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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 02/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5998/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott. Angela Baraldi Giudice rel. dott. Emanuela Romano Giudice all'esito della camera di consiglio del 12/12/2024 nel procedimento iscritto al n.r.g. 5998/2024, promosso da:
, nata in [...], il [...], Parte_1
Codice CUI 05W1PN3 con il patrocinio dell'Avv. LAURENZANO CINZIA VALENTINA RICORRENTE contro
Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato di CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni per la ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis: in via principale e nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità del Decreto del Questore della Provincia di del 21/03/2024, Prot. N. CP_1
0053945 del 28/03/2024, notificato in data 28/03/2024, con il quale è stata respinta l'istanza presentata alla Questura di dalla ricorrente in data 19/05/2022 e protocollata con il n. 22BO022638, volta ad ottenere il CP_1 rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, D.Lgs 286/1998 e conseguentemente accertarsi e dichiararsi il diritto dell'esponente all'ottenimento di un permesso per protezione speciale ex art. 19, comma 1.2, D.Lgs 286/1998”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c.
FATTO
1. Con ricorso ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., tempestivamente depositato in data 26/04/2024, la ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di diniego del Questore di NA (notificatole il 28/03/2024) con cui le è stata respinta la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale avanzata in data 19/05/2022. 2. Il provvedimento di diniego si fonda sul parere contrario espresso dalla Commissione Territoriale:
“…nel caso di specie la richiedente produce documentazione dalla quale emerge che la stessa risulta essere coniugata con
richiedente protezione speciale. L'istante risulta genitore di , nata il [...] in [...]; CP_2 Persona_1
, nata il [...] in [...]; , nato il [...] a;
Dalla documentazione Persona_2 Parte_2 CP_1 prodotta all'istante risulta avere raggiunto un livello A1 di conoscenza della lingua italiana e i figli e Persona_1 Per_2
risultano iscritti all'istituto comprensivo Bazzano Monteveglio, nonché il marito risulta essere titolare
[...] CP_2 di una partita iva. L'istante non risulta svolgere alcuna attività lavorativa, come si evince dai controlli esperiti sulle banche dati INPS e Siler. Dato atto che l'istante è entrata in Italia il 12/03/2019 formalizzando una domanda di protezione internazionale (ID Vesta.net BO0011978), decisa da questa commissione con un provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza in data 29/07/2020. In seguito, l'istante otteneva un permesso di soggiorno per cure mediche con scadenza il 12/1072021 in considerazione della nascita del figlio in data 12/04/2021 a .”. Per_3 CP_1
3.1. La Sig.ra ha rappresentato, in sede di ricorso, come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto CP_2 della vita privata e familiare e ha chiesto l'accertamento del suo diritto alla protezione speciale.
3.2. In data 29/04/2024, ricorrendone i presupposti, il giudice ha sospeso inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza di prima comparizione in data 10/09/2024.
3.3. Il , regolarmente notificato, non si è costituito in giudizio. Al contempo, la Controparte_1
Questura di in data 23/05/2024, ha depositato documentazione in merito al procedimento CP_1 amministrativo relativo alla domanda di protezione speciale proposta dalla Sig.ra CP_2
3.4. In data 10/09/2024, la causa è stata istruita mediante il deposito di documenti e l'audizione della ricorrente che ha dichiarato in lingua italiana: “sono in Italia da 5 anni;
sono arrivata nel 2019; mio marito ha il permesso di soggiorno per protezione speciale;
lavora come muratore;
siamo in affitto;
abbiamo 3 bambini (10, 6 e 3 anni); i più grandicelli vanno a scuola. Io sto a casa con i bambini. In Italia ci sono anche mia RE e mio RA. Anche i famigliari di mio marito sono tutti qua.”. Alla medesima udienza, il difensore ha chiesto la conferma del provvedimento di sospensiva e di fissarsi udienza di discussione, previa concessione di un termine per il deposito di eventuale documentazione integrativa.
