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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/10/2025, n. 6270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6270 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PERSONA, FAMIGLIA E MINORI Composta dai magistrati: dott. IL LB Presidente relatore dott.ssa Giammusso Anna Chiara Consigliere dott.ssa Cavaceppi Cecilia Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento di appello in sede di giudizio di rinvio N.R.G. 1005/2022, trattenuto in decisione alla udienza cartolare del 10.7.2027, tenuta con modalità cartolari, vertente: TRA
nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Donatella Ceré, con indirizzo P.E.C.:
, per procura a margine dell'atto di citazione in Email_1 riassunzione – appellante in riassunzione. E
nata a [...] il [...], c.f. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Anna Maria Ferretti, con domicilio P.E.C.:
, per procura allegata telematicamente alla Email_2 comparsa di costituzione – appellata in riassunzione. E Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma – Intervenuto. Fatto Con ricorso depositato in data 8.2.2012 aveva adito il Tribunale di Velletri Parte_1 deducendo di avere contratto matrimonio l'8.9.1984 con dalla cui unione Controparte_1 sono nati i figli (1987) e (1990), e dalla quale era separato in forza di sentenza Per_1 Per_2 n. 8342 del 2008; chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Costituita il Tribunale di Velletri pronunciava sentenza non definitiva n. Controparte_1
1957/2012 dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio e con sentenza definitiva n. 1050/2015 depositata il 30.3.2015, poneva a carico di n favore Parte_1 di un assegno di mantenimento di euro 500,00 mensili per la figlia e Controparte_1 Per_2 di euro 300,00 mensili per il figlio , nonché un assegno divorzile per la resistente di Per_1 euro 600,00 mensili, tutti rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie per i figli;
assegnava la casa familiare alla resistente e compensava le spese del giudizio. Proposto appello da resistente che proponeva appello Parte_1 Controparte_1 incidentale, la Corte di Appello di Roma, con la sentenza n. 7601/2016 del 19.12.2016 rigettava entrambi gli appelli, principale ed incidentale, e compensava le spese. proponeva ricorso di legittimità cui resisteva con controricorso Parte_1 [...]
la Corte di Cassazione, con la ordinanza n. 34089/2021 depositata il 12.11.2021, CP_1 accoglieva il primo motivo di ricorso, nei sensi di cui in motivazione, cassava la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e rinviava anche per le spese alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione. iassumeva il giudizio davanti a questa Corte di merito con atto di citazione Parte_1 nei confronti di per la udienza di comparizione del 31-5-2022; l'atto di Controparte_1 citazione veniva spedito per la notifica a mezzo posta in data 12.2.2022 e depositato in data
R.G. 1005/2022 2
22.2.2022 (come attesta la certificazione in data 23.2.2022 della Cancelleria Centrale della C.A. di Roma); chiedeva l'appellante in riassunzione, in parziale riforma della sentenza di primo grado, di dichiarare che nessun assegno sia dovuto in favore di e per Controparte_1
l'effetto di revocare l'assegno di divorzio pari ad euro 600,00 mensili in favore della medesima con effetto immediato dalla decisione che la Corte di Appello vorrà pronunciare. Si costituiva con comparsa depositata in data 10.10.2022 chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'appello in riassunzione. Con atto depositato in data 24.6.2025 il P.G. esprimeva parere contrario all'accoglimento delle domande di La Corte riservava in Parte_1 decisione la causa nella udienza del 10.7.2025, tenuta con modalità cartolari;
