgombrato il campo dalle predette questioni preliminari, è possibile passare ad esaminare l'appello proposto da . RT
4 – L'esame del gravame.
4.1. – Deve, in ordine logico, essere esaminato prioritariamente il secondo motivo di appello.
4.1.1. – Orbene, giova considerare come la lettera del 29.4.2020 (del seguente tenore: “Facendo seguito alle intese informali, con la presente per rassegnare le mie irrevocabili dimissioni dalla carica di amministratore unico di Codesta Società stante la mia imminente uscita dalla compagine sociale. Rinuncio, altresì, al credito relativo al compenso dovutomi per l'anno 2020 a fronte della rinuncia da parte di Codesta Società ai crediti dalla stessa maturati per i canoni di locazione
pagina 8 di 21 relativi alla villa da me occupata per la quale nulla risulterà dovuto sino al rilascio della stessa. Nel ringraziarVi per la fiducia riconosciutami in questi anni, l'occasione mi è gradita per porgere i miei più cordiali saluti”; con l'aggiunta della postilla: “In ordine alla rinuncia al credito di S. Elena per i crediti relativi ai canoni di locazione dovuti dal sig. , io sottoscritto _1 CP_4 quale procuratore della società Elaqua Holding LTS, con sede Zug (Svizzera), mi obbligo a manlevare e tenere indenne lo stesso sig. da ogni e qualsiasi richiesta da parte di _1 [...]
) non possa considerarsi in alcun modo impegnativa per la società . Parte_4 RT
Invero, la predetta missiva, indirizzata a ed al Presidente del suo collegio sindacale, RT risulta sottoscritta da in proprio, senza alcuna spendita della sua Controparte_1 qualità di amministratore unico della società.
Anzi, l'iniziale riferimento proprio alle rassegnate dimissioni dalla predetta carica induce a ritenere che egli non avesse alcuna intenzione di agire quale rappresentante legale di , il che RT risulta confermato dalla postilla apposta in calce alla lettera, con cui nella sua CP_4 qualità di procuratore della società Elaqua Holding, si obbligava “a manlevare e tenere indenne lo stesso sig. da ogni e qualsiasi richiesta da parte di S. . _1 Parte_3
Tale obbligo di manleva, infatti, si spiega solo nell'ottica che la rinuncia ad incassare i canoni di locazione, dovuti da , non fosse ancora impegnativa per la società , la _1 RT quale si sarebbe dovuta pronunciare successivamente.
D'altronde, la rinuncia, da parte di , ai canoni di locazione non è in alcun modo RT documentata, non risultando, nella precitata lettera, alcuna espressione di volontà riconducibile alla predetta società.
A ragionare diversamente, non potrebbe che accertarsi, sia pure incidentalmente, l'annullabilità dell'ipotetico accordo ex art. 1395 c.c., essendosi in presenza di un contratto (nello specifico, una transazione) concluso dal rappresentante con sé stesso.
Come affermato dalla Suprema Corte: “in tema di conclusione del contratto del rappresentante con se stesso, l'art. 1395 cod. civ. contiene una presunzione "iuris tantum" di conflitto di interessi, superabile esclusivamente mediante la dimostrazione, in via alternativa, di una delle due condizioni tassativamente previste, vale a dire l'autorizzazione specifica da parte del rappresentato o la predeterminazione degli elementi negoziali, mentre resta irrilevante il profilo della sussistenza di un concreto rapporto di incompatibilità fra le esigenze del rappresentato e quelle del rappresentante” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 21.11.2008, n. 27783).
Nella specie, non risulta la ricorrenza di alcuna delle due condizioni previste dall'art. 1395, comma
1, c.c., non constando né l'autorizzazione di alla conclusione dell'atto né, tanto meno, RT la predeterminazione degli elementi negoziali.
pagina 9 di 21 Inoltre, non risulta neppure che tale atto sia stato ratificato dalla società, stante la mancanza di qualsiasi riferimento alle reciproche rinunce nel verbale del 13.5.2020, in cui l'assemblea dei soci di prese atto delle dimissioni di . RT _1
Peraltro, risulta evidente anche il pregiudizio che tale atto arrecava alle ragioni creditorie.