3.5. Il giudice, previa conferma del provvedimento di sospensiva, ritenendo la causa decidibile a seguito di discussione orale, ha fissato udienza davanti al collegio in data 19/11/2024 e sostituito l'udienza così fissata con la concessione di termine ex art. 127-ter c.p.c.
3.6. Considerato il mancato deposito di note scritte entro il termine prestabilito, il giudice ha fissato nuova udienza per la prosecuzione in data 11/12/2024, sostituendola con note ex art. 127-ter c.p.c.; il difensore del ricorrente, depositando le note conclusive, si è riportato al ricorso.
DIRITTO
4.1. Oggetto del ricorso è, dunque, il provvedimento del Questore di NA con il quale è stato negato alla ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
4.2. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. n. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. n. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. n. 150/2011.
4.3. Va premesso che, nel provvedimento impugnato, la Questura di ha negato il rilascio del CP_1 titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione Territoriale.
4.4 . Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla Commissione Territoriale e, quindi, dalla Questura che ha richiamato il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
4.5. Nel merito, è opportuno rilevare, in primo luogo, che, nel caso di specie, non è emerso alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1); né è emerso, in giudizio, un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19, comma 1.1).
4.6. Sussistono, invece, le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 dell'art. 19 T.U.I. (“Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”).
4.7. Va, innanzitutto, richiamata la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/2021 secondo cui «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”».
Ciò posto, non può dubitarsi che l'art. 19, co 1.1, terzo e quarto periodo, D.lgs. n. 286/1998 (applicabile al caso di specie, non valendo le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente) riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, si a nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
D'altronde, la vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio, che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU sentenza 2 novembre 2006, c. Italia). Per_4
4.8. Ebbene, venendo al caso di specie, la ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio una buona integrazione sul territorio italiano e, soprattutto, una vita familiare meritevole di tutela.
In particolare, il nucleo familiare della Sig.ra giunta in Italia il 12/03/2019, assieme al marito, Sig. CP_2 Per
e alle dalle figlie maggiori, nate in Albania, (02/07/2014) e (27/08/2018), CP_2 Per_1 attualmente iscritte all'Istituto Comprensivo Bazzano Monteveglio, ha visto la nascita del figlio più piccolo, , a il 12/04/2021. Sebbene la ricorrente non lavori, il marito, regolare sul Per_3 CP_1 territorio, si occupa integralmente del sostentamento del nucleo familiare, poiché, come si evince dall'estratto conto previdenziale, dal gennaio 2019 in poi, ha ottenuto una retribuzione annua più che adeguata al mantenimento familiare. In particolare, lo stesso ha percepito nel corso degli anni le seguenti somme: € 21.957 nel 2019; € 16.163 nel 2020; € 27.161 nel 2021; € 34.299 nel 2022 (cfr. estratto INPS).
4.9. Come ulteriori elementi a favore della sua integrazione in Italia, la ricorrente ha posto all'attenzione del Tribunale la conoscenza della lingua italiana, dimostrata nel corso dell'audizione giudiziale.
4.10. Nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 CEDU – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (Corte EDU sentenza 13 febbraio 2003, c. Corte EDU sentenza 27 novembre 1992, c. Per_5 Per_6 Per_7
. Tale bilanciamento nel caso del novellato art. 19 T.U.I. è stato disciplinato consentendo Per_8
l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Sotto questo profilo, nulla è stato segnalato.
5.1. Alla luce della documentazione in atti e delle dichiarazioni rilasciate in sede di audizione, è possibile ritenere che il pregiudizio che patirebbe l'interessata per via di un possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che ella ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere la ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
5.2. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
6. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, co. 1 e 1.1, nella formulazione successiva al D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, co. 2, preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché, presentata l'istanza il 19/05/2022, non vi sono dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
7. Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio e vista la contumacia del convenuto, nulla per le spese.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo alla ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32, comma 3, D.lgs. n. 25/2008 e dell'art. 19, comma 1.1, D.lgs. n. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
nulla per le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in NA, il 12/12/2024.
Il Giudice est.
