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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 11/06/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.C. n. 1042/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei GNi Magistrati: Dott.ssa Gabriella Ratti PRESIDENTE Dott.ssa Silvia Orlando CONSIGLIERE Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere CONSIGLIERE Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 1042/2023 pendente in grado di appello tra:
, nato ad [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'Avv. ARte_1
Domenico Celi del Foro di Torino, che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente, con l'Avv. Carlo Traverso del Foro di Alessandria, giusta delega a margine dell'atto di appello PARTE APPELLANTE
contro
già , con Controparte_1 Controparte_2 sede legale in Torino (TO), in persona della Dott.ssa Controparte_3 procuratrice speciale in virtù dei poteri ad essa conferiti, giusta procura rilasciata in data 17 maggio 2022, Repertorio n. 9.403/7.327 (17.05.2022), per atto Notaio Per_1
di Milano, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Todaro del Foro di Roma, presso
[...] il quale è elettivamente domiciliata come da procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione in appello PARTE APPELLATA
avverso
la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Alessandria n. 352/2023 in data 21 aprile 2023 e depositata il 26 aprile 2023
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante : ARte_1
Reietta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione, Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma In riforma della sentenza n. 352/2023 emessa dal Tribunale di Alessandria datata 21.4.2023, depositata il 26.4.2023 e non notificata. Previa ammissione dei capitoli di prova dedotti in memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. con i testi ivi indicati (pagg. da 1 a 7). Previa ammissione della C.T.U. richiesta in memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. (pagg. 7-8). Dato atto delle gravi violazioni agli obblighi di legge e regolamentari e dell'inadempimento della nel rapporto con il Dott. e la GNa CP_2 ARte_1 ARte_2
dichiarare tenuta e condannare
[...] Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma Piazzale
[...]
Giulio Douhet n. 31 Cod. Fisc. e ARtita IVA , al risarcimento in via P.IVA_1 precontrattuale e/o contrattuale e/o extracontrattuale, a favore del Dott. ARte_1
(anche quale erede della madre , dei danni patiti e patiendi dal Dott. ARte_2
in importo pari a € 91.346,54= o altra somma meglio risultanda in corso di ARte_1 causa o meglio ritenuta dal Decidente Ecc.mo. Con gli interessi di legge, da calcolarsi ai sensi dell'art. 1284 comma 4° cod. civ. dalla proposizione della domanda giudiziale, e la rivalutazione monetaria dal 18.6.2015 al saldo. Con il favore delle spese e del compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio e di integrale compenso al C.T.U. Conseguentemente, dato atto dell'avvenuto pagamento da parte del Dott. alla ARte_1 dell'importo di € 8.503,34= in Controparte_4 adempimento al disposto della sentenza impugnata, condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_4 restituzione integrale al Dott. del predetto importo pagato di € 8.503,34=, ARte_1 oltre interessi di legge dal dovuto.
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa ogni denuncia e declaratoria del caso, in accoglimento dei motivi suesposti e disattesa e/o respinta ogni avversa deduzione e/o istanza, così giudicare:
- in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello ex artt. 354 c.p.c. per avere introdotto l'appellante in sede di appello domande nuove;
- nel merito: rigettare l'appello proposto dall'appellante GN e le domande tutte ivi ARte_1 formulate, in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa, confermando integralmente la sentenza di prime cure sentenza n. 352/2023 datata 21 aprile 2023, depositata il 26 aprile 2023, emessa dal Tribunale Ordinario di Alessandria in tutti i suoi capi e le sue statuizioni;
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello adita ritenga sussistente la responsabilità di a qualsivoglia titolo, e quest'ultima tenuta a CP_4 risarcire il danno, dichiarare ai sensi dell'art. 1227, comma secondo, c.c., che nessun
2 risarcimento è dovuto da , ovvero ridurre il quantum debeatur, ai sensi dell'art. CP_4
1227, comma primo, c.c., nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia, per i motivi esposti in narrativa;
- in via istruttoria: si chiede il rigetto di tutte le istanze istruttorie svolte dall'appellante per i motivi meglio rappresentati in atti.
- in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio oltre IVA e CPA e spese generali.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il primo grado L'odierno appellante, NO , e sua madre, NOa (di ARte_1 ARte_2 cui il primo è l'unico erede dopo il decesso della NOa, avvenuto il 13.6.2016), erano clienti della filiale di Alessandria della divenuta, dal 1° luglio Controparte_2
2015, (qui di seguito, per brevità, Controparte_1 semplicemente ”). CP_4 AR Il NO aveva sottoscritto l'11.11.2009 un "contratto di prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti e di collocamento" (le cui clausole non sono state prodotte, essendo stata prodotta soltanto l'accettazione delle parti – doc. 8 allegato alla memoria del 21.03.2018). A seguito della conclusione di tale contratto di CP_4 AR consulenza, aveva assegnato al NO il promotore finanziario CP_4
[...]
. ARte_3 AR I NOi e erano anche titolari di conti correnti e depositi titoli ed avevano Pt_2 iniziato a effettuare investimenti finanziari anche tramite una piattaforma online messa a disposizione da . Secondo l'odierno appellante, tali investimenti non erano CP_4 adeguati al profilo di investitori non esperti, quali l'appellante medesimo e sua madre. Si trattava, infatti, di strumenti speculativi ad elevatissimo rischio, del tutto inadatti alle loro esigenze e comunque necessitanti di un monitoraggio giornaliero di più ore al giorno che essi non potevano effettuare. AR In particolare, tra il 9.3.2015 e il 24.3.2015, i NOi e avevano acquistato in Pt_2 quattro tranches, per l'importo complessivo di € 220.865,68, il certificato UD ITAL P0NO18 della Banca Unicredit, recante una scadenza al 30.11.2018. Secondo l'appellante, non li aveva mai informati sulla rischiosità del titolo, in CP_4 particolare sul fatto che il certificato in questione potesse essere chiuso anticipatamente a discrezione di Unicredit, ciò che effettivamente si era verificato. Circa due mesi dopo, infatti, il certificato Unicredit in questione aveva perso più del 70% del suo valore. Preoccupato e senza ricevere informazioni da , l'odierno appellante, il 24 maggio CP_4
2015, aveva inviato una mail al suo promotore, NO , chiedendogli ARte_3 spiegazioni dell'anomalo e repentino deprezzamento del titolo. Il 25 maggio 2015, il AR consulente aveva risposto suggerendo al NO di cercare autonomamente ARte_3 online il codice del certificato sul sito dell'emittente (Unicredit), evidenziando che un comunicato aveva preconizzato il richiamo anticipato del titolo. Secondo l'appellante, questa risposta lo faceva sentire “abbandonato” da , stante la mancata CP_4
3 assistenza da parte del consulente che non si era attivato per reperire informazioni in tempo utile ad evitare o, quantomeno, limitare i danni. AR Non ricevendo informazioni o assistenza da , il NO si era rivolto a CP_4 consulenti finanziari di altre banche ( di Credem e Testimone_1 Per_2 AR
di Fineco). Da questi consulenti, il aveva appreso che, già dall'aprile 2015,
[...]
Unicredit aveva stabilito il ritiro anticipato del certificato entro il 28.7.2015, informazione che non gli aveva comunicato. Grazie al supporto tecnico di questi consulenti CP_4 AR esterni e di fronte al rischio di perdere la totalità dell'investimento effettuato, il NO e sua madre avevano venduto il titolo in questione in data 18.6.2015, ricavando complessivamente € 129.519,14, con una perdita, quindi, di € 91.346,54 rispetto al prezzo di acquisto iniziale.
