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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/01/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA
Terza sezione civile
Verbale di udienza
All'udienza del 09 Gennaio 2025, con inizio alle 09,13, tenuta dal sottoscritto Giudice Onorario
viene trattato il procedimento iscritto al n. R.G. 5594/21, sono comparsi:
E' presente l'avv. Antonino Battiato, per parte attrice, il quale insiste nella domanda, in tutte le richieste e nelle conclusioni già rassegnate;
contesta le difese di controparte unitamente alla domanda riconvenzionale ritenuta infondata, sia in fatto che in diritto. Chiede quindi accogliersi la domanda essendo ampiamente fondata e che la causa venga posta in decisione. Si rileva che le due sentenze prodotte da controparte, se pur tardivamente, sono estranee al presente giudizio avendo oggetto diverso e, in particolare, trattandosi di verificazione di scrittura privata.
E' altresì presente l'avv. per i convenuti, la quale preliminarmente insiste Controparte_1
in tutte le istanze istruttorie non accolte, insiste altresì nelle deduzioni, difese formulate in atti e quindi nella domanda riconvenzionale. Chiede che la causa venga posta in decisione.
In merito alla produzione documentale, si rileva che dalle sentenze si evince la totale assenza di animus possidendi in capo al sig. stante la volontà di acquistare a Parte_1
titolo derivato e quindi riconoscendo che il diritto reale fosse in capo ad altri. Peraltro, i convenuti hanno sempre esercitato il loro diritto di proprietari difendendo il loro diritto in giudizio. L'avv. Battiato rileva altresì che, proprio dalle sentenze depositate, si rileva come l'odierno attore abbia avuto un possesso dell'immobile per cui è causa da oltre trent'anni,
possedendolo uti dominus come accertato nella compiuta istruttoria. L'avv. precisa che i giudizi per i quali sono state rese le sentenze hanno oggetto la CP_1
verifica di una firma apposta su una scrittura;
in alcun modo accertano, né parlano di possesso.
Il Giudice, una volta discussa la causa, si ritira in Camera di Consiglio per decidere.
All'esito della Camera di Consiglio, alle ore 14,25, il Giudice pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione per come da fogli di seguito allegati al presente verbale.
Il G.O.T.
D.ssa Maria Barbara Giardinieri
Depositato telematicamente
Ex art. 15 D.M. 44/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del G.O.T. d.ssa Maria Barbara Giardinieri, ha pronunciato,
la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5594/21 R.G., avente ad oggetto: “Usucapione”
TRA
(C.F. ), nato a Parte_1 CodiceFiscale_1
Paternò il 02.01.1948 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Paternò, Via Garibaldi n. 19 ove è sito lo studio dell'avv. Antonino Battiato ( C.F. ) che lo rappresenta e CodiceFiscale_2
difende giusta procura in atti;
ATTORE
CONTRO
( C.F. ), nata ad [...] l Controparte_2 CodiceFiscale_3
08.01.1958, residente in [...], ( C.F. CP_3 [...]
), nato a [...] il [...], ( C.F. C.F._4 CP_4 [...]
) , nato a [...] l'[...], ( C.F._5 Controparte_5
C.F. ), nato a [...] il [...], CodiceFiscale_6 [...]
( C.F. ) , nata a [...] il [...], CP_6 CodiceFiscale_7 quest'ultimi tutti residenti in [...], elettivamente domiciliati in Paternò Via E. Bellia n. 310 ove è sito lo studio dell'avv. - Controparte_1
C.F. - che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
CodiceFiscale_8
CONVENUTI
IN FATTO E IN DIRITTO Con atto di citazione notificato in data 20.04.2021 e iscritto al n. 5594/21 RG , il sig. , conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Catania Parte_1
i sopra indicati convenuti per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia
On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento di quanto sopra esposto: 1) Dichiarare che, per effetto dell'intervenuto acquisto per usucapione, il sig. , nato a [...]
