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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 26/12/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1438 / 2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
riunito in camera di consiglio nelle persone di
Dott. Gian Andrea Morbelli Presidente
Dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice
Dott.ssa SA Pozzetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. R.G. 1438/2025 avente ad oggetto: separazione giudiziale proposta da nato il [...] a [...], residente in [...]4 Parte_1
10022 CARMAGNOLA ITALIA, rappresentata e difesa dall'Avv. AMBRASSA SARA NANCY come da procura allegata;
- ricorrente -
CONTRO nato il [...] a [...], residente in [...]4 10022 Controparte_1
CARMAGNOLA ITALIA;
- resistente, contumace -
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
---
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
“nel merito: - dichiarare la separazione dei coniugi e in Parte_1 Controparte_1 forza del matrimonio contratto secondo rito civile in Carmagnola (TO) il giorno 09.12.2008, autorizzando i medesimi a vivere separati;
in via istruttoria: - ordinare al sig. di esibire in giudizio ex art. 210 c.p.c. la
Controparte_1 documentazione relativa ai conti correnti, ai mutui o finanziamenti cointestati o intestati alla medesima indicando nella tipologia, la causale, la durata ed i ratei mensili;
così come gli estratti conto corrente intestati e/o cointestati;
- ordinare al sig di esibire in giudizio ex
Controparte_1 art 210 c.p.c. la documentazione relativa ad investimenti mobiliari (deposito titoli in custodia e/o amministrazione, polizze investimenti) su conti cointestati o intestati alla medesima;
- ordinare al sig. di esibire in giudizio ex art 210 c.p.c. la documentazione relativa a
Controparte_1 partecipazioni societarie facenti capo alla medesima possedute direttamente o indirettamente, per interposta persona, o tramite intestazione fiduciaria e bilanci delle relative società degli ultimi tre anni;
- ordinare al sig di esibire in giudizio ex art 210 c.p.c. le visure catastali
Controparte_1
e ipotecarie su base nazionale relative a proprietà immobiliari intestate o cointestate alla medesima;
- ordinare alla al sig di esibire in giudizio ex art 210 c.p.c. le dichiarazioni dei Controparte_1 redditi e/o CUD anni 2024-2023-2022;
Per il P.M.: “Nulla si oppone”
---
I sig.ri e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Controparte_1 data 09.12.2008 in Carmagnola (TO), trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del medesimo comune al N. 41, Parte II, Serie A, Anno 2008, nonché trascritto anche nei registri dello Stato Civile del Comune di Khourigba (Marocco), Parte II, Serie C.
Con ricorso depositato in data 14.07.2025, la sig.ra chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi con l'autorizzazione a vivere separati.
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza, il sig. ometteva di costituirsi e ne veniva dichiarata la contumacia. CP_1
All'udienza del 11.12.2025, parte ricorrente, comparendo innanzi al G.D., confermava il contenuto del ricorso e chiedeva la rimessione immediata della decisione al Collegio al fine di pronunciare la separazione personale dei coniugi, in assenza di richieste istruttorie.
Discussa oralmente la causa, il GD rimetteva la decisione al Collegio cui riservava di riferire.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla domanda di separazione
Deve innanzitutto autorizzarsi i coniugi a vivere separati.
La domanda di separazione appare accoglibile, poichè risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 comma 1 c.c.
E' provato che si sono verificati fatti tali da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza. I coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Non si accollano le spese alla parte resistente in virtù della peculiarità della materia, della mancata opposizione e della conseguente non ravvisabilità di una piena soccombenza.
