Articolo 1 della Legge 31 ottobre 1949, n. 782
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15 novembre 1949
Art. 1. Articolo unico.

E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario 1 luglio 1949-30 giugno 1950, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Entrata in vigore il 15 novembre 1949