AR Prima di avviare il giudizio, il NO avanzava, senza esito, delle richieste stragiudiziali e tentava la mediazione. Egli quindi, anche quale erede della madre nel frattempo deceduta, conveniva CP_4 davanti al Tribunale di Alessandria, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni (“in via precontrattuale e/o contrattuale e/o extracontrattuale”) quantificati in
€178.828,67 sulla base delle minusvalenze dichiarate dalla stessa per gli anni CP_4 AR 2014 e 2015, ivi incluse le perdite del certificato Unicredit. Secondo il NO la condotta complessiva della banca risultava illegittima e inadeguata sotto molteplici aspetti. Tra le principali criticità segnalate vi erano l'indicazione di strumenti finanziari non idonei, l'omissione degli obblighi di informazione e di valutazione dell'adeguatezza – soprattutto in relazione a soggetti privi di esperienza specifica nel settore finanziario – nonché la mancata comunicazione delle caratteristiche e dei rischi connessi al certificato AR Unicredit UD ITAL P0NO18. In particolare, il NO lamentava la violazione dell'articolo 21 del D.lgs. n. 58/1998 e degli articoli 26 e 29 del Regolamento CONSOB n. 11522/1998, i quali imponevano agli intermediari di agire con diligenza, correttezza e trasparenza, di fornire un'adeguata informazione alla clientela e di valutare l'adeguatezza delle operazioni proposte.
si costituiva in giudizio contestando le pretese avversarie e chiedendo la CP_4 reiezione della domanda. Secondo , il contratto di consulenza era stato CP_4 AR regolarmente e correttamente eseguito e il NO non aveva mai contestato il servizio reso. Il cliente, utilizzando il servizio di home banking in totale autonomia, aveva reso, secondo la banca, del tutto inoperativi gli obblighi informativi di cui al D. Lgs n. 58/1998 e al regolamento CONSOB e fatto venir meno le garanzie e gli obblighi tipici del servizio di consulenza.
AR Nel corso del giudizio, il NO disconosceva le firme apposte sui questionari di profilatura e su altri documenti prodotti dalla Il Giudice ordinava alla di CP_2 CP_2 produrre gli originali e disponeva una CTU grafologica, all'esito della quale concludeva AR che le firme attribuite al erano autografe, mentre quelle a nome non lo Pt_2 erano. Con la sentenza qui appellata, il Tribunale di Alessandria rigettava integralmente la domanda risarcitoria per non essere stato provato il danno e condannava l'odierno appellante al pagamento sia delle spese legali in favore di (€ 3.809,00 oltre CP_4 accessori) sia delle spese di CTU.
4 Il Giudice di primo grado riteneva apodittica, e quindi priva di pregio, la tesi della banca secondo cui l'uso dell'applicativo di home banking da parte del cliente avrebbe reso inoperativi gli obblighi informativi. Evidenziava, infatti, che le regole di comportamento per la prestazione dei servizi di investimento non vengono meno per il solo fatto che siano utilizzati canali telematici. Rilevava che l'attore aveva correttamente allegato l'inadempimento, ai sensi dell'art. 1218 c.c., ascrivibile alla banca convenuta, degli obblighi informativi previsti dal D. Lgs. n. 58/1998 e dal Regolamento CONSOB n. 11522 del 1998. Il Tribunale sottolineava che i suddetti obblighi informativi devono essere adempiuti persino nei confronti di un investitore che possa essere definito esperto perché abituato a operazioni finanziarie ad alto rischio, essendo obbligo primario dell'intermediario fornire piena informazione sulla natura, sui rischi e sulle caratteristiche del titolo. Il Tribunale rilevava che nessun adempimento dei doveri informativi era stato provato dalla banca convenuta, in particolare in relazione alla natura del titolo Unicredit di cui trattasi e all'andamento dello specifico investimento. Pertanto, accertava l'inadempimento, da parte di , degli obblighi informativi di legge. CP_4
Nonostante ciò, rigettava la domanda risarcitoria ritenendo che l'attore non avesse fornito una prova puntuale del danno patrimoniale subìto in conseguenza di detto AR inadempimento. In particolare, il documento n. 6 prodotto dal a sostegno delle proprie pretese (certificato delle minusvalenze) veniva ritenuto dal Tribunale come inconferente, poiché non indicava una derivazione causale di tali minusvalenze dal certificato Unicredit specifico. Rilevava contraddizioni nelle asserzioni attoree sulla percentuale di perdita di valore del proprio portafoglio. Osservava che il danno, ovvero la differenza tra il maggior prezzo di acquisto e quello, inferiore, di vendita dei titoli, doveva e poteva agevolmente essere provato per tabulas.
L'appello Contro tale sentenza il NO propone appello, lamentando l'erroneità della ARte_1 valutazione del Tribunale in ordine all'inesistenza della prova del danno. Il Tribunale, secondo l'appellante, avrebbe omesso di esaminare la documentazione prodotta da
(segnatamente le pagine 98 e 99 del doc. 13, intitolato “Estratti conto 2013- CP_4 AR 2015 inoltrati ai GN e , allegato alla memoria del 21.03.2018), Pt_2 CP_4 che fornirebbe la piena prova dell'ammontare del danno. Detta documentazione, infatti, attesta l'importo complessivo investito (€ 220.865,68) nel certificato Unicredit UD ITAL P0NO18 tra il 9.3.2015 e il 24.3.2015 e l'importo ricavato dalla vendita di detto titolo (€ 129.518,94), avvenuta il 18.6.2015. La differenza di € 91.346,54 rappresenta il danno subìto, provato "per tabulas", così come richiesto dal Tribunale. L'appellante precisa di quantificare in tal modo la domanda risarcitoria, riducendo, pertanto, il petitum iniziale. L'appellante evidenzia che il Giudice di primo grado ha correttamente accertato e dichiarato l'inadempimento di agli obblighi informativi e di adeguatezza. CP_4
Dall'accertamento di tale violazione consegue la presunzione del nesso causale con il danno, salvo prova contraria della banca, nella specie non fornita. L'appellante contesta anche la mancata ammissione dei capitoli di prova testimoniale richiesti in primo grado, alcuni dei quali riferiti a evidenze documentali. Chiede la loro ammissione in appello, ove la Corte non ritenga sufficienti le emergenze documentali. Conclude, quindi, come riportato in epigrafe.
5 , costituitasi anche in secondo grado, sostiene, in via preliminare, CP_4 AR l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello per avere il NO introdotto una nuova domanda. Secondo , il petitum sarebbe ora radicalmente mutato, sia per CP_4 quanto concerne l'importo della domanda (€ 91.346,54 anziché € 178.828,67 richiesti in primo grado) sia per quanto concerne la natura del danno (differenziale tra prezzi di acquisto e di vendita del certificato, anziché, come davanti al Tribunale, minusvalenze complessive per gli anni 2014/2015). La domanda introdotta in appello avrebbe quindi ad oggetto una pretesa su cui non si sarebbe mai svolto il contraddittorio davanti al Giudice di prime cure. Nel merito, chiede, in principalità, la conferma integrale della sentenza di CP_4 primo grado per infondatezza dell'appello avversario, richiamando le proprie difese svolte davanti al Tribunale. Ribadisce che il Tribunale ha correttamente accertato l'inesistenza di un danno risarcibile e ritenuto inconferente il documento n. 6 (certificato delle ARt minusvalenze) prodotto dal Evidenzia che gli investimenti della controparte con hanno fruttato una plusvalenza totale di circa € 302.000, ciò che dimostra CP_4
l'inesistenza di un danno. AR RA afferma che il NO era un investitore esperto con un profilo di rischio "aggressivo", ben consapevole dei meccanismi di mercato e dei rischi correlati, avendo intrattenuto numerosi rapporti finanziari dal 1996 ed effettuato molteplici operazioni di trading on line. Cita l'utilizzo di un conto per “scudo fiscale” come prova di sofisticazione finanziaria. Sostiene di aver sempre fornito adeguata e tempestiva informazione circa gli investimenti e ottenuto sottoscrizioni specifiche per operazioni a rischio elevato. Riguardo al certificato Unicredit UD ITAL P0NO18, sottolinea che l'appellante CP_4 lo ha acquistato e venduto esclusivamente online, tramite home banking, in totale autonomia, operando in deroga al contratto di consulenza e rinunciando alle relative tutele. Afferma che il promotore , il 25.5.2015, ha reso edotto il Bo del fatto che ARte_3
Unicredit aveva anticipatamente richiamato il titolo di cui trattasi, inviandogli il comunicato emesso da Unicredit e il regolamento del titolo. Tali circostanze, secondo l'appellata, smentirebbero la mancata informazione. In via subordinata, chiede che, qualora venga accertata una sua CP_4 responsabilità, non sia dovuto alcun risarcimento o che lo stesso sia ridotto ai sensi dell'art. 1227 c.c. La mancanza di contestazioni sulle rendicontazioni equivale a ratifica, configurando una grave negligenza che ha concorso alla produzione del danno. RA conclude, quindi, come riportato in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione preliminare sollevata da , relativa all'inammissibilità o CP_4 improcedibilità dell'appello per asserita proposizione di una domanda nuova da parte dell'appellante, è infondata e deve essere respinta. Fin dall'instaurazione del giudizio di AR primo grado, il NO ha richiesto il risarcimento di oltre € 178.000,00 a titolo di
6 “minusvalenze” conseguite nel 2014 e nel 2015, lamentando, in particolare, l'omessa informativa da parte di in relazione alla negoziazione del titolo Unicredit UD CP_4
ITAL P0NO18. In questa sede, l'appellante ha ridotto la propria domanda ad € 91.346,54, corrispondente alla differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita del suddetto titolo. A prescindere dalla semplice considerazione che nel maggior importo inizialmente richiesto è compreso anche quello attuale, il punto decisivo per escludere la novità della domanda risiede nel fatto che il Tribunale l'ha già interpretata come richiesta di pagamento della differenza tra il prezzo pagato per l'acquisto del certificato Unicredit UD ITAL P0NO18 e il ricavato della vendita del titolo stesso (sentenza appellata, p. 13: “la parte attrice … non [ha] offerto la prova del danno asseritamente patito, la quale sarebbe stata agevolmente fornibile per tabulas, raffrontando il prezzo dell'acquisto del suddetto certificato col suo prezzo di vendita”).