Difatti, a fronte della rinuncia al compenso di amministratore unico per l'anno 2020 (pari ad €
4.000,00, giacché le dimissioni sono avvenute ad aprile 2020 e sulla base dei criteri di calcolo esposti dall'appellato nella comparsa di costituzione e risposta – pag. 32 – il compenso mensile dell'amministratore risulta corrispondente ad € 1.000), la società avrebbe rinunciato ai crediti dalla stessa maturati per i canoni di locazione relativi alla villa detenuta da “sino al _1 rilascio della stessa” e, quindi, ad una somma nettamente superiore, laddove si consideri che il canone annuo ammontava ad € 7.800,00 (oltre IVA) e che era del tutto incerto quando il conduttore avrebbe proceduto al rilascio effettivo del bene (avvenuto solo il 24.1.2024, in netto ritardo rispetto alla scadenza contrattuale del 27.7.2022).
Del resto, l'esistenza del conflitto di interessi è stata accertata nella sentenza n. 620/2024 del
27.8.2024 emessa dal Tribunale di Siena, che ha così annullato la scrittura del 29.4.2020.
Sentenza che, pur non essendo ancora passata in giudicato, si richiama quale precedente conforme ex art. 118 disp. att. c.p.c.
4.1.2. – Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellato, non risulta che, nella scrittura stipulata il 27.11.2020 con , la abbia rinunciato ai canoni di locazione P_ RT vantati nei confronti del co-conduttore.
In realtà, dalla frase, contenuta nel predetto documento, per cui “con la sottoscrizione della presente scrittura privata, le Parti dichiarano espressamente e reciprocamente di essere state integralmente soddisfatte delle reciproche pretese e di non avere più nulla a che pretendere a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione comunque connessa alla locazione dell'immobile di cui in premessa e oggetto del presente accordo risolutivo e ciò anche relativamente a fatti e/o circostanze maturate antecedentemente alla sottoscrizione degli atti notarili di azioni e quote” si desume l'avvenuta estinzione dell'obbligazione di pagamento, da parte di , in P_ relazione al contratto di locazione per cui è causa, ma non già una remissione del debito ex art. 1301 c.c.
Ne deriva che, fino all'intervenuta restituzione dell'immobile da parte di (avvenuta il P_
27.11.2020) la quota di debito sullo stesso gravante (pari alla metà del canone annuo di locazione) deve ritenersi estinta, di talché la stessa non può gravare su . _1
Quindi, avendo ammesso di dovere la somma di € 7.200,00, a titolo di canoni di _1 locazione, fino al 2019 (cfr. memoria ex art. 426 c.p.c., pag. 22) ed avendo rilasciato l'immobile pagina 10 di 21 solo il 24.1.2024, egli può essere chiamato a rispondere solo del 50% del canone annuo di locazione per l'anno 2020 – quando era ancora conduttore anche – mentre per il P_
2024 l'importo dovuto deve essere ragguagliato ad una sola mensilità (7.800/12=650).
Per le restanti annualità (2021,2022,2023), il canone di locazione deve gravare integralmente su
, essendo pacifica la permanenza di quest'ultimo nel godimento dell'intero bene. _1
La somma dovuta da risulta, allora, essere pari ad € _1
(7.200+3.900+7.800+7.800+7.800+650=) 35.150,00.
Del resto, non solo ha ammesso di non aver effettuato nessun pagamento dal 2019 – _1 ritenendo erroneamente di nulla dovere sulla base del contenuto della sua lettera di dimissioni – ma non ha neppure provato di aver estinto la sua obbligazione.
Si applica, infatti, il seguente principio: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza del 30.10.2001, n. 13533).
Pertanto, in accoglimento del motivo di appello in disamina, deve essere condannato _1 al pagamento della somma di € 35.150,00, oltre interessi legali con decorrenza dalla domanda giudiziale.
Sussistono, poi, i presupposti per la dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento di , inadempimento da considerarsi senz'altro grave ex art. 1455 c.c. in quanto _1 incidente sull'obbligazione principale del conduttore e tenuto pure conto sia della durata che dell'entità della morosità accumulata.
Ciò tanto più se si considera che l'art. 3 del contratto di locazione conteneva una vera e propria clausola risolutiva nel caso di mancato pagamento anche di una sola mensilità del canone (“Il mancato pagamento del canone, decorsi venti giorni dalla scadenza prevista […] costituisce motivo di risoluzione del presente contratto, ai sensi dell'art. 1455 del codice civile”), clausola di cui la locatrice ha chiaramente manifestato, nell'atto di intimazione, di volersi avvalere.
