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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/06/2025, n. 4631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4631 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 44169 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. STEFANIA NOVELLI ha pronunciato, a norma dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
( ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Michelangelo Cicogna, Silvia Doria e Controparte_1 P.IVA_1
Gennaro Paone del Foro di Milano, presso lo studio dei quali sito a Milano, via San Paolo n. 7, ha eletto domicilio, come da procura agli atti;
-attore opponente-
CONTRO
( , rappresentata e difesa dagli Controparte_2 P.IVA_2 avv.ti Paolo Marra e Carlo Maria Masieri del Foro di Milano, presso lo studio dei quali a Milano, Corso
Italia n. 13, ha eletto domicilio, come da procura agli atti;
-convenuta opposta-
Conclusioni: parte attorea: “Preliminarmente - dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo RG 27296/2024 N. 4774/2024 pubblicato da codesto Tribunale in data 31.10.2024 per la mancanza del previo esperimento del tentativo di conciliazione e, comunque, per la presenza di valida clausola compromissoria in essere tra le parti, conseguentemente - revocare il decreto ingiuntivo RG 27296/2024 N. 14774/2024 pubblicato da codesto Tribunale in data 31.10.2024 In via di subordine, disposta la chiamata in causa di
[...]
- Revocare il decreto ingiuntivo RG 27296/2024 N. 14774/2024 pubblicato da codesto Tribunale in data Controparte_3 31.10.2024 perché infondato per i motivi di cui alle difese. Con vittoria di compensi e spese di giudizio In via istruttoria In caso di rimessione della causa in istruttoria, si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova preceduti da “Vero che” (….)” CP_ parte convenuta: “In via principale, nel merito: rigettare tutte le domande proposte da e per l'effetto confermare CP_ integralmente il Decreto Ingiuntivo;
In via subordinata, nel merito: rigettare tutte le domande proposte da e per l'effetto Co condannarla al pagamento a favore di di quanto risulterà dovuto in corso di causa;
In via istruttoria: nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione anche solo parziale dei capitoli avversari, a prova contraria si domanda che vengano sentiti a prova contraria, sui medesimi capitoli, i signori: - avenue du président Kennedy, 18 – 4802 Heusy, Belgique;
- Persona_1 [...] Per_
28 avenue Van Becelaere – 1170 Watermael-Boitsfort, Belgique. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze Per_2 del giudizio, incluso rimborso spese 15%, oltre CPA e IVA come per legge, anche relativamente alla fase monitoria”.
Concise ragioni della decisione
L'eccezione pregiudiziale di compromesso, sollevata dalla difesa opponente merita Controparte_1
accoglimento.
La clausola 8 dell'Addendum trilaterale, sottoscritto in data 10.10.2022, non solo, da
[...]
– società che non riveste la qualifica di parte nel presente giudizio – ma anche Controparte_3
1 da e da statuisce che “in caso di controversia tra qualsiasi Controparte_1 Controparte_2 delle parti nell'ambito del presente Addendum, le parti saranno vincolate dalle disposizioni in Cont materia di risoluzione delle controversie cui alla clausola 39 del Contratto . Cont E' fatto incontroverso che il “Contratto fosse il contratto di subappalto sottoscritto proprio dalla odierna opposta con la società e la clausola 39, Controparte_2 Controparte_3 in punto di “legge applicabile, risoluzione delle controversie e giurisdizione”, prevede che “La controversia, ivi compreso quanto attiene, ferma restando la generalità di quanto sopra, alla validità opponibilità, esecuzione, risoluzione e/o inadempimento, o qualsiasi questione in relazione alla giurisdizione di riferimento , che non sia stata concordata tra il CEO/Amminsitratore delegato di e il Ceo/ Ammininsitratore delegato dalla Capogruppo dell'Appaltatore entro 30 CP_5
giorni lavorativi, sarà risolta in via esclusiva e definitiva ai sensi del Regolamento Arbitrale della
ICC come di volta in volta in vigore (“Regolamento”) da un arbitro nominato in conformità con il
Regolamento. Il prodotto del lavoro di un legale (esterno o in house) e le comunicazioni tra un legale (esterno o in house) e un cliente saranno soggetti al privilegio stabilito nel Regolamento IBA sull'assunzione delle prove nell'arbitrato commerciale internazionale e non saranno divulgate. La sede dell'arbitrato sarà Limassol, Cipro. La lingua del procedimento sarà l'inglese.”
In primo luogo, la società opposta ha eccepito che la clausola 8 Controparte_2
Cont dell'Addendum non richiama la clausola compromissoria contenuta nel c.d. Contratto in modo espresso e specifico e, quindi, difetta la relatio perfecta che assicurerebbe la piena consapevolezza delle parti in ordine alla deroga della giurisdizione.