Paternò il 02.01.1945, C.F. , è divenuto pieno ed esclusivo C.F._9 proprietario dell'immobile in oggetto e cioè del fondo agricolo sito in agro di
Paternò, Contrada San Benedetto, censito al N.C.T. del Comune di Paternò al foglio 77, particelle 50, 116, 137, 138, 139, 140, 181 e 182, confinante a nord con proprietà , a sud con proprietà ad est con proprietà e ad ovest Per_1 Per_2 Per_3
con il vallone, in ditta ai signori , , CP_4 Controparte_5 [...]
, e;
2)Autorizzare l'odierno attore ad CP_6 CP_3 Controparte_2
effettuare a proprie cure e spese presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Catania la relativa trascrizione e presso l'Ufficio Tecnico erariale di eseguire la relativa voltura di accatastamento senza alcuna responsabilità; 3) Condannare
i convenuti al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio. Con riserva di articolare mezzi istruttori e di produrre documenti nei termini ex art. 183
VI° comma c.p.c. . Salvis Iuribus”
Deduceva l'odierno attore di avere, da oltre trent'anni e precisamente fin dal 1989, il possesso uti dominus del fondo agricolo con annesso fabbricato sito nel Comune di Paternò, Contrada San Benedetto, riportato al NCT del Comune di Paternò al foglio 77, particella 50, classe 3 agrumeto di are 27,85 e classe 2 Uliveto di are
17,67; particella 116, Classe 2 Uliveto di ha 37,00 e Classe 3 Seminativo di are
45,95; particella 137, Classe 2 Uliveto di are 00,05 e Classe 3 agrumeto di are 18,35; particella 138, Classe 2 Uliveto di are 05,00 e Classe 3 seminativo di are 01,70; particella 139, Classe 2 Uliveto di are 04,22 e Classe 3 di are 04,98; particella 140, area Fab-DM; particella 181, fabbricato rurale di are 01,10 e particella 182 Classe
2 Uliveto di are 14,00 e Classe seminativo di are 29,30, confinante a nord con proprietà , a sud con proprietà a est con proprietà e ad ovest Per_1 Per_2 Per_3
con il vallone, intestato agli odierni convenuti – ciascuno per la rispettiva quota - in virtù di successione in nome di fiorito , nato a [...] il [...] ed ivi Per_4
deceduto il 04.09.2001. Precisava il sig. di avere provveduto in proprio all'utilizzo Parte_1
del suddetto immobile così come al miglioramento dello stesso.
Nel corso degli anni l'attore asseriva di aver messo a dimora circa 280 piante di agrumi e oltre 350 alberi di ulivo;
di aver realizzato per tutto il fondo l'impianto di irrigazione a pioggia pagando altresì il canone e i relativi consumi al Consorzio di
Bonifica della Piana di Catania;
invece, negli ultimi cinque anni – in considerazione dei problemi del Consorzio – affermava di aver irrigato il fondo acquistando l'acqua direttamente da fornitori privati ( certi sig.ri e ), Persona_5 Persona_6
proprietari di pozzi e limitrofi al fondo.
Sosteneva altresì di aver provveduto alla lavorazione del fondo, sia personalmente che a mezzo di manodopera specializzata per la potatura, la concimazione ed altro.
L'attore, pertanto, ritenendo sussistenti i presupposti di legge per l'intervenuto acquisto per usucapione, si determinava ad intraprendere il presente giudizio che veniva iscritto a ruolo in data 27.04.2021 al n. 5594 /21 RG.