4.2. – L'accoglimento del secondo motivo di gravame determina l'assorbimento del primo che si esamina solo per ragioni di completezza.
4.2.1. – In primo luogo, giova considerare come abbia senz'altro errato il tribunale nel ritenere rinunciata la domanda di sfratto per finita locazione.
pagina 11 di 21 In proposito, come affermato dalla Suprema Corte: “la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda”
(cfr. ex plurimis Cassazione civile, ordinanza del 9.5.2024 n. 12756).
Pertanto, è alla condotta processuale tenuta dalla parte che occorre far riferimento, non essendo sufficiente la mancata riproposizione di una domanda in sede di precisazione delle conclusioni.
Nella specie, nell'atto di intimazione l'originaria ricorrente aveva così concluso: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale di Siena, ogni contraria istanza ed eccezione respinta: in via principale nei confronti del
Sig. - sentire convalidare sfratto per morosità […] in via subordinata Controparte_1 nei confronti sia del Sig. che del dott. - Controparte_1 P_ Controparte_1 sentir convalidare lo sfratto per finita locazione al 27.11.2020 […] In estrema ipotesi: in caso di mancato accoglimento integrale delle sopra esposte conclusioni, voglia convalidare l'intimata licenza per finita locazione con fissazione della data di esecuzione dello sfratto della data di esecuzione dello sfratto. In caso di opposizione: si chiede, sin da ora, ordinanza non impugnabile di rilascio, provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 665 c.p.c., con contestuale fissazione della data di esecuzione del provvedimento di rilascio e, per l'effetto, si chiede di disporre il mutamento del rito, per il prosieguo del giudizio nelle forme del rito speciale, concedendo termine per il deposito di memorie integrative ove, ripetute le domande di cui sopra, sin da ora si chiede anche che il Giudice voglia verificare l'impegno assunto dai convenuti a risolvere il contratto di locazione
e, per l'effetto, dichiarare le risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. e seguenti c.c. ed anche ai sensi dell'art. 2932 c.c.”.
Conclusioni pedissequamente trasposte anche in sede di note autorizzate depositate, nell'ambito del procedimento di convalida, in data 30.7.2021.
Pertanto, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, non rileva che la domanda di convalida della licenza per finita locazione non fosse stata espressamente riproposta all'udienza del 3.9.2021, fissata per la decisione, sia perché la stessa era stata comunque reiterata nelle note difensive del 27.7.2022 (autorizzate proprio in vista della predetta udienza) sia perché il riferimento alla sola domanda proposta in via principale (sfratto per morosità) non era sufficiente a far presumere, in considerazione proprio della condotta complessiva della parte, la rinuncia a quelle proposte in via subordinata.
Al riguardo, non può essere condivisa la tesi dell'appellato secondo cui _1 RT avrebbe rinunciato alle altre domande per non incorrere in una dichiarazione di inammissibilità
pagina 12 di 21 dell'atto di intimazione, giacché nessuna disposizione processuale impedisce di cumulare più domande in tale scritto difensivo.
4.2.2. – Ad ogni modo, successivamente all'ordinanza di mutamento del rito, la società
, nella memoria ex art. 426 c.p.c., concludeva chiedendo, in via principale, di RT
“dichiarare la cessazione del rapporto di locazione sorto tra le parti con il contratto 27.07.2010, quanto al Sig. alla data del 01.12.2020, quanto al Sig. alla data del P_ _1
27.07.2022, data di cessazione del contratto per la intervenuta disdetta intimata il 10.01.2022”.
Pertanto, anche a voler considerare tale domanda come nuova, la stessa era senz'altro ammissibile, in quanto “nel procedimento di convalida di sfratto per finita locazione l'opposizione dell'intimato determina la conclusione del procedimento sommario e l'instaurazione di un autonomo processo di cognizione ordinaria, con la conseguenza che il locatore può introdurre a fondamento della domanda una "causa petendi" diversa da quella originariamente formulata, purché la nuova domanda risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta con l'atto introduttivo del procedimento sommario” (cfr. Cassazione civile, ordinanza del 28.2.2023, n. 5955; nello senso anche Cass. civ. n. 17955/2021).