AR Nel merito, l'appello proposto dal NO è fondato e merita accoglimento. Va peraltro sottolineato che non propone appello incidentale, limitandosi a CP_4 chiedere la conferma della sentenza impugnata ed eccependo, solo in via subordinata, il concorso del fatto colposo del creditore.
❖ L'inadempimento
La ricostruzione degli accadimenti come effettuata dall'odierno appellante, in assenza di puntuali contestazioni di , deve ritenersi pacifica in causa. D'altronde, CP_4
, come sopra accennato, non ha proposto appello incidentale, in particolare CP_4 sull'avvenuto accertamento del proprio inadempimento, così determinando il passaggio in giudicato della relativa statuizione della sentenza del Tribunale. In ogni caso, al di là della constatazione del giudicato interno, valgano le osservazioni che seguono. A fronte dell'allegazione attorea di inadempimento degli obblighi informativi, sarebbe stato onere di di fornire la prova positiva, con ogni mezzo, del proprio CP_4 comportamento diligente (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 28/03/2024, n. 8458). L'affermazione, a fondamento della domanda risarcitoria, dell'inosservanza, da parte dell'intermediario, degli obblighi informativi comporta, infatti, che la responsabilità invocata debba qualificarsi come di natura contrattuale, con conseguente applicazione del regime giuridico per essa stabilito – in particolare, per quanto qui interessa, relativamente alla ripartizione dell'onere probatorio (Cass. civ., Sez. I, Sent., c.c. 28/11/2024, pubbl. 12/12/2024, n. 32227). L'onere dell'intermediario di provare di avere agito con la diligenza richiestagli deriva, più specificamente, dall'art. 23, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998 (“nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta”): norma che, lungi dal comportare un'inversione dell'onere probatorio altrimenti discendente dall'art. 2697 cod. civ., si pone in perfetta armonia e continuità con la regola generale stabilita dall'art. 1218 cod. civ., che, in presenza di un inadempimento contrattuale, pone a carico del debitore la prova della sua non imputabilità (Cass. civ., Sez. I, Sent., c.c. 28/11/2024, pubbl. 12/12/2024, n. 32226).
7 Nella specie, la prova liberatoria non è stata fornita da quanto all'adempimento CP_4 degli obblighi informativi derivanti non soltanto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 58/1998 (T.U.F.) e dalle pertinenti disposizioni del Regolamento CONSOB n. 16190/2007, ratione tempore applicabile, ma anche dal contratto di consulenza in essere tra le parti (documento 8 allegato alla memoria del 21.03.2018 e contenente la lettera di CP_4 invito della banca, il modulo di proposta sottoscritto dal cliente e l'accettazione della banca). Benché le “norme contrattuali” non siano state prodotte, vale la pena di richiamare letteralmente quanto indicato nel modulo di proposta sottoscritto dal NO AR ed accettato da : “la scelta del Cliente di utilizzare la consulenza della CP_4 CP_2 nella propria attività di investimento comporta che la – al fine di fornire al Cliente CP_2 elementi utili alla verifica della coerenza dei propri investimenti rispetto al profilo finanziario individuato e assegnato in sede di Profilatura – effettui una valutazione di adeguatezza anche in relazione alle operazioni richieste dal Cliente di propria iniziativa nell'ambito del servizio di collocamento ovvero dei servizi di esecuzione di ordini per conto della clientela, di negoziazione per conto proprio e di ricezione trasmissione ordini, come disciplinati dalle sopra citate Norme (ivi comprese quelle disposte attraverso internet, con le modalità ed entro i limiti previsti nella Sezione Settima delle "Norme sulla prestazione di servizi bancari e finanziari di ), fornendo, nel caso in cui Controparte_2
l'operazione si rilevi inadeguata, una specifica informativa che illustri al Cliente l'inadeguatezza e le motivazioni della stessa”. Pertanto, a differenza da quanto sostenuto da , è documentato in causa che le CP_4 AR operazioni effettuate dal NO tramite la piattaforma di home banking non si ponevano affatto al di fuori del perimetro del contratto di consulenza, il quale, al contrario, le prevedeva espressamente. Proprio alla luce dell'impegno contrattuale, , nell'erogare il servizio in modalità CP_4 telematica, avrebbe dovuto dimostrare – ciò che non ha fatto – di aver approntato procedure e tecnologie idonee a garantire un livello di tutela informativa quantomeno equivalente a quello assicurato nell'ambito di un servizio reso in presenza del cliente. Non ha alcuna rilevanza, ai fini di escludere l'inadempimento della banca, il fatto che il AR NO fosse un investitore abituale, avvezzo ad operare pressoché quotidianamente sul mercato finanziario da molti anni, anche in comparti particolarmente aggressivi e in valute diverse dall'Euro, “ben consapevole della rischiosità di tali investimenti”. L'intermediario, infatti, non è esonerato, pure in presenza di un investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato che risultino dalla sua condotta pregressa, dall'assolvimento degli obblighi informativi previsti dal D.Lgs. 58/1998 e dal Regolamento Consob, permanendo in ogni caso il suo obbligo di offrire la piena informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo (ex multis, Cass. civ., Sez. I, Sent., c.c. 28/11/2024, pubbl. 12/12/2024, n. 32226).
❖ Il danno
L'appellante ha acquistato il certificato Unicredit UD ITAL P0NO18 in quattro tranches (come emerge dalla pagina 98 del doc. 13, intitolato “Estratti conto 2013-2015 inoltrati ai AR GN e , allegato alla memoria del 21.03.2018): il 9 marzo 2015 Pt_2 CP_4
8 per un importo di € 129.145,61, l'11 marzo 2015 per € 64.235,28, e il 24 marzo 2015 per ulteriori € 7.667,38 e € 19.817,41, per un investimento complessivo pari a € 220.865,68. Nell'unica data del 18 giugno 2015, sono state eseguite complessivamente dieci operazioni di vendita del titolo Unicredit UD ITAL PON018, per un ricavo complessivo pari ad € 129.519,14. Di seguito il dettaglio delle singole operazioni:
1. Vendita per un importo di € 13.787,69
2. Vendita per un importo di € 14.387,18
3. Vendita per un importo di € 14.706,92
4. Vendita per un importo di € 17.984,12
5. Vendita per un importo di € 4.644,73
6. Vendita per un importo di € 19.662,69
7. Vendita per un importo di € 5.960,20
8. Vendita per un importo di € 12.788,54
9. Vendita per un importo di € 11.209,89
10. Vendita per un importo di € 14.387,18. AR Pertanto, è documentalmente provato che, il 18 giugno 2015, il NO ha subìto una perdita di capitale sul titolo in questione pari alla differenza tra l'esborso complessivo per le operazioni di acquisto e il ricavo complessivo delle operazioni di vendita, differenza ammontante ad € 91.346,54.