Dott. Angela Baraldi
Il Presidente
Dott. Luca Minniti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott. Angela Baraldi Giudice rel. dott. Emanuela Romano Giudice all'esito della camera di consiglio del 12/12/2024 nel procedimento iscritto al n.r.g. 5998/2024, promosso da:
, nata in [...], il [...], Parte_1
Codice CUI 05W1PN3 con il patrocinio dell'Avv. LAURENZANO CINZIA VALENTINA RICORRENTE contro
Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato di CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni per la ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis: in via principale e nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità del Decreto del Questore della Provincia di del 21/03/2024, Prot. N. CP_1
0053945 del 28/03/2024, notificato in data 28/03/2024, con il quale è stata respinta l'istanza presentata alla Questura di dalla ricorrente in data 19/05/2022 e protocollata con il n. 22BO022638, volta ad ottenere il CP_1 rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, D.Lgs 286/1998 e conseguentemente accertarsi e dichiararsi il diritto dell'esponente all'ottenimento di un permesso per protezione speciale ex art. 19, comma 1.2, D.Lgs 286/1998”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c.
FATTO
1. Con ricorso ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., tempestivamente depositato in data 26/04/2024, la ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di diniego del Questore di NA (notificatole il 28/03/2024) con cui le è stata respinta la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale avanzata in data 19/05/2022. 2. Il provvedimento di diniego si fonda sul parere contrario espresso dalla Commissione Territoriale:
“…nel caso di specie la richiedente produce documentazione dalla quale emerge che la stessa risulta essere coniugata con
richiedente protezione speciale. L'istante risulta genitore di , nata il [...] in [...]; CP_2 Persona_1
, nata il [...] in [...]; , nato il [...] a;
Dalla documentazione Persona_2 Parte_2 CP_1 prodotta all'istante risulta avere raggiunto un livello A1 di conoscenza della lingua italiana e i figli e Persona_1 Per_2
risultano iscritti all'istituto comprensivo Bazzano Monteveglio, nonché il marito risulta essere titolare
[...] CP_2 di una partita iva. L'istante non risulta svolgere alcuna attività lavorativa, come si evince dai controlli esperiti sulle banche dati INPS e Siler. Dato atto che l'istante è entrata in Italia il 12/03/2019 formalizzando una domanda di protezione internazionale (ID Vesta.net BO0011978), decisa da questa commissione con un provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza in data 29/07/2020. In seguito, l'istante otteneva un permesso di soggiorno per cure mediche con scadenza il 12/1072021 in considerazione della nascita del figlio in data 12/04/2021 a .”. Per_3 CP_1
3.1. La Sig.ra ha rappresentato, in sede di ricorso, come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto CP_2 della vita privata e familiare e ha chiesto l'accertamento del suo diritto alla protezione speciale.
3.2. In data 29/04/2024, ricorrendone i presupposti, il giudice ha sospeso inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza di prima comparizione in data 10/09/2024.
3.3. Il , regolarmente notificato, non si è costituito in giudizio. Al contempo, la Controparte_1
Questura di in data 23/05/2024, ha depositato documentazione in merito al procedimento CP_1 amministrativo relativo alla domanda di protezione speciale proposta dalla Sig.ra CP_2
3.4. In data 10/09/2024, la causa è stata istruita mediante il deposito di documenti e l'audizione della ricorrente che ha dichiarato in lingua italiana: “sono in Italia da 5 anni;
sono arrivata nel 2019; mio marito ha il permesso di soggiorno per protezione speciale;
lavora come muratore;
siamo in affitto;
abbiamo 3 bambini (10, 6 e 3 anni); i più grandicelli vanno a scuola. Io sto a casa con i bambini. In Italia ci sono anche mia RE e mio RA. Anche i famigliari di mio marito sono tutti qua.”. Alla medesima udienza, il difensore ha chiesto la conferma del provvedimento di sospensiva e di fissarsi udienza di discussione, previa concessione di un termine per il deposito di eventuale documentazione integrativa.
