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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 19/05/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1115/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
Composta da:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente Relatore
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta nel R.G.C al n. 1115/2022 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. M. LONGO;
Parte_1
PARTE APPELLANTE
Contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. P. MONOLI;
Controparte_1
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte appellante
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in via preliminare, concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata per i motivi esposti in narrativa, ai sensi degli artt. 351 comma 3 e 283 cpc in via principale: in accoglimento dell'appello, riformare integralmente la sentenza n. 1732 pubblicata il 20.4.2022 emessa dal Tribunale Ordinario di Torino, 1^ sezione Civile nel giudizio di primo grado iscritto al nr. 10192/2021 RG Tribunale Ordinario di Torino e pertanto, rigettare tutte pagina 1 di 8 le domande formulate da nell'atto di citazione per i motivi esposto nella Controparte_1 narrativa del presente atto di appello;
con vittoria di spese, diritti e competenze tutte di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario;
in via subordinata: in caso denegato di accoglimento di riforma integrale della sentenza impugnata, in subordine si chiede di riformare parzialmente la sentenza appellata, con accoglimento della sola domanda formulata da nell'atto di citazione in subordine, pertanto condannare la Controparte_1
al solo pagamento della somma di euro 14.665,00 pari alla differenza tra Controparte_2
l'importo complessivo erogato dalla società attrice e l'effettivo valore dei beni venduti.
Con più ampia riserva istruttoria.
Parte appellata
Voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita, disattesa ogni contraria eccezione, allegazione e deduzione in via principale rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 1732 del 20.4.2022 del Tribunale di Torino in via di appello condizionato in via istruttoria ammettere la prova per interrogatorio formale e testi sui capi di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc del 4.2.2022, da intendersi qui richiamati, a tal fine preceduti dal rituale che> con i testi ivi indicati;
accogliersi l'istanza per ordine di esibizione formulata nella stessa memoria istruttoria;
nel merito accertare la responsabilità a titolo extracontrattuale della società appellante e,per l'effetto, Con condannarla al pagamento in favore di della somma di euro 53.000,00 maggiorata degli interessi corrispettivi maturati dalla data di erogazione delle somme per ciascun contratto di finanziamento al pagamento effettivo (ovvero oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda al saldo effettivo)
In subordine Con accertare e dichiarare l'indebito pagamento da parte di in favore di della somma CP_2 pari alla differenza tra gli importi erogati e il prezzo dei beni indicato nelle visure PRA ovvero, in via sussidiaria, l'arricchimento senza causa da parte di CP_2 per l'effetto, condannare l'odierna appellante, in persona del legale rappresentante pro tempore, Con al pagamento in favore di della somma di euro 14.665,00 maggiorata degli interessi maturati dalla data di erogazione delle somme per ciascun contratto di finanziamento al pagamento effettivo, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda al saldo effettivo.
pagina 2 di 8 Il tutto con vittoria nei compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre Iva e cpa e rimborso spese generali.
MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. (già ) conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Torino, Controparte_1 CP_4 con la quale, in data 27.6.2017 aveva sottoscritto una Convenzione in Parte_1 forza della quale si era impegnata ad esaminare le proposte di finanziamento inoltrate dai clienti della convenuta per l'acquisto di beni venduti dalla convenuta ed esponeva che: (i) aveva esaminato le posizioni relative ai clienti , e (contratti nn. 2831610, Persona_1 Per_2 Per_3
2836010, 2817861) ed erogato alla convenuta la complessiva somma di euro 53.000 a titolo di liquidazione delle richieste di finanziamento e la somma di euro 5.937,91 a titolo di provvigioni per l'attività di intermediazione svolta;
(ii) si era in seguito accorta che la convenuta aveva illecitamente aumentato il prezzo del bene indicato nel contratto di finanziamento al fine di ottenere importi superio al valore effettivo del bene al fine di pagare servizi di wrapping a società terze e per avere liquidità; (iii) il valore reale dei beni era pari a complessivi euro 38.335,00 come emergente dal PRA, a fronte del prezzo indicato nei contratti pari ad euro 55.770,00; (iv) tale condotta costituiva una grave violazione del contratto e pertanto chiedeva la restituzione della somma di euro 53.000,00 (pari all'importo totale erogato ai clienti) e la restituzione delle somme riconosciute per l'intermediazione; in via subordinata, chiedeva la condanna della convenuta alla restituzione della somma di euro 14.665,00 a titolo di ripetizione di indebito o di arricchimento senza giusta causa, importo pari alla differenza tra quanto erogato e il valore effettivo dei beni. si costituiva chiedendo il rigetto delle domande attoree atteso che (i) i Parte_1 contratti di finanziamento si erano regolarmente perfezionati a seguito dell'inoltro delle pratiche alla società attrice;
(ii) i tre acquirenti risultavano pagare regolarmente i finanziamenti ed anzi il cliente aveva estinto anticipatamente il finanziamento;
(iii) non vi era un obbligo Per_3 contrattuale imponente la necessità di richiede finanziamenti pari al valore dei beni.
1.1.Con sentenza n. 1732 pubblicata il 20.4.2022, il Tribunale condannava Parte_1
a pagare a la somma di euro 53.000,00, oltre interessi corrispettivi
[...] Controparte_1 dalla data delle erogazioni al saldo e la somma di euro 5.937,91, oltre interessi moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo, oltre che a rimborsarle le spese legali.
1.2. Il Tribunale rilevava che:
• non erano contestate l'esistenza delle Convenzione, le somme erogate dall'attrice alla convenuta in conseguenza delle operazioni oggetto di causa e la circostanza che la pagina 3 di 8 convenuta aveva dichiarato nelle richieste di finanziamento un valore delle vetture superiore di circa il 50% di quello effettivo come risultante dal PRA;
• parte attrice aveva documentato come parte delle somme in eccesso erogate erano state destinate all'acquisto di servizi di wrapping erogati da terzi, circostanza invece contestata in modo generico dalla convenuta;
• era pertanto manifesta la violazione dell'art. 14 della Convenzione (che prevede l'obbligo automatico di rimborso a favore dell'attrice e in capo al convenzionato in caso di “difformità del bene venduto o del servizio prestato rispetto a quanto dichiarato nel contratto di finanziamento, anche con riferimento al valore dei beni o del servizio finanziati”) oltre che del d. lgs. 2010 n. 14 che prevede che il convenzionato possa richiedere finanziamenti solamente per l'acquisto di beni di sua proprietà e non per l'acquisto di beni di proprietà di terzi come avvenuto nella fattispecie;
• doveva quindi ritenersi applicabile l'art. 14 della Convenzione che statuisce l'obbligo del convenzionato di restituire l'intero importo ricevuto, senza che possa rilevare il mancato controllo sulla correttezza dei dati del contratto da parte dell'attrice, posto che questa non era tenuta ad effettuare siffatto controllo;
• ai fini dell'accoglimento della domanda attorea non rilevava l'avvenuto adempimento o meno dei contratti di finanziamento da parte dei clienti finali, posto che la domanda attorea non afferiva ad una richiesta di risarcimento del danno ma ad una richiesta di rimborso in conformità ad una esplicita previsione contrattuale.
2. Avverso detta sentenza ha proposto appello chiedendo alla Controparte_2
Corte l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
2.1.Con unico motivo, parte appellante – premesso che non intende “contestare o disconoscere
l'applicazione dell'art. 14 della richiamata convenzione” - lamenta che il primo giudice si sia limitato a far rifermento alla predetta norma convenzionale e abbia omesso di considerare gli artt.