Con atto depositato in data 06.09.2021, si costituivano in giudizio i convenuti i quali, preliminarmente, eccepivano l'improcedibilità della Controparte_7
domanda per omesso svolgimento della procedura obbligatoria di mediazione, nel merito, rilevavano l'infondatezza della domanda spiegata e ne chiedevano il relativo rigetto con l'accoglimento delle conclusioni qui di seguito riportate:
“Voglia lo l'Ill.mo Sig. Giudice Unico del Tribunale adito, disattesa ogni contraria richiesta, eccezione o difesa, con sentenza così statuire:
1- preliminarmente, ritenere e dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea per omesso preventivo esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria previsto dall'art. 5 del D.Lg. 28/2010 nel testo attualmente vigente;
2_ in via principale, nel merito rigettare le domande esperire dall'attore nei confronti della sigg. CP_2
, , , e con
[...] CP_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6
l'atto introduttivo del presente giudizio, stante la loro palese infondatezza sia in fatto che in diritto;
3- in via riconvenzionale nel merito, accertare e dichiarare che la proprietà del fondo agricolo sito in Contrada S. Benedetto con annesso fabbricato rurale di cui al foglio 77 particella 50,116,137,138,139,140,181 e 182 del Catasto terreni del Comune di Paternò appartiene alla sig.ra Controparte_2
, , , e e per l'effetto CP_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6 ordinare all'attore di rilasciare immediatamente detti beni nella disponibilità dei convenuti anzidetti;
4- accertare tutti i danni patrimoniali e non subiti dai convenuti in conseguenza della vicenda in atti, conseguentemente condannare il sig. al pagamento in favore dei convenuti della somma di Parte_1
€ 14.000,00 a titolo di risarcimento danni o della maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
5- Condannare l'attore al pagamento, in favore dei convenuti, delle spese, delle competenze e degli onorari del presente giudizio, oltre al rimborso delle spese generali come previsto dalla legge professionale , oltre IVA e
CPA.”
Sostenevano i convenuti che il sig. – loro dante causa – aveva Persona_7 acquistato nell'anno 1989 – nella qualità di agricoltore – il fondo agricolo sito in
Paternò Contrada San Benedetto;
fondo oggi rivendicato da parte attrice.
Si trattava di un fondo incolto e in stato di abbandono che venne sottoposto ad opere di miglioramento da parte del . Persona_7
Quest'ultimo provvedeva a mettere a dimora piante di ulivo ed agrumi nonché ad effettuare tutti i lavori necessari alla coltivazione del fondo. Tuttavia, essendo non indifferenti le spese necessarie per avviare il fondo alla produttività, il
[...]
– avendone i requisiti – presentava istanza al fine di accedere ai contributi Per_7
e/o finanziamenti regionali per effettuare opere di miglioramento del terreno di che trattasi.
Numerosi erano gli accertamenti anche sul fondo da parte dell'Ispettorato
: procedure per le quali il Controparte_8 Persona_7
si serviva della collaborazione del Dott. . Persona_8
Con il decesso del (avvenuto il 04.09.2001), subentravano nella Persona_7
conduzione del fondo la moglie ed i figli, tutti oggi convenuti. Controparte_2
Tuttavia, data l'inesperienza della moglie e la tenera età dei figli, quest'ultimi decidevano di concedere in affitto il fondo al coerede affinchè ne CP_3
curasse la coltivazione;
ciò avveniva con contratto di affitto registrato presso l'Agenzia delle Entrate al n. 67913 del 06.06.2002. Il , nell'intento di CP_3 proseguire l'attività del padre, si iscriveva all'Associazione Produttori di Olive del quale era prima socio il;
in conseguenza di ciò, una o due volte Persona_7
l'anno, il responsabile dell'associazione effettuava dei sopralluoghi sul fondo.
Nel contempo, anche i fratelli e la madre di si recavano spesso sul CP_3 fondo per trascorrere delle giornate all'aria aperta e per dare una mano nella coltivazione e cura del terreno.
Peraltro, il fondo era frequentato anche dall'odierno attore – parente dei convenuti
– che, si recava sul posto per dare consigli al nipote e per aiutarlo nella coltivazione.
Tuttavia, inaspettatamente, il nell'aprile del 2006 intentava una Parte_1
causa nei confronti degli odierni convenuti al fine di far dichiarare autentiche le firme apposte su una scrittura privata di vendita datata 27.06.2001 avente ad oggetto il fondo oggetto del presente procedimento. L'azione intentata veniva avversata dagli odierni convenuti e il Tribunale di Catania con sentenza n. 8/2011 rigettava la domanda.
Il proponeva appello avverso la sentenza sopraindicata;
Parte_1
giudizio che si concludeva con sentenza n.1285/15 che rigettava il gravame.
Quindi, negli ultimi anni, a fronte del comportamento tenuto dall'odierna parte attrice, i convenuti provvedevano a diffidare il al rilascio Parte_1 dell'immobile a mezzo raccomandata nell'anno 2014 e di poi nel 2021.