3.5. Il giudice, previa conferma del provvedimento di sospensiva, ritenendo la causa decidibile a seguito di discussione orale, ha fissato udienza davanti al collegio in data 19/11/2024 e sostituito l'udienza così fissata con la concessione di termine ex art. 127-ter c.p.c.
3.6. Considerato il mancato deposito di note scritte entro il termine prestabilito, il giudice ha fissato nuova udienza per la prosecuzione in data 11/12/2024, sostituendola con note ex art. 127-ter c.p.c.; il difensore del ricorrente, depositando le note conclusive, si è riportato al ricorso.
DIRITTO
4.1. Oggetto del ricorso è, dunque, il provvedimento del Questore di NA con il quale è stato negato alla ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
4.2. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. n. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. n. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. n. 150/2011.
4.3. Va premesso che, nel provvedimento impugnato, la Questura di ha negato il rilascio del CP_1 titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione Territoriale.
4.4 . Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla Commissione Territoriale e, quindi, dalla Questura che ha richiamato il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
4.5. Nel merito, è opportuno rilevare, in primo luogo, che, nel caso di specie, non è emerso alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1); né è emerso, in giudizio, un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19, comma 1.1).
4.6. Sussistono, invece, le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 dell'art. 19 T.U.I. (“Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”).
4.7. Va, innanzitutto, richiamata la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/2021 secondo cui «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”».
Ciò posto, non può dubitarsi che l'art. 19, co 1.1, terzo e quarto periodo, D.lgs. n. 286/1998 (applicabile al caso di specie, non valendo le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente) riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, si a nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
D'altronde, la vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio, che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU sentenza 2 novembre 2006, c. Italia). Per_4
4.8. Ebbene, venendo al caso di specie, la ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio una buona integrazione sul territorio italiano e, soprattutto, una vita familiare meritevole di tutela.
In particolare, il nucleo familiare della Sig.ra giunta in Italia il 12/03/2019, assieme al marito, Sig. CP_2 Per
e alle dalle figlie maggiori, nate in Albania, (02/07/2014) e (27/08/2018), CP_2 Per_1 attualmente iscritte all'Istituto Comprensivo Bazzano Monteveglio, ha visto la nascita del figlio più piccolo, , a il 12/04/2021. Sebbene la ricorrente non lavori, il marito, regolare sul Per_3 CP_1 territorio, si occupa integralmente del sostentamento del nucleo familiare, poiché, come si evince dall'estratto conto previdenziale, dal gennaio 2019 in poi, ha ottenuto una retribuzione annua più che adeguata al mantenimento familiare. In particolare, lo stesso ha percepito nel corso degli anni le seguenti somme: € 21.957 nel 2019; € 16.163 nel 2020; € 27.161 nel 2021; € 34.299 nel 2022 (cfr. estratto INPS).
4.9. Come ulteriori elementi a favore della sua integrazione in Italia, la ricorrente ha posto all'attenzione del Tribunale la conoscenza della lingua italiana, dimostrata nel corso dell'audizione giudiziale.
4.10. Nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 CEDU – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (Corte EDU sentenza 13 febbraio 2003, c. Corte EDU sentenza 27 novembre 1992, c. Per_5 Per_6 Per_7
. Tale bilanciamento nel caso del novellato art. 19 T.U.I. è stato disciplinato consentendo Per_8
l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Sotto questo profilo, nulla è stato segnalato.
5.1. Alla luce della documentazione in atti e delle dichiarazioni rilasciate in sede di audizione, è possibile ritenere che il pregiudizio che patirebbe l'interessata per via di un possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che ella ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere la ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
5.2. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
6. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, co. 1 e 1.1, nella formulazione successiva al D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, co. 2, preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché, presentata l'istanza il 19/05/2022, non vi sono dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
7. Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio e vista la contumacia del convenuto, nulla per le spese.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo alla ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32, comma 3, D.lgs. n. 25/2008 e dell'art. 19, comma 1.1, D.lgs. n. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
nulla per le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in NA, il 12/12/2024.
Il Giudice est.
Dott. Angela Baraldi
Il Presidente
Dott. Luca Minniti