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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 20/05/2025, n. 1781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1781 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
Seconda sezione CIVILE
Il Giudice lette le note di trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G.3209/23 promossa da: in persona del legale rappresentante p.t., rap- Controparte_1
presentata e difesa dall'Avv. Anna Cerrone, domiciliata come in atti;
opponente in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Parte_1
e difesa dall'Avv. Matilde Milite, domiciliata come in atti;
opposto
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 640/2023;
CONCLUSIONI:
Come da note scritte depositate dalle parti per l'udienza del 15.5.2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
1 ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem
(cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs. 5/03, recettivo degli orientamenti giuri- sprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel mo- tivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed anali- ticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli li- mitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessaria- mente ri-tenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto prova- to dal giudicante;
richiamato il contenuto assertivo della citazione;
OSSERVA
La controversia ha ad oggetto l'opposizione proposta da CP_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 640/23 emesso dal Tribunale di No-
[...]
cera Inferiore su ricorso di per il pagamento di corrispettivi Parte_1
contrattuali.
L'opposizione è stata proposta senza che siano state articolate specifiche difese in fatto o in diritto atte a contestare nel merito la pretesa creditoria dell'opposta. Non risultano infatti depositate memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., né altra produzione difensiva significativa da parte dell'opponente.
2 Nel corso del giudizio, l'opposta ha più volte rappresentato Parte_1
anche più volte in sede di note per la trattazione scritta, che il credito azionato in via monitoria è stato soddisfatto mediante pagamento da parte dell'opponente.
La circostanza è stata reiteratamente dedotta e documentata, e risulta ri- masta incontestata dalla controparte, che non ha mai replicato né ha svol- to attività processuale successiva alla proposizione dell'atto di opposizio- ne.
Pertanto, risulta documentalmente accertato che l'interesse ad una deci- sione nel merito è venuto meno per sopravvenute ragioni (art. 100 c.p.c.), rendendo applicabile l'art. 306, comma 2, c.p.c.
È principio consolidato che la declaratoria di cessazione della materia del contendere possa essere pronunciata anche prima del deposito delle con- clusioni, allorché risulti evidente l'assenza di una res controversa e non residui alcun interesse giuridicamente rilevante alla prosecuzione del giu- dizio (cfr. Cass. civ., sez. III, 23.2.2016, n. 3480; Cass. civ., sez. I,
16.3.2012, n. 4295).
In ogni caso, si rileva che è stato pienamente rispettato il principio del contraddittorio (art. 101, comma 2, c.p.c.), considerato che, da un lato, parte opposta ha dedotto la causa di cessazione in tutti i propri scritti di- fensivi, anche a mezzo di documentazione allegata e, dall'altro lato, parte opponente ha avuto piena possibilità di replicare, ma non ha mai esercita- to il diritto di difesa sul punto, né ha partecipato attivamente al giudizio, non depositando neppure le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Pertanto, non resta che dichiarare la cessata materia del contendere.
Per quanto concerne le spese di lite, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese seguono la soccombenza, da intendersi in via virtuale. L'opposizione è ri- sultata infondata, essendosi risolta nel pagamento del credito solo dopo
3 l'instaurazione del giudizio e senza che siano emersi elementi che potes- sero giustificare una reale controversia.
Il comportamento processuale dell'opponente si appalesa quindi dilatorio, con aggravio di costi per la controparte, che ha dovuto difendersi in un giudizio privo di effettiva utilità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, ecce- zione o istanza disattesa o assorbita:
1. Dichiara cessata la materia del contendere per intervenuto pagamento della somma oggetto del decreto ingiuntivo n. 640/23;
2. Condanna Ad al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.500,00 per Parte_1
compensi, rimborso spese generali al 15 %, oltre IVA e CPA come per legge.
Nocera Inferiore, 20.05.2025
Manda la cancelleria.
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
Seconda sezione CIVILE
Il Giudice lette le note di trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G.3209/23 promossa da: in persona del legale rappresentante p.t., rap- Controparte_1
presentata e difesa dall'Avv. Anna Cerrone, domiciliata come in atti;
opponente in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Parte_1
e difesa dall'Avv. Matilde Milite, domiciliata come in atti;
opposto
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 640/2023;
CONCLUSIONI:
Come da note scritte depositate dalle parti per l'udienza del 15.5.2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
1 ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem
(cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs. 5/03, recettivo degli orientamenti giuri- sprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel mo- tivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed anali- ticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli li- mitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessaria- mente ri-tenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto prova- to dal giudicante;
richiamato il contenuto assertivo della citazione;
OSSERVA
La controversia ha ad oggetto l'opposizione proposta da CP_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 640/23 emesso dal Tribunale di No-
[...]
cera Inferiore su ricorso di per il pagamento di corrispettivi Parte_1
contrattuali.
L'opposizione è stata proposta senza che siano state articolate specifiche difese in fatto o in diritto atte a contestare nel merito la pretesa creditoria dell'opposta. Non risultano infatti depositate memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., né altra produzione difensiva significativa da parte dell'opponente.
2 Nel corso del giudizio, l'opposta ha più volte rappresentato Parte_1
anche più volte in sede di note per la trattazione scritta, che il credito azionato in via monitoria è stato soddisfatto mediante pagamento da parte dell'opponente.
La circostanza è stata reiteratamente dedotta e documentata, e risulta ri- masta incontestata dalla controparte, che non ha mai replicato né ha svol- to attività processuale successiva alla proposizione dell'atto di opposizio- ne.
Pertanto, risulta documentalmente accertato che l'interesse ad una deci- sione nel merito è venuto meno per sopravvenute ragioni (art. 100 c.p.c.), rendendo applicabile l'art. 306, comma 2, c.p.c.
È principio consolidato che la declaratoria di cessazione della materia del contendere possa essere pronunciata anche prima del deposito delle con- clusioni, allorché risulti evidente l'assenza di una res controversa e non residui alcun interesse giuridicamente rilevante alla prosecuzione del giu- dizio (cfr. Cass. civ., sez. III, 23.2.2016, n. 3480; Cass. civ., sez. I,
16.3.2012, n. 4295).
In ogni caso, si rileva che è stato pienamente rispettato il principio del contraddittorio (art. 101, comma 2, c.p.c.), considerato che, da un lato, parte opposta ha dedotto la causa di cessazione in tutti i propri scritti di- fensivi, anche a mezzo di documentazione allegata e, dall'altro lato, parte opponente ha avuto piena possibilità di replicare, ma non ha mai esercita- to il diritto di difesa sul punto, né ha partecipato attivamente al giudizio, non depositando neppure le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Pertanto, non resta che dichiarare la cessata materia del contendere.
Per quanto concerne le spese di lite, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese seguono la soccombenza, da intendersi in via virtuale. L'opposizione è ri- sultata infondata, essendosi risolta nel pagamento del credito solo dopo
3 l'instaurazione del giudizio e senza che siano emersi elementi che potes- sero giustificare una reale controversia.
Il comportamento processuale dell'opponente si appalesa quindi dilatorio, con aggravio di costi per la controparte, che ha dovuto difendersi in un giudizio privo di effettiva utilità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, ecce- zione o istanza disattesa o assorbita:
1. Dichiara cessata la materia del contendere per intervenuto pagamento della somma oggetto del decreto ingiuntivo n. 640/23;
2. Condanna Ad al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.500,00 per Parte_1
compensi, rimborso spese generali al 15 %, oltre IVA e CPA come per legge.
Nocera Inferiore, 20.05.2025
Manda la cancelleria.
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
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