❖ Il nesso causale tra inadempimento e danno
Il nesso causale tra l'inadempimento informativo dell'intermediario e il danno subìto dall'investitore, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato e che si ritiene di condividere, si presume juris tantum (tra le ultime pronunce in materia, con ampi riferimenti giurisprudenziali, Cass. civ., Sez. I, Sent. n. 32226/2024 qui sopra citata, ma vedasi anche Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 03/11/2021, n. 31497). L'intermediario non può fornire la prova liberatoria riferendosi alla generica propensione al rischio dell'investitore, anche se risultante da precedenti operazioni speculative: infatti, anche un investitore esperto deve poter valutare l'opzione scelta alla luce di informazioni complete e specifiche. L'intermediario è tenuto a fornire informazioni specifiche sulla singola operazione di investimento nonostante il risparmiatore abbia particolare propensione al rischio ed esperienza in negoziazione di titoli. La violazione di tale obbligo ingenera una presunzione di riconducibilità del pregiudizio lamentato dall'investitore alla mancata informativa, di talché spetterà all'intermediario fornire prova contraria circa l'interruzione del nesso causale (Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 15/06/2020, n. 11549), prova che, nel caso in esame, non è stata offerta. Il danno patrimoniale subìto dall'odierno appellante, derivante dalla repentina e quantitativamente eccezionale perdita di valore (oltre il 41% in meno di tre mesi) del certificato Unicredit UD ITAL PON018, deve, quindi, ritenersi diretta conseguenza dell'inadempimento della banca.
9 ❖ La liquidazione del danno
AR Il danno patrimoniale patito dal NO è quantificabile sulla base della documentazione depositata in primo grado da , in particolare sulla base delle CP_4 pagine 98 e 99 del già citato documento 13 (composto da 112 pagine), intitolato “Estratti AR conto 2013-2015 inoltrati ai GN e , allegato alla memoria del Pt_2 CP_4
21.03.2018. Come già ricordato, da tale documento si evincono i seguenti acquisti del titolo Unicredit UD ITAL P0NO18: il 9 marzo 2015 per un importo di € 129.145,61; l'11 marzo 2015 per € 64.235,28; il 24 marzo 2015 per ulteriori € 7.667,38 ed € 19.817,41, per un investimento complessivo pari ad € 220.865,68. Inoltre, il 18 giugno 2015, risultano registrate dieci operazioni di vendita del titolo Unicredit UD ITAL PON018, per un ricavo complessivo pari ad € 129.519,14. Il danno subìto dall'investitore, causalmente ricollegabile all'accertato inadempimento della banca, è, come si è già detto, liquidabile nella differenza tra la somma di € 220.865,68 e la somma di € 129.519,14, e quindi in € 91.346,54 alla data del 18 giugno 2015. Trattandosi di debito di valore da liquidarsi alla data odierna, alla somma capitale così determinata devono aggiungersi la rivalutazione, calcolata anno per anno (Cass. Civ., sez. Un., 17/02/1995 n. 1712) sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo F.O.I. (famiglie, impiegati, operai), nonché gli interessi nella misura legale sugli importi via via rivalutati, senza anatocismo. La liquidazione del risarcimento attualizzata alla data odierna corrisponde quindi ad € 122.454,30. Su tale somma capitale decorrono gli interessi nella misura legale dalla data odierna sino al pagamento effettivo. RA va quindi condannata a risarcire, in favore dell'appellante , la ARte_1 somma complessiva di € 122.454,30, oltre interessi nella misura legale calcolati dalla data odierna sino al pagamento effettivo. In tal senso, la sentenza di primo grado, in accoglimento dell'appello proposto, va parzialmente riformata.
❖ L'eccezione di cui all'art. 1227 c.c. (Concorso del fatto colposo del creditore)
L'eccezione di cui all'art. 1227 c.c., sollevata in via subordinata da , è CP_4 infondata. Ai sensi di tale articolo, “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate” e “il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”. L'onere della prova gravante sul debitore che eccepisce il fatto concorrente colposo del creditore non è alleviato da un sistema di presunzioni legali analogo a quello sopra illustrato a favore dell'investitore. Sicché era onere della banca allegare e provare il fatto attribuito al cliente, la colpa del cliente, id est la carenza di ordinaria diligenza, e il nesso causale tra il fatto colposo e la produzione del danno. In altri termini, nel quadro della fattispecie contemplata dall'art. 1227, comma 2, c.c., è il debitore (nella specie, la banca) a dover fornire la prova che il creditore (nella specie, l'investitore) avrebbe potuto evitare i danni, di cui chiede il risarcimento, usando l'ordinaria diligenza (Cass. civ., Sez. I, Ord., c.c. 20/12/2023, pubbl. 14/02/2024, n. 4093).
10 L'autonoma fruizione, da parte del cliente, della piattaforma messa a disposizione della banca non costituisce un comportamento colposo rilevante ai fini dell'art. 1227 c.c., tantopiù che tale possibilità, come si è visto, era espressamente prevista dal contratto di consulenza. In ogni caso, la valutazione dell'ordinaria diligenza esigibile dal cliente non può prescindere dalla precisa definizione degli obblighi contrattuali gravanti sulle parti, definizione che, tuttavia, non risulta possibile nella specie, in mancanza di prova delle condizioni pattizie. Come detto, infatti, vigeva tra le parti un contratto di consulenza le cui clausole non sono state prodotte.
❖ Le spese di causa
Ai fini delle statuizioni sulle spese di lite, deve osservarsi che, sebbene l'appellante ottenga il riconoscimento delle proprie ragioni, il risarcimento liquidato (€ 91.346,54 in linea capitale) è sensibilmente inferiore alla pretesa originaria (€ 178.000,00). Va poi AR considerato che la (parziale) vittoria processuale del è stata conseguita sulla base della documentazione prodotta dalla banca avversaria. Inoltre, le allegazioni dell'appellante sono state alquanto evanescenti sia rispetto al petitum – variato in corso di causa – sia rispetto alla causa petendi, essendo stato il risarcimento richiesto indifferentemente “in via precontrattuale e/o contrattuale e/o extracontrattuale”. Infine, AR l'atteggiamento processuale del si è rivelato defatigatorio per avere egli disconosciuto documenti risultati poi autentici. Tali circostanze, considerate nel loro complesso, giustificano la parziale compensazione fra le parti delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come qui di seguito indicato, nella misura del cinquanta per cento ciascuna, con accollo all'odierna banca appellata della restante metà. Tenuto conto del valore della causa – individuato sulla base della domanda iniziale di € 178.000,00 (scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00) – e dell'attività processuale in concreto svolta, le spese del primo grado, in parziale riforma della sentenza appellata, si riliquidano, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato con D.M. 147/2022, sulla base dei valori medi in complessivi euro 14.103,00 per onorari (di cui euro 2.552,00 per la fase di studio, euro 1.628,00 per la fase introduttiva, euro 5.670,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed euro 4.253,00 per la fase decisionale), oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA come per legge. Le spese di appello si liquidano in complessivi euro 9.991,00 per onorari (di cui euro 2.552,00 per la fase di studio, euro 1.628,00 per la fase introduttiva ed euro 4.253,00 per la fase decisionale), oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA come per legge, escludendo la fase istruttoria e di trattazione, non essendovi stata istruttoria ed essendosi la trattazione limitata al deposito di note scritte in larga parte riproducenti gli argomenti già svolti in primo grado. Si deve invece confermare la decisione del Tribunale in punto spese di CTU, già liquidate e poste in primo grado a carico esclusivo dell'odierno appellante, atteso che la CTU è AR stata necessitata dalle difese del che ha infondatamente disconosciuto le proprie firme.
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P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 352/2023 emessa tra le parti dal Tribunale di Alessandria in data 21 aprile 2023 e depositata il 26 aprile 2023, così provvede:
1) CONDANNA in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire a la somma ARte_1 di € 122.454,30, oltre interessi nella misura legale calcolati dalla data odierna sino al pagamento effettivo.
2) DICHIARA compensate fra le parti fino alla metà le spese dei due gradi di giudizio.
3) CONDANNA in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere a la somma ARte_1 di euro 7.051,50 per onorari, oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovute, quale quota del 50% delle spese del giudizio davanti al Tribunale.
4) CONDANNA in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere a la somma ARte_1 di euro 4.995,50 per onorari, oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovute, quale quota del 50% delle spese del presente grado.