A tutela della privacy della ricorrente, va disposto il divieto di indicazione delle generalità dell'interessato e degli altri suoi dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui all'art. 52 co. 2 DLGS 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale respinta ogni diversa istanza,
- autorizza i coniugi a vivere separati;
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e ,; Parte_1 Controparte_1
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Carmagnola (TO) di provvedere alle incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003, Il Giudice dispone che sia apposta, a cura della
Cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Asti, in data 17.12.2025
Il Giudice estensore
Dr.ssa SA Pozzetti
Il Presidente
Dr. Gian Andrea Morbelli
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
riunito in camera di consiglio nelle persone di
Dott. Gian Andrea Morbelli Presidente
Dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice
Dott.ssa SA Pozzetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. R.G. 1438/2025 avente ad oggetto: separazione giudiziale proposta da nato il [...] a [...], residente in [...]4 Parte_1
10022 CARMAGNOLA ITALIA, rappresentata e difesa dall'Avv. AMBRASSA SARA NANCY come da procura allegata;
- ricorrente -
CONTRO nato il [...] a [...], residente in [...]4 10022 Controparte_1
CARMAGNOLA ITALIA;
- resistente, contumace -
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
---
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
“nel merito: - dichiarare la separazione dei coniugi e in Parte_1 Controparte_1 forza del matrimonio contratto secondo rito civile in Carmagnola (TO) il giorno 09.12.2008, autorizzando i medesimi a vivere separati;
in via istruttoria: - ordinare al sig. di esibire in giudizio ex art. 210 c.p.c. la
Controparte_1 documentazione relativa ai conti correnti, ai mutui o finanziamenti cointestati o intestati alla medesima indicando nella tipologia, la causale, la durata ed i ratei mensili;
così come gli estratti conto corrente intestati e/o cointestati;
- ordinare al sig di esibire in giudizio ex
Controparte_1 art 210 c.p.c. la documentazione relativa ad investimenti mobiliari (deposito titoli in custodia e/o amministrazione, polizze investimenti) su conti cointestati o intestati alla medesima;
- ordinare al sig. di esibire in giudizio ex art 210 c.p.c. la documentazione relativa a
Controparte_1 partecipazioni societarie facenti capo alla medesima possedute direttamente o indirettamente, per interposta persona, o tramite intestazione fiduciaria e bilanci delle relative società degli ultimi tre anni;
- ordinare al sig di esibire in giudizio ex art 210 c.p.c. le visure catastali
Controparte_1
e ipotecarie su base nazionale relative a proprietà immobiliari intestate o cointestate alla medesima;
- ordinare alla al sig di esibire in giudizio ex art 210 c.p.c. le dichiarazioni dei Controparte_1 redditi e/o CUD anni 2024-2023-2022;
Per il P.M.: “Nulla si oppone”
---
I sig.ri e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Controparte_1 data 09.12.2008 in Carmagnola (TO), trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del medesimo comune al N. 41, Parte II, Serie A, Anno 2008, nonché trascritto anche nei registri dello Stato Civile del Comune di Khourigba (Marocco), Parte II, Serie C.
Con ricorso depositato in data 14.07.2025, la sig.ra chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi con l'autorizzazione a vivere separati.
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza, il sig. ometteva di costituirsi e ne veniva dichiarata la contumacia. CP_1
All'udienza del 11.12.2025, parte ricorrente, comparendo innanzi al G.D., confermava il contenuto del ricorso e chiedeva la rimessione immediata della decisione al Collegio al fine di pronunciare la separazione personale dei coniugi, in assenza di richieste istruttorie.
Discussa oralmente la causa, il GD rimetteva la decisione al Collegio cui riservava di riferire.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla domanda di separazione
Deve innanzitutto autorizzarsi i coniugi a vivere separati.
La domanda di separazione appare accoglibile, poichè risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 comma 1 c.c.
E' provato che si sono verificati fatti tali da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza. I coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Non si accollano le spese alla parte resistente in virtù della peculiarità della materia, della mancata opposizione e della conseguente non ravvisabilità di una piena soccombenza.
A tutela della privacy della ricorrente, va disposto il divieto di indicazione delle generalità dell'interessato e degli altri suoi dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui all'art. 52 co. 2 DLGS 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale respinta ogni diversa istanza,
- autorizza i coniugi a vivere separati;
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e ,; Parte_1 Controparte_1
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Carmagnola (TO) di provvedere alle incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003, Il Giudice dispone che sia apposta, a cura della
Cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Asti, in data 17.12.2025
Il Giudice estensore
Dr.ssa SA Pozzetti
Il Presidente
Dr. Gian Andrea Morbelli