entrambe le parti depositavano preventivamente note scritte con cui si riportavano ai propri atti. Diritto Deve esaminarsi l'eccezione processuale proposta da si sostiene che la Controparte_1 causa è stata introdotta con atto di citazione, e non con ricorso, notificato il 12.2.2022, che è stato iscritto a ruolo il 22.2.2022, quindi oltre il termine di riassunzione del giudizio di rinvio, che a norma dell'art. 392 c.p.c. scadeva il 12.2.2022, essendo stata l'ordinanza di rinvio della Corte di Cassazione depositata il 12.11.2021, conseguendone la nullità dell'atto introduttivo e la mancata riassunzione con la estinzione del giudizio. L'eccezione è fondata. ha riassunto il giudizio con atto di citazione notificato a Parte_1 Controparte_1 personalmente il 12.2.2022 (come dalla stessa ammesso), ovvero entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione della ordinanza di rinvio della Corte di Cassazione (12.11.2021), ma ha depositato in Cancelleria l'atto di citazione in riassunzione il 22.2.2022, cioè oltre il detto termine. Già in tema di appello nel giudizio di divorzio la Suprema Corte ha affermato che “nel procedimento d'impugnazione delle sentenze di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il giudizio di appello è soggetto al rito camerale, onde l'impugnazione va proposta con ricorso e non con atto di citazione, che resta peraltro ammissibile, purché, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado, sia non soltanto notificato, ma altresì depositato in cancelleria, con l'iscrizione della causa al ruolo (Cass. n. 21161 del 13.10.2011, che chiarisce che “seguendo il giudizio di appello il rito camerale, l'impugnazione va proposta con ricorso, e non…. con citazione”). Difatti, se pure nella vigenza del precedente termine di riassunzione di un anno (art. 392 c.p.c.), la Suprema Corte ha affermato che “in tema di separazione e divorzio, in quanto l'appello deve essere proposto con ricorso, anche la riassunzione in sede di rinvio va fatta nella medesima forma e, come il tempestivo esperimento del gravame proposto invece con citazione resta pur sempre legato al deposito del relativo atto in cancelleria nei termini di legge, così occorre parimenti ritenere riguardo al giudizio di riassunzione in sede di rinvio, il quale, quindi, ove introdotto in forma di citazione anziché in quella di ricorso, risulta tempestivamente incardinato, secondo quanto previsto dall'art. 393 cod. proc. civ., soltanto qualora l'atto, entro il termine annuale fissato dall'art. 392, primo comma, cod. proc. civ., sia stato altresì depositato in cancelleria” (Cass. n. 13422 del 20.7.2004). Non essendo stato depositato l'atto di riassunzione nel termine - vigente al momento - di tre mesi dalla pubblicazione della ordinanza di rinvio, poiché questa è stata depositata in data 12.11.2021 mentre l'atto di citazione in riassunzione è stato depositato soltanto in data 22.2.2022 (ed iscritto a ruolo il 23.2.2022), si deve dichiarare inammissibile la riassunzione del giudizio di rinvio instaurata da e, come chiesto da Parte_1 Controparte_1 dichiarare ai sensi dell'art. 393 c.p.c. (cfr. Cass. ord. n. 26970 del 21.9.2023) la estinzione del processo. Ritenuto sussistere giusti motivi per confermare la compensazione del precedente giudizio di appello e per compensare le spese del giudizio di legittimità, stante che, per effetto della norma da ultimo richiamata, rimane fermo l'effetto vincolante della ordinanza della Corte di
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Cassazione del 12.11.2021 (art. 393 c.p.c.), le spese del giudizio di rinvio, per il principio di soccombenza, devono essere poste a carico di tali spese sono liquidate, Parte_1 sulla base del valore della causa (ex art. 12, comma 2, c.p.c.) di euro 14.400,00, ai sensi del d.m. 10.3.2014 n. 55, Tabella 12, scaglione 3°, valori medi per le fasi di studio e introduttiva della controversia (escluse altre fasi, stante la pronuncia in rito), in euro 2.055,00 oltre accessori. Stante l'inammissibilità dell'appello, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante in riassunzione di un ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, giudicando in sede di giudizio di rinvio, così provvede:
1. dichiara inammissibile la riassunzione del giudizio di rinvio instaurata da
[...]
e dichiara la estinzione del processo;
Pt_1
2. compensa le spese sia del precedente grado di appello che del giudizio di legittimità;
3. condanna al pagamento, in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1 giudizio di rinvio, che liquida in euro 2.055,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali come previsto ai sensi dell'art. 2, comma secondo, d.m. 10.3.2014 n. 55, ed oltre IVA e CAP come per legge;
4. ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla l. n. 228 del 2012, art. 1 comma 17, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato.