1 e 9 della Convenzione nella parte in cui ha ritenuto irrilevante il mancato controllo da parte di sulla correttezza dei dati dei contratto e nella parte in cui ha sostenuto Controparte_1
l'irrilevanza, ai fini dell'accoglimento della domanda attorea, dell'avvenuto adempimento o meno dei contratti di finanziamento da parte dei clienti. In relazione a tale punto, parte appellante rileva che nessun articolo della Convenzione potrebbe risolvere l'ipotesi di indebito arricchimento quando, come nel caso, le somme sono già state versate dai clienti finali.
pagina 4 di 8 3.Si è costituita in giudizio, come in epigrafe rappresentata e difesa, Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza n. 1732/2022 del
[...]
Tribunale di Torino;
in via di appello incidentale condizionato, come riportato in epigrafe, parte appellata ha chiesto la condanna dell'appellante ex art. 2033 cc o ex art. 2041 c.c. al pagamento a proprio favore della somma di euro 14.665 pari alla differenza tra il valore complessivo della somma erogata da e il valore del bene emergente dalla visura PRA. Controparte_1
4. Con ordinanza 17.1.2023, la Corte ha respinto l'istanza ex art. 283 cpc formulata da parte appellante atteso che “la sentenza appellata non risulta presentare profili di macroscopica erroneità allegati dall'appellante” e attesa la mancata allegazione del periculum in mora e ha fissato udienza di pc. All'udienza del 25.2.25 le parti hanno precisato le conclusioni definitive e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Solo parte appellata ha depositato gli scritti conclusivi.
5. In via preliminare, la Corte dà atto che non contesta e non Parte_1 impugna le parti della sentenza afferenti la Convenzione, le somme erogatele da
[...] in conseguenza delle operazioni oggetto di causa e il valore delle vetture Controparte_1 superiore di circa il 50% di quello effettivo come risultante dal PRA.
Parte appellata non contesta inoltre che parte delle somme in eccesso sono state utilizzate, come documentato, per l'acquisto di servizi di wrapping forniti da terzi e non contesta neppure, anzi lo richiama espressamente, l'art. 14 della Convenzione che, come è stato rilevato in primo grado, prevede che “Il Convenzionato, fatti salvi i diritti di credito vantati da [oggi CP_4 Controparte_1
nei confronti del cliente, dovrà rimborsare a immediatamente e a semplice
[...] CP_4 richiesta di quest'ultima, l'importo del finanziamento erogato maggiorato degli interessi corrispettivi maturati sino alla data del rimborso in caso di …. difformità del servizio venduto o del servizio prestato rispetto a quanto dichiarato nel contratto di finanziamento, anche con riferimento al valore del bene e del servizio finanziato”.
6.In questo contesto ritiene la Corte che l'appello sia infondato e debba essere respinto.
Il richiamo di parte appellata all'art. 1 e all'art. 9 della Convenzione sono infatti non conferenti perché l'art. 1 stabilisce la disponibilità della finanziaria ad esaminare e soddisfare le richieste di credito inoltrate per il tramite della convenzionata dai clienti di quest'ultima e finalizzate al pagamento di prestazioni fornite dalla convenzionata (il che conferma che il finanziamento esula da situazione come quelle di specie in cui l'importo ricevuto è in parte utilizzato per il pagamento di servizi forniti da terzi) mentre l'art. 9 (Erogazione del finanziamento) si riferisce al merito creditizio del cliente della concessionaria e alla possibilità, per la finanziaria, di sospendere pagina 5 di 8 l'erogazione del finanziamento per controllare che le operazioni che il Convenzionato deve preventivamente svolgere sul punto (cfr. art. 6 della Convenzione in punto di identificazione del cliente e obblighi antiriciclaggio, art. 7 in punto di elementi essenziali della richiesta di finanziamento e art. 8 in punto di situazione finanziaria complessiva del cliente) siano state correttamente eseguite.