Difatti, non vi è dubbio che l'accertamento della data di cessazione della locazione fosse intrinsecamente connesso con la vicenda dedotta con l'atto di intimazione in quanto concernente il medesimo rapporto contrattuale.
Ne deriva che, non sussistendo alcuna contestazione in ordine alla regolarità della disdetta inviata in data 10.1.2022, il contratto di locazione per cui è causa sarebbe naturalmente cessato alla data del 27.7.2022.
Del resto, nella comparsa di costituzione depositata nella fase di convalida (pag. 17), la difesa di ha fatto presente come costui “anche prima dell'introduzione del presente giudizio, _1 abbia sempre dichiarato di voler rispettare la naturale scadenza della locazione, fissata per il
26.07.2022 (cfr. allegato n.4, alla presente comparsa di costituzione), data in cui l'odierno comparente, nel rispetto degli obblighi contrattualmente assunti, procederà alla riconsegna dell'immobile in favore della locatrice”, con ciò riconoscendo il fondamento della domanda di convalida per finita locazione.
4.3. – Il terzo ed il quarto motivo di appello devono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi tra di loro.
4.3.1. – Per quanto riguarda la posizione di , l'accoglimento dell'appello nei suoi _1 confronti comporta l'annullamento, nei riguardi di , della condanna sia ex art. 96, RT comma 3, c.p.c. che al pagamento delle spese di lite.
4.3.2. – Discorso diverso deve, invece, essere fatto con riferimento alla posizione di . P_
pagina 13 di 21 4.3.2.a. – Invero, come già esposto al § 4.1.2., con l'accordo del 27.11.2020 e P_
hanno definito ogni loro pretesa in relazione al contratto di locazione per cui è causa RT
(“con la sottoscrizione della presente scrittura privata, le Parti dichiarano espressamente e reciprocamente di essere state integralmente soddisfatte delle reciproche pretese e di non avere più nulla a che pretendere a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione comunque connessa alla locazione dell'immobile di cui in premessa e oggetto del presente accordo risolutivo e ciò anche relativamente a fatti e/o circostanze maturate antecedentemente alla sottoscrizione degli atti notarili di azioni e quote”).
In virtù di tale accordo, il contratto di locazione si è risolto con decorrenza dall'1.12.2020, data entro la quale è incontestato che abbia proceduto alla restituzione del bene (atteso P_ che nella scrittura privata del 27.11.2020 le parti hanno dato atto che “contestualmente alla sottoscrizione della presente scrittura privata il dott. riconsegna alla Controparte_2 proprietà il possesso”).
Ciononostante, l'atto di intimazione del 26.4.2021 risulta indirizzato anche nei confronti di
[...]
al fine di ottenere, pure nei suoi confronti, lo sfratto per morosità ovvero, in via P_ alternativa, per finita locazione, ovvero, in via ulteriormente gradata, licenza per finita locazione alla data del 22.7.2022, con conseguente richiesta di rilascio del bene e con riserva di agire in giudizio per il pagamento dei canoni non riscossi e per il risarcimento dei danni.
Nelle conclusioni dell'atto, nei confronti di viene proposta, in via subordinata, P_ unicamente la domanda volta ad ottenere la convalida dello sfratto per finita locazione alla data del 27.11.2020 ovvero licenza per finita locazione, con richiesta di fissazione della data per l'esecuzione del rilascio.
Inoltre, sebbene avesse, già nel procedimento di convalida, tempestivamente P_ eccepito l'intervenuta risoluzione consensuale del rapporto sulla base della precitata scrittura del
27.11.2020, ha continuato ad insistere per la convalida dello sfratto anche nei suoi RT confronti, deducendo la necessità di ottenere “una pronuncia formale di convalida dell'intervenuta risoluzione avvenuta in data 27.11.2020” (cfr. note autorizzate del 30.7.2021, pag. 8).