Da ultimo, i convenuti in considerazione dello stato di fatiscenza del fabbricato posto all'interno del fondo, inoltravano al catasto istanza per l'attribuzione della categoria F/2 Fabbricati collabenti.
Ciò posto, all'udienza di prima comparizione del 30.09.2021 – tenutasi in forma cartolare - il Tribunale – atteso il mancato esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione – assegnava il termine di giorni quindici per il deposito della relativa istanza;
fissava in tre mesi la durata della procedura rinviando il giudizio per l'eventuale prosecuzione all'udienza del 24.02.2022. Quindi, all'udienza per come sopra fissata, tenuta sempre con modalità cartolare, il
Tribunale rinviava al 21.04.2022 essendo ancora in corso il procedimento di mediazione.
Di poi alla suddetta udienza – tenuta con il deposito di note di trattazione – il
Tribunale assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 VI° comma c.p.c. rinviando all'udienza del 10.11.2022 per l'adozione dei provvedimenti conseguenziali.
Quindi la causa veniva posta in riserva ordinanza per decidere sulle richieste istruttorie formulate dalle parti.
Con provvedimento del 28.12.2022, il Tribunale ammetteva le prove orali con le limitazioni di cui al relativo provvedimento riservando la decisione sulla CTU richiesta da parte convenuta nelle memorie istruttorie;
fissava quindi l'udienza del
20.04.2023 per l'assunzione delle prove orali.
Dopo un rinvio su richiesta concorde delle parti, all'udienza del 25 maggio 2023 venivano escussi i testi e , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
di poi, il 09.11.2023 si procedeva all'assunzione della prova contraria.
[...]
All'esito dell'audizione dei testi, il Tribunale con ordinanza del 26.11.2023 rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 11.01.2024.
Di poi, il procedimento veniva differito per i medesimi incombenti all'udienza del
28.03.2024.
Quindi, dopo alcuni rinvii e integrazione documentale, la causa all'udienza odierna
è stata posta in decisione.
§§§§§§
Ciò posto, venendo al merito della vicenda di cui è causa, si osserva e rileva quanto segue:
In forza del disposto di cui all'art. 1158 c.c., colui che agisce in giudizio sostenendo di aver usucapito la proprietà di un bene, è tenuto a fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, precisamente, non solo del c.d.“corpus possessionis”, ma anche dell'animus possidendi, ovvero dell'intento di avere la cosa come propria ( In tal senso Cass. Civ. Sez. II ordinanza n. 22667 del 27.09.2017)
Sul punto, giurisprudenza unanime e costante statuisce che per il perfezionarsi della fattispecie acquisitiva “Occorre la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il periodo all'uopo previsto dalla legge un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena. Un potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria della cosa.” ( In tal senso Cass. Civ. n. 2044/15 e n.
17549/15 )
Ne consegue che per potersi dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione in ordine ad un bene immobile occorre che, il soggetto che invoca l'intervenuta fattispecie acquisitiva, dia prova degli elementi costitutivi della stessa in modo rigoroso, adeguato e non contraddittorio anche a mezzo prova testimoniale proveniente da soggetti estranei alla vicenda processuale. ( Si veda Trib.
Caltagirone 19.01.2018 )
Nella vicenda di cui è causa occorre avere riguardo ad un ulteriore profilo e cioè il vincolo di parentela intercorrente tra il sig. e gli odierni Parte_1
convenuti.
Sul punto, infatti, giurisprudenza della Suprema Corte statuisce che “In tema di acquisto del possesso ad “usucapionem”, al fine di valutare se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale sia compiuta con
l'altrui tolleranza , e sia quindi idonea all'acquisto del possesso, la lunga durata di tale attività può integrare un elemento presuntivo in favore dell'esclusione di una semplice tolleranza qualora si verta in rapporti di mera amicizia o di buon vicinato e non di parentela , tenuto conto che in relazione ai primi, di per sé labili
e mutevoli, è più improbabile il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo”( Cass. Civ. Sez. II n. 16371/15 ) ed ancora giurisprudenza di merito statuisce che “La presunzione del possesso in colui che esercita un potere di fatto in astratto corrispondente al contenuto della proprietà opera, ai sensi dell'art.