Il che emerge con evidenza dall'esame dell'intera norma (e non solo della parte riportata dalla società appellante), laddove prevede che “Valutata la meritevolezza ed accolta la richiesta, CP_4 fornirà al cliente l'idonea accettazione e provvederà a versare direttamente al Convenzionato
l'ammontare del credito accordato al netto di eventuali commissioni dovute;
qualora l'erogazione avverrà anticipatamente questa avverrà in via fiduciaria e per correntezza. E' facoltà di ON sospendere in qualsiasi momento, anche mediante semplice comunicazione verbale, il pagamento delle somme dovute al convenzionato, allo scopo di poter controllare che le operazioni [del concessionario ndr] siano state effettivamente e correttamente eseguite”, norma che nulla ha a che vedere con l'asserito controllo preventivo da parte della Finanziaria del prezzo del bene, controllo che è peraltro possibile solo successivamente, sulla base dei dati del PRA.
Parimenti infondato è anche il richiamo all'asserito avvenuto adempimento da parte dei clienti.
Questa Corte con la sentenza n. 350/22 citata anche dal primo giudice ha osservato che
“L'obbligo del convenzionato di corrispondere a l'importo del finanziamento non discende CP_4 dal danno patito da quest'ultima ma dall'inadempimento del primo alle obbligazioni poste a suo carico dall'art. 13 della convenzione e costituisce non un risarcimento del danno ma un rimborso dell'importo finanziato … il tenore della clausola rende evidente che le richieste di finanziamento contemplate dalla convenzione riguardano esclusivamente l'acquisto di beni di proprietà del convenzionato o di servizi resi dallo stesso e non quindi l'acquisto di beni in proprietà di terzi.
Depongono inequivocabilmente in tal senso:-la locuzione richieste di credito … finalizzate al pagamento di prestazioni da Voi fornite;
-il fatto che il finanziamento è concesso ai clienti del convenzionato;
-il fatto che qualora oggetto del contratto concluso dal soggetto finanziato sia un leasing, esso deve riguardare beni o servizi forniti dal convenzionato … Trattandosi di ipotesi di rimborso espressamente previste dalle parti, diventa superflua ogni valutazione concernente
l'offensività in concreto del comportamento posto in essere dal convenzionato…” e ancor più recentemente il Tribunale di Torino in altra analoga fattispecie ha aggiunto che la funzione della pattuizione di obbligo di rimborso di cui all'art. 14 della Convenzione non soddisfa esigenze sanzionatorie o risarcitorie della società finanziatrice ma “costituisce una condizione negoziale, espressione di autonomia, che certamente cautela chi eroga il credito da pratiche e condotte non corrette nella fase di esecuzione del contratto, con una funzione anche di rafforzare la buona fede”.
La questione non è comunque qui rilevante non essendovi prova dell'avvenuto adempimento da parte dei clienti.
pagina 6 di 8 7. L'appello deve dunque essere respinto (con conseguente assorbimento dell'appello incidentale subordinato di ) e deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui Controparte_1 all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17,
Legge 24 dicembre 2012 n. 228, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013”).
8. Le spese del procedimento, liquidate nella misura che verrà indicata in dispositivo (DM 2014 n.
55 e smi, scaglione da 52.001,00 a 260 mila euro, valori minimi atteso il valore della controversia, fase di studio, introduttiva e decisionale) seguono la soccombenza di parte appellante.
Pqm
La Corte d'Appello di Torino, sezione 1^ civile, decidendo nel procedimento iscritto nel RGC al n. 1115/2022, così provvede:
Rigetta l'appello avverso la sentenza 1732/2022 emessa inter partes dal Tribunale di Torino;
Condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1 rimborsare a , in persona del legale rappresentante pro tempore, le Controparte_1 spese del giudizio, che liquida in euro 4.497,00, oltre iva e cpa come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%;
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012 n. 228, recante
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità
2013”).
Così deciso dalla sezione 1^ della Corte di Appello di Torino, nella camera di consiglio del
13.5.25.