Per giunta, in sede di memoria integrativa ex art. 426 c.p.c., la società ha chiesto “a) RT dichiarare la cessazione del rapporto di locazione sorto tra le parti con il contratto 27.07.2010, quanto al Sig. alla data del 01.12.2020, quanto al Sig. alla data del P_ _1
27.07.2022, data di cessazione del contratto per la intervenuta disdetta intimata il 10.01.2022
(all. D) …”.
pagina 14 di 21 4.3.2.b. – Ora, a prescindere dall'incertezza manifestata da in ordine all'individuazione RT della data di cessazione del rapporto con , non vi è dubbio che la predetta società P_ intendesse agire giudizialmente pure nei confronti di quest'ultimo.
Ciò perché era intenzione della locatrice, come dalla stessa ammesso, di ““formalizzare” la risoluzione parziale del contratto di locazione avvenuta con scrittura del 27.11.2020, in quanto tale risoluzione parziale non aveva portato alla ripresa del possesso della porzione di immobile occupata da . Il fratello , infatti, una volta che aveva rilasciato la porzione di P_ _1 P_ villa da lui occupata, aveva immediatamente cambiato le chiavi del portone di ingresso, cosicché
non ha mai potuto riprenderne il possesso e “formalizzare” la risoluzione” (cfr. atto di RT appello, pag. 19-20).
Tuttavia, non si comprende come l'occupazione, da parte di , della porzione di immobile _1 rilasciata da potesse comportare la necessità, per , di far accertare P_ RT giudizialmente la cessazione di un rapporto già risolto consensualmente, anche in considerazione del fatto che l'eventuale pronuncia di accertamento non sarebbe stata opponibile a che era _1 rimasto estraneo all'accordo del 27.11.2020.
È evidente, allora, come l'originaria ricorrente fosse completamente priva di interesse ad agire nei confronti di , in ragione sia di quanto convenuto nella scrittura privata del 27.11.2020 P_ che dell'intervenuta riconsegna del bene da parte del conduttore, il che rendeva la sua domanda inammissibile ex art. 100 c.p.c.
4.3.2.c. – In proposito, non può essere condivisa la tesi dell'appellante secondo cui P_ sarebbe stato convenuto in giudizio solo quale litisconsorte necessario ex art. 102 c.p.c.
Difatti, la società ha rivolto l'intimazione ed ha concluso anche nei confronti di RT [...]
, il che esclude che l'atto allo stesso notificato avesse valore di mera litis denuntiatio. P_
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non è vero che abbia P_ tenuto una condotta processuale “remissiva”, dal momento che sia negli scritti difensivi depositati nel procedimento di convalida sia in sede di memoria integrativa ex art. 426 c.p.c., egli ha eccepito il carattere temerario dell'azione proposta nei suoi confronti, proprio in considerazione dell'accordo stipulato il 27.11.2020 e dell'intervenuto rilascio del bene, chiedendo espressamente la condanna di ex art. 96, comma 3, c.p.c. RT
Ciononostante, la società locatrice ha manutenuto ferme le sue conclusioni nei confronti di
[...]
anche nelle note autorizzate in vista dell'udienza di discussione ex art. 420 c.p.c., di talché P_ corretta si appalesa la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Come affermato dalle Sezioni Unite: “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione
pagina 15 di 21 dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà
e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese
e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (cfr. Cassazione civile, S.U., sentenza n.
22405 del 13 settembre 2018).
Nella specie, la carenza di interesse ad agire, da parte di , nei confronti di , RT P_ era manifesta, il che rende evidente la sua “colpa grave” nell'iniziativa giudiziale intrapresa, che ha finito per coinvolgere nel processo un soggetto completamente estraneo.
Per converso, aveva certamente interesse a contraddire, essendo egli destinatario di P_ un atto di intimazione di sfratto per morosità e/o per finita locazione nonché di licenza per finita locazione (con riserva anche di richiesta del pagamento dei canoni e di risarcimento dei danni), oltre che della domanda volta ad ottenere la riconsegna del bene e la declaratoria di cessazione del rapporto locatizio, con la conseguenza che egli si è visto costretto a partecipare al giudizio per far valere la sua assenza di responsabilità ed evitare anche una possibile condanna al pagamento delle spese di lite.
4.4. – Ha errato, tuttavia, il tribunale nel liquidare le spese del giudizio di primo grado in conformità allo scaglione relativo alle cause di valore da € 52.001 ad € 260.000.
Difatti, ha chiesto, nei confronti di , di dichiarare la cessazione del RT P_ contratto di locazione alla data del 27.11.2020/1.12.2020.
