Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/01/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, Paola Farina, alla scadenza del termine fissato si sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 24869 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa
DA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti DE SALVATORE Parte_1
DANIELA e ELIA FRANCESCO ( ); C.F._1
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 difeso dal funzionario dott.ssa TANDURELLA ANGELA delegato ai sensi dell'articolo 417 bis c.p.c;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27/06/2024 e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l' chiedendo il riconoscimento del diritto CP_1 all'indennità di accompagnamento ex art. 1, L. 18/80 e la condanna al pagamento dei relativi ratei, dovuti e non corrisposti.
Premetteva che la sussistenza delle condizioni sanitarie, legittimati il diritto alla prestazione invocata, erano state accertate dal Decreto di omologa del 4/2/2024 Rg
15346/2023. Deduceva di aver debitamente trasmesso alle sedi competenti dell' il citato decreto CP_1 di omologa e la documentazione necessaria alla liquidazione della prestazione assistenziale invocata. L' si è costituito in giudizio rappresentando di aver provveduto alla definizione del CP_1 provvedimento in data 29/10/2024, con conseguente liquidazione della prestazione invocata e delle somme dovute a titolo di arretrati in data 12/12/2024 e chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
03/12/2024 (doc. n. 1 note di trattazione scritta ricorrente), e che parte ricorrente ha confermato l'avvenuto pagamento, si dichiara cessata la materia del contendere per carenza di interesse ad agire ex art. 100 C.p.c, stante l'integrale soddisfo della pretesa attorea.
Con riferimento alle spese di lite, considerando che la liquidazione dei ratei della provvidenza invocata è successiva al deposito (27/06/2024) e alla notifica del presente ricorso (12/09/2024), le stesse sono regolate secondo il principio della soccombenza e si liquidano e distraggono come nel dettaglio del dispositivo che segue.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ed ogni altra domanda, eccezione e difesa rigettando:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' a corrispondere al ricorrente le spese di lite che liquida in €. CP_1
1.860,00, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso forfetario per le spese generali da distrarsi in favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi antistatari.
Roma, 14/01/2025
Il Giudice del lavoro
Paola Farina