La Presidente est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 7 di 8 pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
Composta da:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente Relatore
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta nel R.G.C al n. 1115/2022 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. M. LONGO;
Parte_1
PARTE APPELLANTE
Contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. P. MONOLI;
Controparte_1
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte appellante
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in via preliminare, concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata per i motivi esposti in narrativa, ai sensi degli artt. 351 comma 3 e 283 cpc in via principale: in accoglimento dell'appello, riformare integralmente la sentenza n. 1732 pubblicata il 20.4.2022 emessa dal Tribunale Ordinario di Torino, 1^ sezione Civile nel giudizio di primo grado iscritto al nr. 10192/2021 RG Tribunale Ordinario di Torino e pertanto, rigettare tutte pagina 1 di 8 le domande formulate da nell'atto di citazione per i motivi esposto nella Controparte_1 narrativa del presente atto di appello;
con vittoria di spese, diritti e competenze tutte di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario;
in via subordinata: in caso denegato di accoglimento di riforma integrale della sentenza impugnata, in subordine si chiede di riformare parzialmente la sentenza appellata, con accoglimento della sola domanda formulata da nell'atto di citazione in subordine, pertanto condannare la Controparte_1
al solo pagamento della somma di euro 14.665,00 pari alla differenza tra Controparte_2
l'importo complessivo erogato dalla società attrice e l'effettivo valore dei beni venduti.
Con più ampia riserva istruttoria.
Parte appellata
Voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita, disattesa ogni contraria eccezione, allegazione e deduzione in via principale rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 1732 del 20.4.2022 del Tribunale di Torino in via di appello condizionato in via istruttoria ammettere la prova per interrogatorio formale e testi sui capi di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc del 4.2.2022, da intendersi qui richiamati, a tal fine preceduti dal rituale che> con i testi ivi indicati;
accogliersi l'istanza per ordine di esibizione formulata nella stessa memoria istruttoria;
nel merito accertare la responsabilità a titolo extracontrattuale della società appellante e,per l'effetto, Con condannarla al pagamento in favore di della somma di euro 53.000,00 maggiorata degli interessi corrispettivi maturati dalla data di erogazione delle somme per ciascun contratto di finanziamento al pagamento effettivo (ovvero oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda al saldo effettivo)
In subordine Con accertare e dichiarare l'indebito pagamento da parte di in favore di della somma CP_2 pari alla differenza tra gli importi erogati e il prezzo dei beni indicato nelle visure PRA ovvero, in via sussidiaria, l'arricchimento senza causa da parte di CP_2 per l'effetto, condannare l'odierna appellante, in persona del legale rappresentante pro tempore, Con al pagamento in favore di della somma di euro 14.665,00 maggiorata degli interessi maturati dalla data di erogazione delle somme per ciascun contratto di finanziamento al pagamento effettivo, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda al saldo effettivo.
pagina 2 di 8 Il tutto con vittoria nei compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre Iva e cpa e rimborso spese generali.
MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. (già ) conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Torino, Controparte_1 CP_4 con la quale, in data 27.6.2017 aveva sottoscritto una Convenzione in Parte_1 forza della quale si era impegnata ad esaminare le proposte di finanziamento inoltrate dai clienti della convenuta per l'acquisto di beni venduti dalla convenuta ed esponeva che: (i) aveva esaminato le posizioni relative ai clienti , e (contratti nn. 2831610, Persona_1 Per_2 Per_3
2836010, 2817861) ed erogato alla convenuta la complessiva somma di euro 53.000 a titolo di liquidazione delle richieste di finanziamento e la somma di euro 5.937,91 a titolo di provvigioni per l'attività di intermediazione svolta;
(ii) si era in seguito accorta che la convenuta aveva illecitamente aumentato il prezzo del bene indicato nel contratto di finanziamento al fine di ottenere importi superio al valore effettivo del bene al fine di pagare servizi di wrapping a società terze e per avere liquidità; (iii) il valore reale dei beni era pari a complessivi euro 38.335,00 come emergente dal PRA, a fronte del prezzo indicato nei contratti pari ad euro 55.770,00; (iv) tale condotta costituiva una grave violazione del contratto e pertanto chiedeva la restituzione della somma di euro 53.000,00 (pari all'importo totale erogato ai clienti) e la restituzione delle somme riconosciute per l'intermediazione; in via subordinata, chiedeva la condanna della convenuta alla restituzione della somma di euro 14.665,00 a titolo di ripetizione di indebito o di arricchimento senza giusta causa, importo pari alla differenza tra quanto erogato e il valore effettivo dei beni. si costituiva chiedendo il rigetto delle domande attoree atteso che (i) i Parte_1 contratti di finanziamento si erano regolarmente perfezionati a seguito dell'inoltro delle pratiche alla società attrice;
(ii) i tre acquirenti risultavano pagare regolarmente i finanziamenti ed anzi il cliente aveva estinto anticipatamente il finanziamento;
(iii) non vi era un obbligo Per_3 contrattuale imponente la necessità di richiede finanziamenti pari al valore dei beni.
1.1.Con sentenza n. 1732 pubblicata il 20.4.2022, il Tribunale condannava Parte_1
a pagare a la somma di euro 53.000,00, oltre interessi corrispettivi
[...] Controparte_1 dalla data delle erogazioni al saldo e la somma di euro 5.937,91, oltre interessi moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo, oltre che a rimborsarle le spese legali.
1.2. Il Tribunale rilevava che:
• non erano contestate l'esistenza delle Convenzione, le somme erogate dall'attrice alla convenuta in conseguenza delle operazioni oggetto di causa e la circostanza che la pagina 3 di 8 convenuta aveva dichiarato nelle richieste di finanziamento un valore delle vetture superiore di circa il 50% di quello effettivo come risultante dal PRA;
• parte attrice aveva documentato come parte delle somme in eccesso erogate erano state destinate all'acquisto di servizi di wrapping erogati da terzi, circostanza invece contestata in modo generico dalla convenuta;
• era pertanto manifesta la violazione dell'art. 14 della Convenzione (che prevede l'obbligo automatico di rimborso a favore dell'attrice e in capo al convenzionato in caso di “difformità del bene venduto o del servizio prestato rispetto a quanto dichiarato nel contratto di finanziamento, anche con riferimento al valore dei beni o del servizio finanziati”) oltre che del d. lgs. 2010 n. 14 che prevede che il convenzionato possa richiedere finanziamenti solamente per l'acquisto di beni di sua proprietà e non per l'acquisto di beni di proprietà di terzi come avvenuto nella fattispecie;
• doveva quindi ritenersi applicabile l'art. 14 della Convenzione che statuisce l'obbligo del convenzionato di restituire l'intero importo ricevuto, senza che possa rilevare il mancato controllo sulla correttezza dei dati del contratto da parte dell'attrice, posto che questa non era tenuta ad effettuare siffatto controllo;
• ai fini dell'accoglimento della domanda attorea non rilevava l'avvenuto adempimento o meno dei contratti di finanziamento da parte dei clienti finali, posto che la domanda attorea non afferiva ad una richiesta di risarcimento del danno ma ad una richiesta di rimborso in conformità ad una esplicita previsione contrattuale.
2. Avverso detta sentenza ha proposto appello chiedendo alla Controparte_2
Corte l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
2.1.Con unico motivo, parte appellante – premesso che non intende “contestare o disconoscere
l'applicazione dell'art. 14 della richiamata convenzione” - lamenta che il primo giudice si sia limitato a far rifermento alla predetta norma convenzionale e abbia omesso di considerare gli artt.