5) CONFERMA, nel resto, la sentenza appellata.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello, in data 30 maggio 2025
Il Consigliere estensore Dottoressa Eleonora Montserrat Pappalettere
Il Presidente Dottoressa Gabriella Ratti
12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei GNi Magistrati: Dott.ssa Gabriella Ratti PRESIDENTE Dott.ssa Silvia Orlando CONSIGLIERE Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere CONSIGLIERE Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 1042/2023 pendente in grado di appello tra:
, nato ad [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'Avv. ARte_1
Domenico Celi del Foro di Torino, che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente, con l'Avv. Carlo Traverso del Foro di Alessandria, giusta delega a margine dell'atto di appello PARTE APPELLANTE
contro
già , con Controparte_1 Controparte_2 sede legale in Torino (TO), in persona della Dott.ssa Controparte_3 procuratrice speciale in virtù dei poteri ad essa conferiti, giusta procura rilasciata in data 17 maggio 2022, Repertorio n. 9.403/7.327 (17.05.2022), per atto Notaio Per_1
di Milano, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Todaro del Foro di Roma, presso
[...] il quale è elettivamente domiciliata come da procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione in appello PARTE APPELLATA
avverso
la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Alessandria n. 352/2023 in data 21 aprile 2023 e depositata il 26 aprile 2023
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante : ARte_1
Reietta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione, Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma In riforma della sentenza n. 352/2023 emessa dal Tribunale di Alessandria datata 21.4.2023, depositata il 26.4.2023 e non notificata. Previa ammissione dei capitoli di prova dedotti in memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. con i testi ivi indicati (pagg. da 1 a 7). Previa ammissione della C.T.U. richiesta in memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. (pagg. 7-8). Dato atto delle gravi violazioni agli obblighi di legge e regolamentari e dell'inadempimento della nel rapporto con il Dott. e la GNa CP_2 ARte_1 ARte_2
dichiarare tenuta e condannare
[...] Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma Piazzale
[...]
Giulio Douhet n. 31 Cod. Fisc. e ARtita IVA , al risarcimento in via P.IVA_1 precontrattuale e/o contrattuale e/o extracontrattuale, a favore del Dott. ARte_1
(anche quale erede della madre , dei danni patiti e patiendi dal Dott. ARte_2
in importo pari a € 91.346,54= o altra somma meglio risultanda in corso di ARte_1 causa o meglio ritenuta dal Decidente Ecc.mo. Con gli interessi di legge, da calcolarsi ai sensi dell'art. 1284 comma 4° cod. civ. dalla proposizione della domanda giudiziale, e la rivalutazione monetaria dal 18.6.2015 al saldo. Con il favore delle spese e del compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio e di integrale compenso al C.T.U. Conseguentemente, dato atto dell'avvenuto pagamento da parte del Dott. alla ARte_1 dell'importo di € 8.503,34= in Controparte_4 adempimento al disposto della sentenza impugnata, condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_4 restituzione integrale al Dott. del predetto importo pagato di € 8.503,34=, ARte_1 oltre interessi di legge dal dovuto.
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa ogni denuncia e declaratoria del caso, in accoglimento dei motivi suesposti e disattesa e/o respinta ogni avversa deduzione e/o istanza, così giudicare:
- in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello ex artt. 354 c.p.c. per avere introdotto l'appellante in sede di appello domande nuove;
- nel merito: rigettare l'appello proposto dall'appellante GN e le domande tutte ivi ARte_1 formulate, in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa, confermando integralmente la sentenza di prime cure sentenza n. 352/2023 datata 21 aprile 2023, depositata il 26 aprile 2023, emessa dal Tribunale Ordinario di Alessandria in tutti i suoi capi e le sue statuizioni;
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello adita ritenga sussistente la responsabilità di a qualsivoglia titolo, e quest'ultima tenuta a CP_4 risarcire il danno, dichiarare ai sensi dell'art. 1227, comma secondo, c.c., che nessun
2 risarcimento è dovuto da , ovvero ridurre il quantum debeatur, ai sensi dell'art. CP_4
1227, comma primo, c.c., nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia, per i motivi esposti in narrativa;
- in via istruttoria: si chiede il rigetto di tutte le istanze istruttorie svolte dall'appellante per i motivi meglio rappresentati in atti.
- in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio oltre IVA e CPA e spese generali.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il primo grado L'odierno appellante, NO , e sua madre, NOa (di ARte_1 ARte_2 cui il primo è l'unico erede dopo il decesso della NOa, avvenuto il 13.6.2016), erano clienti della filiale di Alessandria della divenuta, dal 1° luglio Controparte_2
2015, (qui di seguito, per brevità, Controparte_1 semplicemente ”). CP_4 AR Il NO aveva sottoscritto l'11.11.2009 un "contratto di prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti e di collocamento" (le cui clausole non sono state prodotte, essendo stata prodotta soltanto l'accettazione delle parti – doc. 8 allegato alla memoria del 21.03.2018). A seguito della conclusione di tale contratto di CP_4 AR consulenza, aveva assegnato al NO il promotore finanziario CP_4
[...]
. ARte_3 AR I NOi e erano anche titolari di conti correnti e depositi titoli ed avevano Pt_2 iniziato a effettuare investimenti finanziari anche tramite una piattaforma online messa a disposizione da . Secondo l'odierno appellante, tali investimenti non erano CP_4 adeguati al profilo di investitori non esperti, quali l'appellante medesimo e sua madre. Si trattava, infatti, di strumenti speculativi ad elevatissimo rischio, del tutto inadatti alle loro esigenze e comunque necessitanti di un monitoraggio giornaliero di più ore al giorno che essi non potevano effettuare. AR In particolare, tra il 9.3.2015 e il 24.3.2015, i NOi e avevano acquistato in Pt_2 quattro tranches, per l'importo complessivo di € 220.865,68, il certificato UD ITAL P0NO18 della Banca Unicredit, recante una scadenza al 30.11.2018. Secondo l'appellante, non li aveva mai informati sulla rischiosità del titolo, in CP_4 particolare sul fatto che il certificato in questione potesse essere chiuso anticipatamente a discrezione di Unicredit, ciò che effettivamente si era verificato. Circa due mesi dopo, infatti, il certificato Unicredit in questione aveva perso più del 70% del suo valore. Preoccupato e senza ricevere informazioni da , l'odierno appellante, il 24 maggio CP_4
2015, aveva inviato una mail al suo promotore, NO , chiedendogli ARte_3 spiegazioni dell'anomalo e repentino deprezzamento del titolo. Il 25 maggio 2015, il AR consulente aveva risposto suggerendo al NO di cercare autonomamente ARte_3 online il codice del certificato sul sito dell'emittente (Unicredit), evidenziando che un comunicato aveva preconizzato il richiamo anticipato del titolo. Secondo l'appellante, questa risposta lo faceva sentire “abbandonato” da , stante la mancata CP_4
3 assistenza da parte del consulente che non si era attivato per reperire informazioni in tempo utile ad evitare o, quantomeno, limitare i danni. AR Non ricevendo informazioni o assistenza da , il NO si era rivolto a CP_4 consulenti finanziari di altre banche ( di Credem e Testimone_1 Per_2 AR
di Fineco). Da questi consulenti, il aveva appreso che, già dall'aprile 2015,
[...]
Unicredit aveva stabilito il ritiro anticipato del certificato entro il 28.7.2015, informazione che non gli aveva comunicato. Grazie al supporto tecnico di questi consulenti CP_4 AR esterni e di fronte al rischio di perdere la totalità dell'investimento effettuato, il NO e sua madre avevano venduto il titolo in questione in data 18.6.2015, ricavando complessivamente € 129.519,14, con una perdita, quindi, di € 91.346,54 rispetto al prezzo di acquisto iniziale.