1141 del c.c., solo quando la relazione con il bene consegua a un atto volontario di apprensione, ossia inizi contro la volontà, dichiarata ovvero presumibile sulla base di elementi certi e univoci, del proprietario possessore , configurandosi, in caso contrario, l'attività del soggetto che dispone della cosa come semplice detenzione non corrispondente all'esercizio di un diritto reale. In tale quadro, i rapporti di amicizia o familiarità, essendo idonei a ingenerare e giustificare
l'immissione e la permanenza, anche per lungo tempo, dall'amico o parente nel godimento del bene da altri posseduto, sono tali da escludere, nella valutazione a posteriori, la presenza di una pretesa possessoria sottostante al relativo comportamento” ( In tal senso Trib. Vicenza sez. I n. 2225/21; Trib. Ravenna sez.
I n. 883/21 )
Ne consegue che la fattispecie oggetto del presente procedimento và esaminata alla luce dei superiori e chiari principi.
In via preliminare occorre attenzionare le produzioni documentali offerte dalle parti in causa e verificarne la rilevanza ai fini della decisione della vicenda di che trattasi.
In ordine alle ricevute di pagamento del Consorzio di bonifica allegate da parte attrice alle memorie ex art. 183 VI° comma c.p.c. si osserva che le stesse si riferiscono a limitati periodi ( 2005-2010 ) e sono peraltro inconducenti in quanto non è dato evincere a quale fondo si riferisce il pagamento per la fornitura idrica.
Venendo adesso alla documentazione versata in atti da parte convenuta si rileva e osserva quanto segue: il contratto di affitto del 03.06.2002, registrato al n. 6791/3 in data 06.06.2002, dà contezza dell'intervenuto accordo tra i convenuti in ordine alla disponibilità e cura del fondo oggetto di domanda. Invero, il terreno veniva locato al convenuto che, anche per formazione professionale ( inizio CP_3
attività anno 2001-colture olivicole- per come da dichiarazione in atti ), era in condizione di occuparsene e renderlo produttivo. Nello stesso periodo e, precisamente, in data 12.11.2002, veniva sottoscritto contratto per il conferimento e smaltimento rifiuti speciali con la Ditta Rizza e ciò in considerazione della necessità di provvedere alla raccolta ed eliminazione di tutti i rifiuti connessi all'attività olivicola esercitata dal . CP_3
Con riguardo, invece, al periodo di appartenenza del fondo al sig. Persona_7 le fatture allegate da parte convenuta e relative all'acquisto di piante e alla realizzazione di opere di miglioramento del fondo danno contezza del fatto che le scelte agricole e le attività necessarie alla produttività del fondo venivano effettuate solo dal proprietario e non dall'attore e ciò confermando che soltanto il
[...]
aveva la disponibilità e il possesso del fondo in quanto proprietario. Per_7
Di poi, gli esiti delle prove testimoniali assunte in corso di causa non consentono di affermare la fondatezza dell'assunto di parte attrice.
Invero, il teste cugino dei sig.ri , , Testimone_1 Parte_1 CP_4
e ha dichiarato che il fondo era diviso in due parti tra i fratelli e CP_3 CP_5 che lui stesso aveva aiutato l'attore nei lavori di potatura e nella realizzazione dell'irrigazione a pioggia.
Precisava, inoltre, che l'attività di pulitura ed estirpazione era stata effettuata su tutto il fondo ( per le porzioni di entrambi i fratelli ); di non sapere nulla in ordine ai rapporti tra parte attore ed il Consorzio e di aver fornito acqua al sig.
[...]
nell'anno 1996. Parte_1
Fra le altre circostanze ha dichiarato che i convenuti, dopo il decesso del sig.
[...]
, si recavano sul fondo nella sua interezza. Per_7
Di poi, il teste , cognato di parte attrice, in ordine Testimone_4 all'articolato 1) delle memorie istruttorie di parte attrice, dichiarava che il fondo era stato diviso tra i due fratelli e che ciascuno sia occupava della sua parte.
