Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/03/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente
dott.ssa Gabriella Giammona Giudice
dott.ssa Donata D'Agostino Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 2606 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 23/11/1973, elettivamente domiciliata in Palermo, Parte_1 Via della Liberta' n.103, presso lo studio dell'avv. Arcoleo Antonella che la rappresenta e difende per mandato in atti
E
, nato/a a Villabate (PA) in data 03/01/1964, elettivamente domiciliato in Controparte_1
Villabate, Via Giulio Cesare Snc, presso lo studio dell'avv. Napoli Vincenzo, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 28/05/2024.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 4 febbraio 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ 1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto ed ogni variazione di residenza e/o domicilio dovrà essere reciprocamente comunicata;
2) i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio;
3) i figli della coppia hanno ormai raggiunto la maggiore età. è studente al quinto anno CP_2 dell'Istituto Alessandro Volta di Palermo e è studentessa presso l'Università Orientale di Per_1
Napoli, ove sta frequentando il primo anno della laurea specialistica;
4) il sig. verserà alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, la somma complessiva CP_1 Pt_1 di € 200,00 (somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat) nonché verserà direttamente alla figlia , ormai studentessa fuori sede, € 200(somma da rivalutarsi annualmente Parte_2 secondo gli indici Istat) a titolo di mantenimento della stessa;
5) le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli e da intendersi secondo Protocollo in uso presso Codesto On. Tribunale saranno ripartite tra entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
6) la sig.ra è attualmente disoccupata e portatrice di handicap per il quale non percepisce Pt_1 alcun beneficio Inps. Per tale ragione, il sig. verserà in favore della stessa, entro il giorno CP_1
5 di ogni mese, la somma pari ad € 200,00 (somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat) a titolo di mantenimento del coniuge;
7) la ex casa coniugale, sita in Villabate (PA) alla Via Quarto n. 65, di proprietà esclusiva del sig.
, rimarrà assegnata in favore di quest'ultimo che ivi continuerà a vivere;
CP_1
8) quanto all'autoveicolo Ford Focus targato CF665FV, di proprietà esclusiva del sig. ed CP_1 oggi in uso alla sig.ra si conviene che quest'ultima provvederà alla restituzione dello stesso Pt_1 in favore del sig. entro quindici giorni dalla sottoscrizione del presente accordo;
CP_1
9) le parti concordano che le presenti condizioni avranno efficacia a partire dalla sottoscrizione del presente accordo”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 28/05/2024, riportate in parte motiva.
2 Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 19/09/1992 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di
Villabate al n. 49 - P. II- serie A - Anno 1992).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 26 febbraio 2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
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