AR Prima di avviare il giudizio, il NO avanzava, senza esito, delle richieste stragiudiziali e tentava la mediazione. Egli quindi, anche quale erede della madre nel frattempo deceduta, conveniva CP_4 davanti al Tribunale di Alessandria, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni (“in via precontrattuale e/o contrattuale e/o extracontrattuale”) quantificati in
€178.828,67 sulla base delle minusvalenze dichiarate dalla stessa per gli anni CP_4 AR 2014 e 2015, ivi incluse le perdite del certificato Unicredit. Secondo il NO la condotta complessiva della banca risultava illegittima e inadeguata sotto molteplici aspetti. Tra le principali criticità segnalate vi erano l'indicazione di strumenti finanziari non idonei, l'omissione degli obblighi di informazione e di valutazione dell'adeguatezza – soprattutto in relazione a soggetti privi di esperienza specifica nel settore finanziario – nonché la mancata comunicazione delle caratteristiche e dei rischi connessi al certificato AR Unicredit UD ITAL P0NO18. In particolare, il NO lamentava la violazione dell'articolo 21 del D.lgs. n. 58/1998 e degli articoli 26 e 29 del Regolamento CONSOB n. 11522/1998, i quali imponevano agli intermediari di agire con diligenza, correttezza e trasparenza, di fornire un'adeguata informazione alla clientela e di valutare l'adeguatezza delle operazioni proposte.
si costituiva in giudizio contestando le pretese avversarie e chiedendo la CP_4 reiezione della domanda. Secondo , il contratto di consulenza era stato CP_4 AR regolarmente e correttamente eseguito e il NO non aveva mai contestato il servizio reso. Il cliente, utilizzando il servizio di home banking in totale autonomia, aveva reso, secondo la banca, del tutto inoperativi gli obblighi informativi di cui al D. Lgs n. 58/1998 e al regolamento CONSOB e fatto venir meno le garanzie e gli obblighi tipici del servizio di consulenza.
AR Nel corso del giudizio, il NO disconosceva le firme apposte sui questionari di profilatura e su altri documenti prodotti dalla Il Giudice ordinava alla di CP_2 CP_2 produrre gli originali e disponeva una CTU grafologica, all'esito della quale concludeva AR che le firme attribuite al erano autografe, mentre quelle a nome non lo Pt_2 erano. Con la sentenza qui appellata, il Tribunale di Alessandria rigettava integralmente la domanda risarcitoria per non essere stato provato il danno e condannava l'odierno appellante al pagamento sia delle spese legali in favore di (€ 3.809,00 oltre CP_4 accessori) sia delle spese di CTU.
4 Il Giudice di primo grado riteneva apodittica, e quindi priva di pregio, la tesi della banca secondo cui l'uso dell'applicativo di home banking da parte del cliente avrebbe reso inoperativi gli obblighi informativi. Evidenziava, infatti, che le regole di comportamento per la prestazione dei servizi di investimento non vengono meno per il solo fatto che siano utilizzati canali telematici. Rilevava che l'attore aveva correttamente allegato l'inadempimento, ai sensi dell'art. 1218 c.c., ascrivibile alla banca convenuta, degli obblighi informativi previsti dal D. Lgs. n. 58/1998 e dal Regolamento CONSOB n. 11522 del 1998. Il Tribunale sottolineava che i suddetti obblighi informativi devono essere adempiuti persino nei confronti di un investitore che possa essere definito esperto perché abituato a operazioni finanziarie ad alto rischio, essendo obbligo primario dell'intermediario fornire piena informazione sulla natura, sui rischi e sulle caratteristiche del titolo. Il Tribunale rilevava che nessun adempimento dei doveri informativi era stato provato dalla banca convenuta, in particolare in relazione alla natura del titolo Unicredit di cui trattasi e all'andamento dello specifico investimento. Pertanto, accertava l'inadempimento, da parte di , degli obblighi informativi di legge. CP_4
Nonostante ciò, rigettava la domanda risarcitoria ritenendo che l'attore non avesse fornito una prova puntuale del danno patrimoniale subìto in conseguenza di detto AR inadempimento. In particolare, il documento n. 6 prodotto dal a sostegno delle proprie pretese (certificato delle minusvalenze) veniva ritenuto dal Tribunale come inconferente, poiché non indicava una derivazione causale di tali minusvalenze dal certificato Unicredit specifico. Rilevava contraddizioni nelle asserzioni attoree sulla percentuale di perdita di valore del proprio portafoglio. Osservava che il danno, ovvero la differenza tra il maggior prezzo di acquisto e quello, inferiore, di vendita dei titoli, doveva e poteva agevolmente essere provato per tabulas.
L'appello Contro tale sentenza il NO propone appello, lamentando l'erroneità della ARte_1 valutazione del Tribunale in ordine all'inesistenza della prova del danno. Il Tribunale, secondo l'appellante, avrebbe omesso di esaminare la documentazione prodotta da
(segnatamente le pagine 98 e 99 del doc. 13, intitolato “Estratti conto 2013- CP_4 AR 2015 inoltrati ai GN e , allegato alla memoria del 21.03.2018), Pt_2 CP_4 che fornirebbe la piena prova dell'ammontare del danno. Detta documentazione, infatti, attesta l'importo complessivo investito (€ 220.865,68) nel certificato Unicredit UD ITAL P0NO18 tra il 9.3.2015 e il 24.3.2015 e l'importo ricavato dalla vendita di detto titolo (€ 129.518,94), avvenuta il 18.6.2015. La differenza di € 91.346,54 rappresenta il danno subìto, provato "per tabulas", così come richiesto dal Tribunale. L'appellante precisa di quantificare in tal modo la domanda risarcitoria, riducendo, pertanto, il petitum iniziale. L'appellante evidenzia che il Giudice di primo grado ha correttamente accertato e dichiarato l'inadempimento di agli obblighi informativi e di adeguatezza. CP_4
Dall'accertamento di tale violazione consegue la presunzione del nesso causale con il danno, salvo prova contraria della banca, nella specie non fornita. L'appellante contesta anche la mancata ammissione dei capitoli di prova testimoniale richiesti in primo grado, alcuni dei quali riferiti a evidenze documentali. Chiede la loro ammissione in appello, ove la Corte non ritenga sufficienti le emergenze documentali. Conclude, quindi, come riportato in epigrafe.
5 , costituitasi anche in secondo grado, sostiene, in via preliminare, CP_4 AR l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello per avere il NO introdotto una nuova domanda. Secondo , il petitum sarebbe ora radicalmente mutato, sia per CP_4 quanto concerne l'importo della domanda (€ 91.346,54 anziché € 178.828,67 richiesti in primo grado) sia per quanto concerne la natura del danno (differenziale tra prezzi di acquisto e di vendita del certificato, anziché, come davanti al Tribunale, minusvalenze complessive per gli anni 2014/2015). La domanda introdotta in appello avrebbe quindi ad oggetto una pretesa su cui non si sarebbe mai svolto il contraddittorio davanti al Giudice di prime cure. Nel merito, chiede, in principalità, la conferma integrale della sentenza di CP_4 primo grado per infondatezza dell'appello avversario, richiamando le proprie difese svolte davanti al Tribunale. Ribadisce che il Tribunale ha correttamente accertato l'inesistenza di un danno risarcibile e ritenuto inconferente il documento n. 6 (certificato delle ARt minusvalenze) prodotto dal Evidenzia che gli investimenti della controparte con hanno fruttato una plusvalenza totale di circa € 302.000, ciò che dimostra CP_4
l'inesistenza di un danno. AR RA afferma che il NO era un investitore esperto con un profilo di rischio "aggressivo", ben consapevole dei meccanismi di mercato e dei rischi correlati, avendo intrattenuto numerosi rapporti finanziari dal 1996 ed effettuato molteplici operazioni di trading on line. Cita l'utilizzo di un conto per “scudo fiscale” come prova di sofisticazione finanziaria. Sostiene di aver sempre fornito adeguata e tempestiva informazione circa gli investimenti e ottenuto sottoscrizioni specifiche per operazioni a rischio elevato. Riguardo al certificato Unicredit UD ITAL P0NO18, sottolinea che l'appellante CP_4 lo ha acquistato e venduto esclusivamente online, tramite home banking, in totale autonomia, operando in deroga al contratto di consulenza e rinunciando alle relative tutele. Afferma che il promotore , il 25.5.2015, ha reso edotto il Bo del fatto che ARte_3
Unicredit aveva anticipatamente richiamato il titolo di cui trattasi, inviandogli il comunicato emesso da Unicredit e il regolamento del titolo. Tali circostanze, secondo l'appellata, smentirebbero la mancata informazione. In via subordinata, chiede che, qualora venga accertata una sua CP_4 responsabilità, non sia dovuto alcun risarcimento o che lo stesso sia ridotto ai sensi dell'art. 1227 c.c. La mancanza di contestazioni sulle rendicontazioni equivale a ratifica, configurando una grave negligenza che ha concorso alla produzione del danno. RA conclude, quindi, come riportato in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione preliminare sollevata da , relativa all'inammissibilità o CP_4 improcedibilità dell'appello per asserita proposizione di una domanda nuova da parte dell'appellante, è infondata e deve essere respinta. Fin dall'instaurazione del giudizio di AR primo grado, il NO ha richiesto il risarcimento di oltre € 178.000,00 a titolo di
6 “minusvalenze” conseguite nel 2014 e nel 2015, lamentando, in particolare, l'omessa informativa da parte di in relazione alla negoziazione del titolo Unicredit UD CP_4
ITAL P0NO18. In questa sede, l'appellante ha ridotto la propria domanda ad € 91.346,54, corrispondente alla differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita del suddetto titolo. A prescindere dalla semplice considerazione che nel maggior importo inizialmente richiesto è compreso anche quello attuale, il punto decisivo per escludere la novità della domanda risiede nel fatto che il Tribunale l'ha già interpretata come richiesta di pagamento della differenza tra il prezzo pagato per l'acquisto del certificato Unicredit UD ITAL P0NO18 e il ricavato della vendita del titolo stesso (sentenza appellata, p. 13: “la parte attrice … non [ha] offerto la prova del danno asseritamente patito, la quale sarebbe stata agevolmente fornibile per tabulas, raffrontando il prezzo dell'acquisto del suddetto certificato col suo prezzo di vendita”).