Roma 8.9.2025 Il Presidente estensore
LB IL
R.G. 1005/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PERSONA, FAMIGLIA E MINORI Composta dai magistrati: dott. IL LB Presidente relatore dott.ssa Giammusso Anna Chiara Consigliere dott.ssa Cavaceppi Cecilia Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento di appello in sede di giudizio di rinvio N.R.G. 1005/2022, trattenuto in decisione alla udienza cartolare del 10.7.2027, tenuta con modalità cartolari, vertente: TRA
nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Donatella Ceré, con indirizzo P.E.C.:
, per procura a margine dell'atto di citazione in Email_1 riassunzione – appellante in riassunzione. E
nata a [...] il [...], c.f. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Anna Maria Ferretti, con domicilio P.E.C.:
, per procura allegata telematicamente alla Email_2 comparsa di costituzione – appellata in riassunzione. E Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma – Intervenuto. Fatto Con ricorso depositato in data 8.2.2012 aveva adito il Tribunale di Velletri Parte_1 deducendo di avere contratto matrimonio l'8.9.1984 con dalla cui unione Controparte_1 sono nati i figli (1987) e (1990), e dalla quale era separato in forza di sentenza Per_1 Per_2 n. 8342 del 2008; chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Costituita il Tribunale di Velletri pronunciava sentenza non definitiva n. Controparte_1
1957/2012 dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio e con sentenza definitiva n. 1050/2015 depositata il 30.3.2015, poneva a carico di n favore Parte_1 di un assegno di mantenimento di euro 500,00 mensili per la figlia e Controparte_1 Per_2 di euro 300,00 mensili per il figlio , nonché un assegno divorzile per la resistente di Per_1 euro 600,00 mensili, tutti rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie per i figli;
assegnava la casa familiare alla resistente e compensava le spese del giudizio. Proposto appello da resistente che proponeva appello Parte_1 Controparte_1 incidentale, la Corte di Appello di Roma, con la sentenza n. 7601/2016 del 19.12.2016 rigettava entrambi gli appelli, principale ed incidentale, e compensava le spese. proponeva ricorso di legittimità cui resisteva con controricorso Parte_1 [...]
la Corte di Cassazione, con la ordinanza n. 34089/2021 depositata il 12.11.2021, CP_1 accoglieva il primo motivo di ricorso, nei sensi di cui in motivazione, cassava la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e rinviava anche per le spese alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione. iassumeva il giudizio davanti a questa Corte di merito con atto di citazione Parte_1 nei confronti di per la udienza di comparizione del 31-5-2022; l'atto di Controparte_1 citazione veniva spedito per la notifica a mezzo posta in data 12.2.2022 e depositato in data
R.G. 1005/2022 2
22.2.2022 (come attesta la certificazione in data 23.2.2022 della Cancelleria Centrale della C.A. di Roma); chiedeva l'appellante in riassunzione, in parziale riforma della sentenza di primo grado, di dichiarare che nessun assegno sia dovuto in favore di e per Controparte_1
l'effetto di revocare l'assegno di divorzio pari ad euro 600,00 mensili in favore della medesima con effetto immediato dalla decisione che la Corte di Appello vorrà pronunciare. Si costituiva con comparsa depositata in data 10.10.2022 chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'appello in riassunzione. Con atto depositato in data 24.6.2025 il P.G. esprimeva parere contrario all'accoglimento delle domande di La Corte riservava in Parte_1 decisione la causa nella udienza del 10.7.2025, tenuta con modalità cartolari;