Tale rilievo non è fondato, perché tralascia di considerare che vi è prova della piena conoscenza della clausola compromissoria – richiamata espressamente nell'Addendum - da parte della
[...]
Controparte_2
Cont Quest'ultima, dapprima, negoziò la clausola 39 del c.d. “Contratto con la controparte
[...]
: dagli scambi e-mail (docc. 5a,5b,5c,5d fasc. opponente) tra le parti, si desume che la CP_3 sede dell'arbitrato da Londra, diventò Milano per poi essere fissata definitivamente in Cipro. CP_ Successivamente, proprio sottoscrisse un ulteriore negozio (Addendum), Controparte_2
non solo con – controparte del contratto di subappalto ove è pattuita la clausola CP_3 compromissoria 39 – ma anche con l'odierna opponente – che non era parte del c.d. Controparte_1
Cont
“Contratto – contenente la clausola 8 che, per la risoluzione delle controversie insorte, richiama l'accordo negoziato espressamente con e, nello specifico, la clausola 39. CP_3
In ogni caso, è indubbia la specificità del rinvio: la clausola 8 dell'Addendum, composto peraltro di sole 9 clausole, fa espresso riferimento sia al contratto - concluso come specificato proprio dalla
- sia alla clausola richiamata per relationem, sia all'oggetto dello stessa, Controparte_2
2 rappresentato da “disposizioni in materia di risoluzione delle controversie”, e, quindi, ricomprende sia i punti della clausola sulle modalità di composizione bonaria della lite, sia i punti sulla giurisdizione dell'arbitro estero, in caso di mancato raggiungimento di una accordo.
In secondo luogo, ha prospettato che, anche voler ritenere sussistente un Controparte_2
rinvio per relationem espresso e specifico, la clausola compromissoria non sottrae la presente controversia alla giurisdizione ordinaria, perché, a norma del punto 2.1, “la presente controversia, che ha ad oggetto il diritto di ottenere il pagamento del credito, rientra, all'evidenza nel novero di quelle che riguardano i diritti e poteri delle parti che derivano dal contratto e pertanto è rimessa alla cognizione del giudice ordinario”.
Secondo la parte opposta vi sarebbe una distinzione convenzionale tra le vertenze soggette alla giurisdizione del giudice ordinario e quelle devolute all'arbitro internazionale, essendo rimesse alla cognizione del Tribunale solo quelle che riguardano “poteri e autorità delle parti ai sensi del
Contratto” .
La deduzione non merita accoglimento, non discendendo, dall'esame della clausola 39, una duplice categoria di controversie, soggette a due giurisdizioni diverse.
Orbene, la parte della clausola invocata si limita a mantenere fermi tutti i diritti, poteri e autorità
Cont spettanti alle parti in forza del dal c.d. “Contratto : si tratta, quindi, delle ulteriori disposizioni riconosciute dal contratto di subappalto ai contraenti, inerenti alle procedure di rivendicazione (4), di supervisione (6,7), di contestazione sui documenti di progettazione (8.6, 8.7), di proprietà intellettuale e riservatezza (34 e 45) nonché inerenti alle facoltà di ispezionare i luoghi e le attrezzature (17).
Può, in conclusione, affermarsi che l'odierna pretesa monitoria, concerne l'obbligazione di pagamento derivante dall'Addendum, per le cui controversie è competente l'arbitro internazionale con sede a Cipro, secondo il Regolamento Arbitrale della Camera di Commercio Internazionale.
Ne consegue, in accoglimento dell'eccezione di compromesso, la nullità del decreto ingiuntivo, con revoca dello stesso.
I compensi professionali seguono il principio della soccombenza e vengono liquidati come da dispositivo sulla scorta del D.M. 147/2022 - in particolare dell'art.
6 - tenuto conto del valore del decreto ingiuntivo (euro 1.019.085,00), con applicazione dei valori inferiori ai medi dello scaglione di riferimento, attesa la natura di stretto diritto dell'unica questione affrontata per la decisione.
Per contro, non possono essere rifuse all'opponente, dalla parte soccombente, le spese sostenute per la traduzione giurata dei documenti di causa – richiesta dal giudice - in mancanza di prova dell'effettivo pagamento, attesa la produzione di mere fatture.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie l'opposizione di quanto alla pregiudiziale eccezione di compromesso;
Controparte_1
2) dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 14774/2024 del 31.10.2024 del Tribunale di Milano;
3) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito, in favore dell'arbitro internazionale previsto dalla clausola 39.2. del contratto di subappalto n. 1003 del giugno 2021, come richiamata dalla clausola 8 dell'Addendum;
4) condanna parte opposta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opponente, che si liquidano in euro 870,00 per spese esenti ed euro 18.000,00 per compensi, oltre spese generali al
15%, iva se ed in quanto dovuta e cpa, come per legge.
Così deciso in Milano il 6 giugno 2025.