Quindi, essendo pacifico che il contratto sarebbe venuto a scadenza il 27.7.2022, la parte del rapporto in contestazione, ai fini della determinazione del valore della causa ex art. 12 c.p.c., non
è superiore a due annualità del canone (ciascuna pari ad € 7.800,00), sicché lo scaglione da applicare era quello da € 5.201 ad € 26.000,00.
Ne discende che le spese del giudizio di primo grado devono essere rideterminate sulla base del seguente computo:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
pagina 16 di 21 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria/trattazione, valore medio: € 1.680,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare: € 5.077,00, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge.
In proposito, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non rileva il mancato svolgimento di attività istruttoria, giacché “In materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento” (cfr. Cass. civ. n. 8561/2023).
4.5. – Di conseguenza, deve procedersi alla riduzione anche della somma liquidata ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Al riguardo, l'appellante non ha contestato il criterio seguito dal tribunale, che ha quantificato tale somma in misura pressoché corrispondente alle spese di lite, sicché la stessa deve essere rideterminata in € 5.000,00.
Criterio che, peraltro, appare congruo, in quanto “in tema di responsabilità aggravata, la determinazione equitativa della somma dovuta dal soccombente alla controparte in caso di lite temeraria non può essere parametrata all'indennizzo di cui alla legge n. 89 del 2001 - il quale, ha natura risarcitoria ed essendo commisurato al solo ritardo della giustizia, non consente di valutare il comportamento processuale del soccombente alla luce del principio di lealtà e probità ex art. 88
c.p.c., laddove la funzione prevalente della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è punitiva e sanzionatoria -, potendo essere calibrata su una frazione o un multiplo delle spese di lite con
l'unico limite della ragionevolezza” (cfr. Cass. civ. n. 17902/2019).
Per quanto esposto, si impone, in parziale accoglimento dell'appello proposto da nei RT confronti di , la riduzione ad € 5.077,00 (oltre accessori di legge) della somma P_ liquidata a titolo di spese legali e ad € 5.000,00 di quella riconosciuta ex art. 96, comma 3, c.p.c.
5 – Deve, infine, essere disattesa l'istanza ex art. 89 c.p.c. formulata dall'appellante, sia perché
l'espressione in contestazione (“tanto è vero che sulla stessa, ad oggi latitante, grava un mandato di cattura internazionale”), è rivolta nei confronti di e, quindi, di un soggetto CP_5 estraneo al processo (rispetto al quale l'istante risulta del tutto carente del potere di agire in sua sostituzione ex art. 81 c.p.c.) sia perché non consta il carattere sconveniente od offensivo della stessa che appare meramente ripetitiva di quanto riportato da alcuni articoli di giornale (allegati alle note di trattazione scritta del 14.5.2023), il cui contenuto non è stato oggetto di smentita.
pagina 17 di 21 6 – In punto di spese, deve trovare applicazione, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., l'orientamento della
Suprema Corte secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (Sez.
6 - L, ord. 18 marzo 2014, n. 6259, rv.
629993).
6.1. – Orbene, per quanto concerne il rapporto processuale tra e , le spese RT _1 del doppio grado di giudizio devono essere poste integralmente a carico di quest'ultimo, tenuto conto della soccombenza sulle domande proposte nei suoi confronti.
Tali spese si liquidano secondo il computo che segue ex D.M. 55/2014, come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12, (valore € 26.001-52.000):
A) spese del giudizio di primo grado:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase istruttoria/trattazione, valore medio: € 1.806,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00
Compenso tabellare: € 7.616,00, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge.
B) spese del giudizio di appello:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
Fase istruttoria/trattazione, valore minimo: € 1.523,00
Fase decisionale: valore medio € 3.470,00
Compenso tabellare: € 8.469,00, oltre € 382,50 per esborsi, 15% per rimborso forfetario, IVA e
CAP come per legge.
Si applica il valore minimo per la fase di trattazione in considerazione della ridotta attività difensiva espletata.