entrambe le parti depositavano preventivamente note scritte con cui si riportavano ai propri atti. Diritto Deve esaminarsi l'eccezione processuale proposta da si sostiene che la Controparte_1 causa è stata introdotta con atto di citazione, e non con ricorso, notificato il 12.2.2022, che è stato iscritto a ruolo il 22.2.2022, quindi oltre il termine di riassunzione del giudizio di rinvio, che a norma dell'art. 392 c.p.c. scadeva il 12.2.2022, essendo stata l'ordinanza di rinvio della Corte di Cassazione depositata il 12.11.2021, conseguendone la nullità dell'atto introduttivo e la mancata riassunzione con la estinzione del giudizio. L'eccezione è fondata. ha riassunto il giudizio con atto di citazione notificato a Parte_1 Controparte_1 personalmente il 12.2.2022 (come dalla stessa ammesso), ovvero entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione della ordinanza di rinvio della Corte di Cassazione (12.11.2021), ma ha depositato in Cancelleria l'atto di citazione in riassunzione il 22.2.2022, cioè oltre il detto termine. Già in tema di appello nel giudizio di divorzio la Suprema Corte ha affermato che “nel procedimento d'impugnazione delle sentenze di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il giudizio di appello è soggetto al rito camerale, onde l'impugnazione va proposta con ricorso e non con atto di citazione, che resta peraltro ammissibile, purché, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado, sia non soltanto notificato, ma altresì depositato in cancelleria, con l'iscrizione della causa al ruolo (Cass. n. 21161 del 13.10.2011, che chiarisce che “seguendo il giudizio di appello il rito camerale, l'impugnazione va proposta con ricorso, e non…. con citazione”). Difatti, se pure nella vigenza del precedente termine di riassunzione di un anno (art. 392 c.p.c.), la Suprema Corte ha affermato che “in tema di separazione e divorzio, in quanto l'appello deve essere proposto con ricorso, anche la riassunzione in sede di rinvio va fatta nella medesima forma e, come il tempestivo esperimento del gravame proposto invece con citazione resta pur sempre legato al deposito del relativo atto in cancelleria nei termini di legge, così occorre parimenti ritenere riguardo al giudizio di riassunzione in sede di rinvio, il quale, quindi, ove introdotto in forma di citazione anziché in quella di ricorso, risulta tempestivamente incardinato, secondo quanto previsto dall'art. 393 cod. proc. civ., soltanto qualora l'atto, entro il termine annuale fissato dall'art. 392, primo comma, cod. proc. civ., sia stato altresì depositato in cancelleria” (Cass. n. 13422 del 20.7.2004). Non essendo stato depositato l'atto di riassunzione nel termine - vigente al momento - di tre mesi dalla pubblicazione della ordinanza di rinvio, poiché questa è stata depositata in data 12.11.2021 mentre l'atto di citazione in riassunzione è stato depositato soltanto in data 22.2.2022 (ed iscritto a ruolo il 23.2.2022), si deve dichiarare inammissibile la riassunzione del giudizio di rinvio instaurata da e, come chiesto da Parte_1 Controparte_1 dichiarare ai sensi dell'art. 393 c.p.c. (cfr. Cass. ord. n. 26970 del 21.9.2023) la estinzione del processo. Ritenuto sussistere giusti motivi per confermare la compensazione del precedente giudizio di appello e per compensare le spese del giudizio di legittimità, stante che, per effetto della norma da ultimo richiamata, rimane fermo l'effetto vincolante della ordinanza della Corte di
R.G. 1005/2022 3
Cassazione del 12.11.2021 (art. 393 c.p.c.), le spese del giudizio di rinvio, per il principio di soccombenza, devono essere poste a carico di tali spese sono liquidate, Parte_1 sulla base del valore della causa (ex art. 12, comma 2, c.p.c.) di euro 14.400,00, ai sensi del d.m. 10.3.2014 n. 55, Tabella 12, scaglione 3°, valori medi per le fasi di studio e introduttiva della controversia (escluse altre fasi, stante la pronuncia in rito), in euro 2.055,00 oltre accessori. Stante l'inammissibilità dell'appello, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante in riassunzione di un ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, giudicando in sede di giudizio di rinvio, così provvede:
1. dichiara inammissibile la riassunzione del giudizio di rinvio instaurata da
[...]
e dichiara la estinzione del processo;
Pt_1
2. compensa le spese sia del precedente grado di appello che del giudizio di legittimità;
3. condanna al pagamento, in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1 giudizio di rinvio, che liquida in euro 2.055,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali come previsto ai sensi dell'art. 2, comma secondo, d.m. 10.3.2014 n. 55, ed oltre IVA e CAP come per legge;
4. ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla l. n. 228 del 2012, art. 1 comma 17, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato.
Roma 8.9.2025 Il Presidente estensore
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