1 e 9 della Convenzione nella parte in cui ha ritenuto irrilevante il mancato controllo da parte di sulla correttezza dei dati dei contratto e nella parte in cui ha sostenuto Controparte_1
l'irrilevanza, ai fini dell'accoglimento della domanda attorea, dell'avvenuto adempimento o meno dei contratti di finanziamento da parte dei clienti. In relazione a tale punto, parte appellante rileva che nessun articolo della Convenzione potrebbe risolvere l'ipotesi di indebito arricchimento quando, come nel caso, le somme sono già state versate dai clienti finali.
pagina 4 di 8 3.Si è costituita in giudizio, come in epigrafe rappresentata e difesa, Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza n. 1732/2022 del
[...]
Tribunale di Torino;
in via di appello incidentale condizionato, come riportato in epigrafe, parte appellata ha chiesto la condanna dell'appellante ex art. 2033 cc o ex art. 2041 c.c. al pagamento a proprio favore della somma di euro 14.665 pari alla differenza tra il valore complessivo della somma erogata da e il valore del bene emergente dalla visura PRA. Controparte_1
4. Con ordinanza 17.1.2023, la Corte ha respinto l'istanza ex art. 283 cpc formulata da parte appellante atteso che “la sentenza appellata non risulta presentare profili di macroscopica erroneità allegati dall'appellante” e attesa la mancata allegazione del periculum in mora e ha fissato udienza di pc. All'udienza del 25.2.25 le parti hanno precisato le conclusioni definitive e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Solo parte appellata ha depositato gli scritti conclusivi.
5. In via preliminare, la Corte dà atto che non contesta e non Parte_1 impugna le parti della sentenza afferenti la Convenzione, le somme erogatele da
[...] in conseguenza delle operazioni oggetto di causa e il valore delle vetture Controparte_1 superiore di circa il 50% di quello effettivo come risultante dal PRA.
Parte appellata non contesta inoltre che parte delle somme in eccesso sono state utilizzate, come documentato, per l'acquisto di servizi di wrapping forniti da terzi e non contesta neppure, anzi lo richiama espressamente, l'art. 14 della Convenzione che, come è stato rilevato in primo grado, prevede che “Il Convenzionato, fatti salvi i diritti di credito vantati da [oggi CP_4 Controparte_1
nei confronti del cliente, dovrà rimborsare a immediatamente e a semplice
[...] CP_4 richiesta di quest'ultima, l'importo del finanziamento erogato maggiorato degli interessi corrispettivi maturati sino alla data del rimborso in caso di …. difformità del servizio venduto o del servizio prestato rispetto a quanto dichiarato nel contratto di finanziamento, anche con riferimento al valore del bene e del servizio finanziato”.
6.In questo contesto ritiene la Corte che l'appello sia infondato e debba essere respinto.
Il richiamo di parte appellata all'art. 1 e all'art. 9 della Convenzione sono infatti non conferenti perché l'art. 1 stabilisce la disponibilità della finanziaria ad esaminare e soddisfare le richieste di credito inoltrate per il tramite della convenzionata dai clienti di quest'ultima e finalizzate al pagamento di prestazioni fornite dalla convenzionata (il che conferma che il finanziamento esula da situazione come quelle di specie in cui l'importo ricevuto è in parte utilizzato per il pagamento di servizi forniti da terzi) mentre l'art. 9 (Erogazione del finanziamento) si riferisce al merito creditizio del cliente della concessionaria e alla possibilità, per la finanziaria, di sospendere pagina 5 di 8 l'erogazione del finanziamento per controllare che le operazioni che il Convenzionato deve preventivamente svolgere sul punto (cfr. art. 6 della Convenzione in punto di identificazione del cliente e obblighi antiriciclaggio, art. 7 in punto di elementi essenziali della richiesta di finanziamento e art. 8 in punto di situazione finanziaria complessiva del cliente) siano state correttamente eseguite.