Il Giudice
(Stefania Novelli)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. STEFANIA NOVELLI ha pronunciato, a norma dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
( ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Michelangelo Cicogna, Silvia Doria e Controparte_1 P.IVA_1
Gennaro Paone del Foro di Milano, presso lo studio dei quali sito a Milano, via San Paolo n. 7, ha eletto domicilio, come da procura agli atti;
-attore opponente-
CONTRO
( , rappresentata e difesa dagli Controparte_2 P.IVA_2 avv.ti Paolo Marra e Carlo Maria Masieri del Foro di Milano, presso lo studio dei quali a Milano, Corso
Italia n. 13, ha eletto domicilio, come da procura agli atti;
-convenuta opposta-
Conclusioni: parte attorea: “Preliminarmente - dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo RG 27296/2024 N. 4774/2024 pubblicato da codesto Tribunale in data 31.10.2024 per la mancanza del previo esperimento del tentativo di conciliazione e, comunque, per la presenza di valida clausola compromissoria in essere tra le parti, conseguentemente - revocare il decreto ingiuntivo RG 27296/2024 N. 14774/2024 pubblicato da codesto Tribunale in data 31.10.2024 In via di subordine, disposta la chiamata in causa di
[...]
- Revocare il decreto ingiuntivo RG 27296/2024 N. 14774/2024 pubblicato da codesto Tribunale in data Controparte_3 31.10.2024 perché infondato per i motivi di cui alle difese. Con vittoria di compensi e spese di giudizio In via istruttoria In caso di rimessione della causa in istruttoria, si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova preceduti da “Vero che” (….)” CP_ parte convenuta: “In via principale, nel merito: rigettare tutte le domande proposte da e per l'effetto confermare CP_ integralmente il Decreto Ingiuntivo;
In via subordinata, nel merito: rigettare tutte le domande proposte da e per l'effetto Co condannarla al pagamento a favore di di quanto risulterà dovuto in corso di causa;
In via istruttoria: nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione anche solo parziale dei capitoli avversari, a prova contraria si domanda che vengano sentiti a prova contraria, sui medesimi capitoli, i signori: - avenue du président Kennedy, 18 – 4802 Heusy, Belgique;
- Persona_1 [...] Per_
28 avenue Van Becelaere – 1170 Watermael-Boitsfort, Belgique. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze Per_2 del giudizio, incluso rimborso spese 15%, oltre CPA e IVA come per legge, anche relativamente alla fase monitoria”.
Concise ragioni della decisione
L'eccezione pregiudiziale di compromesso, sollevata dalla difesa opponente merita Controparte_1
accoglimento.
La clausola 8 dell'Addendum trilaterale, sottoscritto in data 10.10.2022, non solo, da
[...]
– società che non riveste la qualifica di parte nel presente giudizio – ma anche Controparte_3
1 da e da statuisce che “in caso di controversia tra qualsiasi Controparte_1 Controparte_2 delle parti nell'ambito del presente Addendum, le parti saranno vincolate dalle disposizioni in Cont materia di risoluzione delle controversie cui alla clausola 39 del Contratto . Cont E' fatto incontroverso che il “Contratto fosse il contratto di subappalto sottoscritto proprio dalla odierna opposta con la società e la clausola 39, Controparte_2 Controparte_3 in punto di “legge applicabile, risoluzione delle controversie e giurisdizione”, prevede che “La controversia, ivi compreso quanto attiene, ferma restando la generalità di quanto sopra, alla validità opponibilità, esecuzione, risoluzione e/o inadempimento, o qualsiasi questione in relazione alla giurisdizione di riferimento , che non sia stata concordata tra il CEO/Amminsitratore delegato di e il Ceo/ Ammininsitratore delegato dalla Capogruppo dell'Appaltatore entro 30 CP_5
giorni lavorativi, sarà risolta in via esclusiva e definitiva ai sensi del Regolamento Arbitrale della
ICC come di volta in volta in vigore (“Regolamento”) da un arbitro nominato in conformità con il
Regolamento. Il prodotto del lavoro di un legale (esterno o in house) e le comunicazioni tra un legale (esterno o in house) e un cliente saranno soggetti al privilegio stabilito nel Regolamento IBA sull'assunzione delle prove nell'arbitrato commerciale internazionale e non saranno divulgate. La sede dell'arbitrato sarà Limassol, Cipro. La lingua del procedimento sarà l'inglese.”
In primo luogo, la società opposta ha eccepito che la clausola 8 Controparte_2
Cont dell'Addendum non richiama la clausola compromissoria contenuta nel c.d. Contratto in modo espresso e specifico e, quindi, difetta la relatio perfecta che assicurerebbe la piena consapevolezza delle parti in ordine alla deroga della giurisdizione.