Pur affermando ciò, dichiarava di non saper identificare il fondo in questione in base ai dati catastali.
Venendo poi all'articolato 2) dichiarava di non sapere se l'attore avesse liberamente e pacificamente lavorato il fondo servendosi di manodopera esterna, ma affermava di averlo aiutato nei lavori di potatura e concimazione.
Con riguardo al pagamento dei consumi per l'acqua non forniva alcuna risposta certa e conducente ma presumeva semplicemente che l'attore provvedesse al relativo pagamento.
In ordine alla presenza dei convenuti sul fondo, contrariamente a quanto dichiarato dall'altro teste, sosteneva di non averli mai visti e di sapere che volevano vendere il terreno dalla pendenza del presente procedimento.
Passando poi all'escussione del teste di parte convenuta, sig. , si Testimone_3
osserva quanto segue:
Il teste dichiarava di aver appreso dal che quest'ultimo si era, Persona_7
personalmente e a mezzo operai, occupato delle opere irrigue, dei fossi di scolo e delle opere di viabilità del fondo di che trattasi nonché della messa a dimora di agrumi e ulivi.
Affermava altresì di sapere, per aver frequentato il fondo fino al decesso del
[...]
, che quest'ultimo si occupava della coltivazione nonché della cura e Per_7
manutenzione dello stesso e del fabbricato rustico sullo stesso insistente. Il sig. precisava inoltre che “…per qualche tempo successivamente alla Per_8
morte del sig. , il sig. si è occupato del fondo, non Persona_7 CP_3
so precisare per quanto tempo lo abbia fatto perché ad un certo punto i nostri rapporti si sono interrotti” ed ancora che in occasione della raccolta delle olive, per un certo periodo dopo la morte del sig. , e Persona_7 CP_4 CP_5
provvedevano ad aiutare il fratello.
Venendo poi all'articolato 9) il teste confermava che, almeno fino a quando frequentava i sig.ri , i convenuti si recavano, durante i fine settimana, sul Per_7
fondo oggetto di causa nel periodo primaverile-estivo per trascorrere del tempo all'aria aperta e per aiutare il sig. in qualche lavoretto. CP_3
Il teste inoltre dava contezza di conoscere il fondo, l'esatta localizzazione e l'ingresso. ( si veda pag. 7 verbale di udienza del 25.05.2023 )
Sempre il teste , escusso a prova contraria, rispondeva negando la Per_8
veridicità degli articolati di cui alla memoria ex art. 183 VI° comma n. 2 c.p.c. .
Le ricostruzioni, peraltro diverse e non concordi, fornite dai testi escussi non consentono di ritenere provato l'assunto di parte attrice.
Invero, innanzitutto non può prescindersi dal rapporto di familiarità sussistente tra l'odierna parte attrice e i convenuti che, peraltro, hanno continuato a frequentare e coltivare il fondo di che trattasi anche dopo il decesso di ( Persona_7
circostanza questa confermata dai testi e ) fatto questo che Tes_1 Per_8 esclude in toto la sussistenza di un possesso esclusivo in capo all'odierno attore e che prova, di contro, semmai la tolleranza dell'originario proprietario e dei suoi aventi causa.
La contemporanea presenza sul fondo dell'odierno attore, del Persona_7
prima e dei convenuti può essere intesa soltanto come mera tolleranza e semplice disponibilità nei confronti di un familiare e, nel caso di specie, dello zio/cognato.
Il fatto che non vi sia stato disinteresse con riguardo all'immobile oggetto di domanda da parte del , prima, e poi degli odierni convenuti si Persona_7
ricava anche dal fatto che i si sono comportati da proprietari, Controparte_7
provvedendo alla coltivazione, manutenzione e irrigazione del fondo e ciò hanno provato sia a mezzo la documentazione in atti, sia a mezzo i testi escussi. Il fatto che i testi di parte attrice abbiano affermato che entrambi i fratelli si occupavano del fondo e che l'attore provvedeva alla esecuzione di lavori di potatura, piantumazione e altro, nulla aggiunge ad una prova non rigorosa ove, peraltro, i testi e sono legati da rapporti di familiarità con parte Tes_1 Tes_2
attrice.