AR Nel merito, l'appello proposto dal NO è fondato e merita accoglimento. Va peraltro sottolineato che non propone appello incidentale, limitandosi a CP_4 chiedere la conferma della sentenza impugnata ed eccependo, solo in via subordinata, il concorso del fatto colposo del creditore.
❖ L'inadempimento
La ricostruzione degli accadimenti come effettuata dall'odierno appellante, in assenza di puntuali contestazioni di , deve ritenersi pacifica in causa. D'altronde, CP_4
, come sopra accennato, non ha proposto appello incidentale, in particolare CP_4 sull'avvenuto accertamento del proprio inadempimento, così determinando il passaggio in giudicato della relativa statuizione della sentenza del Tribunale. In ogni caso, al di là della constatazione del giudicato interno, valgano le osservazioni che seguono. A fronte dell'allegazione attorea di inadempimento degli obblighi informativi, sarebbe stato onere di di fornire la prova positiva, con ogni mezzo, del proprio CP_4 comportamento diligente (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 28/03/2024, n. 8458). L'affermazione, a fondamento della domanda risarcitoria, dell'inosservanza, da parte dell'intermediario, degli obblighi informativi comporta, infatti, che la responsabilità invocata debba qualificarsi come di natura contrattuale, con conseguente applicazione del regime giuridico per essa stabilito – in particolare, per quanto qui interessa, relativamente alla ripartizione dell'onere probatorio (Cass. civ., Sez. I, Sent., c.c. 28/11/2024, pubbl. 12/12/2024, n. 32227). L'onere dell'intermediario di provare di avere agito con la diligenza richiestagli deriva, più specificamente, dall'art. 23, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998 (“nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta”): norma che, lungi dal comportare un'inversione dell'onere probatorio altrimenti discendente dall'art. 2697 cod. civ., si pone in perfetta armonia e continuità con la regola generale stabilita dall'art. 1218 cod. civ., che, in presenza di un inadempimento contrattuale, pone a carico del debitore la prova della sua non imputabilità (Cass. civ., Sez. I, Sent., c.c. 28/11/2024, pubbl. 12/12/2024, n. 32226).
7 Nella specie, la prova liberatoria non è stata fornita da quanto all'adempimento CP_4 degli obblighi informativi derivanti non soltanto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 58/1998 (T.U.F.) e dalle pertinenti disposizioni del Regolamento CONSOB n. 16190/2007, ratione tempore applicabile, ma anche dal contratto di consulenza in essere tra le parti (documento 8 allegato alla memoria del 21.03.2018 e contenente la lettera di CP_4 invito della banca, il modulo di proposta sottoscritto dal cliente e l'accettazione della banca). Benché le “norme contrattuali” non siano state prodotte, vale la pena di richiamare letteralmente quanto indicato nel modulo di proposta sottoscritto dal NO AR ed accettato da : “la scelta del Cliente di utilizzare la consulenza della CP_4 CP_2 nella propria attività di investimento comporta che la – al fine di fornire al Cliente CP_2 elementi utili alla verifica della coerenza dei propri investimenti rispetto al profilo finanziario individuato e assegnato in sede di Profilatura – effettui una valutazione di adeguatezza anche in relazione alle operazioni richieste dal Cliente di propria iniziativa nell'ambito del servizio di collocamento ovvero dei servizi di esecuzione di ordini per conto della clientela, di negoziazione per conto proprio e di ricezione trasmissione ordini, come disciplinati dalle sopra citate Norme (ivi comprese quelle disposte attraverso internet, con le modalità ed entro i limiti previsti nella Sezione Settima delle "Norme sulla prestazione di servizi bancari e finanziari di ), fornendo, nel caso in cui Controparte_2
l'operazione si rilevi inadeguata, una specifica informativa che illustri al Cliente l'inadeguatezza e le motivazioni della stessa”. Pertanto, a differenza da quanto sostenuto da , è documentato in causa che le CP_4 AR operazioni effettuate dal NO tramite la piattaforma di home banking non si ponevano affatto al di fuori del perimetro del contratto di consulenza, il quale, al contrario, le prevedeva espressamente. Proprio alla luce dell'impegno contrattuale, , nell'erogare il servizio in modalità CP_4 telematica, avrebbe dovuto dimostrare – ciò che non ha fatto – di aver approntato procedure e tecnologie idonee a garantire un livello di tutela informativa quantomeno equivalente a quello assicurato nell'ambito di un servizio reso in presenza del cliente. Non ha alcuna rilevanza, ai fini di escludere l'inadempimento della banca, il fatto che il AR NO fosse un investitore abituale, avvezzo ad operare pressoché quotidianamente sul mercato finanziario da molti anni, anche in comparti particolarmente aggressivi e in valute diverse dall'Euro, “ben consapevole della rischiosità di tali investimenti”. L'intermediario, infatti, non è esonerato, pure in presenza di un investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato che risultino dalla sua condotta pregressa, dall'assolvimento degli obblighi informativi previsti dal D.Lgs. 58/1998 e dal Regolamento Consob, permanendo in ogni caso il suo obbligo di offrire la piena informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo (ex multis, Cass. civ., Sez. I, Sent., c.c. 28/11/2024, pubbl. 12/12/2024, n. 32226).
❖ Il danno
L'appellante ha acquistato il certificato Unicredit UD ITAL P0NO18 in quattro tranches (come emerge dalla pagina 98 del doc. 13, intitolato “Estratti conto 2013-2015 inoltrati ai AR GN e , allegato alla memoria del 21.03.2018): il 9 marzo 2015 Pt_2 CP_4
8 per un importo di € 129.145,61, l'11 marzo 2015 per € 64.235,28, e il 24 marzo 2015 per ulteriori € 7.667,38 e € 19.817,41, per un investimento complessivo pari a € 220.865,68. Nell'unica data del 18 giugno 2015, sono state eseguite complessivamente dieci operazioni di vendita del titolo Unicredit UD ITAL PON018, per un ricavo complessivo pari ad € 129.519,14. Di seguito il dettaglio delle singole operazioni:
1. Vendita per un importo di € 13.787,69
2. Vendita per un importo di € 14.387,18
3. Vendita per un importo di € 14.706,92
4. Vendita per un importo di € 17.984,12
5. Vendita per un importo di € 4.644,73
6. Vendita per un importo di € 19.662,69
7. Vendita per un importo di € 5.960,20
8. Vendita per un importo di € 12.788,54
9. Vendita per un importo di € 11.209,89
10. Vendita per un importo di € 14.387,18. AR Pertanto, è documentalmente provato che, il 18 giugno 2015, il NO ha subìto una perdita di capitale sul titolo in questione pari alla differenza tra l'esborso complessivo per le operazioni di acquisto e il ricavo complessivo delle operazioni di vendita, differenza ammontante ad € 91.346,54.