Il che emerge con evidenza dall'esame dell'intera norma (e non solo della parte riportata dalla società appellante), laddove prevede che “Valutata la meritevolezza ed accolta la richiesta, CP_4 fornirà al cliente l'idonea accettazione e provvederà a versare direttamente al Convenzionato
l'ammontare del credito accordato al netto di eventuali commissioni dovute;
qualora l'erogazione avverrà anticipatamente questa avverrà in via fiduciaria e per correntezza. E' facoltà di ON sospendere in qualsiasi momento, anche mediante semplice comunicazione verbale, il pagamento delle somme dovute al convenzionato, allo scopo di poter controllare che le operazioni [del concessionario ndr] siano state effettivamente e correttamente eseguite”, norma che nulla ha a che vedere con l'asserito controllo preventivo da parte della Finanziaria del prezzo del bene, controllo che è peraltro possibile solo successivamente, sulla base dei dati del PRA.
Parimenti infondato è anche il richiamo all'asserito avvenuto adempimento da parte dei clienti.
Questa Corte con la sentenza n. 350/22 citata anche dal primo giudice ha osservato che
“L'obbligo del convenzionato di corrispondere a l'importo del finanziamento non discende CP_4 dal danno patito da quest'ultima ma dall'inadempimento del primo alle obbligazioni poste a suo carico dall'art. 13 della convenzione e costituisce non un risarcimento del danno ma un rimborso dell'importo finanziato … il tenore della clausola rende evidente che le richieste di finanziamento contemplate dalla convenzione riguardano esclusivamente l'acquisto di beni di proprietà del convenzionato o di servizi resi dallo stesso e non quindi l'acquisto di beni in proprietà di terzi.
Depongono inequivocabilmente in tal senso:-la locuzione richieste di credito … finalizzate al pagamento di prestazioni da Voi fornite;
-il fatto che il finanziamento è concesso ai clienti del convenzionato;
-il fatto che qualora oggetto del contratto concluso dal soggetto finanziato sia un leasing, esso deve riguardare beni o servizi forniti dal convenzionato … Trattandosi di ipotesi di rimborso espressamente previste dalle parti, diventa superflua ogni valutazione concernente
l'offensività in concreto del comportamento posto in essere dal convenzionato…” e ancor più recentemente il Tribunale di Torino in altra analoga fattispecie ha aggiunto che la funzione della pattuizione di obbligo di rimborso di cui all'art. 14 della Convenzione non soddisfa esigenze sanzionatorie o risarcitorie della società finanziatrice ma “costituisce una condizione negoziale, espressione di autonomia, che certamente cautela chi eroga il credito da pratiche e condotte non corrette nella fase di esecuzione del contratto, con una funzione anche di rafforzare la buona fede”.
La questione non è comunque qui rilevante non essendovi prova dell'avvenuto adempimento da parte dei clienti.
pagina 6 di 8 7. L'appello deve dunque essere respinto (con conseguente assorbimento dell'appello incidentale subordinato di ) e deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui Controparte_1 all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17,
Legge 24 dicembre 2012 n. 228, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013”).
8. Le spese del procedimento, liquidate nella misura che verrà indicata in dispositivo (DM 2014 n.
55 e smi, scaglione da 52.001,00 a 260 mila euro, valori minimi atteso il valore della controversia, fase di studio, introduttiva e decisionale) seguono la soccombenza di parte appellante.
Pqm
La Corte d'Appello di Torino, sezione 1^ civile, decidendo nel procedimento iscritto nel RGC al n. 1115/2022, così provvede:
Rigetta l'appello avverso la sentenza 1732/2022 emessa inter partes dal Tribunale di Torino;
Condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1 rimborsare a , in persona del legale rappresentante pro tempore, le Controparte_1 spese del giudizio, che liquida in euro 4.497,00, oltre iva e cpa come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%;
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012 n. 228, recante
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità
2013”).
Così deciso dalla sezione 1^ della Corte di Appello di Torino, nella camera di consiglio del
13.5.25.
La Presidente est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
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