Ai fini della determinazione del valore della causa si tiene conto del decisum di € 35.150,00
Invero, come affermato da Cassazione civile sez. I - 26/04/2021, n. 10984 (in motivazione): “Il disputatum costituisce quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio, laddove il decisum è il contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice. Ne deriva che, in caso di accoglimento
pagina 18 di 21 anche parziale della domanda, si guarda alla somma liquidata” (fra le tante, Cass. 4 luglio 2017,
n. 16440; Cass. 12 gennaio 2011, n. 536; Cass., sez. un., 11 settembre 2007, n. 19014).
6.2. – Per quanto riguarda, invece, il rapporto processuale con , avendo il gravame P_ investito solo le statuizioni accessorie (condanna alle spese legali nonché ex art. 96, comma 3,
c.p.c.) al rigetto della domanda proposta da nei suoi confronti, si procede alla RT regolamentazione delle spese solo del presente grado, che devono essere poste interamente a carico di , dal momento che la riduzione degli importi delle suddette condanne non vale RT ad integrare un'ipotesi di reciproca soccombenza così da giustificare una loro compensazione, neppure parziale (cfr. Cassazione civile, S.U., n. 32061/2022).
Tali spese si liquidano secondo il computo che segue ex D.M. 55/2014, come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12, (valore € 5.201-26.000), richiamate le considerazioni di cui al § 4.4. in ordine all'individuazione del parametro di riferimento:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
Fase istruttoria/trattazione, valore minimo: € 922,00
Fase decisionale: valore medio € 1.911,00
Compenso tabellare: € 4.888,00, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge.
6.3. – deve, altresì, essere condannato alla restituzione delle somme corrisposte da _1
in forza dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, pari ad € 21.955,88, RT oltre interessi legali con decorrenza dal giorno dei singoli pagamenti (cfr. contabili dei bonifici in atti).
Analoga condanna si estende a , limitatamente alle maggiori somme percepite in forza P_ dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, oltre interessi legali con decorrenza dal giorno dei singoli pagamenti (cfr. contabili dei bonifici in atti).
6.4. – Occorre, infine, dare mandato alla cancelleria di richiedere l'integrazione del C.U. residuo del presente grado – pari alla differenza tra quanto dovuto e quanto corrisposto – in virtù del reale valore della causa (€ 26.001-52.000) diverso da quello dichiarato nell'appello (€ 5.201-26.000).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. RT
322/2022 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il 14/04/2022, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di RT [...]
Controparte_1
pagina 19 di 21 a) dichiara risolto, per inadempimento di il contratto di Controparte_1 locazione stipulato in data 27.7.2010;
b) condanna al pagamento, a favore di della Controparte_1 RT somma di € 35.150,00, oltre interessi legali nei termini di cui in motivazione;
c) annulla la condanna di al pagamento, a favore di RT Controparte_1
della somma di € 10.000,00 ex art. 96, comma 3, c.p.c.;
[...]
2) accoglie in parte l'appello proposto da nei confronti di RT Controparte_2
e per l'effetto:
[...]
a) condanna al pagamento, a favore di della RT Controparte_2 minor somma di € 5.077,00, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge, a titolo di spese legali dovute per il giudizio di primo grado;
b) condanna al pagamento, a favore di della RT Controparte_2 minor somma di € 5.000,00 ex art. 96, comma 3, c.p.c.
3) rigetta l'istanza ex art. 89 c.p.c. proposta da RT
4) condanna al pagamento, a favore di delle Controparte_1 Pt_1 RT spese del doppio grado di giudizio che liquida: : i) per il giudizio di primo grado, in € 7.616,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA (se ed in quanto dovuta) e
CAP come per legge;
ii) per il giudizio di secondo grado, in € 382,50 per esborsi, in € 8.469,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
5) condanna al pagamento, a favore di delle RT Controparte_2 spese del presente grado di giudizio che liquida in € 4.888,00 per compenso professionale, oltre
15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge, con distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
6) condanna alla restituzione, a favore di delle Controparte_2 RT maggiori somme percepite in forza dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, oltre interessi legali nei termini di cui in motivazione;
7) condanna alla restituzione, a favore di Controparte_1 RT della somma di € 21.955,88, oltre interessi legali nei termini di cui in motivazione.
Manda alla cancelleria per la regolarizzazione dell'appello sotto il profilo fiscale avuto riguardo al diverso valore accertato della controversia.
Firenze, 11.12.2024
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
pagina 20 di 21 Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 21 di 21