❖ Il nesso causale tra inadempimento e danno
Il nesso causale tra l'inadempimento informativo dell'intermediario e il danno subìto dall'investitore, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato e che si ritiene di condividere, si presume juris tantum (tra le ultime pronunce in materia, con ampi riferimenti giurisprudenziali, Cass. civ., Sez. I, Sent. n. 32226/2024 qui sopra citata, ma vedasi anche Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 03/11/2021, n. 31497). L'intermediario non può fornire la prova liberatoria riferendosi alla generica propensione al rischio dell'investitore, anche se risultante da precedenti operazioni speculative: infatti, anche un investitore esperto deve poter valutare l'opzione scelta alla luce di informazioni complete e specifiche. L'intermediario è tenuto a fornire informazioni specifiche sulla singola operazione di investimento nonostante il risparmiatore abbia particolare propensione al rischio ed esperienza in negoziazione di titoli. La violazione di tale obbligo ingenera una presunzione di riconducibilità del pregiudizio lamentato dall'investitore alla mancata informativa, di talché spetterà all'intermediario fornire prova contraria circa l'interruzione del nesso causale (Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 15/06/2020, n. 11549), prova che, nel caso in esame, non è stata offerta. Il danno patrimoniale subìto dall'odierno appellante, derivante dalla repentina e quantitativamente eccezionale perdita di valore (oltre il 41% in meno di tre mesi) del certificato Unicredit UD ITAL PON018, deve, quindi, ritenersi diretta conseguenza dell'inadempimento della banca.
9 ❖ La liquidazione del danno
AR Il danno patrimoniale patito dal NO è quantificabile sulla base della documentazione depositata in primo grado da , in particolare sulla base delle CP_4 pagine 98 e 99 del già citato documento 13 (composto da 112 pagine), intitolato “Estratti AR conto 2013-2015 inoltrati ai GN e , allegato alla memoria del Pt_2 CP_4
21.03.2018. Come già ricordato, da tale documento si evincono i seguenti acquisti del titolo Unicredit UD ITAL P0NO18: il 9 marzo 2015 per un importo di € 129.145,61; l'11 marzo 2015 per € 64.235,28; il 24 marzo 2015 per ulteriori € 7.667,38 ed € 19.817,41, per un investimento complessivo pari ad € 220.865,68. Inoltre, il 18 giugno 2015, risultano registrate dieci operazioni di vendita del titolo Unicredit UD ITAL PON018, per un ricavo complessivo pari ad € 129.519,14. Il danno subìto dall'investitore, causalmente ricollegabile all'accertato inadempimento della banca, è, come si è già detto, liquidabile nella differenza tra la somma di € 220.865,68 e la somma di € 129.519,14, e quindi in € 91.346,54 alla data del 18 giugno 2015. Trattandosi di debito di valore da liquidarsi alla data odierna, alla somma capitale così determinata devono aggiungersi la rivalutazione, calcolata anno per anno (Cass. Civ., sez. Un., 17/02/1995 n. 1712) sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo F.O.I. (famiglie, impiegati, operai), nonché gli interessi nella misura legale sugli importi via via rivalutati, senza anatocismo. La liquidazione del risarcimento attualizzata alla data odierna corrisponde quindi ad € 122.454,30. Su tale somma capitale decorrono gli interessi nella misura legale dalla data odierna sino al pagamento effettivo. RA va quindi condannata a risarcire, in favore dell'appellante , la ARte_1 somma complessiva di € 122.454,30, oltre interessi nella misura legale calcolati dalla data odierna sino al pagamento effettivo. In tal senso, la sentenza di primo grado, in accoglimento dell'appello proposto, va parzialmente riformata.
❖ L'eccezione di cui all'art. 1227 c.c. (Concorso del fatto colposo del creditore)
L'eccezione di cui all'art. 1227 c.c., sollevata in via subordinata da , è CP_4 infondata. Ai sensi di tale articolo, “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate” e “il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”. L'onere della prova gravante sul debitore che eccepisce il fatto concorrente colposo del creditore non è alleviato da un sistema di presunzioni legali analogo a quello sopra illustrato a favore dell'investitore. Sicché era onere della banca allegare e provare il fatto attribuito al cliente, la colpa del cliente, id est la carenza di ordinaria diligenza, e il nesso causale tra il fatto colposo e la produzione del danno. In altri termini, nel quadro della fattispecie contemplata dall'art. 1227, comma 2, c.c., è il debitore (nella specie, la banca) a dover fornire la prova che il creditore (nella specie, l'investitore) avrebbe potuto evitare i danni, di cui chiede il risarcimento, usando l'ordinaria diligenza (Cass. civ., Sez. I, Ord., c.c. 20/12/2023, pubbl. 14/02/2024, n. 4093).
10 L'autonoma fruizione, da parte del cliente, della piattaforma messa a disposizione della banca non costituisce un comportamento colposo rilevante ai fini dell'art. 1227 c.c., tantopiù che tale possibilità, come si è visto, era espressamente prevista dal contratto di consulenza. In ogni caso, la valutazione dell'ordinaria diligenza esigibile dal cliente non può prescindere dalla precisa definizione degli obblighi contrattuali gravanti sulle parti, definizione che, tuttavia, non risulta possibile nella specie, in mancanza di prova delle condizioni pattizie. Come detto, infatti, vigeva tra le parti un contratto di consulenza le cui clausole non sono state prodotte.
❖ Le spese di causa
Ai fini delle statuizioni sulle spese di lite, deve osservarsi che, sebbene l'appellante ottenga il riconoscimento delle proprie ragioni, il risarcimento liquidato (€ 91.346,54 in linea capitale) è sensibilmente inferiore alla pretesa originaria (€ 178.000,00). Va poi AR considerato che la (parziale) vittoria processuale del è stata conseguita sulla base della documentazione prodotta dalla banca avversaria. Inoltre, le allegazioni dell'appellante sono state alquanto evanescenti sia rispetto al petitum – variato in corso di causa – sia rispetto alla causa petendi, essendo stato il risarcimento richiesto indifferentemente “in via precontrattuale e/o contrattuale e/o extracontrattuale”. Infine, AR l'atteggiamento processuale del si è rivelato defatigatorio per avere egli disconosciuto documenti risultati poi autentici. Tali circostanze, considerate nel loro complesso, giustificano la parziale compensazione fra le parti delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come qui di seguito indicato, nella misura del cinquanta per cento ciascuna, con accollo all'odierna banca appellata della restante metà. Tenuto conto del valore della causa – individuato sulla base della domanda iniziale di € 178.000,00 (scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00) – e dell'attività processuale in concreto svolta, le spese del primo grado, in parziale riforma della sentenza appellata, si riliquidano, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato con D.M. 147/2022, sulla base dei valori medi in complessivi euro 14.103,00 per onorari (di cui euro 2.552,00 per la fase di studio, euro 1.628,00 per la fase introduttiva, euro 5.670,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed euro 4.253,00 per la fase decisionale), oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA come per legge. Le spese di appello si liquidano in complessivi euro 9.991,00 per onorari (di cui euro 2.552,00 per la fase di studio, euro 1.628,00 per la fase introduttiva ed euro 4.253,00 per la fase decisionale), oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA come per legge, escludendo la fase istruttoria e di trattazione, non essendovi stata istruttoria ed essendosi la trattazione limitata al deposito di note scritte in larga parte riproducenti gli argomenti già svolti in primo grado. Si deve invece confermare la decisione del Tribunale in punto spese di CTU, già liquidate e poste in primo grado a carico esclusivo dell'odierno appellante, atteso che la CTU è AR stata necessitata dalle difese del che ha infondatamente disconosciuto le proprie firme.
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P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 352/2023 emessa tra le parti dal Tribunale di Alessandria in data 21 aprile 2023 e depositata il 26 aprile 2023, così provvede:
1) CONDANNA in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire a la somma ARte_1 di € 122.454,30, oltre interessi nella misura legale calcolati dalla data odierna sino al pagamento effettivo.
2) DICHIARA compensate fra le parti fino alla metà le spese dei due gradi di giudizio.
3) CONDANNA in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere a la somma ARte_1 di euro 7.051,50 per onorari, oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovute, quale quota del 50% delle spese del giudizio davanti al Tribunale.
4) CONDANNA in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere a la somma ARte_1 di euro 4.995,50 per onorari, oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovute, quale quota del 50% delle spese del presente grado.
5) CONFERMA, nel resto, la sentenza appellata.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello, in data 30 maggio 2025
Il Consigliere estensore Dottoressa Eleonora Montserrat Pappalettere
Il Presidente Dottoressa Gabriella Ratti
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