Tale rilievo non è fondato, perché tralascia di considerare che vi è prova della piena conoscenza della clausola compromissoria – richiamata espressamente nell'Addendum - da parte della
[...]
Controparte_2
Cont Quest'ultima, dapprima, negoziò la clausola 39 del c.d. “Contratto con la controparte
[...]
: dagli scambi e-mail (docc. 5a,5b,5c,5d fasc. opponente) tra le parti, si desume che la CP_3 sede dell'arbitrato da Londra, diventò Milano per poi essere fissata definitivamente in Cipro. CP_ Successivamente, proprio sottoscrisse un ulteriore negozio (Addendum), Controparte_2
non solo con – controparte del contratto di subappalto ove è pattuita la clausola CP_3 compromissoria 39 – ma anche con l'odierna opponente – che non era parte del c.d. Controparte_1
Cont
“Contratto – contenente la clausola 8 che, per la risoluzione delle controversie insorte, richiama l'accordo negoziato espressamente con e, nello specifico, la clausola 39. CP_3
In ogni caso, è indubbia la specificità del rinvio: la clausola 8 dell'Addendum, composto peraltro di sole 9 clausole, fa espresso riferimento sia al contratto - concluso come specificato proprio dalla
- sia alla clausola richiamata per relationem, sia all'oggetto dello stessa, Controparte_2
2 rappresentato da “disposizioni in materia di risoluzione delle controversie”, e, quindi, ricomprende sia i punti della clausola sulle modalità di composizione bonaria della lite, sia i punti sulla giurisdizione dell'arbitro estero, in caso di mancato raggiungimento di una accordo.
In secondo luogo, ha prospettato che, anche voler ritenere sussistente un Controparte_2
rinvio per relationem espresso e specifico, la clausola compromissoria non sottrae la presente controversia alla giurisdizione ordinaria, perché, a norma del punto 2.1, “la presente controversia, che ha ad oggetto il diritto di ottenere il pagamento del credito, rientra, all'evidenza nel novero di quelle che riguardano i diritti e poteri delle parti che derivano dal contratto e pertanto è rimessa alla cognizione del giudice ordinario”.
Secondo la parte opposta vi sarebbe una distinzione convenzionale tra le vertenze soggette alla giurisdizione del giudice ordinario e quelle devolute all'arbitro internazionale, essendo rimesse alla cognizione del Tribunale solo quelle che riguardano “poteri e autorità delle parti ai sensi del
Contratto” .
La deduzione non merita accoglimento, non discendendo, dall'esame della clausola 39, una duplice categoria di controversie, soggette a due giurisdizioni diverse.
Orbene, la parte della clausola invocata si limita a mantenere fermi tutti i diritti, poteri e autorità
Cont spettanti alle parti in forza del dal c.d. “Contratto : si tratta, quindi, delle ulteriori disposizioni riconosciute dal contratto di subappalto ai contraenti, inerenti alle procedure di rivendicazione (4), di supervisione (6,7), di contestazione sui documenti di progettazione (8.6, 8.7), di proprietà intellettuale e riservatezza (34 e 45) nonché inerenti alle facoltà di ispezionare i luoghi e le attrezzature (17).
Può, in conclusione, affermarsi che l'odierna pretesa monitoria, concerne l'obbligazione di pagamento derivante dall'Addendum, per le cui controversie è competente l'arbitro internazionale con sede a Cipro, secondo il Regolamento Arbitrale della Camera di Commercio Internazionale.
Ne consegue, in accoglimento dell'eccezione di compromesso, la nullità del decreto ingiuntivo, con revoca dello stesso.
I compensi professionali seguono il principio della soccombenza e vengono liquidati come da dispositivo sulla scorta del D.M. 147/2022 - in particolare dell'art.
6 - tenuto conto del valore del decreto ingiuntivo (euro 1.019.085,00), con applicazione dei valori inferiori ai medi dello scaglione di riferimento, attesa la natura di stretto diritto dell'unica questione affrontata per la decisione.
Per contro, non possono essere rifuse all'opponente, dalla parte soccombente, le spese sostenute per la traduzione giurata dei documenti di causa – richiesta dal giudice - in mancanza di prova dell'effettivo pagamento, attesa la produzione di mere fatture.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie l'opposizione di quanto alla pregiudiziale eccezione di compromesso;
Controparte_1
2) dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 14774/2024 del 31.10.2024 del Tribunale di Milano;
3) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito, in favore dell'arbitro internazionale previsto dalla clausola 39.2. del contratto di subappalto n. 1003 del giugno 2021, come richiamata dalla clausola 8 dell'Addendum;
4) condanna parte opposta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opponente, che si liquidano in euro 870,00 per spese esenti ed euro 18.000,00 per compensi, oltre spese generali al
15%, iva se ed in quanto dovuta e cpa, come per legge.
Così deciso in Milano il 6 giugno 2025.
Il Giudice
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