Invero, nelle ipotesi di domanda di usucapione di un bene tra parenti, è richiesto a chi propone la domanda, di offrire una prova rigorosa di quanto chiesto.
Al riguardo, la giurisprudenza di merito afferma che “Se è vero che la prova dell'acquisto per usucapione della proprietà o di altro diritto reale su un bene immobile, in quanto vertente su una situazione di fatto, non è soggetta a limitazioni legali e pertanto può essere fornita anche per testimoni, è anche vero che è chiesta una prova rigorosa da parte di chi rivendica la proprietà. La prova rigorosa è richiesta ancor di più quando colui che intende ottenere una pronuncia di accertamento di intervenuta usucapione, deve superare la presunzione di tolleranza, laddove egli sia avvinto da un vincolo di stretta parentela con chi è proprietario del bene sul quale viene esercitato il possesso” ( In tal senso Corte di
Appello L'Aquila n. 1165/20 )
Ne consegue che, non essendo provati gli elementi costitutivi della fattispecie di che trattasi, e non essendo stati allegati elementi contrari allo stato di tolleranza, la domanda attorea risulta infondata e va pertanto rigettata.
A ciò si aggiunga che le sentenze menzionate da parte convenuta fin dalla comparsa di costituzione e poi allegate in atti, danno contezza dell'insussistenza dell'animus possidendi in capo all'odierno attore stante la volontà di quest'ultimo di conseguire, con il giudizio intrapreso nel 2006, la proprietà del bene oggetto del presente procedimento a titolo derivativo.
In considerazione del rigetto della domanda attorea e della manifestata opposizione degli odierni convenuti alla permanenza sul fondo dell'odierna parte attrice, si dispone che quest'ultimo provveda al relativo rilascio e ciò in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti . Controparte_7
Con riguardo alla domanda di risarcimento danni proposta dai convenuti nei confronti di se ne dispone il rigetto in quanto non Parte_1
adeguatamente provata. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate per come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa n. 5594/21 R.G.:
Rigetta la domanda proposta da volta a conseguire Parte_1
l'acquisto per usucapione del fondo agricolo con annesso fabbricato sito nel
Comune di Paternò, Contrada San Benedetto, riportato al NCT del Comune di
Paternò al foglio 77, particella 50, classe 3 agrumeto di are 27,85 e classe 2 Uliveto di are 17,67; particella 116, Classe 2 Uliveto di ha 37,00 e Classe 3 Seminativo di are 45,95; particella 137, Classe 2 Uliveto di are 00,05 e Classe 3 agrumeto di are
18,35; particella 138, Classe 2 Uliveto di are 05,00 e Classe 3 seminativo di are
01,70; particella 139, Classe 2 Uliveto di are 04,22 e Classe 3 di are 04,98; particella
140, area Fab-DM; particella 181, fabbricato rurale di are 01,10 e particella 182
Classe 2 Uliveto di are 14,00 e Classe seminativo di are 29,30, confinante a nord con proprietà , a sud con proprietà a est con proprietà e ad Per_1 Per_2 Per_3
ovest con il vallone;
Condanna , in accoglimento della domanda Parte_1
riconvenzionale spiegata dai convenuti, a rilasciare immediatamente i beni identificati al foglio 77 particella 50,116,137,138,139,140,181 e 182 del Catasto terreni del Comune di Paternò in favore dei sig.ri , , Controparte_2 CP_3
, e;
CP_4 Controparte_5 Controparte_6
Condanna a rimborsare ai convenuti – in solido fra loro - Parte_1 le spese di lite da liquidarsi complessivamente in € 3.520,00 (di cui € 237,00 contributo unificato riconvenzionale, € 235,00 per indennità mediazione ed €
3.048,00 per compensi), oltre rimborso spese generali al 15%, Iva al 22% e Cpa al
4% per le ragioni di cui in parte motiva;
Catania lì 09.01.2025 IL G.O.T.
D.ssa Maria Barbara Giardinieri
ATTO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 DM 44/2011